Diritto di regresso Clausole campione

Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. La persona nei cui confronti il venditore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinati dal diritto nazionale.
Diritto di regresso. Qualora azioni o omissioni del committente o di suoi ausiliari comportino il ferimento di persone, o il danneggiamento di cose di terzi, e per tale motivo dovesse essere chiamato in causa l’appaltatore, questi ha un diritto di regresso sul committente.
Diritto di regresso. Nel caso di vendita dei prodotti a rivenditori, distri- butori o soggetti a qualunque titolo intermediari, Picenum Plast S.p.a. concede al proprio acquirente, e solo a quello, diritto di regresso, rispetto alle eventuali richieste dell’acquirente finale ovvero di qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva, per i vizi e/o i difetti di conformità, comunque imputabili ad un’azione o ad un’omissione del produttore, nei limiti di cui al precedente punto 7.2. Detto diritto deve essere esercitato, a pena di de- cadenza, con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla sede sociale di Picenum PLast S.p.a. entro 8 giorni dalla richiesta a lui rivolta dall’acquirente finale ovvero da qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva e la relativa azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di anni 1 dalla data della vendita del prodotto da parte di Picenum Plast S.p.a.
Diritto di regresso. 1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un´azione o da un'omissione, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di una persona nell´ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il diritto nazionale individua la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.
Diritto di regresso. SEZIONE VII
Diritto di regresso. Se la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei paragrafi precedenti è in realtà ascrivibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a qualunque altro soggetto intervenuto nell’esecuzione dell’operazione di pagamento, questo sarà tenuto a risarcire il prestatore di servizi di pagamento responsabile delle perdite subite o degli importi versati. L’esercizio del diritto di regresso lascia impregiudicati eventuali ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra prestatori di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile.
Diritto di regresso. 1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei precedenti Articoli 11 e 13 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi di detti Articoli.
Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità dell’operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o in ragione di un difetto di conformità risultante da un atto o da un’omissione di una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, l’operatore eco­ nomico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commer­ ciali. La persona nei cui confronti l’operatore economico può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.
Diritto di regresso. 1 L’impresa di assicurazione può esercitare il diritto di regresso soltanto nella misura in cui il danneggiato non ne subisca un pregiudizio.