Contract
1 Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica
all’impianto del CLIENTE.
La fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica”, nonché dalle “Condizioni economiche di fornitura”, che unitamente alla “Proposta di fornitura” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto di fornitura”. In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni economiche di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
2 Definizioni
Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; CLIENTE finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas naturale e/o l’energia elettrica per gli usi previsti nella “Proposta di fornitura”; CLIENTE buon pagatore: CLIENTE finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio; Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: l’apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del CLIENTE finale; Data di avvio dell’esecuzione del contratto: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell’accesso consentito dall’impresa di distribuzione, è in carico a CIP Lombardia e/o a partire dalla quale, la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico a CIP Lombardia; Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale e/o dell’energia elettrica esercitato in concessione ai sensi, rispettivamente, dell’art. 14 D.Lgs. 164/00 e dell’art. 9 D. Lgs. 79/99; Fornitore o CIP Lombardia: Società di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx c.f. e p.i. 09328470159; Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti; Parti: il CLIENTE e il Fornitore; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; Punto di Riconsegna (PDR): punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; Servizio di tutela GAS/maggior tutela EE: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA; Utenza: il luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevato il gas naturale e/o l’energia elettrica; Switching: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo/riconsegna.
3 Riferimenti normativi
Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti
normativi:
− Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98);
− Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99);
− DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00);
− Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00);
− Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01);
− Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (D. Lgs. 196/03);
− Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo);
− Delibera ARERA n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 e ss.mm.ii. (Del. 156/07) che ha approvato il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
− Delibera ARERA ARG/com 413 del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e ss.mm.ii. (Del. ARG/com 413/16), che ha approvato il Nuovo Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV);
− Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
− Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e ss.mm.ii. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
− Delibera ARERA ARG/eel 646 del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e ss.mmi.i. (Del. ARG/eel 646/15), che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE);
− Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 223/16/R/gas) che regola l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas;
− Delibera ARERA 573/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e ss.mm.ii. (Del. 573/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014- 2019 (RTDG);
− Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e ss.mm.ii. (Del. 574/2013/R/gas) che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo
2014-2019 (RQDG);
− Delibera ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004 e ss.mm.ii. (Del. 138/04) che approva il Codice di rete di distribuzione gas;
− Delibera ARERA 99/2011/ARG/gas del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii. (Del. 99/11/ARG/gas) che approva il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
− Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e ss.mm.ii. (Del. 258/2015/R7com) che approva il Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE);
− Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e ss.mm.ii. (Del. 402/2013/R/com) che definisce le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas (TIBEG);
− Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e ss.mm.ii. (Del. 501/2014/R/com) che ha approvato i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane (Bolletta 2.0);
− Delibera ARERA 100/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 14 marzo 2016 e ss.mm.ii. (Del. 100/2016/R/com) che dispone in merito all’emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale.
− Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 209/2016/E/com) che disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione e altri organismi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati di energia elettrica e gas naturale;
− Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016 pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e ss.mm.ii.(Del. 463/2016/R/com) che approva il Testo Integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale (TIF);
− Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e ss.mm.ii.(Del. 783/2017/R/com) che approva le modalità e le tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;
− Delibera ARERA 228/17/R/com del 6 aprile 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e ss.mm.ii. (Delibera 228/2017/R7com) che approva il testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV).
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
4 Condizioni di fornitura di energia elettrica
L’energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete di distribuzione locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile di disservizi riconducibili all’esercizio dell’impianto di distribuzione.
Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell’energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, etc.) attengono alla gestione della rete da parte del Distributore locale. La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella “Proposta di fornitura” nei limiti messi a disposizione dal Distributore locale. In particolare i prelievi del CLIENTE non potranno eccedere la potenza messa a disposizione da parte del Distributore locale. È facoltà del CLIENTE richiedere l’adeguamento della potenza al proprio fabbisogno.
L’energia elettrica prelevata sarà usata direttamente dal CLIENTE che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi dell’energia elettrica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il CLIENTE potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
5 Condizioni di fornitura di gas naturale
La fornitura di gas sarà effettuata nel Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di distribuzione.
Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella “Proposta di fornitura” nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il CLIENTE finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
Il gas sarà usato direttamente dal CLIENTE che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo.
Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il CLIENTE potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato
verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale.
6 Mandati per servizi di Distribuzione, Dispacciamento e Trasmissione
Il CLIENTE con la sottoscrizione del contratto conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza per la stipula e gestione dei Contratti relativi ai servizi di distribuzione, dispacciamento e trasmissione in prelievo, consapevole degli oneri derivanti.
Il CLIENTE conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione.
Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.
I mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.
7 Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto
Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento, da parte del CLIENTE, dell’accettazione scritta da parte del Fornitore della “Proposta di fornitura” inviata dal CLIENTE utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte del Fornitore, la proposta si intende revocata.
L’esecuzione del presente contratto è altresì condizionata a: a) attivazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento, b) completamento dei lavori eventualmente necessari per l’attivazione della fornitura,
c) impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, d) documentazione contrattuale completa e corretta, e) inesistenza di altre posizioni debitorie con CIP Lombardia, nonché al buon esito di eventuali attività di credit check per la verifica del rating creditizio, f) esistenza di eventuali importi insoluti relativi a prestazioni di interruzione dell’alimentazione della fornitura.
Se a causa di eventuali impedimenti, anche se contingenti e temporanei, la fornitura non potesse essere attivata, il contratto, se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore; in tal caso CIP Lombardia provvederà a inviare tempestiva comunicazione al CLIENTE.
La fornitura ai sensi del presente contratto avrà inizio alla data di avvio dell’esecuzione del contratto comunicata da CIP Lombardia ovvero, in caso di fornitura nel mercato libero, nella NOTA INFORMATIVA consegnata al CLIENTE all’atto della proposta contrattuale.
Il contratto ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso da parte del CLIENTE e del Fornitore secondo le tempistiche previste per l’esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di richieste di contratti per cambio Fornitore, CIP Lombardia si avvale della facoltà di revoca della richiesta di switching. Il Distributore, secondo quanto previsto dal TIMOE per la fornitura di energia elettrica e dal TIMG per la fornitura di gas naturale, è tenuta a mettere a disposizione di CIP Lombardia le seguenti informazioni: a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione per morosità o l’eventuale chiusura del punto di riconsegna per morosità, b) se sia in corso una richiesta di indennizzo per il punto di prelievo oggetto del contratto, c) il mercato di provenienza (libero e servizi di ultima istanza), d) le date delle eventuali richieste di sospensione o chiusura per morosità e di switching degli ultimi 12 mesi, l’accessibilità del punto di fornitura. Nel caso in cui CIP Lombardia eserciti la facoltà di revoca sulla base delle informazioni ricevuta dal Distributore, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
Il CLIENTE autorizza preventivamente CIP Lombardia a cedere il presente contratto ad altra impresa di vendita di gas naturale e/o energia elettrica. E’ fatto divieto al CLIENTE di cedere il presente contratto.
Nel caso in cui, in qualunque momento successivo all’esecuzione del contratto di fornitura, il CLIENTE inoltrasse richiesta scritta di ricezione della copia integrale del contratto, CIP Lombardia provvede alla trasmissione via mail, PEC o via posta, in questo ultimo caso i costi di spedizione sono a carico del carico CLIENTE.
8 Ripensamento e recesso dal contratto
Il CLIENTE domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo telefax o raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata entro:
− 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del contratto qualora il contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza;
− entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla consegna della Proposta al Fornitore qualora il CLIENTE finale domestico abbia sottoscritto e presentato al Fornitore una “Proposta di fornitura”.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
− essere garantita dal precedente venditore se il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela per forniture di energia elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza per forniture di gas naturale per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del punto su richiesta del CLIENTE finale;
− essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la
chiusura del punto su richiesta del CLIENTE finale.
Il CLIENTE domestico può richiedere l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, comportando un anticipo della fornitura. Il CLIENTE può comunque esercitare il diritto di ripensamento. In questi casi, qualora la fornitura non sia stata attivata il CLIENTE è tenuto a corrispondere al Fornitore un corrispettivo fisso pari a 23 € o, nel caso di avvio della fornitura, quanto dovuto in base a quanto previsto dalle condizioni economiche del contratto fino alla cessazione.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD/PDR, Il CLIENTE domestico è tenuto a richiede la disattivazione al Fornitore.
Nel periodo di vigenza del contratto il CLIENTE ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com e ss.mm.ii.. In caso di modifiche della disciplina del recesso da parte di ARERA, le nuove condizioni si intendono automaticamente integrate.
8.6 La comunicazione di recesso finalizzata al cambio venditore deve pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio per le seguenti tipologie di CLIENTI finali:
− domestico energia elettrica e gas;
− condominio uso domestico gas con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc;
− altri usi gas ed energia elettrica alimentati in BT;
A seguito di comunicazione di recesso per cambio Fornitore CIP Lombardia si riserva, qualora applicabile, di comunicare al Distributore locale competente la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di accesso per sostituzione della fornitura, CIP Lombardia non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il CLIENTE è obbligato al pagamento nei confronti di CIP Lombardia degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo. Nel caso di recesso da parte di un CLIENTE finale di cui all’art 8.7 , qualora i termini di preavviso non dovessero essere rispettati, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al CLIENTE a titolo
di penale, per ciascun POD/PDR interessato da recesso, i seguenti importi:
− per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso pari a 50 € nonché un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5 € per ogni kW di potenza disponibile;
− per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso pari a 100 € nonché un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 € per ogni kW di potenza disponibile;
− per le forniture di gas la penale è costituita da un importo fisso di 100€ e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 25 centesimi di € per Smc per il consumo stimato di un bimestre pari a 1/6 (un sesto) della previsione di consumo contenuta nella proposta di contratto.
Il preavviso per il recesso da parte del CLIENTE finale che intenda cessare la fornitura è pari ad 1 (un) mese. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso per cessazione della fornitura il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non si renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la cessazione della fornitura. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di chiusura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
In caso di negato accesso al contatore gas per indisponibilità del CLIENTE, ai fini dell’esecuzione della cessazione della fornitura richiesta dal CLIENTE, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali CIP Lombardia si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del PDR con oneri a carico del CLIENTE.
Nel caso di recesso dal contratto da parte del CLIENTE, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a CIP Lombardia in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC dal Fornitore entrante al quale il CLIENTE è tenuto a rilasciare apposita procura a recedere dal contratto in essere, per suo conto e in suo nome, fatta eccezione per i CLIENTI di cui all’art. 8.7.
Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, relativamente a contratti conclusi con clienti non serviti in regime di tutela, con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di invio della comunicazione di recesso da parte di CIP Lombardia.
9 Condizioni economiche di fornitura
Alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nell’Allegato “Condizioni Particolari di fornitura” prescelte.
I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE in fase di fatturazione, nella
stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Con riferimento alle forniture di energia elettrica e gas e nel caso di esecuzione di prestazioni diverse dalla mera fornitura o del cambio Fornitore., il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di CIP Lombardia dei costi previsti dal Distributore locale per l’esecuzione delle prestazioni e di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche inoltrate al Distributore locale per conto del CLIENTE. Il corrispettivo applicato è indicato negli appositi allegati di richiesta di prestazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, allaccio, voltura, subentro, variazione di potenza o di calibro del contatore.
10 Garanzie
Il CLIENTE è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero, ovvero per i clienti non domestici e condomini a rilasciare una fideiussione bancaria emessa da primario istituto, a garanzia di ciascuna fornitura.
Per la fornitura di gas naturale l’importo a titolo di garanzia è pari a:
− fino a 500 Smc/anno: 30 €;
− da 500 a 1.500 Smc/anno: 90 €;
− da 1.500 a 2.500 Smc/anno: 150 €;
− da 2.500 a 5.000 Smc/anno: 300 €;
− oltre 5.000 Smc/anno: un ammontare non superiore ad una mensilità di consumo medio annuo del valore di un’annata di fornitura, calcolato sulla base delle condizioni economiche vigenti e del consumo comunicato dal CLIENTE all’atto della richiesta di fornitura, al netto delle imposte;
− per i clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/Anno verrà applicato un corrispettivo a titolo di cauzione pari alla miglior stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione.
Per i CLIENTI ai quali è riconosciuto il bonus gas il deposito cauzionale è ridotto
a:
− fino a 500 Smc/anno: 25 €;
− da 500 a 5.000 Smc/anno: 77€;
− oltre 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte.
L’ammontare del deposito cauzionale gas è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il CLIENTE anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al CLIENTE, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo in bolletta.
Per la fornitura di energia elettrica l’importo a titolo di garanzia è pari a:
− 5,2 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTI ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
− 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTI finali domestici;
− 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTI non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
− in tutti gli altri casi verrà applicato un corrispettivo a titolo di cauzione pari alla miglior stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione.
Nel caso di CLIENTE che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale per la fornitura di gas e/o di energia elettrica e l’eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al CLIENTE l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura Sepa Direct Debit non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
Il deposito cauzionale per la fornitura di gas e/o di energia elettrica viene restituito al CLIENTE entro 6 (sei) settimane dalla cessazione degli effetti del contratto con emissione della fattura di chiusura. Il deposito cauzionale per la fornitura di gas e/o di energia elettrica, maggiorato degli interessi legali, viene restituito senza la necessità per il CLIENTE di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
In caso la garanzia per la fornitura di gas e/o di energia elettrica prestata dal CLIENTE venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CIP Lombardia per inadempimento del CLIENTE, il CLIENTE stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, CIP Lombardia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
10.9 L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato per i clienti che non
sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il CLIENTE non abbia pagato il deposito e il Fornitore abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del CLIENTE.
11 Oneri di connessione
Il CLIENTE in mancanza della connessione alla rete, è tenuto a versare a CIP
Lombardia un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione dell’eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del CLIENTE e/o a carico di altri enti.
L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del CLIENTE di tutta l’eventuale documentazione richiesta da CIP Lombardia, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell’impianto interno del CLIENTE. Sono da considerarsi a carico del CLIENTE gli oneri relativi all’attivazione della fornitura comprensivi degli importi addebitati a CIP Lombardia da parte del Distributore locale.
Sono inoltre a carico del CLIENTE gli eventuali costi di disattivazione a seguito di sospensione o cessazione delle forniture addebitali al FORNITORE da parte del Distributore locale.
12 Rilevazione dei consumi
Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il CLIENTE, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
Il Distributore di energia elettrica è tenuto ad effettuare tentativi di lettura:
− con riferimento a POD trattati orari ad intervalli orari;
− con riferimento a POD trattati per fasce almeno 1 volta al mese alle ore 24:00
dell’ultimo giorno di ciascun mese;
− con riferimento a POD trattati monorari almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e almeno una volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Il Distributore di gas naturale è tenuto ad effettuare tentativi di lettura garantendo il rispetto di frequenze minime di raccolta in modo da rilevare almeno il prelievo relativo all’80% dei periodi temporali come di seguito riportato:
− per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 (Un) tentativo per un periodo di un anno;
− per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 (Due) tentativi per i periodi aprile-ottobre e novembre-marzo;
− per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 (Tre) tentativi per i periodi novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre;
− per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno: 1 (Un) tentativo mensile per un periodo di un mese.
In caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, l’impresa di distribuzione di gas naturale è tenuta ad effettuare la miglior stima del dato mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnati al punto di riconsegna.
Il CLIENTE ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura registrandosi al portale per i CLIENTI accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx o utilizzando i canali di comunicazione riportati in bolletta. L’autolettura è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del CLIENTE e previa validazione da parte del Distributore. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
In caso di mancata lettura di un contatore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali di cui al comma 12.3, il Fornitore fornirà informazioni al CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore competente. In caso di mancato rispetto della frequenza di lettura per un contatore gas accessibile entro i termini suddetti, Il Distributore riconoscerà al CLIENTE, attraverso il Fornitore, un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o di diverso importo, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di qualità commerciale.
13 Verifica correttezza misurazione dei consumi
CLIENTE e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, CIP Lombardia provvede ad indicare allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.
Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell’intervento é a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CIP Lombardia al CLIENTE mediante ricalcolo nella prima bolletta utile.
CIP Lombardia comunica per iscritto al CLIENTE l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o l’addebito delle somme dovute.
La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
14 Fatturazione e pagamento del servizio
La fatturazione dei consumi di gas naturale per i clienti del servizio di tutela avviene con la seguente periodicità:
− almeno quadrimestrale per i CLIENTI con consumi fino a 500 Smc/anno;
− bimestrale per i CLIENTI con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
− mensile per i CLIENTI con consumi superiori a 5.000 Smc/anno e per i punti di riconsegna con obbligo di lettura mensile con dettaglio giornaliero.
Le periodicità di fatturazione indicate ai punti 14.2 e 14.3. valgono fatte salve condizioni speciali indicate nelle condizioni particolari di fornitura o nella proposta di contratto.
La fatturazione dei consumi di gas naturale per i clienti nel mercato tutelato viene effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato. In deroga a quanto previsto dal TIF, i consumi di gas naturale e di energia elettrica per i clienti nel mercato libero vengono fatturati entro 60 (sessanta) giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato. In caso di cessazione della fornitura, il FORNITORE procede con l’emissione della fattura di chiusura entro 6 (sei) settimane dal giorno della cessazione.
La principale modalità di emissione delle fatture è il formato elettronico con trasmissione via mail o via PEC. In caso di richiesta di invio cartaceo della fattura il CLIENTE è tenuto ad un corrispettivo fino ad un massimo di 1,5 euro per invio. In tal caso, il CLIENTE avrà l’onere di stampare la bolletta stessa.
ll CLIENTE servito in regime di servizio di tutela che sceglie la modalità di trasmissione della fattura elettronica e attiva la domiciliazione bancaria o postale ha diritto all’applicazione di uno sconto secondo quanto definito dall’ARERA.
La fatturazione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica avviene sulla base della disponibilità di dati di lettura secondo l’ordine di priorità stabilito da ARERA:
− dati effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione locale;
− autoletture comunicate dal CLIENTE finale e validate dal Distributore locale;
− dati di misura stimati dall’impresa di distribuzione, ove disponibili o sulla base dei consumi storici del CLIENTE o, in mancanza, sulla base di consumi dichiarati dal CLIENTE all’atto della richiesta di fornitura.
Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini, secondo quanto stabilito dalla Del.100/2016 o di mancato rispetto del termine di emissione delle fatture di periodo in base a quanto definito dal TIF, il FORNITORE è tenuto a riconoscere rispettivamente un indennizzo pari a 4 (quattro) euro e 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine. L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
In caso di determinazione di importi fatturati sulla base di consumi stimati, il FORNITORE è tenuto al ricalcolo in caso di successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione o di autolettura.
Il CLIENTE è tenuto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta con le seguenti modalità:
− bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
− domiciliazione bancaria o postale (Sepa Direct Debit);
− bonifico bancario utilizzando le coordinate comunicate dal Fornitore nel documento di fatturazione.
In caso di malfunzionamento del contatore di gas o del contatore di energia elettrica, il FORNITORE provvede alla fatturazione dei consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore di gas naturale e dal Distributore di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il CLIENTE fornito nell’ambito del servizio di tutela gas è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dal TIVG. In particolare, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione (servizio di tutela) nei seguenti casi:
− per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile nel caso in cui la bolletta sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;;
− per i CLIENTI ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
− per i CLIENTI con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio;
La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al CLIENTE informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
Il CLIENTE servito in regime di tutela gas può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta e secondo le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta. Gli importi rateizzati sono maggiorati del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
15 Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, CIP Lombardia addebita sulle successive bollette interessi di mora per il periodo di ritardo calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di:
− 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali con riferimento a CLIENTI domestici e non domestici aventi diritto al servizio di tutela gas e clienti domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela elettrico;
− 7 (sette) punti percentuali in tutti gli altri casi.
Decorsi 10 (dieci) giorni solari dal termine di pagamento indicato in bolletta, CIP Lombardia ha la facoltà di inviare al CLIENTE una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto, comunque non inferiore a:
− 15 (quindici) giorni solari dall’invio al CLIENTE della relativa raccomandata;
− 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di CIP Lombardia, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata;
− nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.
Nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, i termini di cui al comma 15.2 riportati nella costituzione in mora non possono essere inferiori a 7 (sette) giorni solari per invio tramite raccomandata, 5 (cinque) giorni solari per invio xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 00 (xxxxx) per trasmissione a mezzo raccomandata nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare l’invio.
L’avvenuto pagamento del proprio debito deve essere comunicato e documentato esclusivamente secondo le modalità riportate nella comunicazione di costituzione in mora.
Qualora sia decorso il termine per il pagamento, CIP Lombardia ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura per morosità a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al termine suddetto. Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas per morosità eseguita con esito positivo, CIP Lombardia ha la facoltà di richiedere al Distributore locale la cessazione amministrativa o la risoluzione contrattuale, dandone previa comunicazione al CLIENTE.
Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di CLIENTI connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura viene effettuata dal Distributore locale una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvede all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura.
A fronte dell’inadempimento del CLIENTE, le spese che Cip Lombardia sostenga per il sollecito del pagamento degli importi dovuti e/o per il recupero del credito in sofferenza, si intendono fin d’ora a carico del CLIENTE inadempiente: in capo a quest’ultimo, pertanto, deriva l’obbligo di rifondere dette spese al Fornitore, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile.
Il CLIENTE è tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura non risultasse fattibile, CIP Lombardia si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all’intervento di Interruzione della fornitura con oneri a carico del CLIENTE con conseguente cessazione amministrativa o risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione della fornitura.
In caso di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore locale di gas naturale, su richiesta dello stesso, copia delle fatture non pagate, della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE, della risoluzione del contratto, del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata e un documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura per poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del CLIENTE stesso.
Per la fornitura di energia elettrica, qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE finale non disalimentabile, CIP Lombardia si riserva di richiedere al Distributore locale la rimozione del POD dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Distributore locale provvederà a trasferire il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell’Acquirente Unico o dell’esercente la salvaguardia.
Per la fornitura di gas naturale, qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE finale titolare di un PDR non disalimentabile, CIP Lombardia può provvedere alla richiesta al Distributore locale di cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvede ad attivare i servizi di ultima istanza o di default di cui al TIVG.
CIP Lombardia, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
Per la fornitura di energia elettrica, CIP Lombardia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Qualora CIP Lombardia risulti essere esclusivamente controparte commerciale per il punto di fornitura di energia elettrica e l’utente del dispacciamento e del trasporto dovessero risolvere il contratto con CIP Lombardia per inadempimenti di quest’ultima, il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
Il CLIENTE ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
− euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
− euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
16 Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
Con riferimento a contratti di mercato libero rivolti a CLIENTI gas ed energia elettrica, CIP Lombardia si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, il Fornitore procede con una comunicazione in forma scritta a ciascun CLIENTE interessato, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
La comunicazione di cui al comma 16.1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il CLIENTE finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
La comunicazione di variazione viene inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni vengono comunicate al CLIENTE nella prima bolletta in cui sono applicate.
Il CLIENTE di gas naturale, servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela, può chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da CIP Lombardia alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta utilizzando i canali di comunicazione riportati nella proposta unilaterale.
In deroga a quanto indicato in precedenza, CIP Lombardia si riserva di modificare, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le condizioni di fornitura per i CLIENTI non domestici di energia elettrica alimentati in MT inviando una specifica comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. È fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal contratto senza oneri entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore è tenuto a corrispondere al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
17 Indennizzi automatici
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il CLIENTE finale ha diritto di ricevere, secondo i tempi e le modalità previste dal TIQV, gli indennizzi automatici direttamente riconosciuti dal Fornitore o dal Distributore per mezzo del Fornitore.
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale secondo quanto previsto dal TIQV, il CLIENTE ha diritto a un indennizzo base pari a 25 euro che il Fornitore corrisponde al CLIENTE in occasione della prima fatturazione utile. L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
La Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG) e dell’energia elettrica (TIQE) prevedono che il Distributore riconosca al CLIENTE, attraverso il Fornitore, indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale.
18 Interruzione, limitazione e sospensione della fornitura
Il gas naturale e l’energia elettrica forniti alle condizioni previste dal presente contratto saranno a disposizione del CLIENTE senza limitazione d’orario. CIP Lombardia non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di
limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a CIP Lombardia in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete o atti o omissioni attribuibili al Distributore locale. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a CIP Lombardia, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso CIP Lombardia potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore locale.
19 Assicurazione clienti finali gas
I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.
20 Responsabilità del CLIENTE
Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei misuratori installati presso l’utenza. Il CLIENTE verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di CIP Lombardia, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del CLIENTE.
Il CLIENTE non può utilizzare il gas naturale e/o l’energia elettrica oggetto del presente contratto, in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; CIP Lombardia emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti. Gli impianti del CLIENTE a valle del PDR/POD, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il CLIENTE è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell’utilizzo del gas
naturale e/o dell’energia elettrica.
Il CLIENTE è tenuto a comunicare a CIP Lombardia ogni modifica negli utilizzi del gas naturale e/o dell’energia elettrica oggetto della fornitura nonché ogni modifica relativa alla residenza dell’intestatario del contratto. In tali casi infatti, CIP Lombardia provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d’uso non dovesse essere comunicata CIP Lombardia si riserva il diritto di fatturare i consumi del CLIENTE secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
In ogni caso il CLIENTE sarà ritenuto responsabile e risponderà di tutti gli eventuali danni arrecati alla Società o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell’energia elettrica ovvero della violazione delle norme di diligenza, prudenza, perizia, previdenza e sicurezza, compresi i danni in qualsiasi modo relativi o connessi alla qualità del servizio erogato dalla Società al CLIENTE medesimo o ai terzi.
21 Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
CIP Lombardia si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al CLIENTE di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. CIP Lombardia sarà responsabile del trattamento dei dati del CLIENTE secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al CLIENTE.
I dati personali forniti dal CLIENTE al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
22 Risoluzione del contratto
Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, CIP Lombardia si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
− a) quando venga accertata come non veritiera la dichiarazione e/o la garanzia fornita dal CLIENTE in merito alle seguenti circostanze: (i) il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel Modulo di Adesione risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e i propri impianti sono collegati alle reti di cui sopra, in grado di soddisfare i propri fabbisogni
energetici; (ii) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche;
(iii) ha legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti; (iv) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente Fornitore, con le Società di Distribuzione e le Società di Trasporto; (v) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; (vi) il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da “i” ad “v” e, in caso di dichiarazione mendace, manleva e terrà indenne CIP Lombardia s.r.l. da ogni responsabilità da essa derivante. Restano ad intero carico del CLIENTE tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che CIP Lombardia s.r.l. fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal CLIENTE
− b) qualora gli impianti del CLIENTE non fossero rispondenti alle disposizioni richiamate ai precedenti punti “i” o “ii”, il CLIENTE si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il CLIENTE stesso prenderà i necessari accordi direttamente con le Società di Distribuzione, consentendo a CIP Lombardia s.r.l. di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di CIP Lombardia s.r.l., la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, CIP Lombardia s.r.l. potrà sospendere la somministrazione sino a quando il CLIENTE non avrà rimediato all’irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il CLIENTE non provveda a porre rimedio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’accertamento dell’irregolarità, CIP Lombardia s.r.l. avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È fatto salvo il diritto per CIP Lombardia s.r.l. al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.
− c) quando vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore;
− d) quando il CLIENTE violi l’art. 2.5 utilizzando il gas naturale per usi diversi da quelli pattuiti;
− e) quando il CLIENTE non ottemperi all’obbligo di pagamento di due o più fatture anche non consecutive scaduti i termini del sollecito di cui all’art. 15;
− f) quando il CLIENTE non presti, non rinnovi o non integri le eventuali garanzie di
cui all’art. 13.
− g) il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza possibilità per il CLIENTE di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di CIP Lombardia s.r.l., al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (1) revoca dell’autorizzazione di CIP Lombardia s.r.l. alla vendita di gas naturale; (2) inefficacia dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente. CIP Lombardia s.r.l. potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.
− h) qualora si verifichi una causa di Forza Maggiore che comporti l’impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione oggetto del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto con efficacia dalla data indicata nella comunicazione, che CIP Lombardia s.r.l. invierà al CLIENTE. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l’impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di gas naturale oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.
− i) insolvenza da parte del CLIENTE.
In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di CIP Lombardia. In ogni caso, la Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, è tenuta a darne comunicazione scritta all’altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.
In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal CLIENTE, degli interessi moratori e dei danni.
23 Informazioni, reclami e Servizio Conciliazione
Il CLIENTE ha la possibilità di formulare richieste di informazione e di inoltrare reclami utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Le comunicazioni scritte dovranno riportare sia i dati identificativi del CLIENTE, sia i dati identificativi della fornitura. Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate al Fornitore con le seguenti modalità:
− a mezzo posta a CIP Lombardia s.r.l., in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXX (XX);
− a mezzo fax al numero 00 00 00 00 00 per informazioni relative alla fornitura di gas naturale;
− a mezzo fax al numero 00 000 00 000 per informazioni relative alla fornitura di energia elettrica;
− a mezzo posta elettronica all’indirizzo
− xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx per informazioni relative alla fornitura di gas naturale o xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx per informazioni relative alla fornitura di energia elettrica;
− a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
CIP Lombardia provvede a rispondere con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal CLIENTE.
Il CLIENTE può presentare reclami nei confronti di CIP Lombardia attinenti la
fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
Il CLIENTE ha la facoltà di inviare un reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas naturale e/o energia elettrica), il Punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), dove disponibile o in alternativa il codice CLIENTE o codice contratto, una breve descrizione dei fatti contestati.
Nel caso in cui il CLIENTE indichi nel proprio reclamo un recapito di posta elettronica, CIP Lombardia utilizzerà in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata.
In caso di controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione e Fornitori/Distributori locali, è previsto lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Delibera 209/2016 dell’ARERA.
24 Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
25 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
Il CLIENTE che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie iscritti nell'elenco ADR di ARERA (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito convenzione sottoscritta da ARERA con Unioncamere, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal
TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
26 Registrazione
Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Il costo della
registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.
27 Modificazioni normative
Nel presente contratto si intenderanno automaticamente recepiti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
28 Elezione di domicilio e foro competente
Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del CLIENTE che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del CLIENTE medesimo.