Rilevazione dei consumi Clausole campione

Rilevazione dei consumi. 9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dallʼAEEG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale. 9.2 In particolare per la fornitura di GN, la Delibera AEEGSI 117/15 prevede: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. 9.3 Per la fornitura di EE, la Delibera AEEGSI 199/11 e s.m.i. prevede: a) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, almeno 1 (una) volte al mese alle 24.00 dell’ultimo giorno di ciascun mese; b) con riferimento a POD trattati monorari, almeno 1 (una) volta all’anno per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 Kw e almeno 1 (una) volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5Kw. 9.4 Il Cliente può tuttavia effettuare l’autolettura del misuratore nel periodo e con le modalità indicate in fattura. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso. Tutte le letture o autoletture pervenute nello stesso periodo di fatturazione saranno utilizzate per il calcolo della fattura a conguaglio. In caso di incompatibilità tra autoletture e letture del Distributore effettuate nello stesso periodo di fatturazione, la lettura utilizzata sarà quella rilevata dal Distributore. 9.5 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri locali per la lettura e per permettere ispezioni e controlli tecnici al misuratore. 9.6 In merito alla fornitura di GN, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 64/09 e s.m.i., per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, Nuovenergie è tenuta a fornire, nella prima fattura utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal ...
Rilevazione dei consumi. La quantificazione dei consumi di Energia Elettrica avviene sulla base della lettura del Contatore Elettrico rilevata da parte del Distributore Elettrico Locale. Il Cliente può effettuare l’autolettura nel solo caso di PDP in bassa tensione così come definito nell’ex. art. 1), comma 4), DPCM 11 maggio 2004 “Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” di Tema Spa. Il Distributore Elettrico Locale è tenuto, in base all’art. 18 del TIV, ad effettuare almeno un tentativo di lettura rilevata del Contatore Elettrico all’anno. Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura rilevata del Contatore Elettrico Locale. Il Cliente dichiara di autorizzare il Distributore Elettrico Locale e ForGreen ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del Gruppo di Misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore Elettrico Locale l’accesso anche agli impianti a valle del Gruppo di Misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del Distributore Elettrico Locale ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorita’. Le parti sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i Gruppi di Misura e loro sigillatura e/o integrità. Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del Gruppo di Misura da parte del Cliente, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal Distributore Elettrico Locale e/o dal Trasportatore saranno a carico del Cliente. In mancanza di lettura rilevata dal Distributore Elettrico Locale o di autoletture ove previste, i consumi verranno stimati da ForGreen in relazione: a) alle stime eventualmente pervenute da parte dal Distributore Elettrico Locale; b) ai dati storici di consumo del Cliente che ForGreen acquisisce durante la fornitura; c) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l’immobile al quale si riferisce il PDP; d) alle caratteristiche tecniche del PDP comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. L’autolettura, ove prevista, sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime ForGreen, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico Locale e salvo il caso in cui ForG...
Rilevazione dei consumi. 14.1 La rilevazione dei dati di consumo avviene mediante telelettura. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è mensile. 14.2 Nella Richiesta di preventivo di allacciamento i consumi presunti sono comunicati direttamente dall’Utente. In assenza di tale informazione la prima stima dei consumi è pari a KWh 845 per ogni kW di potenza contrattuale. 14.3 La lettura del misuratore viene effettuata tramite personale incaricato del Fornitore, munito di tessera di riconoscimento, o tramite sistema di telecontrollo. 14.4 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo, il Fornitore potrà emettere fatture in acconto di importo presunto. Una volta ricostruiti i consumi con metodo induttivo, il Fornitore procederà al relativo conguaglio.
Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
Rilevazione dei consumi. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura ettettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura ettettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati ettettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del Cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all’art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. In ogni caso, in deroga all’art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell’intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura ettettiva che non si estenda all’intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi ettettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura ettettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati. In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da Gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C” ai sensi del RTDG. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l’accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.
Rilevazione dei consumi. 1. La lettura dei contatori viene effettuata dal Gestore ad intervalli regolari, almeno una volta all’anno. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. 2. Nel caso di utenze non presidiate è obbligo del Gestore comunicare in bolletta il tentativo di lettura risultato infruttuoso. 3. Il Cliente ricevuta la comunicazione ha l’obbligo di effettuare l’autolettura e comunicarla al Gestore ovvero prendere contatti con il Gestore per consentire la lettura del misuratore. 4. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
Rilevazione dei consumi. 1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente, almeno una volta all’anno, da parte del Gestore ovvero mediante comunicazione dell’utente secondo modalità preventivamente indicate (autolettura), fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. 2. L’Utente ha l’obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare, è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle lettura, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall’utenza, o in mancanza, da utenze analoghe; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell’Utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio. In caso di impossibilità ad effettuare almeno tre letture, il Gestore potrà procedere anche alla sospensione dell’erogazione del servizio dandone comunicazione preventiva all’Utente; in questa evenienza, la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e le spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti saranno addebitate all’Utente.
Rilevazione dei consumi. SMAT è tenuta a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura: a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno; b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno; Le distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale devono essere: a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari; b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari. Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso di almeno 2 (due) tentativi consecutivi con esito negativo e in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, SMAT effettua un ulteriore tentativo di raccolta della misura entro il mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato. Con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, SMAT effettua un tentativo di raccolta della misura entro 6 mesi dalla data di nuova attivazione. SMAT mette a disposizione dell’Utente la possibilità di comunicare l’autolettura con le modalità indicate in fattura.
Rilevazione dei consumi. 1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.
Rilevazione dei consumi. 1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, due volte l’anno, ovvero mediante comunicazione dell’utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall’utente sarà addebitata per l’importo previsto dalla Tabella Unica dei Costi. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all’utente. 2. Qualora il Gestore non riesca a effettuare le letture previste con proprio incaricati, per causa imputabile all’utente, quest’ultimo verrà invitato a consentire l’accesso mediante raccomandata a.r. o PEC e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento della penale prevista nella Tabella Unica dei Costi.