Schema di Accordo tra il Partecipante Diretto e l’Agente Di Regolamento
Schema di Accordo tra il Partecipante Diretto e l’Agente Di Regolamento
(CLAUSOLE MINIMALI)
(Edizione settembre 2012)
Accordo tra il Partecipante Diretto e l’Agente di
Regolamento (clausole minimali)
TRA
Nome / Denominazione Sociale ……..….….………………….…………………………………………….
(di seguito, il “Partecipante”), con sede legale in ………………………………………………………..
Indirizzo ….……….………………………………….……………………… CAP ……………………….
Partita IVA ……………………………........ Cod. Fiscale …………………………………………………
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………
Xxxxxx ricoperta nella Società ……………………………………………………………………………….
E
Nome / Denominazione Sociale ……..….….………………….…………………………………………….
(di seguito, l’ “Agente di Regolamento”), con sede legale in ……………………………………………
Indirizzo .………….…….…………………………….……………………… CAP ………………………
Partita IVA ……………………………........ Cod. Fiscale …………………………………………………
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………
Xxxxxx ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
a) l’Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere tutte le disposizioni che regolano il Sistema di garanzia a controparte centrale (di seguito, il “Sistema”), gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, la CC&G), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000, ed in particolare il Provvedimento adottato – ai sensi degli artt. 68, 69 comma 2, e 70 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 - dalla Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, il Regolamento di CC&G (di seguito, il “Regolamento”), le relative Istruzioni (di seguito, le “Istruzioni”), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di CC&G (di seguito, le “Condizioni Generali”), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
b) il Regolamento e le Istruzioni prevedono che ciascun Partecipante Diretto al Sistema possa sottoscrivere accordi con Agenti di Regolamento per delegare – anche a soggetti diversi per ciascuno dei seguenti servizi, ma all’interno di ognuno ad un solo Agente di Regolamento per tutti i Comparti ai quali il Partecipante aderisca – l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalle Posizioni Contrattuali registrate nei conti a nome del Partecipante stesso in essere presso CC&G, (1) da eseguire in euro oppure (2) in sede di regolamento finale delle obbligazioni medesime nell’ambito dei Servizi di Liquidazione, oppure (3) utilizzando Strumenti Finanziari per la movimentazione dei Margini;
c) che il Partecipante aderisce/intende aderire:
c1) ❑ al Comparto Azionario, nella qualità di
Partecipante ❑ Individuale
❑ Generale
c2) ❑ al Comparto Obbligazionario, nella qualità di Partecipante ❑ Individuale
❑ Generale
c3) ❑ al Comparto Derivati Azionari, nella qualità di Partecipante ❑ Individuale
❑ Generale
c4) ❑ al Comparto Derivati dell’Energia, nella qualità di Partecipante ❑ Individuale
❑ Generale
c5) ❑ al Comparto Derivati su Commodities Agricole, nella qualità di Partecipante ❑ Individuale
❑ Generale
d) l’Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere le norme che regolano l’operatività e le procedure del/i servizio/i che assume di svolgere e di disporre delle attrezzature necessarie per operare nella qualità assunta nel presente contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse e definizioni
1.1 Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 I termini impiegati nel medesimo si intendono usati – salva diversa indicazione - nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali.
Articolo 2 – Oggetto
[Ognuna delle deleghe di cui ai commi 1, 3 e 5 si intenderà conferita solo se sia stata confermata da firma a margine di entrambe le parti: si consiglia di cassare le relative clausole ove la delega non sia stata conferita]
2.1 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per l’esecuzione di tutte le obbligazioni da adempiere in euro presso il Sistema di pagamenti Target 2 , derivanti dall’adesione del Partecipante al Sistema.
2.2 L’Agente di Regolamento provvederà - con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni - a rendere capiente il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G ed a ricevere da CC&G stessa accrediti sul proprio Conto PM di cui appresso, in relazione a Margini in euro, versamenti relativi al Default Fund (ove previsti) o somme dovute ad altro titolo (salvo quelle da regolare attraverso i Servizi di Liquidazione) dal o al Partecipante stesso. A tal fine, l’Agente di Regolamento dichiara di essere intestatario del Conto PM nel Sistema Target2
e si impegna a comunicare al Partecipante ed a CC&G ogni variazione del conto entro il settimo Giorno di CC&G aperta antecedente a quello in cui la variazione stessa avrà effetto, salvo minor termine accordato da CC&G.
2.3 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per l’esecuzione, presso i Servizi di Liquidazione, delle Posizioni Contrattuali registrate a nome del Partecipante e garantite nell’ambito del Comparto:
❑ 2.3.A Azionario
❑ 2.3.B Obbligazionario
❑ 2.3.C Derivati Azionari
2.4 Resta inteso che, per i Comparti non barrati, il Partecipante provvederà direttamente ai relativi adempimenti. Conseguentemente l’Agente di Regolamento provvederà in tale sede, relativamente ai Comparti come sopra barrati al comma 3 – secondo quanto stabilito dal Regolamento e dalle Istruzioni – a dare adempimento alle – obbligazioni, per Strumenti Finanziari e per denaro, derivanti da tutte le Posizioni Contrattuali registrate presso CC&G a nome del Partecipante, sulla base dei saldi determinati e comunicati dalla stessa o dal Servizio di Presettlement. L’Agente di Regolamento riceverà altresì, nell’ambito dei medesimi Servizi di Liquidazione quanto allo stesso titolo sia di spettanza del Partecipante.
2.5 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, ove il Partecipante intenda movimentare i Margini utilizzando Strumenti Finanziari.
2.6 Conseguentemente, l’Agente di Regolamento provvederà ad effettuare depositi, su appositi conti titoli aperti da CC&G presso Monte Titoli S.p.A., di Strumenti Finanziari idonei alla costituzione dei Margini dovuti dal Partecipante e sarà legittimato a ricevere, sul proprio conto titoli di cui in appresso, la connessa restituzione disposta da CC&G degli Strumenti Finanziari medesimi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni. A tal fine l’Agente di Regolamento dichiara di essere intestatario del conto titoli/terzi n. presso Monte Titoli S.p.A. e si impegna a comunicare al Partecipante ed a CC&G ogni variazione del conto entro il settimo Giorno di CC&G aperta antecedente a quello in cui la variazione stessa avrà effetto, salvo minor termine accordato da CC&G.
2.7 Il Partecipante conferisce mandato all’Agente di Regolamento di effettuare e ricevere qualsiasi altra comunicazione e a compiere qualsiasi altra operazione, attiva e/o passiva, che sia prevista nel Regolamento e/o nelle Istruzioni con riferimento all’Agente di Regolamento per i servizi di cui ai commi precedenti.
2.8 I suddetti adempimenti dell’Agente di Regolamento di cui ai commi precedenti riguarderanno tutte le obbligazioni a carico del Partecipante e/o a suo favore derivanti dalle Posizioni Contrattuali registrate a suo nome, sia nel Conto Proprio, sia nel Conto Terzi, sia nei Conti (proprio e terzi) sottorubricati al nome di Partecipanti Indiretti che si valgano del Partecipante (qualora questo sia un Partecipante Generale).
2.9 Tra le parti resta inteso che, sia il mandato di cui al comma 1, sia il mandato di cui al comma 5 (se conferiti) riguardano le obbligazioni relative a tutti i Comparti ai quali il Partecipante aderisce, nonché quelle della stessa natura derivanti dall’adesione successiva, da parte del Partecipante, ad ulteriori Comparti. Tale estensione avrà effetto automatico dal momento in cui avrà efficacia l’ammissione del Partecipante, da parte di CC&G, a tali ulteriori Comparti. Identico ed opposto effetto si produrrà qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto o ne sia escluso. Sarà cura del Partecipante informare per tempo di tali eventi l’Agente di Regolamento.
2.10 Tra le parti resta inteso che il mandato di cui al comma 3 (se conferito) riguarda le obbligazioni relative a tutti i Comparti barrati nello stesso, nonché quelle della stessa natura derivanti dall’adesione successiva, da parte del Partecipante, ad ulteriori Comparti relativi a contratti da eseguire presso i Servizi di Liquidazione, salvo che il Partecipante non comunichi preventivamente a CC&G ed all’Agente di Regolamento, con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta, che per questi ulteriori Comparti il Partecipante provvederà direttamente ai relativi adempimenti. In mancanza di tale comunicazione a CC&G detta estensione avrà effetto automatico dal momento in cui avrà efficacia l’ammissione del Partecipante, da parte di CC&G, a tali ulteriori
Comparti. Qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia escluso, sarà cura del Partecipante informare per tempo di tali eventi l’Agente di Regolamento.
2.11 Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente contratto prevarranno e sostituiranno quest’ultime, fermo il diritto di recesso di cui all’art. 8.
Articolo 3 – Deleghe all’Agente di Regolamento
3.1 [Le deleghe di cui appresso si intenderanno conferite solo qualora ognuna venga confermata da firma a margine di entrambe le parti: si consiglia di cassare le relative clausole ove la delega non sia conferita]
3.1.A [Delega conferibile nel caso sia stata attivata la delega di cui all’art. 2, comma 1] Il Partecipante delega – mediante firma apposta a margine – all’Agente di Regolamento, che accetta controfirmando, il potere di inoltrare, per suo conto, le richieste di accredito/trasferimento di contante, ai sensi dell’art. B.3.3.1, comma 3, delle Istruzioni.
3.1.B [Delega conferibile nel caso sia stata attivata la delega di cui all’art. 2, comma 5] Il Partecipante delega – mediante firma apposta a margine – all’Agente di Regolamento, che accetta controfirmando, il potere di inoltrare, per suo conto, le richieste di restituzione/trasferimento di Strumenti Finanziari, ai sensi degli articoli B.3.3.2, comma 6, e B.3.3.3, comma 8, delle Istruzioni.
3.2 Al Partecipante è riservata la facoltà di far venir meno, unilateralmente e in qualsiasi momento, una o entrambe le deleghe conferite nel comma 1, facendo pervenire a CC&G, oltre che all’Agente di Regolamento, apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta rispetto alla data a partire dalla quale intenderà far venir meno la delega. Il Partecipante e l’Agente di Regolamento potranno concordare l’eventuale ripristino o nuova attivazione delle suddette deleghe, facendo pervenire a CC&G, anche disgiuntamente, apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta rispetto alla data dalla quale intenderanno attivare la nuova delega.
3.3 Le deleghe di cui sopra cesseranno in ogni caso di avere efficacia dal momento in cui avrà effetto il recesso di cui all’art. 8.
3.4 In caso di attivazione delle deleghe di cui al comma 1, il Partecipante fa pervenire a CC&G, con un preavviso di cinque Giorni di CC&G aperta, gli specimen di firma delle persone autorizzate dall’Agente di Regolamento a inoltrare per conto del Partecipante, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, le richieste che formano oggetto delle medesime deleghe. In caso di variazione delle persone autorizzate il Partecipante fa pervenire a CC&G i nuovi specimen di firma in tempo utile.
Articolo 4 – Esecuzione del mandato
4.1 L’Agente di Regolamento provvederà a dare esecuzione a tutte le comunicazioni e/o disposizioni di CC&G senza opporre eccezioni alla stessa, ma eventualmente informando il Partecipante su ogni profilo di criticità.
4.2 A CC&G non sarà opposta alcuna eccezione, né verso la stessa sarà vantata alcuna pretesa, fondata sull’esecuzione del presente contratto, restando le parti impegnate a regolare tra le stesse ogni eventuale controversia al riguardo.
4.3 L’esecuzione del mandato conferito ai sensi dell’art. 2, comma 3, potrà dal Partecipante essere espressamente circoscritta, con le modalità di cui all’art. 8, solo ad alcuni dei Comparti nei quali operi, qualora per altri intenda provvedere direttamente ai relativi adempimenti.
4.4 Il Partecipante manterrà informato, per quanto occorra, l’Agente di Regolamento di tutte le modifiche delle disposizioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali e di tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema.
Articolo 5 – Accordi integrativi
5.1 Tra le stesse parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire i mezzi di provvista e/o le garanzie necessarie per l'esecuzione dei mandati di cui all'art. 2, la movimentazione di titoli e contante tra le parti stesse correlata alle operazioni registrate nel Sistema, nonché il compenso dell’Agente di Regolamento ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
5.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine ad altri aspetti del servizio assunto dall’Agente di Regolamento e ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.
Articolo 6 - Clausola di riservatezza
6.1 Il Partecipante riconosce che per l’esecuzione del presente contratto l’Agente di Regolamento ha necessità di conoscere i dati relativi al regolamento che farà carico al Partecipante medesimo e quindi consente che l’Agente di Regolamento disponga delle relative informazioni tramite il Servizio di Presettlement, CC&G, o altra società da questa incaricata.
6.2 L’Agente di Regolamento si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.
Articolo 7 - Comunicazioni ed effetti
7.1 Il Partecipante - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti – provvederà ad informare CC&G, anche in nome e per conto dell’Agente di Regolamento, della stipula del presente contratto a mezzo invio di una copia originale firmata da entrambe le parti. Detto invio varrà anche come conferimento di procura all’Agente di Regolamento nei confronti di CC&G in ordine a poteri e situazioni riguardanti la materia che forma oggetto del presente contratto, previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali. Esso pertanto legittimerà CC&G ai comportamenti – attivi e passivi – ad esso conseguenti, anche nei confronti dell’Agente di Regolamento, in conformità al presente contratto, al Regolamento, alle Istruzioni, alle Condizioni Generali ed alle altre regole del Sistema.
7.2 CC&G provvederà ad informare le parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa efficacia, confermando – ove possibile – quella indicata nell’art. 8, comma 1.
7.3 Le comunicazioni di CC&G all’Agente di Regolamento di cui al comma 2 saranno indirizzate al seguente numero di telefax e successivamente confermate a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo
.
Le altre comunicazioni di CC&G all’Agente di Regolamento saranno trasmesse nei casi, tempi e nei modi previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali.
7.4 Il Partecipante è tenuto ad informare l’Agente di Regolamento qualora decida di mutare la propria posizione, all’interno di un Comparto, da Partecipante Individuale a Partecipante Generale o viceversa, con un preavviso – rispetto alla data in cui la modifica avrà effetto – non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta. Fatta salva la facoltà di recesso nei termini di cui all’art. 8, tale mutamento avrà immediato effetto, appena perfezionata la nuova posizione presso CC&G, in ordine sia ai conseguenti adempimenti di CC&G, sia ai corrispondenti obblighi dell’Agente di Regolamento.
7.5 Con l’invio di cui al comma 1, ed a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di CC&G di cui al comma 2, sia il Partecipante sia l’Agente di Regolamento si considereranno vincolati nei confronti della CC&G, con ogni conseguenza di legge, per tutto quanto previsto nel presente contratto che possa avere rilievo o interesse, anche solo organizzativo, per CC&G medesima.
7.6 Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante o dell’Agente di Regolamento con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d’azienda, i medesimi restano impegnati, reciprocamente e nei confronti di CC&G, a comunicare per iscritto all’altra parte ed a CC&G stessa, con un anticipo di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto. Il Partecipante e l’Agente di Regolamento restano responsabili - con effetto quindi anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - per ogni effetto e danno che derivi dal ritardo con il quale abbiano dato questa notizia a CC&G, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di CC&G, la sospensione del Partecipante, dell’incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
Articolo 8 – Decorrenza, durata e modifica del mandato. Recesso
8.1 Subordinatamente a quanto previsto all’art. 7, comma 2, il presente contratto avrà effetto dal
.
8.2 La durata del presente contratto è tra le parti convenuta a tempo indeterminato.
8.3 Il Partecipante potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’Agente di Regolamento, che dovrà pervenire con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso termine il Partecipante dovrà far pervenire a CC&G comunicazione di tale recesso a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R..
8.4 L’Agente di Regolamento potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Partecipante, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso giorno nel quale tale comunicazione gli sarà pervenuta, il Partecipante dovrà dare comunicazione a CC&G di tale recesso a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R.
8.5 L’invio delle comunicazioni a CC&G di cui ai commi 3 e 4 si intenderà effettuata anche per conto dell’Agente di Regolamento.
8.6 I termini di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso di cui ai commi 3 e 4, potranno essere ridotti, previe intese scritte tra Agente di Regolamento, Partecipante e CC&G.
8.7 Resta inteso che, anche per le operazioni compiute dal Partecipante durante il periodo di preavviso del recesso, l’Agente di Regolamento provvederà, fino al momento in cui il recesso diverrà efficace, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni facenti carico al Partecipante, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 9, comma 4.
8.8 Qualora sia aperta una procedura di insolvenza a carico del Partecipante l’Agente di Regolamento non provvederà a regolare le Posizioni Contrattuali del medesimo destinate ad essere regolate successivamente al momento di tale apertura, fatte salve in ogni caso le regole che disciplinano i Servizi di Presettlement e di Liquidazione per quanto riguarda la disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.
8.9 Il Partecipante potrà esercitare la facoltà di riduzione del mandato, di cui all’art. 4, comma 3, secondo le stesse modalità previste per il recesso dal comma 3 del presente articolo. Si applicheranno anche in tale caso i commi 5, 6 e 7.
Articolo 9 - Risoluzione
9.1 Il presente contratto si risolverà automaticamente in tutti i casi nei quali per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l’esclusione, venga meno l’adesione a tutti i Comparti per i quali operi al momento il mandato, nonché in qualsiasi caso in cui l’Agente di Regolamento non possa più dare esecuzione al mandato nelle forme indicate dall’art. 2.
9.2 Il presente contratto si risolverà altresì automaticamente, con effetto immediato, nel caso di inadempimento dell’Agente di Regolamento, ferma ogni responsabilità di quest’ultimo verso il Partecipante, anche per gli effetti che ne derivassero ai sensi del Regolamento.
9.3 Ciascuna delle parti rimane obbligata a comunicare immediatamente all’altra e a CC&G, ove occorra, il verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti.
9.4 Ove il Partecipante non fornisca all’Agente di Regolamento i mezzi necessari all’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 1719 c.c. e l’Agente di Regolamento non ritenga più di poter adempiere a quanto previsto nell’art. 2, dovrà comunicare immediatamente tale circostanza a CC&G con le modalità, nei termini e con gli effetti stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni. Questa prenderà atto di tale comunicazione senza alcun obbligo di verificarne la fondatezza e la correttezza ed adotterà i provvedimenti conseguenti, che le parti dichiarano di ben conoscere, secondo quanto previsto dal Regolamento e/o dalle Istruzioni.
Articolo 10 – Giurisdizione e legge applicabile
10.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 5, comma 1, il Partecipante e l’Agente di Regolamento accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia.
10.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
(Luogo e data di sottoscrizione)
(Il Partecipante) (L’Agente di Regolamento)