GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/16
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO CON IL PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. 223 DEL 9/03/2016. CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95 DEL D.LGS. 50/2016.
CUP: J26G16000270004
CIG: 6862289C04
CPV: 77120000-7 (Servizi di compostaggio)
In esecuzione della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento a contrattare n.07/Reg.Det. del 26/10/2016 e del Verbale n. 40 del 7/11/2016 del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa, con i quali si è approvato lo specifico progetto, redatto ai sensi dell'Art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs 50/2016 (di seguito definito semplicemente "Codice"), ed individuati ai sensi dell’Art.32 del “Codice” gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, è indetta procedura aperta, ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/16, da esperirsi nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando e dal Disciplinare di gara.
Centralizzazione della Committenza
Ai sensi dell'Art.37, comma 4, del "Codice", la parte concorsuale del presente appalto è stata affidata alla centrale di committenza “Unione Ibleide”, che agirà in nome e per conto della SRR ATO 7 Ragusa nella qualità di Stazione Appaltante, giusta nota del Presidente dell’Unione Ibleide prot. 249 del 28/06/2016.
Sede operativa: Corso XX Settembre n: 84 – 00000 Xxxxxxxxxx (Xx); Responsabile: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Referente: Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Tel: 0000 000000 (Sede Operativa di Giarratana); Fax: 0000 000000(Sede Operativa di Giarratana); Sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SEZIONE 1°: DESCRIZIONE DELL'APPALTO E NORME GENERALI
Art. 1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La Società SRR ATO 7 Ragusa, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, indice una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di conduzione, gestione, custodia, manutenzione programmata e riparativa, da ora indicata come “gestione ordinaria”, dell’impianto di compostaggio sito in C.da “Cava dei Modicani” nel Comune di Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – D.D.S. 223 del 9/03/2016.
La gestione ordinaria dell’impianto per la produzione di ammendante compostato misto (compost) comprende sommariamente i servizi di seguito specificati:
⮚ le attività di conduzione delle sezioni dell’impianto secondo la migliore tecnica processistica;
⮚ la pulizia dell’area dell’impianto;
⮚ la manutenzione programmata e ripartiva delle strutture e dei macchinari, mezzi ed attrezzature ivi presenti;
⮚ le revisioni periodiche sugli impianti fissi, mezzi meccanici ed attrezzature, previste dalla normativa vigente e dai manuali di manutenzione (disponibili in impianto);
⮚ la sostituzione di pezzi e parti degli impianti fissi e mobili (attrezzature e mezzi meccanici) dovute a rottura e/o guasto o usura;
⮚ l’individuazione di tutte le opere inerenti e necessarie alla gestione dell’impianto e alla manutenzione delle strutture in base a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia e per una buona ed efficiente conduzione dell’impianto stesso;
⮚ l’espletamento di ogni lavorazione necessaria per il perfetto funzionamento delle varie sezioni di impianto;
⮚ il monitoraggio ambientale e di processo;
⮚ l’approvvigionamento di materiali quali strutturante, acque, reagenti, enzimi necessari per la perfetta conduzione delle sezioni di impianto;
⮚ lo smaltimento degli scarti di processo solidi e/o liquidi e di pioggia provenienti dall’area dell’impianto;
⮚ il recupero e la commercializzazione dell’ammendante compostato misto prodotto;
⮚ l’onere per consumi quali energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, disinfestazione e derattizzazione, dovuti all’esercizio dell’impiantistica elettrica, idrica e sanitaria connessa all’impianto di compostaggio;
⮚ la gestione agronomica della fascia verde perimetrale attorno all’impianto;
⮚ la manutenzione della segnaletica stradale all’interno dell’area;
⮚ la manutenzione della viabilità di accesso all’impianto dalla S.P. 10;
⮚ gli interventi finalizzati all’ottemperanza e all’adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 “normativa di settore nella prevenzione degli infortuni sul lavoro” e ss.mm.ii.;
⮚ la sorveglianza e custodia dell’impianto;
⮚ quanto più esplicitamente riferito negli articoli successivi.
Prima dell’avvio della gestione ordinaria dell’impianto si dovrà procedere, a cura dell’Aggiudicatario, alla esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento dello stesso, così come descritti nel prosieguo del presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e negli allegati pertinenti.
L’appalto è quindi di tipo misto (servizi e lavori) ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’Art. 28, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’appalto è unico ed essendo l’importo complessivo superiore alla soglia prevista all’Art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, si applicano le procedure ordinarie per l’esperimento della gara.
L’elenco sopra riportato non è esaustivo, atteso che viene richiesta l’assunzione di tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le manutenzioni programmate e riparative di ogni parte dello stesso compresi macchinari, mezzi meccanici e attrezzature in dotazione o che comunque l’Aggiudicatario dovesse ritenere necessarie di dover acquisire o utilizzare ad integrazione, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche e di impianti di gestione di rifiuti.
L’Aggiudicatario, svolgerà il servizio di gestione ordinaria dell’impianto di compostaggio di “Cava dei Modicani” in Ragusa, secondo le indicazioni riportate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel presente C.S.A. e relativi allegati che costituiscono i documenti dell’Appalto.
Art. 2) MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI GARA
La Stazione Appaltante seleziona l’Aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o pretese di qualsiasi genere.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione di Aggiudicazione nominata e operante secondo quanto previsto dall’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione, delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97 D.Lgs. 50/2016.
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara. Art. 3) TERMINI E CARATTERE DELL'APPALTO
L’appalto per la gestione ordinaria, come indicata al precedente Art. 1), avrà la durata di 7 (sette) anni, la cui decorrenza è meglio specificata al successivo Art. 9). Si precisa che la durata stabilita è invariabile, nel senso che non è suscettibile di modifiche a seguito dell’offerta presenta dai concorrenti in sede di gara.
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di "prorogatio" per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Aggiudicatario, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Aggiudicatario derivanti, ad esempio, dalla mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. FISE - Assoambiente.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 146/1990, “Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", nella L. 83/2000 (Modifiche ed Integrazioni della L. 146/1990) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.
Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi il blocco delle attività, l’Aggiudicatario dovrà sopperire a detta condizione, proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscono il regolare espletamento del servizio. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare le proposte alternative formulate, se non ritenute soddisfacenti in relazione all’espletamento regolare del servizio, imponendo all’Aggiudicatario modalità diverse di esecuzione temporanea rispetto a quelle proposte. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni riportate nel successivo Art. 35) e, nel caso di inadempienze, quanto previsto ai successivi Artt. 36) e 37). Gli eventuali costi eccedenti rispetto all’applicazione della tariffa di gestione, derivanti dall’adozione delle soluzioni temporanee a seguito di cause di forza maggiore, dovranno essere debitamente documentati e corrisposti a parte.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all’Aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio in danno allo Stesso.
E’ comunque fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'Art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale o provinciale.
Art. 4) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Le procedure di affidamento saranno condotte seguendo pedissequamente le prescrizioni e i termini degli Artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, che quivi si intendono interamente richiamati.
Xxxxxxx parte integrante del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera dd) ed Art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, da sottoscrivere tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario:
1. I documenti di gara (Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, la perizia tecnica giurata descrittiva dello stato dell’impianto (come richiesta dal D.D.S. 223 del 9/3/2016), che
ANNO 2016
costituiranno, congiuntamente, atto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 3, comma 1 lett. dd) ed Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
2. L’offerta dell’Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Disciplinare di Gara ed in particolare:
⮚ disciplinare per il conferimento dei rifiuti previsto dall’Art. 25) del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di gara);
⮚ piano di conduzione dell’impianto schema previsto dall’Art. 25 del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di gara);
⮚ piano dei monitoraggi previsto dall’Art. 26 del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di gara);
⮚ piano di manutenzione previsto dall’Art. 29 del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di gara);
⮚ sistema di informatizzazione della attività previsto dall’Art. 30 del C.S.A. (sottoposto ad attribuzione di punteggio in sede di gara);
⮚ eventuale documentazione tecnica e progettuale presentata in sede di gara quale miglioria dell’impianto (di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6 dei criteri di aggiudicazione IV.2 del Bando di Gara), completa dei pareri, delle autorizzazione e delle certificazioni;
⮚ cronoprogramma aggiornato dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento in relazione a quanto presentato in sede di gara al punto A7 dei criteri di aggiudicazione IV.2 del Bando di Gara.
3. La cauzione definitiva;
4. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto rilasciato dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
- D.D.S. 223 del 9/03/2016;
5. L’atto di voltura dell’autorizzazione dell’impianto o richiesta di voltura;
6. Eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante secondo le modalità e le condizioni riportate all’Art. 22) del C.S.A..
Il contratto é sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
E' fatto divieto all’Aggiudicatario, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui lo Stesso sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante.
Art. 5) AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO - VOLTURA
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la società SRR – ATO 7 Ragusa (P.IVA: 01544690884), con sede legale in Viale del Fante, n. 10 – Ragusa, è autorizzata alla gestione dell’impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada “Cava dei Modicani” – territorio Comunale di Ragusa (Foglio di Mappa n. 9; Particella: 163 sub 1) per svolgere le operazioni R3 ed R13, di cui all’Allegato “C” della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con D.D.S. 223 del 9/03/2016 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (da questo punto in poi indicato come D.A.R.).
L’autorizzazione alla gestione dell’impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data di rilascio del il D.D.S. 223 del 9/03/2016 e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo. Il D.D.S. 223 del 9/03/2016 andrà volturato all’Aggiudicatario prima dell’avvio della gestione dell’impianto.
La capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti in ingresso (Tab. 1) all’impianto rimane fissata in 16.800 tonn/anno. Sono ammessi in impianto, per svolgere le operazioni R3 ed R13, di cui all’Allegato “C” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. i seguenti rifiuti, meglio specificati.
I limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall’utilizzo dell’impianto, sono quelli fissati con Decreto n. 891 del Dirigente Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento dell’Ambiente – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente rilasciato in data 27/07/2006 e avente validità di anni quindici, che costituisce parte integrante del
D.D.S. 223 del 9/03/2016.
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato decreto.
ANNO 2016
Tab. 1
Codici CER | |
02 01 03 | Scarti di tessuto vegetale |
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 05 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 07 01 | Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, macinazione di materia prima |
02 07 02 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02 07 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
03 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti |
15 01 03 | Imballaggi in legno |
19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati |
L’esercizio dell’attività autorizzata non dovrà comportare danni all’ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, nel rispetto della normativa ambientale. Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
1. la potenzialità massima annua autorizzata è di 16.800 tonnellate (14.000 ton + 20% Art. 7 comma 2 Ord. 1/Rif del 14/01/2016);
2. la quantità giornaliera ammessa al trattamento è comprensiva degli scarti utilizzati in testa al processo e dei materiali eventualmente acquistati per integrare la miscela di partenza del processo di compostaggio;
3. per l’attività di compostaggio (R3) dei rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni, a tal fine, previste dal punto 16 dell’Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., nonché le condizioni e prescrizioni relative alla messa in riserva (R13);
4. i rifiuti classificati con il “Codice” generico xx.xx.99 potranno essere accettati in impianto solo se opportunamente descritti e accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
5. le diverse tipologie dei rifiuti in ingresso e i materiali maturati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri, in cumuli sempre coperti con teli o sotto tettoie;
6. le aree destinate alla movimentazione, allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti dovranno essere adeguatamente pavimentate;
7. non sono ammessi in impianto rifiuti allo stato liquido, i rifiuti costituiti da fanghi possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza che deve comunque possedere, ad inizio processo, una umidità compresa tra il 45% e il 65% e un rapporto C/N compreso tra 20 e 30;
8. dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (D.Lgs. n. 217/2006);
9. il compost prodotto dovrà avere le caratteristiche previste nelle norme tecniche di cui all’allegato 2, punto 5 (ammendante compostato misto) al D.Lgs. 75/2010;
10. l’area di vagliatura finale del compost deve essere ubicata in area distinta rispetto alle aree di maturazione dei rifiuti;
11. la durata del processo non deve essere inferiore ai novanta giorni, alla fase di prima ossidazione aerobica. Ogni ciclo di trattamento deve essere identificato mediante idonea tabella che riporti i rifiuti costituenti la miscela iniziale, la data di inizio del processo ed i paramenti indicativi della qualità del processo;
12. l’Aggiudicatario dovrà applicare procedure documentate per l’identificazione dei singoli lotti di produzione del compost;
13. nei riguardi dei valloni e dei corsi d’acqua dovranno essere rispettate le distanze di cui agli Art. 93 e seguenti del X.X. 000 del 25/07/1904;
14. prima dell’avvio dell’impianto, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla verifica strumentale per la dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali relative all’impatto acustico ed elettromagnetico;
15. per la gestione dell’impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
16. l’impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del
D.D.S. 223 del 9/03/2016 e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell’impianto e tale da garantire l’assenza di odori molesti;
17. il funzionamento dell’impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell’impianto stesso previste nel progetto;
18. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene alle emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14/11/1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
19. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio rifiuti;
ANNO 2016
20. l’Aggiudicatario è tenuto al rispetto dei contenuti del nuovo Regolamento di prevenzione incendi emanato con il
D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011;
21. i percorsi dei mezzi adibiti a trasporto su gomma in entrata e in uscita dall’impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili e aree protette;
22. prima dell’inizio delle attività l’Aggiudicatario dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
23. l’utilizzo di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e/o di eventuali percola menti, con successivo conferimento si può configurare come deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell’Art. 183 lett. bb del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. cui la società deve attenersi;
24. prima dell’esercizio dell’attività, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012, finalizzata alla visita tecnica di controllo per rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
25. nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l’esercizio dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio;
26. ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio;
27. al fine di scongiurare le interferenze tra presenza umana ed attività produttive andrà posta particolare attenzione al controllo semestrale delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell’aria e degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell’area che ospita l’impianto;
28. il percolato prodotto all’interno del processo di “lavorazione” dovrà essere gestito come rifiuto e smaltito in quanto tale a mezzo di ditte autorizzate;
29. durante la fase di conferimento, al fine di scongiurare impatti relativi agli odori, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l’impianto;
30. in fase d’esercizio l’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto nella versione definitiva del P.M.C. validato da ARPA S.T. di Ragusa e al puntuale rispetto delle prescrizioni dettate nel relativo parere di competenza, per come riportate in premessa. Il P.M.C. dovrà essere adeguato ogni qualvolta siano effettuate modifiche, anche non significative, al ciclo di gestione dei rifiuti che comportano una variazione dei parametri da monitorare. Tali variazioni dovranno comunque essere sottoposte a validazione;
31. sono fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni dettati dagli Enti coinvolti nelle Conferenze tenutesi per addivenire alla stesura del D.D.S. 223 del 9/03/2016.
32. in ossequio all’Art. 3 del D.R.S. 891/2006 l’Aggiudicatario dovrà concordare con l’ARPA Sicilia una campagna di monitoraggio per la qualità dell’aria e il rumore e trasmettere apposita relazione prima dell’avvio dell’impianto alla ARPA ST di Ragusa, al Libero Consorzio di Comuni e al Servizio Tutela dall’Inquinamento Atmosferico dell’ARTA.
L’Aggiudicatario dovrà tenere presso la sede dell’impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all’Art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
L’Aggiudicatario sarà anche tenuto all’obbligo di comunicazione relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell’Art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all’utilizzo dei formulari di identificazione di cui all’Art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto rifiuti.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall’Art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
L’Aggiudicatario, prima dell’inizio delle operazioni di esercizio dell’attività autorizzata con il D.D.S. 223 del 9/03/2016, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, al D.A.R., la seguente documentazione:
⮚ Garanzie finanziare conformi all’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata dell’autorizzazione più un anno;
⮚ Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità, dell’impianto stesso al progetto approvato ai sensi del il D.D.S. 223 del 9/03/2016, comprensivo anche delle prescrizioni.
Oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il D.D.S. 223 del 9/03/2016 sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’Art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
Art. 6) AVVIO DELL’APPALTO: LAVORI DI RIPRISTINO E RELATRIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Come detto al precedente Art.1) il presente appalto è di tipo misto, ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la gestione ordinaria dell’impianto deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune attività manutentive e di ripristino ancorché di interventi di adeguamento e completamento, prima dell’attivazione del processo di trattamento dei rifiuti inteso quale servizio di gestione dell’impianto.
ANNO 2016
Ad ogni buon fine si ribadisce che, ai sensi dell’Art. 28, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’appalto è da considerarsi unico ed essendo l’importo complessivo superiore alla soglia prevista all’Art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, si applicano le procedure ordinarie per l’esperimento della gara.
A tal guisa è stato redatto l’elaborato “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto” che costituisce allegato al presente C.S.A.. In detto elaborato sono descritti e computati i lavori consistenti in forniture e posa in opera per il ripristino del pieno funzionamento dello stesso, secondo le prescrizioni e le buone prassi gestionali previste da norme e organi di controllo. Gli importi dei lavori sono riportati nella successiva Tab.2 suddivisi per lavorazioni a corpo e a misura:
Tab.2
lavorazioni | importi a misura | importi a corpo | sicurezza compresa negli importi 2,5% | totale | ||
Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) | € | 15.225,00 | € - | € | 380,63 | € 15.225,00 |
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico, videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.) | € | 50.408,50 | € 25.150,00 | € | 1.888,96 | € 75.558,50 |
Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto (Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristino scrubber, condotte arie esauste, | € | 25.760,00 | € 60.000,00 | € | 2.144,00 | € 85.760,00 |
Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) | € | 26.980,00 | € - | € | 674,50 | € 26.980,00 |
Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamento rapido nell'edificio industriale) | € | 19.533,92 | € - | € | 488,35 | € 19.533,92 |
Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione) | € | - | € 131.732,73 | € | 3.293,32 | € 131.732,73 |
Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, estintori, pezzi sanitari) | € | 22.946,30 | € 450,00 | € | 584,91 | € 23.396,30 |
Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche (Fornitura e posa di rete a maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti) | € | - | € 6.250,00 | € | 156,25 | € 6.250,00 |
Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) | € | 4.677,40 | € - | € | 116,94 | € 4.677,40 |
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di stampante, rirpistino celle di carico) | € | - | € 4.500,00 | € | 112,50 | € 4.500,00 |
totale € 165.531,12 € 228.082,73 € 9.840,35 393.613,85 |
Pertanto, entro 7 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, il R.U.P. autorizza il Direttore dei lavori, appositamente nominato, a dare avvio all'esecuzione della prestazione, consegnando all’Aggiudicatario le aree di lavoro, gli impianti, le attrezzature e i mezzi per procedere ai lavori di ripristino, completamento e adeguamento secondo il citato elaborato “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto”.
Si osserva che la realizzazione della copertura dell’area di maturazione (fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione) potrà subire adeguamenti rispetto a quanto progettato e facente parte degli allegati al presente C.S.A. a seguito di prescrizioni rilasciate dalle autorità competenti (Genio Civile e VV.FF.).
Detta consegna sarà preceduta dell’attestazione da parte del Direttore dei Lavori delle seguenti liberatorie:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della perfomance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’Aggiudicatario, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’Aggiudicatario, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
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c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.
Il Direttore dei Lavori curerà, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’Aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili, rilievi e disegni di progetto; sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e ai tracciamenti. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P..
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’Art. 32, comma 8, del “Codice” e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Al processo verbale di consegna dell’impianto sarà allegata, contestualmente, l’autorizzazione rilasciata dal D.A.R. con D.D.S. 223 del 9/03/2016 e la relativa richiesta di voltura, da inoltrare all’organo regionale competente come da precedente Art.5). Il rinnovo delle autorizzazioni in corso di gestione saranno a carico dell’Aggiudicatario.
L’impianto sarà preso in consegna dall’Aggiudicatario nello stato di fatto in cui si trova. Esso non è mai entrato in funzione ancorché regolarmente collaudato, fatta eccezione per una breve messa in marcia (alcuni giorni) nel corso dell’anno 2010.
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire i ripristini, gli adeguamenti e i completamenti entro 60 giorni dalla data della sottoscrizione del processo verbale di consegna, come da cronoprogramma facente parte del “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto”.
Terminati i lavori di ripristino, completamento e adeguamento dell’impianto, il Direttore dei Lavori redigerà apposito certificato di ultimazione lavori sottoscritto dal R.U.P.. Per il Certificato di Regolare Esecuzione e per gli ulteriori adempimenti di legge si rimanda al “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto”.
Per la contabilità e per il certificato di regolare esecuzione (ai sensi dell’Art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di prestazione di importo inferiore alla soglia prevista dell’Art. 35 del medesimo decreto), si applicano le prescrizioni previste dal combinato disposto dall’Art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dall’Art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, dagli Articoli dal 178 al 210 e dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010. Per le attività di cui al presente articolo sono ammessi pagamenti in acconto, a seguito della presentazione da parte dell’Aggiudicatario di regolare fattura alla SRR ATO 7 Ragusa, ogni qual volta il credito da riconoscere, al netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di € 100.000,00. Le fatture in acconto verranno presentate solo a seguito dell’emissione di apposito S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) e regolare certificato di pagamento da parte della SRR ATO 7 Ragusa.
Trattandosi di lavorazioni a corpo e a misura, l'importo di ciascuno S.A.L. sarà calcolato come descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi per ciascuna lavorazione prevista nei computi metrici estimativi inseriti del “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto” per le quantità di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera, per le lavorazioni previste nei computi metrici estimativi inseriti del “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto”;
All'importo così calcolato (a+b) sarà applicata la seguente formula:
SAL*(1-IS)*R
dove SAL è l'importo dello stato d'avanzamento dei lavori, IS rappresenta l'incidenza media della sicurezza ed R è il ribasso offerto.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. A tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al R.U.P., che emette il certificato di
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pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.
e) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria. All’atto della firma l’impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’Art. 208 del “Codice” o l’accordo bonario di cui all’Art. 205 del “Codice”. Se l’impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’impresa affidataria il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:
1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
5. gli ordini di servizio impartiti;
6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell’Art. 107, comma 5, del “Codice”;
11. gli atti contabili;
12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori avrà inizio la gestione ordinaria pari ad anni 7 (sette) con la sottoscrizione di apposito verbale fra il Direttore per l’Esecuzione del contratto, appositamente nominato, e l’Aggiudicatario e nel quale verranno fornite tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. In detto verbale verranno indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
Si precisa che dal giorno della sottoscrizione del processo verbale di consegna dei lavori ogni responsabilità in merito alla custodia, alla gestione dell’impianto di compostaggio nonché ad eventuali danni diretti ed indiretti che dovesse subire, grava interamente sull’Aggiudicatario. Pertanto l’Aggiudicatario deve approntare a suo esclusivo onere tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Art. 7) GESTIONE IMPIANTO: TARIFFE DI CONFERIMENTO E QUANTITA’AMMESSE DI RIFIUTI
L’impianto di compostaggio di Ragusa avente inizialmente una potenzialità recettiva complessiva, pari a 14.000,00 tonnellate annue, ha avuto riconosciuta e autorizzata una capacita recettiva aumentata del 20% e pertanto pari a 16.800 tonnellate annue a seguito del D.D.S. 223 del 9/03/2016.
La SRR ATO 7 Ragusa, pertanto, ha determinato la tariffa media da applicare ai rifiuti conferiti per assicurare la totale copertura dei costi gestione, pari a 73,3289 €/ton, per l’intera gestione determinata in 7 anni, come meglio spiegato al successivo Art. 8).
Poiché l’impianto di compostaggio di “Cava dei Modicani” è stato finanziato dalla Comunità Europea, per il tramite della Regione Siciliana, con fondi POR 2000-2006 e come tale è destinato, in modo precipuo, al trattamento dei rifiuti provenienti dagli Enti Pubblici i quali devono essere il più possibile agevolati al conferimento. Per tale motivo, in sede
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di stesura dell’elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto” allegato e parte integrante del presente C.S.A., sulla base della tariffa media riportata al capoverso precedente, sono state determinate due diverse tariffe operative di conferimento, riportate nella tabella immediatamente successiva, da applicare ai conferimenti dei Comuni Soci e dei soggetti “Non Soci”.
In dettaglio (Tab. 3) si applicheranno le seguenti tariffe operative, da sottoporre a ribasso d’asta come meglio specificato di seguito, rispettivamente pari a 62,5000 €/ton per i Comuni Soci e 88,9054 €/ton per i soggetti “Non Soci”, legate dal seguente rapporto:
Tab. 3
quantità complessiva | 16.800,00 | ton/a |
tariffa media | 73,7066 | €/ton |
quantità assegnate Comuni Soci | 9.670,00 | ton/a |
quantità assegnate "non soci" | 7.130,00 | ton/a |
tariffa operativa Comuni Soci | 62,5000 | €/ton |
tariffa operativa "non soci" | 88,9054 | €/ton |
rapporto tariffa Comuni Soci/tariffa "non soci" | 0,7030 | - |
La Tab. 4, che segue, riporta le quantità massime di rifiuti conferibili all’impianto di Cava dei Modicani, nelle more dell’entrata in esercizio dell’impianto di compostaggio di Vittoria, mentre la Tab. 5, che segue, riporta le quantità massime di frazione rifiuti conferibili all’impianto di Cava dei Modicani, ad impianto di Vittoria attivato e in esercizio.
Il quantitativo annuo pari a 9.670,00 tonnellate assegnato ai Comuni Soci e ripartito secondo la Tab. 4 (e successivamente Tab. 5) potrà essere ridistribuito fra gli stessi comuni, pervio accordo inter partes, a seconda degli effettivi fabbisogni e tenendo conto delle prescrizioni e delle modalità previste ai pertinenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui il presente elaborato costituisce allegato.
Qualora i Comuni Soci non saturino nel complesso la quota loro assegnata (9.670,00 ton/a), l’Aggiudicatario potrà accogliere, fino a concorrenza dei quantitativi stabiliti dalla capacità ricettiva dell’impianto (16.800,00 ton/a), ulteriori conferimenti di soggetti “Non Soci”, ai quali verrà comunque applicata la tariffa operativa corrispondente (“Non Soci”).
Parimenti, qualora uno o più Comuni Soci manifestino la necessità di conferire i propri rifiuti oltre il quantitativo complessivo assegnato (9.670,00 ton/a), gli Stessi avranno priorità nel conferimento rispetto ai soggetti “Non Soci”. Solo al quantitativo eccedente la quota complessiva assegnata (9.670,00 ton/a) verrà applicata la tariffa operativa corrispondente per i soggetti “Non Soci” e l’importo derivante verrà corrisposto, proporzionalmente, dai soli Comuni Soci che avranno ecceduto le quantità assegnate in Tab. 4 (successivamente Tab. 5). Quanto sopra sempre nel rispetto della capacità recettiva complessiva.
Tab. 4 Tab. 5
Quantità max per Comune conferibile presso l'impianto | |||
9.670 | |||
COMUNE | SUB ATO | ABITANTI | CONF. MAX (t./a) |
Chiaramonte Gulfi | RG.1 | 8.218 | 249,5 |
Giarratana | RG.1 | 3.172 | 96,3 |
Ispica | RG.1 | 15.554 | 472,2 |
Modica | RG.1 | 55.196 | 1.675,6 |
Monterosso Almo | RG.1 | 3.229 | 98,0 |
Pozzallo | RG.1 | 19.234 | 583,9 |
Ragusa | RG.1 | 73.743 | 2.238,6 |
Scicli | RG.1 | 26.556 | 806,1 |
Vittoria | RG.1 | 63.332 | 1.922,5 |
Acate | RG.1 | 9.793 | 297,3 |
Santa Croce Camerina | RG.1 | 9.945 | 301,9 |
Comiso | RG.1 | 30.577 | 928,2 |
Totali | 318.549 | 9.670,0 |
Quantità max per Comune conferibile all'impianto di Cava dei Modicani in concomitanza all'esercizio dell'Impianto di "Pozzo Bollente" in Vittoria | |||
COMUNE | SUB ATO | ABITANTI | CONF. MAX (t./a) |
Chiaramonte Gulfi | RG.1 | 8.218 | 387,8 |
Giarratana | RG.1 | 3.172 | 149,7 |
Ispica | RG.1 | 15.554 | 734,0 |
Modica | RG.1 | 55.196 | 2.604,9 |
Monterosso Almo | RG.1 | 3.229 | 152,4 |
Pozzallo | RG.1 | 19.234 | 907,7 |
Ragusa | RG.1 | 73.743 | 3.480,2 |
Scicli | RG.1 | 26.556 | 1.253,3 |
Totali | 204.902 | 9.670,0 |
Art. 8) AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RIBASSO D’ASTA
Al fine di stabilire l’ammontare complessivo del presente appalto, si riporta il quadro economico (Tab. 6) relativo al servizio di gestione dell’impianto, pari a 7 anni, comprensivo dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento:
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Tab. 6
QUADRO ECONOMICO | ||||||||
A) | ||||||||
A | 1 | Costi di gestione per anni 7 | € 8.667.893,85 | |||||
A | 2 | Ripristino, completamento e adeguamento | € 393.613,85 | |||||
A 3 | Sommano | € 9.061.507,70 | ||||||
A | 4 | Oneri della sicurezza per la gestione non soggetti a ribasso (compresi in A 1) | 0,4642% | di A 1 | € 40.236,33 | |||
A | 5 | Oneri della sicurezza per i ripristini (compresi in A 2) | 2,5000% | di A 2 | € 9.840,35 | |||
A 6 | IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA [A3 - (A4 + A5)] | € 9.011.431,02 | ||||||
B) | ||||||||
Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||||||||
B | 1 | IVA sulla gestione 10% | 10,000% | di A 1 | € 866.789,38 | |||
B | 2 | IVA sui lavori ripristini 10% | 10,000% | di A 2 | € 39.361,39 | |||
B | 3 | Spese di pubblicazione bando e gestione gara | € 15.000,00 | |||||
B | 4 | Spese per oneri assicurativi personale dipendente SRR | € 8.500,00 | |||||
B | 5 | Incentivi per funzione tecniche personale SRR art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per anni 7 | 1,500% | di A 3 | € 135.922,62 | |||
B | 6 | Arrotondamenti | ||||||
sommano | € 1.065.573,39 | |||||||
TOTALE (A1+B) | € 9.733.467,23 | |||||||
Come meglio descritto nel C.S.A., l’appalto prevede l’esecuzione di una serie di lavori prima della fase di gestione ordinaria dell’impianto, finalizzata alla produzione di compost di qualità. Per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, pertanto, la SRR garantisce la complessiva copertura finanziaria attraverso fondi appositamente accantonati pari ad € 393.613,85 oltre IVA al 10% pari ad € 39.361,39, da sottoporre a ribasso d’asta come di seguito riportato.
La SRR rientrerà dello stanziamento destinato alla copertura finanziaria dei ripristini, attraverso l’incameramento delle somme derivanti dall’applicazione di una apposita tariffa ai conferimenti dei rifiuti presso l’impianto. Il prospetto che segue (Tab. 7) rappresenta il sinottico delle tariffe da applicare ai rifiuti conferiti presso l’impianto, e che moltiplicate per i quantitativi di rifiuti ammessi per Soci (9.670,00 ton/anno) e Non Soci (7.130,00 ton/anno), al netto degli oneri della sicurezza, determinano gli importi necessari a garantire rispettivamente il servizio di gestione ordinaria (riga in grigio) e i lavori di ripristino, completamento e adeguamento (riga in bianco).
Il ribasso percentuale proposto in sede di gara dai concorrenti sarà unico sull’importo posto a base d’asta pari a € 9.011.431,02. Esso, a seguito del dispositivo riportato nella Tab. 7, rideterminerà le tariffe da applicare durante il corso dell’appalto. Il medesimo dispositivo sarà utilizzato parimenti nel caso di variazione degli importi dettati da interventi delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri (per esempio a seguito di autorizzazione ed eventuali prescrizioni del Genio Civile in merito alla realizzazione della tettoia dell’area di maturazione). Nella Tab. 8 l’importo complessivo senza scorporo della sicurezza.
Tab. 7
Tariffe (€/ton) | Aliquota della sicurezza inserita nella tariffa (€/ton) | Tariffe al netto della sicurezza (€/ton) | Quantitativi di rifiuti ammessi per soci e non soci (ton) | Ammontare degli introiti (Tariffe x quantitativi) per soci e non soci al netto della sicurezza | Ammontare annuo degli introiti suddivisi per gestione e lavori al netto della sicurezza | Ammontare complessivo per la durata dell'appalto (7 anni) al netto della sicurezza | ||
62,5000 | 0,2901 | € | 62,2099 | 9670 | € | 601.569,49 | € 1.232.522,50 | € 8.627.657,52 |
88,9054 | 0,4127 | € | 88,4927 | 7130 | € | 630.953,01 | ||
2,8500 | 0,0713 | € | 2,7788 | 9670 | € | 26.870,51 | € 54.824,79 | € 383.773,50 |
4,0212 | 0,1005 | € | 3,9207 | 7130 | € | 27.954,27 | ||
sommano | € 9.011.431,02 |
Tab. 8
Tariffe (€/ton) | Quantitativi di rifiuti ammessi per soci e non soci (ton) | Ammontare degli introiti (Tariffe x quantitativi) per soci e non soci comprensivi della sicurezza | Ammontare annuo degli introiti suddivisi per gestione e lavori comprensivi della sicurezza | Ammontare complessivo per la durata dell'appalto (7 anni) comprensivi della sicurezza | |||
62,5000 | 9670 | € | 604.375,00 | € | 1.238.270,55 | € | 8.667.893,85 |
88,9054 | 7130 | € | 633.895,55 | ||||
2,8500 | 9670 | € | 27.559,50 | € | 56.230,55 | € | 393.613,85 |
4,0212 | 7130 | € | 28.671,05 | ||||
sommano | € | 9.061.507,70 |
ANNO 2016
Essendo invariabili i quantitativi di rifiuti assegnati ai Soci e ai Non Soci, il ribasso d’asta, determina:
⮚ per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, in modo automatico, gli importi da riconoscere all’Aggiudicatario, nei modi e termini richiamati all’Art.6) del C.S.A., da parte della SRR ATO 7 Ragusa;
⮚ per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, la tariffe da riconoscere alla SRR ATO 7 Ragusa per l’anticipazione delle somme dei lavori medesimi, da parte dei soggetti conferitori;
⮚ per la gestione ordinaria, le tariffe da riconoscere all’Aggiudicatario nel corso dell’appalto da parte dei soggetti conferitori.
Art. 9) ADEGUAMENTO PREZZI
Negli importi sottesi dalla tariffe di cui al precedente Art.8), ribassate in sede di gara, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi ai lavori di ripristino, completamento e adeguamento dell’impianto e alla gestione ordinaria, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per variazione dei costi, mancata stipula di contratti con conferitori o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta, tranne per i casi contemplati dall’Art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla revisione prezzi sia dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento che del servizio di gestione ordinaria.
Per quanto attiene ai lavori, le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezzi riportati nell’elaborato “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto” e riferite ad eventuali variazioni dei prezzi riportati nell’apposito prezzario regionale vigente al momento della esecuzione degli stessi e/o a variazioni dei costi elementari nelle voci di analisi, ivi riportate, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Al solo fine di rendere chiara la modalità di applicazione della revisione si riporta il seguente esempio:
• prezzo materiale all’atto di stipula del contratto: P0 = 100,00 €
• nuovo prezzo del materiale (secondo prezzario): P1 = 130,00 €
Il prezzo ha subito pertanto un aumento del 30% rispetto a quello originario sulla base del prezzario vigente. Secondo la normativa sopracitata è quindi consentita una variazione al prezzo concordato pari alla metà dell’eccedenza rispetto alla franchigia del 10%:
• variazione percentuale consentita: ΔP% = [(P1 – P0)/P0) – 10%)]/2
La variazione del prezzo ammessa è pari dunque alla metà dell’eccedenza rispetto al 10%:
• ΔP% = [(130 – 100)/100 – 10%)]/2 = (30% – 10%)/2 = 10%
• ΔP= 10% P0 = 10 €
In definitiva la variazione ammessa è pari al 10% e il il prezzo revisionato sarà pari a: P0 + ΔP = 100 € + 10 € = 110,00 €.
Per quanto attiene al servizio di gestione, l’Aggiudicatario ha la facoltà di chiedere la revisione delle tariffe contrattuali, in quanto il presente appalto è indicizzato al valore dei cosiddetti costi standard, trattandosi di un servizio ad esecuzione continuata. La revisione contrattuale sarà applicata solo quando la variazione di detti costi abbia determinato un aumento o una diminuzione delle tariffe di gestione superiori al 10% indicate al momento dell’offerta e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.
La revisione contrattuale, operata attraverso un’istruttoria condotta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e verificata dal R.U.P., sarà basata, come riportato al paragrafo precedente, sui costi standard, a tutt’oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione l’ANAC fornisce, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. I prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi sono reperibili presso il sito web dell’ANAC.
Viene, inoltre, stabilito che la citata condizione sia accertata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l’Aggiudicatario ha facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza, la riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.
In caso di raggiungimento dell'accordo in merito all’adeguamento tariffario, Aggiudicatario nei trenta giorni successivi, può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 1373 del Codice Civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1467 del Codice Civile. Le parti possono chiedere all'Autorità che provvede all'accertamento, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.
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Le eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, nuove o mutate esigenze di servizio o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa. Per i corrispettivi aggiuntivi spettanti all’Aggiudicatario a compensazione degli oneri insorgenti si rimanda all’Art. 20) che segue.
Non rientrano nella casistica di cui al capoverso precedente, le variazioni che nel periodo di appalto dovessero intervenire relativamente alla qualità dei rifiuti in ingresso o le oscillazioni delle quantità conferite giornalmente come derivanti dai quantitativi assegnati all’Art. 7), fatto salvo il rispetto della potenzialità su base annua.
Art. 10) ORARI E GIORNI LAVORATIVI
L’Aggiudicatario dovrà prestare la sua opera in tutti i giorni di attività del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti eseguito dai Comuni Soci dall'SRR ATO 7 Ragusa, comprese le festività infrasettimanali e se necessario, a seguito di apposita e concordata disposizione, le domeniche. In tali casi sarà corrisposta la relativa integrazione oraria per il personale come da C.C.N.L FISE - Assoambiente.
L’impianto dovrà osservare la seguente articolazione per consentire i conferimenti: 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, con orario dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 16:00, salvo quanto di seguito riportato.
La Stazione Appaltante potrà avanzare richiesta, in ogni momento, di modifica degli orari indicati nel presente C.S.A. e l’Aggiudicatario dovrà adeguarsi, previa verifica tecnica, senza che possa pretendere alcuna indennità o compenso di sorta al verificarsi di tale evenienza. Tali variazioni dovranno essere compatibili con la flessibilità dell’orario di lavoro prevista nel contratto FISE – Assoambiente.
La Stazione Appaltante si impegna a comunicare le necessità di modifiche delle fasce orarie dei conferimenti con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. La Stazione Appaltante, ove ricorressero le condizioni di urgenza nel garantire il servizio di raccolta e quindi di conferimento, può derogare eccezionalmente al suddetto preavviso, impartendo le modifiche a mezzo del personale all’uopo incaricato. Saranno applicate le eventuali integrazioni orarie previste dal C.C.N.L. FISE – Assoambiente.
Art. 11) INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del servizio e della sua mancata regolare o continuativa conduzione, i seguenti punti:
1) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
2) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal C.S.A.;
3) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
Art. 12) CONTRATTI DI CONFERIMENTO - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA
Le quantità complessive di rifiuti indicate all’Art. 7) del presente C.S.A., sono riferite all’ammontare massimo di materiale che l’impianto è autorizzato a trattare, distinto per singolo Comune e per soggetti “Non Soci”.
Ciascun conferitore, pubblico e privato, con apposito modulo da inoltrare all’Aggiudicatario e per conoscenza alla Società SRR ATO 7 Ragusa, dovrà preventivamente avanzare formale richiesta di conferimento specificando espressamente CER, quantitativo di rifiuti da conferire per CER e arco temporale entro cui conferire il quantitativo di rifiuti richiesto.
L’Aggiudicatario sulla scorta delle richieste di conferimento pervenute, dovrà:
⮚ stipulare con ciascuno dei conferitori pubblici (Comuni Soci) e privati (soggetti Non Soci e Comuni fuori Ambito) un apposito contratto di servizio le cui specifiche sono riportate in calce al presente articolo;
⮚ formulare, annualmente, un dettagliato piano di conferimento tenendo conto della capacità recettiva dell’impianto.
Detto contratto sarà parimenti sottoscritto dalla SRR ATO 7 Ragusa per il ristoro degli ammortamenti.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non riesca a stipulare con i soggetti sopra detti un numero adeguato di contratti volto alla saturazione della capacità recettiva massima (16.800,00 ton/a), lo Stesso nulla potrà pretendere in relazione a tale circostanza, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente articolo.
Le tariffe operative ribassate in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili a meno dell’adeguamento previsto al precedente Art. 9). L’Aggiudicatario provvederà alla vendita del compost finito al miglior prezzo possibile introitando per intero gli utili derivanti rimanendo a proprio carico le eventuali spese di smaltimento per compost fuori specifica o non venduto.
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I pagamenti saranno disposti mensilmente, attraverso l'emissione di apposito certificato di pagamento, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accertamento/controllo della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Agli accertamenti/controlli, definiti verifiche di conformità in corso di esecuzione, disposti dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dovranno essere invitati il Responsabile per la Gestione dell’impianto, in rappresentanza dell'Aggiudicatario, e un rappresentante della Stazione Appaltante e dovrà essere redatto apposito verbale nel quale saranno riportate considerazioni sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e potrà contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione Appaltante e del Direttore per l'esecuzione del contratto in quanto tale. Entro quindici giorni, dalle risultanze degli accertamenti/controlli, verrà emesso certificato di pagamento con specifica dei singoli conferitori.
L’Aggiudicatario, sulla base del certificato di pagamento e dei conteggi in esso contenuti (penali, trattenute, prescrizioni di cui al precedente Art. 7) emetterà regolari documenti fiscalmente validi direttamente nei confronti dei soggetti conferitori, inoltrandone per conoscenza copia alla Stazione Appaltante.
Sulla base del medesimo certificato di pagamento e dei conteggi in esso contenuti la SRR ATO 7 di Ragusa emetterà, a sua volta, regolari documenti fiscalmente validi nei confronti dei soggetti conferitori per il ristoro economico previsto e descritto al precedente Art.8), a titolo di ammortamento delle somme anticipate per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento dell’impianto.
Così come previsto dal D.Lgs. 192/2012, il pagamento da parte dei soggetti conferitori verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione fattura. Nel caso in cui si verificassero ritardi nei pagamenti superiori a 30 giorni, riferiti al periodo di servizio precedente anche non successivi, l’Aggiudicatario ha la facoltà di non accettare il rifiuto dagli inadempienti, ivi compresi i Comuni Soci. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza dei conferitori, non potrà in nessun modo essere invocata l’interruzione di pubblico servizio, per costringere l’Aggiudicatario ad accettare ulteriori conferimenti. Questa clausola andrà espressamente riportata nei contratti da sottoscrivere fra l’Aggiudicatario e i conferitori stessi, siano essi pubblici o privati. Parimenti, il mancato pagamento delle spettanze relative all’ammortamento alla SRR ATO 7 Ragusa, sulla scorta del contratto di cui infra, sarà oggetto di valutazione di conseguenti provvedimenti quali l’inibizione dei conferimenti da parte dei soggetti inadempienti.
Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’appalto oggetto del presente C.S.A., saranno determinati nella misura prevista dal D.Lgs. 192/2012.
Specifiche del contratto.
L’Aggiudicatario, prima della gestione ordinaria dell’impianto, dovrà prevedere uno schema di contratto da sottoscrivere da parte dell’Aggiudicatario, dei Soggetti Conferitori e dalla SRR ATO 7 Ragusa.
Detto schema dovrà contenere almeno i seguenti punti:
a) oggetto del contratto;
b) modalità di conferimento (mezzi, documentazione a supporto, orari e determinazioni analitiche da effettuarsi sui rifiuti da conferire);
c) durata del contratto e condizioni di rinnovo (per esempio stabilendo entro quando tempo lo stesso deve essere presentato prima della scadenza di quello vigente);
d) quantità autorizzate al conferimento dall’Aggiudicatario stabilite sulla scorta della richieste pervenute (con apposito modulo il cui schema verrà redatto dall'Aggiudicatario), tenendo conto delle prescrizioni di cui al precedente Art. 7).
e) tariffa di conferimento con prezzo determinato dal ribasso offerto, al netto dell’I.V.A., sulla base del quale è stato aggiudicato l’appalto distinta per il servizio di gestione da riconoscere all’Aggiudicatario e per l’ammortamento da riconoscere alla SRR ATO 7 Ragusa;
f) impegno da parte del soggetto richiedente al rispetto del conferimento del quantitativo autorizzato;
g) tipologia di penali applicabili e condizioni di recesso per inadempimento contrattuale (per esempio mancato rispetto dei quantitativi da conferire contrattualizzati);
h) modalità di pagamento dei conferimenti con la distinzione per l’Aggiudicatario e per la SRR ATO 7 Ragusa;
i) sottoscrizioni di eventuali fidejussioni (da richiedere per esempio per contratti presuntivi superiori a € 20.000,00, in favore dell'Aggiudicatario di tipo bancaria o assicurativa, valida sino al 120° giorno successivo alla scadenza del contratto. Detta fideiussione potrà per esempio essere pari al 20% dell'intero importo presuntivo indicato in sede contrattuale, comprensivo di tasse ed oneri aggiuntivi del contraente delle somme dovute all'Aggiudicatario per conferimenti effettuati e non pagati, nonché per gli ulteriori eventuali danni che dovesse subire l'Aggiudicatario a fronte di conferimenti irregolari, ovvero nel caso in cui l'Aggiudicatario receda dal contratto per fatto addebitabile al contraente).
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Art. 13) ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare le strutture, gli impianti e le attrezzature nelle medesime condizioni di conservazione e funzionamento in cui si trovavano all’atto dell’avvio della gestione dell’impianto come sancito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento di cui all’Art.6), salvo la normale usura dovuta all’utilizzo.
Pertanto, ad avvenuta ultimazione del servizio di gestione ordinaria si procederà, in contradditorio con l’Aggiudicatario all’accertamento dello stato delle strutture, impianti e attrezzature della Stazione Appaltante, redigendo un apposito verbale di ultimazione che farà parte integrante dei documenti di verifica conformità di cui all’Art. 34).
In casi di esito negativo si rileveranno e verbalizzeranno gli eventuali vizi e danni, che l’Aggiudicatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, l’Aggiudicatario fornirà una dichiarazione attestante l'esecuzione o meno di interventi, debitamente autorizzati, di manutenzione riparativa o di ripristino sugli impianti e consegnerà le relative dichiarazioni di conformità ove prescritte.
L’Aggiudicatario consegnerà le relative dichiarazioni di conformità anche per eventuali interventi di ripristino, imputabili al proprio operato, disposti successivamente al verbale di ultimazione.
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SEZIONE 2°: OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art.14) ADEMPIMENTI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario con la voltura dell’autorizzazione di cui all’Art.5) precedente, si identifica a tutti gli effetti quale GESTORE dell'impianto e dovrà, oltre ad eseguire i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, curare conseguentemente il servizio di conduzione, gestione, custodia, manutenzione e controllo degli impianti medesimi. In particolare, per gestione ordinaria si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle apparecchiature e mezzi meccanici, l’insieme delle operazioni di manutenzione programmata e di manutenzione riparativa (esclusi i danni o guasti derivanti da calamità naturali quali alluvioni e terremoti), nonché l’eventuale manutenzione a guasto, in caso di emergenza, secondo un piano operativo, che l'Aggiudicatario dovrà redigere e presentare in sede di offerta;
Per quanto attiene al servizio di gestione ordinaria l’Aggiudicatario avrà i seguenti obblighi:
⮚ di eseguire il servizio indicato nella sezione 3° del presente C.S.A., compresa l’assunzione di tutte le attività, le somministrazioni, l’approvvigionamento dei materiali di consumo e gli oneri generali e particolari necessari al funzionamento dell'impianto, nonché di tutte le manutenzioni programmate e riparative di ogni parte dello Stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione;
⮚ dell’osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente;
⮚ di segnalare alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, quale ad esempio, a titolo meramente indicativo, il conferimento di rifiuti alimentari in stato di anaerobiosi avanzato per via di precedenti lunghi stoccaggi e che possono alterare il processo o comunque alterare lo stato di qualità dell’aria in impianto. La Stazione Appaltante, a seguito delle segnalazioni, disporrà gli opportuni provvedimenti;
⮚ a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della eventuale sospensione del servizio per cause ritenute di forza maggiore, fornendo documentazione scritta esaustiva sulle cause della stessa, ed indicando i tempi previsti di ripresa delle attività in impianto ivi comprese le attività alternative temporanee come da Art. 3) del presente C.S.A.. Ove le motivazioni della sospensione non venissero riconosciute legittime, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. In caso contrario la Stazione Appaltante potrà consentire un tempo utile per superare le cause della sospensione; tale tempo è tassativo e non prorogabile, pertanto la inosservanza da parte dell’Aggiudicatario del termine accordato comporterà la risoluzione immediata del contratto;
⮚ di eseguire tutte le operazioni e le prestazioni, anche se non esplicitamente indicate nel presente C.S.A., che risultino necessarie per il corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto il quale dovrà essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dai documenti di gara costituiti dal Bando, dal Disciplinare e dal presente C.S.A..
L’Aggiudicatario ha la responsabilità della qualità dei rifiuti e materiali accettati in impianto. Infine l’Aggiudicatario si impegna a provvedere:
1. a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l’impianto o l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato: per quanto riguarda l’ I.V.A, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
2. a tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto;
3. alla stipula delle polizze e assicurazioni previste al successivo Art. 45);
4. a tenere i registri fiscali a norma di legge.
Art. 15) AUTORIZZAZIONE E PERMESSI
E’ a carico dell’Aggiudicatario l’onere per l’acquisizione, ove necessario, di ogni autorizzazione, nulla-osta, licenza o altro provvedimento amministrativo necessari per l’esercizio delle operazioni, diverse da quelle relative all’autorizzazione ai sensi delle norme in materia di gestione rifiuti e, pertanto, dopo la stipula del contratto restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli eventuali adempimenti ed oneri economici consequenziali per l'ottenimento di eventuali provvedimenti per l’esecuzione del servizio.
Art. 16) SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE E CESSIONE DEI CREDITI
E’ fatto divieto assoluto all’Aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto a pena di nullità della cessione medesima fatta eccezione per il subentro di nuovo un contraente che sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze previste dall’Art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016:
⮚ nei casi previsti al precedente Art. 9) del C.S.A.;
⮚ all'Aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
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criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016;
⮚ nel caso in cui la SRR ATO 7 Ragusa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
Quanto prescritto al capoverso precedente è considerato modifica contrattuale ai sensi dell’Art.106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e, come tale, deve essere autorizzata da parte del R.U.P..
Ai sensi dell’Art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Aggiudicatario (cedente) nei confronti della Stazione Appaltante a seguito di regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso è fatta salva e impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Aggiudicatario stesso.
La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificate alla Stazione Appaltante, ai fini della sua opponibilità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi della determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 l’Aggiudicatario (cedente) in caso di cessione dei crediti si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.
La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi all’Aggiudicatario (cedente) e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Art. 17) OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE
L’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato da personale direttivo ed esecutivo, al quale sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federazione Imprese di Servizi - FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale.
L’organico del personale che l'Aggiudicatario dovrà destinare alla gestione dell’impianto, a proprio esclusivo carico e spese, dovrà essere comunque in numero non inferiore a quanto stabilito nell'elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto” allegato e parte integrante al presente C.S.A.. Le unità impiegate saranno indicate in un apposito documento, da trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’avvio della gestione ordinaria, nel quale dovranno essere inserite le generalità, il numero di matricola, il livello funzionale, l’anzianità, il tipo di contratto individuale di lavoro e il numero di giorni - od ore - alla settimana in cui il personale stesso verrà impiegato. Si precisa che, nel corso dell’appalto, eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro sette giorni dalle stesse.
L'Aggiudicatario, attraverso l’organizzazione e la turnazione del suddetto personale, garantirà la necessaria presenza giornaliera sia nei giorni feriali che, in caso di necessità, nei giorni festivi, con orario di lavoro tale da garantire il corretto espletamento dei servizi.
Il predetto personale è alle strette dipendenze dell’Aggiudicatario e nessun vincolo o rapporto lavorativo potrà sorgere nei confronti della Stazione Appaltante.
Per ulteriori prescrizioni relative al reperimento del personale operativo si rimanda al punto 2) dell’elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto”.
L’Aggiudicatario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, buoni pasto, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.
Sarà a carico all'Aggiudicatario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle proprie dipendenze e che dovrà essere corrisposto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che consenta all'Aggiudicatario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che ha assunto all’atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
L'Aggiudicatario dovrà osservare, per il personale addetto all’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, le norme vigenti di igiene, salute e sicurezza sul lavoro durante tutto il periodo di espletamento del contratto.
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A tal fine il personale addetto dovrà essere sottoposto alle apposite visite mediche periodiche così come stabilito dalla legislazione vigente in materia.
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall’ASP e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
Ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ASP, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro, competenti per territorio.
Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà fornire al proprio personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni, anche tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile. In particolare il personale sarà dotato di idonei indumenti e dispositivi di protezioni individuale (DPI) per la protezione dai rischi sul lavoro (maschere facciali, scarpe, guanti, impermeabili, stivaloni di gomma ecc.) così come previsti nel “Documento di Valutazione dei Rischi” eventualmente da integrare a cura dell’Aggiudicatario, come previsto al successivo Art. 22).
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Aggiudicatario di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la Stazione Appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati e per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
Tutto il personale dipendente dall'Aggiudicatario dovrà indossare durante le ore di lavoro, una tuta-uniforme fornita a cura dello Stesso e tenere in modo ben visibile su detta uniforme il tesserino identificativo.
Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, telefonici, igienico sanitari, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale dell’Aggiudicatario, il medesimo né risponderà direttamente.
In genere qualsiasi danno arrecato durante l’esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, a cose o persone, dipendenti o meno della Stazione Appaltante, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’Aggiudicatario che dovrà, comunque, esonerare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Aggiudicatario sarà responsabile della condotta del personale, che dovrà essere idoneo e di gradimento della Stazione Appaltante, la quale si riserva il diritto di chiederne la sostituzione nel caso di comportamento riprovevole o di incapacità tecnica o di inadempienza ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
A tal proposito si riporta il contenuto l’Art. 2105 del Codice Civile - Obbligo di fedeltà, secondo il quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”. Tale aspetto è valevole anche per prestatori di lavoro iscritti a sigle sindacali o partitiche. Qualora il mancato rispetto della superiore prescrizione del Codice Civile dovesse, come conseguenza, porre in forte pregiudizio la Società SRR ATO 7 Ragusa, quest’ultima potrà, entro 5 giorni dall’accadimento, richiedere all’Aggiudicatario l’avvio delle procedure previste dall’Art. 72 – Provvedimenti disciplinari del C.C.N.L. Fise-Assoambiente.”
L'Aggiudicatario potrà, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a pretendere, dalla Stazione Appaltante, l’eventuale maggiore onere che ne dovesse derivare.
Salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell’organico dell'Aggiudicatario in servizio presso l’impianto di compostaggio di Ragusa. A tal fine, entro il medesimo termine, lo Stesso Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante l’elenco del personale di cui sopra.
L'Aggiudicatario avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dalla Stazione Appaltante e dal Comune sede dell’impianto, comunque inerenti ai servizi appaltati.
L'Aggiudicatario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta della Stazione Appaltante, copia dei pagamenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva del personale di servizio.
L'Aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
In caso di inottemperanza degli obblighi precedentemente indicati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione medesima comunicherà all’Aggiudicatario e, se del caso, anche
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all’Ispettorato del Lavoro suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà autorizzato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Aggiudicatario non può opporre eccezione alcuna alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.
Art. 18) RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI E GARANZIE
La gestione del servizio è espletata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Stazione Appaltante.
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire, come nell’Art. 17) che precede, nell’assoluto rispetto di tutte le norme e regole tecniche di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti ed applicabili, sia di ambito nazionale che locale; tale primario scopo dovrà essere perseguito sia in maniera formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione di servizio sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
La Stazione Appaltante rimane esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall’Aggiudicatario o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.
L'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi, sollevando così la medesima Stazione da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
Fatti salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo Stesso risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.
Qualora l’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa riportata all'Art. 44), ovvero non sia coperto dalla stessa dovrà provvedere a proprio carico l'Aggiudicatario senza che vi possa essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte della Stazione Appaltante.
L'Aggiudicatario è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:
⮚ negligenza, imprudenza o imperizia;
⮚ inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del presente C.S.A..
A prescindere da eventuali penali e dall’eventuale risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Aggiudicatario e così pure gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.
L'Aggiudicatario si obbliga a esonerare la Stazione Appaltante da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
L'Aggiudicatario ha la piena responsabilità civile e penale in ordine alla sicurezza, sia nei confronti dei propri addetti che di terzi, pertanto dovrà garantire che tutto il complesso impiantistico venga mantenuto in regola per tutto il periodo di gestione, nel rispetto di tutte le vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
I lavoratori dell'Aggiudicatario operanti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto presso l’impianto della Stazione Appaltante, non saranno a disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., bensì dello stesso Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente di fenomeni anaerobiotici con emissione di odori fuori norma per carenza di controllo e gestione del processo di compostaggio.
Art. 19) UFFICIO DI DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE – DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di istituire presso l’impianto l’Ufficio di Direzione ed Amministrazione, dotato di telefono cellulare e segreteria. Dovrà inoltre fornire un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni con le utenze e con la Stazione Appaltante anche per via informatica.
L’Ufficio di Direzione ed Amministrazione dell’Aggiudicatario resterà aperto secondo orari che saranno concordati con la Stazione Appaltante e comunque secondo la normale apertura lavorativa dell’impianto riportata all'Art. 10 mentre è obbligatoria l’attivazione di una segreteria telefonica 24 ore su 24.
L'Aggiudicatario comunicherà le generalità del Responsabile della Gestione Impianti/Direttore Tecnico aziendale avente i requisiti del D.M. 120/14 ex CATEGORIA 6 C CLASSE C.
Oltre che presso la sede legale dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà recapitare ordini e disposizioni anche presso l’ufficio di Direzione e Amministrazione attivato presso l’impianto di Ragusa.
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Le comunicazioni fatte al Responsabile della Gestione Impianti/Direttore Tecnico, saranno considerate, come fatte direttamente all'Aggiudicatario, il quale con la stipula del contratto elegge domicilio nell’Ufficio di Direzione ad ogni effetto dell’appalto.
Deve essere garantita la reperibilità notturna e festiva e per tutte le ore di chiusura dell'impianto di almeno n. 1 addetto in caso di interventi di emergenza su chiamata della Stazione Appaltante.
Art. 20) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte dell’Aggiudicatario che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
b) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
Sono, altresì, ammesse varianti contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
Sono, ancora, ammesse varianti contrattuali ai sensi dall’Art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 allorquando le modifiche sono non sostanziali, come definite dall’Art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Una modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, e se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al precedente Art.16).
Sono, infine, ammesse varianti contrattuali ai sensi dall’Art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'Art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
b) il 10 % del valore iniziale del contratto stabilito per la parte attinente al servizio o il 15 % del valore iniziale del contratto stabilito per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
La Società SRR ATO 7 Ragusa nelle situazioni di cui all’Art. 106, comma 1, lettera b) e dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'Art. 72 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dall’Art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni previste dall’Art. 106, comma 1, lettera b) e dal comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
La Società SRR ATO 7 Ragusa comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al primo e quarto capoverso del presente articolo entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
La Stazione Appaltante può chiedere, comunque, all’Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo previsto dal contratto che lo Stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Tutte le migliorie tecniche presentate in sede di gara, valutate ed accettate dalla commissione aggiudicatrice, si intendono parti integranti del contratto e vincolanti per l’Aggiudicatario. Sin d’ora si intende autorizzata, da parte della SRR ATO 7 Ragusa, l’eventuale implementazione di impiantistica atta alla separazione e vendita dei materiali duri intercettabili (metalli, vetro e plastica) presenti nel rifiuto in ingresso e le eventuali linee di insacchettamento del compost finito al fine di una migliore proposizione sul mercato. Le migliorie presentate ed accettate in sede di gara, l’impiantistica atta alla separazione dei materiali duri e le linee di insacchettamento si intendono a totale carico dell’Aggiudicatario poiché gli eventuali introiti saranno incamerati da quest’ultimo.
L'Aggiudicatario può presentare alla Stazione Appaltante, proposte di interventi di miglioramento delle attività di processo/gestione delle varie sezioni di impianto che sono immediatamente vincolanti per l'Aggiudicatario e diventano vincolanti anche per la Stazione Appaltante a seguito di preventiva approvazione e successiva comunicazione specifica, inteso che comunque gli oneri per gli interventi di cui al presente capoverso si intendono ricompresi nel prezzo d’appalto.
Art. 21) ACCESSO ALL’IMPIANTO – CUSTODIA
E’ fatto divieto di ingresso all’impianto ai non addetti ai lavori.
L'Aggiudicatario ha l’obbligo della custodia completa di tutto l’impianto, delle attrezzature, delle macchine e di quant’altro si trovi all’interno dell’area dell’impianto stesso. L’onere della custodia dell’impianto è a totale carico dell’Aggiudicatario.
Il personale delle aziende autorizzate al trasporto ed allo scarico potrà accedere solamente al fabbricato di ricezione dei rifiuti ed agli uffici.
La Stazione Appaltante potrà autorizzare le visite all’impianto a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta quali tecnici ed amministratori di altri enti, scolaresche, ecc.. Per ogni visita autorizzata dalla Stazione Appaltante a terzi verrà data comunicazione all’Aggiudicatario affinché questa predisponga l’accesso all’impianto. Non è necessaria l’autorizzazione della Stazione Appaltante per accedere all’impianto da parte di propri amministratori, dei tecnici preposti alla sorveglianza, dei tecnici degli uffici pubblici preposti al controllo dell’impianto.
L’Aggiudicatario provvederà ad annotare su apposito registro l’ingresso di terzi – visitatori.
L’Aggiudicatario sarà comunque l'unico responsabile (24 h/24 h) della custodia delle aree e delle dotazioni civili ed impiantistiche oggetto della consegna, nonché delle proprie macchine ed attrezzature e come tale sono a proprio carico le spese per la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle strutture, impianti e attrezzature oggetto della consegna nonché delle macchine ed attrezzature dell’Aggiudicatario.
Art. 22) PIANO DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L'SRR ATO 7 Ragusa considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente C.S.A. stabilisce quindi come regola irrinunciabile per l'Aggiudicatario quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo.
Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, prima della consegna del servizio, l'Aggiudicatario dovrà fornire in merito apposita dichiarazione controfirmata dal Responsabile della Gestione.
L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle aree dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
L’Aggiudicatario è inoltre obbligato al rispetto del “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii..
L'Aggiudicatario, prima dell’inizio delle attività, dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 81/08. Il Documento di Valutazione dei Rischi, qualora ritenuto non confacente alle attività gestionali da parte della Stazione Appaltante o dagli Enti di controllo dovrà essere adeguato pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (Art. 90, comma 3, del medesimo decreto).
A) Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali la Stazione Appaltante non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Aggiudicatario, avrà l’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:
1) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
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2) Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).
B) Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese
Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali la Stazione Appaltante abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e potrà, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare alla Stazione Appaltante:
2) Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Stazione Appaltante;
3) Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.
In fase di stesura del presente C.S.A. si stabilisce, in via presuntiva, che l’Aggiudicatario sia costituito da una unica impresa e pertanto non si procede alla individuazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione né alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nel caso dovesse emergere, dal verbale di aggiudicazione provvisoria, che l’Aggiudicatario si costituisce in RTI o si avvale di impresa ausiliaria o ricorre a subappalto o a stipulare subcontratti o ad avvalersi di lavoratori autonomi, la Stazione Appaltante si impegna a nominare il coordinatore della sicurezza il quale, prima dell’inizio dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento dell’impianto, redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento che sarà sottoposto all’Aggiudicatario seguendo le prescrizioni di cui al precedente punto B).
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’Aggiudicatario previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione, qualora nominato, proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dalla Stazione Appaltante, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all’Art. 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’Art. 95 dello stesso decreto.
Inoltre, a norma dell’Art. 96 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. l’Aggiudicatario:
a) adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
b) curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con la Stazione Appaltante od il responsabile dei lavori;
c) curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’Art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (Art. 101 del medesimo decreto).
L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Responsabile della Gestione Impianti/Direttore Tecnico e il Coordinatore per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.
A norma dell’Art. 118, comma 7, del D.Lgs. 50/16, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il Responsabile della Gestione Impianti/Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per ulteriori e più approfondite indicazioni si rimanda all’allegato Documento di Valutazione dei Rischi che, pertanto, è parte integrante del presente C.S.A..
Con la firma del contratto l’Aggiudicatario assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.165/09 e ss.mm.ii.. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Aggiudicatario, restandone sollevato la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'Aggiudicatario rimane obbligato ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e
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ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.
L'Aggiudicatario dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni
⮚ Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
⮚ Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;
⮚ D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
⮚ D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
⮚ Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
⮚ D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
⮚ D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
⮚ D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
⮚ D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
⮚ D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
⮚ D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
⮚ Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico;
⮚ DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
⮚ DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
⮚ D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
⮚ Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
⮚ D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
b) Igiene del lavoro
⮚ X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
⮚ D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
⮚ Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
⮚ D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
⮚ Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
⮚ Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
⮚ D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
⮚ D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’Art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
⮚ D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
⮚ D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
⮚ D.Lgs. 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
⮚ Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;
⮚ D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’Art. 6 comma e dell’Art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
c) Prevenzione incendi
⮚ Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
⮚ D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del D.M. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
⮚ D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
⮚ Decreto Interministeriale 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii..
⮚ Legge 3/2003 Divieto di fumare e ss.mm.ii
Art. 23) MODIFICHE DELLE OPERE SU INIZATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante, a seguito di eventuali finanziamenti riconosciuti dalla C.E. o con fondi propri di bilancio, si riserva la possibilità di eseguire, durante l’appalto, ulteriori lavori di ampliamento, adeguamento, miglioria relativi all’impianto di compostaggio di Ragusa, compresa la realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche o la costruzione di altri moduli, anche affidando i lavori a imprese terze, senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire in merito.
Nulla è dovuto all'Aggiudicatario a titolo di ristoro e/o indennizzo per le interferenze di cantiere derivanti dalla presenza di altre imprese, scelte mediante distinta gara pubblica, per la realizzazione degli interventi di
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completamento, salvo che le stesse non determinino blocco o rallentamenti delle attività gestionali e/o dei conferimenti. Sono fatte salve, in tal caso, le procedure relative al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
Qualora, a seguito di queste modifiche, fossero necessarie attività aggiuntive nell’espletamento della gestione, si farà riferimento a quanto indicato nell’Art. 20) del presente C.S.A. per gli accordi suppletivi.
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SEZIONE 3°: DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA (COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE(PROGRAMMATA E RIPARATIVA) DELL’IMPIANTO
Art. 24) DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E SUE DOTAZIONI
Le principali fasi del processo che caratterizzano parimenti la struttura dell’impianto, sono distinguibili funzionalmente in:
1) Pretrattamenti (stoccaggio, triturazione e miscelazione);
2) Fase di biossidazione accelerata (fase ACT – active composting time);
3) Fase di maturazione (o fase di curing);
4) Post-trattamenti (vagliatura, deplastificazione, stoccaggio prodotto finito).
Come mostrato nel precedente schema, lo stoccaggio delle matrici strutturanti verdi può avvenire in aia esterna dimensionata per una capacità di ricezione e stoccaggio di 120 giorni.
In adiacenza all’area di stoccaggio delle matrici strutturanti è collocato il trituratore degli scarti verdi, del tipo mobile a martelli.
Lo stoccaggio degli scarti verdi triturati e delle matrici fermentescibili (scarti alimentari e fanghi di depurazione) può avvenire invece all’interno dell’edificio ricezione/pretrattamento completamente chiuso e posto in depressione in apposite baie di ricezione e stoccaggio dimensionate per un tempo massimo di 3 giorni di conferimenti.
All’interno di un altro capannone chiuso posto in depressione può avvenire il trattamento di biossidazione accelerata (fase ACT – active composting time) che rappresenta il cuore del processo di compostaggio.
La tecnologia di trattamento aerobico prevista, come descritto dettagliatamente nel seguito, rientra nella categoria dei sistemi chiusi con cumuli statici areati e risponde perfettamente ai requisiti di processo richiesti dalla normativa vigente per ottenere un prodotto definibile “ammendante compostato misto”.
Condizione necessaria per un buon funzionamento del sistema scelto è quello di avere una miscela in ingresso con elevata frazione di materiale strutturante (principalmente costituita dalla frazione “verde” e ligno-cellulosica) che conferisce alla massa porosità ed alta capacità di diffusione gassosa al suo interno.
La durata della fase ACT, sulla base della quale è stato dimensionato l’edificio di biossidazione accelerata, è di circa 14 giorni e comunque tale da rispettare, come riportato al successivo Art. 25), il seguente valore:
Indice Respirometrico Dinamico (I.R.D.) < 1000 mg O2/kg S.V. * h
Terminata la fase ACT la biomassa trattata può essere posta in aia dotata di sistema di areazione forzata all’aperto dove si completa il processo di compostaggio nella cosiddetta fase di maturazione (o di curing), la cui durata è di circa 30-50 giorni. Anche in questo caso è stato scelto un sistema di tipo statico, onde evitare l’emissione di odori e “shock- termici” sulla massa causati da rivoltamenti della stessa.
All’esterno può avvenire la fase di post-trattamento, costituita da raffinazione con vaglio rotante, separazione delle plastiche sul sovvallo e stoccaggio del compost finito in aia dimensionata per una capacità di deposito di 120 giorni.
Il sovvallo depurato delle plastiche, costituito essenzialmente da matrici ad elevata capacità strutturante e porosità, può essere invece rimesso in circolo in testa al processo di pre-trattamento.
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OPERE CIVILI
Edificio ricezione/pretrattamento
L'edificio adibito alle operazioni di ricezione e pretrattamento delle matrici da compostare è realizzato con strutture di fondazioni in c.a. in opera, mentre le strutture portanti (pilastri, travi, ecc.) sono realizzate in c.a.p.. I pannelli di tamponamento sono realizzati in c.a.v. non coibentati con spessore di cm 16.
La superficie esterna è in cemento grigio liscia da cassero metallico e quella interna finita da staggia vibrante. La sigillatura dei giunti fra i pannelli è eseguita sulla faccia esterna con mastice acrilico su supporto di tondo di neopolene.
La copertura è realizzata mediante travi ad Y con pendenza del 2,30% verso l'esterno e cupolini di chiusura in fibrocemento senza amianto. La pavimentazione è di tipo industriale.
Tutte le strutture avranno sezione ed armatura tale da garantire una resistenza al fuoco R 90.
Le dimensioni planimetriche dell'edificio sono di 42,46 m x 22,17 m, mentre l'altezza netta sotto trave è di 8,00 m. L'altezza fuori terra complessiva dell'edificio è di 9,40 m. La dimensione dell'edificio di ricezione/pretrattamento è tale da consentire l'ingresso completo degli automezzi di trasporto in modo da far avvenire le operazioni di scarico a portone chiuso, onde minimizzare i tempi di depressurizzazione del capannone.
Nell'edificio ricezione sono presenti due differenti portoni che saranno identificati con cartelli segnalatori, l'uno per la ricezione della FORSU e dei fanghi, l'altro per la ricezione del materiale strutturante verde triturato. Un terzo portone, collocato sul fronte opposto dell'edificio, sarà utilizzato solo nel caso sopravvenisse l'esigenza di portar fuori dall'edificio il miscelatore/rompisacchi per operazioni di manutenzione straordinaria da compiere all'esterno. I portoni sono del tipo ad impacchettamento rapido e motorizzati e hanno dimensioni utili di 4,50 m x 5,00 m.
Oltre ai tre portoni anzidetti, l'edificio è dotato di un ingresso pedonale di servizio che funge anche da uscita d'emergenza.
All'interno dell'edificio di ricezione/pretrattamento sono previste tre baie di stoccaggio delle tre differenti frazioni da miscelare e trattare (FORSU, verdi, fanghi) separate da muretti in c.a. alti 2,00 m, protetti contro gli urti accidentali dei mezzi d'opera e di trasporto per 1,00 m dalla base con rivestimento in lamiera d'acciaio. Ciascuna baia è dotata di adeguata pendenza verso l'esterno al fine di convogliare i percolati prodotti in pozzetti di raccolta.
Edificio biostabilizzazione accelerata
L'edificio adibito alle operazioni compostaggio vero e proprio è realizzato con strutture di fondazioni in c.a. in opera, mentre le strutture portanti (pilastri, travi, ecc.) sono realizzate in c.a.p.. I pannelli di tamponamento sono realizzati in
c.a.v. non coibentati con spessore di cm 16. La superficie esterna sono in cemento grigio liscia da cassero metallico e quella interna finita da staggia vibrante. La sigillatura dei giunti fra i pannelli è eseguita sulla faccia esterna con mastice acrilico su supporto di tondo di neopolene. La copertura è realizzata mediante travi ad Y con pendenza del 2,30% verso l'esterno e cupolini di chiusura in fibrocemento senza amianto.
Tutta l'area del capannone è pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di canaletta di raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia.
Tutte le strutture hanno sezione ed armatura tale da garantire una resistenza al fuoco R 90.
Il lay-out d'impianto ha previsto la realizzazione dell'edificio in tre campate: in quella centrale, avente la funzione di corridoio con larghezza netta di 8,85 m, avverrà la movimentazione del materiale da caricare e scaricare nelle e dalle celle di compostaggio, in ognuna delle due campate laterali, speculari rispetto all'asse del suddetto corridoio, troveranno allocazione 4 celle di compostaggio, per un totale complessivo di 8 celle.
Le 8 biocelle sono costituite da box rettangolari di dimensioni 20 m x 5 m, con muretti laterali in c.a. con altezza di 2,00 m, per un volume utile di circa 200 m3, corrispondente a circa 100 t di miscela contenibile.
I muretti sono dotati di rivestimento paracolpi in lamiera d'acciaio per un'altezza misurata dalla platea di base di 1,00 m.
Le dimensioni planimetriche complessive dell'edificio sono di 21,50 m x 52,55 m, mentre l'altezza netta sotto trave è di 6,25 m in corrispondenza del corridoio centrale e di 6,00 in corrispondenza delle celle di compostaggio. L'altezza fuori terra complessiva dell'edificio è di 7,40 m.
L'edificio è dotato di un portone che consente il passaggio dal corridoio di carico/scarico celle alla tettoia di maturazione. Il portone è del tipo ad impacchettamento rapido e motorizzato ed avrà dimensioni utili di 4,50 m x 5,00
m. Accanto al portone suddetto è prevista la realizzazione di un ingresso pedonale di servizio che funge anche da uscita d'emergenza.
Aia di maturazione
L’area adibita alla fase di maturazione o di curing è realizzato con strutture di fondazioni in c.a. in opera, senza alcuna copertura e senza alcun elemento di tamponamento. Il lay-out d'impianto rispecchia sostanzialmente quello dell'edificio di biossidazione accelerata, prevedendo la realizzazione di tre campate, una centrale, avente la funzione di corridoio con larghezza netta di 8,85 m, sulla quale avverrà la movimentazione del materiale da caricare e scaricare nelle e dalle varie corsie dell'aia di maturazione, e due campate laterali nelle quali verrà realizzata l'aia di maturazione vera e propria, suddivisa in 4 corsie areate per campata.
Tutta l'area di maturazione è pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di canaletta di raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia.
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L'aia di maturazione è dotata perimetralmente di un muretto, avente un'altezza di 2,00 m, che ha la duplice funzione di fungere da terminale di contenimento del cumulo in maturazione e di permettere l'alloggiamento dei ventilatori centrifughi. Si precisa che l’area destinata alla maturazione era inizialmente prevista con una copertura e struttura della stessa tipologia dell’edificio di biossidazione accelerata, ad eccezione dei tamponamenti esterni che, in sede di autorizzazione regionale, fu stralciata dal finanziamento. Tale aspetto comporta la realizzazione, prima dell’attivazione, di una copertura dell’area di maturazione con struttura leggera in acciaio, munta di telo ignifugo, come descritta nell’elaborato Piano Tariffario Gestione Ordinaria Impianto.
Edificio servizi e pesa a bilico
La palazzina uffici è realizzata con struttura intelaiata in c.a. gettato in opera e ha una superficie complessiva di 140 m (20,00 m x 7,00 m).
E' dotata di sala operativa in cui verrà installato il sistema di visualizzazione e stampa dei dati provenienti dalla pesa e tutti i sistemi di videocontrollo e allarme previsti oltre all'ufficio del Responsabile per la Gestione d'impianto, spogliatoio, sala mensa e servizi igienici.
Sia conferitori in ingresso all'impianto che gli eventuali acquirenti del compost finito verranno sottoposti alle operazioni di controllo e pesatura del carico di rifiuti da smaltire o del compost finito da acquistare e quindi registrati. Le operazioni di pesatura e registrazione saranno condotte in modo automatico mediante l'impiego di un sistema costituito da una pesa a bilico collegata ad un terminale elettronico di visualizzazione e stampa. La pesa è costituita da una stadera a ponte interrata in fossa.
Il ponte è costituito da una struttura modulare smontabile formata da travi longitudinali elettrosaldate, collegate tra loro da piastre bullonate. Il piano di copertura è realizzato mediante lamiere lobate di forte spessore saldate alla struttura portante.
Sistemazioni esterne
La realizzazione dei piazzali, delle aree di stoccaggio delle matrici verdi in ingresso all'impianto in attesa di triturazione e del compost finito presentano i sotto elencati strati (dal basso verso l'alto):
⮚ cm 30 misto granulometrico per fondazione stradale;
⮚ cm 10 strato di base bitumato;
⮚ cm 7 blinder;
⮚ cm 3 tappetino.
La pavimentazione suddetta è di tipo impermeabile ed impedisce pertanto l'eventuale percolamento di acque di pioggia nel sottosuolo.
Le aree a verde e le aiuole sono state messe in opera direttamente sul terreno vegetale esistente laddove esistente o colmate con terra vegetale prelevata dagli sbancamenti eseguiti nell'area.
L'area, inoltre, è perimetrata da una recinzione realizzata con un muro in blocchi di calcare intonacati su entrambe le facce e sovrastante grigliato prefabbricato in acciaio zincato. L'accesso è assicurato da cancello elettrico in prossimità della pesa.
IMPIANTI
Impianto idrico acque civili ed industriali
L'acqua necessaria per i servizi igienici e per gli usi industriali, in assenza di acquedotto in prossimità dell'impianto. sarà approvvigionata periodicamente mediante autocisterne e raccolta in un silos verticale in acciaio inox atto a contenere acque potabili della capacità di 50 m3. Apposita pompa di rilancio, posta prossimità del silos suddetto, provvederà ad alimentare la portata d'acqua richiesta per i servizi igienici degli uffici. La tubazione per l'adduzione idrica è in polietilene ad alta densità.
Un'altra pompa di rilancio indipendente provvederà alla distribuzione dell'acqua per gli usi industriali (prevalentemente operazioni di lavaggio giornaliero dei capannoni), prelevata dallo stesso silos, mediante rete ad anello con relativi stacchi per le varie utenze. Anche in questo caso la rete di distribuzione sarà realizzata in polietilene ad alta densità.
Impianto fognario acque nere
In assenza di rete fognaria in prossimità dell'impianto, lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici sarà assicurato da tubazione interrata in PVC rigido per fognature con diametro 200 mm che confluirà in una fossa settica interrata tipo "Imhoff" con relativa condotta di sub-irrigazione.
La vasca settica di tipo “Imhoff”, caratterizzata dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango. sarà dotata di accesso dall'alto a mezzo di apposito vano e munita di tubo di ventilazione.
Impianto fognario acque bianche
La rete di raccolta delle acque meteoriche è costituita da pozzetti in cls dotati di caditoia in ghisa carrabile e tubazioni interrate in PVC rigido per fognature De 400 mm. Le acque meteoriche saranno convogliate prima dello scarico in
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una vasca di prima pioggia avente del volume di 9 m3, corrispondente ai primi 5 mm di pioggia caduti sulle superfici interessate.
Dal punto di vista costruttivo la vasca di prima pioggia è realizzata in c.a., separata al suo interno in settori tramite setti.
All'interno della vasca di realizzano i seguenti processi:
⮚ Flottazione per la separazione degli oli e dei grassi;
⮚ Decantazione delle sabbie e dei materiali polverulenti;
⮚ Separazione delle sostanze oleose emulsionate tramite filtro a coalescenza.
La vasca è dotata di un dispositivo automatico di by-pass qualora la stessa sia colma d'acqua. In questo caso l'acqua sfiorata, supposta pulita, sarà dirottata all'interno di una vasca di accumulo. In tale vasca di accumulo delle acque meteoriche è installata una stazione di pompaggio per il (circolo dell'acqua a utilizzi interni quali l'irrigazione dei biofiltri.
Impianto drenaggio, ricircolo cd accumulo acque di processo
I percolati e le acque di processo sono raccolti da apposita rete di drenaggio e convogliamento ed avviati alla vasca interrata di accumulo.
La vasca è realizzata in c.a in opera ed ha un volume tale da garantire un periodo di autosufficienza in assenza di ricircolo di almeno 15 giorni, considerando una produzione giornaliera massima di percolato di 4 m3.
Da quest'ultima, mediante impianto di pressurizzazione e rete di distribuzione, le acque raccolte saranno prelevate ed utilizzate per l'umidificazione della massa in fase attiva di biostabilizzazione accelerata (fase ACT) nelle varie celle mediante sistema di distribuzione ad ugelli realizzato all'interno di ciascuna biocella.
Impianto elettrico e d'illuminazione
Tra le opere civili sono state previste tutte quelle lavorazioni necessarie per la posa in opera dell'impianto di illuminazione esterna, dell'impianto elettrico in media e bassa tensione e dell'impianto di messa terra, quali: apertura di tracce, formazione letto di posa con sabbia e/x xxxxxxx, fornitura e posa in opera di cavidotti e pozzetti, e rinterro con misto granulometrico.
In particolare, per l'impianto di illuminazione sono state previste le lavorazioni per la posa in opera delle fondazione dei pali. E' stata, infine prevista la presenza della cabina elettrica.
Impianto di videosorveglianza
E' stata prevista l'installazione di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 6 telecamere in bianco e nero a circuito chiuso, montate in custodia stagna corredata di resistenza autocondensa termostatata, installate sia all'interno degli edifici prefabbricati che all'esterno degli stessi per il controllo del processo produttivo.
E' stata prevista l'installazione di impianto videocitofonico all'ingresso dell'impianto.
L'impianto videocitofonico sarà atto a segnalare la richiesta di accesso all'impianto da parte di personale esterno e suo riconoscimento visivo.
Il punto di chiamata si trova in corrispondenza del cancello esterno; il personale preposto al servizio riconoscerà la richiesta di ingresso e provvederà allo sbocco del cancello elettrico.
Il video da 12" da tavolo verrà installato all'interno della palazzina uffici.
Impianto antincendio
Data la notevole estensione planimetrica dello stabilimento e la necessità di procedere alla protezione sia interna che esterna degli edifici all'interno di cui si effettua il processo di compostaggio dei rifiuti, si è scelto di realizzare una rete chiusa ad anello lungo tutto il perimetro dello stabilimento con i relativi stacchi per le lance antincendio in corrispondenza dell'area servizi e degli edifici dell'impianto Ciò consentirà di rendere agevoli le operazioni di conduzione e manutenzione dello stesso.
Lungo il perimetro sono posizionate gli idranti a colonna del tipo UNI 70, capaci di erogare una portata di circa 300 L/min a 4 atm minime.
Gli stacchi per gli idranti sono realizzati in acciaio non legato UNI 6363 DN 100 mm PN 16 bar per gli idranti a colonna e DN 65 per gli idranti a muro UNI 45, l'anello principale sarà in PEAD DN 100 mm con PN 16 bar.
Il gruppo di pressurizzazione adottato è a norma UNI 9490 ed è così composto:
n.2 elettropompe multistadio da 8 kW cad.;
n.1 elettropompa pilota da 1,5 kW.
Dal punto di vista edilizio, il complesso è articolato nei seguenti reparti:
⮚ edificio ricezione/pretrattamento;
⮚ edificio di biossidazione accelerata;
⮚ aia areata di maturazione;
⮚ edificio uffici/servizi.
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L'impianto è inoltre dotato dei seguenti presidi impiantistici principali:
⮚ Impianto elettrico e relativo impianto di terra;
⮚ Impianto antincendio;
⮚ Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
⮚ Impianto apri cancello;
⮚ Impianto citofonico;
⮚ Impianti idraulico e di raccolta acque reflue (rete percolati e acque nere, rete acque di prima pioggia e di lavaggio, rete acque bianche);
⮚ impianto depurazione aria tecnologica;
⮚ impianto di areazione;
⮚ sistema di comando e controllo del processo.
Si evidenziano nel seguito alcune caratteristiche salienti dell’impianto, che ne rappresentano elementi qualificanti:
⮚ collegamento automatico della ventilazione al sistema di monitoraggio delle condizioni di processo;
⮚ adozione di un sistema di areazione forzata della biomassa anche in fase di maturazione;
⮚ aspirazione e trattamento dell’aria esausta proveniente da ogni singola biocella, così da rendere possibile gestire esattamente le portate derivanti dai processi di trasformazione del materiale in trattamento;
⮚ presenza, a monte del sistema di biofiltrazione degli odori, di un sistema di lavaggio ad acqua delle arie esauste.
Infine di riportano le attrezzature che la Stazione Appaltante mette a disposizione dell’Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio, meglio descritte nell'Allegato “Piano tariffario gestione ordinaria dell’impianto” al presente C.S.A.:
⮚ n. 1 biotrituratore mobile marca Jenz mod. AZ 30 D;
⮚ n. 1 vaglio a tamburo rotante mobile marca Komptech mod. Joker;
⮚ n. 1 separatore eolico marca Komptech mod. Hurrican dotato di deferrizzatore;
⮚ n. 1 pala gommata Palazzani Mod. PL 195;
⮚ n. 1 rompisacco statico.
I manuali di uso e manutenzione e la documentazione di legge degli impianti, attrezzature e mezzi, nonché i contratti di manutenzione disponibili, sono depositati presso la sede della Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario si obbliga a reperire la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature ed agli impianti oggetto del servizio non disponibili presso la Stazione Appaltante ed a renderla disponibile presso la sede dell’impianto dove sarà conservata tutta la documentazione dell’impianto ed archiviata nel sistema informatico.
La Stazione Appaltante, altresì, mette a disposizione dell’Aggiudicatario due locali adibiti a spogliatoi e docce e un ufficio all’interno della palazzina uffici e servizi.
E’ responsabilità ed onere dell’Aggiudicatario la verifica e l’eventuale adeguamento dei locali e delle dotazioni che costituiscono luogo di lavoro a norma del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’eventuale allestimento del serbatoio carburanti e deposito oli dovrà avvenire all’interno delle aree oggetto di consegna e secondo la legislazione vigente in materia. Ogni onere connesso è a carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà comunicare all’SRR ATO 7 Ragusa l’ubicazione e la consistenza di ciascun deposito e certificare l’allineamento alle norme vigenti dei medesimi.
Art. 25) ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DELL’IMPIANTO
Procedura di accesso, accettazione e conferimento all’impianto
Il conferimento dei rifiuti all’impianto di compostaggio sarà effettuato secondo le direttive inserite in apposito disciplinare di conferimento che sarà redatto e proposto dall’Aggiudicatario in sede di gara per la valutazione, sulla base del presente C.S.A.. Detto disciplinare di conferimento farà parte dei documenti a corredo del contratto di cui all’Art. 4) che precede.
L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare e fare rispettare dagli utenti conferitori il disciplinare di conferimento e le norme di comportamento da tenere durante la permanenza in impianto, di cui al comma precedente.
La Stazione Appaltante avrà la facoltà di condurre tutte le verifiche e controlli che riterrà necessari ed opportuni, a proprio onere e cura ove non compresi tra quelli d’obbligo dell’Aggiudicatario come previsto nei documenti di gara ed, in particolare, nel presente C.S.A..
E' consentito l'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, che comprende il rischio di incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.
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L’accesso di mezzi e personale avverrà rispettivamente dal passo carraio e pedonale di accesso all’area, a presidio del quale è preposto personale dell’Aggiudicatario. Il personale della Stazione Appaltante potrà accedere alla palazzina uffici in qualunque momento anche al di fuori dell’orario di lavoro.
I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del regolamento di cui al primo capoverso del presente articolo.
I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove saranno tenuti a qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico. Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento dei rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò depurata. I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.
I codici dei rifiuti (Tab.9) che potranno essere accettati all'ingresso, sono quelli riportati all’Art. 2 del D.D.S. 223 del 9/03/2016 rilasciato dal D.A.R.. Sarà facoltà dell'Aggiudicatario modificare o integrare l'elenco dei rifiuti ammessi in impianto previa accettazione del competente organo regionale deputato al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.
Tab. 9
02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
0201 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca |
020103 | scarti di tessuti vegetali |
0203 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
020304 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
0205 | rifiuti dell'industria lattiero-casearia |
020501 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
0207 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
020701 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
020702 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
020704 | scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione |
03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
0301 | rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
030101 | scarti di corteccia e sughero |
030199 | rifiuti non specificati altrimenti |
15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
1501 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
150103 | imballaggi in legno |
19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
1908 | rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
190805 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
2001 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501) |
200108 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
200138 | legno diverso da quello di cui alla voce 200137 |
2002 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
200201 | rifiuti biodegradabili |
2003 | altri rifiuti urbani |
200302 | rifiuti dei mercati |
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Pesatura, stoccaggio e tenuta dei registri di carico/scarico
L'attività di pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto sarà a cura dell’Aggiudicatario. Dette operazioni potranno essere oggetto di apposita ispezione da parte del personale delegato della Società SRR ATO 7 Ragusa.
La tenuta del registro di carico e scarico dell'attività di trasferimento dei rifiuti e la compilazione dei relativi formulari rifiuti, saranno a cura dell’Aggiudicatario. Tale documentazione sarà conservata in originale negli uffici dell’Aggiudicatario, come da Art. 20), presso l’impianto; l’Aggiudicatario fornirà in copia detta documentazione alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di propria competenza.
La taratura della pesa deve essere eseguita da soggetto terzo secondo le prescrizioni, le cadenze e le modalità previste dal D.M. 182/00, con oneri a carico dell’Aggiudicatario.
Gli automezzi di raccolta in entrata all’impianto sono pesati su una pesa a ponte all’ingresso dello Stesso. La pesatura dei mezzi è automatica e consente l’identificazione delle provenienze dei vari mezzi.
Gli operatori sono istruiti al riconoscimento visivo dei rifiuti conferiti.
Effettuate le operazioni di riconoscimento, pesatura e registrazione, gli automezzi che trasportano gli “scarti verdi” e le frazioni ligno-cellulosiche (cassette, bancali, ecc.) sono abilitati a scaricare i rifiuti nell’apposita aia di stoccaggio esterna impermeabilizzata e dimensionata per un tempo di stoccaggio massimo di 180 giorni.
Gli automezzi che trasportano le frazioni umide (alimentari, resti di cucina e mense, fanghi di depurazione), invece, sono abilitati a scaricare i rifiuti accedendo al capannone di ricezione/pretrattamento mediante portoni con sistema di apertura/chiusura automatico ad impacchettamento rapido.
Lo stoccaggio della matrice alimentare (FORSU) e dei fanghi di depurazione, contraddistinti da un elevato indice di fermentescibilità, avviene invece all’interno di un capannone chiuso in c.a.p. posto in depressione (edificio ricezione/pretrattamento).
Nell’edificio ricezione sono presenti due differenti portoni che sono identificati con cartelli segnalatori, l’uno per la ricezione della FORSU e dei fanghi, l’altro per la ricezione del materiale strutturante verde triturato.
La dimensione dell’edificio di ricezione/pretrattamento è tale da consentire l’ingresso completo degli automezzi di trasporto in modo da far avvenire le operazioni di scarico a portone chiuso, onde minimizzare i tempi di depressurizzazione del capannone.
L’edificio ricezione è posto in depressione e l’aria aspirata viene convogliata all’edificio di biossidazione accelerata. Sono garantiti almeno n°3 ricambi/ora durante il normale periodo di funzionamento dell’impianto.
All’interno dell’edificio di ricezione/pretrattamento sono realizzate tre baie di stoccaggio delle tre differenti frazioni da miscelare e trattare (FORSU, verdi, fanghi) separate da muretti in c.a. alti 2,00 m, protetti contro gli urti accidentali dei mezzi d’opera e di trasporto per 1,00 m dalla base con rivestimento in lamiera d’acciaio.
Ciascuna baia è dotata di adeguata pendenza verso l’esterno al fine di convogliare i percolati prodotti in pozzetti di raccolta.
Le tre baie di stoccaggio sono state dimensionate per un periodo di conferimento massimo pari a 3 giorni. La superficie disponibile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti è quindi ampiamente sufficiente per consentire in casi eccezionali la gestione sia dei conferimenti giornalieri sia di punta.
Questa necessità deriva dalle possibili irregolarità del servizio di raccolta rifiuti (p.e. giornate festive consecutive) e dell’eventualità di un parziale fermo impianto per operazioni di manutenzione straordinaria.
Tutta l’area di scarico è pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di pozzetti di raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia. Lungo il perimetro della zona di accumulo rifiuti è previsto un muro in cls rivestito di lamiere in acciaio per evitare l’usura dovuta all’azione dei mezzi meccanici.
Tutto il capannone di ricevimento/pretrattamento è servito da un sistema di protezione contro gli incendi realizzato mediante idranti e gruppo di spinta indipendente.
Nelle normali condizioni operative è previsto che a fine turno lavorativo non restino depositi di rifiuti nell’area di ricevimento.
Pretrattamenti
Triturazione
Gli scarti verdi stoccati nell’aia esterna sono prelevati dal cumulo mediante pala meccanica e triturati mediante trituratore mobile a martelli in grado di garantire una buona apertura delle fibre lignee e cellulosiche
mantenendo un buon grado di consistenza dimensionale e strutturale.
Considerata la natura dei materiali da triturare caratterizzati da un basso grado di fermentescibilità, tale operazione viene svolta all’aperto.
Il trituratore è in grado di trattare i seguenti materiali ligno-cellulosici singolarmente o in miscuglio e di ridurli di pezzatura al fine di ottenere materiali utilizzabili nella preparazione di miscele per il compostaggio:
⮚ Tronchi, ramaglie, radici;
⮚ Legname da costruzione e legno vecchio;
⮚ Residui di potatura agricola e di giardini;
⮚ Erba, foglie, sfalci;
⮚ Residui legnosi tipo pallets, bancali, ecc.;
⮚ Cortecce e scarti di lavorazione del legno;
⮚ Altri residui ligno-cellulosici e organici compostabili.
ANNO 2016
E’ montato su struttura a rimorchio omologato per la circolazione stradale. Lo spostamento del trituratore può avvenire per mezzo della pala gommata da munirsi di piastra di attacco. L’apparecchiatura è costituita da un tamburo rotante provvisto di martelli fissi o liberi con punte di usura intercambiabili. Il rotore è trainato da cinghie collegate direttamente alla motorizzazione. Un contropettine e una griglia consentono di regolare la pezzatura del materiale frantumato.
L’alloggiamento della motorizzazione e di tutte le apparecchiature quali serbatoio gasolio, quadro di comando, batteria, radiatore, ecc. è previsto all’interno di una struttura costituita da pannelli insonorizzati con opportune portelle d’ispezione e manutenzione.
La pala gommata effettua il caricamento del materiale triturato e lo deposita all’interno dell’edificio ricezione/pretrattamento nella baia dedicata allo stoccaggio della frazione ligno-cellulosica.
Miscelazione e omogeneizzazione
All’interno dell’edificio ricezione/pretrattamento avviene la miscelazione e l’omogeneizzazione della miscela, processo fondamentale soprattutto nei sistemi statici di compostaggio come quello scelto in quanto:
a) la perfetta omogeneizzazione tra la matrice alimentare e quella strutturante ligno-cellulosica deve garantire in ogni punto le condizioni di strutturazione della biomasse necessarie alla diffusione gassosa.
b) non vi sono effetti di miscelazione progressiva dei materiali garantiti invece dall’adozione di sistemi di movimentazione.
La miscelazione della biomassa (FORSU, fanghi e verde triturato) avviene mediante l’impiego di un miscelatore a coclee dotato di tramoggia di carico e nastro posteriore di scarico.
Particolare importanza è data alla composizione della miscela che dovrà avere sempre una quantità di strutturante prevista, da aggiungere alla FORSU per la formazione della miscela da compostare, pari al 25-30% in peso della FORSU medesima.
La miscela ottenuta dovrà avere una densità massima di 0,60÷0,65 t/m3, con valore medio ottimale di 0,50 t/m3 al fine garantire una buona capacità di diffusione nella massa dell’aria insufflata nella fase di biossidazione.
In questo caso l’alimentazione del miscelatore è di tipo elettrico in quanto è prevista un’installazione fissa della macchina.
Il caricamento del miscelatore avviene mediante pala gommata.
Fase di biossidazione accelerata (fase ACT – active composting time)
Terminati i pretrattamenti ha inizio la fase di compostaggio vera e propria. E’ presente una tecnologia di trattamento basata sull’impiego di biocelle areate con cumuli statici.
All’interno di un capannone chiuso in c.a.p. (edificio biossidazione accelerata) posto in depressione mediante un sistema di aspirazione delle arie esauste sono presenti n°8 biocelle costituite da box rettangolari di dimensioni 20 m x 5 m, con muretti laterali in c.a. con altezza di 4,10 m e copertura in pannelli metallici coibentati, all’interno dei quali viene posizionata la massa in fase di biossidazione accelerata, corrispondente a circa 100 t di miscela contenibile per ogni singola biocella.
Tutta l’area del capannone è pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di canaletta di raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia.
La biomassa sarà disposta all’interno di ciascuna biocella in cumuli dell’altezza massima compresa tra 2,00 e 2,50 m, altezza che tende a prevenire il compattamento della miscela e favorisce la diffusione dell’aria all’interno.
La chiusura di ciascuna biocella è stata realizzata con due portoni frontali. Ciascuno degli 8 box di biossidazione accelerata è dotato di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo di adeguata pendenza in cui sono annegati n°8 canalette (per ogni biocella) con struttura portante in PRFV con lamiera forata al 40% in acciaio zincato completa di filtro T10 e relativo supporto, impiegate anche per l’insufflazione di aria per garantire un perfetto afflusso dell'aria all'interno del materiale in fase di compostaggio/maturazione. Ogni tubazione è dotata di un terminali di chiusura con scarico orizzontale per consentire l’alimentazione dell’aria e per consentire il drenaggio del percolato.
Ogni box è dotato di ventilatore centrifugo per l’insufflaggio nella cella di aria fresca prelevata dall’esterno, posto sulla parete esterna del capannone.
Ciascun ventilatore centrifugo è in grado di fornire al cumulo all’interno della biocella una portata d’aria di circa
2.300 Nm3/h, corrispondente a circa 23 Nm3/t, con una prevalenza totale di circa 460 mm H2O.
I motori dei ventilatori sono controllati automaticamente dal sistema elettronico di misura della temperatura che ne regoleranno i tempi di accensione/spegnimento.
Il programma di controllo del processo nelle celle di compostaggio consentirà comunque di operare in due distinte modalità:
1) regolazione: il funzionamento dei ventilatori è attivato dal raggiungimento del valore massimo di temperatura impostato; in questa maniera il software controlla la temperatura della biomassa intervenendo in automatico quando è necessario rimuovere il calore in eccesso nel materiale in trattamento;
2) intervallo: il funzionamento dei ventilatori è regolato ad intervalli prefissati impostabili.
Sono comunque evitate durate assolute dei tempi di spegnimento dei ventilatori superiori a 30’ che possono comportare scostamenti dalla condizione di buona aerobiosi per buona parte del processo. Ciò eviterà il verificarsi di:
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a) fenomeni di rallentamento del metabolismo aerobico e del processo di biostabilizzazione con conseguente recapito alla sezione di maturazione di una biomassa ancora fermentescibili e non coerente con un sistema di processo non presidiato predisposto in tale fase;
b) produzione diretta di composti ridotti ed odorigene per l’attivazione di meccanismi metabolici putrefattivi.
Ciascuna cella di biossidazione accelerata è dotata di sistema elettronico per il controllo dell’andamento del processo di stabilizzazione e maturazione costituito essenzialmente da una sonda per la misura del profilo di temperatura all’interno del materiale.
Le condizioni all’interno della massa ritenute ottimali sono:
⮚ percentuale di saturazione dell’ossigeno interstiziale > del 80%; (corrispondente ad un contenuto di O2 maggiore del 16,8%);
⮚ temperatura sull’intero profilo del cumulo superiore a 55 °C per cinque giorni.
Per mantenere gli adeguati tenori d’umidità all’interno della massa in fase ACT è previsto un sistema di distribuzione ad ugelli del percolato, raccolto nell’apposita vasca, sulla massa stessa. Il ricircolo del percolato nella massa, regolato da sistema automatico o manuale, favorisce le condizioni di biostabilizzazione della miscela da trattare e nel contempo riduce i quantitativi di percolato da avviare al trattamento in impianti di depurazione esterni.
Fase di maturazione (curing)
Terminata la fase ACT, il materiale viene prelevato dalla biocella mediante pala gommata e trasferito nell’area di maturazione all’aperto dove conclude il suo processo biologico grazie ad un’aerazione controllata che garantisce la corretta quantità di ossigeno necessario ai microrganismi che regolano il processo.
Tutta l’area di maturazione è pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di canaletta di raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia.
L’area di maturazione è funzionalmente suddivisa in n°8 settori, ciascuno dei quali dotato di n°6 canalette di insufflazione aria con struttura portante in PRFV con lamiera forata al 40% in acciaio zincato completa di filtro T10, annegate nella pavimentazione industriale, per garantire un perfetto afflusso dell'aria all'interno del materiale in fase di compostaggio/maturazione analoghi a quelli presenti nei box di compostaggio.
Ogni settore è dotato di ventilatore centrifugo per l’insufflaggio di aria prelevata dall’esterno, posto sulla faccia esterna del muretto terminale del settore.
Il muretto, avente un’altezza di 2,00 m, avrà la duplice funzione di fungere da terminale di contenimento del cumulo in maturazione e di permettere l’alloggiamento del ventilatore centrifugo.
Ciascun ventilatore centrifugo è in grado di fornire al cumulo una portata d’aria di circa 1.044 Nm3/h con una prevalenza totale di circa 290 mm H2O.
Il funzionamento di detti ventilatori è normalmente regolato a tempo su valori prossimi a quelli rilevati negli ultimi giorni di permanenza in cella per continuare la fornitura d’ossigeno richiesto dai processi biologici in atto.
Il controllo della temperatura nei cumuli è effettuato manualmente ed i ventilatori, se necessario, sono regolati per mantenere temperature compatibili con i processi d’umificazione desiderati.
Post-trattamenti
Il materiale ormai stabilizzato ed igienizzato viene prelevato dall’aia di maturazione mediante pala gommata ed avviato al processo di raffinatura finale consistente essenzialmente in una vagliatura granulometrica ed in una deplastificazione.
Vagliatura
Sul piazzale, su area impermeabilizzata, è stata collocato un vaglio a tamburo rotante a maglia stretta (15 mm) montato su telaio a due assi, omologato per la circolazione stradale, dotato di motore diesel.
Il vaglio rotante consentirà la separazione della frazione fine (compost finito) che è stata scaricato dal nastro trasportatore posto ortogonalmente rispetto all’asse del tamburo rotante dalla frazione grossolana (sovvallo) contenente un’elevata frazione di materiale strutturante lignocellulosico che è stata scaricata dal nastro trasportatore posto in asse rispetto all’asse del tamburo rotante.
Separazione aeraulica
Tenendo conto dell’eventuale presenza di materiali plastici da shoppers o sacchi soprattutto nel flusso dei residui alimentari o di residui cartacei, è prevista l’installazione in linea con il nastro di uscita del sovvallo di un sistema di separazione aeraulica degli inerti plastici e/o cartacei stessi per pulire sistematicamente o periodicamente i sovvalli che altrimenti concentrerebbero progressivamente (se ricircolati in testa al processo) i materiali non decomponibili.
I materiali indesiderati separati dal sovvallo verranno scaricati automaticamente su container di contenimento e quindi avviati allo smaltimento finale in discarica.
Il separatore ad aria è montato su telaio scarrabile e dotato di motore Diesel.
Ricircolo del sovvallo
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Come già anticipato nei precedenti paragrafi, particolare importanza dovrà essere data alla composizione della miscela da trattare che dovrà avere un rapporto tra frazione fermentescibile umida e frazione strutturante di circa 3:1, in relazione alla tipologia di trattamento scelta che prevede l’adozione di un sistema di tipo statico.
Per garantire il buon funzionamento del sistema, la miscela ottenuta dovrà avere una densità massima di 0,60÷0,65 t/m3, con valore medio ottimale di 0,50 t/m3 al fine garantire una buona capacità di diffusione nella massa dell’aria insufflata durante la fase di biossidazione.
Pertanto è previsto il ricircolo del sovvallo, opportunamente depurato dei materiali indesiderati (plastica soprattutto), in testa all’impianto dal momento che il sovvallo è ricco di materiali lignocellulosici ad elevata capacità strutturante. Periodicamente si provvederà alla rimozione del materiale di sovvallo in eccesso che potrà essere impiegato per la formazione o l’integrazione del letto filtrante del biofiltro oppure impiegato per operazioni di pacciamatura o, laddove non più utilizzabile, smaltito in discarica.
Stoccaggio del compost finito
Una pala gommata provvederà al prelievo del compost finito dal cumulo di scarico del vaglio ed al suo stoccaggio nell’apposita aia all’aperto dimensionata per una capacità di produzione di compost di 120 giorni.
In particolari condizioni atmosferiche avverse, soprattutto nel caso di presenza di elevata ventosità, si provvederà a ricoprire i cumuli di compost finito stoccati con teli adeguatamente assicurati alla pavimentazione, prevedendo così fenomeni di dispersione di polveri in atmosfera.
Ulteriori prescrizioni per l’esecuzione dei servizi
Nell’esecuzione delle attività di gestione devono essere rispettate le prescrizioni minimali di seguito riportate:
⮚ Deve essere vietato il conferimento di rifiuti trasportati con automezzi non autorizzati ai sensi delle norme vigenti sui rifiuti;
⮚ L'Aggiudicatario deve provvedere al controllo del carico in ingresso e, in caso di non corrispondenza del carico alle tipologie menzionate nell’Art. 5), provvederà alla non accettazione del carico e segnalerà il fatto alla Stazione Appaltante per le opportune determinazioni del caso;
⮚ I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95%, in peso, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati come pericolosi. Tutti gli scarti derivanti dal legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento. Dette caratteristiche in prima istanza potranno essere valutate con ispezioni visive; qualora ci fosse necessità di analisi in contradditorio con il conferitore, pubblico o privato, che lo dovesse richiedere, l’Aggiudicatario dovrà eseguire le analisi merceologiche a sua cura e spese, oneri che verranno ricompensati dal conferitore richiedente all’Aggiudicatario qualora l’esito dovesse essere sfavorevole allo Stesso; in caso di analisi favorevoli al conferitore l’onere rimane a carico dell’Aggiudicatario;
⮚ L’Aggiudicatario deve garantire che il processo avvenga secondo le prescrizioni di legge ed in particolare che nella sezione ACT il materiale raggiunga una temperatura superiore a 55°C per almeno 3 giorni consecutivi e che il processo garantisca un tempo complessivo di almeno 90 giorni;
⮚ Il compost prodotto è di proprietà dell’Aggiudicatario che può disporre per la libera commercializzazione; l’Aggiudicatario quindi avrà titolo a trattenere i corrispettivi derivanti dalla vendita e/o cessione a terzi, fermo restando a suo carico qualunque onere per la commercializzazione,
⮚ Rientra negli obblighi il servizio di trasporto e smaltimento/trattamento degli scarti dalle attività dell’impianto, compresi gli oneri dello smaltimento presso impianti autorizzati secondo le norme vigenti;
⮚ Qualora in via eccezionale il compost ottenuto non rispettasse i requisiti stabiliti dalle normative vigenti per la commercializzazione degli ammendanti, sarà comunque onere dell’Aggiudicatario provvedere al suo trattamento/smaltimento secondo le norme vigenti, compreso l’onere dello smaltimento;
⮚ Rientra negli obblighi del servizio l’attività di trasporto e smaltimento del percolato ad impianto esterno. con oneri a totale carico dell’Aggiudicatario, che avrà altresì l’obbligo della trasmissione della certificazione di avvenuto smaltimento alla Stazione Appaltante.
⮚ Tutte le porte ed i portoni devono rimanere aperti esclusivamente per il tempo strettamente necessario per il transito delle persone e dei mezzi, o per lo scarico dei materiali negli appositi spazi.
⮚ E’ vietato il transito delle persone per le vie di accesso dei mezzi.
⮚ Nella conduzione delle operazioni di movimentazione e carico dei materiali, l’Aggiudicatario deve garantire elevati standard di protezione ambientale e tutela della salute.
⮚ Le varie fasi operative devono quindi essere caratterizzate da minima durata possibile di esecuzione delle stesse e devono essere eseguite adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché i materiali movimentati non causino il diffondersi di eventuali odori o polveri o la dispersione di eventuali materiali o rifiuti o liquami.
⮚ Sono a carico dell’Aggiudicatario l’approvvigionamento dei carburanti e dei materiali di consumo, tutte le manutenzioni (programmate, riparative, di emergenza, comprese tutte le parti di ricambio e di usura) sia sui propri mezzi sia sugli impianti, attrezzature e mezzi, di cui all’Art.24 , messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del servizio, gli interventi di pulizia e di riparazione, ed i relativi costi nonché quant’altro necessario per la corretta ed efficace esecuzione del servizio, secondo quanto specificato nel pertinenti articolo del presente C.S.A..
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Sono, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per:
⮚ fornitura energia elettrica (contratto attuale da volturare dalla Società ATO Ragusa Ambiente all’Aggiudicatario);
⮚ fornitura di eventuali attivatori biochimici;
⮚ controllo e taratura della pesa;
⮚ caricamento, trasporto e trattamento finale dei sovvalli e scarti in genere;
⮚ caricamento, trasporto e trattamento finale delle acque di processo;
⮚ caricamento, trasporto e trattamento finale delle acque meteoriche;
⮚ fornitura acqua industriale e potabile;
⮚ analisi merceologiche, odorimetriche e chimico fisiche;
⮚ tasse e concessioni;
⮚ caricamento e trasporto a destinazione del compost prodotto;
⮚ la pulizia delle canalette di insufflazione dell’aria;
⮚ lo spurgo e la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque di processo;
⮚ il ricircolo in testa all’impianto di tutta la frazione legnosa separata dalle attività di raffinazione e deplastificata, ossia il suo trasporto nella baia di ricezione pertinente.
In aggiunta agli impianti, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario è tenuto, a suo carico, a dotarsi di tutti gli altri mezzi e attrezzature occorrenti per l'espletamento con regolarità e continuità del servizio, anche in caso di guasto di quanto messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
In sede di gara i partecipanti sono obbligati a presentare un proprio piano di conduzione dell’impianto che sarà oggetto di attribuzione di punteggio e che, per quello relativo all’Aggiudicatario, farà parte dei documenti contrattuali di cui all’Art. 4).
L’Aggiudicatario è tenuto ad istituire e tenere aggiornato un registro di verifica e controllo dell’impianto sul quale annotare giornalmente i fatti rilevanti di gestione quali manutenzioni, guasti, conferimenti non conformi ecc..
Entro il 31 dicembre di ogni anno solare l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione di un rapporto di gestione in cui sono specificate le attività di controllo eseguite, i dati rilevati e registrati e l’andamento del processo; tale rapporto dovrà essere trasmesso entro un mese dal termine dell’anno di riferimento sia su supporto cartaceo che digitale.
Art. 26) PROTOCOLLO DEL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI – SPECIFICHE ANALITICHE DEL COMPOST PRODOTTO – PROCEDURE IN AUTOCONTROLLO
Al fine della conduzione del processo e del controllo delle emissioni nella bioconversione, la quale è accompagnata dalla produzione di sostanze odorigene (acidi grassi volatili, ammine, ammoniaca, composti gassosi organici ed inorganici, ecc.) in quantità ponderalmente minime ma comunque potenzialmente moleste dal punto di vista olfattivo, l’Aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel “Piano delle attività di monitoraggio e controllo” allegato al presente C.S.A.. L’Aggiudicatario in sede di gara presenterà un proprio piano delle attività di monitoraggio e controllo migliorativo, in termini di frequenze e/o parametri da sottoporre ad verifica, rispetto a quello allegato al
C.S.A. che sarà oggetto di valutazione.
L’Aggiudicatario dovrà garantire che ciascun LOTTO DI PRODUZIONE di compost vagliato e raffinato rispetti i limiti del D.Lgs. 75/2010 (Tab. 10) relativi all’ammendante compostato anche per quanto riguarda il contenuto di inerti e di plastiche, operando nel contempo in modo da minimizzare la quantità di sovvalli prodotti. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni (ivi comprese le iscrizioni e le associazioni) del Regolamento per l’assegnazione del “MARCHIO DI QUALITA’ ALL’AMMENDANTE COMPOSTATO” da parte del C.I.C., allegato e parte integrante del presente C.S.A..
Si specifica che il rispetto di tale protocollo avrà inizio dopo un periodo di start up, concordato fra l’Aggiudicatario e la Stazione Appaltante (non superiore a mesi otto). Le procedure per il rilascio del Marchio sono programmate, gestite ed amministrate dal Consorzio stesso.
Il Regolamento comprende lo schema per l’adesione, i cenni analitici di riferimento per l’ottenimento (Fase di Rilascio) del MARCHIO COMPOST CIC e le modalità per il mantenimento (Fase di Mantenimento) della certificazione. Si riportano i prerequisiti per l’assegnazione del Marchio:
⮚ il produttore di Ammendante Compostato deve essere regolarmente iscritto al Registro dei Fabbricanti istituito c/o il MIPAAF ai sensi dell’Art. 8 del D.lgs. 75/2010 e dunque deve configurarsi a tutti gli effetti come un Fabbricante di fertilizzanti;
⮚ il Fabbricante, produttore di ammendante, dovrà essere associato al CIC (come Socio Ordinario);
⮚ il Fabbricante dovrà seguire le procedure di rilascio del Marchio stesso.
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Si osserva che:
⮚ la conformità ai requisiti non prescinde dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge, siano essi di processo che di prodotto.
⮚ l’ammendante compostato prodotto dagli impianti che aderiscono al Marchio CIC, può essere liberamente utilizzato e commercializzato sul territorio nazionale nelle attività agricole e in ambiti paesaggistici e florovivaistici in rispetto alle norme dettate dal D.Lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.
I requisiti analitici previsti, sono indicati nella tabella di seguito riportata, avente per oggetto “AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO – ACM”, e devono essere conformi all’Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010.
Al limite stabilito per ciascun parametro, è ammessa una tolleranza del 10%, in senso opposto a quello richiesto, per non più del 25% dei campioni analizzati nell’ultimo anno o, per la fase di rilascio, per non più di un campione sui quattro previsti. L’analisi deve essere eseguita su un campione che rappresenti un LOTTO DI PRODUZIONE, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.
Viene definito LOTTO DI PRODUZIONE la “quantità definita di ammendante compostato prodotta, lavorata e confezionata nella medesima azienda, con la stessa tecnologia di processo e miscela iniziale e in un determinato lasso di tempo”.
Tab. 10
AMMEDANTE COMPOSTATO MISTO – ACM | ||
ELEMENTO | UNITA' DI MISURA | VALORE LIMITE |
Umidità' | % | < 50 |
pH | - | 6 – 6,5 |
TOC | % s.s | > 20 |
C HA-FA | % s.s | > 7 |
Azoto totale | % s.s | da dichiarare |
Azoto organico | % s.s | > 80% N tot |
C/N | - | < 25 |
Salinità | DS/m | da dichiarare |
Cadmio | mg/kg s.s. | < 15 |
Cromo VI | mg/kg s.s. | < 0,5 |
Mercurio | mg/kg s.s. | < 1,5 |
Nichel | mg/kg s.s. | < 100 |
Piombo | mg/kg s.s. | < 140 |
Rame | mg/kg s.s. | < 230 |
Zinco | mg/kg s.s. | < 500 |
Salmonella | MPN | Assenti in 25 g t.q |
Escherichia coli | UFC/g | < 1000 |
Indice di germinazione (dil 30%) | % | > 60 |
Materiale plastico, vetro e metalli (frazione > 2 mm) | % s.s | < 0,5 |
Inerti litoidi (frazione > 5 mm) | % s.s. | < 5 |
La metodica adottata per il campionamento fa riferimento a:
⮚ D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, e per i prodotti confezionati:
⮚ Metodiche pubblicate nel “Metodi di Analisi del Compost”, ANPA dicembre 2001 per prodotti sfusi.
⮚ Alla Nota Tecnica CIC (luglio 2008): Integrazione alla procedura di campionamento degli AMMENDANTI per la determinazione dei parametri microbiologici, a cura del Comitato Tecnico del CIC.
Sull’ammendante compostato i metodi di riferimento per le determinazioni analitiche sono riportati:
⮚ negli allegati del D.Lgs. 75/2010;
⮚ nella norma UNI 10780;
⮚ nella norma CEN (TC CEN 223);
⮚ nei Metodi di analisi del compost (Manuale ANPA n. 3/2001).
Per le matrici acqua, aria, rifiuti e odori i metodi di riferimento per le determinazioni analitiche sono riportati:
⮚ EPA (Envionmental Protection Agency)
⮚ APHA STANDARD METHODS
⮚ APAT CNR IRSA
⮚ NIOSH
⮚ UNI EN 13649:2002
⮚ UNI EN 13284:2003
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Come riferimento si considerano i laboratori italiani:
⮚ Accreditati Ministero Attività Produttive per analisi ad Ammendanti e Substrati di Coltura al fine del rilascio del marchio di etichettatura ecologica Ecolabel;
⮚ Accreditati MIPAAF per la verifica del fertilizzanti ai sensi dell’Art.6 del D.lgs. n. 75/2010.
L’accesso ai punti di prelievo deve essere sempre garantito e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. I risultati delle analisi eseguite sulle emissioni devono riportare i seguenti dati:
a) Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3;
b) Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h. Il dato di portata deve essere riferito alle condizioni di normalità (273,15
°K e 101,323 kPa);
c) Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;
d) Xxx non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
L’Aggiudicatario dovrà inserire, nel piano di monitoraggio e controllo proposto, una serie di verifiche di funzionamento e analitiche trimestrali, semestrali, annuali ed in continuo, oltre a quanto previsto al punto 5.1 del Regolamento per il "MARCHIO DI QUALITA’ ALL’AMMENDANTE COMPOSTATO" del CIC, da eseguire con l’ausilio di una dotazione impiantistica minima costituita da un camino acceleratore (cappa statica), da un anemometro per le verifiche del funzionamento del biofiltro e di 8 (otto) campionatori passivi a diffusione radiale.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la necessaria assistenza alle operazioni di campionamento dei materiali e di analisi di processo, da parte della Stazione Appaltante e degli Enti di controllo preposti, previste dalle autorizzazioni o necessarie per la gestione del processo.
L’attività di assistenza alle operazioni di campionamento dei materiali (rifiuti e non) e di analisi di processo da parte della Stazione Appaltante e degli Enti di controllo preposti comprende la movimentazione e/o il prelievo di materiali dai cumuli, a mano e mediante pale meccaniche, sotto la supervisione e secondo le necessità della Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario provvederà a fornire i dati utili alla compilazione ed inoltro agli organi competenti, massimo 30 gg. prima che scadano i termini temporali previsti dalla normativa vigente, della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) per la Stazione Appaltante.
In caso di ritardo ovvero di mancata trasmissione, nei termini su citati, verrà addebitata la somma corrispondente alla sanzione a versarsi.
Art. 27) CONFORMITÀ DEL RIFIUTO CONFERITO
L’Aggiudicatario del servizio, fermo restando quanto riportato nell’Art. 28) e nel Regolamento del CIC allegato al presente C.S.A., è tenuto a verificare, in qualsiasi momento, la conformità e le caratteristiche della matrice organica conferita, che non dovrà possedere presenza di materiale non organico, oggetti metallici, vetro, in misura superiore al 5 % in peso dei rifiuti conferiti.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario riscontri che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità, rispetto a quanto specificato agli Artt. 5), 7), 25) e 28), dovrà darne immediato avviso, mediante fax, alla Stazione Appaltante. previa compilazione di un verbale di costatazione.
Per i rifiuti la cui difformità dovesse determinare la non idoneità al trattamento, l’Aggiudicatario è tenuto alla separazione e accantonamento presso opportuna area, individuandone il conferitore.
L’Aggiudicatario provvederà ad addebitare i costi di dette operazioni ai conferitori individuati previa comunicazione alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli importi per gli smaltimenti presso idonei impianti.
Se le difformità vengono riscontrate in forma reiterata, l’Aggiudicatario, con il preventivo accordo della Stazione Appaltante, potrà procedere con la sospensione dell’accettazione rifiuti da parte del conferitore pubblico, oggetto di contestazione. Nel caso di conferimenti non conformi da parte di soggetti “Non Soci” l’Aggiudicatario adotterà direttamente i provvedimenti ritenuti opportuni rimanendo obbligato a darne comunicazione alla Stazione Appaltante.
Art. 28) PULIZIA E TENUTA DELL’IMPIANTO
Il presente articolo, descrive le modalità di pulizia e tenuta dell’impianto, che dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
Pulizia all’esterno degli edifici
Con cadenza almeno settimanale, e ogni qualvolta eventi particolari lo richiedano (ad es: vento, perdita accidentale dai mezzi, ecc.), l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle strade e dei piazzali scoperti e coperti interni all’impianto, mediante idonea attrezzatura.
Con cadenza minima giornaliera, l’Aggiudicatario dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti o dei materiali caduti sui bordi e sulle scarpate delle strade e dei piazzali.
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L’Aggiudicatario dovrà anche effettuare la periodica pulizia di tutte le caditoie, griglie e canalette di raccolta delle acque con la frequenza necessaria a garantire la perfetta efficienza di scolo.
L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la leggibilità delle segnaletiche stradali posizionate dallo Stesso mediante pulizia periodica (almeno mensile).
Pulizia degli impianti, delle macchine e dell’interno degli edifici
L’Aggiudicatario dovrà garantire l’assenza di rifiuto e la totale pulizia presso tutti gli impianti, le macchine e le aree. Negli edifici ACT, maturazione, vagliatura e raffinazione la pulizia deve essere assicurata in tutte le aree non occupate dal materiale stoccato.
Con cadenza minima settimanale, l’Aggiudicatario effettuerà la pulizia mediante spazzatrice meccanica in tutte le aree accessibili al mezzo. L’attività di spazzamento meccanizzato dovrà essere preceduta dalla rimozione manuale dei rifiuti e dei materiali caduti a terra.
Con cadenza minima settimanale, l’Aggiudicatario effettuerà mediante l’utilizzo di mezzi ritenuti più idonei (es. canal-jet) il lavaggio e la pulizia dell’edificio ricezione, dell’edificio pretrattamento e dei cunicoli laterali dell’edificio ACT.
Pulizia degli uffici e dei servizi
E’ a carico dell’Aggiudicatario la pulizia e l’igiene quotidiana dell’intero edificio uffici e servizi, sia dei locali in uso all’Aggiudicatario, sia di quelli eventualmente in uso della Stazione Appaltante.
Derattizzazione e Disinfestazione
Sono a carico dell’Aggiudicatario n. 6 interventi l’anno di derattizzazione e n. 12 interventi l’anno di disinfestazione, dell’intera area di lavoro.
Art. 29) MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARATIVA ED EMERGENZIALE
La finalità della manutenzione programmata e di quella riparativa è di mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto, dei mezzi e delle attrezzature al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico, a migliorarne la funzionalità ed adeguarli a norma di legge o per sopravvenute necessità in corso di gestione.
Le attività di manutenzione di seguito esplicitate sono compensate nel corrispettivo, in quanto di esse si è tenuto conto nella determinazione della tariffa posta a base di gara.
La Manutenzione programmata è intesa come manutenzione preventiva e predittiva (preventiva secondo manuali d’uso, normative, leggi e regolamenti) eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità o componente. Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l’incolumità fisica degli operatori. Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna degli edifici, attrezzature e mezzi) inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d’uso dei componenti, che devono comunque essere in grado di assicurare la funzionalità per le attività che in esso si svolgono. L’Aggiudicatario dovrà quindi orientare la manutenzione alla preservazione dell’impianto nel suo complesso con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti attraverso l'osservazione sistematica dello stesso. Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione delle tipologie di componenti, e comunque le stesse cadenze, saranno tali da garantire il corretto utilizzo dell’impianto ed il rispetto della normativa vigente. Per tutti i tipi di componenti devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dai produttori per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto. Gli interventi di manutenzione programmata non devono in alcun modo penalizzare il regolare svolgimento delle attività all'interno dei locali dell'immobile oggetto dell'appalto.
La Manutenzione riparativa è intesa come manutenzione eseguita nell’ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto), finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati ad assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l’efficienza dei beni mobili e immobili interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte dell’Aggiudicatario. Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti del sistema edificio/impianti degli immobili in appalto. In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) l’Aggiudicatario è tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando l’impianto e le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l’anomalia. L'Aggiudicatario dovrà prontamente eseguire gli interventi di seguito elencati, da intendersi come prestazioni minimali, a titolo indicativo e non esaustivo, necessari al ripristino della corretta funzionalità dell’impianto e quindi al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio.
La Manutenzione emergenziale intesa come pronto intervento d’emergenza, è finalizzata a garantire la continuità della gestione ordinaria dell’impianto: deve far fronte ad ogni situazione di pericolo e rispondere alle più impellenti necessità del servizio di gestione ordinaria. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare la propria struttura
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adeguandola a mantenere un alto livello di efficienza operativa che consenta di eseguire tutti gli interventi di «pronto intervento» per ogni situazione di pericolo, di emergenza e comunque in grado di rispondere alle più impellenti necessità dell’impianto entro un’ora dell’evento. L’Aggiudicatario, quindi, dovrà organizzare un “Servizio di pronto intervento” per garantire, nei casi di emergenza, l'intervento con soluzione di continuità, delle proprie maestranze sull’impianto, 24 ore su 24, per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno, e ciò al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell’impianto stesso e di organizzare tempestivamente tutte le operazioni di riparazione necessarie per assicurare la continuità di esercizio di ogni comparto.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti attività:
a) manutenzione programmata e riparativa di tutti gli impianti elettrici, illuminazione, forza motrice, quadri elettrici, compresi quelli speciali, cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni, comunque di tutti gli impianti a valle della consegna del gestore dell’energia con verifica periodica e tenuta dei relativi registri, comprese le necessità di adeguamento alle disposizioni dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) ed obblighi di legge; il riferimento normativo per le manutenzioni elettriche è costituito dalla Decreto 37/2008 e dalla Guida CEI 0-3/11-1996;
b) manutenzione programmata e riparativa di tutti gli impianti ed attrezzature antincendio, comprese le installazioni idrauliche ed elettriche a servizio, le reti, gli idranti, gli impianti di allarme incendio; l’Aggiudicatario dovrà provvedere, inoltre, alla redazione ed all’aggiornamento del registro antincendio secondo la normativa vigente e le eventuali prescrizioni del competente comando dei Vigili del Fuoco. Nel caso di scadenza, nel corso dell’appalto, del C.P.I. oggi vigente, dovrà provvedere al rinnovo dello stesso conducendo gli adempimenti relativi in stretta collaborazione con il personale dell’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante che parteciperà agli incontri con il comando provinciale dei VV. F. di Ragusa. L’esercizio e verifica/controllo degli impianti idrici antincendio dovrà essere svolta nel pieno rispetto del D.P.R. 37/1998 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’Art. 20, comma 8, della Legge 59/1997” e ss.mm.ii. e delle norme UNI in materia;
c) manutenzione programmata e riparativa di tutti gli impianti idrico sanitari, rete acque bianche, industriali, di servizio, comprensivi degli impianti di distribuzione, adduzione, sollevamento, accumulo dell’acqua calda e fredda, gli impianti di scarico delle acque nere, fossa Imhoff e relativo espurgo, gli apparecchi e gli impianti elettrici a servizio delle autoclavi o impianti assimilati, le elettropompe comprese quelle di sollevamento delle acque meteoriche;
d) manutenzione programmata e riparativa degli impianti di insufflazione e ricambio dell’aria, del biofiltro e di ogni loro parte;
e) manutenzione programmata e riparativa dei mezzi e delle attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche
elencate agli Art. 28) del presente C.S.A., risultanti dal verbale di consegna di cui all’Art.9 del presente C.S.A..
f) manutenzione programmata e riparativa degli edifici in tutte le sue parti (tettoie, strutture, portoni industriali ad impacchettamento rapido e motorizzato, portoni delle biocelle, pesa a ponte con dispositivo a lettura diretta su quadrante, automatismo di registrazione e stampante, piazzali e percorsi interni, recinzioni, ecc.), serbatoi in acciaio inox, vasche di prima pioggia, di accumulo acque di processo, sistema di ricircolo e quanto non elencato in modo esaustivo e preso in consegna dall’Aggiudicatario.
Si precisa che per tutti i servizi sopra descritti è compresa la fornitura di eventuali materiali di consumo. Eventuali materiali da utilizzare dovranno essere di primarie case costruttrici, essere ammessi al marchio IMQ e conformi alle vigenti normative in materia e, in ogni caso, dovranno avere l’approvazione della Stazione Appaltante, che controfirmerà le schede nella parte in interesse.
Gli interventi di manutenzione ripartiva sulle apparecchiature ed impianti consegnati avverranno sotto la diretta responsabilità dell’Aggiudicatario.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere documentati anche tramite schede in duplice copia, regolarmente inserite anche nel sistema informatico, di cui una sarà consegnata al Direttore dell’esecuzione del contratto e l’altra sarà tenuta dall’Aggiudicatario. Su ogni scheda dovranno rilevarsi: natura dell’intervento, materiali occorsi, ore impiegate, l’impianto su cui si è intervenuti e l’identificazione di chi ha effettuato l’intervento.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione dei registri dei controlli e delle verifiche prescritti, riportandovi le operazioni eseguite, rendendoli disponibili al personale a tal fine delegato della Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante con cadenza mensile, il riepilogo, su supporto cartaceo e informatico, di tutti i controlli e degli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
In ogni caso la gestione manutentiva e le verifiche ed i controlli da eseguire sugli impianti e sulle attrezzature consegnate all’Aggiudicatario e le loro modalità devono essere eseguiti nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle procedure specifiche per ciascuna tipologia di impianto ed attrezzatura.
Tutti i lavori di manutenzione sia programmata che riparativa, previsti dal presente C.S.A., dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni indicate, anche secondo le buone regole dell’arte, con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (esemplificando: UNI, CEI, ISPESL, etc.,….).
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Tali interventi manutentivi devono essere effettuati, di norma, fuori dalle ore di funzionamento dell’impianto se interferiscono con il funzionamento dell’impianto stesso.
Se l’intervento da eseguire è conseguente al mancato funzionamento di un elemento del processo produttivo ostativo al regolare funzionamento dell’impianto potrà essere eseguito nelle ore di lavoro.
L’Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare gli impianti, le macchine e le attrezzature in consegna nello scrupoloso rispetto dei relativi manuali di uso e manutenzione, utilizzando unicamente ricambi e prodotti originali e/o autorizzati dalla casa costruttrice.
In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante la riparazione sarà a carico dell’Aggiudicatario.
In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, dovuti a materiale in ingresso non conforme, la riparazione sarà a carico dell’Aggiudicatario.
Le manutenzioni riparative comportano un complesso di operazioni quali, revisioni, riparazioni e sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, nonché interventi anche straordinari su manufatti ed opere che abbiano subito danneggiamenti anche per fatti accidentali.
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli interventi e riparazioni straordinari dovuti a danneggiamenti causati da calamità naturali salvo quelli derivanti da alluvioni e terremoti.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i materiali di consumo quali grassi, oli, carburanti, utensileria, attrezzature, ecc., di cui è necessario disporre per assicurare un corretto funzionamento dell’impianto e la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’Appaltatore dovrà approvvigionare i pezzi di ricambio che saranno necessari per gli interventi di manutenzione, programmata e riparativa, allestendo un magazzino dei ricambi, presso i locali dell’impianto medesimo, tale da garantire la reperibilità immediata dei ricambi necessari evitando interruzioni del servizio.
A fine gestione la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario la consegna dei materiali che non siano stati utilizzati durante il periodo di gestione, che saranno acquisiti e pagati sulla base del prezzo di mercato o fatture di acquisto regolarmente quietanzate.
In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante dovuti esclusivamente a difetti o vizi occulti originari della macchina, accertati in contraddittorio, la riparazione sarà effettuata dall’Aggiudicatario con oneri per la fornitura e di quanto necessario per il ripristino della funzionalità del servizio a carico della Stazione Appaltante la quale si rivarrà sul costruttore.
Allo scopo di verificare la perfetta integrità delle strutture in caso di presenza di lesioni, di disgregazioni o di ammaloramenti o di qualunque altra manifestazione che possa rappresentare sintomo di situazioni anomale, dovrà prontamente segnalare la situazione alla Stazione Appaltante fornendo tutti i ragguagli che la situazione richiede per una corretta valutazione compresa una rappresentazione grafica dell'eventuale quadro fessurativo nonché il progetto tecnico ed una stima degli interventi di ristrutturazione ritenuti necessari. Se tali anomalie, accertati in contraddittorio, sono riconducibili a difetti o vizi di costruzione le attività riparative saranno a carico della Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario è tenuto a presentare un piano di manutenzione che farà parte integrante del contratto d’appalto. Per la redazione di detto piano l’Aggiudicatario potrà avvalersi degli elaborati
“Piano di Manutenzione: Relazione generale”;
“Piano di Manutenzione: Manuale di manutenzione 1/2”;
“Piano di Manutenzione: Manuale di manutenzione 2/2”;
“Piano di Manutenzione. Programma di manutenzione: Sottoprogramma controlli”; “Piano di Manutenzione. Programma di manutenzione: Sottoprogramma prestazioni; “Piano di Manutenzione. Programma di manutenzione: Sottoprogramma interventi”; “Piano di Manutenzione: manuale d’uso”, allegati al presente C.S.A..
L’Aggiudicatario annoterà le manutenzioni effettuate, controfirmate dal Responsabile della Gestione o suo delegato, nel registro di verifica e controllo appositamente istituito, come già riportato nel precedente Art. 25).
Art. 30) INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La informatizzazione del processo produttivo, fino ai controlli previsti sul compost in uscita, e del servizio di manutenzione è finalizzata anche all’accertamento delle prestazioni svolte e alla gestione del patrimonio impiantistico. Tutte le attività inserite in appalto dovranno essere gestite dall’Aggiudicatario in maniera informatica, consentendo alla Stazione Appaltante di effettuare da remoto l’eventuale controllo sull’operato in tempo reale.
Il Software del sistema informatico da implementare dovrà integrare sia le fasi ed i controlli del processo produttivo che l’attività di manutenzione relativa alla gestione degli impianti, delle attrezzature e degli immobili.
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Tutti gli strumenti Hardware e Software, inclusa la postazione esclusiva istallata presso gli uffici della Stazione Appaltante, attraverso la quale dovrà essere possibile accedere al sistema informativo implementato, potranno essere riscattate dalla Stazione Appaltante al termine del presente appalto.
Il collaudo del sistema informativo di gestione dovrà essere espletato entro 120 giorni dall’inizio dell’attività di gestione ordinaria dell’impianto.
Il sistema informativo proposto da ciascun Concorrente dovrà essere descritto in sede di offerta e sarà oggetto di valutazione tecnica.
Art. 31) VISITE DEGLI ENTI DI CONTROLLO
Nel caso di visite programmate degli Enti/Soggetti di controllo preposti la Stazione Appaltante informerà l’Aggiudicatario che per la data stabilità dovrà approntare la documentazione di sua responsabilità e rendere disponibile il personale necessario per lo svolgimento dei controlli. Nel caso di visita non programmata l’Aggiudicatario per mezzo del Responsabile della Gestione dell’impianto dovrà immediatamente informare dell’evento la Stazione Appaltante, che interverrà con il proprio personale a tal fine delegato.
Nel caso l’Ente/Soggetto di controllo rilevasse disallineamenti dalle norme o inadempienze di qualunque genere l’Aggiudicatario dovrà nei tempi prescritti adempiere alle prescrizioni conseguenti, nel caso di non osservanza si procederà alla risoluzione del contratto; nel caso di rilievi gravi che condizionino il normale andamento della produzione l’Aggiudicatario procederà direttamente alla risoluzione del contratto. L’Aggiudicatario malleva la Stazione Appaltante dalle eventuali responsabilità sia civili che penali derivanti dalle infrazioni riscontrate e da ogni onere di qualunque genere conseguente alle infrazioni stesse.
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SEZIONE 4°: FUNZIONI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 32) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi degli Artt. 101, comma 1, e 102 del D.Lgs. 50/2016, data la peculiarità dell’appalto consistente nell’esecuzione di lavori e nella gestione di un servizio, propone l’individuazione di un Direttore dei Lavori e di un Direttore dell’esecuzione del contratto ai quali impartire, con apposite disposizioni per iscritto, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e del servizio. Il R.U.P. autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di svolgimento degli stessi. Terminati i lavori di cui al capoverso precedente il R.U.P. autorizza il Direttore per l’esecuzione del contratto alla consegna del servizio e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di svolgimento dello stesso.
Il R.U.P. assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con compiti e responsabilità di cui agli Art. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Inoltre, il R.U.P., sussistendo le condizioni di cui all’Art. 22 del presente C.S.A. (Art. 90, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii), provvede a segnalare alla Stazione Appaltante la necessità di nominare il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione e a conferire a quest’ultimo, l’incarico della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da consegnare all’Aggiudicatario prima dell’avvio dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento.
Per quanto attiene alla fase di esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento il R.U.P:
a) impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.
b) provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il Direttore dei Lavori, laddove tali figure non coincidano;
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i compiti ivi previsti, qualora non ricorrano i presupposti per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
e) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
f) trasmette agli organi competenti della Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, la proposta del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
g) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al Direttore dei lavori;
h) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’Art. 31, comma 12 del “Codice”, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
i) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del Direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’Art. 31, comma 12 del “Codice”;
j) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il R.U.P. dipende in conformità alle previsioni dell’Art. 106 del “Codice” e, in particolare, redige la relazione di cui all’Art. 106, comma 14, del “Codice”, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il R.U.P. può avvalersi dell’ausilio del Direttore dei Lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.
k) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Aggiudicatario, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
l) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’Aggiudicatario, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
m) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’ Art. 107 del “Codice”;
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n) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
o) in relazione alle contestazioni insorte tra Stazione Appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
p) attiva la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
q) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
r) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
s) all’esito positivo del collaudo rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’Art. 101, comma 4, del “Codice” previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;
t) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
u) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’Art. 102, comma 2, del “Codice”;
v) trasmette alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di regolare esecuzione;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del “Codice”;
w) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’X.X.XX.
Per quanto attiene alla fase di gestione ordinaria dell’impianto, fermo restando quanto previsto dall’Art. 31 del “Codice” e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il R.U.P:
a) in ordine al presente appalto, formula proposte agli organi competenti della SRR e fornisce agli stessi dati e informazioni:
1. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
2. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
3. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) richiede alla Stazione Appaltante la nomina della commissione trattandosi, nel caso di specie, di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) svolge, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente della Stazione Appaltante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal “Codice”, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
d) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dagli Art. 9), 20) e 23) del C.S.A., nei limiti fissati dall’Art. 106 del “Codice”;
e) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
f) svolge, su delega del soggetto di cui all’Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i compiti ivi previsti;
g) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
h) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:
1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;
i) conferma l’attestazione di regolare esecuzione o verifica di conformità finale attestata dal Direttore dell’esecuzione;
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j) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’Art. 31, comma 12 del “Codice”, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
Il R.U.P. avrà la facoltà di accedere, in qualunque momento, all'impianto, di assistere alle operazioni, di richiedere al Responsabile per la Gestione dell'impianto l’effettuazione di prove e controlli, l’acquisizione di documentazione e specifiche tecniche, nonché di procedere direttamente a misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura sui servizi.
Il R.U.P. svolgerà i propri compiti, con il supporto di alcuni dipendenti della Stazione Appaltante espressamente incaricati all'uopo i quali collaboreranno nella sorveglianza del servizio in conformità delle prescrizioni contrattuali.
Art. 33) DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONEDEL CONTRATTO
Ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il R.U.P., trattandosi di appalto misto, si avvarrà del Direttore dell’Esecuzione del contratto nonché del verificatore della conformità definitiva per il servizio di gestione ordinaria, e del Direttore dei Lavori e del collaudatore per i lavori di ripristino, completamento e adeguamento. Le figure del Direttore dell’Esecuzione del contratto e del Direttore dei Lavori, ricorrendone i presupposti, possono anche coincidere. In ogni caso, ultimati i lavori di ripristino, completamento e adeguamento, il Direttore dei Lavori cesserà la propria attività in seno all’appalto.
Per l’eventuale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione si rimanda a quanto riportato al precedente Art. 22).
Il Direttore dell’Esecuzione e il Direttore dei Lavori, ognuno per la propria fase di competenza, impartiscono all’Aggiudicatario le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al R.U.P..
Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, nel tempo strettamente necessario a consentire alla SRR ATO 7 Ragusa di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione/Direttore dei Lavori e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione/Direttore dei Lavori, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si danno per conosciuti dall’Aggiudicatario acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le comunicazioni tra stazione appaltante, R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione/Direttore dei Lavori, laddove siano soggetti interni alla medesima Stazione Appaltante, avvengono con le modalità stabilite dall’ordinamento della SRR ATO 7 Ragusa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
Attività del Direttore dell’Esecuzione del contratto per la fase di competenza
Il Direttore dell’Esecuzione redige:
a) i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere inviati al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;
b) le relazioni per il R.U.P. (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’Art. 108, comma 3, del “Codice”, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’impresa affidataria, di cui al combinato disposto dell’Art. 205, comma 3 e dell’Art. 206 del “Codice”).
Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria.
Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’Art. 1176, comma 2, Codice Civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell’Art. 1375 Codice Civile.
Le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
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a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel presente
C.S.A. e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’Art. 30, comma 3, del “Codice”.
Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. A tal fine, nel contratto sottoscritto tra le parti, in ossequio agli articoli del presente C.S.A., saranno dettagliatamente indicati:
a) le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio;
b) i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa e relativi criteri di misurazione;
c) le penali per eventuali inadempimenti;
d) i casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi ad eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corresponsione dei premi;
e) i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’eventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazione.
Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.
Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell’Esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 108 del “Codice”.
Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., secondo le prescrizioni del precedente Art.6), dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati: 1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto o in subaffidamento, il Direttore dell’Esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del “Codice”;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’Art. 105, comma 14, del “Codice”;
e) provvede alla segnalazione al R.U.P. dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’Art. 105 del “Codice”.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione coadiuva il R.U.P. nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’Art. 89, comma 9, del “Codice”.
Ai sensi dell’Art. 106, comma 1, del “Codice”, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell’Esecutore fornisce al R.U.P. l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato Art. 106.
Il Direttore dell’Esecuzione propone al R.U.P. le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’Art. 106 del “Codice”. Il Direttore dell’Esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle
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persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
In caso di variazioni contrattuali non disposte dal Direttore dell’Esecuzione, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della stessa.
Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’Art. 106, comma 12, del “Codice”, l’impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli Artt. 205, 206 e 208 del “Codice”.
Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’Art. 106 del “Codice”, la Stazione Appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il R.U.P. deve comunicare all’impresa affidataria. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l’impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal R.U.P..
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P..
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dell’Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al R.U.P..
L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell’appalto e il Direttore dell’Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’Art. 107, comma 1, del “Codice”, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime,
2) le prestazioni già effettuate,
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al R.U.P..
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’Art. 107, comma 2, del “Codice”.
Il contratto conterrà una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato Art. 107.
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Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal R.U.P., il Direttore dell’Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell’Esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dell’Esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dell’Esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Il Direttore dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’Art. 102, comma 6, del “Codice”, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, il Direttore dell’Esecuzione collabora con il R.U.P., ai fini della trasmissione della seguente documentazione al soggetto incaricato dalla stazione appaltante della predetta verifica:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse, purché tale termine sia stato espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione dell’attività di verifica di conformità.
All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l’effettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto.
L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
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All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l’accettazione all’impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati nel decreto di cui all’Art. 102, comma 8, del “Codice”, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P., su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni.
Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’impresa affidataria contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002, al fine di procedere con i pagamenti all’impresa affidataria il Direttore dell’Esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al R.U.P.. Resta ferma la facoltà dell’impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002.
La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel “Codice” dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 82/2005 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Attività del Direttore dei Lavori per la fase di competenza
Il Direttore dei Lavori redige:
a) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori;
b) le relazioni per il R.U.P. (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’Art. 108, comma 3, del “Codice”, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’Art. 205, comma 3 e dell’Art. 206 del “Codice”).
Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, inviato R.U.P., che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria – e il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal R.U.P., nei casi in cui la Stazione Appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’Art. 102, comma 2, del “Codice”. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’Art. 1176, comma 2, “Codice” Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’Art. 1375 Codice Civile.
Per le attestazioni propedeutiche e la consegna dei lavori si rimanda all’Art. 6) del presente C.S.A..
Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’Art. 101, comma 3, del “Codice” all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del
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fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.
Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori:
a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all’adempimento degli obblighi di cui all’Art. 30, comma 3, del “Codice”;
b) effettua accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento (Art. 31, comma 12, del “Codice”);
c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del “Codice”;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’Art. 105, comma 14, del “Codice”;
e) provvede alla segnalazione al R.U.P. dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’Art. 105 del “Codice”.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il
R.U.P. nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’Art. 89, comma 9, del “Codice”.
Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui all’Art. 108, commi 3 e 4, del “Codice”;
b) in caso di risoluzione contrattuale, cura – su richiesta del R.U.P. - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
c) verifica che l’impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell’Art. 101, comma 4, lett. a) del “Codice”;
d) determina in contraddittorio con l’impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, secondo quanto previsto dalle “linee guida” dell’ANAC;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte dalle “linee guida” dell’ANAC;;
f) redige processo verbale alla presenza dell’impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
g) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’Art. 205, comma 1, del “Codice” e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
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Ai sensi dell’Art. 106, comma 1, del “Codice”, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il
R.U.P. dipende. Il Direttore dei Lavori fornisce al R.U.P. l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato Art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall’Art. 106, comma 1, lett. c), del “Codice”, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del
R.U.P. della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Il Direttore dei Lavori propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall’Art. 106 del “Codice”. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
Nel caso di cui all’Art. 106, comma 12, del “Codice” l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del “Codice”.
Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’Art. 106 del “Codice”, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il R.U.P. deve darne comunicazione all’impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’Art. 23, comma 7, del “Codice”, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal R.U.P..
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P..
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al R.U.P..
Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsione contrattuali, per fornire indicazioni al R.U.P. per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’Art. 108, comma 4, del “Codice”. Nei casi di cui all’Art.
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108, comma 3, del “Codice” il Direttore dei Lavori assegna un termine all’impresa affidataria che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell’appalto. Nei casi di cui all’Art. 107 del “Codice” il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto Art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all’Art. 107 del “Codice”.
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’Art. 107, comma 2, del “Codice”.
Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’Art. 107.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Nel caso in cui l’impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’impresa affidataria intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Ai sensi dell’Art. 101, comma 3, del “Codice” il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l’aggiornamento del piano di manutenzione di cui all’Art. 102, comma 9, lett. b) del “Codice”.
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Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori – effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Il sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’impresa, il Direttore dei Lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del R.U.P.;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Aggiudicatario e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Art. 34) COLLAUDO E CONTROLLO DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA.
Il presente appalto, essendo di tipo misto, con esecuzione di lavori e di servizi, è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità definitiva per i servizi, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Inoltre, poiché la parte inerente i lavori è di importo inferiore alla soglia europea di cui all'Art. 35 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo dei lavori sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., mentre per il servizio di gestione ordinaria sarà emesso, dal Direttore dell’esecuzione e dal R.U.P., il certificato di verifica di conformità definitiva previsto dall’Art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Per i lavori, il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
All'esito positivo del collaudo per i lavori e della verifica di conformità per il servizio, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art.1666, comma 2, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per il servizio di gestione ordinaria, la verifica di conformità definitiva è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
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giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformità potrà essere eseguita, per taluni aspetti del servizio, con verifiche a campione o con verifiche in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Per quanto attiene alla verifica di conformità definitiva, il Direttore dell’esecuzione del contratto, esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P..
Della verifica di conformità definitiva è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità definitiva sono svolte a spese dell’Aggiudicatario. Lo Stesso, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto, nella qualità di soggetto incaricato della verifica di conformità, i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, nella qualità di soggetto incaricato alle verifiche di conformità, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali.
Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione del contratto, nella qualità di soggetto che procede alla verifica di conformità, indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Aggiudicatario, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Aggiudicatario e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella qualità di soggetto che procede alla verifica di conformità, rilascerà il certificato di verifica di conformità definitiva quando potrà attestare che l’Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità definitiva conterrà gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore medesimo, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità definitiva nel caso di specie è confermato dal R.U.P..
Il certificato di verifica di conformità definitiva viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Aggiudicatario al certificato di verifica di conformità.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitiva, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Aggiudicatario. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva e si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’Aggiudicatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 35) SOSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori o il servizio procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
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Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto, possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori o del servizio, nonché dello stato di avanzamento relativo, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (60 giorni) o del servizio (7 anni), o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
Ove successivamente alla consegna dei lavori o del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento degli stessi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro o del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori o del servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori o del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di relativa ripresa, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori o del servizio; qualora l’Aggiudicatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro o documenti di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L’Aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ripristino, completamento e adeguamento nel termine fissato all’Art. 6) che precede può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine ivi contenuto. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Aggiudicatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna prevista dall’Art. 6) che precede. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’Aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori/servizio disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle descritte ai capoversi 1, 2 e 4, del presente articolo, l’Aggiudicatario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'Art. 1382 del Codice Civile.
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SEZIONE 5°: NORME SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36) PENALITÀ
La Stazione Appaltante, attraverso il personale all’uopo designato, può eseguire sopralluoghi presso l’impianto al fine di verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dall’appalto, verificare la corretta utilizzazione delle attrezzature e degli impianti.
Nel caso venissero accertate a seguito di ispezioni e controlli di cui al precedente comma, deficienze di servizio, o di inadempienza, constatate in contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente specificato nel successivo Art.37), secondo la gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando impregiudicata ogni azione del Stazione Appaltante verso l’Aggiudicatario per gli eventuali danni subiti.
Qualora dovessero riscontrarsi difetti, irregolarità o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, l’Aggiudicatario dovrà porvi rimedio, ripristinando le condizioni di normale funzionamento. Se nell’effettuare le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle stesse saranno poste a carico dell’Aggiudicatario.
In caso di inadempienza degli obblighi sopra descritti o di qualsiasi altro obbligo derivante previsto dal presente C.S.A., se entro il termine assegnato dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario non avrà provveduto all’esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Stazione Appaltante avrà facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo all’Aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità delle penali previste.
Art. 37) SPECIFICA DELLE PENALI
Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi indipendentemente fra loro, cioè l’avvenuta applicazione di una penale non esclude l’applicazione di una qualsiasi altra penale.
L’importo complessivo delle penali, in un anno, non può superare il 10% dell’importo contrattuale annuale, della gestione ordinaria. Superato tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, su proposta del R.U.P., di recedere dal contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’SRR ATO 7 Ragusa a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali.
Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni e gli standards operativi indicati nel presente C.S.A., saranno applicate dal R.U.P., su proposta del Direttore dell’esecuzione del contratto, le penali indicate nel seguito:
1) L’Aggiudicatario dovrà iniziare il servizio di gestione entro i termini stabiliti dal precedente Art.6) e garantirne la continuità giornaliera per tutto il periodo previsto per la gestione ordinaria. In caso di ritardato inizio o di interruzione sarà applicata una penale pari a: 100,00 €/g.
2) Nel caso di blocco dei conferimenti in impianto ovvero nel caso in cui i mezzi che conferiscono all’impianto siano impossibilitati a scaricare i rifiuti e devono rientrare presso le rispettive aziende ancora carichi, con determinazione di grave disservizio pubblico per i soggetti conferitori nel caso in cui la soluzione del disservizio proposta dall’Aggiudicatario non fosse ritenuta adeguata dal Stazione Appaltante. Sarà applicata una penale pari a 500,00 €/g.
3) Ciascun lotto di ammendante compostato misto vagliato e raffinato deve rispettare i limiti di cui agli Artt. 33) e 34), anche per quanto riguarda il contenuto di inerti e di plastiche. Al mancato rispetto dei limiti previsti a seguito di verifica in contraddittorio o di soggetti terzi, sarà applicata all’Aggiudicatario una penale pari a 200,00 €/lotto oltre allo smaltimento a proprio carico del compost fuori specifica.
4) Qualora, per effetto di un'infrazione in materia di sicurezza da parte dell’Aggiudicatario, l'Autorità competente dovesse disporre il fermo delle attività, l’Aggiudicatario non ha diritto ad una sospensione dei termini temporali previsti dal contratto, con il conseguente diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste al punto 2), fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di rescissione del contratto.
5) Per ogni infrazione per colpa dell’Aggiudicatario alle norme di legge o alle prescrizioni autorizzative dell'impianto rilevata dai competenti Organi di Controllo (ARPA, CONSORZIO DI COMUNI, ASP o altri soggetti pubblici autorizzati), sarà applicata una penale pari a 5.000,00 €/cad fatto salvo l’ulteriore addebito dei maggiori danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla scorretta gestione attuata dall’Aggiudicatario.
6) Per ogni superamento dei limiti odorigeni, con accertamento del fenomeno da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o organi di controllo, imputabili a carenze gestionali o manutentive, sarà comminata una penale pari a 2.500,00 €/cad.
7) Per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’operazione di manutenzione programmata e calendarizzata, oltre alla rifusione dei danni, sarà comminata una penale pari a 250,00 €/g.
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8) Per ritardo nell’intervento d’urgenza, sui tempi previsti per l’eliminazione dei guasti: € 100,00 per ogni ora di ritardo, rispetto al tempo previsto di intervento, verbalizzata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
9) Per accettazione di rifiuti non compatibili o senza la prescritta autorizzazione o senza FIR: 500,00 €/cad.
10) Per accettazione di rifiuti non conformi alle specifiche di qualità (5% impurezze): 500,00 €/cad.
11) Per accettazione di automezzi con manifesti segni di perdita di percolati: 2.500,00 €/cad.
12) Per carenze relative alla pulizia dei piazzali, delle aree circostanti, per la manutenzione del verde: 200,00 €/cad per ogni accertamento rilevato da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
13) Per accumulo di compost nel piazzale oltre le quantità ammissibile: 1.500,00 €/cad per ogni segnalazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto rimasta disattesa.
14) E’ fatto assoluto divieto, all’Aggiudicatario, l’utilizzo dei mezzi e attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante, per lavori o quant’altro non ricadenti nelle operazioni inerenti la gestione oggetto di contratto. Per ogni segnalazione o contestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto sull’utilizzo improprio degli automezzi sarà applicata una penale di € 5.000,00/cad per ogni evento contestato.
15) E’ fatto assoluto divieto, all’Aggiudicatario di utilizzare locali e piazzali o aree interne all’impianto per attività o quant’altro non ricadente nelle operazioni inerenti la gestione oggetto di contratto. Per ogni segnalazione o contestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sull’utilizzo improprio delle aree, locali o piazzali dell’impianto sarà applicata una penale di € 5.000,00/cad per ogni evento segnalato.
16) Per mancata apertura dell’impianto 1.000,00 €/g.
17) Per ritardata apertura dell’impianto 50,00 €/h.
18) Per mancato impiego delle tute-uniformi aziendali 100,00 €/cad.
19) Per ritardo nella trasmissione del rapporto annuale 50,00 €/g.
20) Per mancata esecuzione delle analisi, senza giustificato motivo: 100 €/g/cad.
21) Tutte le inosservanze rispetto alle proposte migliorative presentate in sede di gara e che hanno contribuito all’attribuzione per punteggio finale per l’Aggiudicatario saranno sanzionate, ove compatibile, con l’applicazione di una penale pari a 500 €/g/cad.
22) In caso di inadempienze relative all’osservanza del presente C.S.A., se non ulteriormente specificato, verrà comminata una penale di 100,00 €/g di persistenza di ogni singola inadempienza.
23) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento (60 giorni), sarà applicata una penale 300,00 €/g.
La Stazione Appaltante si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.
Le infrazioni anzidette saranno contestate in forma scritta all’Aggiudicatario, il quale potrà, entro i termini dell’Art. 39), produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata.
Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, saranno applicate dal R.U.P. su indicazione del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’esecuzione del contratto, le penalità come sopra determinate.
Non si applicherà alcuna penale per il blocco dell’impianto per cause di forza maggiore, debitamente documentate. Come riportato al precedente Art. 3 in caso di mancata presentazione di soluzioni alternative temporanee, atte a riprendere le attività gestionali in situ, entro tre giorni dal blocco sopracitato comporteranno l’applicazione di una penale pari a 500 €/g per ogni giorno di ritardo.
Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente C.S.A. saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo della Stazione Appaltante, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’A.G..
L’applicazione della penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell’Aggiudicatario per eventuali danni subiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Aggiudicatario rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
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Nel caso in cui vengano applicate alla Stazione Appaltante da parte di soggetti terzi richieste di danni derivanti dall’esercizio dell’impianto per causa dell’Aggiudicatario o di eventuali soggetti terzi da esso incaricati, oltre ad applicare le penali di cui al presente contratto, verranno dedotti gli oneri e gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’Aggiudicatario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine intimato dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell’esecuzione del contratto e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, si provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario con oneri a carico dello stesso Aggiudicatario.
L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dalla Stazione Appaltante sul fatturato in scadenza.
Nell’eventualità che detto fatturato non offra margine sufficiente, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione prevista dal successivo Art. 45). Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Art. 38) ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi la gestione ordinaria, con addebito della differenza di costo a carico del medesimo Aggiudicatario.
L'affidamento a terzi verrà notificato all’Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. All’Aggiudicatario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Per l’applicazione delle sanzioni e per le spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio, la Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi delle cauzioni previste all’uopo nel successivo Art.45), che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell’appalto.
L’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali.
Art. 39) RISERVE E CONTESTAZIONI
Per quanto attiene la fase del servizi di gestione, il Direttore dell’Esecuzione comunica al R.U.P. le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’Aggiudicatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’Aggiudicatario per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’Aggiudicatario, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'Aggiudicatario medesimo. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
Il Direttore dell’esecuzione dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve iscritte ai sensi degli Artt. 205 e 206 del “Codice” e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
Per quanto attiene ai lavori di ripristino, completamento e adeguamento, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 207 del “Codice”, il Direttore dei Lavori comunica al R.U.P. eventuali contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori medesimi. In tali casi, il R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il R.U.P. comunica la decisione assunta all’Aggiudicatario, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’Aggiudicatario un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Aggiudicatario per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’Aggiudicatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’Aggiudicatario medesimo. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Se l’Aggiudicatario firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Aggiudicatario; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all’Aggiudicatario. Le riserve, quantificate in
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via definitiva dall’Aggiudicatario, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l’Aggiudicatario, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 40) CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI
L’Aggiudicatario non può opporre, ex Art. 1462 Codice Civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente C.S.A..
Tutte le riserve che l’Aggiudicatario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l’analisi dettagliata delle motivazioni addotte.
Non esplicando le proprie riserve nei modi e termini sopra indicati, l’Aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 41) RISOLUZIONE INTER PARTES
Fatto salvo quanto previsto ai capoversi 1, 2 e 4 del precedente Art. 35), la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'Art.106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'Art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dello stesso articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'Art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'Art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al “Codice” delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Quando il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o del servizio eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Aggiudicatario. Il responsabile del procedimento formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
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assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori/servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il responsabile del procedimento nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori/servizio già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo o di verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3 del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei lavori o del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori/servizio ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal successivo Art. 46).
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Aggiudicatario i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Aggiudicatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'Art.47) che segue, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Aggiudicatario di agire per il risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il contratto, in aggiunta ad ogni altro rimedio e diritto di legge, anche nei seguenti casi:
⮚ nel caso in cui l’Aggiudicatario, per la terza volta, non rispetti le prescrizioni della Stazione Appaltante nei termini assegnati;
⮚ nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate su base annua dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale annuo dell’appalto;
⮚ nel caso di violazione grave, da parte dell’Aggiudicatario, della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori;
⮚ nel caso di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, da parte del Legale Rappresentante o uno più dirigenti dell'impresa aggiudicataria, ex L.R. 15/2008;
⮚ per mancata produzione entro i termini assegnati della documentazione richiesta;
⮚ nel caso di cessione o sub appalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
⮚ nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario;
⮚ nel caso di messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’Aggiudicatario;
⮚ nel caso di impiego di personale non alle dipendenze dell’Aggiudicatario;
⮚ nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
⮚ nel caso di interruzione non motivata del servizio;
⮚ nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
⮚ nel caso di ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’Art. 1453 Codice Civile;
⮚ per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
⮚ per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
⮚ in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto Aggiudicatario;
⮚ per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
⮚ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
⮚ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
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⮚ qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
⮚ nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
⮚ nel caso in cui l’interruzione del servizio si protragga oltre 3 giorni senza il riconoscimento da parte del Stazione Appaltante delle giustificazioni formalizzate dall’Aggiudicatario.
Art. 42) RECESSO UNILATERALE
Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori/servizio eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei lavori e dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei lavori o dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori e servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:
⮚ in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’Art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo;
⮚ per motivi di pubblico interesse;
⮚ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
⮚ in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
⮚ nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
⮚ nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
⮚ per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
⮚ per reiterati inadempimenti dell’Aggiudicatario, anche se non gravi, comunque documentati.
⮚ per giusta causa.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
⮚ qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario;
⮚ qualora l’Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Xxxx e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto l’Aggiudicatario medesimo;
⮚ qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico o il Responsabile della Gestione dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
Art. 43) SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI
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Il subappalto è il contratto con il quale l'Aggiudicatario, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il subappalto è regolamentato dall’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta eccezione per i casi previsti all’Art. 16) del presente C.S.A..
In particolare, ai sensi dell’Art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto, da segnalare in sede di offerta, è ammesso solo per le prestazioni secondarie (Tab.11), pari al 18,77 % dell’importo complessivo dell’appalto, come di seguito dettagliate:
Tab. 11
RIEPILOGO IMPORTI | modalità erogazione delle prestazioni | importo delle prestazioni | divisa | % incidenza delle prestazioni rispetto al valore dell'appalto |
Prestazione Principale | ||||
Gestione ordinaria [personale, energia elettrica, carburante, smaltimenti scarti e acque di processo, manutenzioni mezzi e attrezzature (anche in fase di ripristino), spese varie] | somministrazione | 7.360.408,34 | €/a | 81,23% |
Prestazioni secondarie | ||||
Trasporto scarti, acque di processo, acque meteoriche | somministrazione | 970.848,44 | €/a | 10,71% |
Disinfestazione e derattizazione (comprensiva delle attività da eseguire nella fase di ripristino) | somministrazione | 78.883,84 | €/a | 0,87% |
Analisi di laboratorio | somministrazione | 257.753,27 | €/a | 2,84% |
Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) | una tantum | 15.225,00 | € | 0,17% |
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico, videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.) | una tantum | 75.558,50 | € | 0,83% |
Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto (Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristino scrubber, condotte arie esauste, manutenzioni varie) | una tantum | 85.760,00 | € | 0,95% |
Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) | una tantum | 26.980,00 | € | 0,30% |
Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamento rapido nell'edificio industriale) | una tantum | 19.533,92 | € | 0,22% |
Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione) | una tantum | 131.732,73 | € | 1,45% |
Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, estintori, pezzi sanitari) | una tantum | 23.396,30 | € | 0,26% |
Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche (Fornitura e posa di rete a maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti) | una tantum | 6.250,00 | € | 0,07% |
Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) | una tantum | 4.677,40 | € | 0,05% |
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di stampante, rirpistino celle di carico) | una tantum | 4.500,00 | € | 0,05% |
totale | 9.061.507,74 | €/a | 100,00% |
Gli importi dei superiori servizi e lavori sono dettagliati negli allegati “Piano tariffario di gestione dell’impianto” e “Piano dei lavori di ripristino, adeguamento e completamento dell’impianto” al presente C.S.A..
L’Aggiudicatario può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
⮚ all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo;
⮚ dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del medesimo “Codice”.
⮚ fornisca all’atto dell’offerta l'indicazione della terna di subappaltatori.
⮚ non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’Art. 10 della Legge 575/1965 e ss.mm.ii.; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 154.937,07, l'Aggiudicatario deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’Art. 10, comma 7, del citato decreto.
Per quanto attiene ai lavori di ripristino, completamento e adeguamento, essendo singolarmente di importo inferiore al 2% (come da Tab.12 di seguito riportata) dell'importo complessivo dell’appalto e comunque, sempre singolarmente, di importo inferiore a € 100.000,00 e con incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50%, l’esecuzione potrà essere garantita attraverso il ricorso al subaffidamento che non sia subappalto, ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/16. Fa eccezione la voce “Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda, copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione”) in quanto supera l’importo di 100.000,00 prescritto dalla norma in materia di subaffidamenti. In tal caso l’Appaltatore potrà ricorrere ad altri istituti per l’esecuzione di detta prestazione qualora ritenesse di non doverla realizzare direttamente. L’Aggiudicatario in ogni caso rimane obbligato ad attenersi alle prescrizioni dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/16 in termini di subaffidamenti che non sono subappalti.
L’Aggiudicatario resta obbligato, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti e le eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto. E'
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fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016.
Tab.12
lavorazioni | sicurezza compresa negli importi 2,5% | mano d'opera | totale | categoria lavori | percentuale lavorazione rispetto al valore complessivo d'appalto | |
Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) | € | 380,63 | 38,00% | € 15.225,00 | OS 13 | 0,17% |
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico, videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.) | € | 1.888,96 | 30,00% | € 75.558,50 | OS 30 | 0,83% |
Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto (Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristino scrubber, condotte arie esauste, manutenzioni varie) | € | 2.144,00 | 30,00% | € 85.760,00 | OG 1 | 0,95% |
Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) | € | 674,50 | 18,00% | € 26.980,00 | OG 1 | 0,30% |
Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamento rapido nell'edificio industriale) | € | 488,35 | 9,00% | € 19.533,92 | OG 1 | 0,22% |
Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione) | € | 3.293,32 | 15,85% | € 131.732,73 | OS 18 - A | 1,45% |
Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, estintori, pezzi sanitari) | € | 584,91 | 43,00% | € 23.396,30 | OS 3 | 0,26% |
Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche (Fornitura e posa di rete a maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti) | € | 156,25 | 36,00% | € 6.250,00 | OG 1 | 0,07% |
Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) | € | 116,94 | 17,63% | € 4.677,40 | OS 24 | 0,05% |
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di stampante, rirpistino celle di carico) | € | 112,50 | 2,00% | € 4.500,00 | OG 1 | 0,05% |
totale | € | 9.840,35 | ///////// | 393.613,85 | ///////// | ///////// |
Ai sensi dell’Art. 90, comma 1, del D.P.R 207/2010 gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico- organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Per tale motivo vengono riportate nella superiore Tab. 12 le categorie dei lavori eventualmente richieste a comprova dei requisiti.
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del medesimo decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, dell'Art. 30, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il R.U.P. inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'Aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario;
c) su richiesta del subappaltatore.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
I piani di sicurezza di cui al X.Xxx. 81/2008 e ss.mm.ii. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappaltoentro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. 490/1994.
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La Stazione Appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima elencate, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’Art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, pur se per i sub-contratti d’importo inferiore a quello indicato nel predetto Art. 10, comma 1, lettera c), l’autorizzazione potrà essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.
La Stazione Appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’Art. 1-septies del D.L. 629/1982 convertito nella Legge 726/1982, e ss.mm.ii., ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’Art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
Il Contratto conterrà la clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni prefettizie positive, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
L'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall’avvenuta liquidazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l'Aggiudicatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può imporre di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta.
L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il R.U.P. e/o il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto , provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
La Stazione Appaltante resta estranea a tutti i rapporti dell'Aggiudicatario con le imprese esecutrici, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra l'Aggiudicatario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta della Stazione Appaltante.
Art. 44) AVVALIMENTO
I Concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui dell'Art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'Art. 84 del D.Lgs. 50/2016,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tal fine i Concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, congiuntamente alla domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alla dichiarazione sostitutiva che attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'Art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L’impresa ausiliaria deve inoltre allegare il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti pattuiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
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della concessione. Nel caso di avvalimento infragruppo, in luogo di tale contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'Art. 89 dal comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
L’assenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà sussistere sia per la concorrente sia per l’impresa ausiliaria. Non è consentito a pena di esclusione che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si osserva altresì che il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’Aggiudicatario, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le
comunicazioni di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 50/1016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Art. 45) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
I Concorrenti in sede di partecipazione alla gara e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante.
⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016.
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
⮚ Garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste per la “garanzia provvisoria”, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dell’appalto in questione. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario medesimo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, come riportato ai precedenti Artt. 37) e 38); in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario medesimo.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti presso l’impianto. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La polizza fideiussoria per la “garanzia definitiva” scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai medesimi soggetti abilitati al rilascio della “garanzia provvisoria”. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La “garanzia definitiva” è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e del servizio di gestione, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo del servizio è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
⮚ Garanzia per danni agli impianti e a terzi durante l’esecuzione dei lavori.
L’Aggiudicatario, ai sensi dell’Art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per quanto attiene alla fase di esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
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totale o parziale di impianti ed opere, preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale di detta polizza sarà pari ad € 2.585.034,46 (pari al valore finanziato con fondi POR 2000/2006 delle strutture e dei mezzi presi in consegna dall’Aggiudicatario). La stessa polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui sopra. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad € 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’Aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
⮚ Garanzia per danno ambientale, bonifica
L’Aggiudicatario per quanto attiene alla fase di gestione dell’impianto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all’ambiente derivanti dall’esercizio dell’impianto medesimo, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso (per esempio furto o incendio) o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse. I massimali delle polizze assicurative devono essere, per ciascun sinistro, non inferiori a € 5.000.000,00. La medesima polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento ad esso imputabile:
✓ morte, malattia, lesioni personali;
✓ danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall’impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti.
✓ danno conseguente ad un’interruzione di attività, che sia derivante da un’interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi del terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
⮚ Garanzie finanziare conformi all’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 di cui al precedente Art. 5).
Tale garanzia è relativa agli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di trattamento di rifiuti, fatta eccezione per l’incenerimento, il cui beneficiario è individuato nel soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti). L'ammontare delle garanzie finanziarie, calcolato moltiplicando la potenzialità massima (16.800,00 ton/anno) autorizzata di trattamento dell'impianto per il coefficiente, pari ad €/ton 5,00 (rivalutato ISTAT a 6,04 €/ton) di cui al punto G) dell’allegato B) della citata Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 è pari ad € 112.344,00.
Norme generali sulle garanzie:
1. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
2. L'importo delle garanzie, e degli eventuali rinnovi, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo delle garanzie e del loro eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50% del valore del servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
4. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, la riduzione delle garanzie sarà consentita solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso delle predette certificazioni di qualità.
Art. 46) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE – MISURE STRAORDINARIE
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente Art.42), ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'Art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori/servizio. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma del dell'Art. 161, comma 6, del Regio Decreto 267/1942, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
Restano ferme le disposizioni previste dall'Art. 32 della Legge 114/2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Art. 47) GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Gli atti delle procedure di affidamento, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR di Catania ai sensi dell’Art. 120 del D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’Art. 204, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine ai documenti di gara ed, in particolare, al presente capitolato, è possibile ricorrere ai seguenti rimedi alternativi alla tutele giurisdizionali introdotte dal CAPO II del D.Lgs. 50/2016:
⮚ accordo bonario per i lavori – Art. 205 del medesimo decreto;
⮚ accordo bonario per i servizi e le forniture – Art. 206 del medesimo decreto.
Essendo facoltativo il ricorso al collegio consultivo tecnico (Art. 207 del D.Lgs. 50/2016), alla transazione (Art. 208 del D.Lgs. 50/2016) esse non saranno applicate alle controversie relative al presente appalto.
Ai sensi dell’Art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto il ricorso all’arbitrato è escluso. E’ ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Ragusa.
Infine, su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o più delle altre parti, potrà essere richiesto il parere dell’ANAC la quale si esprime, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere
ANNO 2016
vincolante è impugnabile innanzi al TAR di Catania ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 50/2016. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 48) NORMATIVA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A., si fa espresso rinvio alla normativa sia generale che speciale regolante la materia oggetto della presente appalto ed in particolare a quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e regolamentazione attuativa, costituita dagli articoli vigenti alla data di pubblicazione del presente appalto del D.P.R. 207/2010. Per tutto quanto previsto nel presente C.S.A., nel caso di eventuale difformità dalla normativa di settore, si fa riferimento alla stessa norma.