SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI Clausole campione

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs.n. 50/2016, nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” degli Allegati 5 e 6 Schemi di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente; • il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 118 DLgs 163/2006 smi. Qualora l’Operatore fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto, il cui intendimento con indicazione di quanto da subappaltare è esplicitato nell’allegato 2), non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, DLgs 163/2006 smi, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Operatore fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore medesimo di comunicare alle Aziende interessate, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di subappalto deve essere depositato presso le Aziende, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto deve essere trasmessa a ciascuna Azienda la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx, nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” dell’Allegato 3 “Schema di Contratto”. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;  la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori;  ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente;  il Fornitore deve depositare presso l’Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: - il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare; - l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.  L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto,...
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. ANNO 2016 Il subappalto è il contratto con il quale l'Aggiudicatario, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il subappalto è regolamentato dall’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta eccezione per i casi previsti all’Art. 16) del presente C.S.A.. In particolare, ai sensi dell’Art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto, da segnalare in sede di offerta, è ammesso solo per le prestazioni secondarie (Tab.11), pari al 18,77 % dell’importo complessivo dell’appalto, come di seguito dettagliate: Gestione ordinaria [personale, energia elettrica, carburante, smaltimenti scarti e acque di processo,manutenzioni mezzi e attrezzature (anche in fase di ripristino), spese varie] somministrazione 7.360.408,34 €/a 81,23% Trasporto scarti, acque di processo, acque meteoriche somministrazione 970.848,44 €/a 10,71% Disinfestazione e derattizazione (comprensiva delle attività da eseguire nella fase di ripristino) somministrazione 78.883,84 €/a 0,87% Analisi di laboratorio somministrazione 257.753,27 €/a 2,84% Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) una tantum 15.225,00 € 0,17% Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico,videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.) una tantum 75.558,50 € 0,83% Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto(Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristinoscrubber, condotte arie esauste, manutenzioni varie) una tantum 85.760,00 € 0,95% Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) una tantum 26.980,00 € 0,30% Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamentorapido nell'edificio industriale) una tantum 19.533,92 € 0,22% Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione) una tantum 131.732,73 € 1,45% Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi ...
SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. Con Comunicazione del R.U.P. Protocollo n. 0186252 del 25.11.2019, è stata accolta la richiesta presentata dall’Impresa appaltatrice di autorizzazione al sub-appalto per l’esecuzione dei lavori relativi a “rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti cemento amianto” alla ditta Ecoopera Società Cooperativa con sede in loc. Sponda Trentina, 18 – Trento (TN) - P.IVA 00621240225 per un importo presunto di contratto di 480.000,00 €. Con Comunicazione del R.U.P. Protocollo n. 0193821/2020 del 18.12.2020, è stata accolta la richiesta presentata dall’Impresa appaltatrice di autorizza- zione al sub-appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria “OG3 - asfalti” alla ditta Costruzioni Generali Xxxxxxxxx S.p.A. Unipersonale con sede Bonifica ambientale e messa in sicurezza, mediante realizzazione di un parcheggio, nell'area denominata PUA 6 - Ex Acciaierie Valbruna rif. Catastale: foglio 46 mappali 1444 e 1445 Certificato di collaudo tecnico – amministrativo parziale (limitatamente al solo “Lotto A”) Pag. 20/32 in via Astico s.n.c. – Sandrigo (VI) - P.IVA 03276730243 per un importo pre- sunto di contratto di 71.574,25 €. Con Comunicazione del R.U.P. Protocollo n. 0044961 del 18.03.2021, è stata accolta la richiesta presentata dall’Impresa appaltatrice di autorizzazione al sub-appalto per l’esecuzione dei lavori relativi all’“impianto di illuminazione” alla ditta Rizzato Impianti S.r.l. con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 legale Vi- cenza, C.F./P.IVA: 00931710248 per un importo presunto di contratto di 29.300,00 €. L’Impresa ha inoltre comunicato i seguenti subaffidamenti: - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.n.c. con sede a Xxxxx (XX) xxx Xxxxxx xxx Xxxx, 00 - C.F e P.I.V.A. 01158940260 - per le prestazioni di “lavori di infis- sione estrazione e noleggio palancole”, per un importo presunto di 9.000,00 €; - AGM GREEN S.r.l. con sede a Somma Lombardo (VA) Corso Europa, 18 - C.F e P.I.V.A. 03547850127 - per le prestazioni di “saldature delle geo- membrane”, per un importo presunto di 2.500,00 €; - AGROMECK Di Borgo Xxxxxx & C. S.n.c. con sede a Zugliano VI) via Cal- cara, 33 - C.F e P.I.V.A. 02109010245 - per le prestazioni di “opere a verde”, per un importo presunto di 25.000,00 €; - Servizi Geologici S.a.s. con sede a Xxxxxxxxx (XX) xxx X. Xxxxxxxxx, 6 - C.F e P.I.V.A. 03769050281 - per le prestazioni di “lavori di esecuzione di n. 2 piezometri”, per un importo presunto di 2.400,00 €. - Xxxxxx Xxxxxxxx Servizi di Fossato Xxxxxxxxxxxx X.x.x. con sede in xx...

Related to SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

  • CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

  • SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.