OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE Clausole campione

OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. L’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato da personale direttivo ed esecutivo, al quale sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federazione Imprese di Servizi - FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale. L’organico del personale che l'Aggiudicatario dovrà destinare alla gestione dell’impianto, a proprio esclusivo carico e spese, dovrà essere comunque in numero non inferiore a quanto stabilito nell'elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto” allegato e parte integrante al presente C.S.A.. Le unità impiegate saranno indicate in un apposito documento, da trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’avvio della gestione ordinaria, nel quale dovranno essere inserite le generalità, il numero di matricola, il livello funzionale, l’anzianità, il tipo di contratto individuale di lavoro e il numero di giorni - od ore - alla settimana in cui il personale stesso verrà impiegato. Si precisa che, nel corso dell’appalto, eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro sette giorni dalle stesse. L'Aggiudicatario, attraverso l’organizzazione e la turnazione del suddetto personale, garantirà la necessaria presenza giornaliera sia nei giorni feriali che, in caso di necessità, nei giorni festivi, con orario di lavoro tale da garantire il corretto espletamento dei servizi. Il predetto personale è alle strette dipendenze dell’Aggiudicatario e nessun vincolo o rapporto lavorativo potrà sorgere nei confronti della Stazione Appaltante. Per ulteriori prescrizioni relative al reperimento del personale operativo si rimanda al punto 2) dell’elaborato “Piano tariffario di gestione dell’impianto”. L’Aggiudicatario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, buoni pasto, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc. Sarà a carico all'Aggiudicatario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all’assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle proprie dipendenze e che dovrà essere corrisposto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro....
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. L’appaltatore, pena la decadenza dell’affidamento, è tenuto ad applicare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro coerente con la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto a garanzia della corretta esecuzione delle stesse ed in conformità al precetto dell’art. 36 Cost. Qualora Ascit spa riscontri il pagamento al personale dipendente dell’appaltatore di un corrispettivo orario inferiore a quello minimo stabilito da detto contratto, procederà alla sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore ed alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per gli opportuni controlli. In tale circostanza, non maturerà alcun interesse a favore dell’appaltatore. Agli operatori dovrà essere garantito, a spese e cura dell’appaltatore, un servizio di lavaggio ed igienizzazione degli indumenti utilizzati per il servizio. L’appaltatore dovrà inoltre effettuare la periodica sanificazione dei mezzi impiegati nel servizio.
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. L'affidatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del Legale Rappresentante, che elenchi gli operatori da avviare al servizio. La Stazione Appaltante, ove accerti motivi ostativi, potrà negare l’autorizzazione all'utilizzo del personale da avviare al servizio. In tale caso l'affidatario è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione. Durante tutta la realizzazione del contratto l’affidatario, per ciascun operatore:
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. 23) Fallimento – Morte del Licenziatario
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. L’Affidatario, si obbliga a:
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. Per i servizi di cui al presente Capitolato, l’Impresa Aggiudicataria utilizzerà esclusivamente proprio personale qualificato, idoneo a svolgere i compiti assegnati, in possesso dei titoli di studio previsti per legge e dei requisiti di esperienza richiesti. Il personale inquadrato nella categoria D del CCNL del Settore socio educativo, da assumere come riferimento per il calcolo dell’offerta di gara, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: • diploma di Scuola Media Superiore; • effettiva e documentabile esperienza lavorativa in qualità di bibliotecario di almeno due anni; • competenza nell’utilizzo del software Sebina Open Library; • conoscenza dei sistemi di recupero delle informazioni mediante cataloghi on-line, banche dati e motori di ricerca on-line; • competenza nelle procedure di catalogazione in SBN tramite il software Sebina Open Library.
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. Le titulaire du marché xxxxx fournir le personnel nécessaire à l’exploitation de la billetterie et à la vente de catalogue et, le cas échéant, à la vente de produits dérivés. Le personnel fourni xxxxx être suffisant en nombre pour couvrir les horaires d’ouverture de l’Académie de France à Rome, conformément au 4.3 du présent document. De plus, le titulaire xxxxx être en mesure de mettre à la disposition de l’AFR, à la demande de cette dernière, suffisamment de personnel pour assurer la billetterie et la vente lors d’évènements ponctuels. Les membres du personnel devront être capables d’utiliser le logiciel fourni par l’AFR dans les 10 (xxx) jours suivant la notification du marché et devront parler couramment l’italien, l’anglais et le français.
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. Personale educativo nido d’infanzia Personale insegnante scuola dell’infanzia
OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE. Il Subconcessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo o momento potranno essere coinvolti il nome e/o la responsabilità della Società. Per il personale alle dipendenze del Subconcessionario dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare il rapporto contrattuale, il Subconcessionario dovrà prendere contatto con il competente ufficio della Società (Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di ricevere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla sua attività, anche per quanto specificamente previsto dal D.Lgs. 81/08, come successivamente modificato ed integrato. Il Subconcessionario è obbligato, a propria volta, ad informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul lavoro ed a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente le disposizioni. Il Subconcessionario, dichiara di aver preso visione del D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti aeroportuali scaricabile dal link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx. L’accesso di persone all’interno dell’area sterile è subordinato al rilascio di pass aeroportuale, con le modalità previste dalla “Procedura Permessi Aeroportuali” disponibile sul sito

Related to OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;