ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE
ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE
Tra
- CITTA’ DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1 ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da XXXXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito, per brevità, anche solo “Città”)
E
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXX ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da XXXXXXXXXXX in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo “Proponente”)
Xx Xxxxx xx Xxxxxx x XXXXXXXXXXXXXXXXXX sono di seguito denominati anche, disgiuntamente, “Parte” e congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE:
- Nell’ambito dell’iniziativa TORINO CITY LAB promossa dalla Città di Torino con DGC. mecc. 2018 XXXXX/068 del XXXXX, XXXXX (Nome Proponente) ha regolarmente presentato domanda di partecipazione registrata con num. prot. XX del XXXXXX 2017 .
- In particolare, la proposta di sperimentazione riguarda l’implementazione di
…………………….(xxx due righe)
- Tale proposta è stata dichiarata ammissibile ai sensi delle “Regole di funzionamento” come attestato nella determina xxxxxxxxxxxx xxx XXXXXXXX, num. mecc. XXXXXXXXX.
- Ai fini della valutazione, la proposta è stata analizzata da Commissione Tecnica debitamente costituita e riunitasi in data XXXXXXX.
- Secondo gli esiti della suddetta commissione di valutazione, approvati con determina dirigenziale num. mecc. XXXXXXXX, la proposta del Proponente è stata approvata.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.
Art. 2 - OGGETTO
Oggetto della sperimentazione è XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* (*inserire descrizione della sperimentazione, con indicazione della soluzione proposta e approfondimento sulle caratteristiche della tecnologia e sulle richieste di facilitazione all’ente. La descrizione può comrpendere una fase di iniziale di progettazione operativa. È possibile rimandare ad 1 allegato tecnico di dettaglio – Allegato 1).
L’attività prevede anche l’individuazione di indicatori chiave per la valutazione degli impatti della specifica sperimentazione, che verranno definiti entro il primo trimestre dall’avvio della sperimentazione. Tali indicatori potranno essere modificati/integrati nel corso della sperimentazione.
Art. 3 - DURATA
La durata della sperimentazione è di XX mesi, a partire dalla firma dell’accordo. Il cronoprogramma di dettaglio delle attività di sperimentazione è riportato in allegato al presente Accordo (Allegato 2).
Il presente Accordo è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione per tutte le attività preparatorie e sino alla fine della sperimentazione come sopra specificata.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere una proroga della durata della sperimentazione successivamente alla sua conclusione, tramite scambio di lettera tra le parti adeguatamente motivato.
Art. 4 - AREA DI SPERIMENTAZIONE
Se prevista installazione fisica si prega di specificarne la localizzazione oppure l’area di copertura dell’intervento previsto. Se la definizione dell’area rientra nella fase di progettazione inziale, è possibile però richiedere un progetto di massima dell’area interessata e/o dell’area stimata di copertura, riportando il tutto graficamente nell’Allegato 3.
Il progetto allegato sarà modificabile entro il primo trimestre dall’avvio della sperimentazione, anche sulla base dei successivi confronti con le Direzioni interessate della Città.
Art. 5 PARTENARIATO (se necessario)
La presente sperimentazione sarà condotta nell’ambito di un partenariato costituito dai seguenti soggetti:
1. XXX (proponente)
I partner della presente proposta concorrono alla realizzazione della stessa nella misura concordata con il proponente, che ha funzione di coordinatore e di responsabile dei rapporti verso la Città di Torino.
Il proponente definisce le modalità di gestione della proposta e di responsabilità solidale fra partner tramite accordi ad hoc.
Art. 6 DISCIPLINA DELL’USO DEL SUOLO PUBBLICO (se necessario)
Ove necessario ai fini della sperimentazione di cui al presente accordo, la Città di Torino inoltrerà richiesta di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per “Manifestazioni ed eventi” o “Lavori Edili”ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
La concessione relativa alla presente iniziativa è esclusa dall’applicazione del canone di occupazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. e pertanto gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città solamente i previsti costi di segreteria. Tali esenzioni, ed il relativo mancato introito per la Città, sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.mecc XXXXXXXX del XXXXX e Determina deliberate dalla Giunta e riportate nelle relative determine dirigenziali di approvazione dei contratti di sperimentazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione dell’uso del suolo pubblico ai fini e per la durata della presente sperimentazione risultano in capo al proponente, che è pertanto tenuto a rispettare le Leggi, i Regolamenti e le disposizioni che disciplinano la materia.
L’autorizzazione non è da considerarsi sostitutiva della eventualmente necessaria Ordinanza del Settore Viabilità e Traffico della Città o di ogni altro atto autorizzativi obbligatorio per il tipo di attività connessa all’occupazione.
L’eventuale esercizio di attività commerciali sul suolo pubblico dovràessere preventivamente autorizzata dal Settore competente.
Come meglio specificato al successivo articolo 6, saranno a totale carico del proponente:
- le spese derivanti dal ripristino di eventuali danni causati al suolo pubblico, quali accertati dalla Città;
- le spese di pulizia del suolo derivanti dall’eventuale intervento straordinario di AMIAT cagionato dall’occupazione.
Il proponente dovrà mantenere una condotta che non sia di intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e che non arrechi disturbo alla quiete pubblica né pericolo per la pubblica incolumità; non dovranno altresì essere interessate le eventuali griglie di aerazione presenti.
La concessione sarà revocata nel caso di accertate violazioni, di accertati abusi commessi in diretta connessione con l’occupazione e le sue finalità, di violazione delle specifiche norme di legge e/o regolamentari nonché per il verificarsi di qualsiasi situazione ritenuta ostativa secondo il motivato giudizio della Città.
Ai sensi dell’art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. un rappresentante del proponente deve essere sempre facilmente reperibile durante lo svolgimento della sperimentazione.
Art. 7 OBBLIGHI DEL PROPONENTE (non tutti gli obblighi citati sono di rilevanza - possibile selezionare solo quelli coerenti con la tipologia di sperimentazione prevista)
Il proponente si impegna a realizzare quanto descritto nell’articolo 2 e meglio specificato negli allegati, senza produrre alcun costo od onere alla Città di Torino.
Si disciplinano di seguito nel dettaglio i principali obblighi per il proponente:
Il proponente si impegna, nell'ambito della sperimentazione, a porre in atto azioni e misure volte alla piena tutela della sostenibilità ambientale, con l'adozione di comportamenti ecologicamente e socialmente sostenibili.
b) Installazione, realizzazione delle sperimentazioni e manutenzione
Tutte le attività e relative spese connesse all’ installazione, realizzazione e manutenzione di eventuali sistemi/servizi/soluzioni considerate parte integrante della sperimentazione e per la complessiva durata della stessa sono a carico del proponente. Nulla è dovuto da parte della Pubblica Amministrazione.
Il proponente si impegna a concordare con la Città le modalità di consultazione dei dati prodotti in real time, nonché la tipologia di dati, le modalità di rilascio (anche, in parte, in formato “open” laddove possibile e rilevante) e la frequenza con cui questi dovranno essere messi a disposizione su piattaforme o sistemi gestionali utilizzati dall’Ente.
d) Xxxxxxx alla rete e utenza
Gli allacci alla rete elettrica, gas o acqua saranno gestiti direttamente dal proponente in rapporto con le Società partecipate di riferimento o altri soggetti ritenuti responsabili.
I costi di xxxxxxxx e delle future utenze saranno a carico dei proponenti per tutta la durata della sperimentazione, salvo diverse prescrizioni.
La tempistica di attivazione dipenderà dalla complessità dell’intervento proposto.
e) Pulizia
Se le condizioni di sperimentazione implicano una variazione significativa della disposizione di aree ed oggetti pubblici tali da comportare l’impossibilità da parte del soggetto gestore del servizio di pulizia pubblica e raccolta rifiuti o rilevanti costi aggiuntivi, la realizzazione e le derivanti spese di pulizia dell’area di sperimentazione si intendono a carico dell’utente.
f) Ripristino post sperimentazione
Risultano in capo al proponente tutte le attività e relative spese connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento, la manutenzione dell’area di sperimentazione (se necessario) e lo smaltimento.
g) Impianti pubblicitari
Per l’installazione di impianti pubblicitari di natura temporanea nell’area di sperimentazione risulta altresì a carico del Proponente il pagamento del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie” n. 335. Tale canone potrà
essere agevolato al 50% nei limiti previsti dall’ art. 22 del predetto regolamento solo se connesso alle attività svolte in collaborazione con la Città di Torino nell’ambito della presente iniziativa.
h) Responsabilità per danni a cose o persone
È attribuita al proponente ogni responsabilità prevista dalla legge per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ed interventi inclusi nella sperimentazione.
Il proponente è tenuto pertanto a rispondere di tutti i danni riconducibili ad attività svolte nel corso della sperimentazione che, per vizio di costruzione o per errata condotta degli interventi, possano derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua l’intervento o nelle sue adiacenze.
Il proponente si impegna in tali casi a tenere indenne la Città di Torino da ogni richiesta di risarcimento. Il proponente può a propria tutelastipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati nel corso della sperimentazione.
Xxx xxxxxxxxx, il proponente può inoltre disciplinare con soggetti terzi l’accesso a servizi od utilità oggetto della sperimentazione tramite dichiarazione di esclusione di responsabilità o strumenti analoghi ai sensi delle normative vigenti.
Al fine di un corretto monitoraggio in itinere, il proponente si impegna a fornire alla Città di Torino aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento della sperimentazione e a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività oggetto della sperimentazione e il rispetto del cronoprogramma concordato.
Il proponente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la valutazione degli impatti delle sperimentazioni (indicatori chiave) e per l’analisi degli scenari post-intervento.
Art. 8 IMPEGNI DELLA CITTÀ *
La Città si impegna a supportare la sperimentazione da parte del proponente tramite l’attivazione di tutte le procedure autorizzative o abilitanti di propria competenza nonché attraverso un’attività di raccordo con le Società partecipate all’uopo interessate o coinvolgibili e con gli altri partner di Torino City Lab.
(*Possibile specificare qui l’apporto eventualmente fornito da altri partner di Torino City Lab e che potranno a tal scopo divenire firmatari dell’accordo)
La Città di Torino si impegna, in particolare, a supportare a titolo gratuito le attività di comunicazione e disseminazione della sperimentazione attraverso i propri canali istituzionali e la creazione di una sezione dedicata agli esiti dell’Avviso all’interno del sito di Torino City Lab (in costruzione).
Si specifica, tuttavia, che laddove, durante la sperimentazione, vengano prodotti dati o avvisi riguardanti situazioni che incidano sulla cittadinanza, la Città non si impegna ad attivare alcuna azione specifica: le informazioni ed i risultati prodotti in tale fase saranno infatti utilizzati dalla Città solamente per motivi di studio ed analisi ai fini della presente iniziativa.
Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E USO DEI LOGHI DELLA CITTÀ
Ai partecipanti è consentito l’utilizzo del logo della Città di Torino e di Torino City Lab per la pubblicizzazione della sperimentazione previa verifica con il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City in conformità con il dettato regolamentare comunale n. 373, riconoscendo il patrocinio della Città.
Art. 10 DISCIPLINA SULLA COMUNICAZIONE DI DATI AMBIENTALI ALLA
CITTADINANZA (solo se rilevante)
Ove i risultati della sperimentazione consistano in tutto o in parte nel monitoraggio di parametri ambientali ad elevato impatto sulla qualità di vita dei cittadini e nella successiva comunicazione di tali dati al pubblico, il proponente è tenuto a concordare le modalità di divulgazione pubblica con la Città.
In particolare, per quanto riguarda specificatamente dati ambientali sensibili quali ad esempio quelli relativi alla qualità dell’aria, il proponente si atterrà agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e sue modifiche.
Nella comunicazione verso l’esterno dei dati ambientali rilevati nell’ambito della sperimentazione, il proponente dovrà seguire le seguenti disposizioni:
- il proponente dovrà dichiarare che i risultati delle misure effettuate non sono da ritenersi dati ufficiali della Città o da parte di altri enti all’uopo competenti, quali in particolare ARPA Piemonte, con riferimento all’art. 18 del d.lgs n.155/2010;
- i dati quantitativi non potranno essere diffusi pubblicamente;
- i dati qualitativi potranno essere condivisi su piattaforme o applicazioni mobili ad un numero di utenti limitato che accederanno al servizio tramite credenziali di accesso per il periodo della sperimentazione.
In ogni caso la Città non è responsabile del dato prodotto e non darà seguito ad azione positiva alcuna in risposta diretta ai fenomeni documentati nell’ambito della sperimentazione.
Art. 11 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Ove rilevante, i diritti di proprietà intellettuale che possano emergere dalle attività di sperimentazione oggetto del presente Accordo e la possibilità di sfruttamento ivi derivante si intendono in linea generale in capo al proponente.
In tal caso, il proponente è tenuto, pertanto, a manlevare ed a tenere indenne la Città di Torino da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il proponente usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
Durante la fase operativa, XXXX il Comune di Torino disciplineranno, qualora necessario, il regime di dettaglio applicabile in tema di proprietà intellettuale in accordi specifici.
Art. 12 RISOLUZIONE
L’Accordo si intende risolto se la sperimentazione non viene attivata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Possono altresì essere causa di risoluzione dell’Accordo qualunque fatto esterno imprevisto o imprevedibile che non consenta l’avvio della sperimentazione nei tempi concordati.
Art. 13 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE
Alla conclusione delle attività restano a carico del proponente tutti gli oneri connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento,
la manutenzione delle aree impattate e lo smaltimento di oggetti e rifiuti in conformità con le norme vigenti.
La Città di Torino si riserva la possibilità di concordare con il proponente eventuali scenari di utilizzo post-intervento che saranno oggetto di successivi accordi, in ogni caso privi di oneri per la Città.
Con il presente procedimento, il Comune non si impegna ad acquistare alcun prodotto oggetto della sperimentazione.
Qualora il Comune di Torino voglia in futuro acquistare prodotti analoghi ad uno fra quelli oggetto della sperimentazione, l’Ente stesso osserverà le vigenti norme che regolano l’acquisizione di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche.
Art. 14 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Accordo, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Laddove l’attività di collaborazione tra XXXX ed il Comune di Torino rilevi dal punto di vista del trattamento dei dati personali (ad esempio XXXX) le Parti disciplineranno il trattamento in piena conformità alle norme applicabili incluso il Reg. UE 679/2016 (General Data Protection Regulation).
In caso attività di videosorveglianza e/ o di riprese video a fini divulgativi e di studio nell’ambito della sperimentazione, è fatto obbligo al proponente di apporre un’informativa rivolta ai cittadini che transitano nelle aree sorvegliate e atta a segnalare la rilevazione di dati.
L’informativa può essere redatta secondo il modello sviluppato dal Garante per la Protezione dei Dati personali e deve essere chiaramente visibile, oltre ad indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. I fini e le modalità di svolgimento di tali attività devono comunque essere condotte nel rispetto delle normative di settore vigenti
Art. 16 IMPOSTE, TASSE E ULTERIORI SPESE
Tutte le ulteriori spese, imposte e tasse che possono generarsi per l’esecuzione della sperimentazione sono da intendersi a carico del proponente.
Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.