PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresì, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o rappresentanti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contratto. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitati, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contratto.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 11.1 Ciascuna delle Parti rimane titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare prima della stipula del presente Contratto.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati rimangono di esclusiva proprietà di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della società dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana. Il loro eventuale utilizzo da parte di Capitale Lavoro deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato “Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house”.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonche' per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 23.1 Le Parti non intendono concedere, e non concedono l’una all'altra il diritto di usare i propri (o quelli del proprio Gruppo Aziendale) marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La proprietà intellettuale di quanto prodotto nell’ambito delle attività di cui al precedente art. 2 è del MIUR, senza ulteriori eventuali esborsi per marchi, brevetti e/o oneri fiscali di qualunque specie e natura.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 1 - Tutti i documenti prodotti dall’incaricato per lo svolgimento della prestazione saranno di proprietà del Committente il quale potrà disporne, fermo restando il diritto d’autore, a tutela della proprietà intellettuale.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 1. Con il termine “Diritti di Proprietà Intellettuale” si intende qualsiasi diritto relativo alla Tecnologia, ai Prodotti, alle Lavorazioni, al Know-How, alle Informazioni Confidenziali, nonché a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how ed informazioni ad esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale relativi a Coveme, ai suoi prodotti o processi, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformita' dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito.