SPORT
UniCredit MY CARE Famiglia
SPORT
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
• Fascicolo Informativo, comprensivo di: o Nota Informativa;
o Glossario;
o Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all’interno del presente documento
Edizione 10/2018
“UniCredit MY CARE Famiglia”, di seguito denominato “MY CARE”, è distribuito da
Società del Gruppo Assicurativo
Assicurazione contro i danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: My Care - Sport
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
✘ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza ac- quisita (AIDS), epilessia, psicosi e disturbi gravi della personalità.
È un’assicurazione multigaranzia contro i Danni in relazione alla pratica di attività sportive svolte dall’Assicurato a livello ludico/ricreativo e dilettantistico (non esercitate a livello professionistico) e che non comportino remunerazione diretta o indiretta, comprese le gare.
Che cosa è assicurato?
✔ Responsabilità civile verso terzi
✔ Invalidità permanente da infortunio
✔ Morte da infortunio
✔ Rimborso spese mediche da infortunio
✔ Tutela legale
✔ Assistenza
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assi- curate e dei massimali puntualmente indicati nella Sche- da tecnica di modulo.
Ci sono limiti di copertura?
Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.
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Dove vale la copertura?
✔ L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.
✔ Limitatamente alla garanzia “Tutela legale” la copertura è valida per l’Europa.
✔ Limitatamente alla garanzia “Assistenza” la copertura è valida per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco, il principato di Andorra. Alcune garanzie specifiche valgono unicamente per il territorio della Repubblica Italiana, come da normativo di polizza.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di co- municare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit, intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l’Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
Il Contraente può inoltre disdettare il modulo entro 15 giorni dalla scadenza annuale indicata nella Scheda di Polizza, mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
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Fascicolo Informativo
MY CARE
SPORT
Contratto di Assicurazione per lo Sport
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione 10/2018
Società del Gruppo Assicurativo
“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
le Filiali UniCredit
Per informazioni è attivo:
per i clienti Retail:
• da telefono fisso: 000.00.00.00
• dall’estero e dal cellulare: x00 00 00000000
per i clienti Private:
• da telefono fisso: 000.000.000
• dall’estero e dal cellulare: x00 00 00000000
Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza
AVVERTENZA
L’APP è compatibile esclusivamente con i sistemi operativi iOS (versione 9 e successive) e Android (versione 4.4. e successive).
Non sarà possibile effettuare il download dai dispositivi Android con processore Intel X86. Prima di procedere alla sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell’APP!
Di seguito una lista indicativa e non esaustiva dei dispositivi che non supportano il download della APP:
Asus Zenfone 2 ZE551ML, Asus Zenfone 5 A500CG (2014), Asus Zenfone C ZC451CG,
Asus Zenfone 4 (2014), Asus Zenfone 6 A600CG, Asus Zenfone 2 ZE550ML,
Asus Zenfone 5 A501CG (2015), Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML, Lenovo K900,
Asus Zenfone 2 ZE500CL, Asus Zenfone Zoom ZX550, Lenovo P90, Asus Zenfone 4, A450CG (2014),
Asus Zenfone 5 Lite A502CG (2014), Asus Zenfone Zoom ZX551ML, Lenovo K80,
Asus Zenfone 6 A601CG, Asus Zenfone 2E, Motorola RAZR i XT890, Asus Fonepad Note FHD6, Asus PadFone X mini, Asus PadFone mini (Intel), Acer Liquid C1, Lenovo K800, ZTE Geek V975, Orange San Diego, ZTE Grand X IN, Asus PadFone mini 4G (Intel), Tag Heuer Connected Modular 45, Prestigio MultiPhone 5430 Duo, ZTE Grand X2 In, XOLO X500, XOLO X910, XOLO X1000.
Per i sinistri
Puoi contattare il seguente Numero Verde 800.894.022
dall’estero x00 00 00000000
Indice
3
Nota Informativa
4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
Glossario
9
Condizioni di Assicurazione
11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Operatività del modulo 13
Sezione responsabilità civile verso terzi 14
Sezione infortuni 16
Sezione tutela legale 21
Sezione prestazioni e servizi 24
Allegati 30
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione
a distanza 35
Nota Informativa
4
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Care”.
Il presente Preventivo è vincolante per l’Impresa di Assicurazione per 60 giorni dalla data dell’emissione dello stesso, purchè all’atto dell’emissione della Polizza non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e/o alla tariffa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Im- presa di Assicurazione
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Al- bo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzio- ne e coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx ;
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle as- sicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanzia-
ria, disponibile sul sito internet: www.creditrasassicu- xxxxxxx.xx .
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, titolare di un conto corrente UniCredit o di Genius Card, presso una Filiale UniCredit S.p.A..
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all’Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Documento infor- mativo relativo al Prodotto Assicurativo e il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e con- sultabile anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documenta- zione precontrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell’Assicu- razione tramite supporto cartaceo o email; nel corso dell’Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recan- dosi presso l’Intermediario.
Pagina 4 di 10 Nota Informativa e Glossario - Ed. 10/2018 - BU3023/01
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica di modulo, verrà inviata su supporto carta- ceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà
necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel
preventivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Polizza mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta prepaga- ta della gamma Genius Card UniCredit.
L’Impresa di Assicurazione, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel- la Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modu- lo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorren- za indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, se il Premio è stato pagato; altri- menti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24
Nota Informativa
5
del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa di Assicurazione tramite:
- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all’indirizzo: documenti@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- consegnando il documento alla sua Filiale UniCredit.
Rinnovo dell’Assicurazione
AVVERTENZA In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’ap- posito modulo disponibile presso la Filiale dell’Inter- mediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, al- meno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazione cesserà alla scadenza del con- tratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina speci- fica dell’articolo “Durata e proroga dell’Assicura- zione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICU- RAZIONE.
4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Coperture assicurative
La presente Assicurazione offre una serie di garanzie a protezione dell’Assicurato in relazione alla pratica di attività sportive da lui svolte a livello ludico/ricreati- vo e dilettantistico (non esercitate a livello professio- xxxxxxx) e che non comportino remunerazione diretta o indiretta, comprese le gare.
Il pacchetto base comprende le garanzie: Responsa- bilità Civile, Invalidità Permanente da Infortunio e As- sistenza. Il pacchetto più esteso, comprensivo delle garanzie facoltative, include, in aggiunta a quanto sopra la garanzia Morte da Infortunio, Rimborso Spe- se Mediche da Infortunio e Tutela Legale.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifi- ca degli articoli “Chi e cosa assicuriamo”, “Oggetto dell’Assicurazione” delle sezioni “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI”, “INFORTUNI” e “TUTELA LE-
GALE” e “Garanzie Assicurative” della Sezione “PRE- STAZIONI E SERVIZI”.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di li- mitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensio- ne dell’Assicurazione, che possono dar luogo alla ri- duzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifi- ca degli articoli di seguito indicati per tipologia di ga- ranzia:
– Responsabilità Civile verso terzi: “Rischi Esclusi” e
“Franchigia”;
– Infortuni: “Rischi esclusi” e “Criteri di correspon-
sione dell’Indennità per il caso di Invalidità Perma- nente da Infortunio”;
– Tutela Legale: “Rischi Esclusi”;
– Prestazioni e servizi: “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, “Disposizioni e limitazioni comuni a tut- te le garanzie”.
AVVERTENZA Nell’Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può esse- re prevista l’applicazione di Franchigie in sede di cor- responsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli articoli “Prestazione Invalidità Permanente da Infortu- nio”, “Prestazione Rimborso Spese Mediche da Infor- tunio” e “Garanzie assicurative”.
Esemplificazione dell’applicazione di franchigia per la
Sezione RC:
• Franchigia 250 euro
• Danno accertato e coperto dall’Assicurazione =
1.000 euro.
• Limite di indennizzo = 2.000 euro.
• Importo indennizzato = 1.000 - 250 = 750 euro.
• Danno accertato e coperto dall’Assicurazione =
2.500 euro.
• Limite di indennizzo = 2.000 euro.
• Applicazione franchigia = 2.500 – 250 = 2.250
euro.
• L’indennizzo sarà pari a 2.000 euro e quindi corri- sponderà al limite di indennizzo.
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Nota Informativa
6
Esemplificazione dell’applicazione di franchigia per la
Sezione Infortuni:
• Prestazione Invalidità Permanente da Infortunio Franchigia 7% con supervalutazione
• Capitale assicurato = 200.000 euro
• Invalidità Permanente da Infortunio accertata = 11%
• Applicazione della tabella di liquidazione pre- vista dalla “Franchigia 7% con supervalutazio- ne” (stabilisce che a fronte di un’invalidità del 11% si liquida il 4% del capitale assicurato)
• Invalidità Permanente da Infortunio indennizzata = il 4% di 200.000 euro = 8.000 euro
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA le dichiarazioni inesatte o le reti- cenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri- schio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, non-
ché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi
degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo “Dichiara- zioni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GE- NERALI DI ASSICURAZIONE.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestiva- mente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli arti- coli “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, “Ag- gravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Esemplificazione
• Aggravamento
STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO
La sopravvenienza in corso di contratto di una ma- lattia grave (ad esempio il diabete) o di una Invali- dità Permanente comporta aggravamento di ri- schio.
7. Premio
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dal Contraente. Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile me- diante addebito diretto sul conto corrente UniCredit op- pure tramite carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit, intestati al Contraente e secondo quanto pre- visto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla pre- stazione assicurativa.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa di Assi- curazione ad addebitare il Premio sul rapporto intrat- tenuto con UniCredit S.p.A.
8. Adeguamento del Premio
Ad ogni scadenza annuale il premio delle garanzie “Invalidità Permanente da Infortunio” e “Rimborso Spese Mediche da Infortunio” della Sezione Infortuni
viene adeguato in funzione del crescere dell’età dell’Assicurato, come disciplinato nell’articolo “Ride- finizione del premio per età”.
9. Diritto di ripensamento
AVVERTENZA Il contratto ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell’imposta, nei ter-
mini e con le modalità disciplinate dall’articolo “Di- ritto di ripensamento” delle CONDIZIONI GENERA- LI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
10. Diritto di disdetta e di recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, secondo le mo- dalità definite all’articolo “Durata e proroga dell’Assi- curazione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSI- CURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA Le Parti hanno la facoltà di recedere
dal contratto in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Con- sumatori ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sini- stro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa di Assicurazione.
Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’articolo “Recesso in caso di Sini- stro” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
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Nota Informativa
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11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile, i diritti deri- vanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipula-
to il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italia- na; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una le- gislazione diversa.
L’Impresa di Assicurazione propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’appli- cazione di norme imperative del diritto italiano.
13. Regime Fiscale
Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:
- Responsabilità Civile verso terzi: 22,25%
- Infortuni: 2,5%
- Tutela Legale: 21,25%
- Assistenza: 10%
Si precisa inoltre che è ammessa l’eventuale detraibi-
lità fiscale del premio (comprensivo di imposte) ai
sensi della normativa vigente, con le modalità e per le
seguenti prestazioni:
- Invalidità Permanente da Infortunio, si detrae il
100% del premio Totale annuo;
- Morte da Infortunio, si detrae il 100% del premio
Totale annuo.
14. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa
È attiva sul sito internet di CreditRas Assicurazioni
S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n°7 del 16 Luglio 2013. Si tratta nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedere con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.
Per accedere basta selezionare l’apposito link pre-
sente nella homepage del sito internet dell’Impresa di Assicurazione e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni con- trattuali nonché le comunicazioni dell’Impresa di As- sicurazione e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossi- me scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri - pagamento dell’Indennizzo
AVVERTENZA l’Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidati- ve alla disciplina specifica degli articoli di seguito in- dicati: “Obblighi”, “Gestione delle vertenze. Spese di resistenza”, “Valutazione del danno”, “Pagamento dell’Indennità”, “Anticipo sull’Indennità per il caso di Invalidità Permanente”, “Affidamento della gestione
del sinistro”, “Gestione del sinistro” e “Scelta del le- gale”, presenti nelle Sezioni IN CASO DI SINISTRO. AVVERTENZA relativamente alla copertura Assi- stenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all’articolo “Norme in caso di sinistro” presente nella Sezione “Prestazioni e Servizi”, cui si rinvia per maggior dettaglio.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, pos- sono essere presentati all’Impresa di Assicurazione mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicura- zioni S.p.A. - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 -
00000 Xxxxxx;
• e-mail: reclami@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• fax: 02 72.16.25.88;
L’impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaborato-
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Nota Informativa
8
ri coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicu- razione, saranno gestiti direttamente dall’Intermedia- rio e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tut- tavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analiz- zare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro i termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale noti- zia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante en- tro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente nor- mativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del recla- mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell’Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato all’Impresa di Assicurazione e con copia del re- lativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Im- presa di Assicurazione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è re-
peribile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito dell’Impresa di Assicurazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Re- clami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Au- torità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibi- le, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compa- gnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al siste- ma estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Arbitrato
AVVERTENZA In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammon- tare del danno, hanno la facoltà di risolvere la contro- versia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utiliz- zo di tale procedura non esclude la possibilità di adi-
re comunque all’Autorità Giudiziaria.
Il Luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- nute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
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Nota Informativa
9
GLOSSARIO
Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato adi- bito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel ter- ritorio della Repubblica Italiana.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto
dall’Assicurazione.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Assistenza stragiudiziale Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Attività professionale Attività che viene svolta dall’Assicurato a carattere continuativo, abituale e re- munerativo o che presuppone una conoscenza tecni- ca particolare.
Beneficiari Eredi Testamentari o, designati succes-
sivamente o, in mancanza, gli Eredi Legittimi dell’As- sicurato ai quali spetta la prestazione prevista in caso di Morte da Infortunio dell’Assicurato.
Centrale Operativa La struttura organizzativa di
AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Re- golamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provve- de 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di as- sistenza previste in polizza.
Circolazione Lo spostamento dell’Assicurato su un
veicolo.
Contraente Persona fisica maggiorenne che stipu- la il contratto di Assicurazione.
Day Hospital Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito di terapie mediche. Day Surgery Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito di prestazioni chi- rurgiche.
Difetti fisici Qualsiasi alterazione organica con- genita o traumatica, meglio definibile come devia- zione dal normale assetto morfologico dell’organi- smo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Estero I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia. Evento L’accadimento che ha generato, direttamen- te o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito Il fatto, doloso o colposo, che ha ca- gionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha com- messo a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbli- go contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno con- seguente al fatto illecito viene denominato danno “ex- tracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsa- bile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Franchigia La parte di danno che l’Assicurato tiene
a suo carico.
Furto o tentato furto L’impossessarsi di cose mo- bili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa di Assicurazione CreditRas Assicura- zioni S.p.A.
Inabilità temporanea Temporanea incapacità, totale o parziale, di attendere alle attività professio- nali dichiarate in polizza per un periodo di tempo limitato.
Indennizzo/Indennità Somma dovuta dall’Impre-
sa di Assicurazione all’Assicurato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in Polizza.
Infermità Malattie di lunga durata o invalidità (an-
che da infortunio) gravi (superiori al 25%). Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamen- te constatabili.
Intermediario UniCredit S.p.A.
Invalidità Permanente Perdita o diminuzione de- finitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indi-
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Nota Informativa
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pendentemente dalla specifica professione esercita-
ta dall’Assicurato.
Italia il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattie gravi e permanenti malattie croniche (insanabili) e invalidanti.
Massimale Importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.
Nucleo familiare Il nucleo familiare è composto dall’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di mo- dulo e dalle persone che si trovino con lui nelle se- guenti condizioni:
a) Il coniuge non separato o il partner dell’unione civi- le, anche se non residenti nella medesima abita- zione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia re- sidente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abitazio- ne, a condizione che siano legate a lui e/o ai sog- getti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.
L’abitazione dell’Assicurato deve essere nel territorio
della Repubblica Italiana.
Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo
contrattuale o basata su ragioni di economicità. Polizza Il contratto di assicurazione tra l’Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Con- dizioni di Assicurazione sono parte integrante.
Premio Somma dovuta dal Contraente all’Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la pre- stazione.
Reato Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni se- condo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in “colposi” e “dolosi” in base all’ele- mento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la vo- lontà è irrilevante.
Remunerazione diretta Compenso monetario,
determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti uno sport come corrispettivo delle presta- zioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una Società o di un Ente Sportivo.
Remunerazione indiretta Compenso monetario,
forfetario, a carattere non continuativo, percepito -
sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenu- te - dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti. Non costituisco- no remunerazione indiretta eventuali premi monetari conseguiti per essersi classificati primi o tra i primi in una competizione.
Ricovero Degenza in Struttura Sanitaria che com-
porti almeno un pernottamento.
Scheda di Polizza Documento riepilogativo dell’Assi- curazione quadro, sottoscritta dal Contraente.
Scheda di Preventivo Documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione
Scheda tecnica di modulo Documento riepilo- gativo della copertura assicurativa allegato al con- tratto di assicurazione (Scheda di polizza).
Scoperto La parte di danno, espressa in percen- tuale, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro Verificarsi dell’evento dannoso per il quale
è prestata la copertura assicurativa.
Somma assicurata L’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa di Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Struttura sanitaria Ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedalie- ra. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Sta- bilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Sog- giorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi fina- lità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanita- rie Assistenziali (RSA).
Terrorismo Qualsiasi azione violenta fatta col sup-
porto dell’organizzazione di uno o più gruppi di per- sone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’in- tera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tu- multi popolari o come atto vandalico.
Transazione Accordo col quale le Parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra
loro insorta o la prevengono.
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Condizioni di Assicurazione
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale. AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pa- gato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio è dovuto per l’intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente Uni- Credit oppure tramite carta prepagata della gam- ma Genius Card UniCredit, intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrat- tuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensi- lità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella
immediatamente successiva e l’Assicurazione conti- nua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addebi- to secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicura- zione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non go- duto, al netto dell’imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta
l’Assicurazione. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si consi- dera la data della comunicazione all’Intermediario. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l’Assi- curazione si rinnova per un anno e così successivamen-
te. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’In- termediario dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. La disdetta da parte dell’Impresa di Assicurazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove è
stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali modifi- che dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impre- sa di Assicurazione e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di Assicurazione di ogni aggravamen- to del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dall’Impresa di Assicurazione possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indenniz- zo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
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Condizioni di Assicurazione
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Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa di Assi- curazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Pre-
mio successive alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contra- ente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare all’Im- presa di Assicurazione l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione
di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei ter- mini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dal- la data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Inden- nizzo, l’Impresa di Assicurazione ha diritto di recede- re dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 gior- ni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene ricono- sciuta dall’Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consu-
matori ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all’Impresa di Assicurazio- ne mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell’Im- presa di Assicurazione, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
rt. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per ces- sato rischio, il Contraente dovrà compilare e sotto- scrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la Filiale dell’Intermedia- rio, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di ve- rificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Na-
zioni Unite ovvero sanzioni economiche o commer- ciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Euro- pea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabi- le in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.
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Condizioni di Assicurazione
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OPERATIVITÀ DEL MODULO
Art. 1 Chi e cosa assicuriamo
La copertura assicurativa vale per l’Assicurato identi- ficato nella Scheda tecnica di modulo in relazione alla pratica di attività sportive da lui svolte a livello ludico/ ricreativo e dilettantistico (non esercitate a livello pro- fessionistico) e che non comportino remunerazione diretta o indiretta, comprese le gare.
Art. 1.1 Persone non assicurabili Non è assicurabile la persona affetta da:
• alcolismo e tossicodipendenza;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
• epilessia;
• psicosi e disturbi gravi della personalità.
Relativamente a quanto sopra valgono le dichiarazio- ni del Contraente rilasciate al momento della sotto- scrizione e riportate nella Scheda di polizza.
Qualora nel corso della copertura assicurativa insor- ga una o più delle affezioni su indicate la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell’articolo 1898 codice civile.
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Condizioni di Assicurazione
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
GARANZIA SEMPRE OPERANTE
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Rischi esclusi” della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato identificato nella Scheda tecnica di mo- dulo, nei limiti del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capi-
tali, interessi e spese) di danni involontariamente ca- gionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli og- getti materiali e gli animali), verificatosi in relazione alla pratica di sport come definito all’articolo “Chi e cosa assicuriamo”.
Art. 2 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
• derivanti dalle azioni di gioco nell’ambito degli sport non individuali, sia in caso di condotta ri- spondente alle regole di gioco sia quando, anche in caso di violazione delle regole, l’azione risultas- se funzionalmente collegata alla contesa sportiva;
• derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
• derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
• di furto;
• a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
• da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, non- ché da navigazione di natanti a motore - o comun- que di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
• punitivi di qualunque natura.
Art. 3 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. 4 Compresenza di garanzia nella Polizza
In caso di compresenza nell’ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l’As-
sicurazione prestata con il presente Modulo opera a
primo rischio.
Art. 5 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel
territorio di tutti i Paesi del mondo.
Art. 6 Franchigia
Relativamente ai danni a cose e agli animali, l’Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 250, non corrisponderà alcun risarcimento. Se la
somma risulterà superiore a Euro 250, il risarcimento verrà corrisposto dall’Impresa di Assicurazione con la detrazione della somma di Euro 250 che rimarrà sem- pre a carico esclusivo dell’Assicurato.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 Obblighi
In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L’operatore procede- rà all’identificazione dell’Assicurato al quale forni- rà immediatamente il numero di sinistro e le infor-
mazioni per l’inoltro all’ufficio competente della documentazione necessaria all’istruzione della pratica. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente l’Impresa di Assicura- zione delle procedure civili e penali promosse
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contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa di Assicurazione ha fa- coltà di assumere la direzione della causa e la di- fesa dell’Assicurato;
Condizioni di Assicurazione
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c) astenersi da qualunque transazione o riconosci- mento della propria responsabilità senza il con- senso dell’Impresa di Assicurazione.
Art. 8 Gestione delle vertenze. Spese di resistenza
L’Impresa di Assicurazione assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, lega- li o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Im- presa di Assicurazione le spese sostenute per resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale sta-
bilito in polizza per il danno cui si riferisce la doman- da. Qualora la somma dovuta al danneggiato supe- ri detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa di Assicurazione non ricono- sce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non ri- sponde di multe o ammende né delle spese di giu- stizia penale.
Art. 9 Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicura- zioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avvi-
so a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 Codice Civile.
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SEZIONE INFORTUNI
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’articolo “Rischi esclusi” della presente Sezione, vale in caso di Infortunio che l’Assicurato subisca durante la pratica di sport come definito all’articolo “Chi e cosa assicuriamo”.
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi, equipa- rati ad un Infortunio:
• asfissia non di origine morbosa;
• avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi- mento di sostanze dovuti a causa fortuita e invo- lontaria;
• avvelenamento del sangue e infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contem- poraneamente al verificarsi della lesione stessa;
• annegamento;
• lesioni determinate da sforzo (intendendosi per sforzo il dispiego improvviso e anomalo, al di fuori
della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato), li- mitatamente a quelle muscolari, con esclusione comunque delle rotture sottocutanee dei tendini (intendendosi per tali le lacerazioni totali o parziali di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo);
• xxxxx, limitatamente a quelle addominali da sforzo ed esclusivamente con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio;
• lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria;
• folgorazione;
• colpi di sole o di calore;
• assideramento o congelamento.
Art. 2 Rischi esclusi
L’Assicurazione non vale per l’Infortunio causato da:
a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposi- zioni di Legge in vigore o in caso di patente scadu- ta e non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del sinistro, i requisiti atti a otte- nere il rinnovo;
b) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) uso, anche come passeggero
1. di aeromobili di Società/aziende di lavoro ae- reo per voli diversi dal trasporto pubblico pas- seggeri;
2. di aeromobili di aeroclubs;
3. di apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
d) pratica di sport aerei in genere;
e) pratica dei seguenti sport:
a) arti marziali in genere, atletica pesante, xxxxx- xxxxxx (bob), bungee jumping, torrentismo, idro- speed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado supe- riore al terzo della scala UIAA, arrampicata li- bera (free climbing), sci acrobatico, sci alpini- smo, sci estremo, skeleton, speleologia, para- cadutismo;
b) immersioni con autorespiratore;
f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato profes- sionalmente o che comunque comporti remunera- zione sia diretta che indiretta;
g) da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarma- ci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
h) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;
i) da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per
solidarietà umana o legittima difesa;
j) da stato di guerra internazionale o civile, dichiara- ta e non, o insurrezioni;
k) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulca- niche;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelera- zioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelera- trici, raggi x, ecc.).
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione:
m) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accer- tamenti o cure mediche non resi necessari da In- fortunio;
n) gli infarti da qualsiasi causa determinati.
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Condizioni di Assicurazione
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INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
GARANZIA SEMPRE OPERANTE
Art. 3 Prestazione Invalidità Permanente da Infortunio
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza una Inva- lidità Permanente e questa si verifichi - anche suc- cessivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Im- presa di Assicurazione liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella “Tabella per la liquidazio- ne dell’Indennità di Invalidità Permanente (INAIL)” allegata, una indennità calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nella Scheda tec- nica di modulo.
Art. 3.1 Determinazione dell’indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio
Il grado di Invalidità Permanente è accertato se- condo le percentuali indicate nella “Tabella per la liquidazione dell’indennità di Invalidità Permanen- te” contrattualmente operante e secondo i se- guenti criteri:
a) si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che si sarebbero comun- que verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipen- dentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute;
b) in caso di perdita anatomica o di riduzione fun- zionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminu- ite tenendo conto del grado di invalidità preesi- stente;
c) in caso di menomazioni visive o uditive le percen- tuali di invalidità tengono conto dell’eventuale pos- sibilità di applicazione di presidi correttivi;
d) in caso di Assicurato mancino le percentuali previ- ste per l’arto superiore destro si applicano all’arto superiore sinistro e viceversa;
e) la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minora- zione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;
f) in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si proce- de a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita ana- tomica totale dell’arto stesso;
g) in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle sin- gole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%;
h) i postumi di Invalidità Permanente vengono rico- nosciuti come tali e possono essere oggetto di
accertamento non prima che, secondo parere me- dico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia;
i) nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella per la liquidazione dell’indennità di Invalidità Permanente” contrattualmente operante, l’Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previ- sti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica Attività professionale esercitata dall’Assicurato.
In caso di ernia addominale da sforzo, anche se bila- terale, non operabile secondo parere medico, viene corrisposta una Indennità, a titolo di Invalidità Perma- nente, con l’applicazione del limite di indennizzo indi- cato nella Scheda tecnica di modulo.
Nel predetto caso la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del 180° giorno successivo a quello di decorrenza; nel caso la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostitu- zione di altra riguardante lo stesso Assicurato e la stessa prestazione di cui sopra, il termine di 180 gior- ni opera dalle ore 24:
- del giorno di decorrenza della precedente coper- tura assicurativa per la somma assicurata dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alla maggiore somma eventualmente assicurata.
Art. 3.2 Criteri di corresponsione dell’Indennità per
il caso di Invalidità Permanente da Infortunio
L’Indennità per Invalidità Permanente viene corrispo- sta in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo la seguente modalità:
Franchigia del 7% con supervalutazione
Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun in- dennizzo quando l’Invalidità Permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale; se invece essa risul- terà di grado compreso tra l’8% e il 48% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 7%.
Per le Invalidità Permanenti di grado compreso tra il 49% e il 65% della totale, l’indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.
Per le invalidità permanenti di grado superiore al 65% della totale, l’Impresa di Assicurazione applicherà una supervalutazione e liquiderà in base alle percen- tuali che seguono:
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Condizioni di Assicurazione
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% lnv. Perm. | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
% da liquidare | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 |
% lnv. Perm. | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
% da liquidare | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 |
MORTE DA INFORTUNIO
GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)
Art. 4 Prestazione Morte da Infortunio
Qualora l’Infortunio non abbia effetto invalidante in- dennizzabile ma abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato e questa si verifichi
- anche successivamente alla scadenza della Polizza
- entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è av- venuto, l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Bene- ficiari la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora invece l’Infortunio abbia effetto invalidante indennizzabile e, successivamente al pagamento dell’Indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’Infortu- nio, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell’Indennità per Inva- lidità Permanente già corrisposta all’Assicurato, men-
tre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
L’Indennizzo per morte non è cumulabile con quello
per Invalidità Permanente.
In caso di scomparsa dell’Assicurato conseguente a Infortunio, la liquidazione non avverrà prima che sia- no trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Se, dopo che l’Impresa di Assicurazione avrà pagato l’Indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo l’Impresa di Assicurazione avrà comunque diritto alla restituzio- ne dell’Indennizzo corrisposto.
A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i pro-
pri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)
Art. 5 Prestazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio
L’Impresa di Assicurazione rimborserà, fino a concor- renza per anno assicurativo del massimale convenu- to e con lo scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo, le spese sostenute dall’Assicurato per pre- stazioni effettuate entro un anno dalla data di avveni- mento dell’Infortunio, per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio stesso, indennizzabile a ter- mini di polizza:
– per accertamenti diagnostici;
– per prestazioni mediche specialistiche (con esclu- sione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere);
– per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino a concorrenza del limite indicato nella Scheda tecni- ca di modulo;
ed in caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o
privata, con o senza intervento chirurgico, Day Ho- spital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese per:
– le rette di degenza;
–- gli onorari dei medici curanti;
– i medicinali;
– i diritti di sala operatoria;
– i materiali d’intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’interven- to con esclusione della sostituzione di protesi po- sizionate anteriormente al sinistro).
L’Impresa di Assicurazione effettua il pagamento di quanto dovuto all’Assicurato a cura ultimata e comun- que dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria comprovante l’Infortunio occorso.
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Condizioni di Assicurazione
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OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE INFORTUNI
Art. 6 Compresenza di garanzia nella Polizza
In caso di compresenza nell’ambito della presente Polizza, del Modulo Persona valido ed efficace, l’As-
sicurazione prestata con il presente Modulo opera a
primo rischio.
Art. 7 Validità Territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.
Art. 8 Ridefinizione del premio per età
Il premio relativo alle garanzie “Invalidità Perma- nente da Infortunio” e “Rimborso Spese Mediche da Infortunio” della presente Sezione viene ridefini- to ad ogni scadenza annua, in funzione del cresce- re dell’età dell’Assicurato, come riportato negli alle-
gati “Tabella Coefficienti Adeguamento premio per età su Invalidità Permanente da Infortunio” e “Ta- bella Coefficienti Adeguamento premio per età su Rimborso Spese Mediche da Infortunio” contrat- tualmente operanti.
Art. 9 Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’As- sicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga-
zione di cui all’articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 Obblighi
In caso di sinistro il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:
– fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quello in cui l’Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codi- ce Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:
800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia; 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i prefissi necessari per l’Italia).
In fase di denuncia dell’Infortunio occorre indicare il luogo, giorno e ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e la stessa dovrà essere successiva- mente corredata da certificato medico attestante l’en- tità e la sede delle lesioni;
– fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a de- genze conseguenti all’Infortunio denunciato;
– inviare successivamente, sino a guarigione avve- nuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni;tali certificati devono essere rinnovati alle
rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa di Assicurazione.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
– sottoporsi agli accertamenti e controlli medici ri- chiesti dall’Impresa di Assicurazione,
– fornire all’Impresa di Assicurazione ogni altra in- formazione, a tal fine sciogliendo dal segreto pro- fessionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’Assicurazione.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravven- ga la morte dell’Assicurato, il Contraente – se diverso dall’Assicurato – o i Beneficiari designati nella Sche- da tecnica di modulo devono darne immediato avviso all’Impresa di Assicurazione e fornire il certificato di morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la qua- lifica di eredi.
Art. 11 Valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa di Assicurazione – o da un Perito da questa incaricato – con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull’ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull’indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decide-
re ad un Collegio composto da tre medici.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdi- zione nel luogo dove si riunisce il Collegio.
Il Collegio Medico definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condi- zioni di Polizza.
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Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l’I- stituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remu- nera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a mag- gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinuncia-
no a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigere in doppio esem- plare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Art. 12 Pagamento dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa di Assicurazione determina l’indennità che risulta dovuta, ne dà comu- nicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest’ultima.
In caso di decesso dell’Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell’Indennità per Inva- lidità Permanente sotto forma di capitale:
a) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l’Impresa di Assicurazione abbia potuto effet- tuare l’accertamento del grado di Invalidità Per- manente gli eredi devono fornire, oltre alla docu- mentazione medica indicata all’articolo “Obblighi” della presente Sezione, il certificato di morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la qualifi- ca di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata l’Impresa di Assicurazione provvede alla valutazione dell’Invalidità Perma- nente secondo i criteri indicati all’articolo “Deter- minazione dell’Indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio” in base alla documen- tazione medica disponibile e s’impegna a comuni- care agli eredi l’esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documenta- zione di cui sopra. Nel caso l’indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura deter- minata, l’Impresa di Assicurazione paga agli eredi previa produzione della dichiarazione di succes- sione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto
anche l’Indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l’importo quantificato od offerto.
b) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’Impresa di Assicurazione paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, dell’atto notorio attestante la qualifica di eredi e della di- chiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l’Indennizzo spet- tante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l’importo quantificato od offerto.
c) Quanto disciplinato ai punti a) e b) del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell’Infortunio denunciato e sia operativa per l’Assicurato la garanzia Morte. In tal caso l’Impresa di Assicurazione liquida ai Be- neficiari designati unicamente la somma assicura- ta per il caso Morte indicata nella Scheda tecnica di modulo.
La valutazione dell’Invalidità Permanente e la corre- sponsione della relativa Indennità viene effettuata in Italia e in euro.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della setti- mana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicura- to, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Eu- ropea.
Art. 13 Anticipo sull’Indennità per il caso di Invalidità Permanente
Su richiesta dell’Assicurato, in caso di Infortunio con postumi invalidanti stimati dall’Impresa di Assicura- zione in misura prevedibilmente non inferiore al 20%, sarà pagato un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva li- quidazione del sinistro che dovrà avvenire comunque entro 3 anni.
Quanto sopra non costituisce impegno dell’Impresa di Assicurazione circa il grado percentuale definitivo di Invalidità Permanente da liquidarsi.
L’obbligo dell’Impresa di Assicurazione sorge co- munque non prima che siano trascorsi 120 giorni dal- la data di accadimento dell’Infortunio..
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SEZIONE TUTELA LEGALE
GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Rischi esclu- si” della presente Sezione, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecni- ca di modulo, gli oneri relativi all’assistenza stra- giudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato in relazione alla pratica di sport come definito nell’ambito del- l’“Operatività del modulo” all’articolo “Chi e cosa assicuriamo”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudi- ziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa di Assicurazione;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall’Im- presa di Assicurazione;
• le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono rico- nosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e inte- grazioni;
• le spese relative al contributo unificato.
Sono compresi in garanzia:
• l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale) com- prese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coin- volte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa contro l’imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giu- dicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i
casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Impresa di Assicurazione rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sini- stro al momento in cui viene instaurato il proce- dimento penale;
• le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000;
• le controversie nelle quali i soggetti assicurati sia- no convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa co- pertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l’Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l’attivazione, con le seguenti modalità:
– in caso di intervento dell’assicuratore di re- sponsabilità civile a difesa dell’Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esau- rimento di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l’assi- stenza di un legale scelto dall’Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata rego- larmente assunta dall’assicuratore di respon- sabilità civile;
– nel caso in cui la polizza di responsabilità civi- le, pure esistente e regolarmente attivata dall’Assicurato, non sia operante per l’evento, questa copertura opera a primo rischio.
L’Impresa di Assicurazione inoltre assicura gli oneri relativi all’assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornen- do anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sini- stri già in essere. L’Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica “di prima necessità” che gli consenta di ottenere an- che informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla pratica di attività sportiva.
Art. 2 Rischi esclusi
L’Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:
• vertenze fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx;
• violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bel- lici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scio- peri e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
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• violazioni derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’articolo “Oggetto dell’Assicurazione”;
• inadempimenti o violazioni di norme di diritto tribu- tario od amministrativo;
• fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a mo- tore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto di- sposto in merito dall’articolo “Oggetto dell’Assicu- razione” per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, conducenti di biciclette e passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
• fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a moto- re, fatto salvo quanto disposto in merito dall’artico-
lo “Oggetto dell’Assicurazione” per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri;
• diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e contro- versie derivanti da contratto di agenzia;
• casi in cui l’Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.
La garanzia non vale inoltre per:
• le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie com- minate in via amministrativa e le sanzioni pecunia- rie sostitutive di pene detentive brevi;
• gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. 3 Compresenza di garanzia nella Polizza
In caso di compresenza, nell’ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l’As-
sicurazione prestata con il presente Modulo opera a
primo rischio.
Art. 4 Inizio dell’evento assicurativo
La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avreb- be iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si con- sidera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identi- che o connesse;
• le imputazioni penali a carico di più persone assi-
curate con la presente Xxxxxxx dovute al medesi- mo fatto;
• i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o
per causalità.
La garanzia non opera nei casi assicurativi che trag- gano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.
Per le controversie conseguenti a violazione di con- tratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicu- rativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.
Art. 5 Validità territoriale
La garanzia vale per l’Europa.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 Obblighi
L’Assicurato deve immediatamente darne avviso en- tro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codice Civile telefonando ai se- guenti numeri:
– 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia;
– 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i
prefissi necessari per l’Italia).
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle
persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell’immediatezza della denuncia del sinistro, l’Assi- curato deve poi far seguire, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ri- tualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia ve- nuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall’eventuale sollecito scritto da parte dell’Impresa di Assicurazione.
L’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa di Assicura-
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zione tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolariz- zarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico
Condizioni di Assicurazione
ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel 23
corso o alla fine della vertenza.
Art. 7 Affidamento della gestione del sinistro
La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ
S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 164 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assi- curazioni).
Art. 8 Gestione del sinistro
L’Impresa di Assicurazione, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario com- ponimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azio- ni, raggiungere accordi o transazioni senza il preven- tivo benestare dell’Impresa di Assicurazione, in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, l’Impresa di Assicurazione tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa di Assicurazione in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro desi- gnato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L’arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
L’Impresa di Assicurazione avvertirà l’Assicurato del
suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 9 Scelta del legale
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bo- nario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra l’Impresa di As- sicurazione e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che eser- citano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nomi- nativo all’Impresa di Assicurazione. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata da Avvocati corrispondenti.
L’Impresa di Assicurazione, preso atto della designa- zione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilascia- ta dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documen-
tazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L’Impresa di Assi- curazione provvede alla conferma dell’incarico pro- fessionale in tal modo conferito.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L ’Impresa di Assicurazione avvertirà l’As- sicurato del suo diritto di scelta del legale.
L’Impresa di Assicurazione non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Nel caso in cui l’Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall’Impresa di Assicurazione, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.
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SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI
ASSISTENZA SPORT
GARANZIA SEMPRE OPERANTE
1. Validità territoriale
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito pre- cisati, sono prestati per il territorio degli Stati dell’X- xxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xx- xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
Le garanzie di assistenza s’intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legi- slazioni vigenti in ogni singolo paese.
2. Soggetti assicurati
La copertura vale per l’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo.
3. Operatività delle garanzie
Le garanzie sono operative nei limiti dei capitali e del- le prestazioni previste in polizza.
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, pre- stazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attra- verso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzio- ni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazio- ne di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrit- tive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsi- asi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che inclu- da, ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o die- tro o in collegamento con qualsiasi organizzato- re o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzio- ne di influenzare qualsiasi governo e/o procura- re allarme all’opinione pubblica e/o nella collet- tività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, ra- diazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita uma- na o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, con- taminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot- tosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone
delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l’uso non tera- peutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem- poranei) emessi da un’Autorità pubblica compe- tente;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacode- pressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
o) fatti derivanti da partecipazione da parte dell’assi-
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curato a gare o competizioni sportive e alle relati- ve prove ufficiali, salvo che le stesse abbiano ca- rattere ricreativo.
p) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport
estremi se praticati al di fuori di organizzazioni
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sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato profes- sionalmente o che, comunque, comporti remune- razione diretta o indiretta.
5. Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie
a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrat- tuale e secondo quanto previsto nelle singole ga- ranzie; all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi sen- za il preventivo contatto ed autorizzazione da par- te della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chie- dere all’Assicurato il rimborso delle spese soste- nute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla leg- ge;
d) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazione, le prestazio- ni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la pre- stazione;
e) in ogni caso i costi verranno risarciti complessiva- mente una volta sola;
f) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare in- dennizzi in sostituzione delle garanzie di assisten- za dovute;
g) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il co- sto delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato;
h) il Contraente libera dal segreto professionale, re- lativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento.
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta re- sponsabile di:
a) ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a di- sposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute
dall’Assicurato.
GARANZIE ASSICURATIVE
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dall’Impresa di Assicurazio- ne tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
AVVERTENZE Il servizio di Assistenza prestato
con la presente Xxxxxxx non è sostitutivo, né alter- nativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.
A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
Quando, in seguito ad Infortunio l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazional- mente di riferimento per la patologia clinica di cui l’Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettua- re il riesame richiesto, in conformità al proprio giu- dizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla rice- zione della richiesta e della documentazione medi- ca in possesso dell’Assicurato. Tale termine non in- clude i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguir- si su richiesta del centro medico internazionale re- fertante. In particolare la Centrale Operativa acqui- sirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell’Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro me-
dico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all’Assicurato, tramite il proprio staff medi- co, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio cari- co i relativi costi. Se necessario, la Centrale Ope- rativa provvederà alla traduzione di tutta la docu- mentazione medica necessaria ad ottenere la re- fertazione scientifico-specialistica e della suc- cessiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato
dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.
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Condizioni di Assicurazione
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B. Consulenza in Medicina Sportiva/Ortopedia/Dietologia/Cardiologia
Servizio di assistenza medica in collegamento telefo-
nico 24 ore su 24
Quando l’Assicurato necessiti di informazioni sanita- rie e/o consigli medici a seguito di Infortunio, il Servi- zio di assistenza medica della Centrale Operativa è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servi- zio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’As- sicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Cen- trale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
Se l’Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare com- plessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni ne- cessarie.
Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collabo-
rare per individuare e segnalare medici specialisti o
Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Centro in que- stione ovviando ad eventuali problemi di comunica- zione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in pos- sesso del paziente per fornire una consulenza spe- cialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero.
Infine, se l’Assicurato necessita di un consiglio medi- cospecialistico telefonico, può’ conferire tramite il Servizio di assistenza medica della Centrale Operati- va con uno specialista in: Medicina dello Sport, Orto- pedia, Dietologia, Cardiologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.
Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o pre- scrizioni.
La prenotazione della eventuale visita specialistica è gra- tuita, i costi della visita sono a carico dell’Assicurato.
C. Organizzazione e prenotazione esami
Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavo- rativi dal momento della richiesta, verranno organiz- zate visite specialistiche e accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri me- dici privati convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell’Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l’appuntamento, informa preventivamente l’Assicurato sui costi agevolati a lui
riservati delle visite e degli eventuali accertamen- ti clinico– diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l’appuntamento con il centro medico privato con- venzionato, su richiesta dell’Assicurato, la Centra- le Operativa provvederà a ricordare telefonica- mente all’Assicurato l’appuntamento fissato il gior- no prima dello stesso.
Sono a carico dell‘Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.
Validità territoriale: Italia
D. Rientro al domicilio o rimpatrio sanitario
La garanzia opera a seguito di Infortunio dell’Assicu- rato durante un viaggio al di fuori della provincia di residenza. Qualora le condizioni dell’Assicurato, ac- certate dal Servizio di assistenza medica della Cen- trale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospe- daliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, oppu- re qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione ospedaliera, la Centrale Operativa organizza, tenen- do a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell’As- sicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in ac- cordo con il medico curante sul posto:
• aereo sanitario con équipe medica;
• aereo di linea in classe turistica con eventuale ba- rella;
• ambulanza;
• treno (se necessario in vagone letto);
• ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. Se necessario, l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L’aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l’Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Medi- terraneo.
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi
per Assicurato e per anno assicurativo.
E. Invio familiare
Qualora, in seguito ad infortunio sportivo avvenuto al di fuori della provincia di residenza, l’Assicurato ven- ga ricoverato in una Struttura Sanitaria per un periodo superiore a 4 giorni, la Centrale Operativa:
• mette a disposizione di un parente dell’Assicurato
un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferrovia- rio (1a classe A/R), per recarsi sul posto ad assi- stere l’Assicurato stesso;
• provvederà anche ad organizzare il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio
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carico le spese di pernottamento e di prima cola- zione.
Le prestazioni di cui sopra saranno tenute in carico dalla Centrale Operativa fino al limite massimo e com- plessivo di Euro 300 per evento.
Condizioni di Assicurazione
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A carico del parente resterà l’eventuale maggior spe- sa oltre il limite predetto.
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi
per Assicurato e per anno assicurativo..
F. Accompagnamento minori
Quando, a seguito di ricovero dovuto ad infortunio sportivo avvenuto al di fuori della provincia di resi- denza, eventuali minori di anni 15 necessitano di un accompagnatore, la Centrale Operativa mette a di- sposizione dell’accompagnatore designato dall’Assi-
curato o di un familiare un biglietto A/R per raggiun-
xxxx i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi
per Assicurato e per anno assicurativo.
G. Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare a casa nella data prevista a seguito di infortunio sporti- vo avvenuto al di fuori della provincia di residenza, la Centrale Operativa organizza e prende a proprio ca-
rico le spese di prolungamento del soggiorno fino al
massimale di Euro 300 per evento.
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi
per Assicurato e per anno assicurativo.
H. Rimpatrio salma
In caso di infortunio sportivo avvenuto al di fuori della provincia di residenza, la Centrale Operativa prende a carico, a proprie spese, dell’adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma (in- cluse le spese del feretro, in conformità con le norme
internazionali), fino al luogo di sepoltura in Italia, te- nendo a proprio carico le spese fino al limite massimo di Euro 3.000 per evento.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione.
I. Temporary Inability Care
Validità territoriale: Repubblica Italiana.
Le seguenti garanzie operano in seguito all’avvenuto Ricovero dell’Assicurato, causato da Infortunio, pres- so un pronto soccorso, Day Hospital, Day Surgery od ospedale e, qualora l’Assicurato riceva una prognosi di Inabilità temporanea superiore a 7 giorni.
La Centrale Operativa provvede alle esigenze medi- che e logistico-organizzative dell’Assicurato con un aiuto domiciliare concreto per un periodo massimo di 37 giorni continuativi e non frazionabili dalla data del- la sua dimissione.
La tipologia, l’articolazione e la durata dell’erogazione all’Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giu- dizio del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni la- vorativi dalla richiesta dell’Assicurato e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza me- dica della Centrale Operativa di copia della documen- tazione medica di dimissione da cui emerga la condi- zione di Inabilità temporanea dell’Assicurato.
Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo.
Si conviene di raddoppiare i massimali delle pre- stazioni di seguito riportate qualora l’Assicurato si trovi temporaneamente in condizioni di non auto- sufficienza.
• Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche L’Assicurato che necessiti di presidi ortopedici (a titolo esemplificativo: stampelle, sedia a rotelle, letto ortopedico, materasso antidecubito), pre- scritti dal medico curante, può richiederli alla Cen- trale Operativa che li metterà a sua disposizione in comodato d’uso e secondo necessità. La presta- zione è totalmente a carico della Centrale Operati- va. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i presidio/i, o nel caso in cui l’Assi- curato necessitasse di presidi da adattare alle sue esigenze (a titolo esaustivo: collare, busto ortope- dico, tutore Xxxxxx), la Centrale Operativa provve- derà a rimborsare all’Assicurato le relative spese sino a un massimo di Euro 350 per evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
• Controllo a distanza delle condizioni di salute
La Centrale Operativa telefonerà periodicamente all’Assicurato per verificare l’evoluzione clinica e il buon esito delle terapie e delle prescrizioni medi- che assegnate al suo caso. Qualora venisse ri- scontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durante l’azione di controllo, la Centra- le Operativa organizzerà tale intervento inviando al domicilio dell’Assicurato un proprio medico o, se ritenuto necessario, invierà un’ambulanza per
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trasportare l’Assicurato al più vicino centro di pronto soccorso. La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi.
• Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di assistenza infer- mieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro 300 ogni 7 giorni di prognosi. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato nel limite di Euro 300 ogni 7 giorni di prognosi.
• Invio di un fisioterapista al domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di assistenza infer- mieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro 200 ogni 7 giorni di prognosi comunque con il massimo di 15 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infer- miere, la Centrale Operativa provvederà a rimbor- sare le spese sostenute dall’Assicurato nel limite di Euro 220 ogni 7 giorni di prognosi comunque con il massimo di 15 giorni.
• Esami del sangue a domicilio
L’Assicurato può richiedere alla Centrale Operati- va di effettuare al domicilio gli esami del sangue prescritti dal proprio medico curante qualora le sue condizioni di salute, certificate dal medico stesso, non gli permettano di lasciare il proprio domicilio. La Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizzerà il prelievo del sangue al domicilio dell’Assicurato. Il costo relativo all’organizzazione del servizio ed al prelievo di sangue rimane a carico della Centra- le Operativa, mentre restano a carico dell‘Assicu- rato i costi degli esami ed accertamenti eseguiti.
• Consegna esiti a domicilio
Qualora l’Assicurato si sottoponga ad accertamenti diagnostici in strutture situate presso la propria pro- vincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certifica- ti dal suo medico curante, la Centrale Operativa provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamen- ti all’Assicurato o al medico da questi indicato. Il costo relativo all’organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa. I costi delle pre- stazioni sono interamente a carico dell’Assicurato.
• Consegna medicinali a domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolar- mente prescritti dal suo medico curante e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico stesso, la Centrale Ope- rativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l’Assicura- to, provvederà a recapitare al domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativo all’organizzazione del ser- vizio rimane a carico della Centrale Operativa, men- tre restano interamente a carico dell’Assicurato i costi dei medicinali.
• Ascolto e supporto psicologico
La Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicologo per aiutarlo a supe- rare emotivamente la condizione di Inabilità tem- poranea nel corso di un ascolto telefonico, tenen- done a proprio carico il relativo costo. Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa potrà anche organizzare una o più sedute terapeutiche presso uno specialista, il cui costo rimarrà a carico dell’As- sicurato.
• Disbrigo pagamento utenze domiciliari
La Centrale Operativa provvederà per conto dell’Assicurato al pagamento delle utenze domici- liari in scadenza durante il periodo di Inabilità tem- poranea, qualora l’Assicurato non fosse in condi- zioni di potervi provvedere autonomamente. Il co- sto relativo all’organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre reste- ranno interamente a carico dell’Assicurato gli im- porti da pagare delle utenze domiciliari.
• Disbrigo faccende domestiche
Quando l’Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede a inviargli a domicilio una colf, baby sit- ter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro 150 ogni 7 giorni di prognosi. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rim- borsare le spese sostenute dall’Assicurato nel li- mite di Euro 170 ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
• Ricovero auto
La Centrale Operativa provvederà per conto dell’Assicurato al ricovero della sua auto presso un deposito vicino alla sua abitazione qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativo
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all’organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre resteranno in-
Condizioni di Assicurazione
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teramente a carico dell’Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.
X. Xxxxxxxx attrezzatura sportiva in caso mancata riconsegna su vettore aereo
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio con la propria at- trezzatura sportiva di proprietà, a mezzo di un vettore aereo, l’Impresa indennizza dei danni materiali e diretti a lui derivanti da mancata riconsegna da parte del Vet- tore aereo dell’attrezzatura sportiva stessa, fino ad un massimo di Euro 500 per periodo assicurativo.
Nel limite del capitale assicurato l’Impresa corrispon- de l’indennizzo:
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del si- nistro;
b) con il limite massimo per oggetto di Euro 250;
c) successivamente a quello del Vettore responsabi- li dell’evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero am- montare del danno.
K. Traino bicicletta per foratura pneumatico
Validità territoriale: Italia.
L’impresa di Assicurazione organizza tenendo a pro- prio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell’Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico in viabilità ordinaria fino alla destinazione scelta dall’assicurato entro 50 km dal luogo del fermo. L’Impresa di Assicurazione provve- derà al rimborso dell’importo anticipato dal Contraen- te esclusivamente qualora:
– la Centrale Operativa abbia preventivamente au- torizzato il soccorso;
– il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Au- torità.
Qualsiasi costo eccedente resta interamente a carico dell’assicurato.
La prestazione è fornita per un massimo di tre eventi
per anno assicurativo.
L. Invio taxi in seguito al Traino bicicletta per foratura pneumatico
Qualora, a seguito della richiesta di un traino della bicicletta di proprietà dell’assicurato per foratura pneumatico, l’Assicurato necessiti di rientrare alla re- sidenza o al domicilio ha diritto all’invio di un taxi od al
rimborso, previa autorizzazione da parte della Cen- trale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di Euro 50 per evento.
Validità territoriale: Italia.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Qualora l’Assicurato intenda dare avviso dell’avveni- mento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni pre- viste nel presente contratto e intenda richiedere assi- stenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:
• numero verde dall’ Italia: 800.894.022
• numero dall’estero: x00 00 00000000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome, cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• codice fiscale.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sem- preché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà
essere inoltrata accompagnata dai documenti giustifi- cativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella Postale 302
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizza- te dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l’Assicura- to dovrà:
• comunicare, insieme alla documentazione del dan- no, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
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Condizioni di Assicurazione
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ALLEGATI
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE (INAIL)
Allegato n. 1 al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/6/65 n. 1124
L’indennità per Invalidità Permanente parziale - ferme le franchigie e i criteri di corresponsione operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in base alle percentuali previste
dalla “Tabella INAIL” di cui al D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte dell’Impresa di Assicurazione all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.
Descrizione | Percentuale | |
des. | sin. | |
Sordità completa di un orecchio | 15% | |
Sordità completa bilaterale | 60% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi | 40% | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | = | |
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita: | ||
- del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% |
- dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
- di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
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Condizioni di Assicurazione
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Descrizione | Percentuale | |
des. | sin. | |
- del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
- totale del pollice | 28% | 23% |
- totale dell’indice | 15% | 13% |
- totale del medio | 12% | |
- totale dell’anulare | 8% | |
- totale del mignolo | 12% | |
- della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
- della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% |
- della falange ungueale del medio | 5% | |
- della falange ungueale dell’anulare | 3% | |
- della falange ungueale del mignolo | 5% | |
- delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% |
- delle due ultime falangi del medio | 8% | |
- delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | |
- delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°: | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% |
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Condizioni di Assicurazione
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Descrizione | Percentuale | |
des. | sin. | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva | ||||||||||
Visus perduto | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
Visus residuo | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 0 |
Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | 1% | 3% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 31% | 35% |
Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) | 2% | 6% | 12% | 19% | 26% | 34% | 42% | 50% | 58% | 65% |
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun
occhio.
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità Permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio
agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:
di 10/10, 9/10, 8/10 | di 7/10 | di 6/10 | di 5/10 | di 4/10 | di 3/10 | inferiore a 3/10 |
15% | 18% | 21% | 24% | 28% | 32% | 35% |
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si appli- ca la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo
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Condizioni di Assicurazione
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Tabella Coefficienti Adeguamento premio per età su Invalidità Permanente da Infortunio
ETÀ | COEFFICIENTE |
0 | 1,100 |
1 | 1,100 |
2 | 1,100 |
3 | 1,100 |
4 | 1,100 |
5 | 1,100 |
6 | 1,100 |
7 | 1,100 |
8 | 1,100 |
9 | 1,100 |
10 | 1,100 |
11 | 1,100 |
12 | 1,100 |
13 | 1,100 |
14 | 1,100 |
15 | 1,100 |
16 | 1,100 |
17 | 1,100 |
18 | 1,100 |
19 | 1,100 |
20 | 1,100 |
21 | 1,100 |
22 | 1,100 |
23 | 1,070 |
24 | 1,020 |
25 | 0,983 |
26 | 0,939 |
27 | 0,900 |
28 | 0,866 |
29 | 0,835 |
30 | 0,809 |
31 | 0,786 |
32 | 0,766 |
33 | 0,749 |
34 | 0,735 |
35 | 0,724 |
36 | 0,716 |
37 | 0,710 |
ETÀ | COEFFICIENTE |
38 | 0,706 |
39 | 0,705 |
40 | 0,706 |
41 | 0,709 |
42 | 0,715 |
43 | 0,724 |
44 | 0,735 |
45 | 0,748 |
46 | 0,765 |
47 | 0,785 |
48 | 0,808 |
49 | 0,834 |
50 | 0,864 |
51 | 0,898 |
52 | 0,937 |
53 | 0,981 |
54 | 1,030 |
55 | 1,066 |
56 | 1,089 |
57 | 1,122 |
58 | 1,141 |
59 | 1,171 |
60 | 1,203 |
61 | 1,239 |
62 | 1,258 |
63 | 1,278 |
64 | 1,293 |
65 | 1,293 |
66 | 1,308 |
67 | 1,315 |
68 | 1,323 |
69 | 1,330 |
70 | 1,330 |
71 | 1,338 |
72 | 1,338 |
73 | 1,338 |
74 | 1,338 |
75 | 1,338 |
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Tabella Coefficienti Adeguamento premio per età su Rimborso Spese Mediche da Infortunio
ETÀ | COEFFICIENTE |
0 | 1,290 |
1 | 1,290 |
2 | 1,290 |
3 | 1,290 |
4 | 1,290 |
5 | 1,290 |
6 | 1,290 |
7 | 1,290 |
8 | 1,290 |
9 | 1,290 |
10 | 1,290 |
11 | 1,290 |
12 | 1,290 |
13 | 1,290 |
14 | 1,290 |
15 | 1,290 |
16 | 1,290 |
17 | 1,290 |
18 | 1,290 |
19 | 1,290 |
20 | 1,290 |
21 | 1,290 |
22 | 1,208 |
23 | 1,129 |
24 | 1,052 |
25 | 0,987 |
26 | 0,936 |
27 | 0,893 |
28 | 0,862 |
29 | 0,837 |
30 | 0,838 |
31 | 0,839 |
32 | 0,851 |
33 | 0,851 |
34 | 0,860 |
35 | 0,869 |
36 | 0,878 |
37 | 0,887 |
ETÀ | COEFFICIENTE |
38 | 0,891 |
39 | 0,900 |
40 | 0,909 |
41 | 0,919 |
42 | 0,928 |
43 | 0,937 |
44 | 0,947 |
45 | 0,956 |
46 | 0,966 |
47 | 0,975 |
48 | 0,985 |
49 | 0,994 |
50 | 1,004 |
51 | 1,014 |
52 | 1,023 |
53 | 1,033 |
54 | 1,043 |
55 | 1,053 |
56 | 1,055 |
57 | 1,055 |
58 | 1,055 |
59 | 1,055 |
60 | 1,055 |
61 | 1,055 |
62 | 1,055 |
63 | 1,055 |
64 | 1,055 |
65 | 1,055 |
66 | 1,055 |
67 | 1,055 |
68 | 1,055 |
69 | 1,055 |
70 | 1,055 |
71 | 1,055 |
72 | 1,055 |
73 | 1,055 |
74 | 1,055 |
75 | 1,055 |
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Rego- lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali, nonché alla libera circo- lazione di tali dati (regolamento generale sulla prote- zione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisi- che, con particolare riferimento alla riservatezza, all’i- dentità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che per- vengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisia- mo che la nostra società deve acquisire (o già de- tiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/ Assicurati).
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicura- zioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’at- tività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre
Torri 3 – 00000 Xxxxxx, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che posso- no venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabi- le della Protezione dei dati (DPO) potrà essere con- tattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo mail: Xxx.XxxxxxXxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categorie di dati che potremo trattare sono le se- guenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento ses- suale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che ef- fettuano operazioni che li riguardano o che, per soddi- sfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utiliz- zati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comu- nicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe
il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a
servizi connessi, accessori e strumentali all’eroga- zione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da ter- zi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
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scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di an- tifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assi- curative). I dati degli interessati, potranno altresì esse- re trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresen- tata dal fatto che il trattamento è necessario all’esecu-
zione di misure precontrattuali, in vista della possibile
instaurazione, o dell’avvenuta instaurazione, del rap- porto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto
che l’Interessato ha espresso il consenso al trattamen- to dei propri dati personali.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di espri- mere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e pro- dotti assicurativi richiesti dagli interessati.
Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha ne- cessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liqui- dazione dei sinistri.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda an- che tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati per- sonali è facoltativo, preme precisare che, in caso di ri- fiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assi- curativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessa- ti per l’esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’ interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e proce- dure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si ac- consenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono an- che cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-
formatici. La Società utilizza le medesime modalità an- che quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad al- tre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni mo- mento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati sog- getti di nostra fiducia che svolgano per conto di Cre- ditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “respon- sabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autono- mia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti par- te del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali(intermediari bancari, agenti, subagenti, mediato- ri di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli;
società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telemati- ci o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finan- ziari, società di servizi per il controllo delle frodi, socie- tà di recupero crediti.
Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni
S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazio- ni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizza- zione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
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aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a co- noscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collabora- tori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute so- spette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vi- gilanza e Controllo.
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Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai
seguenti soggetti che operano come autonomi titolari:
soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali deli interessati potrebbero essere tra- sferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclu- sivamente per le finalità di cui al paragrafo 3.(Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Grup- po Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovas- sero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. at- tuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferi- mento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati
trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di
conservazione può scrivere a: CrediRas Assicurazioni
S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – telefono 000.00.00.00 e mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero esse- re trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni
S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello speci- fico, grazie all’adozione di particolari clausole contrat- tuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commis- sione Europea.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al tratta- mento degli stessi.
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti ef- fettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona- li nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove for- nito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/ dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni
momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il di-
ritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo
scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (li- mitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo deci- sionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, non- ché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferi- mento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, gli interessati potranno anche eser- citare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare
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o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il perio-
do per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l’esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicura- zioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 o e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni
S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse
manifestato dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo ne- cessario nel rispetto delle indicazioni contenute nel- la normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza pe- riodica a verificare in modo idoneo l’effettivo perma- nere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.
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