Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’ Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per: • gli accertamenti diagnostici; • gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’ intervento; • i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata; • gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata; • le rette di degenza; • l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; • il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie; • il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.
Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione. Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche; - Onorari a medici e chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio; - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
Rimborso spese mediche da infortunio. Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad € 10.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio, occorsi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Rimborso spese mediche da infortunio. La Società assicuratrice garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale previsto nella sezione V, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, dell’assistenza infermieristica, delle rette di degenza in ospedali e Istituti di cura pubblici e privati, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, trasporto in ambulanza in ospedale o casa di cura nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio. I ticket relativi a prestazioni indennizzabili a termini di polizza potranno essere rimborsati per l’intero importo. Nel caso di richieste di rimborso di soli ticket i cui importi risultino inferiori ad € 100,00= (Cento/00), il rimborso verrà effettuato, previa richiesta in unica soluzione, a fine anno assicurativo.
Rimborso spese mediche da infortunio. Se un infortunio ha rese necessarie spese mediche per l’Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute presso ambulatori, istituti di cura, Pronto Soccorso o a domicilio, limitatamente alle prime cure necessarie a seguito dell’infortunio subito e indennizzabile. Queste spese comprendono: • il trasporto in ambulatorio o istituto di cura, xxxxxxx xxx xxxxxx, onorari del chirurgo, spese della sala operatoria • i medicinali e i materiali di cura • gli accertamenti diagnostici, le radioscopie e le radiografie • le spese fisioterapeutiche in genere e le spese per l’assistenza domiciliare, effettuate da personale sanitario qualificato e purché prescritte dal medico curante • le spese per le prime protesi. Se gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale solo per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni. La garanzia è prestata entro la somma assicurata di 5.000 euro per annualità.
Rimborso spese mediche da infortunio. (solo dove previsto) La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla relativa partita per anno assicurativo, le spese sostenute: per onorari di medici e chirurghi, assistenti ed anestesisti; per rette di degenza in istituti di cura a seguito di ricovero conseguente a sinistro coperto dall'assicurazione; per diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, apparecchi terapeutici e le endoprotesi; assistenza medica e infermieristica, cure, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, durante il ricovero e post ricovero; visite specialistiche; in eccesso per spese di cura ed applicazioni od interventi di chirurgia plastica ed estetica conseguenti ad infortunio ed effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, anche se l’infortunio non comporti invalidità permanente; spese per medicinali e prescrizioni farmaceutiche in genere, prescritti dal medico inclusi tickets; spese odontoiatriche e odontotecniche e relative protesi senza limite per dente; accertamenti diagnostici; rifacimento o riparazione occhiali a seguito di infortunio; per spese di trasporto all'istituto di cura con ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso nonché per il rientro al domicilio; spese inerenti a terapie riabilitative in genere. In presenza di altra polizza operante per lo stesso Assicurato, la garanzia al presente articolo rimborsa quanto non indennizzato dall’altra polizza oppure in eccesso rispetto all’altra polizza. Per la gestione del sinistro l’Assicurato produce la necessaria documentazione.
Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all’Assicurato il costo delle cure mediche sostenute fino alla concorrenza dell’importo indicato nel Certificato di Assicurazione per periodo assicurativo e fermo quanto previsto all’Art. 23 – Limiti di età. • spese ospedaliere o cliniche; • onorari a medici e a chirurghi; • spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio; • spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per i trattamenti di chirurgia plastica.
Rimborso spese mediche da infortunio. IL CONTRAENTE
Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di prestazioni sanitarie, rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.200,00 per persona assicurata. Tale somma indennizzerà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurato per le spese sostenute in occasione di:
1. onorari dei chirurghi e dell’equipe medica;
2. uso della sala operatoria;
3. rette di degenza in ospedali o cliniche;
4. medicinali prescritti dal medico curante;
5. xxxxxxx xxx xxxxxx;
6. accertamenti diagnostici.
Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.200,00 per persona assicurata. Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurato per le spese sostenute in occasione di: § Onorari dei chirurghi e dell'equipe medica § Uso della sala operatoria § Rette di degenza in ospedali o cliniche § Medicinali prescritti dal medico curante § Onorari dei medici § Accertamenti diagnostici § Trasporto dell'Assicurato in ospedale o clinica o presidio medico più vicino § Esami di laboratorio § Cure e visite mediche § Cure di rieducazione, riabilitazione ecc. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate. Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in moneta corrente al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato.