Rimborso spese mediche da infortunio Clausole campione

Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione. Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche; - Onorari a medici e chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio; - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’ Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per: • gli accertamenti diagnostici; • gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’ intervento; • i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata; • gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata; • le rette di degenza; • l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione; • il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie; • il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.
Rimborso spese mediche da infortunio. Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, ad € 10.000,00 in Europa e ad € 10.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio, occorsi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all’ infortunio denunciato); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Rimborso spese mediche da infortunio. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini del presente capitolo, anche qualora lo stesso non abbia comportato come conseguenza una invalidità permanente e l’Assicurato necessiti di cure mediche, la Società rimborserà allo stesso, in aggiunta al massimale e alle spese già previste al capitolo 5, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, di € 25.000,00 (venticinquemila) e con applicazione di una franchigia di € 100,00 (cento). Per cure mediche si intendono:
Rimborso spese mediche da infortunio. Se un infortunio ha rese necessarie spese mediche per l’Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute presso ambulatori, istituti di cura, Pronto Soccorso o a domicilio, limitatamente alle prime cure necessarie a seguito dell’infortunio subito e indennizzabile. Queste spese comprendono: • il trasporto in ambulatorio o istituto di cura, xxxxxxx xxx xxxxxx, onorari del chirurgo, spese della sala operatoria • i medicinali e i materiali di cura • gli accertamenti diagnostici, le radioscopie e le radiografie • le spese fisioterapeutiche in genere e le spese per l’assistenza domiciliare, effettuate da personale sanitario qualificato e purché prescritte dal medico curante • le spese per le prime protesi. Se gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale solo per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni. La garanzia è prestata entro la somma assicurata di 5.000 euro per annualità.
Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, le spese sostenute dall’Assicurato, e rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per:
Rimborso spese mediche da infortunio. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all’Assicurato il costo delle cure mediche sostenute fino alla concorrenza dell’importo indicato nel Certificato di Assicurazione per periodo assicurativo e fermo quanto previsto all’Art. 23 – Limiti di età. • spese ospedaliere o cliniche; • onorari a medici e a chirurghi; • spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio; • spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per i trattamenti di chirurgia plastica.
Rimborso spese mediche da infortunio. La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale previsto nella sezione IV, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, dell’assistenza infermieristica, delle rette di degenza in ospedali e Istituti di cura pubblici e privati, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, trasporto in ambulanza in ospedale o casa di cura nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio. I ticket relativi a prestazioni indennizzabili a termini di polizza potranno essere rimborsati per l’intero importo. Nel caso di richieste di rimborso di soli ticket i cui importi risultino inferiori ad € 100,00= (Cento/00), il rimborso verrà effettuato, previa richiesta in unica soluzione, a fine anno assicurativo.
Rimborso spese mediche da infortunio. Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce “Rimborso Spese Mediche da Infortunio” la Società, in caso d’infortunio indennizzabile a termini di polizza rimborsa, fino alla con- correnza per evento e anno assicurativo dell’importo indicato per questo caso alla voce Capitali Assicurati di cui alla Tabella per il conteggio del premio, le spese sostenute quali, a titolo esemplifi- cativo e non limitativo: ◊ spese di ricovero, rette di degenza, ◊ onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria, ◊ uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endopro- tesi applicati durante l’intervento, ◊ esami, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici, ◊ trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti, ◊ trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso, ◊ prestazioni mediche e infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari. Sono comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito della organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l’infortunio, la Società rimborsa inoltre fino alla concorrenza di euro 3.000,00 (euro tremila/00) le spese di trasferimento con il mezzo più idoneo al centro ospedaliero attrezzato per la cura dell’Assicurato più vicino alla sua residenza. La Società effettuerà i rimborsi, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in ori- ginale, a cura ultimata. Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i “ticket” pagati per le presta- zione usufruite dal S.S.N.
Rimborso spese mediche da infortunio. Per la cura delle lesioni dall’infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza del massimale assicurato per ogni singolo giocatore, le seguenti spese effettivamente sostenute: