FAMIGLIA
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI GAS NATURALE
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per pratiche di nuova attivazione, subentro, voltura, variazione di potenza/fase/tensione, spostamento o disattivazione contatore, verifica gruppo di misura, verifica tensione di fornitura e richiesta dati tecnici, reclami.
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Numero Verde 800.030.030
DATI DEL CLIENTE
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
800.030.030
Consulente energetico Agenzia
Cognome/Ragione Sociale* Nome*
Cod. Fisc.*
P.IVA*
E-mail*
Tel*
Conto Contrattuale* (solo se già Cliente) Indirizzo di fornitura*
Cell
Consumo annuo (m3)*
Num. Civico*
CAP*
Comune*
Prov*
Indirizzo di recapito fatture* (1)
CAP* Comune*
Punto di Riconsegna (PdR)* (2)
Uso Fornitura* (3) Acqua calda/Cottura Codice Associazione (4)
Riscaldamento
Fornitore attuale*
REMI*
Condizionamento
Distributore*
Num. Civico*
Prov*
*Campi obbligatori; (1) solo se diverso da indirizzo fornitura (2) codice alfanumerico riportato nella bolletta (3) In caso di utilizzo multiplo è possibile barrare più caselle (4) in caso di appartenenza ad Associazioni con le quali Dolomiti Energia S.p.A. ha stipulato accordi per la veicolazione della presente offerta specificare codice Associazione (codice fornito dall’Associazione).
“Delega all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di gas naturale”
Il sottoscritto intende stipulare con DOLOMITI ENERGIA S.p.A. un nuovo contratto di somministrazione di gas naturale sul mercato libero, ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000 e delle delibere n.207/02 e n.184/01 dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Sistema Idrico e successivi provvedimenti collegati. Pertanto il sottoscritto, per i punti di riconsegna sopra indicati, dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il fornitore uscente di seguito indicato, con termine della fornitura in corso a decorrere dalla prima data utile nel rispetto del vigente rapporto contrattuale e compatibilmente con le tempistiche consentite ed incarica pertanto DOLOMITI ENERGIA S.p.A. di comunicare al fornitore uscente il proprio formale recesso dal contratto di fornitura in corso.
Cognome e Nome
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E I SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Il sottoscritto, sopra identificato, propone a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. di concludere un contratto per la fornitura di Gas Naturale, secondo termini e condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto costituita dagli allegati qui elencati che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare. Il sottoscritto garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nei documenti allegati alla presente Proposta di Contratto, che costituiscono elementi integranti ed inscindibili del rapporto giuridico esistente tra le parti. Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole presenti negli Allegati CCGG_F, FG_F e FA_F (esclusivamente al servizio sottoscritto) che sono parte integrante della presente Proposta di Contratto. Pertanto all’atto dell’accettazione da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. della predetta Proposta di Contratto, il Contratto sarà concluso ed efficace.
Costituiscono parte integrante della Proposta (esclusivamente al servizio sottoscritto) Sezione “dati del cliente”
CCGG_F “Condizioni Contrattuali Generali DOLOMITI ENERGIA S.p.A.” FG_F “Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Gas naturale”
FA_F “Condizioni Tecnico Economiche per l’Erogazione di Servizi di Innovazione Ambientale”;
e le schede corrispettivi allegate all’offerta.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente Legale/Rappresentante o Delegato
Con la presente firma, ai fini dell’applicazione degli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni contrattuali generali ed in particolare dichiara di approvare le seguenti clausole: Art. 1.2. - Forza Maggiore; Art. 1.3. - Qualità dei Servizi; Art. 1.6. - Cessione del Contratto; Art. 1.9.1. - Elezione di Domicilio e Foro Competente; Art.1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l’esecuzione; Art. 1.11.3 – Recesso del Fornitore; Art. 1.11.4 - Clausola risolutiva espressa; Art. 1.11.6 - Manleva; Art. 1.11.5 - Condizione risolutiva; Art. 1.12. - Clausola Penale; Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi
- Rateizzazione - Tasso di Mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti; Art. 1.15. - Clausola solve et repete
- Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento; Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità; Art. 2.3. - Responsabilità del Fornitore; Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura; Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche Contrattuali; Art. 2.7. - Tutela del Credito; Art. 2.10.
- Fatturazione - Tempi di Fatturazione - Limitazione Responsabilità del Fornitore; Art. 3.4. - Responsabilità; Art. 3.6. - Fatturazione, Modalità di Pagamento e Indennizzi; Art. 3.7. - Determinazione dei Prezzi; Art. 3.9. - Sospensione della fornitura; Art. 3.10. - Accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a Gas Naturale; Art. 4.2. - MARCHIO 100% CO2 FREE; Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
DOLOMITI ENERGIA S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX - Direzione e Coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A. - Cap. Soc. euro 17.316.300,00 i.v. - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Riferimento del mandato (da indicare a cura di DOLOMITI ENERGIA S.p.A.)
Con la sottoscrizione della presente disposizione, titolata “MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA”, il Cliente* autorizza e conferisce mandato a DOLOMITI ENERGIA
S.p.A. al fine di richiedere alla banca e/o al diverso prestatore di servizi di pagamento indicato dal Cliente (di seguito congiuntamente definiti la “Banca”) l’addebito continuativo sul conto corrente riferibile al Cliente del corrispettivo periodico convenuto per le prestazioni erogate da DOLOMITI ENERGIA S.p.A.. Al contempo il Cliente autorizza la Banca a procedere a tale addebito sul proprio conto corrente, attenendosi alle disposizioni impartite da DOLOMITI ENERGIA S.p.A.. Il Cliente non avrà facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato; potrà tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito dell’ammontare esposto da DOLOMITI ENERGIA S.p.A., prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.
* Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore della sezione MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
Cognome/Rag. Sociale Intestatario Conto Corrente* Nome*
Via Località*
CAP*
Paese*
Num. Civico*
Numero conto corrente (IBAN)* Swift BIC
Cod. Fisc.*
P.IVA*
Cognome Sottoscrittore* Nome*
Codice Fiscale Sottoscrittore* Punto di Riconsegna (PdR)*
Conto Contrattuale* (solo se già Cliente)
Luogo di sottoscrizione
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Nota: I diritti del sottoscrittore/firmatario del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria “Banca”.
INFORMATIVA IN TEMA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), DOLOMITI ENERGIA S.p.A. informa che i dati personali forniti dal CLIENTE o comunque raccolti in dipendenza della Proposta di Contratto, verranno trattati:
a) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale (quali la contabilizzazione e fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi o degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni dell’AEEGSI, la gestione dei reclami, ecc.);
b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all’identificazione del CLIENTE e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del CLIENTE, anche in corso di rapporto;
c) per finalità commerciali e di promozione, quali invio di materiale informativo/promozionale e effettuazione di comunicazioni commerciali, di contatti promozionali, di attività di marketing o vendita diretta, e per l’effettuazione di ricerche di mercato circa il grado di soddisfazione della clientela e il grado di qualità dei servizi offerti, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, email, telefono, sms, etc.), e/o attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatori o del telefax.
Con riferimento ai precedenti punti a) e b), il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto contrattuale e per la sua corretta gestione, pertanto l’eventuale rifiuto del CLIENTE a fornire tali dati ed a consentirne il trattamento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto di fornitura e potrà causare la mancata accettazione della Proposta di Contratto. Con riferimento alle finalità indicate nel precedenti punto c), l’autorizzazione al trattamento dei dati è libera e richiede l’esplicito consenso del CLIENTE. Il trattamento consiste nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, che saranno raccolti e registrati in apposite banche dati con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, trasparenza e liceità per le finalità sopra indicate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (identificabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati personali del CLIENTE potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l’addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. da accordi commerciali quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a DOLOMITI ENERGIA S.p.A. con accordi di collaborazione o convenzione, ecc; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività di promozione e marketing per conto di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da DOLOMITI ENERGIA
S.p.A. quali Responsabili – esterni – del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l’ufficio Affari Legali e Protezione dati personali di Dolomiti Energia
S.p.A. La presente informativa, pur relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (quale, ad esempio, il servizio Xxxxxxx@xxxx), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile in versione integrale sulla pagina web di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Ogni richiesta di informazioni inviata a mezzo posta elettronica dal CLIENTE e contenente l’indicazione, di natura facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali, comporta l’automatica acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati saranno trattati da incaricati del Titolare e del Responsabile sotto indicato. Titolare del trattamento dei dati in questione è DOLOMITI ENERGIA S.p.A., con sede a Trento, in via Fersina n. 23, rappresentata dall’Amministratore Delegato.Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Xxxxxx X’Xxxxx, Dirigente Operativo di Dolomiti Energia. In relazione al trattamento, il CLIENTE potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al responsabile del trattamento. In particolare il CLIENTE potrà richiedere di avere conferma dell’esistenza presso DOLOMITI ENERGIA S.p.A. dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la messa a disposizione dei dati in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di effettuare l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge. Il CLIENTE potrà infine opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
Il CLIENTE, preso atto dell’informativa fornita da DOLOMITI ENERGIA ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, dichiara
di prestare il consenso di negare il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA per le finalità promozionali e di marketing indicate al punto c) dell’informativa.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
Copia per DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.
In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato “FORNITORE” e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO “CLIENTE”. In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.
Art. 1.1. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento
1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di gas naturale e/o servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche via fax o attraverso supporto telematico.
3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.
4) Qualora ricorrano i presupposti per l’accettazione, il FORNITORE provvederà a notiziare il CLIENTE dell’avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO.
Art. 1.2. - Forza Maggiore
1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.
3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all’altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.
Art. 1.3. - Qualità dei Servizi
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.
2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l’esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.
Art. 1.4. - Riservatezza
1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.
2) E’ in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l’area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.
3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa. Art. 1.5. - Comunicazioni e Reclami
1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all’indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punto Di Riconsegna (PDR).
3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo andrà inoltrato: all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.
6) Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato “A” alla delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità dell’energia elettrica il gas e il servizio idrico [di seguito “AEEGSI”], il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
Art. 1.6. - Cessione del Contratto
1) Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all’esecuzione o da essa derivanti.
2) E’ consentita fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di gas naturale appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al FORNITORE.
4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società. Art. 1.7. - Rinvio Normativo
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell’AEEGSI e alle norme del codice civile, dove applicabili.
Art. 1.8. - Registrazione
1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso.
Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente
1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l’indirizzo indicato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) che in attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all’ indirizzo internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ consumers/odr) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l’elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto. Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale
- Condizioni per l’esecuzione
1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FG_F, FA_F), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L’esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDR si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all’art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del CONTRATTO con comportamento concludente, quando per ragioni
tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all’erogazione di gas naturale o dei servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
4) Le PARTI convengono che l’esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell’esclusivo interesse del FORNITORE:
- all’inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE;
- all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;
5) Dell’attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall’AEEGSI.
6) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
7) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDR, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.
9) Ai fini dell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato “A” alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell’AEEGSI come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente del servizio di distribuzione, a semplice richiesta di quest’ultimo, le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di switching: i) se il PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; iv) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) l’accessibilità o meno del PDR. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall’impresa di distribuzione, l’utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato “A” alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell’AEEGSI come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet www.autorita. xxxxxxx.xx), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
Art. 1.11. - Recesso - Clausola Risolutiva Espressa - Condizione Risolutiva - Manleva
1) Il CLIENTE finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento con un preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, con comunicazione da inviarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase “per cambio fornitore”. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l’invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE finale.
2) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.
3) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDR determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell’art. 1.6.;
h- ritardo del pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, anche di una singola fattura;
i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano inficiare l’affidabilità;
l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo a quello conferito al FORNITORE;
m- prelievo fraudolento del gas naturale a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE.
5) Nell’ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di distribuzione, il CONTRATTO fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’AEEGSI il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx) si risolva il contratto fra l’utente del servizio di distribuzione ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il CONTRATTO di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’AEEGSI (il cui testo è consultabile all’indirizzo internet www.autorita. xxxxxxx.xx), che saranno successivamente comunicati; b) qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei contratti di ultima istanza, la fornitura verrà comunque garantita, in applicazione dell’art. 27-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’AEEGSI il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.
6) Xxxxx salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo CLIENTE imputabile.
Art. 1.12. - Clausola penale
1) Qualora il CLIENTE non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1, e 1.11.2., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo. Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali e Responsabilità
1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
2) Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.
3) L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell’ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas naturale tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
Il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego del gas naturale, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti
secondo le disposizioni di legge.
6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Diversamente, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE i costi di spedizione postali sostenuti.
Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi - Modalità di pagamento - Rateizzazione - Tasso di Mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti
1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FG_F e FA_F).
2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell’allegato Tecnico-Economico FG_F, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell’allegato Tecnico-Economiche FG_F come condizione per l’accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell’offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell’Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di gas naturale secondo le modalità e i criteri previsti all’art. 10 della deliberazione n. 229/01 dell’AEEGSI come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
4) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora, che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, che le parti convenzionalmente convengono di determinare in misura pari agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.231/2002, impregiudicato il diritto del FORNITORE d’ottenere il risarcimento del maggior danno patito in conseguenza dell’inadempimento del CLIENTE. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.
5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell’ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.
Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento
1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le PARTI.
Art. 1.16. - Sospensione della fornitura - Morosità
1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.
2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l’avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l’invio di un fax al nr. 000 0000000 o di una email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o di una comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi dal bonifico bancario.
3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla delibera
n. 156/07 dell’AEEGSI (il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), fermo restando il risarcimento del maggior danno.
4) In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell’importo come indicato all’interno degli allegati Tecnico-Economici (FG_F, FA_F) e disponibile altresì nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali
1) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni PDR presso cui è attivata la fornitura di gas naturale, i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate “www. xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”.
Art. 1.18. - Responsabilità Amministrativa
1) Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello 231” elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di gas naturale.
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta dal CLIENTE, anche in costanza di rapporto, il gas naturale necessario a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l’intero fabbisogno degli stessi.
2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il TRASPORTATORE al quale ciascun PDR è collegato.
Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE
1) I PDR del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasporto nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasporto e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).
2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l’avvio e l’esercizio della fornitura.
3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, dispacciamento o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE
1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di gas naturale, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.
4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore.
5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.
Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura
1) Il gas naturale non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.
2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, in caso
di prelievo fraudolento del gas naturale da parte del CLIENTE in danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ogni danno ulteriore danni.
Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali
1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.
2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..
3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche Contrattuali
1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’AEEGSI e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.
2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecnico Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n. ARG/com 104/10 dell’AEEGSI (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).
4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecnico Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.
5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire al FORNITORE la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo del gas naturale in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell’art. 13.1 del Codice di condotta commerciale di cui alla delibera n.ARG/com 104/10 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 2.7. - Tutela del credito
1) A garanzia dell’esatto adempimento del CONTRATTO, il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento di un deposito cauzionale.
2) Le fasce di consumo ad oggi vigenti sono le seguenti: fino a 500 mc/anno; oltre 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno; oltre 5.000 mc/anno. 3) Il FORNITORE provvederà ad addebitare al CLIENTE, nella prima fattura utile emessa dopo la conclusione del contratto o nella prima fattura utile emessa dopo la interruzione della procedura di domiciliazione bancaria, l’importo richiesto per la costituzione del deposito cauzionale qualora entro tale termine il CLIENTE non abbia completato con esito favorevole, o abbia comunque interrotto, la procedura di domiciliazione bancaria o postale. Nell’ipotesi in cui successivamente all’emissione della prima fattura, ovvero in costanza di rapporto, il CLIENTE attivi o ripristini la procedura di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture, il FORNITORE provvederà a rimborsare al CLIENTE il deposito cauzionale versato.
4) Il FORNITORE potrà avvalersi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale nel caso di fatture insolute, imputando l’importo corrispondente a titolo di pagamento delle suddette fatture. In tale caso il FORNITORE avrà facoltà di richiedere al CLIENTE l’integrazione del deposito sino all’originario ammontare mediante addebito in fattura del relativo importo.
4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
5) L’importo versato a titolo di deposito cauzionale deve ritenersi infruttifero per il CLIENTE e verrà restituito dal FORNITORE al CLIENTE con la fattura di chiusura della fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
6) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 2.8. - Accesso al Gruppo di Misura
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
Art. 2.9. - Manutenzione Gruppo di Misura
1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.
2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal TRASPORTATORE saranno a carico del CLIENTE.
Art. 2.10. - Fatturazione -Tempi di fatturazione - Limitazione Responsabilità del Fornitore
1) La rilevazione e la fatturazione del gas naturale somministrata ai singoli PDR avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDR stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.
2) In deroga all’art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDR congiuntamente intesi abbiano consumi inferiore o uguale a 5000 m3.
3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all’adesione alla presente offerta, risulti servito nell’ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trenta SpA, l’adesione comporterà l’invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto.
4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’allegato “A” della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. E’ facoltà del CLIENTE richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT
n. 501/14 dell’AEEGSI il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.
6) In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.
7) L’autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L’autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.
8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
Il Gas Naturale verrà fornito secondo quanto riportato nell’Allegato FG_F “Condizioni tecnico- economiche per la Fornitura di Gas Naturale”.
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 3.1. - Qualità del gas - Contenuto energetico del gas
1) Il gas naturale somministrato dal FORNITORE mediante il DISTRIBUTORE LOCALE sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel vigenteCodice di Rete per il servizio di distribuzione gas (delibera n. 108/06 dell’AEEGSI, e successive modificazioni e integrazioni, il cui testo è consultabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx di seguito “CODICE DI RETE”) Qualora il gas naturale risulti non conforme alla specifica di qualità suddetta, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinchè si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.
2) Le PARTI convengono che, per i dlienti allacciati ad una rete di distribuzione, il contenuto energetico del gas messo a disposizione del CLIENTE sarà pari al valore del Potere Calorifico Superiore, determinato dal DISTRIBUTORE LOCALE in conformità a quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE e alla delibera n. 138/04 dell’AEEGSI, come successivamente modificata e integrata il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 3.2. - Modalità di consegna del gas - Unità di misura del gas
1) Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle
specifiche di pressione stabilite dal TRASPORTATORE e pubblicate sul sito internet di quest’ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinchè si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.
2) L’unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard (chiamate anche condizioni base), ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).
Art. 3.3. - Mandati contratti di vettoriamento e accesso al servizio di trasporto
1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d’offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di distribuzione, i contratti per il servizio di distribuzione e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per il gas erogato presso i PDR oggetto del CONTRATTO, il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell’art. 1705 codice civile al FORNITORE o ad altra società da questi designata, per la stipula del contratto di VETTORIAMENTO con il DISTRIBUTORE LOCALE e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il TRASPORTATORE e per tutto quanto necessario per l’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del gas.
2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento del mandato conferito ai sensi del precedente articolo 3.3.1., nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti.
3) Il CLIENTE conferisce mandato al FORNITORE per la partecipazione all’assegnazione di gas naturale di importazione e per la partecipazione ad ogni altra procedura avente come oggetto l’assegnazione di gas naturale a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.
4) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.
Art. 3.4. - Responsabilità
1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso i PDR e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all’accaduto.
2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di regolazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE ai sensi del presente paragrafo. Ogni modifica all’impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FONITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE.
3) Il gas naturale verrà messo a disposizione del CLIENTE dal FORNITORE presso i PDR indicati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto e pertanto la proprietà, i xxxxxx e le responsabilità relative verranno trasferiti dal FORNITORE al CLIENTE.
Art. 3.5. - Servizi di Trasporto e Distribuzione del Gas Naturale
1) In conformità al mandato conferito dal CLIENTE, il FORNITORE provvederà direttamente o indirettamente a stipulare con il DISTRIBUTORE LOCALE di competenza il contratto di VETTORIAMENTO e con il TRASPORTATORE il contratto di accesso al servizio di trasporto del gas naturale. I corrispettivi dovuti aI DISTRIBUTORE LOCALE per il servizio di VETTORIAMENTO e al TRASPORTATORE per il servizio di trasporto saranno posti interamente a carico del CLIENTE, e potranno essere fatturati dal FORNITORE al CLIENTE unitamente agli importi dovuti per la fornitura di gas naturale.
2) E’ facoltà del FORNITORE procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio.
Art. 3.6. - Fatturazione, Modalità di Pagamento e Indennizzi
1) Le letture del contatore del gas sono effettuate a cura del DISTRIBUTORE LOCALE, che le comunica al FORNITORE nei modi e nei tempi previsti dall’AEEGSI. Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali desumibili nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto ovvero sulla base dell’autolettura del CLIENTE, purchè questa sia disponibile al massimo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di consumo. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli sulla base dei dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.
2) In caso di omessa misurazione delle quantità di gas naturale fornite e prelevate, derivante dal mancato funzionamento dei misuratori o da cause non imputabili al FORNITORE, le PARTI concordano di applicare le disposizioni previste dal CODICE DI RETE.
3) Nei casi di forza maggiore definiti al precedente art.1.2, tutti i costi fatturati dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal TRASPORTATORE al FORNITORE saranno addebitati al CLIENTE, qualora a lui imputabili, nel rispetto del vigente CODICE DI RETE.
4) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dal CLIENTE entro il termine e con le modalità indicati in fattura e/o negli allegati FG_F. Sui ritardi di pagamento da parte del CLIENTE il FORNITORE potrà addebitare interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002. Il CLIENTE non potrà differire o ridurre Il pagamento di tali corrispettivi neanche in caso di contestazione, salvo quanto previsto dall’art. 10 della delibera n. 229/01 dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorità. xxxxxxx.xx.
5) Sono previsti degli indennizzi automatici al CLIENTE nei casi previsti dall’articolo 14 dell’allegato “A” alla delibera 126/04 e dalla delibera 47/00 dell’AEEGSI e successive integrazioni e modificazioni, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 3.7. - Determinazione dei Prezzi
1) I prezzi applicati dal FORNITORE per i prelievi di gas naturale, le eventuali quote fisse e gli eventuali corrispettivi aggiuntivi sono indicati nell’allegato FG_F.
2) Qualora il gas naturale fornito mensilmente al CLIENTE si discostasse in termini assoluti di più del 10% rispetto alla previsione di consumo determinata sulla base dei programmi di prelievo comunicati dal CLIENTE per i singoli PDR, il FORNITORE avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE le variazioni significative dei programmi di prelievo comunicati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
3) E’ fatta salva la possibilità del CLIENTE di inoltrare revisioni periodiche dei programmi comunicati con un preavviso di 40 (quaranta) giorni rispetto alla prevista data di efficacia delle revisioni medesime e, comunque, compatibilmente con le modalità ed i termini che verranno fissati dalle competenti Autorità. Ai fini della determinazione degli importi dovuti al FORNITORE per le attività svolte in relazione ai servizi di trasporto e di distribuzione, le PARTI convengono di applicare i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi ai sensi delle vigenti delibere dell’Autorità.
4) Viene offerta al solo CLIENTE avente diritto secondo normativa vigente anche la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, come da delibere n. 229/01, n. 138/03 e successive integrazioni e/o modificazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Il CLIENTE, sottoscrivendo l’Allegato FG_F, dichiara comunque di ritenere preferibili e di accettare le condizioni Tecnico-Economiche contenute nello stesso.
Art. 3.8. - Prezzi e Condizioni Commerciali
1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di gas naturale e servizi oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti negli allegati Tecnico- Economici FG_F e FA_F.
2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell’allegato Tecnico-Economico FG_F quali condizioni per l’adesione ad un’offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall’Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Le PARTI si danno atto che qualora le competenti Autorità dovessero emanare, successivamente alla stipula del presente CONTRATTO, provvedimenti volti a regolare/modificare il regime di bilanciamento nel settore del gas, il FORNITORE sarà abilitato ad addebitare al CLIENTE tutti i maggiori oneri che ne deriveranno, nella misura calcolata dall’Autorità o dal TRASPORTATORE.
4) Trascorso il lasso temporale di cui all’articolo 3.8.1, il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse.
5) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3.8.4., il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con effetto allo scadere dei 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.
6) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica
certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
7) Il CLIENTE avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. Tale richiesta dovrà essere fatta in forma scritta secondo le modalità e i termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso.
8) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. E’ facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell’adesione del CLIENTE alla prima data utile.
Art. 3.9. - Sospensione della fornitura
1) Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal TRASPORTATORE o dal DISTRIBUTORE LOCALE sulla rete di gasdotti non costituiscono inadempimento al CONTRATTO e pertanto non comporteranno obblighi di indennizzo o risarcimento del danno a carico del FORNITORE né saranno motivo di risoluzione del CONTRATTO. Fatto salvo quanto sopra previsto il FORNITORE si attiverà per contenere i disagi, in accordo con il CLIENTE, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno a carico del CLIENTE stesso.
2) Il FORNITORE con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, potrà, nei casi di seguito specificati ai punti 3.9.2.1 e 3.9.2.2, sospendere la somministrazione del gas naturale, senza che questo costituisca inadempimento contrattuale, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni e fermo restando che il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE gli importi eventualmente sostenuti:
1) mancato pagamento entro 15 giorni dalla sua scadenza di una fattura, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 1.14.4;
2) omessa o parziale prestazione delle garanzie di cui all’art. 2.7.
3) Nei casi di compimento da parte del DISTRIBUTORE LOCALE, di operazioni ai sensi del precedente art. 3.9.1., il FORNITORE riconoscerà al CLIENTE gli eventuali importi ricevuti dal DISTRIBUTORE LOCALE in relazione al servizio alternativo per la fornitura di gas da parte di terzi organizzato dal CLIENTE, a condizione che il CLIENTE faccia pervenire al FORNITORE la relativa richiesta e la documentazione necessaria entro 90 (novanta) giorni dall’operazione; in tal caso spetta al CLIENTE la decisione, sotto la sua responsabilità, di avvalersi o meno di tale servizio alternativo, provvedendo comunque, in caso positivo, ad organizzarlo direttamente e a proprie spese.
Art. 3.10. - Accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a Gas Naturale
1) In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 40/04 dell’AEEGSI, denominata, “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, e successive modifiche e integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet www.autorità. xxxxxxx.xx, che prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal CLIENTE, il FORNITORE informa il CLIENTE che la procedura da seguire con i relativi allegati A, B, C, D, E sono pubblicati nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Gas Naturale”. 2) La procedura di cui all’art. 3.10.1 non riguarda gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
3) Il recapito del DISTRIBUTORE LOCALE al quale il CLIENTE dovrà fare pervenire la documentazione prevista dalla suddetta procedura, è riportato nelle fatture del FORNITORE.
Art. 3.11. - Assicurazione clienti finali civili del gas
1) Al CLIENTE viene garantita un’assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall’uso del gas fornito da un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna, come stabilito dalla delibera n. 191/2013/R/gas dell’AEEGSI, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2) Il Comitato Italiano Gas (CIG) è stato investito del compito di stipulare tale assicurazione con la Società Aurora assicurazioni S.p.A. per tutti i clienti finali civili per gli anni solari che vanno dal 2014 al 2016.
3) Il CLIENTE è automaticamente assicurato se è in regola con il pagamento della fornitura di gas e il costo dell’assicurazione non va ad incidere sulla bolletta in quanto è già compreso nel prezzo del gas naturale.
4) I dettagli sulle norme che regolano l’assicurazione possono essere visionati sul sito di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile scaricare gli allegati relativi al contratto di assicurazione e al modulo di denuncia di sinistro.
5) Per ulteriori informazioni in merito al contratto di assicurazione, il CLIENTE può contattare il CIG al Numero Verde 800 92 92 86 o consultare il sito xxx.xxx.xx.
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con l’efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
Art. 4.2 - MARCHIO 100% CO2 FREE
1) Il marchio “100% CO2 free”, di seguito identificato come MARCHIO, è concesso a tutti i soggetti che hanno neutralizzato, attraverso gli strumenti indicati, le proprie emissioni di gas serra causate dallo svolgimento di una precisa attività.
2) Il MARCHIO identifica la regolarità della provenienza e l’annullamento dei crediti di emissione in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge. Il marchio garantisce, tramite l’adesione del CLIENTE al servizio che DOLOMITI ENERGIA S.p.A. mette a disposizione, che una parte o la totalità delle emissioni inquinanti prodotte dalla sua attività sono state compensate.
3) Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FG_F e FA_F.
Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO
1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:
- sugli edifici ospitanti tali PDR;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE.
2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma.
3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.
4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 free” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura.
5) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso.
6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO
1) L’autorizzazione all’uso del MARCHIO viene revocata:
- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell’art.4.3.
2) La revoca dell’autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l’eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.
Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE, il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.
DEFINIZIONI
AEEGSI: Autorità per l’gas naturale il gas e il sistema idrico, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori del gas naturale e del gas naturale.
CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”. CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza gas naturale e/o Servizi per proprio consumo.
CLIENTE IDONEO: nel settore del gas naturale è definito dalla delibera n° 107/04 dell’AEEGSI e successive modifiche o integrazioni.
CODICE DI RETE: Codice di Rete per il servizio di distribuzione, approvato con la delibera n. 108/06 dell’AEEGSI.
CONTRATTO: il contratto di fornitura di gas naturale concluso dal CLIENTE con DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o del gas naturale attraverso reti locali.
D.Lgs. 164/2000: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164. Con tale decreto l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/06/1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas.
FORNITORE: Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx), società attiva quale grossista di gas naturale ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.Lgs. n. 164/2000. MARCHIO: il marchio “100% CO2 free”.
PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.
PDR: luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le Condizioni Contrattuali di Fornitura. Le caratteristiche dei Punti di Riconsegna sono descritte nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
TRASPORTATORE: società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete.
VETTORIAMENTO: attività di distribuzione del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna, effettuato per conto terzi.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Lei ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento e recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo per l’esercizio del diritto di ripensamento scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento, Lei è tenuto a informare DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - Xxx Xxxxxxx x.00, 00000 XXXXXX (contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0000 000000 - fax 0000 000000 – posta elettronica info. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx – sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio: lettera da Lei firmata inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo riportato in calce al presente documento, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
EFFETTI DEL RIPENSAMENTO
MODULO DI RECESSO TIPO
Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal presente contratto entro 14 giorni.
Con la presente, il/i sottoscritto/i nato a il
e residente a in via n.
Dichiara/dichiarano
di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto in data
relativo all’immobile sito a in via n. identificato dal codice POD
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Cliente/Rappresentante Legale o Delegato
FAMIGLIA
Decorrenza dell’Offerta: 02/05/2016
Scadenza dell’Offerta: 31/07/2016
Periodo di validità delle presenti Condizioni Tecnico - Economiche: 12 mesi dalla Data di Decorrenza
SCONTO del 6%
rispetto al costo della materia prima stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nel TIVG
(Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera ARG/gas 64/09 pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni)
Dolomiti Energia S.p.A. con sede legale a Trento (TN) in Xxx Xxxxxxx, 00 (xx seguito “Dolomiti Energia”) si impegna, su richiesta formulata del Cliente compilando la presente Richiesta di Fornitura, a concludere un contratto di fornitura di gas naturale (qui di seguito, il “Contratto”) disciplinato dalle Condizioni Contrattuali Generali (di seguito, le “CCGG”) e dalle Condizioni Tecnico Economiche come definite tramite la presente (di seguito, le “CTE”) relative all’offerta denominata “Offerta IDEA GAS ACAV” (qui di seguito, la ”Offerta”) e dagli ulteriori Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Contratto consente all’ente/associazione ACAV ong (nel seguito il “Soggetto Convenzionato”) di beneficiare delle contribuzioni di seguito indicate.
Benefici assicurati da Dolomiti Energia al Soggetto Convenzionato
Con l’adesione alla presente offerta il Cliente permetterà al Soggetto Convenzionato di percepire, per ciascun Smc di gas naturale consumato dal Cliente, un contributo pari a 0,0034 €/Smc (corrisponde a circa il 1,5% del costo della materia prima), che Dolomiti Energia si impegna a versare al Soggetto Convenzionato per l’intera durata del Contratto. Nel caso in cui Dolomiti Energia dovesse interrompere, per qualsiasi causa, il rapporto di collaborazione con il Soggetto Convenzionato, quest’ultima informerà tempestivamente il Cliente informandolo delle alternative disponibili.
Ulteriori informazioni rilevanti
• Lo sconto del 6% si riferisce al costo della materia prima (inteso come somma della componente CMEM relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’art.6 del TIVG e della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, di cui all’art.6bis del TIVG). Verranno fatturate a parte tutte le altre componenti stabilite dall’Autorità nell’art.5 del TIVG per il mercato di tutela (QVD fissa e variabile, trasporto (QTi), distribuzione, oneri di gradualità (GRAD)) oltre alle imposte dovute per legge;
• per un cliente tipo con un consumo pari a 1.400 Smc/anno il costo della materia prima (CMEM + CCR) rappresenta circa il 51% della spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte. Lo sconto del 6% sulla materia prima corrisponde ad uno sconto del 3,06% sul prezzo globale stimato della fornitura, al netto delle imposte applicabili;
• lo sconto sopra indicato si intende valido dalla Data di Decorrenza fino allo scadere del periodo di validità delle CTE. Per il successivo periodo Dolomiti Energia avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.2.6 comma 3 delle CCGG;
• il valore massimo raggiunto dalla materia prima (componente CCI fino al 30.9.2013 e CMEM + CCR dal 1.10.2013) negli ultimi 12 mesi è pari a 0,28508 €/Smc riferito ad un PCS di 38,52 MJ/Smc. Tale valore è stato raggiunto nel 2° trimestre 2015;
• il Prezzo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del potere calorifico superiore riferibile all’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura;
• nel caso in cui il Punto di Riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti dall’Autorità;
• l’Offerta è riservata ai soli clienti finali che acquistano il gas per uso domestico (riscaldamento individuale, uso cottura cibi e/o produzione acqua calda, esclusi i condomini) e che sono allacciati alle reti di distribuzione dei comuni dell’intero territorio nazionale, tramite reti di trasporto di Snam Rete Gas, Retragas, Società Gasdotti Italia e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
• durante il periodo di validità della presente offerta il Cliente ha la facoltà di passare ad una nuova offerta di Dolomiti Energia, scegliendo tra quelle in corso di validità al momento della richiesta: la variazione avrà effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione del cambio offerta;
• L’Offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di Dolomiti Energia per il mercato del gas naturale alle quali il Cliente abbia precedentemente aderito.
Bonus previsti dall’offerta, Xxxxxxx@XXXX e fatturazione
Al Cliente che aderisce all’Offerta, risulti registrato presso il sito web di Dolomiti Energia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) ed abbia attivato il servizio per la spedizione via web della bolletta (servizio Xxxxxxx@XXXX) mantenendo tale servizio sempre attivo, ogni dodici mesi di fornitura, a partire dalla fattura dei consumi relativi al dodicesimo mese di fornitura successivo alla Data di Decorrenza, verrà erogato un BONUS pari al valore di 25 metri cubi moltiplicato per il valore della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’art.6 del TIVG del trimestre nel quale verrà erogato il BONUS. L’Offerta prevede l’invio della bolletta c.d. “sintetica”: è facoltà del Cliente richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera 501/14/R/com: sul portale di Dolomiti Energia (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxx) è disponibile per il Cliente la guida alla lettura dell’Offerta (fare riferimento alla Guida_1) di cui all’art.20 dell’Allegato A della delibera 501/14/R/com.
Attivazione del servizio
Il servizio di somministrazione del gas naturale di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato all’art. 1.10 delle CCGG, indicativamente a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quelle di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l’attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alle previsione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (in sigla la “Autorità”), in dipendenza dei tempi e dei requisiti d’accesso alle reti di trasporto e distribuzione alle quali l’utenza del Cliente risulta allacciata. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali di Dolomiti Energia l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente (si veda a tal fine l’informativa “Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso”). In quest’ultima ipotesi, ove il Cliente richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a rimborsare a Dolomiti Energia le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione ed a versare il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
L’attivazione della fornitura risulta in ogni caso condizionata alla verifica da parte di Dolomiti Energia che: (i) della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti; (ii) del possesso dei requisiti previsti dalle CTE; (iii) dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il Cliente è allacciato.
Durata del contratto
Il contratto di somministrazione ha durata indeterminata. Il Cliente ha facoltà di recedere senza oneri, come precisato all’art. 1.11 delle CCGG e come previsto dalla Delibera dell’Autorità n.144/07 (pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04 giugno 2009), inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, anche per il tramite del nuovo fornitore, con efficacia allo scadere del primo (nel caso di un cliente domestico o di un condominio) o del terzo (in tutti gli altri casi) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione.
Bonus sociale
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiama il numero verde 800.166.654.
Servizio di Tutela
Dolomiti Energia informa che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01 (Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001), che i clienti finali possono comunque scegliere.
Informazioni - Assistenza Clienti - Reclami
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero verde 800 030 030 (lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 20.00), alla casella di posta xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure presso gli sportelli commerciali di Dolomiti Energia presenti sul territorio (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme, Mezzolombardo, Cles, Borgo Valsugana, Panchià, Tione, Arco, Riva del Garda) o consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ai medesimi recapiti si potrà rivolgere per avere chiarimenti, ricevere assistenza nel corso del rapporto contrattuale e formulare reclami, ai quali Dolomiti Energia fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall’AEEG.
Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura.
Modalità di Pagamento: addebito diretto SEPA in conto corrente.
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione del presente documento e di quanto allegato e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.
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Codice Promotore Giorno Mese Anno Firma
IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE
Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.
1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: a) identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata
b) offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas c) fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto e tutte le informazioni prescritte dalle disposizioni vigenti (in particolare, la Nota Informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa) d) specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio e) indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta
Se il cliente viene contattato per telefono o con altra forma di comunicazione a distanza, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
2. Il contratto
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: a) tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; b) la data di avvio del servizio e la durata del contratto; c) il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; d) le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale); e) tutti gli oneri e le spese a carico del cliente; f) come e quando saranno misurati i consumi; f) quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle; g) le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita; h) i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico; i) come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita
3. Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): a) entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; b) il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.
4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: a) abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas; b) abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; c) abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le altre spese a carico del cliente previste dal contratto; la durata del contratto.
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che DOLOMITI ENERGIA SpA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire tutti gli adempimenti richiesti (quali la contabilizzazione e la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), per fornire i servizi dedicati a ciascun utente presso lo “Sportello Online” accessibile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo. Il trattamento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l’adempimento di obblighi normativi, non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità causerà necessariamente l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale.
Con il consenso specifico del Cliente i dati raccolti saranno trattati da Dolomiti Energia per finalità commerciali, quali l’effettuazione di contatti promozionali e comunicazioni commerciali relative ai servizi offerti da Dolomiti Energia, attività di marketing, attraverso ogni mezzo di comunicazione (posta, email, telefono, sms, ecc.) e per l’esecuzione di indagini di mercato circa il grado di soddisfazione e qualità dei servizi offerti da Dolomiti Energia. Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato con mezzi cartacei e l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.196/03.
I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da DOLOMITI ENERGIA SpA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte DOLOMITI ENERGIA SpA (identificabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti
terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di
Nota informativa per il cliente finale ai sensi della delibera AEEG n° 105/06 del 30/05/06 (“Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n°126/04”)
distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato
l’addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a Dolomiti Energia da accordi commerciali quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a Dolomiti Energia con accordi di collaborazione o convenzione, ecc; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività promozionali, postalizzazione, ecc.. Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Dolomiti Energia SpA quali Responsabili – esterni – del trattamento.
La presente informativa, pur, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da Dolomiti Energia Spa (quale, ad esempio, il servizio Xxxxxxx@xxxx), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile nella sua versione integrale sulla pagina web di Dolomiti Energia SpA. Ogni richiesta di informazioni, riguardante il trattamento dei dati personali, di natura facoltativa, esplicita e volontaria esercitata a mezzo posta elettronica comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Titolare del trattamento dei dati personali è DOLOMITI ENERGIA SpA, via Fersina, 23 – 00000 Xxxxxx. Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della Dolomiti Energia SpA con sede Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscere l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).
INFORMAZIONI SUGLI INDENNIZZI AUTOMATICI
Il cliente ha diritto di ricevere la somma pari a 30 Euro, con le modalità ed i tempi previsti dalla delibera AEEG n.168/04 e successive integrazioni o modificazioni, nel caso di violazione delle seguenti clausole contrattuali, previste dall’Allegato A della delibera 126/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas: Art. 11 . 1 lettera e) : nel caso di mancata lettura - limitatamente ai gruppi di misura accessibili - prevista:
almeno una volta all’anno, per clienti con consumi fino a 500 mc/anno
almeno una volta ogni sei mesi, per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno almeno una volta al mese, per clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Art. 11. 1 lettera g) punto i): mancato rispetto della periodicità dell’emissione della fattura. L’emissione della fattura è di norma prevista :
almeno quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno
almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori a 500mc/anno e fino a 5.000 mc/anno mensilmente per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno
Art. 11. 1 lettera h) punto ii) : se la fornitura viene sospesa prima dei termini indicati nella raccomandata di sollecito, di cui all’art. 10 (10 giorni).
Art. 13. 1. : mancato rispetto, nel caso di variazioni contrattuali, del preavviso previsto di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.
Art. 13. 3. : non conformità all’art. 13 nella comunicazione di variazioni delle condizioni contrattuali.
Copertura assicurativa
In applicazione della Delibera n. 152/03 del 12.12.03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è stato sottoscritto dal CIG (Comitato Italiano Gas), con decorrenza 01.10.04 il contratto di assicurazione per tutti i Clienti finali civili per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas tramite gli impianti di distribuzione a valle del punto di consegna. Richiesta di informazioni, anche per eventuale denuncia di sinistro, possono essere inoltrate al CIG al Numero Verde 800 929285, all’indirizzo email xxxxxxx@xxx.xx o al fax n. 00.0000000.
Il “cliente finale civile” è, al fine della copertura assicurativa, ogni cliente finale che utilizza il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di trasporto, con l’esclusione degli utilizzi industriali quando il consumo annuo risulti superiore a 200.000 metri cubi, degli utilizzi ospedalieri quando il consumo annuo supera i 300.000 metri cubi e degli utilizzi per autotrazione.
PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA DI CONTRATTI E ATTIVAZIONI NON RICHIESTI
Dolomiti Energia comunica di aver adottato un protocollo volontario di autoregolamentazione per prevenire e gestire i contratti e le attivazioni non richiesti, gratuitamente consultabile e scaricabile sul sito internet della società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Servizio offerto dalla Società di vendita gas del Gruppo Dolomiti Energia nel secondo semestre dell'anno 2015 Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita del gas naturale – come da delibera ARG 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas | |||||||
PRESTAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE | Livello Autorità | Riferimento | % di rispetto rilevata II° semestre 2015 | tempo medio rilevato II° sem. 2015 Giorni | Indennizzi corrisposti nel semestre | ||
numero | Importi € | ||||||
art. 4 Risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore (livello specifico di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | 100% | 6,7 | 0 | - |
clienti BP libero | 40 gg. | 90% | 11,1 | 0 | - | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | 100% | 1,0 | 0 | - | ||
art. 4 - Risposta motivata ai reclami per i quali occorre richiedere i dati tecnici al distributore (livello specifico di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | - | - | - | - |
clienti BP libero | 40 gg. | - | - | 1 | € 20 | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | - | - | - | - | ||
art. 5 - Rettifica di fatturazione (livello specifico di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, per bollette già pagate dallo stesso | 100% | 6,5 | 0 | - |
clienti BP libero | 40 gg. | 100% | 18,5 | 0 | - | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | 100% | 9,0 | 0 | - | ||
art. 6 - Rettifica di doppia fatturazione (livello specifico di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di accredito delle somme non dovute | - | - | - | - |
clienti BP libero | 40 gg. | - | - | - | - | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | - | - | - | - | ||
art. 7 - Risposte a richieste scritte di informazione (livello specifico di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni | 100% | 5,5 | - | - |
clienti BP libero | 40 gg. | 99% | 5,6 | - | - | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | 100% | 7,3 | - | - | ||
art. 8 - Risposte motivate a richieste scritte di rettifica fatturazione (livello generale di qualità) | clienti BP tutela | 40 gg. | entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | 100% | 7,7 | - | - |
clienti BP libero | 40 gg. | 100% | 10,2 | - | - | ||
clienti BP multisito | 40 gg. | 100% | 7,8 | - | - | ||
Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa della Società di vendita gas del Gruppo Dolomiti Energia : € 20,00 L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno subito. |
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte | ||||||||||
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 1° aprile 2016, validi fino alla data del 30 giugno 2016 per categorie contatore G4-G6 | ||||||||||
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx) | AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta) | |||||||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | |
120 | 109,89 | 113,13 | -3,24 | -2,87 | 120 | 120,57 | 123,81 | -3,24 | -2,62 | |
480 | 236,60 | 249,57 | -12,97 | -5,20 | 480 | 255,10 | 268,06 | -12,96 | -4,83 | |
700 | 309,38 | 328,29 | -18,91 | -5,76 | 700 | 332,34 | 351,25 | -18,91 | -5,38 | |
1.400 | 540,94 | 578,76 | -37,82 | -6,53 | 1.400 | 578,13 | 615,95 | -37,82 | -6,14 | |
2.000 | 737,60 | 791,63 | -54,03 | -6,83 | 2.000 | 787,00 | 841,03 | -54,03 | -6,42 | |
5.000 | 1.717,53 | 1.852,61 | -135,08 | -7,29 | 5.000 | 1.828,08 | 1.963,15 | -135,07 | -6,88 | |
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE | AMBITO TARIFFARIO: XXXXXX XXX XXXXXXXXX | |||||||||
(Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx) | (Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx) | |||||||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | |
120 | 116,79 | 120,03 | -3,24 | -2,70 | 120 | 111,16 | 114,40 | -3,24 | -2,83 | |
480 | 253,99 | 266,95 | -12,96 | -4,85 | 480 | 257,20 | 270,16 | -12,96 | -4,80 | |
700 | 332,72 | 351,63 | -18,91 | -5,38 | 700 | 340,85 | 359,76 | -18,91 | -5,26 | |
1.400 | 583,25 | 621,07 | -37,82 | -6,09 | 1.400 | 607,02 | 644,84 | -37,82 | -5,87 | |
2.000 | 796,20 | 850,23 | -54,03 | -6,35 | 2.000 | 833,43 | 887,46 | -54,03 | -6,09 | |
5.000 | 1.857,69 | 1.992,76 | -135,07 | -6,78 | 5.000 | 1.962,27 | 2.097,34 | -135,07 | -6,44 | |
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE | AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE | |||||||||
(Lazio e Campania) | (Calabria e Sicilia) | |||||||||
Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | Consumo annuo (Smc) | (A) Offerta | (B) Servizio di tutela | (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B | (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100 | |
120 | 122,01 | 125,25 | -3,24 | -2,59 | 120 | 130,93 | 134,17 | -3,24 | -2,41 | |
480 | 277,38 | 290,34 | -12,96 | -4,46 | 480 | 304,93 | 317,89 | -12,96 | -4,08 | |
700 | 366,20 | 385,11 | -18,91 | -4,91 | 700 | 404,12 | 423,03 | -18,91 | -4,47 | |
1.400 | 648,85 | 686,67 | -37,82 | -5,51 | 1.400 | 719,75 | 757,57 | -37,82 | -4,99 | |
2.000 | 889,42 | 943,45 | -54,03 | -5,73 | 2.000 | 988,69 | 1.042,72 | -54,03 | -5,18 | |
5.000 | 2.089,19 | 2.224,26 | -135,07 | -6,07 | 5.000 | 2.330,47 | 2.465,54 | -135,07 | -5,48 |
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: Xx0,000000 XX/Xxx e C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'Offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'Offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas.
Modalità di indicizzazione/Variazioni: Dolomiti Energia praticherà uno sconto del 6% sulla materia prima (CMEM+CCR) fino al termine del Periodo di validità delle Condizioni Tecnico-Economiche. Per il successivo periodo Dolomiti Energia avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.2.6 comma 3 delle CCGG. Le componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio, al servizio di trasporto, alla gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e agli oneri aggiuntivi di cui all’art.5 del TIVG varieranno con la periodicità prevista dal TIVG stesso.