UTILIZZO DEL MARCHIO Clausole campione

UTILIZZO DEL MARCHIO. 1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDR; - sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR; - sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR; - sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR; - sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE. 2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma. 3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO. 4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 free” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura. 5) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso. 6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.
UTILIZZO DEL MARCHIO. L’utilizzo del marchio CICPND da parte del personale certificato nel “Settore Funi” è regolamentato nel documento CICPND n° 175 “Utilizzo del marchio CICPND”.
UTILIZZO DEL MARCHIO. 1. Il marchio di ProgettoAiki, e la relativa denominazione, è di esclusiva titolarità di ProgettoAiki e può essere utilizzato, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nello Statuto, da tutte le Affiliate regolarmente iscritte all’Associazione. 2. Il marchio può essere utilizzato dalle Affiliate per: a. le diverse forme di diffusione e pubblicizzazione delle proprie attività. b. i siti internet. c. il materiale pubblicitario prodotto dalle singole Affiliate con riferimento ai corsi attivi o/e all’apertura di nuovi corsi. d. le attività di promozione esterne alla pratica, previo avviso al Consiglio Direttivo (es. Manifestazione Pubblica, Convegno, Seminario, etc. …). e. le attività di stage calendarizzate nell’ambito dell’Assemblea Nazionale. f. le attività di stage non calendarizzate nell’ambito dell’Assemblea Nazionale, dove l’organizzatore dell’evento sia un’Affiliata ProgettoAiki o lo sia almeno uno degli organizzatori. g. i casi urgenti o considerati dubbi vengono gestiti direttamente dal Presidente, che ne valuterà l’ammissibilità anche consultando i membri del Consiglio Direttivo. 3. La pubblicazione sul sito istituzionale del ProgettoAiki di locandine riferite ad eventi e/o manifestazioni e/o stage sarà vincolata dalla presenza sulla locandina del logo ProgettoAiki e/o dell’indicazione che chi organizza e/o co-organizza e/o partecipa all’evento è un’Affiliata ProgettoAiki. 4. Le Affiliate e i Tesserati che contravvengono alla presente norma sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo le norme e le deliberazioni dell’Associazione. 5. Il ProgettoAiki garantisce la divulgazione di tutti gli eventi tramite il proprio sito istituzionale e/o altri mezzi di comunicazione, purché aderiscano alle norme indicate e vengano trasmessi alla Segreteria in tempo utile.
UTILIZZO DEL MARCHIO. 5.1. Per tutta la durata del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare le previsioni, ad esercitare i propri diritti e ad adempiere ai propri Territory and for the following use [describe the use agreed]. 3.2. The Licensee may temporarily or permanently extend the scope of the Agreement so as to comprise additional Products [or Services], other than those already specified in this Agreement, subject to the Licensor’s prior written approval.
UTILIZZO DEL MARCHIO. 13.1 Il Cliente autorizza Gamma Innovation, senza che le venga riconosciuto alcun corrispettivo, a fare uso del nome, del marchio e del logo societari a titolo di referenza nelle proprie presentazioni o in altro proprio materiale promozionale.
UTILIZZO DEL MARCHIO. L’Acquirente non potrà utilizzare il marchio “Tovo Gomma S.p.A.” senza preventiva autorizzazione scritta di questa. L’Acquirente interessato all’utilizzo del marchio suddetto deve formalizzare richiesta in forma scritta a TOVO GOMMA S.P.A. esponendo le ragioni e le finalità della medesima.
UTILIZZO DEL MARCHIO. L’utilizzo del marchio dell’Alma Mater Studiorum in qualunque forma e per qualunque attività connessa al presente accordo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta.
UTILIZZO DEL MARCHIO. L’Espositore potriàciale udetllaiMlaniifezstazziaonre neelle pirolpriemcoamurniccahzioinioe suguli fstafmpati, esclusivamente nella
UTILIZZO DEL MARCHIO. La Società proponente concede alla Fondazione il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione. Per l'utilizzo del marchio della Fondazione la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.
UTILIZZO DEL MARCHIO. 4.1 MC vieta l’utilizzo e lo sfruttamento del proprio marchio all’Agenzia. È fatto quindi divieto all’Agenzia di utilizzare il marchio e comunque il nome della MC in qualunque modo e forma, e dunque a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, su volantini, brochure, vetrofanie, campagne pubblicitarie su carta stampata, on line, tv e radio se non espressamente autorizzata.