ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI Clausole campione

ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI. Informazioni di carattere generale [clausole a selezione alternativa] Informazioni relative al subappalto [clausole a selezione alternativa]
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI. C.1) Informazioni di carattere generale a) del D.Lgs. 81/08, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, del predetto C.2) Informazioni relative al subappalto [clausole a selezione alternativa] □ che non intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni; [ovvero] □ che intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni; [compilare i seguenti campi solo in caso di subappalto o di cottimo] ▪ che la parte delle prestazioni che intende subappaltare, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016, è la seguente: ▪ che le prestazioni affidate in subappalto saranno eseguite da uno o più dei seguenti soggetti: 3) ▪ che nessuno dei soggetti sopra indicati ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi; ▪ che in capo ai soggetti sopra indicati non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 né gli altri previsti dalla normativa nazionale vigente; ▪ che provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80; ▪ che, ai fini dell’autorizzazione della Stazione Appaltante in ordine ai contratti di subappalto ed equiparati, invierà (i) gli eventuali contratti di subappalto e simili alla Stazione Appaltante, in copia autentica, nel termine di venti giorni antecedenti rispetto all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o simili; (ii) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/16; (iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; (iv) la dichiarazione dell’affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto o analogo rapporto; (v) tutti gli altri documenti richiesti dalla legge e dalla Stazione Appaltante; ▪ che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall’affidamento dell’appalto, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; C.3) Dichiarazioni aggiuntive nel caso di raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari C.4) Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi ...
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI di aver preso conoscenza del contenuto del disciplinare di gara, del contratto, del Capitolato tecnico e di tutti gli allegati, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità;
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI. Lo sconto del 6% si riferisce al costo della materia prima (inteso come somma della componente CMEM relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’art.6 del TIVG e della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, di cui all’art.6bis del TIVG). Verranno fatturate a parte tutte le altre componenti stabilite dall’Autorità nell’art.5 del TIVG per il mercato di tutela (QVD fissa e variabile, trasporto (QTi), distribuzione, oneri di gradualità (GRAD)) oltre alle imposte dovute per legge; • per un cliente tipo con un consumo pari a 1.400 Smc/anno il costo della materia prima (CMEM + CCR) rappresenta circa il 51% della spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte. Lo sconto del 6% sulla materia prima corrisponde ad uno sconto del 3,06% sul prezzo globale stimato della fornitura, al netto delle imposte applicabili; • lo sconto sopra indicato si intende valido dalla Data di Decorrenza fino allo scadere del periodo di validità delle CTE. Per il successivo periodo Dolomiti Energia avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.2.6 comma 3 delle CCGG; • il valore massimo raggiunto dalla materia prima (componente CCI fino al 30.9.2013 e CMEM + CCR dal 1.10.2013) negli ultimi 12 mesi è pari a 0,28508 €/Smc riferito ad un PCS di 38,52 MJ/Smc. Tale valore è stato raggiunto nel 2° trimestre 2015; • il Prezzo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del potere calorifico superiore riferibile all’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura; • nel caso in cui il Punto di Riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti dall’Autorità; • l’Offerta è riservata ai soli clienti finali che acquistano il gas per uso domestico (riscaldamento individuale, uso cottura cibi e/o produzione acqua calda, esclusi i condomini) e che sono allacciati alle reti di distribuzione dei comuni dell’intero territorio nazionale, tramite reti di trasporto di Snam Rete Gas, Retragas, Società Gasdotti Italia e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas; • dur...
ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI. C.1) Informazioni di carattere generale C.2) Dichiarazioni aggiuntive nel caso di raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari, 1. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare la Banca/l’Intermediario Finanziario. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
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  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.