Documento Informativo Precontrattuale
Documento Informativo Precontrattuale
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG (ERGO), Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071
Prodotto: Essenziale Individuale e Famiglia PLC20B
DIP del prodotto Essenziale Individuale e Famiglia aggiornato al 01/07/2020. Il presente DIP Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Le prestazioni e le coperture operano in base al tipo di prodotto e alla tariffa che Lei sceglie.
Questo prodotto è un'assicurazione per un singolo viaggio che ha lo scopo di tutelare Lei e i Suoi compagni di viaggio/familiari rispetto alle Spese Mediche, alla necessità di Assistenza Sanitaria in Viaggio, alla Responsabilità Civile verso Terzi.
Questa polizza copre un singolo viaggio con partenza dall’Italia e rientro in Italia, con durata massima non su- periore a 365 giorni.
Spese Mediche
✓ Lei è assicurato per le spese dovute a cure necessarie e improcrastinabili a seguito di malattia acuta o im-
prevedibile o infortunio occorsi durante il periodo as- sicurativo, ambulanza, ricovero e intervento chirur- gico, trattamenti ambulatoriali e diagnostici, farmaci prescritti in loco, cure dentistiche urgenti.
Massimale: fino ad € 1 milione.
Massimale per cure dentistiche urgenti: € 400.
Assistenza Sanitaria in viaggio
✓ Lei è assicurato in caso di ricovero ospedaliero, tra- sporto/rientro sanitario previo consenso medico, ne-
cessità di prolungamento del soggiorno a seguito di grave malattia o infortunio, spese sostenute da un parente o compagno di viaggio per riaccompagnarLa o assisterLa su richiesta del medico, rimpatrio con un assistente medico, rimpatrio della salma, ricerca sal- vataggio e recupero, garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere.
x. Xxxxxxxxx per Trasferimento Ospedaliero: Illimitato.
b. Massimale per Rientro Sanitario: Illimitato.
c. Massimale per Prolungamento soggiorno: Illimitato.
d. Massimale per Viaggio di un Famigliare: € 1.000 spese
di alloggio; biglietto di viaggio illimitato.
e. Massimale per Xxxxxxxxx con assistente medico: Illi- mitato.
f. - Rimpatrio della salma: Illimitato.
- Sepoltura all’estero: € 2.600.
g. Massimale per Ricerca, Salvataggio e Recupero: fino
ad € 5.000.
h. Massimale per Garanzia per il pagamento delle spese
ospedaliere: fino a € 8 milioni.
Responsabilità Civile verso Terzi
✓ Lei è assicurato se ha provocato lesioni personali, morte e danni a persone o proprietà.
Massimale: fino ad € 250.000.
Massimale USA/Canada: consulti attentamente la docu- mentazione informativa.
Franchigia Zero (opzionale)
✓ Lei rimuove tutte le franchigie presenti, ove previste.
In base alla tariffa scelta, alcune garanzie potreb- bero non operare; anche Massimali, Scoperti, Fran- chigie, Esclusioni, Obblighi possono variare in base alla Tariffa scelta. Legga quindi con attenzione l’in- tera documentazione informativa per esser certo di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture.
x Malattie preesistenti, diagnosticate prima della stipula, malattie croniche, malattie terminali.
x Patologie in fase acuta prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico.
x Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, este- tici o riabilitativi, eliminazione o correzione di difetti e malformazioni fisiche preesistenti alla stipula della polizza, visite prevedibili o già programmate.
x Malattie mentali, stati d’ansia, stress, depres- sione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura.
x Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e da uso non terapeu- tico di allucinogeni e stupefacenti.
x Cause ed eventi non adeguatamente docu- mentati.
x Malattie legate alla gravidanza oltre la 26° set- timana di gestazione e al puerperio, parto, parto prematuro, minaccia d’aborto per incuria o doli da parte dell’assicurato, interruzione vo- lontaria della gravidanza (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
x Trapianto/espianto di organi.
x Sport invernali e attività sportive pericolose, malattie e infortuni derivanti da atti di temera- rietà o attività sportive pericolose, malattie e infortuni conseguenza di attività sportive pro- fessionali, dilettantistiche, agonistiche o di partecipazione a gare.
x Safari non turistici, safari a piedi, caccia, pos- sesso di armi e munizioni anche se provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
x Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o caratterizzate da incuria o colpa grave; sui- cidio o tentato suicidio dell’assicurato.
x Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalen- temente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’uso di strumenti e macchinari mecca- nici o industriali.
x Guerra (anche civile, dichiarata o meno), scio- peri, rivoluzioni, sommosse, saccheggi, atti di sabotaggio, dirottamento, vandalismo o terro- rismo con ordigni nucleari, chimici o biologici.
x Viaggi che prevedano il trasporto e/o la forni- tura di armi, veicoli, equipaggiamenti o qual- siasi merce destinata a soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
x Incidenti avvenuti sia alla guida che come pas- seggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata.
x Catastrofi naturali.
x Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contamina- zione radioattiva o a contaminazione chimico-
Dove vale la copertura?
Le garanzie della Polizza sono valide per la destinazione o le destinazioni da Lei selezionate.
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare l’assicurazione di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa in caso di emergenza medica in viaggio, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare l’assicurazione se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento avviene con carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia inizia alla data e all’ora riportate sul certificato di polizza e termina alla data di rientro in Italia indicata sul certificato assicurativo o al rientro al domicilio o residenza in Italia se questo avviene prima.
Come posso disdire la polizza?
Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell’assicurato, questi potrà comunicare all’assicurazione la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all’inizio del viaggio prenotato dall’assicurato. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo.
biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno ambientale.
x Viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni inter- nazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiun- gibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, som- mosse, legge marziale, usurpazione del po- tere.
x
Quarantena
e/o pandemia (dichiarata
dall’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità). Si precisa che l’esclusione Pan- demia non è operante per le garanzie di Assi- stenza e Spese Mediche relative a infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato e manife- statasi durante il viaggio.
x Persone in lista d’attesa per trattamenti in
ospedale o casa di cura.
Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: la invitiamo quindi a consultare at- tentamente l’intera documentazione informa- tiva.
! La copertura non opera se Lei non versa il Pre- mio.
! La copertura non opera se la sottoscrizione della polizza avviene quando il viaggio è già in corso o se il viaggio non ha partenza e rientro in Italia.
! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia; se non ha ca- pacità giuridica; se ha compiuto 66 anni.
! Le cure dentistiche sono coperte fino al massi- male di €400 e solo al fine di indurre un effetto analgesico immediato.
! La copertura non opera per viaggi che non par-
tono dall’Italia e non rientrano in Italia.
! La copertura per famiglia non opera se i figli hanno 17 anni compiuti.
! Le coperture elencate nella sezione „Che cosa è assicurato“ potrebbero essere limitate o non operare in presenza di circostanze elencate come „Esclusioni“. Sono previste esclusioni co- muni che si applicano a tutte le coperture; esclusioni specifiche che si applicano solo a sin-
gole coperture.
Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: la invitiamo quindi a consultare attentamente la documen- tazione informativa per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui sin- goli aspetti connessi a ciascuna copertura.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Ergo Reiseversicherung AG
Intermediario: PKC Associates Ltd
Prodotto: Polizza Essenziale Individuale e Famiglia PLC20B
DIP aggiuntivo Polizza Essenziale aggiornato al 01/07/2020. Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
xxxxx (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
La presente polizza è proposta in versione “Individuale” e in versione “Famiglia”.
Polizza Individuale: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni, il limite d’età assicurabile è di 65 anni compiuti.
Polizza Famiglia: destinata ai nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i genitori che viaggiano con un numero illimitato di figli di età pari o inferiore a 16 anni.
Garanzia A - Spese Mediche (all’estero)
Spese ospedaliere e chirurgiche
- La presente copertura opera in caso di malattia acuta e imprevedibile o infortunio dell'Assicurato incorsi al di fuori dell'Italia.
- La Società risarcirà, secondo i massimali e i criteri di liquidazione previsti, le spese qui di seguito elencate, autorizzate e approvate dalla Centrale Operativa per cure necessarie e non procrastinabili:
x. xxxxxxxxx;
b. ricovero in istituto di cura incluso intervento chirurgico;
c. trattamenti ambulatoriali (visite mediche ambulatoriali, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio), purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
d. farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
e. cure dentistiche urgenti al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato. Massimali:
Sottolimite per cure dentistiche urgenti all’estero: € 400.
Garanzia B – Assistenza nelle emergenze sanitarie
La Società fornisce Assistenza 24 ore su 24 tramite la Centrale Operativa Inter Partner Assistance S.A. per le seguenti prestazioni:
ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxx 0, 00000 - Xxxxxx; tel x00.00.00.00.00.00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ERGO REISEVERSICHERUNG
- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG (di seguito “ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI”).
- Sede Legale: Germania, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx.
- Autorità di Controllo: Autorità Xxxxxxx XXXXX.
La Rappresentanza Generale per l’Italia
- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI”), Xxx Xxxx 0, 00000 - Xxxxxx; Tel.:x00.00.00.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071.
La situazione Patrimoniale al 30/06/2018 (ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI AG)
- Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 42,94 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 74,60 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 19,91 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 164,6%
Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Individuale | Famiglia | |
Massimale | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
Numero di viaggi consentiti | 1 | 1 |
Durata Massima del viaggio | 365 giorni | 365 giorni |
a) Trasferimento Ospedaliero – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | Illimitato | Illimitato |
La Centrale Operativa si riserva il diritto di trasferire l’Assicurato dall’istituto di cura in cui è ricoverato ad un altro istituto di cura specializzato (il quale potrebbe essere localizzato in un altro Stato) ed individuerà a suo insindacabile giudizio il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungerlo in base al luogo in cui si trova l’Assicurato ed alle sue condizioni fisiche.
b) Rientro sanitario – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | Illimitato | Illimitato |
La Centrale Operativa organizza il rientro sanitario dell'Assicurato al luogo di residenza o al più vicino istituto di cura idoneo. La Centrale Operativa individua il mezzo di trasporto più idoneo a suo insindacabile giudizio.
c) Prolungamento soggiorno - Massimali:
Base/Più | Argento | |
Massimale | Illimitato | Illimitato |
La Società paga all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento dei servizi utilizzati dall’Assicurato, se non è possibile trasportare l’Assicurato a causa di un infortunio o di una grave malattia intervenuta durante il viaggio, e non sia possibile proseguire il viaggio come programmato.
d) Viaggio di un famigliare – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx (biglietto di viaggio) € 1.000 (spese di alloggio) | Ilimitato (biglietto di viaggio) € 1.000 (spese di alloggio) |
La Società rimborsa le spese sostenute da un parente prossimo o un compagno di viaggio, il quale, su richiesta del medico e autorizzato dalla Società vi assista o vi riaccompagni al Vostro Domicilio. La Società mette a disposizione di un famigliare, un biglietto A/R in classe economica per raggiungere l’Assicurato per assisterlo o riaccompagnarlo al domicilio. In caso di Prolungamento soggiorno dell’Assicurato la Società rimborserà il costo di un nuovo biglietto di rientro posticipato in classe economica o il costo per la modifica della data di rientro del biglietto originario (qualora questa sia possibile) per un solo compagno di viaggio. Verranno inoltre rimborsate le spese di alloggio del compagno di viaggio o del parente prossimo fino al massimale totale di €1.000.
e) Xxxxxxxxx con un assistente medico – Xxxxxxxxx:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | Illimitato | Illimitato |
La Società si fa carico delle spese per un assistente medico qualificato su richiesta del medico, e autorizzate dalla Società per riaccompagnare l’assicurato al proprio domicilio.
f) Rimpatrio della salma/Sepoltura all’estero – Massimali (validi per tutti i prodotti):
Rimpatrio della salma | Individuale | Famiglia |
Massimale | Illimitato | Illimitato |
Sepoltura all’estero | ||
Massimale | € 2.600 | € 2.600 |
Se l’Assicurato decede durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare il rimpatrio della salma in Italia secondo le norme internazionali in materia e ne sostiene i costi necessari; provvede altresì, se richiesto, alla sepoltura all’estero, nel Paese dove è avvenuto il decesso.
g) Ricerca, Salvataggio e Recupero – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | € 5.000 | € 5.000 |
La Società sostiene i costi di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato in seguito ad infortunio.
h) Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | € 1.000.000 | € 1.000.000 |
La Centrale Operativa, se lo ritiene necessario, garantisce alla struttura sanitaria il pagamento delle spese ospedaliere.
Garanzia C – Responsabilità civile
Responsabilità civile – Massimali:
Individuale | Famiglia | |
Massimale | € 250.000 | € 250.000 |
La Società indennizza l’assicurato per tutte le somme pagabili di cui potrà essere civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Periodo di Assicurazione che hanno provocato:
- Lesioni fisiche o morte di qualsiasi persona che non sia membro della famiglia dell’Assicurato, Compagni di Viaggio o persone alle dipendenze dell’Assicurato.
- Danni a proprietà:
a. che non appartiene all’Assicurato, o
b. lasciata in custodia o controllata dall’Assicurato o da un membro della famiglia dell’Assicurato o da un Compagno di Viaggio.
Franchigia zero (integrazione facoltativa)
Franchigia Zero: disponibile per tutti i prodotti (individuale, famiglia)
Individuale e Famiglia | Individuale | Famiglia |
Premio per persona |
L’acquisto di questa copertura fa sì che non venga applicata la Franchigia, ove prevista dalle condizioni di polizza.
Rischi esclusi | a. malattie preesistenti, cioè malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all’Assicurato; b. patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico; c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite prevedibili o già programmate; d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa; e. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, Terrorismo, incidente aereo). f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; g. parto, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d’aborto in caso di incuria o dolo dell’assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione). h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza; i. espianto e/o trapianto di organi; j. sport invernali e attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce, accesso ai ghiacciai; trekking (al di sopra dei 4000 metri); arrampicata indoor e outdoor; salti dal trampolino con sci; guida e uso di guidoslitte/bob, moto d’acqua/jetski e quad; tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato; corse e gare automobilistiche, rally, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove; immersione senza attrezzatura di sicurezza, speleologia, pugilato, canyoning, canoa e kayak superiori al 2° grado, rafting superiore al 4° grado, sci nautico; equitazione, caccia e tiro, hockey, football americano, rugby, bungee jumping, parapendio, sci, snowboard, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme; atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico (comprese le relative prove ed allenamenti). k. i safari non turistici, safari a piedi e safari di caccia; l. dolo, condotte illecite, colpa grave o incuria dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; m. guerra (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, dirottamento, Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico. Terrorismo che non preveda l’uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi tipo di arma nucleare, chimica o biologica, è coperto sotto le Garanzie A – Spese Mediche e B – Assistenza nelle Emergenze Sanitarie purché l’Assicurato non abbia preso parte a queste attività terroristiche né abbia esercitato un’azione cospirativa per la realizzazione delle stesse. In caso di copertura, il massimale previsto, relativo ad un singolo sinistro o a più sinistri derivanti da Terrorismo o da una serie di eventi legati a Terrorismo che si susseguono nel corso di 72 ore è di € 1.000.000 in totale. n. missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo; o. missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali; p. pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni; q. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; r. chiunque nei 12 mesi antecedenti l'emissione della polizza sia stato ricoverato in ospedale o casa di cura; s. chiunque riceve o è in lista d’attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura; x. xxxxxxxx non denunciati direttamente e per iscritto a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro i termini previsti nelle singole sezioni delle Condizioni Particolari; u. le malattie infettive qualora l'intervento di Assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; x. xxxxxxxxxx x/x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio. w. perdita, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica; x. qualsiasi danno causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami; y. qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio e/o durante il viaggio oggetto della copertura, salvo in caso di estensione della copertura concessa in buona fede; z. spese telefoniche sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. aa. qualsiasi Evento sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato; bb. incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata; cc. viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. |
Alle coperture previste da questo prodotto assicurativo sono applicate limitazioni (oltre alle esclusioni della sezione “Che cosa NON è assicurato?”)
Il presente prodotto non può essere venduto:
- A copertura di viaggi che non partono dall’Italia.
- Per viaggi la cui destinazione si trova a meno di 50 Km dal domicilio dell’Assicurato.
- Dopo la partenza per il viaggio.
- A copertura di un viaggio diverso da quello specifico descritto nel documento assicurativo.
- A soggetti che non siano in possesso del biglietto di rientro in Italia prima della data di partenza.
- A soggetti privi della capacità di agire.
La polizza dev’essere stipulata per l’intera durata del viaggio e prima della partenza.
La copertura non opera se la garanzia non è prevista nel prodotto acquistato o se non è stato pagato il relativo premio.
Limitazioni specifiche:
Polizza Individuale:
- Stipulata esclusivamente da persone domiciliate o residenti in Italia.
- Età massima: 65 anni compiuti.
- Applicabile a un singolo viaggio con durata massima di 365 giorni. Polizza Famiglia:
- Esclusivamente nuclei familiari con genitori e figli.
- Stipulata esclusivamente da persone domiciliate o residenti in Italia.
- Età massima: genitori di età non superiore a 65 anni, figli di età non superiore a 16 anni.
- Applicabile a un singolo viaggio con durata massima di 365 giorni.
- Tariffa Bambini/Ragazzi: è obbligatorio che vi sia un accompagnatore adulto Assicurato sul medesimo Certificato Assicurativo insieme a bambini di età inferiore ai 12 anni.
- Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti che viaggiano da soli, è necessario che il genitore o tutore legale diventi Contraente.
Qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge
Ci sono limiti di copertura?
marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con Inter Partner Assistance S.A. e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
Garanzia A - Spese Mediche (all’estero)
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
Franchigia: € 80 per persona e per evento (ma nessuna franchigia se è stata acquistata l’integrazione facoltativa Franchigia Zero).
Per viaggi all’interno dell’UE, la Franchigia non verrà applicata se vi sono riduzioni sul costo delle spese mediche grazie all’utilizzo della tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)
Limitazioni specifiche:
- la garanzia opera esclusivamente per cure necessarie e non procrastinabili in caso di malattia o infortunio occorsi all’Assicurato all’estero. Il presente contratto assicurativo non è un’assicurazione medica privata.
- La garanzia non opera in caso di inadempimento degli obblighi previsti in polizza in caso di sinistro
Esclusioni specifiche per la garanzia spese mediche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione “Che cosa NON è assicurato?”):
a. cure che costituiscono lo scopo del viaggio;
b. le spese mediche che l'Assicurato sostiene in Italia;
c. le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza;
d. le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura;
e. le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al ritorno dell’Assicurato in Italia;
f. chirurgia estetica;
g. operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla Società;
h. il costo di una stanza privata;
i. la fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, protesi dentarie, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista;
j. spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata;
k. spese mediche nel caso in cui l’Assicurato prenda parte ad Attività Pericolose;
l. cure per malattie tropicali se l'Assicurato non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie;
m. gravidanza, o situazioni patologiche ad essa conseguenti, oltre la 26ma settimana di gestazione, e dal puerperio;
n. parto e parto prematuro;
o. le richieste d'indennizzo derivanti direttamente od indirettamente dal ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET), o da qualsiasi tipo di trattamento per fertilità;
x. xxxx prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio;
q. costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
r. agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica;
s. farmaci da banco o da automedicazione;
t. qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia preventivamente denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
u. costi sostenuti e non autorizzati dopo che l’Assicurato è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della Centrale Operativa.
v. le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
w. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
x. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione “Che cosa NON è assicurato?”
Garanzia B - Assistenza nelle emergenze sanitarie
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
Franchigia: è applicata una franchigia di € 80 solo per le prestazioni seguenti: per la Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere (ma non viene applicata in caso di acquisto della
Garanzia “Franchigia Zero” alla stipula). Sulle rimanenti prestazioni non è prevista alcuna franchigia.
a. costi sostenuti all’estero (di qualsiasi natura) se l’Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly).
b. indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute, a causa di fatti imputabili all'Assicurato o a cause di forza maggiore.
c. qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla Società o dalla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24;
d. mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, iniziative adottate dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
e. malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
f. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
g. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato;
h. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione “Che cosa NON è assicurato?”
Garanzia C - Responsabilità civile
La copertura non indennizza, in quanto non considerati “terzi”:
- i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
- persone assicurate con lo stesso certificato, il compagno di viaggio,
- il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato,
- il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso,
- qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell’Assicurato, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
Per i sinistri che avvengano in USA e Canada:
- la Garanzia viene è limitata ad un pari all’80% del massimale di polizza;
- la Garanzia non copre, in ogni caso, i danni punitivi (punitive or exemplary damages). Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione “Che cosa NON è assicurato?”):
L’Assicurazione non copre i danni che derivano:
a. da responsabilità contrattuale essendo l’Assicurazione limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;
b. dall’esercizio da parte dell’Assicurato di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall’espletamento di cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o
organizzazione di Attività Pericolose o inusuali;
c. da atti volontariamente compiuti dall’Assicurato;
d. da Eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;
e. da trasmissione di una malattia da parte dell’Assicurato;
f. da proprietà, possesso o uso di animali;
g. dalla proprietà, possesso o uso di armi da fuoco o armi di altro tipo;
h. dall’utilizzo o dall’occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato;
i. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non. Nota Bene: qualora l’Assicurato noleggi un’automobile o veicolo a motore, egli dovrà verificare con la compagnia di noleggio che
il veicolo sia munito di un’adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, in quanto non è inclusa nella presente Polizza;
j. dalla proprietà, uso o guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili;
k. dall’esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf o windsurf o kitesurf, della bicicletta, o della barca a vela;
l. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie;
m. da perdita o furto di cose di terzi che l’Assicurato abbia in deposito o custodia;
n. da qualsiasi Evento dove l’Assicurato ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della Società;
o. multe o ammende riferibili all’evento denunciato;
p. spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società;
q. danni causati a persone non Terze.
s. per quanto non diversamente specificato nella presente Garanzia, si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione “Che cosa NON è assicurato?”
Franchigia: € 500 per ciascun sinistro (ma non viene applicata in caso di acquisto della Garanzia “Franchigia Zero” alla stipula);
Gestione delle vertenze:
- La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
- L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti.
- La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
- La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora
la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.
Cosa fare in caso di sinistro? | Spese mediche: Viaggi in USA/CANADA/CARAIBI: - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero x00.00.00.00.00.00 prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali. - Attenersi alla istruzioni fornite dalla Centrale Operativa. Viaggi nel RESTO DEL MONDO: - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero x00.00.00.00.00.00 prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali se gli importi superano € 300. - Per malattie lievi che comportano spese inferiori a € 300 per visita medica o acquisto di medicinali vanno conservate tutte le ricevute di pagamento (non si è invece obbligati a contattare la centrale operativa) - Attenersi alla istruzioni fornite dalla Centrale Operativa. - L’Assicurato si impegna a fare uso nei Paesi dell'Unione Europea della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). La TEAM dovrà essere esibita alla struttura sanitaria presso la quale si è stati ricoverati Assistenza nelle emergenze sanitarie: - Chiamare immediatamente la Centrale Operativa Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi) al numero x00.00.00.00.00.00. - Comunicare il tipo di assistenza richiesto. - Fornire i dati richiesti e attenersi alle istruzioni impartite. Responsabilità civile: - L’Assicurato deve contattare PKC Associates Ltd. telefonicamente al x00 0000 00 00 00 oppure via email a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. - l’Assicurato deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, inviando le ulteriori indicazioni e notizie sulle modalità di accadimento del fatto dannoso delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i documenti, in particolare le richieste risarcitorie del terzo, e tutti gli atti giudiziari (citazioni, ingiunzioni di pagamento, ecc.) relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. - se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro e l’invio della successiva documentazione, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. |
Gestione da parte di altre imprese: Per ogni richiesta l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti. Riferimenti Centrale Operativa: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per conto di ERGO Assicurazione Viaggi); Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Xxxxxx; Tel: x00.00.00.00.00.00 (opzione 1). In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso. | |
Prescrizione: ogni diritto, nei confronti di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. | |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Premio | - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito/prepagata. - Il premio è comprensivo di imposta. - ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio. |
Xxxxxxxx | Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula ed anteriormente all’inizio del viaggio prenotato. |
Le polizze di tipo Individuale, Famiglia: - Sono operanti dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo. - Decadono alla data di rientro indicata sul Certificato assicurativo o in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio dell’Assicurato (se questo avviene prima) e comunque non oltre il termine del viaggio oggetto dell’Assicurazione. - Si estendono oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall’Assicurato (cioè: condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, ritardo del volo, sciopero dei mezzi di trasporto), fino ad un massimo di 5 giorni. - Non prevedono il tacito rinnovo. | |
La polizza non è sospendibile. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell’Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società xxx xxx xx xxxxxx 00 0000 000000 o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all’inizio del viaggio prenotato dall’Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data del timbro postale o la data di ricezione della e-mail o del fax. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Xxxxxxxxxx. |
Risoluzione | La polizza non prevede la risoluzione anticipata. |
Questo prodotto è rivolto a viaggiatori singoli e famiglie che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione “Che cosa è assicurato?” per un singolo viaggio.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il presente prodotto assicurativo prevede un costo di intermediazione a carico del cliente già incluso nel premio pari a una percentuale che va dal 25% al 31% del premio (Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili).
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto devono essere rivolti direttamente a PKC Associates Ltd. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: PKC Associates Ltd, Xxxxx X'Xxxxxxx 000, xxx. 0, 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx) io dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Polizza Essenziale Individuale e Famiglia
LA POLIZZA È VALIDA SE IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON NUMERAZIONE INIZIALE PLC20B È STATO EMESSO TRA IL 01.07.2020 E IL 31.01.2021 PER PARTENZE ANTERIORI AL 01.02.2022
Si richiama l’attenzione del contraente e dell’assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1. Legge applicabile.
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
2. Modalità di perfezionamento del contratto.
Il Contratto si perfeziona con l’adesione dell’Assicurato alla Polizza assicurativa (contratto).
La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto (per i termini di sottoscrizione della Polizza si rimanda all'art. 3 delle Condizioni Generali).
La polizza deve essere stipulata dal Contraente maggiorenne dotato di "capacità di agire" che:
a. se la stipula tramite internet, è tenuto a stampare la polizza in forma completa, restituendo copia sottoscritta del certificato assicurativo via fax al numero x00 0000 000000 o via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Detto documento costituirà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
b. deve visionare attentamente le condizioni di polizza e verificare la correttezza e veridicità dei dati inseriti e/o forniti (a solo titolo esemplificativo e non limitativo: data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso).
Qualora il Contraente stipuli la polizza tramite Internet, potrà chiedere di ricevere e trasmettere il contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il Contraente ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione del contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di modificare le tecniche di comunicazione a distanza utilizzate, a meno che tale modifica non sia incompatibile con il contratto di Assicurazione concluso.
La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
3. Validità contrattuale
a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia.
b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall’Italia e rientro in Italia, purché l’Assicurato compia uno
spostamento di almeno 50 Km di distanza dal proprio Domicilio.
c. La polizza deve essere stipulata prima della partenza per il viaggio.
d. Non è consentito stipulare più polizze Essenziale con lo scopo di aumentare il massimale assicurato o di prolungare il periodo di copertura di un viaggio già in corso.
e. E’ obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata dall’Italia e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.
f. Qualora l’Assicurato viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire alla Società evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).
4. Durata e proroga del contratto.
4.1 La polizza:
a. deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio. Non è consentita la stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio. In caso di stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio, la Società ERGO si riserva il diritto di corrispondere un indennizzo proporzionale alla copertura parziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1907 CC.
b. inizia dalla data concordata riportata sulla polizza;
c. termina alla data concordata riportata sulla polizza o al rientro in Italia se esso avviene prima, comunque non oltre il termine del
viaggio oggetto dell’Assicurazione.
d. si estende automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall’Assicurato, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo, sciopero dei mezzi di trasporto, fino ad un massimo di 5 giorni.
4.2 L’estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità può essere richiesta dall’Assicurato all’Assicuratore dopo l’inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. Nota bene: l’estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l’estensione stessa. Le richieste devono pervenire via email a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).
5. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all’Assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
6. Reclami.
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto verranno gestiti dalla Società ERGO. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi a:
IVASS – Servizio Tutela degli utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In particolare, il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e deve essere corredato dalla copia del reclamo presentato all’impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’organo del paese la cui legislazione è stata prescelta, e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il Contraente. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all’attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione Italiana.
7. Informativa in corso di contratto.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP Aggiuntivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
8. Premio.
a. Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’Assicurazione ha effetto dalla data e ora indicate in polizza, se il premio è
stato pagato anticipatamente all’inizio del viaggio, e termina al rientro al proprio domicilio in Italia.
b. Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del contraente.
9. Assicurazione presso diversi Assicuratori.
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. L’assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
10. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare conseguenze gravi per l’Assicurato. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, la Società non è tenuta ad eseguire le prestazioni di cui alla presente Polizza e, per quanto riguarda le prestazioni eventualmente già eseguite prima della scoperta delle dichiarazioni false o reticenti rese dall’Assicurato, la Società si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute.
11. Aggravamento del rischio.
a. In base all’art. 1898 del Codice Civile l’Assicurato deve immediatamente informare ERGO, tramite email a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, di qualsiasi variazione avvenuta dopo la data di emissione del Certificato di Assicurazione e prima della data di inizio del viaggio che potrebbe dare origine ad una richiesta di indennizzo. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione delle garanzie previste in Polizza.
x.Xxxxxxxx “Zone di Guerra” qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con Inter Partner Assistance S.A. e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
c. Clausola “Covid-19” - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid-19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo.
a. L’Assicurato deve porsi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa della Società secondo le modalità previste nelle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione per attivare le necessarie procedure, e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale;
b.L’Assicurato deve comunicare telefonicamente il tipo di richiesta nonché i propri dati anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo ed il numero di telefono delle persone assicurate e la loro reperibilità, numero Certificato di Assicurazione, data di emissione e tipo di copertura/opzione tariffaria;
c. L’Assicurato deve compilare il Modulo per la Richiesta di Indennizzo disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure potrà contattare PKC Associates Ltd a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx per richiederne l’invio entro 31 giorni dal rientro in Italia. L’invio del modulo prestampato di richiesta di liquidazione del sinistro non comporta, né equivale a, riconoscimento
- ancorché implicito - da parte della Società della ricorrenza delle condizioni di liquidazione del sinistro;
d.L’Assicurato deve inviare entro e non oltre 31 giorni dal rientro in Italia, una comunicazione scritta, con lettera raccomandata
a.r. a PKC Associates Ltd, allegando, ove dovuto la documentazione richiesta. Per i sinistri riguardanti la Responsabilità Civile, l'Assicurato deve inviare avviso scritto con raccomandata a.r. entro e non oltre 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'Evento che ha causato il sinistro.
e. Per la stima del danno da parte della Società si fa riferimento ai massimali indicati nelle Condizioni di Polizza;
f. L’Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, la Società stessa e i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro;
g. Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato;
h. La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro i rimborsi vengono effettuati al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
13. Diritto di recesso.
Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell’Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via fax al numero x00 0000 000000 o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all’inizio del viaggio prenotato dall’Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data del timbro postale o la data di ricezione della e-mail o del fax.
14. Lingua in cui è redatto il contratto.
Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in
un’altra lingua.
15. Regime fiscale.
Il trattamento fiscale applicabile al Contratto è quello previsto dalle leggi di volta in volta in vigore.
DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO
Le seguenti parole ed espressioni hanno il significato sotto riportato quando appaiono all’interno del testo delle Condizioni
di Polizza.
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di Assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, nominato tale nel Certificato di Polizza, che sia idoneo ad essere Assicurato ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni Generali, e per il quale è stato pagato il premio assicurativo corretto.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società fornisce all’Assicurato, tramite la Centrale Operativa ed in base alle Condizioni di Polizza applicabili allo specifico contratto di assicurazione sottoscritto, che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico: l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi arma nucleare o dispositivo o l'emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga di qualsiasi agente chimico solido e liquido o gassoso e/o agente biologico durante il periodo di assicurazione. Per agente "chimico" si intende qualunque composto che, se opportunamente disseminato, produce effetti invalidanti, dannosi o letali su persone, animali, piante o proprietà materiali. Per agente "biologico" si intende qualsiasi microrganismo patogeno e/o tossine prodotte biologicamente (compresi gli organismi geneticamente modificati e le tossine sintetizzate chimicamente) che causano malattia e/o morte nell'uomo, negli animali o piante.
Attività Pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è forte il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365
giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza. La Centrale Operativa per l’Italia è quella di Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx.
Compagno di Viaggio: una sola persona assicurata e nominata sul vostro stesso Certificato di Xxxxxxx.
Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di Assicurazione.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.
Franchigia Zero: pagando un supplemento di premio, rimuove tutte le franchigie stabilite nel Modulo, ove applicabile.
Estensione Copertura: estensione del periodo di Assicurazione di un contratto in corso di validità che l’Assicurato può richiedere all’Assicuratore dopo l’inizio del viaggio solo se, al momento della richiesta, non esistono circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo con il medesimo certificato. Nota bene: l’estensione deve essere richiesta e concessa entro i termini di validità della copertura per la quale si chiede l’estensione stessa. La richiesta di estensione deve pervenire via email a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).
ERGO: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG.
Estero: qualsiasi Paese diverso da quello in cui l’Assicurato risiede o ha il proprio domicilio.
Evento: il manifestarsi delle cause che determinano il sinistro.
Famiglia: l'Assicurato ed i suoi conviventi come risultante da certificato anagrafico. Agli effetti anagrafici per Famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza (se i soggetti sono presenti sul medesimo certificato di residenza), parentela, affinità, adozione, tutela.
Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Polizza che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'Assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni
dell'Assicurazione, consistente in un rimborso o in un indennizzo del danno.
IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private è un’autorità italiana avente funzioni di controllo nel settore delle
assicurazioni.
Italia: Repubblica Italiana con le sue isole, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o manifestatesi anteriormente alla data di inizio della copertura e note all’Assicurato.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nel Modulo delle Coperture delle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la Garanzia o a fornire la prestazione di Assistenza.
Parenti Prossimi: coniuge, genitori, suoceri, nonni, figli, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, generi, nuore.
Periodo di Assicurazione: la data di inizio e fine del periodo di copertura assicurativa come risulta dal Certificato di Polizza, comprese eventuali estensioni della copertura.
Polizza: il documento che regola e prova l’Assicurazione.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato in caso di sinistro.
Ragionevole cura: il comportamento diligente che deve essere tenuto dall’Assicurato nel proteggere lui stesso, dovendo questi agire
come se non fosse Assicurato.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG (ERGO).
Terrorismo: un atto incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza, rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici.
Validità: termine di operatività della polizza, che deve essere stipulata dal contraente in Italia e prima dell’inizio del viaggio.
Voi/Vostro: vedi “Assicurato”.
La Società mette a disposizione dell'assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica e organizzativa della centrale operativa 24 ore su 24 Inter Partner Assistance S.A. la quale fornisce con un servizio multilingue 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno assistenza immediata in caso di malattia o infortunio. I contatti di emergenza sono:
CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 I nter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Tel: x00 00 00 00 00 00
1) Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI DOVETE CHIAMARE Inter Partner Assistance S.A:
● immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera;
● in caso di Rientro Sanitario.
2) Per viaggi nel RESTO DEL MONDO DOVETE CHIAMARE Inter Partner Assistance S.A:
● immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a €300 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera;
● In caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e/o acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300 non è richiesto ottenere un’autorizzazione dalla Centrale Operativa. Conservate SEMPRE tutte le ricevute di pagamento inerenti al caso.
● in caso di Rientro Sanitario.
COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA MEDICA
Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'assicurato o chi per esso, deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa della Società Inter Partner Assistance S.A. al x00 00 00 00 00 00, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:
• Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio.
• Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.
NOTE TO ATTENDING DOCTOR
In the event of admission to an emergency room, inpatient treatment or serious medical condition the Emergency Call Center (x00 00 00 00 00 00) must be advised immediately giving full medical details. Any omission to do so will seriously compromise any payment by the insurer.
Modulo delle Coperture e dei Massimali pagabili per persona assicurata della Polizza Essenziale
Tipo di copertura | Individuale | Famiglia | Franchigia |
Sezione A Spese Mediche (estero) | € 1 Milione | € 1 Milione | € 80 |
Cure dentistiche urgenti | € 400 | € 400 | € 80 |
Sezione B Assistenza nelle Emergenze Sanitarie | Inclusa | Inclusa | |
a) Trasferimento ospedaliero | Illimitato | Illimitato | Nessuna |
b) Rientro Sanitario | Illimitato | Illimitato | Nessuna |
c) Prolungamento soggiorno | Illimitato | Illimitato | Nessuna |
d) Viaggio di un famigliare | Biglietto di viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000 | Biglietto di viaggio: Illimitato Spese di soggiorno: € 1.000 | Nessuna |
e) Xxxxxxxxx con assistente medico | Illimitato | Illimitato | Nessuna |
f) Rimpatrio della salma Sepoltura all’estero | Illimitato € 2.600 | Illimitato € 2.600 | Nessuna Nessuna |
g) Ricerca Salvataggio Recupero | € 5.000 | € 5.000 | Nessuna |
h) Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere | € 1 milione | € 1 milione | € 80 |
Sezione C Responsabilità Civile | € 250.000 | € 250.000 | € 500 |
Integrazione Facoltativa: Franchigia Zero | Disponibile | Disponibile |
Informazioni Tariffarie e altre informazioni utili
Polizza Individuale: valida per un unico viaggio con durata massima di 365 giorni, il limite d’età assicurabile è di 65 anni compiuti. Polizza Famiglia: si applica ai nuclei familiari costituiti da uno o entrambi i genitori (di età pari o inferiore a 65 anni) che viaggiano con un numero illimitato di figli di età pari o inferiore ai 16 anni.
Se i bambini e i ragazzi viaggiano soli o accompagnati da un adulto che non sia il genitore, si applicheranno le seguenti regole:
a. per bambini fino a 16 anni compiuti viene applicato lo sconto del 50%;
b. per i ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti che viaggiano da soli, è necessario che il genitore o tutore legale diventi Contraente.
Franchigia Zero: pagando un premio aggiuntivo vengono rimosse le franchigie stabilite nel Modulo ove applicate.
Attività sportive pericolose: si invita l'Assicurato a verificare nelle Condizioni Generali art. 5 Esclusioni, lettera J, le attività sportive escluse dalla copertura assicurativa.
Condizioni di Salute: le Condizioni Particolari della Sezione A - Spese Mediche (vedi art. 2) contengono certe condizioni relative alla salute dei viaggiatori e/o di altre persone dal cui benessere potrebbe dipendere il viaggio, che possono non essere coperte. Si prega di verificare l’art. 5 e l’art. 7 delle Condizioni Generali.
Prestazioni assicurative: al fine di conoscere in dettaglio le prestazioni assicurative, La invitiamo ad esaminare attentamente le Condizioni di Polizza relative alle prestazioni assicurative da Lei prescelte nell’ambito di ciascuna specifica sezione.
Validità contrattuale: il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall’Italia purché la polizza sia stipulata prima della partenza per il viaggio. Zone e Paesi a rischio: Aree geografiche relativamente alle quali, per motivi ambientali, meteorologici, sociali, attività terroristiche, insurrezioni o conflitti in corso, potrebbe non essere possibile sottoscrivere un contratto di Assicurazione. Al fine di sapere se è possibile stipulare la polizza vi consigliamo di consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero Affari Esteri alla voce Viaggiare Sicuri inserendo il Paese di destinazione in cui volete recarvi. La Società non copre le destinazioni per cui è in essere uno sconsiglio da parte del Ministero Affari Esteri.
Privacy
Desideriamo informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
PKC Associates Ltd (d’ora in poi PKC) con sede in Xxxxx X’Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx e in qualità di Responsabile del trattamento gestisce, raccoglie e tratta i dati personali per conto di ERGO Reiseversicherung AG (d’ora in poi ERGO), quale Titolare del trattamento (e con sede legale in Xxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx).
1. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), informazioni relative al Suo stato di salute ed ai rischi da coprire, informazioni sul tipo e livello di polizza, sul premio applicato, sui sinistri occorsi nonché, con il Suo consenso, dati relativi alle sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti.
2. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza.
3. Finalità del trattamento
3.1 Finalità contrattuali e di legge
In riferimento al punto n. 1. sopra riportato, tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:
- perfezionamento del contratto assicurativo e le eventuali modifiche o cancellazioni dello stesso;
- adempimento degli obblighi contrattuali nei suoi confronti;
- gestione di eventuali sinistri e casi di assistenza sanitaria durante il periodo assicurativo;
- svolgimento di verifiche al fine di contrastare comportamenti illeciti o fraudolenti.
- per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate; La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel paragrafo 3.1, comporterà l’impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.
3.2 Finalità promozionali e di profilazione
Dietro il Suo consenso, da esprimere durante la procedura d’acquisto online del nostro sito web, effettueremo:
- ricerche di mercato, rilevazioni della qualità dei prodotti e servizi resi.
- invio di comunicazioni email per la vendita di prodotti assicurativi e servizi di PKC.
- attività di marketing e remarketing (esempio: Google Adwords, Facebook).
- I Suoi dati personali acquisiti tramite il nostro account sui social network, per esempio quando ci ha effettuato una richiesta di informazioni, potrebbero essere utilizzati per gestire le Sue richieste.
- PKC utilizza alcuni cookies, anche di terze parti, come indicato nel dettaglio nell’apposita informativa “utilizzo dei cookies”
presente sul nostro sito web (link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx).
Per quanto riguarda le informative e metodi di raccolta dei dati personali di società terze come ad esempio Facebook e Google, La informiamo che non ne siamo responsabili.
In riferimento ai punti elencati nel paragrafo 3.2, potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dei suoi dati scrivendo a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo ERGO;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che organizzano ed erogano le prestazioni di assistenza previste dal contratto assicurativo;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile;
• dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi di ERGO e PKC.
La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l’impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.
5. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi ERGO e PKC potranno trasferire dati personali in Paesi esteri per legittimo interesse. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.
La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l’impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.
6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potrà scrivere a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Condizioni di Assicurazione di ERGO Reiseversicherung AG /Polizza Essenziale PLC20B
Le seguenti condizioni generali, dall’art. 1 all’art. 14, si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio Essenziale offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Persone assicurate
Soggetti assicurati sono le persone fisiche nominativamente indicate nel certificato di Assicurazione, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel detto documento assicurativo.
Art. 2 Viaggio
a. L’Assicurazione è prestata per lo specifico viaggio indicato nel Certificato di Xxxxxxx.
b. Il viaggio di lavoro è garantito con esclusione della copertura per tutte le attività lavorative manuali o comunque pericolose svolte durante il viaggio;
c. E’ obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.
d. Qualora l’Assicurato viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire all’Assicurazione evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).
Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto
La Garanzia:
a. deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio e prima della partenza;
b. inizia alla data e all’ora riportata sul certificato di polizza;
c. termina al rientro al Domicilio o Residenza in Italia e il giorno riportato sul certificato di polizza, comunque non oltre il termine del
viaggio oggetto dell’Assicurazione.
d. Si estende automaticamente oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non mediche e non dipendenti dall’Assicurato, ovvero condizioni atmosferiche avverse, guasto al velivolo o sciopero dei mezzi di trasporto fino ad un massimo di 5 giorni.
Art. 4 Premio
a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'Assicurazione ha effetto dalla data e dall'ora indicate sul certificato di polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno e all’ora del pagamento stesso, ma comunque prima della partenza dall’Italia.
b. Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
d. la polizza non è valida se acquistata durante il viaggio, dopo la partenza dall’Italia.
e. è possibile stipulare l’estensione della copertura inviando una email a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, prima della scadenza indicata sul contratto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 CET ora locale Italiana (GMT+1).
Art. 5 Esclusioni
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a. malattie preesistenti, cioè malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all’Assicurato;
b. patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;
c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite prevedibili o già programmate;
d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;
e. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, Terrorismo, incidente aereo).
f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
x. xxxxx, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d’aborto in caso di incuria o dolo dell’assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo prop osito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;
i. espianto e/o trapianto di organi;
j. sport invernali e attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce, accesso ai ghiacciai; trekking (al di sopra dei 4000 metri); arrampicata indoor e outdoor; salti dal trampolino con sci; guida e uso di guidoslitte/bob, moto d’acqua/jetski e quad; tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato; corse e gare automobilistiche, rally, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove; immersione senza attrezzatura di sicurezza, speleologia, pugilato, canyoning, canoa e kayak superiori al 2° grado, rafting superiore al 4° grado, sci nautico; equitazione, caccia e tiro, hockey, football americano, rugby, bungee jumping, parapendio, sci, snowboard, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme; atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, agonistico o dilettantistico (comprese le relative prove ed allenamenti).
k. i safari non turistici, safari a piedi e safari di caccia;
l. Xxxx, condotte illecite, colpa grave o incuria dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
x. xxxxxx (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, dirottamento, Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico. Terrorismo che non preveda l’uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi tipo di arma nucleare, chimica o biologica, è coperto sotto le Garanzie A – Spese Mediche e B – Assistenza nelle Emergenze Sanitarie purché l’Assicurato non abbia preso parte a queste attività terroristiche né abbia esercitato un’azione cospirativa per la realizzazione delle stesse. In caso di copertura, il massimale previsto, relativo ad un singolo sinistro o a più sinistri derivanti da Terrorismo o da una serie di eventi legati a Terrorismo che si susseguono nel corso di 72 ore è di € 1.000.000 in totale.
n. missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;
o. missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali;
p. pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni;
q. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
r. chiunque nei 12 mesi antecedenti l'emissione della polizza sia stato ricoverato in ospedale o casa di cura;
s. chiunque riceve o è in lista d’attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;
t. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro i termini previsti nelle singole sezioni delle Condizioni di Polizza;
u. le malattie infettive qualora l'intervento di Assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
x. xxxxxxxxxx x/x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese Mediche relative a infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi durante il viaggio.
x. xxxxxxx, distruzione o danno causati direttamente dalle onde d'urto causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità sonica o supersonica;
x. qualsiasi danno causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami;
y. qualsiasi richiesta di indennizzo se la sottoscrizione della copertura assicurativa avviene quando ci si trova già in viaggio e/o durante il viaggio oggetto della copertura, salvo in caso di estensione della copertura concessa in buona fede;
z. spese telefoniche sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa.
aa. qualsiasi Evento sorto a seguito della mancanza da parte di un vettore nel garantire qualsiasi parte di un viaggio prenotato;
bb.incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata;
cc. viaggi in Paesi sotto embargo, sanzioni internazionali o zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o in situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
Art. 6 Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
a. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
b. La Società e la Centrale Operativa non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, terrorismo o ad inattese o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
c. La Società e la Centrale Operativa declinano ogni responsabilità per ritardi o inadempimenti che possano sorgere durante
l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
d. Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.
e. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: La presente Assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
Art. 7 Persone non assicurabili
a. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile;
b. Non sono assicurabili le persone non domiciliate o residenti in Italia;
c. Non sono assicurabili le persone che hanno compiuto 66 anni. Tuttavia, per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto,
l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
Art. 8 Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico/scritto secondo le modalità previste nelle singole Sezioni della presente
polizza (paragrafo: “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”).
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato riconosce alla Società il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella Sezione disciplinante la singola Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L’Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 9 Diritto di rivalsa
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.
Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 11 Prescrizione
I diritti, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di Assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’Assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
Art. 12 Modifiche dell’Assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni da parte dell’Assicurato
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere firmate e inviate alla Società e formalmente accettate dalla stessa.
Art. 13 Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L’assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Art. 14 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
SEZIONE A – SPESE MEDICHE
Condizioni particolari
La Garanzia viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio. La garanzia viene prestata per cure necessarie e non procrastinabili in caso di malattia o infortunio occorsi all’Assicurato all’estero. Il presente contratto assicurativo non è un’assicurazione medica privata.
Ogni spesa all'interno di questa sezione deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa Inter Partner
Assistance S.A. in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
In caso di sinistro, e prima di ogni intervento personale, l'Assicurato deve porsi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa al x00 00 00 00 00 00. Il contatto con la Centrale Operativa prima del ricovero in pronto soccorso o ospedale, permetterà l’attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera all'estero.
1. Oggetto della Garanzia:
In caso di malattia acuta e imprevedibile o infortunio dell'Assicurato incorsi al di fuori dell'Italia, la Società risarcirà, per la somma stabilita nel Modulo, le spese qui di seguito elencate, autorizzate e approvate dalla Centrale Operativa per cure necessarie e non procrastinabili:
x. xxxxxxxxx;
b. ricovero in istituto di cura incluso intervento chirurgico;
c. trattamenti ambulatoriali (visite mediche ambulatoriali, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio), purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
d. farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
e. cure dentistiche urgenti al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato, fino alla concorrenza del massimale di € 400.
2. Esclusioni
L’Assicurazione non copre:
a. cure che costituiscono lo scopo del viaggio;
b. le spese mediche che l'Assicurato sostiene in Italia;
c. le spese sostenute dopo il rientro dal viaggio nel proprio paese di residenza;
d. le spese considerate non abituali, ragionevoli o consuete per i servizi medici e/o la loro fornitura;
e. le spese per le terapie in corso o non essenziali ed altri costi, o le cure che potrebbero essere ragionevolmente posticipate fino al
ritorno dell’Assicurato in Italia;
f. chirurgia estetica;
g. operazioni chirurgiche cardiache, a meno che precedentemente autorizzate dalla Società;
h. il costo di una stanza privata;
i. la fornitura di arti artificiali, sedie a rotelle, protesi dentarie, supporti uditivi, protesi e ausili per la vista;
j. spese mediche a seguito di incidenti avvenuti sia alla guida che come passeggero di una moto, scooter, o ciclomotore che superi i 125 cc. di cilindrata;
k. spese mediche nel caso in cui l'Assicurato prenda parte ad Attività Pericolose;
l. cure per malattie tropicali se l'Assicurato non ha seguito le misure profilattiche consigliate od obbligatorie;
m. gravidanza, o situazioni patologiche ad essa conseguenti, oltre la 26ma settimana di gestazione, e dal puerperio;
n. parto e parto prematuro;
o. le richieste d'indennizzo derivanti direttamente od indirettamente dal ricorso a tecniche di fecondazione artificiale (FIVET), o da qualsiasi tipo di trattamento per fertilità;
x. xxxx prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio;
q. costi sanitari relativi a infortuni o malattie causati da malattie mentali o perdita di coscienza, se dovuti a consumo di alcool, droghe, sedativi, sonniferi o altre sostanze, trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
r. agopuntura, fanghi, massaggi, fisioterapia, trattamenti riabilitativi, servizi di un chiropratico, podologo, osteologo, od i costi di natura non medica;
s. farmaci da banco o da automedicazione;
t. qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia preventivamente denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il ricovero in Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
u. costi sostenuti e non autorizzati dopo che l’Assicurato è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to Fly) in accordo con i medici che lo hanno curato e i medici della Centrale Operativa.
v. le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
w. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato;
x. per quanto non diversamente specificato nella presente Sezione, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali,
art. 5.
3. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
3.1 L’Assicurato (o chi per lui), a seconda del Paese in cui si trova, dovrà seguire una delle seguenti prassi (a o b):
a. Per viaggi negli STATI UNITI/CANADA/CARAIBI DOVETE CHIAMARE Inter Partner Assistance S.A:
● immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali, per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera negli Stati Uniti, Canada, Caraibi;
● in caso di rientro sanitario.
b. Per Viaggi nel RESTO DEL MONDO DOVETE CHIAMARE Inter Partner Assistance S.A:
● immediatamente prima del ricovero ospedaliero, pronto soccorso e visite ambulatoriali per costi superiori a € 300,00 per attivare le necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la struttura ospedaliera;
● in caso di malattie lievi che necessitano solo di una visita medica e/o acquisto medicinali per costi inferiori ad € 300,00 non è
richiesto ottenere un’autorizzazione dalla Centrale Operativa. Conservate SEMPRE tutte le ricevute di pagamento inerenti al caso;
● in caso di rientro sanitario.
Qualora la Centrale Operativa non sia stata preventivamente contattata ove previsto, la copertura delle spese mediche potrebbe non essere garantita, salvo in casi di oggettiva e comprovata impossibilità per gravi motivi di salute (per es. coma).
3.2 L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa informazioni in merito al problema in corso, nome e numero telefonico dell'Ospedale/del medico che al momento lo ha in cura e del medico curante in Italia.
3.3 L'Assicurato deve trasmettere la copia conforme all'originale della cartella clinica, nonché gli originali delle fatture, notule, ricevute.
3.4 L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
3.5 L’Assicurato si impegna a fare uso nei Paesi dell'Unione Europea della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) anche conosciuta con il nome di tessera sanitaria. La TEAM dovrà essere esibita alla struttura sanitaria presso la quale si è stati ricoverati.
4. Franchigia
Dall’indennizzo spettante per le spese mediche sostenute verrà dedotta per ogni Evento una Franchigia di € 80 per persona e
Evento, che resterà a carico dell’Assicurato.
Per viaggi all’interno dell’UE, la Franchigia non verrà applicata se vi sono riduzioni sul costo delle spese mediche grazie all’utilizzo
della tessera TEAM.
La Franchigia non verrà applicata se è stata acquistata l’integrazione facoltativa Franchigia Zero.
SEZIONE B – ASSISTENZA NELLE EMERGENZE SANITARIE
Condizioni particolari
La Garanzia viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio. Il presente contratto assicurativo non è un’assicurazione medica privata.
1. Oggetto della Garanzia
La Società fornisce Assistenza 24 ore su 24 tramite la Centrale Operativa nei casi qui di seguito elencati:
a. Ricovero ospedaliero: La Centrale Operativa Inter Partner Assistance S.A., si riserva il diritto di trasferire l’Assicurato dall’istituto di cura in cui è ricoverato ad un altro istituto di cura specializzato (il quale potrebbe essere localizzato in un altro Stato) ed individuerà a suo insindacabile giudizio il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungerlo in base al luogo in cui si trova l’Assicurato ed alle sue condizioni fisiche. In base alle esigenze mediche e alle circostanze, il trasporto dell'Assicurato potrà essere effettuato in automobile, treno, taxi, elicottero, ambulanza, aeroambulanza, volo di linea o volo charter, anche in presenza di altri passeggeri (per esempio su voli di linea o charter) e in classe economy. La Centrale Operativa terrà a suo carico i costi del trasferimento.
b. Rientro Sanitario: nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizzerà il rientro sanitario dell'Assicurato al luogo di residenza o al più vicino istituto di cura idoneo. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
c. Prolungamento soggiorno: se non è possibile trasportare l’Assicurato a causa di un infortunio o di una grave malattia intervenuta durante il viaggio, e non sia possibile proseguire il viaggio come programmato, la Società pagherà all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento dei servizi utilizzati dall’Assicurato. Il rimborso delle spese anzidette verrà effettuato tenendo come riferimento lo standard (tipo, classe) delle prenotazioni originarie. Se l’Assicurato non è in grado di effettuare il viaggio di rientro come programmato, a causa di malattia o infortunio occorsi all’estero, la polizza si estenderà automaticamente senza costi aggiuntivi fino alla data di rientro in Italia concordata con la Centrale Operativa (considerando le specifiche coperture e i requisiti della Sezione A e della Sezione B).
d. Viaggio di un familiare: le spese sostenute da un Parente Prossimo o un Compagno di Viaggio, il quale, su richiesta del medico e autorizzato dalla Società Vi assista o Vi riaccompagni al Vostro Domicilio. La Società mette a disposizione del familiare un biglietto A/R in classe economica per raggiungere l’Assicurato. In caso di Prolungamento soggiorno dell’Assicurato la Società rimborserà il costo di un nuovo biglietto di rientro posticipato in classe economica o il costo per la modifica della data di rientro del biglietto originario (qualora questa sia possibile) per un solo Compagno di Viaggio. Qualora l’Assicurato oggetto del Prolungamento soggiorno viaggiasse con figli minori anch’essi assicurati con la polizza Viaggi Sicuri, saranno coperti i costi dei nuovi biglietti aerei di rientro posticipato in classe economica o i costi per il cambio data del biglietto originariamente prenotato anche per questi ultimi. Le spese di alloggio dei Parente Prossimo o del Compagno di Viaggio verranno rimborsate fino alla concorrenza del massimale totale di € 1.000.
e. Xxxxxxxxx con un assistente medico: le spese per un assistente medico qualificato su richiesta del medico che ha in cura
l’Assicurato e autorizzate dalla Società per riaccompagnarVi al Vostro Domicilio.
f. Rimpatrio della salma: se l’Assicurato decede durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi,
provvede ad organizzare il rimpatrio della salma in Italia e ne sosterrà i costi necessari. Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Se la sepoltura avviene all'estero, nel paese dove è avvenuto il decesso, il massimale sarà di € 2.600.
g. Ricerca, salvataggio e recupero: nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 5.000.
h. Garanzia per il pagamento delle spese ospedaliere: la Centrale Operativa potrà, se lo riterrà necessario, garantire alla struttura sanitaria il pagamento delle spese ospedaliere fino al massimale della polizza.
2. Esclusioni
2.1 La Società non è tenuta a pagare:
a. costi sostenuti all’estero (di qualsiasi natura) se l’Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly).
b. indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute, a causa di fatti imputabili all'Assicurato o a cause di forza
maggiore, o ancora per le motivazioni descritte al seguente art. 2.2.
2.2 La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
a. qualsiasi spesa aggiuntiva o di ricovero non specificatamente autorizzata dalla Società o dalla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24;
b. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
c. errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in
tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
d. mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, iniziative adottate dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione:
e. malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
f. il rientro sanitario o il rimpatrio qualora le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
g. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato;
h. per quanto non diversamente specificato nella presente Sezione, si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali, art. 5.
3. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
a. L'Assicurato, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la
Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di Assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali,
l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
b. L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la perdita totale o parziale
del diritto alle prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE
Condizioni particolari
La Garanzia viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.
1. Oggetto dell’Assicurazione
L'Assicurato sarà indennizzato di tutte le somme pagabili di cui potrà essere civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Periodo di Assicurazione che hanno provocato:
1.1 Lesioni fisiche o morte di qualsiasi persona che non sia membro della Vostra famiglia, Compagni di Viaggio o persone alle
dipendenze dell’assicurato.
1.2 Danni a proprietà:
a. che non appartiene all’Assicurato, o
b. a Xxx lasciata o controllata da Voi o da un membro della Vostra Famiglia o da un Compagno di Viaggio.
1.3 Le garanzie di cui innanzi sono prestate fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo.
2. Limitazione per i viaggi in USA e Canada
Per i sinistri che avvengano in USA e Canada la Garanzia viene prestata entro il limite di importo pari all’80% del massimale di polizza e con esclusione, in ogni caso, dei danni punitivi (punitive or exemplary damages).
3. Gestione delle Vertenze – Spese di Resistenza
3.1 La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
3.2 L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti.
3.3 La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
3.4 La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del
massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
3.5 La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.
4. Esclusione dal novero di Terzi
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
4.1 i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
4.2 persone assicurate con lo stesso Certificato, Compagno di Viaggio;
4.3 il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;
4.4 il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso;
4.5 qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell’Assicurato, il dipendente professionale, gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
5. Esclusioni
La Garanzia non comprende i danni derivanti:
a. da responsabilità contrattuale essendo l’Assicurazione limitata alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;
b. dall’esercizio da parte dell’Assicurato di attività professionale o comunque lavorativa, privata o pubblica, dall’espletamento di
cariche anche onorifiche, dallo svolgimento e/o organizzazione di Attività Pericolose o inusuali;
c. da atti volontariamente compiuti dall’Assicurato;
d. da Eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti;
e. da trasmissione di una malattia da parte dell’Assicurato;
f. da proprietà, possesso o uso di animali;
g. dalla proprietà, possesso o uso di armi da fuoco o armi di altro tipo;
h. dall’utilizzo o dall’occupazione di terreni ed edifici posseduti o riferibili all’Assicurato;
i. dalla proprietà, uso o guida di un veicolo a motore e non. Nota Bene: qualora l’Assicurato noleggi un’automobile o veicolo a motore, egli dovrà verificare con la compagnia di noleggio che il veicolo sia munito di un’adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, in quanto non è inclusa nella presente Polizza;
j. dalla proprietà, uso o guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5 metri o aeromobili;
k. dall’esercizio della caccia; del pugilato o della lotta nelle sue varie forme, dalla pratica del surf, windsurf o kitesurf, della bicicletta o della barca a vela;
l. dalla partecipazione a gare, corse e competizioni di ogni genere e dei relativi allenamenti e prove preparatorie;
m. da perdita o furto di cose di terzi che l’Assicurato abbia in custodia;
n. da qualsiasi Evento dove l’Assicurato ammette responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso della Società;
o. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali, art. 5.
Sono altresì esclusi:
p. multe o ammende riferibili all’Evento assicurato.
q. spese legali sostenute dall’Assicurato per la propria difesa non autorizzate dalla Società;
r. danni causati a persone non terze;
s. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali, art. 5.
6. Franchigia
a. Ad ogni sinistro si applica una Franchigia, a carico dell’Assicurato, pari a € 500,00.
b. La Franchigia non verrà applicata se si acquista l’integrazione facoltativa (Franchigia Zero) al momento della stipula della polizza.
7. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
a. In caso di sinistro, l’Assicurato deve contattare PKC Associates Ltd telefonicamente al x00 0000 000000 oppure via email a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza.
b. L’Assicurato deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, inviando le ulteriori indicazioni e notizie sulle modalità di accadimento del fatto dannoso delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i documenti, in particolare le richieste risarcitorie del terzo, e tutti gli atti giudiziari (citazioni, ingiunzioni di pagamento, ecc.) relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
c. Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro e l’invio della successiva documentazione, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
8. Prescrizione
Vale quanto precisato dall’art. 11 delle Condizioni Generali.
ERGO Reiseversicherung AG
Sede Legale
Thxxxx-Xxxxxx-Xxx. 0
00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia
Vix Xxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. +39 02.7641 6652
Fax. +39 02.7641 6862
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. Strumenti di pagamento elettronici nella forma on line.
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Dati dell’intermediario iscritto all’Elenco annesso al Registro degli Intermediari
assicurativi per il quale è svolta l’attività
Dati anagrafici dell’intermediario | PKC Associates Ltd |
Stato membro in cui l’intermediario è registrato | Regno Unito |
Numero di registrazione Stato d'origine | 312339 |
Autorità di vigilanza dello stato membro di origine | Financial Conduct Authority |
Indirizzo sede secondaria in Italia | Corso D’Augusto 118 int. 6 47000 Xxxxxx |
Numero iscrizione al registro | UE00008188 |
Recapito telefonico | 0541 51171 |
Indirizzo internet | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Indirizzo PEC | |
Responsabile dell’attività di intermediazione: | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx n. iscrizione E000519053 |
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: | IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Vix xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx |
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale è svolta
l’attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS
(xxx.xxxxx.xx)
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) L’Intermediario PKC Associates Ltd agisce per conto della Compagnia Ergo Reiseversicherung AG, di cui vengono distribuiti i prodotti.
b) L’Intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione con altri intermediari assicurativi ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.
Con riferimento al pagamento dei premi:
L’Intermediario informa che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a) Natura del compenso percepito dall’intermediario: commissione inclusa nel premio
assicurativo.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) L’Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
b) Un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società per la quale l’intermediario opera.
c) L’Intermediario dichiara che propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione e di fornire attività di consulenza. L’intermediario ha rapporti di affari con le seguenti Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG.
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) L’impresa preponente gestisce i reclami che riguardano il comportamento dell’intermediario che entra in contatto con il cliente e dei dipendenti/collaboratori di quest’ultimo. L’impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di risposta da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Vix xxx Xxxxxxxxx x.00 – 00000 Xxxx, allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa
preponente.
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - Vix Xxxx 0, 00000 Xxxxxx - Fax: x00 00 00 00 00 00 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.