Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Ufficio Sinistri secondo le modalità previste nelle specifiche Sezioni della presente polizza. Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione C - Obblighi dell’Assicurato.
Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto oltre a fare quanto in suo potere per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurat o si riconosce obbligato come indicato nella Sezione E “Obblighi dell’Assicurato” delle Condizioni generali di Assicurazione.
Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto. Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato. 9. Diritto di rivalsa Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.
Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico/scritto secondo le modalità previste nelle singole Sezioni della presente polizza (paragrafo: “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”). Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurato riconosce alla Società il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella Sezione disciplinante la singola Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L’Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.