IN MATERIA DI INTERMEDIARI
Regolamento recante norme di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
IN MATERIA DI INTERMEDIARI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI
16 febbraio 2018
I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO
La direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (c.d. XxXXX X) è stata in parte rifusa nella direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX) e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR), con l’obiettivo di adeguare la disciplina alla mutata situazione dei mercati e rafforzare, anche alla luce delle problematiche emerse a seguito della crisi finanziaria, il grado di armonizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza a livello eurounitario.
Le norme europee sono poi completate dagli atti delegati di secondo livello, recanti disposizioni che integrano e attuano nel dettaglio i principi e le previsioni contenute nelle fonti normative di rango primario. Tali atti assumono, nella quasi totalità dei casi, la forma di regolamento e sono pertanto direttamente applicabili negli Stati membri.
Il processo di recepimento nazionale delle fonti europee citate si è concluso, a livello primario, con l’emanazione del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, anche “TUF”)1.
Nel prosieguo, si procede a un’illustrazione di sintesi degli interventi di adeguamento della fonte di rango secondario al novellato quadro di derivazione europea, apportati sulla base delle nuove deleghe regolamentari introdotte dal citato d.lgs. n. 129/2017.
Alla luce delle consistenti modifiche apportate e della significativa ristrutturazione del testo normativo, si è reso opportuno procedere all’adozione di un nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di intermediari e alla contestuale abrogazione del precedente Regolamento, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.
1 L’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017 ha, tra l’altro, stabilito quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie. La Banca d'Italia e la Consob adottano tali provvedimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze, continua ad applicarsi, fino alla data della sua revisione, il protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 31 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente, la Banca d'Italia e la Consob, per la fase transitoria, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Inoltre, per effetto dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017 e in considerazione del nuovo riparto di competenze tra la Consob e la Banca d’Italia delineato dall’art. 6 del riformato TUF, talune disposizioni contenute nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalle due Autorità con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito anche “Regolamento Congiunto”), che attengono ad aspetti della disciplina ora rimessi alla potestà regolamentare esclusiva della Consob, cessano di essere applicate.
Il nuovo Regolamento in materia di intermediari è stato complessivamente strutturato in undici Libri che seguono l’ordine riportato:
- Libro I - Fonti normative e definizioni, che comprende le disposizioni della normativa primaria recanti le deleghe finalizzate all’emanazione della disciplina di secondo livello e le definizioni di talune locuzioni utilizzate all’interno del testo regolamentare;
- Libro II - Autorizzazione delle Sim e ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, che recepisce la nuova normativa di derivazione europea riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché l’operatività in Italia delle imprese di investimento UE, tenuto conto anche della disciplina direttamente applicabile contenuta nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della MiFID II (c.d. RTS ed ITS). In particolare, il summenzionato Libro detta disposizioni in materia di:
a) procedimento di autorizzazione all’esercizio da parte delle SIM dei servizi e delle attività di investimento e di estensione allo svolgimento di ulteriori servizi, ove è contenuta anche una specifica disciplina concernente la decadenza e la revoca dell’autorizzazione, alla luce delle modifiche apportate in materia dal novellato TUF;
b) operatività transfrontaliera delle SIM, in cui, in virtù delle nuove potestà autorizzatorie e regolamentari assegnate alla Consob dal riformato TUF, sono disciplinate i) le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento sia mediante il diritto di stabilimento sia attraverso la libera prestazione di servizi e ii) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi;
c) procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche a prestare servizi/attività di investimento sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi, conformemente alla delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall’art. 28, comma 4, del TUF. In ossequio a quanto disposto dall’art. 47, par. 3, di MiFIR, sono state altresì previste specifiche disposizioni rispettivamente per il caso
i) della succursale di un’impresa di paesi terzi autorizzata in Italia che intenda operare in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e ii) della succursale di un’impresa di paesi terzi autorizzata in un altro Stato UE che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia;
d) operatività in Italia delle imprese di investimento UE, ove, in coerenza con le novità recate dal TUF, è contenuta una specifica disciplina riguardante la possibilità per gli intermediari in parola di esercitare il diritto di stabilimento anche attraverso agenti collegati stabiliti in Italia;
- Libro III - Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, che recepisce le disposizioni di matrice europea concernenti le regole di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, tenuto conto anche della diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del regolamento delegato (UE) 2017/565. Nello specifico, il summenzionato Libro detta disposizioni in materia di:
a) disclosure ai clienti, al fine di recepire le innovazioni recate dalla MiFID II riguardanti, in particolare, le informazioni sulla destinazione degli strumenti ai clienti al dettaglio o professionali alla luce della disciplina in tema di product governance e le informazioni da rendere con riferimento ai costi e oneri connessi;
b) contratti, ove viene in particolare sancito, in coerenza con la XxXXX XX, l’obbligo per gli intermediari di ricorrere al contratto scritto anche nei rapporti con i clienti professionali e, in ossequio al disposto dell’art. 58, par. 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565, anche nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell’adeguatezza;
c) adeguatezza/appropriatezza/execution only, allo scopo di dare attuazione alle corrispondenti previsioni europee, concernenti, in particolare, la più puntuale individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza e il nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti al dettaglio una dichiarazione di adeguatezza nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Parimenti, la disciplina applicabile alla prestazione dei servizi di mera esecuzione e ricezione di ordini è stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla MiFID II, con specifico riferimento all’individuazione degli “strumenti finanziari complessi” esclusi dal perimetro dell’execution only, anche alla luce delle indicazioni a tal fine contenute negli Orientamenti in materia di “strumenti di debito complessi e depositi strutturati”, emanati dall’ESMA il 26 novembre 2015;
d) pratiche di vendita abbinata, in cui, in coerenza con le disposizioni della MiFID II, viene introdotta una specifica disciplina tesa a dettare le regole di trasparenza e di correttezza che gli intermediari sono tenuti a osservare nel caso in cui un servizio di investimento sia offerto unitamente a un altro servizio o prodotto come parte di un “pacchetto”, tenuto anche conto delle indicazioni a tal fine rese negli Orientamenti in materia di “pratiche di vendita abbinata”, emanati dall’ESMA il 22 dicembre 2015;
e) best execution e gestione degli ordini dei clienti, la cui disciplina viene aggiornata alla luce delle previsioni al riguardo dettate dalla XxXXX XX;
f) inducements, ove, in un’ottica di migliore sistematizzazione e chiarezza della disciplina applicabile, sono stati introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle corrispondenti previsioni contenute nelle fonti europee primarie e secondarie [direttiva delegata (UE) 2017/593] riguardanti rispettivamente: i) le condizioni di ammissibilità degli incentivi; ii) gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente; iii) la ricerca in materia di investimenti;
g) rendicontazione ai clienti, al fine di realizzare una migliore articolazione e sistematizzazione degli obblighi generali fissati dalla XxXXX XX in tema di reportistica in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, ivi incluso il servizio di gestione;
h) rapporti con controparti qualificate, ove, in recepimento della XxXXX XX, viene sancito un innalzamento delle tutele previste nei confronti di tale categoria di investitori rispetto a quelle approntate nel quadro MiFID I;
i) product governance, la cui disciplina è stata articolata, in linea con l’approccio seguito dal legislatore europeo, in due set di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli intermediari produttori e agli intermediari distributori, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella MiFID II, non oggetto di recepimento in sede di normativa primaria nazionale, e ulteriormente dettagliate nella delegated directive;
l) requisiti di conoscenza e competenza, che detta la specifica disciplina per i membri del personale degli intermediari che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, o prestano il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti.
Il Libro in esame contiene anche alcune disposizioni sugli agenti di cambio che, pur non essendo state sottoposte ad un processo di consultazione pubblica, sono state emendate al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti concernenti la revisione legale dei conti in virtù delle intervenute modifiche alla pertinente disciplina primaria;
- Libro IV - Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni, nel quale è confluita, con i necessari adattamenti tesi a recepire la normativa europea di riferimento, la disciplina concernente i doveri, di carattere organizzativo e procedurale, gravanti in capo agli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, in virtù della potestà regolamentare attribuita alla Consob ai sensi del novellato art. 6, comma 2, lett. b-bis), del TUF, le disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto riguardanti le predette materie cessano di essere applicate;
- Libro V - Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR, che detta disposizioni in materia di: i) trasparenza e correttezza nell’attività di gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento alla disciplina in tema di regole generali di comportamento, best execution, gestione degli ordini di OICR, inducements, rendiconti e registrazioni; ii) trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR propri e di terzi, le cui disposizioni sono state modificate al fine di richiamare l’applicabilità a tali fattispecie delle nuove previsioni introdotte nel Regolamento Intermediari in recepimento della MiFID II;
- Libro VI - Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi da parte dei gestori, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni, in cui è confluita, con i necessari adattamenti rivenienti a seguito del recepimento della MiFID II, la disciplina concernente il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, cui sono tenuti i gestori nella prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio e dei servizi di investimento. Conseguentemente, le disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto che insistono sui predetti profili cessano di trovare applicazione per effetto delle nuove potestà regolamentari attribuite alla Consob dall’art. 6, comma 2, lett. b- bis), del TUF;
- Libro VII - Offerta fuori sede/Promozione e collocamento a distanza, le cui disposizioni sono state modificate principalmente per adeguarle alla nuova disciplina di matrice MiFID II introdotta nel Regolamento Intermediari. Il recepimento della XxXXX XX ha, altresì, offerto l’occasione per uniformare la disciplina sulla promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza alla disciplina in tema di offerta fuori sede prevista dall’art. 30, comma 2, lett. b), del TUF prevedendo che l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, possa essere liberamente effettuata sia mediante la contestuale presenza fisica e simultanea del soggetto offerente e dell’oblato, sia mediante ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (fax, posta elettronica, intranet aziendale) che prescindano da tale simultaneità, senza necessità di un intermediario incaricato. Unica condizione imposta è che tale sistema sia protetto da adeguate misure di sicurezza in grado di consentire l’accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano al momento dell’accesso;
- Libro VIII - Offerta e consulenza di depositi strutturati e di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche, che, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob ai sensi dell’art. 25-bis, comma 2, del TUF:
a) individua, in linea con la scelta del legislatore europeo di estendere le regole di trasparenza e correttezza previste dalla MiFID II all’attività di offerta e consulenza avente ad oggetto i depositi strutturati, le specifiche disposizioni regolamentari applicabili a tale operatività;
b) detta la disciplina applicabile all’offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi dalle banche, diversi dagli strumenti finanziari, in virtù della scelta effettuata nel TUF di attrarre nell’ambito applicativo della MiFID II anche tale tipologia di attività;
- Libro IX - Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione che, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob ai sensi dell’art. 25-ter, comma 2, del TUF, individua la disciplina applicabile alle imprese di assicurazione e ai soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa nell’attività di realizzazione, offerta e consulenza avente ad oggetto i prodotti finanziari di cui ai rami vita III e V;
- Libro X - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile, le cui disposizioni, pur non essendo state sottoposte ad un processo di consultazione pubblica, sono state emendate al fine di aggiornare i riferimenti ivi contenuti al nuovo assetto regolamentare;
- Libro XI - Albo e attività dei consulenti finanziari, che detta la disciplina secondaria in materia di consulenti finanziari2 e Organismo, in attuazione dell’art. 31, comma 6, del TUF come da ultimo modificato dall’art. 2 del sopra citato d.lgs. n. 129/2017. Il Libro XI è così articolato: le Parti I (“Disposizioni preliminari”), II (“Organismo”), III (“Disciplina dell’Albo”) e VI (“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”) contengono disposizioni comuni ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, tenendo conto del previsto trasferimento in capo all’Organismo, ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea
2 Per “consulenti finanziari” si intendono unitariamente i “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”, i “consulenti finanziari autonomi” e le “società di consulenza finanziaria”.
2014”) e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità per il 2016”), delle funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti dei consulenti finanziari e dalla permanenza in capo alla Consob di poteri di vigilanza sull’Organismo, su cui è da ultimo intervenuto anche il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172. La parte IV (“Attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) contiene le norme che disciplinano specificamente l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; la parte V (“Attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria”) detta le regole specifiche volte a disciplinare l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
II. Analisi dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare
Nel periodo compreso tra il 6 luglio e l’8 novembre 2017, la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato, con più documenti, le proposte di modifica alle diverse parti del Regolamento in materia di intermediari.
Trattasi, in particolare, dei seguenti documenti:
- documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX), pubblicato il 6 luglio 20173;
- documento di consultazione concernente le modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 20174;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX), pubblicato il 31 luglio 20175;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Intermediari concernenti l’operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX), pubblicato il 19 ottobre 20176;
- documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al Regolamento Intermediari in attuazione dell’articolo 4-undecies del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 20177.
Di seguito, per ciascuna delle consultazioni effettuate sul Regolamento Intermediari ai fini della trasposizione della disciplina XxXXX XX/MiFIR, sono riportati i soggetti che hanno fornito le loro osservazioni, omettendo il riferimento a coloro che hanno fatto espressa richiesta di non divulgazione del proprio contributo. Per facilità di riscontro, la rappresentazione dei partecipanti alle consultazioni, in coerenza con la struttura del Regolamento Intermediari, segue l’ordine così riportato:
3 La consultazione pubblica si è conclusa il 21 agosto 2017.
4 La consultazione pubblica si è conclusa il 30 settembre 2017. 5 La consultazione pubblica si è conclusa il 30 settembre 2017. 6 La consultazione pubblica si è conclusa l’8 novembre 2017.
7 La consultazione pubblica si è conclusa il 24 novembre 2017.
a) procedure di autorizzazione delle Sim e operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
b) disposizioni concernenti la protezione degli investitori, ivi inclusa la disciplina riguardante i prodotti finanziari assicurativi;
c) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari;
d) disciplina applicabile ai gestori;
e) albo e attività dei consulenti finanziari.
1. Stakeholder mapping
a) In risposta al documento di consultazione riguardante le procedure di autorizzazione delle Sim e l’operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:
Soggetto | Categoria | Settore |
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) | Associazione | consulenza |
Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx | Studio legale | osservatore |
Studio Xxxxxxxx e Associati | Studio legale | osservatore |
b) In risposta al documento di consultazione riguardante le disposizioni per la protezione degli investitori (ivi inclusa la disciplina riguardante i prodotti finanziari assicurativi) hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:
Soggetto | Categoria | Settore |
ABI (Associazione Bancaria Italiana) | Associazione | banche |
ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti d’Investimento) | Associazione | prodotti finanziari |
AIAF (Associazione Italiana degli analisti e consulenti finanziari) | Associazione | analisti finanziari |
AIBP (Associazione Italiana Private Banking) | Associazione | private banking |
Xxxxxx.xxx Consulting srl | Persona Giuridica | osservatore |
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) | Associazione | assicurazioni |
ASCOSIM (Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria) | Associazione | consulenza finanziaria |
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito) | Associazione | risparmio gestito |
ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti) | Associazione | consulenza finanziaria |
ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) | Associazione | intermediari finanziari |
BNP Paribas | Banca | banche |
(Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane) | Federazione | credito cooperativo |
Feder.Pr.O.M.M. | Federazione | operatori finanziari |
(Federazione intercategoriale | ||
Consulenti | ||
Finanziari Operatori dei Mercati | ||
Finanziari, | ||
Creditizi, Assicurativi) – UILTuCs | ||
(Unione | ||
Italiana Lavoratori Turismo | ||
Commercio e Servizi) | ||
Gruppo Unipol S.p.A. | Assicurazione | prodotti assicurativi |
Intesa Sanpaolo | Banca | banche |
PwC Tax and Legal Services | Studio legale | osservatore |
Studio Xxxxxxxx e Associati | Studio legale | osservatore |
c) In risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica relativamente ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari hanno fornito contributi i seguenti rispondenti:
Soggetto | Categoria | Settore |
ABI | Associazione | banche |
ADEIMF (Associazione Docenti Economia Intermediari finanziari) | Associazione | consulenza |
AIAF (Associazione italiana Analisti Finanziari) | Associazione | consulenza |
AIPB (Associazione Italiana Private Banking) | Associazione | consulenza |
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) | Associazione | consulenza |
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) | Associazione | assicurazioni |
ASCOSIM (Associazione delle società di consulenza finanziaria) | Associazione | consulenza |
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito) | Associazione | risparmio gestito |
ASSORETI (Associazione delle società per la consulenza agli Investimenti) | Associazione | consulenza |
ASSOSIM (Associazione intermediari mercati finanziari) | Associazione | intermediari finanziari |
Xxxxx Xxxxxxxx | privato | formazione |
CFA Society Italy | Associazione | consulenza |
CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili) | Consiglio Nazionale | Dottori commercialisti e esperti contabili |
BCC FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane) | Associazione | banche cooperative |
Feder PROMM (Federazione intercategoriale Consulenti Finanziari Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi, Assicurativi) – UILTuCs (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) | Associazione | consulenza |
EFPA Italia | Associazione | consulenza |
Intesa Sanpaolo S.p.A | società | banche |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | privato | Università |
Teseo s.r.l | società | consulenza |
Xxxxx Xxxx | privato | osservatore |
d) In risposta al documento di consultazione sulla disciplina applicabile ai gestori hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:
Soggetto | Categoria | Settore |
AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) | Associazione | private equity |
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) | Associazione | consulenza |
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito) | Associazione | risparmio gestito |
e) In risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di albo e attività dei consulenti finanziari hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:
Soggetto | Categoria | Settore |
AIBA (Associazione italiana brokers di Assicurazione e riassicurazione) | Associazione | assicurazioni |
ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) | Associazione | tutela dei consumatori |
AIPB (Associazione Italiana Private Banking) | Associazione | consulenza |
Xxxxxx.xxx Consulting s.r.l | società | consulenza |
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) | Associazione | consulenza |
ASCOSIM (Associazione delle società di consulenza finanziaria) | Associazione | consulenza |
ASSORETI (Associazione delle società per la consulenza agli Investimenti) | Associazione | consulenza |
FABI (Federazione autonoma bancari italiani) | Associazione | banche |
Feder PROMM | Associazione | consulenza |
(Federazione intercategoriale | ||
Consulenti Finanziari Operatori dei | ||
Mercati Finanziari, Creditizi, | ||
Assicurativi) – UILTuCs (Unione | ||
Italiana Lavoratori Turismo | ||
Commercio e Servizi) | ||
NAFOP (Associazione di | Associazione | consulenza |
professionisti e delle società di | ||
consulenza finanziaria indipendente | ||
fee only) | ||
OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari) | Organo di vigilanza | consulenza |
Studio Xxxxxxxxx (Consulenza finanziaria indipendente) | società | consulenza |
Xxxxx Xxxx | privato | consulenza |
Xxxxxx Xxxxxxxx | privato | consulenza |
Xxxxxxx Xxxxxxx | privato | consulenza |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | privato | consulenza |
Xxxxxxx Xxxx | privato | consulenza |
Da ultimo, si rappresenta che in risposta alla consultazione in materia di whistleblowing (attuazione dell’art. 4-undecies, comma 4, del TUF), è pervenuto il solo contributo di Borsa Italiana unitamente a Euro TLX e MTS (appartenenti al gruppo BIT-LSE). Tuttavia, essendo tale contributo non strettamente attinente ai contenuti della proposta riguardante, per quanto rilevante in questa sede, le società di consulenza finanziaria, non sono state apportate modifiche alla prospettata disposizione regolamentare (cfr. infra).
2. Esiti della consultazione
Di seguito, vengono sintetizzate le principali osservazioni pervenute ad esito delle consultazioni sopra indicate; per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti, si rinvia alle sottostanti tabelle8.
In particolare, si distinguerà fra “Osservazioni di carattere generale” (successivo paragrafo 2.1.) e “Osservazioni sulle specifiche modifiche alle disposizioni regolamentari”, articolate secondo la sequenza dei Libri di cui si compone il nuovo Regolamento Intermediari (successivo paragrafo 2.2.).
Al riguardo, si rappresenta che la definizione del testo regolamentare è stata oggetto di una contenuta attività di analisi di impatto, dal momento che gli interventi apportati costituiscono, principalmente, una trasposizione della disciplina sovranazionale nell’ambito della normativa domestica, con limitati adattamenti richiesti per assicurare coerenza con le specificità del sistema nazionale9.
Le disposizioni del Regolamento Intermediari danno infatti attuazione ai principi fissati dal legislatore primario, estendendo, in un’ottica di un “livellamento del campo di gioco”, le regole stabilite per la prestazione dei servizi di investimento alle attività aventi ad oggetto le diverse tipologie di prodotti finanziari, indipendentemente dal canale o dai soggetti attraverso cui tale operatività si esplica. Tale scelta si pone in continuità con quanto operato in occasione dell’adozione della Legge n. 262 del 2005 (c.d. Xxxxx sul Risparmio) e successivamente confermato in sede di attuazione della prima direttiva MiFID. Da ciò è dato quindi desumere che il suddetto “livellamento del campo di gioco” non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per gli operatori.
8 In particolare, le tabelle allegate sono suddivise in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) le disposizioni del Regolamento della Consob sottoposte a consultazione; 2) la puntuale illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all’articolato come risultante ad esito del coinvolgimento degli stakeholder rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato. Al riguardo, si fa presente che le tabelle fanno riferimento alla numerazione dell’articolato regolamentare sottoposto a consultazione nella versione antecedente all’adozione del nuovo testo normativo.
9 Per una approfondita disamina dell’analisi d’impatto operata con riferimento alle disposizioni della XxXXX XX e della relativa normativa delegata, si rinvia ai seguenti link:
- xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxxxx-0000-00-xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx_xx;
- xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/0/0000/XX/0-0000-0000-XX-X0-0.XXX;
- xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-0-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-0000-0000.xxx.
Il modello delineato è finalizzato ad assicurare adeguati livelli di tutela per gli investitori quali destinatari dei diversi servizi prestati dagli intermediari. La centralità degli interessi dei clienti e l’importanza che gli stessi abbiano piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dai servizi che sono loro offerti permea la formulazione delle specifiche disposizioni regolamentari. In tale prospettiva è da leggersi anche la scelta tesa a confermare, in linea di continuità con il quadro MiFID I, una regolamentazione generale del contenuto dei contratti conclusi con i clienti al dettaglio, adattandone gli elementi essenziali al nuovo contesto normativo di riferimento10.
2.1. Osservazioni di carattere generale
L’approccio regolamentare
In via generale, la maggior parte dei rispondenti, nell’accogliere in senso favorevole le modalità seguite ai fini della trasposizione della normativa europea e la conseguente formulazione del testo regolamentare, ha espresso l’esigenza di ricevere indicazioni di carattere interpretativo e applicativo della disciplina di derivazione europea. Tali richieste hanno riguardato, in particolare, le disposizioni in materia di protezione degli investitori e, più in dettaglio, la declinazione dei nuovi obblighi concernenti la disclosure sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati, nonché le condizioni di ammissibilità degli incentivi, ivi inclusa la specifica disciplina riguardante la ricerca in materia di investimenti.
In considerazione delle novità introdotte dalla normativa di derivazione europea, i partecipanti alla consultazione hanno altresì manifestato l’esigenza di un coordinamento tra le nuove disposizioni e le letture interpretative rese dalla Consob nell’ambito di precedenti Comunicazioni riguardanti profili incisi dal nuovo corpus normativo.
Al riguardo, si ha presente che la necessità di completare il quadro normativo di riferimento con specifici supporti interpretativi discende dallo stesso approccio alla regolamentazione “per principi” adottato dal legislatore europeo, in quanto le prescrizioni di carattere generale fissate dalla disciplina (high level obligations), valide per tutti gli operatori, richiedono di essere declinate in ragione della natura e delle caratteristiche specifiche degli intermediari interessati (cfr., tra l’altro, considerando n. 33 del regolamento delegato (UE) 2017/565).
In tal senso, l’architettura normativa implementata a livello europeo assegna un ruolo prioritario all’attività interpretativa della Commissione UE e dell’ESMA, con l’obiettivo di porre gli operatori in condizione di adempiere in modo maggiormente certo ai nuovi obblighi.
Nel contesto sopra tratteggiato, l’ESMA ha avviato i lavori tesi a sviluppare, secondo più direttrici, gli strumenti volti a colmare, in sede applicativa, il gap tra regole di condotta generali ed astratte e l’approccio concreto richiesto agli operatori in fase di definizione dei processi aziendali per la prestazione dei servizi di investimento.
In tale prospettiva, sono da leggersi, in particolare, le “Guidelines on MiFID II product governance requirements” pubblicate il 2 giugno 2017, sottoposte al meccanismo del “comply or explain” da parte delle singole Autorità nazionali, nonché il documento “Questions & Answers on MiFID II and
10 Per la compiuta illustrazione dei menzionati profili, si rinvia a quanto rappresentato infra.
MiFIR investor protection topics”, teso a favorire una convergenza degli approcci interpretativi e di vigilanza.
Al riguardo, sebbene gli indirizzi resi in seno alle istituzioni europee, attenendo a momenti “fattuali” nella prestazione dei servizi di investimento, non possono assurgere a “fonte del diritto”, gli stessi assumono una valenza interpretativa generale, contribuendo a fornire agli operatori maggiore certezza, attraverso criteri e standard utili alla pratica risoluzione di problematiche applicative in senso conforme alla disciplina di riferimento.
La Consob intende pertanto valorizzare i contributi tempo per tempo forniti a livello europeo, in chiave di più immediata e uniforme applicabilità delle regole cogenti, prevedendo altresì la possibilità di fornire propri indirizzi interpretativi di livello 3, tipicamente nella forma di “Questions and Answers”, che, in ragione delle peculiarità del contesto domestico, potranno riguardare anche profili ulteriori rispetto a quelli trattati dall’ESMA. Gli eventuali orientamenti resi in sede nazionale saranno, comunque, condivisi negli opportuni gruppi di lavoro istituiti in seno all’Autorità europea, al fine di consentire una coerente applicazione delle norme nei diversi Stati membri, nonché di facilitare la convergenza delle prassi di vigilanza.
Saranno altresì assunte, anche attraverso il confronto con le Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a realizzare, nel contesto disegnato dalla disciplina riveniente dal recepimento della XxXXX XX, un coordinamento con precedenti letture interpretative rese dalla Consob in pregresse Comunicazioni riguardanti aspetti incisi dalla nuova normativa. Parimenti, si potrà programmare una revisione in chiave MiFID II della linee guida redatte dalle Associazioni di categoria e validate dalla Consob nel previgente quadro normativo.
L’adeguamento alle norme europee direttamente applicabili
La maggior parte dei rispondenti ha accolto in senso favorevole l’approccio adottato dalla Consob in ordine all’abrogazione delle norme nazionali che si sovrappongono alle disposizioni contenute nelle fonti europee direttamente cogenti nell’ordinamento domestico e, in particolare, nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2017/565. I partecipanti alla consultazione hanno parimenti accolto con favore l’impostazione seguita nell’articolato ove il richiamo alle specifiche previsioni del regolamento europeo vale ad estenderne l’ambito di applicazione – oltre ai soggetti espressamente rientranti nello scope (imprese di investimento, enti creditizi e gestori collettivi che prestano anche servizi di investimento) – a tutti gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento.
Al riguardo, si puntualizza che, in data 26 settembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione una rettifica alla traduzione italiana del regolamento delegato, al fine di realizzare un pieno allineamento con il testo inglese della fonte europea. In particolare, sono state precisate, nell’ambito dell’art. 1, par. 1, le specifiche disposizioni del regolamento delegato applicabili nei confronti dei gestori quando prestano i servizi di investimento cui possono essere autorizzati ai sensi delle pertinenti normative11.
11 Nello specifico, è stato chiarito che “anziché: «Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” leggasi: «Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni 6 e 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
L’intervento correttivo sopra richiamato lascia peraltro invariata la disciplina enucleata nell’ambito del Regolamento Intermediari con riferimento ai menzionati soggetti.
In linea con la ratio sottesa alle scelte del legislatore europeo tese a garantire un livellamento del campo di gioco tra i diversi corpus normativi12 e una piena omogeneizzazione delle regole che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, a prescindere dal soggetto abilitato che pone in essere l’attività, l’impianto regolamentare risulta funzionale a chiarire l’applicabilità ai gestori che prestano servizi di investimento del complesso di conduct of business rules di derivazione MiFID II, anche in tema di best execution, di gestione degli ordini e di rendicontazione ai clienti.
2.2. Osservazioni sulle specifiche modifiche alle disposizioni regolamentari
La disciplina dei contratti (nuovo art. 37)
Diversi partecipanti alla consultazione hanno sollevato obiezioni in merito all’estensione dell’obbligo di forma scritta per i contratti stipulati dagli intermediari con la clientela professionale, proponendo un’interpretazione del requisito de qua quale prescrizione utile a fini probatori e non per la validità del negozio giuridico.
In considerazione delle finalità sottese alla disciplina europea e tenuto, in particolare, conto della formulazione dell’art. 58 del regolamento delegato, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per emendare l’articolato regolamentare nel senso suggerito.
La citata disposizione risulta, infatti, espressione della necessità di rafforzare il livello di protezione degli investitori anche in situazioni ove le caratteristiche degli stessi possano lasciar presupporre un maggior livello di conoscenza ed esperienza.
Tale impostazione comporta, quale suo corollario, la necessaria contrattualizzazione del rapporto intercorrente tra l’intermediario e il cliente, anche professionale, al fine di porre quest’ultimo nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Nel rispetto di tali principi, resta fermo che il contenuto specifico del contratto potrà variamente articolarsi in considerazione delle attività concretamente rese, nonché delle modalità e frequenza delle prestazioni previste in favore dei clienti.
In via di continuità con l’approccio seguito in sede di recepimento della MiFID I, è stata inoltre confermata la scelta tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti conclusi con i clienti al dettaglio, adattandone gli elementi essenziali al nuovo quadro normativo di riferimento. E’ stata quindi esclusa, secondo un approccio di proporzionalità, la contrattualistica relativa ai rapporti con la clientela professionale13.
12 In particolare, il considerando 14 della Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV) indica che “L’attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE. Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva”. Parimenti la direttiva 2011/61/UE (c.d. Alternative) estende la disciplina sulle regole di condotta di derivazione MiFID alla prestazione da parte dei GEFIA dei servizi di investimento cui possono essere autorizzati.
13 In particolare, come rappresentato nel documento di consultazione, l’impostazione adottata si fonda sui principi enucleati nel considerando 91 del regolamento delegato 2017/565 (che riproduce quanto già disposto dal recital 62 della direttiva 2006/73/CE di attuazione della MiFID I), pur senza arrivare a configurare una preventiva approvazione della contrattualistica.
La disciplina sugli incentivi (nuovo Titolo V, artt. da 52 a 59)
In molteplici contributi pervenuti è stata rappresentata l’opportunità che l’ordinamento italiano si possa avvalere dell’opzione prevista dall’art. 12, par. 3, lettera e) della direttiva delegata (UE) 2017/593, al fine di individuare ulteriori fattispecie di minor non monetary benefits rispetto a quelle già contemplate dalla fonte europea, la cui percezione è considerata ammissibile in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente.
Al riguardo, si osserva innanzitutto come la formula utilizzata nell’articolato regolamentare risulti sufficientemente generalizzata ed elastica, in linea con le corrispondenti disposizioni europee, le quali, pur definendo un elenco “tassativo” di benefici non monetari di minore entità ritenuti ammissibili, richiedono una valutazione, caso per caso, delle situazioni concrete, al fine di stabilire se le medesime possano rientrare in una delle fattispecie normativamente individuate, alla luce anche dei principi di “ragionevolezza” e “proporzionalità” definiti dalla stessa norma.
Peraltro, come osservato dagli stessi partecipanti alla consultazione, il tema è stato oggetto di attenzione anche in sede ESMA, la quale ha provveduto, mediante lo strumento delle “Q&As”, a fornire delucidazioni in ordine alla portata applicativa di tali previsioni, mediante l’illustrazione dell’approccio da seguire al fine di valutare se un determinato materiale informativo possa essere considerato “ricerca”, ovvero un altro beneficio non monetario, minor o non-minor, alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 12, par. 3 della direttiva delegata, nonché dei considerando 28 e 29 della medesima direttiva. In tale ambito, sono pertanto state individuate talune fattispecie esemplificative di benefici non monetari di minore entità considerati legittimi.
Gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA rappresentano un utile contributo di cui gli intermediari possono avvantaggiarsi per orientare, nel concreto, la propria attività e risultano in ogni caso suscettibili, ove opportuno, di essere integrati al fine di cogliere prassi diffuse nella realtà operativa. Inoltre, come già rappresentato, ulteriori chiarimenti in argomento potranno eventualmente trovare riscontro, in successivi orientamenti di livello 3, anche in ambito europeo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto anche conto della rilevanza dell’impatto dell’istituto degli inducements sul rispetto delle regole di correttezza nel rapporto con gli investitori, si è ritenuto di non esercitare, allo stato, la facoltà rimessa agli Stati membri dalla direttiva di secondo livello di individuare ulteriori fattispecie di minor non monetary benefits considerati ammissibili. Tale scelta lascia comunque impregiudicata la possibilità di prevedere, in fasi successive, nuove ipotesi di incentivi della specie, ulteriori rispetto alle fattispecie già contemplate dalla fonte europea, che dovessero ritenersi, anche alla luce degli sviluppi della prassi applicativa, meritevoli di codificazione.
Il governo degli strumenti finanziari (nuovo Titolo VIII, artt. da 62 a 77)
Diversi contributi hanno prospettato una lettura della disciplina in materia di product governance nel senso di limitare gli obblighi prescritti dalla normativa ai casi in cui gli intermediari distributori assumano un ruolo propulsivo nell’adozione delle decisioni di investimento da parte della clientela.
La questione trova risposta nelle “Guidelines on MiFID II product governance requirements” pubblicate dall’ESMA il 2 giugno 2017, ove si evince che la disciplina de qua, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore europeo, insiste sugli intermediari distributori a prescindere da un
comportamento proattivo o meno da parte degli stessi. Peraltro, l’Autorità di vigilanza europea rimarca come, in ossequio al principio di proporzionalità, l’applicazione concreta degli obblighi in tema di governo degli strumenti finanziari si presti a una differente graduazione degli impegni assunti dagli intermediari, a seconda della diversa connotazione dell’attività in concreto svolta.
Tale impostazione è, del resto, confermata anche dall’approccio seguito dal legislatore primario italiano (cfr. art. 21, comma 2-bis, del TUF) che, nel dare attuazione alle previsioni della MiFID II, ha esteso gli obblighi di product governance ai “soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento”, senza introdurre alcuna specifica esenzione in ragione della tipologia di servizi di investimento prestati ovvero della specifica modalità di svolgimento degli stessi.
Requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari (nuovo Titolo IX, artt. da 78 a 82)
Gli articoli da 78 a 82 dettano la disciplina attuativa dell’art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 8) del d.lgs.
n. 58/98, in materia di conoscenza e competenza del personale che, per conto dell’intermediario, fornisce informazioni o presta consulenza ai clienti in materia di investimenti, tenendo conto di quanto previsto negli Orientamenti ESMA/2015/1886.
Le disposizioni in questione, ispirate al principio di proporzionalità, intendono garantire una maggiore tutela degli investitori e un innalzamento del livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela, sia retail che professionale14.
Il sistema si basa sul bilanciamento tra il titolo di studio conseguito, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, e la durata dell’esperienza richiesta (artt. 79 e 80). Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a chi si limita a fornire informazioni. Al contempo si è inteso fornire un sistema flessibile di accesso all’attività, ammettendo una pluralità di percorsi formativi e un’ampia gamma di titoli di studio15 nonché la possibilità di dimezzare il periodo di esperienza richiesto in presenza di determinate certificazioni o mediante la partecipazione a corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di test finali di verifica. A tale ultimo riguardo sono state accolte le numerose istanze dei rispondenti, consentendo che tale test possa essere somministrato anche dal medesimo soggetto che ha erogato la formazione o dallo stesso intermediario datore di lavoro del personale interessato dalla formazione, purché, in tale secondo caso, al fine di assicurare comunque la correttezza e l’adeguatezza dell’espletamento del test, vengano condotte verifiche specifiche da parte della funzione di controllo della conformità interna all’intermediario.
È stata altresì disciplinata la modalità di prestazione della consulenza e di fornitura di informazioni “sotto supervisione”, alla quale è possibile fare ricorso qualora il personale non soddisfi i requisiti richiesti, prevedendone una durata massima pari a quattro anni (art. 81). Il periodo sotto supervisione, sommandosi all’eventuale esperienza pregressa, concorre al raggiungimento
14 A tale riguardo è stato infatti precisato che la disciplina in questione trova applicazione, senza eccezioni, anche quando il personale si relazioni con clientela professionale, non essendo previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia di clientela (il termine “cliente” nella disciplina europea, inclusi gli Orientamenti adottati dall’ESMA, è sempre utilizzato in senso ampio, includendo sia la clientela retail che quella professionale).
15 A titolo di esempio, si include fra i titoli qualificanti, in alternativa al master post-lauream, la certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, a condizione che questa sia stata riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in almeno un’altra giurisdizione dell’Unione europea. Tale tipo di certificazione può inoltre essere speso al fine di dimezzare l’esperienza professionale richiesta a complemento dei titoli.
dell’esperienza complessiva richiesta ai fini dell’espletamento delle attività in oggetto. Le modalità della supervisione sono rimesse alla discrezionalità e alle scelte organizzative interne dell’intermediario. Tali aspetti, infatti, devono necessariamente essere calibrati in concreto in relazione alle caratteristiche del soggetto da supervisionare e all’attività da quest’ultimo svolta, nonché al modello organizzativo e di business dell’intermediario. Pur tuttavia, si è ritenuto opportuno prevedere requisiti minimi che devono essere posseduti dal supervisore.
Lo svolgimento di attività idonee a fornire informazioni o consulenza ai clienti dell’intermediario con la modalità suddetta, ovvero sotto supervisione, comporta un obbligo di trasparenza, da parte dell’intermediario, nei confronti dei clienti, inclusa l’indicazione delle responsabilità specifiche dei soggetti che effettuano la supervisione.
L’art. 81, prevede, fra l’altro, l’obbligo per l’intermediario di effettuare una revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, specificando altresì alcuni criteri minimi e uniformi cui gli stessi intermediari devono attenersi nello svolgimento di tale attività.
E’ attribuito alla funzione di controllo della conformità il compito di svolgere le verifiche volte ad accertare il rispetto delle disposizioni in oggetto e di riferirne gli esiti all’organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull’attuazione e l’efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento.
In considerazione delle risposte pervenute alla consultazione, è stato in ultimo previsto un regime transitorio volto a salvaguardare la continuità delle attività di relazione con la clientela per il personale già operativo, ma in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado. Si consente infatti, in tale circostanza, di complementare il requisito del titolo di studio con un’esperienza lavorativa pari almeno a dieci anni, sia già svolta sia eventualmente da completare sotto supervisione in conformità alla nuova disciplina, sul presupposto comunque dell’accertamento, da parte dell’intermediario, della presenza di un adeguato livello di conoscenza.
Registrazione delle conversazioni telefoniche ed elettroniche (nuovo art. 95)
Taluni partecipanti alla consultazione hanno richiesto chiarimenti in merito alla portata dell’obbligo per gli intermediari di registrare le modalità di interazione con i clienti “almeno” nell’ambito dei servizi c.d. “esecutivi” (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini).
Sul punto, si segnala che l’ESMA, nell’ambito del più ampio processo avviato al fine di fornire linee di indirizzo comuni nell’interpretazione e nell’applicazione della nuova disciplina, ha pubblicato un’apposita Q&A (“What is the applicable scope of the record keeping requirements set out in Article 16(7) of MiFID II in terms of product and services?”), nell’ambito della quale è stato espressamente chiarito che “The requirements set out in Article 16(7) of MiFID II and the related Article 76 of the MiFID II Delegated Regulation apply “at least” to the provision of services (1),
(2) and (3) included in Annex I, Section A of XxXXX XX. Article 16(7) only requires the recording of communications in relation to the client order services mentioned above. However, the second subparagraph of Article 16(7) also requires those conversations and communications that are “intended to result in” the provision of these services to be recorded. In practice, other investment services like investment advice (paragraph (5) of Annex I, Section A) may be provided at the point when there is an intention to provide a client order services. In this case, the content of the advisory service would need to be recorded, as it would de facto be in scope of Article 16(7) of XxXXX XX.
ESMA notes that Members States may also decide to extend the requirements further to other MiFID services, or non-MiFID services and products”.
Nell’impostazione fatta propria dall’ESMA, la circostanza che la norma riguardi “almeno” i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri, in fase di recepimento, di comprendere nell’alveo applicativo della disciplina in commento anche altri servizi senza che ciò determini il rischio di goldplating. In tal senso, deporrebbe la stessa lettera della direttiva 2014/65/UE, che, infatti, non include l’art. 16, par. 7 (contenente la disciplina in commento), nell’ambito delle disposizioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre obblighi aggiuntivi al ricorrere delle rigorose condizioni ivi indicate.
In considerazione della posizione ufficiale assunta in sede europea dall’ESMA, e tenuto altresì conto della delega regolamentare alla Consob a disciplinare la materia (cfr. art. 6, comma 2, lett. b- bis), n. 7 del TUF), si è ritenuto opportuno esercitare, nel contesto nazionale, l’indicata facoltà, prescrivendo agli intermediari assoggettati alla vigilanza della Consob l’obbligatorietà della registrazione delle conversazioni anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collocamento e gestione di portafogli, in un’ottica di maggior tutela per gli investitori.
Commercializzazione di OICR propri e di terzi (nuova Parte III, artt. da 107 a 109)
Alcuni rispondenti hanno evidenziato come l’estensione, ai gestori collettivi che commercializzano OICR propri, delle norme previste per gli intermediari che svolgono uno o più servizi di investimento debba ritenersi impropria. Ciò in quanto l’attività di commercializzazione di OICR propri costituisce parte integrante del servizio di gestione collettiva, e non già prestazione di servizi di investimento, in quanto tale sottoposta alla relativa disciplina di settore, contenuta non nella MiFID quanto, piuttosto, nelle direttive UCITS e AIFM (e relative norme attuative).
Inoltre, è stato osservato che l’applicabilità ai gestori italiani della disciplina in materia di product governance e di knowledge and competence risulta lesiva del principio di proporzionalità, atteso che ometterebbe di tener conto delle peculiarità dei GEFIA che commercializzano propri FIA.
Al riguardo, si fa presente che le modifiche apportate alla disciplina concernente la commercializzazione da parte dei gestori di OICR propri sono tese a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso in esame, gestore che procede direttamente alla commercializzazione di OICR propri).
Resta inteso che la portata e l’impatto delle regole MiFID II richiamate e, segnatamente, delle norme in materia di product governance e di conoscenza e competenza dovranno essere graduati, in ossequio al principio di proporzionalità, in funzione della dimensione dei gestori e dell’attività dai medesimi svolta in concreto (si pensi, per esempio, a gestori di ridotte dimensioni che commercializzano un numero limitato di OICR).
Ciò premesso, alla luce delle istanze manifestate in relazione alle specificità di soggetti quali i GEFIA che commercializzano propri FIA (tipicamente riservati), si è ritenuto di adottare un approccio analogo a quanto previsto dalla XxXXX XX in tema di self-placement di strumenti propri. Tale attività, infatti, è stata ricondotta al servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la cui nuova definizione comprende, ora, anche “la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un ente creditizio al momento
della loro emissione”. Attesa la similarità dell’attività di commercializzazione di OICR propri con quella di classamento di strumenti finanziari propri, è stato pertanto introdotto nel corpo della norma in esame una nuova previsione che sancisce l’applicazione di un regime semplificato per l’attività di commercializzazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di controparti qualificate.
La disciplina concernente la distribuzione da parte delle imprese di assicurazione dei prodotti di cui ai rami vita III e V (nuovo art. 134)
Xxxxxx rispondenti alla consultazione hanno evidenziato l’opportunità di posticipare l’emanazione delle modifiche regolamentari riguardanti la distribuzione in via diretta da parte delle imprese di assicurazione dei prodotti assicurativi di cui ai rami III e V al perfezionamento del processo nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD), anche in ragione della ridefinizione dell’assetto delle competenze tra Consob e Ivass in materia.
In argomento, deve osservarsi che gli interventi di modifica che hanno interessato l’articolato sono stati effettuati nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 25-ter del TUF e delle connesse deleghe regolamentari assegnate alla Consob, in linea di continuità con l’impianto vigente ante MiFID II, che, sulla base dell’art. 25-bis del TUF, già estendeva a tali soggetti la disciplina MiFID I.
Tale approccio non si ritiene sia tale da comportare un aggravio per le imprese di assicurazione: da un lato, le regole fissate nella IDD sono in gran parte corrispondenti, salvo limitati aspetti, a quelle della MiFID II; dall’altro lato, il legislatore nazionale ha previsto, con la legge di delegazione europea 2016-2017, che, in sede di recepimento della IDD, sia garantito l’allineamento alla disciplina recata da MiFID II su taluni profili per i quali le tutele previste dalla IDD risultano meno stringenti (disciplina degli incentivi e sanzioni), e siano comunque rafforzati i presidi informativi a tutela degli assicurati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si è pertanto ritenuto di confermare l’articolato regolamentare sottoposto a consultazione che costituisce attuazione delle delega regolamentare conferita alla Consob dall’art. 25-ter del TUF.
Albo e attività dei consulenti finanziari (nuovo Libro XI)
La tabella relativa agli esiti della consultazione sulla disciplina concernente l’albo e l’attività dei consulenti finanziari è stata già pubblicata sul sito internet della Consob in data 29 dicembre 2017.
Come anticipato in tale occasione, la disciplina in esame è confluita nel nuovo Regolamento Intermediari, la cui generale rivisitazione ha offerto l’occasione per apportare alle disposizioni contenute nella citata tabella alcune modifiche volte ad assicurare la coerenza, anche sotto il profilo dell’uniformità terminologica, delle diverse previsioni, nonché una migliore organicità della disciplina nel suo complesso.
I principali interventi hanno interessato le seguenti disposizioni:
- artt. 146, comma 2, lett. h), 153, comma 4, 154, a cui è stato aggiunto un nuovo comma 2, 162, comma 4 [rispettivamente nell’articolato riportato nella tabella: artt. 97, comma 2, lett. f-ter), 103, comma 1-quater), 103-bis, 109-bis.1, comma 4], che sono stati interessati da modifiche volte a
circostanziare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della supervisione richiesta in caso di prestazione del servizio di consulenza in assenza dei requisiti di derivazione europea (knowledge & competence), facendo esclusivo riferimento ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, laddove l’inclusione anche dei consulenti finanziari autonomi non sarebbe appropriata, non potendo questi accedere all’albo in assenza dei prescritti requisiti di conoscenza e competenza;
- art. 148, comma 3, lett. c) [nell’articolato riportato nella tabella art. 99, comma 3, lett. c)], che disciplina l’iscrizione all’albo della società di consulenza finanziaria, ove è stato eliminato il riferimento alla “dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l’iscrizione la cui efficacia è condizionata all’iscrizione del soggetto stesso”, in quanto tale previsione, già introdotta con riguardo ai consulenti autonomi che operano per conto di una società di consulenza, non appare coerente con l’iscrizione all’albo della persona giuridica;
- art. 152, comma 6 (nella tabella art. 102, comma 5), al fine di escludere l’applicabilità della disciplina ivi prevista, concernente la durata del termine del procedimento di cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari, alla fattispecie della radiazione a cui consegue l’immediata cancellazione;
- art. 153, comma 2 (nella tabella art. 103, comma 1-bis), disciplinante gli obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo, in cui è stato introdotto il richiamo alla lett. c) del comma 1, al fine di prevedere l’obbligo per le società di consulenza finanziaria di comunicare ogni variazione sopravvenuta concernente la propria sede legale o, se diversa, la sede della direzione generale e, qualora esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;
- artt. 165, comma 4, e 173, comma 1 (nella tabella, rispettivamente, artt. 109-quinquies, comma 4 e 109-undecies, comma 1), nei quali è stata eliminata la previsione secondo cui le informazioni da rendere al cliente da parte dei consulenti finanziari possono essere fornite in formato standardizzato;
- art. 167, comma 3 (nella tabella art. 109-septies, comma 3), al fine di specificare che la possibilità per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di presumere, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle operazioni, che i clienti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi agli investimenti, opera nei soli confronti dei clienti professionali di diritto, analogamente a quanto dettato con riferimento alla disciplina sugli intermediari;
- art. 180, comma 3, lett. b), n. 1 [nella tabella art. 110, comma 2, lett. b), n. 1], al fine di non delimitare la violazione dell’art. 155 all’inadempimento, da parte dei consulenti finanziari, dei soli obblighi di carattere informativo, riferendosi tale articolo più genericamente agli “obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati”.
Si evidenzia inoltre che sono state apportate modifiche anche all’allegato 4 al Regolamento Intermediari, non oggetto di consultazione del mercato, riguardante la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Più in dettaglio, tale allegato è stato aggiornato alla luce delle novità introdotte a seguito del recepimento della XxXXX XX, con particolare riguardo alle informazioni da acquisire sul cliente ai fini della valutazione dell’adeguatezza degli investimenti e all’obbligo di consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 41. E’ stato, inoltre, modificato il punto n. 12 concernente il divieto per il consulente abilitato all’offerta fuori sede di utilizzare i codici di accesso telematico di pertinenza dei clienti, specificando che tale divieto opera nei limiti fissati dall’art. 159.
Inoltre, si rappresenta che l’articolato concernente i consulenti finanziari è stato interessato da ulteriori modifiche di natura prettamente formale e di editing ovvero da revisioni tese a correggere meri refusi [artt. 157, comma 1, lett. d), 158, comma 1, 159, comma 8, 162, commi 1, lett. f) e l), e
4, 166, comma 1, lett. o), 167, comma 8, 169, comma 1, 170, comma 3, 172, comma 1, 176, commi
2 e 4, 180, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. c), punto 1)]16.
Infine, si segnala che la delibera di adozione del nuovo Regolamento Intermediari detta, all’art. 4, una disciplina transitoria relativa:
- alla tenuta e gestione dell’albo dei consulenti finanziari, disponendo che, fino alla data di avvio di operatività del nuovo albo, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni recate dal Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (Libro VIII, parte III), nonostante la disposta abrogazione di tale atto normativo;
- all’Organismo, prevedendo, in particolare, che fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni recate dal Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (Libro VIII, parte II);
- alle disposizioni applicabili all’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ivi comprese le disposizioni sanzionatorie e cautelari. Specificamente, si prevede che le pertinenti disposizioni saranno applicate dall’avvio di operatività del nuovo albo e del nuovo Organismo dei consulenti finanziari.
Invece, le specifiche disposizioni relative all’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (segnatamente, il Libro XI, Parte III, artt. 155-160) si applicano ai medesimi soggetti a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari. Coerentemente all’immediata applicazione a tali soggetti delle nuove regole di condotta, agli stessi sarà immediatamente applicabile anche il rinnovato assetto sanzionatorio e cautelare contemplato dagli artt. 180 e 181 del nuovo Regolamento Intermediari. La titolarità delle competenze sanzionatorie e cautelari permane in capo alla Consob in forza di quanto previsto all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129/2017.
D’altro canto, considerato che il nuovo Regolamento Intermediari entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ne consegue che il complesso delle disposizioni ivi enucleate concernenti l’albo e le attività dei consulenti finanziari rappresenta, sin da tale data, il framework normativo di riferimento di cui l’OCF può da subito avvalersi per orientare le attività e i processi propedeutici all’avvio delle nuove funzioni e potestà allo stesso riconosciuti dall’ordinamento.
Nel prosieguo, vengono sinteticamente illustrati i profili di maggior interesse emersi ad esito del processo di consultazione.
La pubblicità delle disposizioni e procedure adottate dall’Organismo (nuovi artt. 139 e 141)
Si è provveduto a chiarire la portata dei doveri di pubblicazione esplicitando, in primo luogo, il principio generale secondo cui l’OCF è tenuto ad adottare disposizioni idonee a garantire un
16 Nella tabella sugli esiti, rispettivamente, artt. 106, comma 1, lett. c), 107, comma 1, 108, comma 8, 109-bis.1, commi 1, lett. f) e l), e 4, 109-sexies, comma 1, lett. m), 109-septies, comma 8, 109-octies, comma 1, 109-octies.1, comma 3, 109-decies, comma 1, 109-quaterdecies, commi 1-bis e 3, 110, comma 1-bis, lett. c) e comma 2, lett. c), punto 1).
Si segnala, inoltre, rispetto ai contenuti di tale tabella, che nel commento all’articolo 96 (precedente numerazione), comma 2, per un errore materiale la frase “inoltre, l’oggetto della delega è strettamente connesso all’OdG assembleare” è da considerarsi come non apposta.
efficiente svolgimento delle funzioni assegnate dall’ordinamento; in secondo luogo, è stato previsto in capo all’Organismo l’obbligo di rendere pubbliche, tra le disposizioni adottate, solo quelle che abbiano rilevanza nei confronti dell’esterno. L’individuazione delle disposizioni organizzative o operative cui risulta attribuibile una specifica rilevanza esterna è rimessa al Protocollo d’intesa fra Consob e OCF, di cui all’art. 1, comma 41, della l. n. 208/2015.
I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali (nuovo art. 145)
Xxxxxx rispondenti alla consultazione hanno evidenziato perplessità in ordine alla previsione di una soglia minima di rappresentatività del 10% anche per le associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, ritenuta troppo elevata. Tale soglia è stata confermata in quanto ritenuta la più idonea a realizzare un contemperamento fra le diverse esigenze di rappresentatività. Resta comunque fermo che, a seguito dell’avvio dell’Albo unico e delle connesse attività dell’Organismo, la Consob potrà valutare, anche alla luce dei dati aggiornati rivenienti dal nuovo assetto, la possibilità di una revisione del limite percentuale prescritto.
In considerazione delle numerose osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica e nell’ottica di assicurare una migliore rappresentatività delle associazioni di categoria e, per tale via, una più ampia considerazione degli interessi dei diversi attori coinvolti, si è ritenuto – a parziale modifica alla redazione del testo posto in consultazione – di non discostarsi eccessivamente dalla formulazione dell’art. 96 (relativo ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati) del preesistente Regolamento Intermediari.
In particolare, con riferimento allo scopo associativo, si è ritenuto opportuno uniformare i requisiti prescritti, prevedendo sia con riguardo alle associazioni rappresentative delle persone fisiche che a quelle rappresentative delle persone giuridiche il principio della prevalenza dello stesso.
Con riguardo, invece, alla composizione delle associazioni, si è ritenuto opportuno distinguere le associazioni rappresentative delle persone fisiche da quelle rappresentative delle persone giuridiche confermando, per le prime, la previsione che fa riferimento alla composizione esclusiva della relativa categoria, e valorizzando per tale via l’elemento della personalità tipico degli albi professionali e delle associazioni rappresentative delle persone fisiche.
Con riferimento, invece, alle associazioni rappresentative delle persone giuridiche, è stata ritenuta sufficiente una composizione di tipo prevalente (mentre la disposizione in precedenza vigente faceva soltanto riferimento alla percentuale della titolarità dei mandati rispetto al totale degli iscritti), al fine di evitare, in primo luogo, che la definizione di criteri eccessivamente selettivi rischi di impedire l’effettiva individuazione di associazioni rappresentative delle società di consulenza (atteso che queste ultime difettano di una storia professionale come soggetti vigilati17), determinando così questioni di non poco momento circa la pratica attuazione del novellato art. 30, comma 4, del TUF.
17 Tali problemi, evidentemente, non si pongono rispetto alle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati che, invece, vantano una storia professionale pluridecennale. D’altra parte, per evidenti ragioni di coerenza e uguaglianza di trattamento regolamentare, l’impostazione seguita nella redazione delle disposizioni di cui si tratta è stata quella di creare norme speculari per ciascuna delle specie associative (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; consulenti autonomi; soggetti abilitati; società di consulenza finanziaria) considerate all’interno dei due diversi generi associativi (da un lato, le associazioni rappresentative delle persone fisiche e, dall’altro, quelle rappresentative delle persone giuridiche).
Nell’art. 145 si è provveduto altresì a precisare che i dati relativi alla rappresentatività devono essere rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti. Tale integrazione, necessaria onde garantire certezza del momento della valutazione e stabilità della rappresentanza, è stata effettuata con riferimento alle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate, per ragioni di uniformità e coerenza sistematica. Inoltre, si è ritenuto opportuno specificare che eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nell’arco del triennio di operatività richiesto come requisito di accesso, non assumono rilevanza qualora siano tali da non alterare lo scopo prevalente dell’associazione.
È stata infine confermata la previsione in ordine alla esclusività della delega. Sul punto si precisa che - ferma restando la possibilità per gli interessati di essere iscritti a più associazioni - la specifica delega conferita a fini di rappresentatività in seno all’Organismo dovrà comunque assumere un carattere di esclusività, di continuità (fatta salva la facoltà di revoca) e di durata tali da favorire la stabilità degli assetti di governance dell’OCF, a garanzia del corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti a quest’ultimo demandati dall’ordinamento.
I criteri di applicazione dell’art. 3, par. 2, della MiFID II
Xxxxxx rispondenti alla consultazione si sono espressi in termini critici rispetto all’approccio regolamentare teso a estendere all’attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria il complesso di regole, mutuate dalle disposizioni di derivazione MiFID II, dirette a regolamentare l’attività degli intermediari.
In particolare, i rispondenti alla consultazione - nel rimarcare le peculiarità e le connotazioni che qualificano i menzionati soggetti (esclusiva prestazione dell’attività di consulenza non associata ad altri servizi di tipo “esecutivo”, assenza di detenzione delle disponibilità dei clienti, requisiti di indipendenza sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, strutturale assenza di conflitti di interesse) - sostengono come gli stessi non possano, nel quadro disegnato dal legislatore nazionale in attuazione dell’opzione normativa prevista dall’art. 3 della XxXXX XX, considerarsi alla stregua di intermediari finanziari ed essere conseguentemente assoggettati a un regime sostanzialmente analogo.
L’art. 3 della XxXXX XX impone di adottare specifica normativa volta a disciplinare l’attività anche dei soggetti in regime di esenzione, nel cui alveo applicativo ricadono le fattispecie dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
Al riguardo, si rileva che il sistema di regole delineato risulta ispirato dall’intento di assicurare adeguate tutele per i clienti che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti, i quali operano senza alcun vincolo di mandato instaurando un rapporto diretto con gli investitori nel cui esclusivo interesse agiscono e da cui ricevono remunerazione. L’effettiva protezione degli investitori risiede, infatti, nell’affidamento sulla correttezza dell’agire dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, chiamati a svolgere valutazioni professionali circa le opportunità di investimento più confacenti alle esigenze dei clienti con cui entrano in contatto.
La delicatezza del ruolo svolto giustifica, pertanto, la necessità di presidiare le attività poste in essere attraverso la definizione di puntuali regole di trasparenza informativa e di comportamento, espressione del canone generale di diligenza cui deve essere improntato l’intero rapporto intercorrente con i risparmiatori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si è ritenuto di confermare il complessivo impianto regolamentare delineato, mutuato dalla disciplina sugli intermediari finanziari. Peraltro, nell’ottica di valorizzare le specificità connesse all’attività svolta da tali tipologie di soggetti, sono stati apportati gli opportuni adattamenti a talune disposizioni regolamentari: si fa riferimento, in particolare, alla possibilità per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria di adempiere agli obblighi in tema di informativa sugli strumenti finanziari e di product governance avvalendosi esclusivamente delle informazioni pubbliche ovvero di quelle reperibili mediante l’attività di ricerca, nonché all’assenza di un obbligo di disclosure riguardante le sedi ove potrà essere eseguita la raccomandazione di investimento resa ai clienti.
Le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza (nuovo art. 165)
Con riguardo a “le attività professionali ulteriori” che possono essere svolte dai consulenti finanziari, posto che la disciplina di riferimento non consente specifiche esclusioni18, al fine tuttavia di assicurare la massima trasparenza informativa ai clienti, la disposizione è stata integrata con l’obbligo dell’indicazione che, con riferimento alle eventuali ulteriori attività svolte, il consulente autonomo e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a informare il cliente che le medesime non sono oggetto della vigilanza della Consob e/o dell’Organismo, e a precisare quale sia il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza.
III. indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell’atto
Ai fini della successiva revisione dell’atto, la disciplina europea introdotta nel Regolamento Intermediari verrà analizzata tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi che potranno consolidarsi nei vari consessi europei, con particolare riguardo ai seguenti profili:
a) la disciplina sulla trasparenza informativa con specifico riferimento alla disclosure sui costi e sugli oneri connessi alle operazioni di investimento e alla contrattualizzazione del rapporto di servizio tra intermediario e cliente (retail/professionale);
b) la valutazione dell’adeguatezza degli investimenti, ivi inclusi gli specifici parametri su cui fondare tale giudizio;
c) la disciplina degli incentivi, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare l’opzione prevista dalla XxXXX XX di individuare nuove fattispecie di benefici non monetari di minore entità;
d) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati (product governance);
e) la disciplina in materia di conoscenza e competenza del personale che, per conto dell’intermediario, fornisce informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, o presta il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti;
f) la disciplina applicabile alla prestazione di servizi/attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi diverse da una banca, in caso di iniziativa esclusiva assunta dal cliente al dettaglio o professionale su richiesta, stabilito o situato in Italia;
18 Xxxxxxx ritenersi non incompatibili con la consulenza in materia di investimenti attività quali, ad es., l’attività di commercialista, broker assicurativo, mediatore creditizio.
g) le soglie minime di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati;
h) le regole di condotta applicabili ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria;
i) le regole di condotta applicabili, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, alle società di gestione del risparmio.
La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.
* * *
Si rappresenta, da ultimo, che la disciplina di derivazione MiFID II prevista nel Regolamento Intermediari e applicabile alla realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, formerà oggetto di revisione alla luce delle scelte nazionali che orienteranno il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
ESITI DELLA CONSULTAZIONE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERMEDIARI19
Indice
1. Procedure di autorizzazione delle Sim e operatività in Italia delle imprese
di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche pag. 26
2. Disposizioni concernenti la protezione degli investitori, ivi inclusa la disciplina in materia di prodotti finanziari assicurativi pag. 44
3. Requisiti di conoscenze e competenze del personale degli intermediari pag. 142
4. Disciplina applicabile ai gestori pag. 174
19 La tabella contenente gli esiti della consultazione in materia di “Albo e attività dei consulenti finanziari”, già pubblicata in data 29 dicembre 2017, è disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.
Procedure di autorizzazione delle Sim e operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche
TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE | LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE | |
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI | PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI | |
Art. 3 (Definizioni) | Art. 3 (Definizioni) | |
1. Nel presente Libro si intendono per: | Le lettere l) e m) del comma 1 sono abrogate in quanto le definizioni ivi contenute sono già riportate nell’art. 2, comma 1, lett. e) ed f). | 1. Nel presente Libro si intendono per: |
… omissis … | … omissis … | |
l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico; m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico; | l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico; m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico; | |
… omissis … | Osservazioni | … omissis … |
p-bis) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una | Un partecipante alla consultazione, con |
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento. | riferimento alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. p-bis), chiede di chiarire se, nell’ambito delle attività consentite ad un ufficio di rappresentanza, sia inclusa la mera promozione di servizi di investimento e di prodotti finanziari. Qualora non si ritenesse ammesso lo svolgimento di attività promozionale attraverso l’ufficio di rappresentanza da parte di un’impresa di investimento UE nei confronti di clientela italiana, si chiede se per tale attività sia necessario lo stabilimento di una succursale e se tale succursale, che svolgerebbe solo attività promozionale, debba osservare le norme di condotta applicabili alle succursali che prestano servizi di investimento, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di contratto scritto e di registrazione delle attività e operazioni effettuate. Valutazioni Si fa presente innanzitutto che la nuova definizione di “ufficio di rappresentanza” è stata introdotta in quanto strumentale – alla luce dei nuovi poteri attribuiti alla Consob in materia – a disciplinare a livello regolamentare l’attività transfrontaliera delle SIM. Al riguardo, inoltre, si rammenta quanto chiarito dall’ESMA con le Q&A ESMA n. 00-00-000 del 31 marzo 2017, secondo cui (in linea di continuità con le Raccomandazioni CESR/07-337b) “representative offices are only permitted to conduct market |
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
research and promote the brand of the firm”. | ||
PARTE II ALBO (…) Art. 5 (Contenuto dell'albo) … omissis … 4. Nell'elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati: … omissis … | PARTE II ALBO (…) Art. 5 (Contenuto dell'albo) … omissis … 4. Nell'elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati: … omissis … | |
(…) PARTE III PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO … |
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
Art. 11 (Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione) 1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. 3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi: | Art. 11 (nuovo art. 9) (Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione) 1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comm L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. 3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi: |
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al comma 1. | Osservazioni sul comma 4 Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP chiede chiarimenti in merito alla proposta eliminazione della disposizione di cui al comma 4 attualmente vigente, secondo cui “Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta”. Secondo, infatti, il rispondente alla consultazione, le modifiche di cui al comma 4 non precluderebbero l’operatività del principio del silenzio – assenso ai procedimenti autorizzativi delle SIM. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative al riguardo, viene suggerito di specificare nel comma 4 che, decorso il termine senza che la Consob abbia deliberato, la domanda deve intendersi accolta. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le osservazioni formulate dallo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP poiché il nuovo comma 4 è stato introdotto in linea con le previsioni della rinnovata disciplina europea sulle autorizzazioni dettata dalla XxXXX XX e dalle relative misure di attuazione. Resta fermo che ai procedimenti di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione delle SIM si | a) alla società richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al comma 1. |
OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | ||
applicano, anche in assenza di uno specifico richiamo, i principi e gli istituti della legge n. 241/1990, in quanto normativa generale di rango primario. | ||
(…) Art. 14 (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria) 1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11 e 13, sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; | Osservazioni Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP chiede che venga valutata l’opportunità di prevedere un termine massimo di durata della sospensione del procedimento istruttorio, in modo da conciliare le esigenze istruttorie con quelle di garanzia della durata del procedimento, garantendo al contempo il contenimento del termine di durata del procedimento nei sei mesi previsti dalla normativa europea di riferimento. Qualora si optasse per tale soluzione, il rispondente alla consultazione ritiene opportuno che vengano specificati gli effetti dell’inutile decorso del termine. Valutazioni Con riguardo all’osservazione dello Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP si rappresenta che il periodo massimo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi della Consob – tra cui devono ritenersi inclusi anche i procedimenti di autorizzazione de qua – è già fissato dall’art. 4 del Regolamento generale sui procedimenti |
TESTO IN CONSULTAZIONE | OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | NUOVO TESTO |
d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 3-bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2. | amministrativi della Consob, adottato con delibera Consob n. 18388 del 28 novembre 2012. Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dal nuovo art. 14, comma 3, del presente Regolamento, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 3 (ossia di richiesta, da parte della Consob, di ulteriori elementi informativi alla società richiedente, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della medesima società richiedente nonché a qualunque altro soggetto anche estero), il temine massimo di sospensione del procedimento viene fissato caso per caso dalla Consob – in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del citato Regolamento n. 18388/2012 – e il suo inutile decorso determina l’estinzione del procedimento. Tale soluzione normativa che, anziché prevedere una aprioristica fissazione del termine massimo di durata della sospensione del procedimento, rimette alla Consob la medesima, consente di tener conto di volta in volta delle singole circostanze del caso concreto. Pertanto, si ritiene di confermare il testo dell’articolato posto in consultazione. |
OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI | ||
(…) PARTE III-BIS OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM Art. 16-bis (Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE) 1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 dell’ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dell’ITS YYY. 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dell’ITS YYY. 4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto | Osservazioni Secondo ANASF il mancato riconoscimento della figura dell’agente collegato italiano in forma di persona giuridica crea una disparità di trattamento tra operatori italiani e di altri Stati membri, che emerge in particolar modo dalla lettura degli artt. 16-bis, 16- quater, 22 e 23 del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione. Dal combinato disposto di tali articoli, infatti, si evincerebbe che: a) una SIM italiana può operare in un altro Stato UE tramite un agente collegato persona giuridica stabilito nello Stato membro ospitante, ma non può farlo in Italia; b) una SIM italiana può operare in un altro Stato UE in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti in Italia che si troverebbero a competere nello Stato membro ospitante con agenti collegati persone fisiche e giuridiche. Tale situazione potrebbe costituire un disincentivo per le imprese italiane all’accesso ai mercati di altri Stati UE; c) un’impresa di investimento UE che opera in Italia tramite succursale può avvalersi solo di agenti collegati persone fisiche, e questo potrebbe creare un disincentivo all’accesso in Italia di operatori europei che si troverebbero nell’impossibilità di sfruttare tutte le |
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previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17 comma 2, dell’ITS YYY. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia. 5. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare la notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi. 6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato ed iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4. 7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale o dell’agente collegato. (…) Art. 16-quater (Prestazione di servizi e attività di investimento in | soluzioni organizzative di cui dispongono nel loro Stato membro di origine; d) un’impresa di investimento UE può operare in Italia, in regime di libera prestazione dei servizi, attraverso agenti collegati persone fisiche e giuridiche situate sul suo territorio, a svantaggio dei consulenti finanziari italiani che in Italia hanno a loro disposizione l’unica soluzione organizzativa della persona fisica. Valutazioni Si ritiene di non modificare il testo posto in consultazione in quanto il medesimo appare in linea con le scelte operate finora dal legislatore primario (e confermate anche a seguito del recepimento della XxXXX XX) che ha previsto unicamente la figura dell’agente collegato persona fisica. Più nel dettaglio, a livello domestico, il legislatore ha inteso recepire la figura dell’agente collegato esclusivamente con riguardo allo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede, per la quale i soggetti abilitati devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Questi ultimi, infatti, secondo la normativa primaria vigente possono essere solamente persone fisiche che, agendo in qualità di agenti collegati, svolgono la propria attività al di fuori delle sedi e/o dipendenze dell’intermediario per conto del quale operano. Si rappresenta, infine, che nel nuovo testo regolamentare il riferimento all’ITS YYY è stato |
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altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi) 1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all’articolo 4 dell’ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 dell’ITS YYY. 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 dell’ITS YYY. 4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, dell’ITS YYY. Tale comunicazione è fornita anche alla Banca d’Italia. 5. La SIM può iniziare l’operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4. | sostituito con il riferimento al “regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE”. Tale modifica ha interessato i seguenti articoli: 16- bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 22 e 23, rispettivamente rinumerati 14, 15, 16, 17, 32 e 33. |
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(…) PARTE IV PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE | Osservazioni Lo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati chiede che sia valutata l’opportunità di introdurre nel Regolamento Intermediari una disposizione che sancisca che un servizio di investimento svolto da imprese di paesi terzi diverse dalle banche in favore di cittadini o residenti in Italia si considera prestato in Italia solo nel caso in cui i relativi accordi contrattuali siano stati originati da sollecitazione e/o commercializzazione svolte in Italia e aventi come destinatari soggetti situati o stabiliti in Italia. Tale principio, osserva il partecipante alla consultazione, è stato costantemente affermato dalla Consob in diverse comunicazioni. Valutazioni La XxXXX XX, in tema di reverse solicitation, ha previsto, tra l’altro, nel Considerando 111 quanto segue: “Se un’impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza nell’Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente”. Gli orientamenti espressi nel corso del tempo dalla Consob, tesi a individuare, tra l’altro, gli indici in presenza dei quali la prestazione dei servizi di investimento può considerarsi rivolta a investitori italiani, si pongono in linea di coerenza con il nuovo quadro normativo europeo. Non si ritiene pertanto |
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opportuno modificare il testo dell’articolato posto in consultazione con ulteriori specificazioni. Osservazioni Lo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati chiede che nell’elenco dei clienti professionali di cui all’Allegato 3 del Regolamento Intermediari siano inseriti anche i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, rientranti, a parere del rispondente alla consultazione, tra gli “Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati” di cui alla sez. I, par. (1), lett. c) del citato allegato. Annoverando tali soggetti tra i clienti professionali di diritto, si riconoscerebbe la possibilità per le imprese di paesi terzi diverse dalle banche di prestare ad essi servizi di investimento senza succursale ai sensi del Titolo VIII del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR). Valutazioni Non si ritiene di accogliere l’osservazione formulata dallo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati poiché, in analogia a quanto sostenuto per i promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) fin dall’emanazione della Direttiva 2004/39/CE, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non devono ritenersi annoverabili tra i clienti professionali di diritto. |
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Art. 17 (Domanda di autorizzazione) 1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1. 1-bis. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al cliente in questione. L’iniziativa di tale cliente non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Testo Unico. 4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5. | Osservazioni sul comma 1-bis Un partecipante alla consultazione ha chiesto se, qualora la prestazione del servizio o l’esercizio dell’attività di investimento siano stati avviati su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, l’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, sia esonerata dalla necessità di ottenere qualunque licenza a operare in Italia e, dunque, anche dall’ottenimento dell’autorizzazione a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (modalità che lo stesso partecipante alla consultazione riconosce non essere ammissibile, neanche in linea di principio, nei confronti delle predette tipologie di clienti). Inoltre, lo stesso partecipante alla consultazione ha chiesto di chiarire se l’esonero previsto dal comma 1-bis si applichi o meno alla fattispecie autorizzativa prevista dall’art. 28, comma 6, del TUF (autorizzazione rilasciata dalla Consob alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche a prestare servizi e attività di investimento a controparti qualificate e a clienti professionali di diritto in regime di libera prestazione, in mancanza di una decisione di |
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equivalenza della Commissione europea ai sensi dell’art. 47, par. 1, del MiFIR o quando essa non sia più vigente). Ciò in quanto, secondo la ricostruzione effettuata dal medesimo partecipante alla consultazione, l’art. 46, par. 5, del MiFIR, consente alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, che operano nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, di avvalersi del regime di “iniziativa esclusiva” soltanto in presenza di una dichiarazione di equivalenza. Lo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati chiede che venga precisato cosa debba intendersi per “iniziativa esclusiva” del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, attraverso l’introduzione nell’art. 17 di un nuovo comma 3 dal seguente tenore letterale: “L’iniziativa esclusiva di cui al comma precedente ricorre solo nel caso in cui la presa di contatto iniziale da parte di un cliente al dettaglio o professionale su richiesta stabilito o situato in Italia nei confronti di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca non sia stata originata da un’attività di sollecitazione, con qualsiasi mezzo effettuata, indirizzata a clienti al dettaglio o professionali su richiesta situati nel territorio della Repubblica; la sollecitazione è ritenuta indirizzata a clienti al dettaglio o professionali su richiesta situati in Italia in presenza di circostanze oggettive come la lingua italiana dei messaggi rilevanti ed il fatto che questi contengano riferimenti a fatti e circostanze esclusivamente riconducibili all’Italia o ad investitori al dettaglio o professionali su richiesta |
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italiani.”. I sopra indicati criteri (lingua e riferimenti espressi all’Italia e a soggetti italiani) per determinare se un messaggio sia indirizzato a soggetti italiani, individuati nel comma di cui il partecipante alla consultazione chiede l’introduzione, sono quelli contenuti nella Comunicazione Consob n. DI/99052838 del 7 luglio 1999. Valutazioni In relazione alle osservazioni formulate da un partecipante alla consultazione, in primo luogo si ritiene che, nell’ipotesi di prestazione di servizi e attività di investimento su “iniziativa esclusiva” di un cliente classificabile come “al dettaglio” o “professionale su richiesta”, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca sia esonerata dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione a operare in Italia secondo le modalità stabilite dall’art. 28 del TUF. Inoltre, non si ritiene condivisibile l’interpretazione dell’art. 46, par. 5, del MiFIR, in quanto il regime di “iniziativa esclusiva” previsto da tale disposizione risulta applicabile anche in assenza di una dichiarazione di equivalenza. Infatti, la suddetta norma dispone che, nell’ipotesi di prestazione di servizi e attività di investimento su “iniziativa esclusiva” di un cliente classificabile come “controparte qualificata” o “professionale di diritto”, non trova applicazione l’intero art. 46 del MiFIR (il quale disciplina il regime autorizzativo per le |
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imprese di paesi terzi che intendono operare con controparti qualificate e clienti professionali di diritto tanto nell’ipotesi in cui sussista una decisione di equivalenza quanto nel caso in cui quest’ultima manchi o non sia più vigente). Con riguardo all’osservazione formulata dallo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati, non si reputa opportuno inserire nell’art. 17 un comma diretto a precisare il significato di “iniziativa esclusiva” del cliente al dettaglio o professionale su richiesta. Tale tematica risulta, infatti, oggetto di attenzione anche in sede ESMA, nell’ambito del più ampio processo avviato al fine di fornire linee di indirizzo comuni nell’interpretazione e nell’applicazione della nuova disciplina di derivazione MiFID II. In considerazione degli orientamenti interpretativi che verranno forniti dall’ESMA, gli intermediari potranno orientare, nel concreto, la propria attività. | ||
Art. 19 (Istruttoria della domanda) … omissis … 2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che | La modifica apportata al comma 2 è in linea con la nuova terminologia utilizzata nel TUF con riferimento alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche. | Art. 19 (nuovo art. 26) (Istruttoria della domanda) … omissis … 2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo |
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intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. | che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. | |
… omissis … | ||
… omissis … | ||
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PARTE V OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE | ||
Art. 22 (Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica) | Art. 22 (nuovo art. 32) (Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica) | |
1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell’ITS YYY. | Osservazioni sul comma 1-bis | … omissis … |
1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere di modificare le | Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP suggerisce di ampliare la disposizione in commento, | 1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della |
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disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica. 2. La succursale o l’agente collegato possono iniziare l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali. 3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell’ITS YYY da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. | attraverso la definizione e la specificazione dei presupposti, del contenuto e dei termini delle richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire in Italia, in ossequio alla delega regolamentare attribuita all’autorità di vigilanza dall’art. 27, comma 3, del TUF. Inoltre, il partecipante alla consultazione, con riferimento al termine “disposizioni”, propone di utilizzare una terminologia più aderente al significato della norma in commento, secondo cui oggetto di richiesta di modifica da parte della Consob sono i presidi organizzativi e operativi adottati dalla succursale nella prestazione di servizi di investimento in Italia. Valutazioni Si ritiene di accogliere l’osservazione formulata dallo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP, riformulando il comma 1-bis dell’art. 22 come segue: “La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, può richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica”. | normativa applicabile, può richiedere di modificare
… omissis … |
Disposizioni concernenti la protezione degli investitori,
IVI INCLUSA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI
TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE
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LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, 2-quater e 2-quinquies, 19, commi 3 e 5, 23, comma 1 e 4-bis, 25-bis, comma 2, 25-ter, comma 2, 26, comma 4, 27, commi 3 e 4, 28, comma 4, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 117- ter e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 1-bis. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, | Le modifiche apportate al comma 1 derivano dalla necessità di aggiornare i riferimenti normativi ivi presenti alle nuove deleghe regolamentari conferite alla Consob dal TUF, come novellato dal d.lgs. n. 129/2017. Gli interventi apportati al comma 2 sono tesi a meglio esplicitare che restano ferme, nei confronti degli intermediari e dei gestori, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del TUB, del TUF o di altre disposizioni di legge. | Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2- bis, 2-quater e 2-quinquies, 18-bis, comma 2, 18-ter, comma 3-bis, 19, commi 3, 3-ter e 4-ter 1-bis. disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, anche |
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n. 385 e dell’articolo 6 del decreto | con riferimento alla prestazione di | |
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. | servizi e attività di investimento, le | |
disposizioni adottate dalla Banca | ||
d’Italia in attuazione del decreto | ||
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 | ||
e dell’articolo 6 del decreto | ||
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . | ||
Restano ferme le disposizioni | ||
emanate dalla Banca d’Italia in | ||
attuazione del decreto legislativo 1° | ||
settembre 1993, n. 385, del decreto | ||
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, | ||
o di altre disposizioni di legge, | ||
applicabili agli intermediari e ai | ||
gestori di cui al presente | ||
regolamento. | ||
Art. 2 (Definizioni) | Art. 2 (Definizioni) | |
1. Nel presente regolamento si intendono per: | 1. Nel presente regolamento si intendono per: | |
… omissis … | … omissis … | |
c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico; d) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo | Le modifiche apportate sono tese a realizzare una maggiore uniformità terminologica con le disposizioni del TUF. | c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A d) «servizi accessori»: i servizi di cui |
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Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico; … omissis … | all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, … omissis … | |
(…) LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 26 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: … omissis … b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del | Le modifiche apportate alla lett. b) sono dirette a meglio specificare che l’applicabilità delle disposizioni del Regolamento Intermediari a soggetti ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dalla MiFID II e dalla relativa normativa delegata (id est, agenti di cambio, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB e Poste | Art. 26 (nuovo art. 35) (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: … omissis … b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del |
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1996, le banche italiane autorizzate | Italiane, Divisione Servizi di Banco Posta), è circoscritta allo svolgimento da parte di | 1996, le banche italiane autorizzate |
alla prestazione di servizi e di attività | questi ultimi dei servizi/attività di investimento per i quali possono essere autorizzati. | alla prestazione di servizi e di attività |
di investimento, gli agenti di cambio, | di investimento, | |
gli intermediari finanziari iscritti | gli intermediari finanziari iscritti | |
nell'albo previsto dall'articolo 106 del | nell'albo previsto dall'articolo 106 del | |
decreto legislativo n. 385 del 1993 | decreto legislativo n. 385 del 1993 | |
autorizzati alla prestazione di servizi di | autorizzati alla prestazione di servizi | |
investimento, le società di gestione del | di investimento, le società di gestione | |
risparmio autorizzate alla prestazione | del risparmio autorizzate alla | |
del servizio di gestione di portafogli, | prestazione del servizio di gestione di | |
del servizio di consulenza in materia di | portafogli, del servizio di consulenza | |
investimenti e del servizio di ricezione | in materia di investimenti e del | |
e trasmissione di ordini, le società di | servizio di ricezione e trasmissione di | |
gestione UE che prestano in Italia, | ordini, le società di gestione UE che | |
mediante stabilimento di succursale, il | prestano in Italia, mediante | |
servizio di gestione di portafogli e il | stabilimento di succursale, il servizio | |
servizio di consulenza in materia di | di gestione di portafogli e il servizio di | |
investimenti, i GEFIA UE con | consulenza in materia di investimenti, | |
succursale in Italia, che prestano il | i GEFIA UE con succursale in Italia, | |
servizio di gestione di portafogli, il | che prestano il servizio di gestione di | |
servizio di consulenza in materia di | portafogli, il servizio di consulenza in | |
investimenti e il servizio di ricezione e | materia di investimenti e il servizio di | |
trasmissione di ordini, la società Poste | ricezione e trasmissione di ordini, | |
Italiane – Divisione Servizi di Banco | società Poste Italiane – Divisione | |
Posta autorizzata ai sensi dell’articolo | Servizi di Banco Posta autorizzata ai | |
2 del decreto del Presidente della | sensi dell’articolo 2 del decreto del | |
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, | Presidente della Repubblica n. 144 del | |
le imprese di investimento e le banche | 14 marzo 2001, le imprese di | |
UE con succursale in Italia, nonché le | investimento e le banche UE con | |
imprese di paesi terzi autorizzate in | succursale in Italia, nonché le imprese | |
Italia alla prestazione di servizi e di | di paesi terzi autorizzate in Italia alla |
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attività di investimento; | prestazione di servizi e di attività di investimento. Per «intermediari | |
… omissis … PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA | autorizzati» o «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società | |
PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI | Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente | |
TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI | alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati; | |
Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali | ||
Art. 27 (nuovo art. 36) | ||
(Requisiti generali delle informazioni) | ||
(…) | ||
1. Tutte le informazioni, comprese le | ||
comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non |
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fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono tempestivamente ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'intermediario e ai relativi servizi; | Osservazioni sul comma 2 ASSOSIM propone di sostituire il termine “tempestivamente” con l’espressione “a tempo debito”. Inoltre, nel comma 2, lett. d), primo periodo, l’Associazione, nel far presente le difformità esistenti tra il dettato della normativa europea di primo livello e quello contenuto nelle pertinenti disposizioni attuative del regolamento delegato, chiede di sostituire le parole “pagamenti a terzi” con le parole “pagamenti da terzi”. AIPB chiede di integrare la lett. b) del comma 2 prevedendo che “gli intermediari chiariscono nell’informativa precontrattuale che, per operare in una logica di portafoglio, possono essere consigliati anche strumenti finanziari destinati dai produttori ad un target market differente”. Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di modificare l’ultimo periodo del comma 2, lett. d), come segue: | 2. Gli intermediari forniscono |
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma 2-bis del Testo | “Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, trimestrale, e comunque per prassi, semestralmente e annualmente e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.”. Valutazioni Relativamente alla proposta di utilizzare, nel comma 2 della norma in commento, il termine “a tempo debito” in luogo di “tempestivamente”, in parziale accoglimento dell’osservazione formulata, si ritiene opportuno uniformare le formule lessicali utilizzate ai fini della trasposizione del termine inglese “good time”, presente in più disposizioni delle fonti europee. | (…) |
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Unico; c) alle sedi di esecuzione, d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. | In tale prospettiva, si ritiene preferibile far riferimento all’espressione “tempo utile” che, oltre a risultare maggiormente aderente al wording della direttiva, risulta in linea con la terminologia impiegata nella traduzione di altre previsioni (cfr., in particolare, considerando 83 e 84 della Direttiva 2014/65/UE, nonché art. 46 del Regolamento (UE) 2017/565 ove il termine inglese “good time” è stato tradotto con “tempo utile”), nonché con il lessico utilizzato dal legislatore primario italiano (cfr. art. 24-bis del TUF). In proposito, per una maggiore comprensione del significato di tale espressione, si rammenta che il considerando 83 della Direttiva 2014/65/UE chiarisce che “Nel determinare in che cosa consista la comunicazione di informazioni in tempo utile prima di un termine specificato nella presente direttiva, l’impresa di investimento dovrebbe tenere conto, in funzione dell’urgenza della situazione, del periodo di tempo di cui il cliente necessita per poter leggere e comprendere le informazioni prima di adottare una decisione di investimento. È probabile che, per esaminare le informazioni relative a un prodotto o servizio complesso o che gli è poco familiare, o a un prodotto o servizio sul quale non ha esperienza, il cliente necessiti di più tempo che per un prodotto o servizio più semplice o che gli è più familiare o del quale il cliente abbia già un’esperienza precedente”. Resta conseguentemente rimessa all’autonomia decisionale degli intermediari individuare gli accorgimenti (quindi il momento di comunicazione dell’informativa) tesi a consentire al cliente il tempo di “assimilare” le informazioni in tempo utile prima della prestazione del servizio. Si fa, altresì, presente che previsione in commento è stata emendata al fine di realizzare un miglior allineamento letterale con la disposizione europea di riferimento. In argomento, si evidenzia, inoltre, che l’art. 24, par. 5, della XxXXX XX, nel sancire il principio secondo cui “gli Stati membri possono autorizzare [rectius “consentire”] per tali informazioni un formato standardizzato”, ha innovato quanto previsto dalla corrispondente disposizione della MiFID I (art. 19, par. 3), ai sensi della quale “tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato”. | c) alle sedi di esecuzione, ; d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti |
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In ragione di ciò, è stato espunto dall’articolato regolamentare il riferimento all’indicata facoltà, non essendosi ritenuto di esercitare l’opzione prevista dalla rinnovata norma europea. Resta fermo che gli intermediari potranno adottare, nel rispetto degli obblighi fissati dalla normativa, le modalità più opportune per rendere la disclosure ai propri clienti. In relazione alla proposta di integrare la lett. b) del comma 2 con un richiamo alla “logica di portafoglio”, si ritiene che la norma regolamentare contenga, in conformità alla corrispondente disposizione europea, un sufficiente grado di dettaglio. In proposito, si fa comunque presente che restano ferme le indicazioni fornite dall’ESMA, nell’ambito delle “Guidelines on MiFID II product governance requirements”, pubblicate il 2 giugno 2017, in merito all’applicazione della “logica di portafoglio” nel rapporto con i clienti e all’interazione con il target market del distributore, nonché le valutazioni espresse con riferimento al successivo Titolo VIII-bis in materia di governo degli strumenti finanziari. Con riferimento alla proposta di modifica del comma 2, lett. d), primo periodo, nel condividere le osservazioni formulate in merito all’accezione di “third-party payments” di cui alla versione inglese della direttiva, si è provveduto a una riformulazione della disposizione in commento, che si ritiene possa meglio cogliere, rispetto alla traduzione testuale italiana, la ratio ispiratrice del legislatore europeo, consentendo, al contempo, un miglior coordinamento anche con le previsioni attuative contenute nel regolamento delegato. Soccorre, in tale valutazione, quanto indicato nell’ambito del Technical Advice reso dall’ESMA ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione della MiFID II, in cui viene precisato che “Third party payments received by investment firms in connection with the investment service provided to a client shall be regarded as part of the cost of the service provided to the client and identified separately (i.e. it should be clear to the client what part of the costs paid are rebated to the investment firm providing the investment service)”. |
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2-bis. Ai fini del presente articolo, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico. | Viceversa, non si ritiene accoglibile la proposta di modificare l’ultimo periodo della lett. d) del comma in commento, non ravvisandosi, infatti, i presupposti per discostarsi dalla disciplina europea, in cui non si rinviene previsione analoga a quella suggerita. Comma 2-bis In via preliminare si rappresenta che nel comma 2-bis, a fini di maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno rivisitare la formulazione della previsione che richiama l’applicabilità delle specifiche disposizioni del regolamento delegato, al fine di affermare espressamente l’obbligo per tutti gli intermediari rientranti nello scope della normativa nazionale di applicare la citata normativa europea. Analoga modifica ha interessato gli artt. 39, 44-quater, 49, 53, 58. Osservazioni sul comma 2-bis A) Carattere generale o particolare dell’informativa sui costi Con riferimento all’art. 50 del Regolamento delegato, ABI e ACEPI ritengono che le informazioni ivi previste si riferiscano ai singoli strumenti finanziari oggetto di operazioni. Pertanto, tale disclosure, diversamente dall’informativa di carattere generale relativa “al tipo specifico di strumento” di cui all’art. 48 del predetto Regolamento delegato (UE) 2017/565, che può essere resa in sede pre-contrattuale, è dovuta nel momento in cui l’intermediario presta il servizio di investimento in relazione al singolo strumento. B) Applicabilità degli artt. 50 e 51 del Regolamento Delegato al servizio di gestione di portafogli ASSOGESTIONI chiede se sia possibile limitare, in applicazione del principio di proporzionalità: | 2-bis. Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565 |
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a) l’informativa ex ante sui costi al solo costo del servizio di gestione di portafogli, escludendo i costi dei prodotti sottostanti; b) l’informativa ex post dei costi dei prodotti sottostanti, solo nel caso in cui gli OICR rappresentino più del 30% del patrimonio gestito. In tale caso il costo di ciascun OICR dovrebbe calcolarsi in base al valore proporzionale delle attività dell’OICR rispetto al patrimonio della gestione alla data di riferimento del rendiconto. Sullo stesso argomento ASSORETI ritiene possibile illustrare a livello di servizio, sia ex ante che ex post, i costi e gli oneri afferenti al servizio di gestione, piuttosto che al livello dei singoli strumenti finanziari sottostanti. C) Rilevanza del KID/KIID nell’informativa sui costi ABI, sulla base di quanto previsto dall’art. 51 del Regolamento delegato, richiamato nel comma 2-bis dell’art. 27, chiede conferma della correttezza dell’interpretazione secondo cui per i prodotti dotati di un KID/KIID, non è più necessario redigere la scheda prodotto di cui alla comunicazione Consob n. 9019104/2009 sui prodotti finanziari illiquidi, essendo l’informativa prevista in tale ultimo documento inclusa nell’informativa precontrattuale e nei KID/KIID, ove predisposti in relazione ai singoli prodotti. Gli ulteriori elementi di informazione ex art. 50 del Regolamento delegato potranno essere contenuti in un documento prescelto dall’intermediario. Anche XXXXX chiede se sia corretto ritenere non più necessario redigere la scheda prodotto di cui alla comunicazione Consob sopra citata, laddove l’informativa relativa ai singoli strumenti finanziari oggetto di operazioni sia inclusa nell’informativa pre- contrattuale, in primis, e nei KID, ove predisposti in relazione ai singoli prodotti. Gli ulteriori elementi di informazione ex art. 50 del Regolamento delegato potranno essere contenuti in un documento separato. |
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Secondo ASSOGESTIONI, nel caso in cui sia stato pubblicato un KID/KIID, tutte le informazioni sugli strumenti finanziari sono contenute in tali documenti e non dovrebbero essere richieste le ulteriori informazioni al riguardo previste dall’art. 48 del Regolamento delegato, con l’unica eccezione, per gli OICVM, delle informazioni sui costi e gli oneri dello strumento finanziario per le quali l’art. 51 del Regolamento delegato prevede l’integrazione con le voci di costo non ricomprese nel KID/KIID. Pertanto ASSOGESTIONI ritiene che debba essere confermata, con gli opportuni adattamenti, l’ultima parte dell’art. 33 del Regolamento Intermediari, che nel testo sottoposto a consultazione è stata oggetto di abrogazione. XXXXXXXX ritiene che nella distribuzione di OICVM i costi da prendere in considerazione debbano essere soltanto quelli previsti all’interno del KIID con esclusione dei costi di transazione. XXXX, nel chiedere conferma dell’interpretazione secondo cui le informazioni riguardanti i costi e gli oneri contenute nel KID di cui al Regolamento PRIIPs possono ritenersi sufficienti all’adempimento degli obblighi di disclosure previsti dall’art. 50, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, invita a specificare la portata applicativa dell’esemplificazione, contenuta nella tabella 2 dell’allegato II al citato regolamento europeo, riferita ai costi connessi alle “imposte di bollo”. D) Informativa in forma aggregata dei costi ASSORETI ritiene che l’art. 50, par. 7, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che impone all’intermediario che raccomanda od offre in vendita servizi di investimento altrui di presentare i costi e oneri relativi ai suoi servizi in forma aggregata con i costi e oneri relativi ai servizi raccomandati od offerti in vendita, vada interpretato restrittivamente nel senso di ritenere che il distributore debba aggregare solo i costi e oneri complessivi del servizio distribuito senza scendere nel dettaglio di quelli relativi |
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agli strumenti finanziari sottostanti. Grava, invece, sull’intermediario che presta il servizio l’onere di fornire al cliente l’informativa più di dettaglio sui costi del servizio stesso. Secondo ASSORETI, inoltre, l’art. 50, par. 7, non si applica nel caso in cui l’intermediario presti allo stesso cliente sia il servizio di consulenza sia il servizio di gestione: in tale ipotesi dovranno essere fornite informazioni separate e distinte circa i costi connessi al servizio di gestione, da un lato, e alle raccomandazioni fornite nella prestazione del servizio di consulenza, dall’altro lato. E) Ulteriori osservazioni ABI e ACEPI chiedono di confermare che l’informativa prevista dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, richiamato nel comma 2-bis dell’art. 27, è di carattere generale e può essere fornita al cliente in un momento iniziale della relazione tra intermediario e cliente, nell’informativa precontrattuale. Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede che venga esplicitato il contenuto degli articoli del Regolamento delegato (UE) 2017/565 richiamati nel comma 2-bis. Nel caso di esternalizzazione da parte del gestore dell’attività di commercializzazione di un servizio di gestione individuale ad un’altra impresa di investimento, ASSOGESTIONI chiede di confermare che il gestore individuale rimane l’unico soggetto tenuto a comunicare al cliente i costi del servizio di gestione. Pertanto l’art. 50, par. 7, del Regolamento delegato non si applicherebbe a tale fattispecie, in considerazione del fatto che l’intermediario a cui è esternalizzata una parte del servizio (la commercializzazione) non presta un servizio di investimento nei confronti del cliente finale. |
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Relativamente agli artt. 48 e 50 del Regolamento delegato, richiamati nel comma 2-bis dell’art. 27, Xxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. evidenzia la difficoltà per gli intermediari distributori di reperire le informazioni relative ai “risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative” e quelle concernenti i costi e gli oneri dello stesso, qualora si tratti di strumenti finanziari privi di KID o per i quali non è stato sottoscritto un accordo di collocamento con gli intermediari produttori. ASSOSIM, con riferimento all’art. 50, par. 5, lett. a) e b), del Regolamento delegato, chiede che sia chiarito che l’informativa ivi prevista si applica solo nei seguenti casi: - l’impresa presta il servizio di consulenza o il servizio di collocamento; - limitatamente ai PRIIPs e agli OICVM laddove la normativa imponga di fornire ai clienti il KID/KIID. ASSOGESTIONI, con riferimento all’art. 50, par. 9, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, chiede se, nel caso in cui il cliente chiuda nel corso dell’anno un rapporto continuativo con l’intermediario, l’informativa personalizzata ex post possa essere fornita a fine anno, sulla base dei dati forniti annualmente dalle società prodotto alle imprese di investimento. Con riferimento all’art. 50, par. 10, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, ASSOGESTIONI chiede se la comunicazione dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività dell’investimento possa essere effettuata senza alcuna stima di rendimento e se l’effetto cumulativo dei costi ex ante possa essere rappresentato su base annuale. XXXXXXXX ritiene che l’intermediario, nell’informare i clienti in merito al tipo di attività prestata, non debba, qualora non risultino integrati i presupposti per la consulenza indipendente, “etichettare” il servizio reso come prestato su base non indipendente. Valutazioni |
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In via generale, si rileva che le richieste formulate dai partecipanti alla consultazione, attenendo perlopiù a profili interpretativi e applicativi della disciplina (carattere generale vs particolare dell’informativa in tema di cost and charges; portata applicativa della disciplina in commento nel servizio di gestione di portafogli; rilevanza del KID/KIID ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della clientela; informativa aggregata sui costi) non hanno un impatto diretto sulla formulazione del testo regolamentare, che si ritiene pertanto di non modificare. Nondimeno, declinazioni di maggior dettaglio della normativa in commento potranno trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo alla luce dei lavori già avviati in seno all’ESMA. In tal senso, assumono rilevanza, ove pertinenti, le specifiche letture applicative finora rese in materia dall’Autorità di vigilanza europea nell’ambito del documento “Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics”, per sua natura flessibile e quindi suscettibile di successive integrazioni e aggiornamenti che tengano conto, se del caso, dell’esperienza applicativa degli operatori, nonché delle evidenze di vigilanza da parte delle Autorità nazionali. Inoltre, si rappresenta che la Consob intende fornire propri indirizzi interpretativi in ordire agli ulteriori profili che dovessero risultare meritevoli di chiarimento o specificazione, in ragione anche delle peculiarità del contesto nazionale, avvalendosi a tale scopo dello strumento delle “Questions and Answers”. In ogni caso, nell’ottica di consentire una coerente applicazione delle norme nei diversi Stati membri, nonché di facilitare la convergenza delle prassi di vigilanza, gli eventuali orientamenti resi a livello nazionale saranno condivisi negli opportuni gruppi di lavoro in sede ESMA. Nella medesima prospettiva, si manifesta sin d’ora la piena disponibilità ad assumere, anche con il confronto delle Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a realizzare, nel quadro riveniente dal recepimento della XxXXX XX, un coordinamento con le letture interpretative rese dalla Consob nell’ambito di precedenti Comunicazioni |
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riguardanti profili incisi dal nuovo corpus normativo. Per quanto attiene alle specifiche osservazioni formulate in esito alla consultazione, da ABI ed ACEPI, secondo cui per i prodotti dotati di un KID/KIID non sarebbe più necessario redigere la “scheda prodotto”, si precisa innanzitutto che nell’ambito della Comunicazione Consob n. 9019104/2009 tale documento viene indicato quale possibile mezzo idoneo a veicolare l’informativa, anche in termini di costi, degli strumenti illiquidi, senza peraltro assumere carattere di obbligatorietà. Tanto premesso, xxxxx restando gli obblighi derivanti da altre discipline (quale, ad esempio, la consegna del KID di cui al Regolamento PRIIPS), rimane in capo agli intermediari la facoltà di adottare gli strumenti ritenuti più adatti a informare i clienti, anche in merito ai costi connessi agli strumenti offerti, al fine di adempiere alla disciplina sui servizi di investimento, nel rispetto dell’obbligo generale di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti. Con specifico riferimento alla proposta di ripristinare parzialmente il contenuto dell’abrogato art. 33, la richiesta si ritiene non accoglibile in quanto sulla materia insistono disposizioni europee direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale; l’introduzione di ulteriori specificazioni in sede regolamentare non appare pertanto conforme all’impostazione e all’architettura delle fonti europee. Peraltro, in argomento, si conferma, come pure rimarcato dai partecipanti alla consultazione, la rilevanza del considerando 78 della direttiva 2014/65/UE, il quale così recita “Quando informazioni sufficienti per quanto riguarda i costi e gli oneri connessi o i rischi riguardanti lo strumento finanziario stesso sono fornite in conformità di un’altra normativa unionale, tali informazioni sono considerate adeguate ai fini della fornitura di informazioni ai clienti a norma della presente direttiva. Tuttavia le imprese di investimento o gli enti creditizi che distribuiscono tale strumento finanziario dovrebbero informare i loro clienti anche in merito a tutti gli altri costi e oneri connessi alla loro prestazione di servizi di investimento in relazione allo strumento finanziario in questione”. |
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Relativamente alle osservazioni in tema di “commercializzazione di servizi di investimento altrui”, si fa presente che, per la legislazione nazionale primaria, l’attività risulta sottoposta a specifica disciplina solo ove svolta “fuori sede” (art. 30, del TUF) o “a distanza” (art. 32 del TUF). Infatti, mentre l’offerta fuori sede e la promozione ed il collocamento a distanza possono avere ad oggetto oltre che “prodotti finanziari” anche servizi di investimento altrui, così non è per i servizi di investimento propriamente detti che per essere tali (art. 1, comma 5, del TUF) devono avere ad oggetto “strumenti finanziari”. Conseguentemente, la “commercializzazione di servizi di investimento altrui” può essere direttamente disciplinata dalla Consob solo nelle modalità “fuori sede” o “a distanza”. Peraltro, nelle altre fattispecie (commercializzazione non fuori sede o a distanza di un servizio di investimento altrui), se non è oggetto di specifica e diretta disciplina la condotta del “distributore”, resta fermo che il fornitore del servizio commercializzato (con cui il cliente ha una diretta relazione contrattuale) è direttamente responsabile del rispetto di tutte le regole di relazione con l’investitore prescritte dalla disciplina, anche ove per l’esecuzione delle stesse si dovesse avvalere, secondo modalità riconducibili allo schema dell’“esternalizzazione di funzioni o attività”, di altra impresa. Con specifico riguardo alla richiesta di esplicitare il contenuto degli articoli del Regolamento delegato (UE) 2017/565 richiamati nel comma 2-bis, l’aggiunta appare pleonastica, tenuto anche conto che si tratta di disposizioni europee direttamente applicabili nell’ordinamento domestico, e pertanto non si ritiene meritevole di accoglimento. Quanto, infine, all’obiezione sollevata in merito all’informativa da rendere agli investitori in relazione al tipo specifico di consulenza prestata, si rileva che l’art. 24-bis, comma 1, lett. a), del TUF, con cui viene data attuazione alla corrispondente previsione contenuta nell’art. 24, par. 4, lett. a), punto (i) della direttiva 2014/65/UE, prevede espressamente il dovere degli intermediari di informare i clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, “se la consulenza è fornita su base indipendente o meno”. Nel quadro dei principi generali prescritti dal legislatore, sarà pertanto cura |
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degli intermediari definire i contenuti più appropriati affinché la disclosure ai clienti sia idonea a consentire il corretto adempimento degli obblighi prescritti. Si evidenzia infine che, per ragioni di coerenza sistematica e in accoglimento delle osservazioni presentate da ASCOSIM e dallo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services sull’art. 39, comma 1-bis (riportate in dettaglio in corrispondenza del citato articolo), il richiamo all’applicabilità dell’art. 53 del regolamento (UE) 565/2017 per gli intermediari che prestano il servizio di consulenza su base indipendente viene trasfuso nel nuovo comma 2-ter della norma in commento. Conseguentemente, è stato eliminato, nell’art. 39 del presente regolamento, il riferimento alla menzionata disposizione europea direttamente applicabile. | 2-ter. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b) che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente applicano altresì l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/565. | ||
Capo II Contratti | (…) | Art. 37 (Contratti) | |
1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente. | Osservazioni sul comma 1 ABI e BNP Paribas, alla luce di quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento delegato e dall’art. 23 del TUF, chiedono che sia precisato nell’art. 37 che la forma scritta per i contratti con i clienti professionali è richiesta non per la validità (forma scritta ad substantiam) ma per la prova dei contratti medesimi (forma scritta ad probationem), nonché per l’opportuna informativa della controparte. Pertanto, i due rispondenti alla consultazione propongono di riformulare l’articolo in esame nel modo seguente: | ||
1-bis. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565. | “ 1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi |
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raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente. 1-bis. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565. (2). 3. A fini di prova e di informativa, gli intermediari forniscono tempestivamente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ai clienti professionali cui prestano servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o servizi raccomandati, il documento o i documenti (BNP Paribas aggiunge anche “concordati”) che precisano i diritti e gli obblighi delle parti (BNP Paribas aggiunge anche “nonché le altre condizioni pattuite”). 4. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.”. Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di aggiungere, dopo la parola “periodica”, le parole “almeno semestralmente”. Valutazioni In considerazione delle finalità sottese alla normativa europea e tenuto, in particolare, conto della formulazione dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2017/565 (che fissa un generale obbligo di forma scritta per la prestazione di servizi di investimento anche nei confronti dei clienti professionali), non si ritiene che ricorrano i presupposti per emendare l’articolato nel senso suggerito né per introdurre, in sede regolamentare, norme nel senso della disapplicazione dei requisiti prescritti da fonti europee direttamente applicabili nell’ordinamento domestico. La disciplina de qua risulta, infatti, espressione della necessità di rafforzare il livello di protezione degli investitori anche in situazioni ove le caratteristiche degli stessi possano |
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2. Il contratto con i clienti al dettaglio: a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; | lasciar presupporre un maggior livello di conoscenza ed esperienza. Tale impostazione comporta, quale suo corollario, la necessaria contrattualizzazione del rapporto intercorrente tra l’intermediario e il cliente, anche professionale, al fine di porre quest’ultimo nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Nel rispetto di tali principi, resta fermo che il contenuto specifico del contratto potrà variamente articolarsi in considerazione delle attività concretamente rese, nonché delle modalità e frequenza delle prestazioni previste in favore dei clienti. Quanto alla richiesta di integrare il comma 1 della norma in commento con l’espressione “almeno semestralmente”, la stessa non si ritiene accoglibile, non ravvisandosi i presupposti per discostarsi dal dettato della disciplina europea, ove non è riprodotta previsione analoga a quella suggerita. Comma 2 In via preliminare si evidenzia che nella lett. f) il termine “remunerazioni” è stato sostituito con “corrispettivi”, al fine di meglio differenziare la disciplina in oggetto dalla normativa sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione di competenza anche della Banca d’Italia. Osservazioni sul comma 2 Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services non ritiene necessario prevedere il contenuto minimo dei contratti stipulati con la clientela retail, considerato il rinvio all’art. 58 del Regolamento delegato effettuato nel comma 1-bis. ABI, relativamente alla soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente - comma 2, lett. e) - , chiede conferma della correttezza dell’interpretazione, | 2. Il contratto con i clienti al dettaglio: (…) |
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c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta; e) indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente; f) indica le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V; g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di | basata sull’art. 62 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, secondo cui: - nel servizio di gestione di portafogli la comunicazione delle perdite è riferita al valore complessivo del portafoglio e non dei singoli strumenti finanziari che lo compongono; - la comunicazione delle perdite rilevanti su operazioni con passività potenziali o su strumenti finanziari con effetto leva è effettuata esclusivamente nei confronti dei clienti al dettaglio; - è tuttora valida l’impostazione seguita dagli intermediari di considerare quale perimetro degli strumenti oggetto di segnalazione l’insieme delle operazioni con passività effettive o potenziali maggiori del costo di acquisto dello strumento; - considerato che l’art. 37 non individua la base di calcolo delle perdite rilevanti riferite al servizio di gestione di portafogli, è possibile adottare il metodo “money weighted”, attraverso il seguente algoritmo: Perdita % = Valore attuale - (Valore Iniziale + Conferimenti nel periodo - Prelievi nel periodo) ------------------------------------------------------------------------------------------- Valore Iniziale + Conferimenti ponderati - Prelievi ponderati Infine, l’Associazione chiede di chiarire se, in base all’art. 62, par. 1, del Regolamento delegato, gli intermediari possono definire autonomamente i periodi di valutazione e se l’inizio del primo periodo deve coincidere con l’entrata in vigore della MiFID II. AIPB chiede che venga modificata la lett. e) del comma 2 per adeguarne il contenuto all’art. 62 del Regolamento delegato che già fissa nel 10% la soglia delle perdite che impone la comunicazione ai clienti da parte degli intermediari e che fa riferimento al valore complessivo del portafoglio. Inoltre l’Associazione chiede che sia precisato che, nel valutare il patrimonio di inizio periodo, si debba tener conto dei conferimenti e dei prelievi del periodo, con la possibilità di calcolare le perdite rilevanti attraverso il | e) indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente; f) indica (…) |
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investimenti; h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio; i) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico. | metodo “money weighted”. ASSOSIM propone una diversa formulazione della lett. e) per rendere il testo più aderente all’art. 62, comma 2, del Regolamento delegato: “indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, e di ricezione e trasmissione di ordini Intesa Sanpaolo S.p.A. chiede se, in base alla lett. e), possa considerarsi valida l’impostazione seguita dagli intermediari secondo cui il perimetro degli strumenti finanziari oggetto di segnalazione è rappresentato da operazioni con passività effettive o potenziali maggiori del costo di acquisto dello strumento. Valutazioni Si ribadisce, innanzitutto, quanto già fatto presente nel documento sottoposto a consultazione in merito alla compatibilità della disposizione in commento con la disciplina europea, la quale, in materia contrattuale, prevede spazi di flessibilità per gli Stati membri. Sul punto, è opportuno richiamare il considerando 91 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 che addirittura non esclude che le Autorità nazionali possano “approvare il contenuto dell’accordo di base tra l’impresa di investimento e i suoi clienti”. In tale prospettiva, e in via di continuità con le scelte assunte in sede di recepimento della MiFID I, si conferma la disciplina regolamentare enucleata, tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti. In conformità al quadro normativo sinora in vigore, gli elementi essenziali del contratto specificati nella |
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norma in commento trovano applicazione con riguardo ai contratti conclusi con i clienti al dettaglio, in considerazione delle peculiari esigenze di tutela connesse a tale tipologia di investitori. Con specifico riferimento alle osservazioni formulate in merito agli obblighi di comunicazione aggiuntivi sulle perdite, alla luce dell’evoluzione normativa verso un regime maggiormente prescrittivo e dettagliato, che non richiede più l’individuazione delle treshold in sede contrattuale, si ritiene di eliminare la lett. e) dall’elenco degli elementi essenziali del contratto con i clienti al dettaglio. Resta fermo, invece, il richiamo, nel successivo art. 53 in tema di rendiconti, all’applicazione dell’art. 62 del Regolamento delegato che prevede l’obbligo di rendicontazione ai clienti correlato a perdite nella gestione di portafogli o in operazioni con passività potenziali (ovvero posizioni in strumenti caratterizzati da effetto leva). Con riguardo alle specifiche osservazioni in merito alle modalità di calcolo delle perdite rilevanti, si evidenzia che la normativa europea non impone l’adozione di metodi uniformi e standardizzati, ben potendo gli operatori avvalersi di metodologie differenziate, purché funzionali allo scopo. In tale contesto, rilevano altresì le indicazioni fornite dall’ESMA nell’ambito del citato documento “Questions & Answers on XxXXX XX and MiFIR investor protection topics”. Resta peraltro fermo che declinazioni specifiche e di ulteriore dettaglio, in relazione alla previsione in commento, potranno eventualmente trovare riscontro, in ulteriori orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. Infine, si rappresenta che, alla luce del nuovo assetto normativo, la Comunicazione Consob n. 9073678 del 6 agosto 2009 - nell’ambito della quale sono stati forniti, nel quadro normativo vigente a seguito del recepimento della MiFID I, chiarimenti interpretativi circa gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli e le operazioni con passività potenziali di cui agli artt. 37 e 55 del |
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Regolamento Intermediari - viene contestualmente abrogata. | ||
Comma 3 | ||
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori. | In linea con le modifiche apportate al comma 2 dell’art. 1, nel comma 3 dell’art. 37 è stata esplicitamente richiamata l’applicabilità della disciplina dettata ai sensi del TUB anche relativamente alla conclusione dei contratti con clienti al dettaglio che abbiano ad oggetto la concessione di finanziamenti agli investitori. | 3. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, |
Art. 38 (Contratti relativi alla gestione di portafogli) 1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli: | Osservazioni ASSOSIM ritiene opportuno inserire un esplicito riferimento all’art. 62, par. 1, del Regolamento delegato che, con riferimento alla gestione su base individuale, disciplina gli obblighi di comunicazione supplementari al raggiungimento di determinate soglie di deprezzamento del valore complessivo del portafoglio. Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services ritiene, invece, opportuno inserire un apposito rinvio all’art. 60 del Regolamento delegato. | |
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità; | Valutazioni In ordine al primo profilo, si rinvia a quanto osservato sub art. 37. Non si ritiene, invece, di accogliere la proposta di integrare la norma in commento con un riferimento all’art. 60 del Regolamento europeo in materia di rendiconti. La menzionata disposizione, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, è peraltro espressamente richiamata nell’art. 53, comma 1-ter del presente regolamento. |
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c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva; d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega; f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio. |
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Art. 38-bis (Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà) (…) 3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi. | Osservazioni sul comma 3 Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola “comunicano” le parole “con urgenza via posta elettronica certificata”. Valutazioni L’integrazione suggerita non può trovare riscontro in sede regolamentare, non ravvisandosi i presupposti per introdurre requisiti aggiuntivi rispetto alla corrispondente norma europea, quali, appunto, requisiti di forma inerenti alle modalità di comunicazione con i clienti. | |
APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI” Capo I Adeguatezza | Osservazioni ABI chiede che nel documento esiti della consultazione si fornisca un commento in relazione alla scelta, condivisa dall’Associazione, di continuare ad utilizzare la terminologia presente nella normativa regolamentare nazionale nonché nella MiFID II, piuttosto che la terminologia usata nella traduzione italiana del Regolamento delegato nella quale i termini “suitability” e “appropriateness” sono stati tradotti in “idoneità” e “adeguatezza”. Anche FEDERCASSE, pur apprezzando il mantenimento nel Regolamento Intermediari della terminologia originaria, auspica misure volte a superare eventuali criticità al riguardo. |
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Art. 39 (Principi generali) 1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di | Xxxxxx.xxx Consulting Srl e ASSOSIM ritengono utile, ai fini di maggior chiarezza, specificare nell’articolo dedicato alle definizioni, il significato dei termini “adeguatezza”, “appropriatezza” e “idoneità”. In alternativa, suggeriscono di inserire nel Regolamento Intermediari note di chiarimento a piè di pagina che specifichino le differenze nominalistiche tra il Regolamento delegato europeo e il Regolamento Intermediari medesimo. Xxxxxx.xxx Consulting Xxx ritiene comunque preferibili i termini italiani “idoneità” e “adeguatezza”. ASCOSIM chiede che nell’art. 39, che richiama gli artt. 54 e 55 del Regolamento delegato, venga indicata la corretta traduzione dei termini “suitability and appropriateness”. Più in generale, AIPB auspica una rivisitazione del testo italiano del Regolamento delegato al fine di apportarvi tutte le modifiche e correzioni opportune per una completa comprensibilità delle norme. Valutazioni Le obiezioni sollevate sono state superate dalle intervenute rettifiche concernenti la traduzione italiana della XxXXX XX, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 31 ottobre 2017. Osservazioni sul comma 1 Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di aggiungere, dopo le parole “in funzione della sua”, le parole “propensione e”. XXX chiede, relativamente alla lett. a), che nel documento sugli esiti sia fornito un chiarimento sulla precisazione secondo cui le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente devono riguardare “il tipo specifico di strumento”. Tale | Art. 39 (nuovo art. 40) (Principi generali) 1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza |
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investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. 1-bis. Gli articoli 53, 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari | precisazione, infatti, secondo l’Associazione dovrebbe essere declinata dai singoli intermediari in modo da valorizzare l’esperienza acquisita ad un livello più ampio riguardante il settore/comparto. Analoga richiesta viene formulata con riferimento all’art. 41, comma 1. Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di allineare la lett. b) del comma 1 all’art. 54, par. 2, del Regolamento delegato o quantomeno di modificarla in modo da permettere all’intermediario di prendere in considerazione l’obiettivo di investimento che il cliente ha dichiarato in riferimento a quella particolare operazione e alla relativa porzione di patrimonio. Valutazioni La disposizione in commento costituisce diretta trasposizione dell’art. 25, par. 2, comma 1, della Direttiva 2014/65/UE. Non si ravvisano quindi elementi per integrare ulteriormente la previsione ovvero per deviare dal dettato della fonte europea. La disciplina in esame è poi completata dalle pertinenti disposizioni del regolamento delegato, espressamente richiamate nel comma 1-bis dell’articolo in commento, direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale. Sul punto, si fa altresì presente che, rispetto alla versione attualmente vigente, gli interventi effettuati al comma 1, lett. a), ivi incluso il riferimento al “tipo specifico” di strumenti finanziari, rispondono all’esigenza di assicurare un pieno allineamento testuale della norma regolamentare al dettato della direttiva, senza che ciò implichi mutamenti di carattere sostanziale nell’applicazione della disciplina. Osservazioni sul comma 1-bis ASCOSIM ritiene che il richiamo all’art. 53 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 | in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (…) 1-bis. Gli articoli |
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di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). | debba essere previsto solo per le imprese di investimento che svolgono il servizio di consulenza su base indipendente. Inoltre, l’Associazione ritiene che il riferimento a tale articolo, dato il suo contenuto, è improprio nel contesto del Titolo II del Regolamento Intermediari (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione e ricezione di ordini). Nello stesso senso si pronuncia anche lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services che suggerisce di richiamare altrove l’art. 53 del Regolamento delegato, ovvero di prevedere in un articolo ad hoc il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente. Valutazioni Nell’accogliere il suggerimento, si rinvia, per le relative valutazioni, a quanto già riportato con riferimento all’introduzione, nell’art. 27 del presente regolamento, del nuovo comma 2-ter. | intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). |
Art. 40-bis (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di 1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l’indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle | Osservazioni sul comma 1 AIPB chiede che, nell’individuare il contenuto della dichiarazione di adeguatezza, si riprenda il testo letterale al riguardo previsto dall’art. 25, par. 6, commi 1 e 2, della XxXXX XX, prevedendo che essa specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente. Inoltre, l’Associazione chiede che sia precisato, in un apposito comma dell’art. 40-bis o nel comma 1 dell’art. 39, che l’adeguatezza può essere valutata in relazione all’intero portafoglio e non ai singoli strumenti finanziari ivi contenuti. Valutazioni Si accoglie la proposta di allineare testualmente la formulazione del primo comma | Art. 40-bis (nuovo art. 41) (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti) 1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza prestata e indichi perché |
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preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 2. Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest’ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che: a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e b) l’intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza. 3. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 54, paragrafo 12 del regolamento (UE) 2017/565. | dell’art. 40-bis al dettato della direttiva. Quanto alla proposta di integrare la disposizione in commento al fine di specificare la possibilità di fondare la valutazione di adeguatezza sulla considerazione del portafoglio del cliente, si ritiene che il suggerimento non possa trovare accoglimento in sede regolamentare. Quanto osservato costituisce, infatti, un possibile approccio che gli intermediari, nel rispetto dei principi e degli obblighi fissati dalla normativa di riferimento, possono adottare nella concreta operatività. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni rese dall’ESMA riguardo al “suitability assessment based on the consideration of the client’s portfolio as a whole” nell’ambito del documento posto in consultazione dal 13 luglio al 13 ottobre 2017 relativo alle “Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements”, che sarà finalizzato nel 2018. | l’indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrispondae alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. (…) |
Capo II Appropriatezza Art. 41 |
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(Principi generali) 1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. (…) | ||
Capo III Mera esecuzione o ricezione di ordini Art. 43 (Condizioni) 1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1) del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, | Art. 43 (Condizioni) (…) |
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conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: | Osservazioni sul comma 1, lett. a.1) | 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera a), |
a) i suddetti servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi: | ASSOSIM chiede che sia chiarito cosa debba intendersi per “azioni che incorporano uno strumento derivato”, non essendo tali strumenti rinvenienti nel nostro ordinamento. Valutazioni | |
a.1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; | L’articolato proposto riprende puntualmente il disposto dell’art. 25, par. 4, lett. a), punto (i), della MiFID II; l’introduzione in sede regolamentare di ulteriori elementi di specificazione non appare pertanto in linea con l’impostazione generale adottata dal legislatore europeo. Resta peraltro fermo che declinazioni specifiche e di ulteriore dettaglio, ivi inclusa la considerazione di fattispecie esemplificative della previsione in commento diffuse nella realtà operativa, potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. | |
(…) | ||
Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-bis è stato integrato allo scopo di includere il riferimento anche agli strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato [ex lett. a.3) del comma 1], in quanto anch’essi rientranti nel perimetro degli “strumenti di debito complessi” ai fini dell’execution only di cui ai richiamati Orientamenti dell’ESMA. | ||
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera a), punti a.2) e a.5), gli intermediari |
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tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 10 della direttiva 2014/65/UE. | punti a.2), a.3) e a.5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 10 della direttiva 2014/65/UE. | |
Capo III-bis Pratiche di vendita abbinata Art. 44-bis (Pratiche di vendita abbinata) (…) 3. Quando raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all’articolo 39. (…) | Osservazioni sul comma 3 ASSOGESTIONI chiede di allineare la disposizione all’art. 25, par. 2, comma 1, della MiFID II, prevedendo l’applicabilità della norma agli intermediari quando “offrono consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati”. Valutazioni Si riporta la formulazione della norma regolamentare ad una perfetta corrispondenza letterale con la disposizione europea di riferimento, senza peraltro ricadute di carattere sostanziale. | Capo III-bis (nuovo Capo IV) Pratiche di vendita abbinata Art. 44-bis (nuovo art. 44) (Pratiche di vendita abbinata) (…) 3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all’articolo 39. (…) |
Art. 44-ter (Contratti di credito ipotecario) 1. Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall’articolo 120- | Si rappresenta che la formulazione dell’articolo in esame è stata modificata al fine di garantire maggiore aderenza al testo inglese della XxXXX XX e assicurare, al contempo, uniformità terminologica con l’art. 120-undecies del TUB. | Art. 44-ter (nuovo art. 45) (Contratti di credito 1. Se un contratto di credito |
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undecies del TUB ha quale condizione | del merito creditizio dei consumatori | |
preliminare la prestazione al | previste dall’articolo 120-undecies | |
consumatore di un servizio di | del TUB ha quale condizione | |
investimento consistente in | preliminare la prestazione al | |
obbligazioni ipotecarie emesse | consumatore di un servizio di | |
specificamente per assicurare il | investimento | |
finanziamento del credito ipotecario | a obbligazioni ipotecarie emesse | |
agli stessi termini di quest’ultimo, | specificamente per assicurare il | |
affinché il prestito sia pagabile, | finanziamento del credito | |
rifinanziato o riscattato, tale servizio | immobiliare agli stessi termini di | |
non è soggetto agli obblighi previsti | quest’ultimo, affinché il prestito sia | |
dagli articoli 37, 39, 40-bis, 41, 43, 53, | pagabile, rifinanziato o riscattato, | |
e dal Titolo VIII-ter. | tale servizio non è soggetto agli | |
obblighi previsti dagli articoli 37, 39, | ||
40-bis, 41, 43, 53, e dal Titolo VIII- | ||
ter. | ||
(…) | ||
Capo I Esecuzione di ordini per conto dei clienti | ||
Art. 44-quater (Disposizioni preliminari) | Osservazioni | |
1. Ai fini del presente Capo, gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) | Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di fornire indicazioni sulla portata dell’obbligo previsto dall’art. 64, par. 4, del Regolamento delegato, richiamato nel comma 1 della disposizione in commento, soprattutto con riferimento all’applicazione ai cosiddetti “prodotti personalizzati”. |
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2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, si applicano agli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). | Valutazioni Al riguardo, si fa presente che indicazioni interpretative in merito alla portata degli obblighi fissati dalla disposizione europea direttamente applicabile, pur non potendo trovare riscontro in norme del regolamento, potranno eventualmente trovare riscontro, in ulteriori orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. | |
Art. 45 (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente) | Osservazioni sul comma 1 | Art. 45 (nuovo art. 47) (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente) |
1. Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. | Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola “misure”, le parole “adeguate e”. Valutazioni Non pare necessario né giustificato discostarsi dal dettato della corrispondente disposizione europea. Sul punto, ai fini di una maggiore comprensione della ratio sottesa alla previsione in commento, si rinvia ai chiarimenti interpretativi già resi dall’ESMA nell’ambito del proprio documento di Q&A (cfr. Q&A “How should firms and competent authorities understand the difference between “reasonable steps” and “sufficient steps”?”). | (…) |
3. Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a: | ||
a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile |
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per l'esecuzione degli ordini del cliente; b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. 5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra | Osservazioni sul comma 3, lett. b) Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services ritiene che, oltre al criterio delle commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione, andrebbero richiamati anche gli altri criteri di selezione da tenere in considerazione per la scelta della sede di esecuzione, quali prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione. Valutazioni Tenuto conto che la norma in commento riproduce le corrispondenti disposizioni della fonte europea, non si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione suggerita. Peraltro, come reso evidente anche dall’incipit del comma 3, il principio generale sancito dal comma 1 (id est, la considerazione di fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione ai fini del perseguimento del miglior risultato possibile per i clienti in sede di esecuzione degli ordini) rileva in ogni momento dell’adempimento degli obblighi in materia di best execution. Osservazioni sul comma 5 ASSOSIM ritiene che debba essere richiamata la lett. b) del comma 3 e non la lett. a), tenuto conto che il criterio del corrispettivo totale (che presuppone la conoscenza delle condizioni di prezzo espresse dal mercato in un dato momento) trova applicazione al momento dell’orientamento della scelta verso la sede nella quale dare effettiva esecuzione all’ordine. Valutazioni A fini di maggiore chiarezza, tenuto anche conto delle osservazioni espresse da | 5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio: a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la |
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competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. (…) 6-ter. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo. I rendiconti periodici di cui all’articolo 53, comma 1, comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell’esecuzione per singoli strumenti finanziari. (…) | ASSOSIM, la disposizione in esame è stata parzialmente riformulata, richiamando il riferimento al “corrispettivo totale” sia nella fase di selezione delle possibili sedi di esecuzione di cui al comma 3, lett a) che nella successiva scelta dell’effettiva sede di esecuzione di cui al comma 3, lett b). Osservazioni sul comma 6-ter ABI, ASSORETI, ASSOSIM e Intesa Sanpaolo S.p.A. chiedono che venga eliminato l’obbligo di inserire nei rendiconti periodici richiesti agli intermediari i dati su prezzo, costi, velocità e probabilità di esecuzione per ogni strumento finanziario, essendo tale obbligo già previsto in capo alle sedi di esecuzione. Valutazioni L’osservazione è accolta. | compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.; b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. (…) 6-ter. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo. (…) |
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Art. 46 (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini) (…) 5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo. | Osservazioni sul comma 5 ASSOGESTIONI chiede di eliminare l’obbligo per gli intermediari di essere in grado di dimostrare alla Consob di aver ottemperato agli obblighi in tema di esecuzione degli ordini, essendo tale obbligo già garantito dalle ordinarie disposizioni in tema di vigilanza informativa. Valutazioni La disposizione in commento costituisce attuazione dell’art. 27, par. 8 della MiFID II. Non si ritiene pertanto giustificato discostarsi dal dettato della fonte europea. | |
(…) TITOLO IV GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI Art. 49 (Principi generali) 1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. | Osservazioni ASSORETI chiede di verificare se anche gli altri Paesi europei hanno esteso l’applicazione della disciplina sulla gestione degli ordini dei clienti a tutti i servizi di investimento, compresi quelli di gestione e di collocamento. In caso contrario la disciplina in esame sarebbe penalizzante da un punto di vista concorrenziale per gli intermediari italiani. Valutazioni Al riguardo, si osserva che, come già chiarito nel Documento di consultazione, in linea con la disciplina europea di secondo livello (cfr. art. 67 del Regolamento delegato (UE) 2017/565), si fa riferimento all’attività di “carrying out client orders”, concetto diverso e più ampio di quello dell’“execution” dell’ordine in senso stretto (di cui all’art. 28, par. 1, della MiFID II). In considerazione di ciò, e in via di continuità con l’impostazione riveniente già in sede di recepimento della MiFID I, l’ambito della disciplina viene confermato con riguardo anche ai servizi di collocamento, raccolta ordini e gestione di portafogli. | Art. 49 (nuovo art. 51) (Principi generali) (…) |
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1.bis. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data della loro ricezione. | Osservazioni sul comma 1.bis ASSOSIM chiede di sostituire la parola “data” con la parola “momento”. Valutazioni | 1.bis. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione del |
La versione in lingua inglese dell’art. 28 (1), comma 2, della XxXXX XX, con riguardo agli ordini equivalenti dei clienti fa riferimento a “the time of their reception” (così come anche l’equivalente disposizione di cui all’art. 22 di XxXXX X). Ai fini di un miglior allineamento al dettato della norma europea, si è pertanto ritenuto di accogliere la proposta di sostituire il termine “data” con la parola “momento”, che consente tra l’altro di evidenziare la rilevanza dell’ora (oltre che del giorno) nella gestione degli ordini dei clienti. | ||
2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli | Osservazioni sul comma 2 ASSOSIM chiede l’eliminazione dell’ultimo periodo che contiene un riferimento all’art. 4 del MiFIR. Valutazioni Al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in commento, si ritiene opportuno riportare la formulazione del comma 2 a una corrispondenza letterale con la normativa europea di riferimento (art. 28, par. 2, ultimo periodo della direttiva 2014/65/UE). | 2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente |
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intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. Si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014. 6-bis. Gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). | istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. n. 600/2014. | |
Osservazioni sul comma 6-ter | ||
6-ter. Il presente articolo, salvo il comma 2, e gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c) dell’articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b) dell’articolo 68 del predetto regolamento, si applicano anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli. | ASSOGESTIONI chiede di eliminare il riferimento all’art. 70 del Regolamento delegato, in quanto tale norma dà attuazione all’art. 28, par, 2, di XxXXX XX (il cui contenuto è riprodotto al comma 2 della disposizione in commento), che non trova applicazione nei confronti degli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli. Valutazioni In accoglimento delle osservazioni formulate, si è proceduto ad espungere, al comma 6- ter, il riferimento all’art. 70 del Regolamento (UE) 2017/565. | 6-ter. Il presente articolo, salvo il comma 2, e gli articoli 67, 68, 69 |
Capo I Incentivi in relazione alla prestazione | Si fa in primo luogo presente che la rubrica del Capo I e dell’art. 52, nonché il testo di quest’ultimo, sono stati emendati al fine di meglio chiarire la portata generale delle disposizioni in materia di incentivi nella prestazione dei servizi di investimento. | TITOLO V INCENTIVI Capo I Incentivi |
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dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti su base indipendente Art. 52 (Incentivi riguardanti i servizi diversi dalla consulenza su base indipendente e dalla gestione di portafogli) 1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. | Osservazioni ASSOGESTIONI evidenzia che la formulazione del Capo I sembrerebbe escludere la possibilità di pagare o fornire benefici monetari o non monetari a soggetti terzi in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente. Valutazioni Nel condividere l’osservazione pervenuta, si è reso esplicito che nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente – fermo restando il divieto “assoluto e incondizionato” di percepire e trattenere incentivi (ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima) secondo il disposto di cui agli artt. 24, comma 1-bis e 24-bis, comma 2, lett. b), del TUF – gli eventuali compensi, commissioni o benefici non monetari pagati o forniti a soggetti terzi sono: a) sottoposti alle condizioni di ammissibilità fissate dal successivo art. 52-bis; ovvero b) esclusi dalla disciplina sugli incentivi se si tratta di pagamenti o benefici strettamente e necessariamente correlati alla prestazione del servizio medesimo al cliente (ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 52). Nella prestazione degli altri servizi di investimento, resta confermata la generale preclusione alla possibilità per gli intermediari di percepire/ricevere o pagare/fornire compensi, commissioni o altri benefici non monetari, da ovvero a, soggetti terzi diversi dal cliente, a meno che tali incentivi non risultino ammissibili ai sensi del citato art. 52- bis, nonché qualora i medesimi siano da annoverare tra i pagamenti o benefici che consentono la prestazione del servizio stesso o siano necessari a tal fine (secondo quanto previsto dal menzionato comma 2-ter dell’art. 52). La proposta ricostruzione della disciplina risulta altresì in linea con il recente chiarimento reso dall’ESMA attraverso la pubblicazione di un’apposita Q&A in tema di incentivi nell’ambito del citato documento “Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics” (“Does Article 24(9) of XxXXX XX also apply to | dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti su base indipendente Art. 52 ( 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis e 24- bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico, a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l’adempimento |
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payments made by investment firms to a third party in relation to the provision of the investment service of investment advice provided on an independent basis or of portfolio management?”). Al riguardo, viene in particolare precisato che “The inducement restrictions relating to the provision of investment advice on an independent basis and portfolio management, in Articles 24(7)(b) and 24(8) of XxXXX XX respectively, concern the acceptance and retention of fees, commissions and benefits paid or provided by third parties in relation to the provision of such services. These provisions are not concerned with payments made, or the provision of benefits by, the investment firm providing the relevant service. ESMA is therefore of the opinion that payments made, or benefits provided to, third parties by investment firms in connection with the provision of investment advice on an independent basis or of portfolio management are subject to Article 24(9) of XxXXX XX”. Osservazioni ASSOSIM chiede di confermare che per la nozione di “ricerca finanziaria” occorra fare riferimento ai considerando 28 e 29 della Direttiva delegata (UE) 2017/593. Valutazioni Si conferma la rilevanza dei recital 28 e 29 della Direttiva delegata (UE) 2017/593. In argomento, rilevano altresì le indicazioni rese dall’ESMA nell’ambito del documento “Question & Answer on XxXXX XX and MiFIR investor protection topics”, in cui sono fornite ulteriori delucidazioni e specificazioni in merito alla nozione di “ricerca” rilevante ai fini della disciplina in tema di inducements. Osservazioni ABI, al fine di rendere evidente che l’elenco degli incentivi non monetari di minore entità previsto nell’art. 52-ter, comma 3, si riferisce a tutti i servizi di investimento, e non soltanto alla consulenza indipendente e alla gestione patrimoniale, chiede di | dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. |
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2-bis. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione | riportare tale elenco anche nell’art. 52. Valutazioni L’integrazione proposta non appare in linea con l’architettura della fonte europea di riferimento. Si fa peraltro presente che indicazioni interpretative di maggiore dettaglio potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. Osservazioni sul comma 1 Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs, nella lett. a), chiede di aggiungere, dopo la parola “abbiano”, le parole “ben evidenti”. Valutazioni L’introduzione della specificazione suggerita, peraltro assente nella corrispondente disposizione europea, non appare significativa e, pertanto, si ritiene non accoglibile. Osservazioni sul comma 2-bis ABI chiede di sostituire nel secondo periodo la locuzione “se del caso” con “laddove applicabile”, in linea con la previsione dell’art. 24, par. 9, della MiFID II. Valutazioni Si accoglie la proposta, priva peraltro di ricadute sostanziali, di allineare formalmente il testo regolamentare con quello della direttiva. Si evidenzia, inoltre, che il comma in commento è stato integrato al fine di dare | 2-bis. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione |
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del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, se del caso, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. 2-ter. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. | attuazione al disposto dell’art. 24, par. 5 della XxXXX XX, con riguardo all’informativa da rendere ai clienti in tema di inducements. In proposito, si rinvia anche ai commenti svolti sub art. 27. | del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, (…) |
Art. 52-bis (Condizioni di ammissibilità degli incentivi) 1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità | Osservazioni sul comma 1 ASSOGESTIONI osserva che l’articolo in commento individua in modo più restrittivo rispetto ad altri ordinamenti le circostanze al ricorrere delle quali si considera integrato il requisito dell’incremento della qualità del servizio prestato al cliente. In particolare, l’Associazione ritiene condivisibile la fattispecie, recentemente posta in consultazione in Germania, secondo cui la qualità del servizio aumenta qualora l’incentivo consenta un migliore accesso al servizio di consulenza, come ad esempio nel caso in cui si | Art. 52-bis (nuovo art. 53) (Condizioni di ammissibilità degli incentivi) 1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati |
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del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale: a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario; | appronti una rete capillare di filiali, presenti anche nelle zone rurali, che permettano ai clienti di interagire con consulenti qualificati. Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di chiarire se la prestazione dei servizi “post-vendita” di assistenza al cliente, offerti nell’ambito di un servizio di collocamento, siano idonei a soddisfare le condizioni di innalzamento della qualità del servizio, legittimando la percezione di incentivi. Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di aggiungere, dopo le parole “sono considerati come”, la parola “elementi”. Valutazioni In ordine al primo profilo, si fa presente che la norma in commento riproduce puntualmente quanto previsto dalla corrispondente disposizione europea. L’introduzione di fattispecie tese ad ampliare le condizioni in grado di legittimare la percezione di inducements non appare compatibile con l’impostazione adottata dalla fonte europea e costituirebbe un’alterazione significativa della stessa logica sottesa al nuovo impianto normativo, connotato da parametri più stringenti e rigorosi alla luce dei quali valutare l’innalzamento della qualità del servizio reso ai clienti. In tale prospettiva, non si ritengono sussistenti i presupposti per deviare dall’approccio seguito dal legislatore europeo, non cogliendosi, peraltro, nell’ipotesi suggerita, aspetti in grado di determinare un quid pluris idoneo a giustificare la percezione di incentivi. Resta comunque fermo che, anche sulla materia in oggetto, potranno essere fornite, nel contesto dei lavori di livello 3 in seno all’ESMA, ulteriori specificazioni di carattere operativo e applicativo in merito alla ricorrenza delle condizioni indicate della disciplina ai fini dell’ammissibilità degli inducements. Si ritiene, infine, non accoglibile la proposta di introdurre la specificazione “elementi”, | come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale: (…) |
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a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell’adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di: i) strumenti a valore aggiunto, quali | la quale, oltre ad essere assente nella corrispondente disposizione europea, non appare significativa. Osservazioni sul comma 1, lett. a.2) ABI, sulla base di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, chiede di modificare la lett. a.2) come segue: “la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell’adeguatezza Valutazioni Nel condividere la ratio dell’osservazione formulata, si è provveduto ad una riformulazione della disposizione in commento ai fini di un migliore allineamento con l’art. 11, par. 2, lett. a), punto ii) della direttiva di secondo livello. Osservazioni sul comma 1, lett. a.3) XXX chiede che venga chiarito nel documento sugli esiti della consultazione il concetto di “accesso, a un prezzo competitivo”. Valutazioni La richiesta di chiarire l’espressione “accesso a un prezzo competitivo” contenuta nella disposizione non può transitare attraverso una ulteriore specificazione della stessa, la quale già presenta un sufficiente grado di dettaglio. | a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza (…) |
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strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari; (…) 5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari: a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 52, comma 2-bis. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente; b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai | Resta fermo che, in argomento, indicazioni applicative di maggior dettaglio potranno essere rese, anche alla luce dei lavori in sede ESMA, nell’ambito delle misure di livello 3. Osservazioni sul comma 5, lett. a) e b) XXX ritiene che le previsioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non siano in linea con le indicazioni contenute nelle Q&A ESMA n. 13 sui costi e oneri, le quali richiedono in ogni caso di quantificare e indicare a parte gli incentivi nell’ambito dell’informativa aggregata ex ante su costi e oneri di cui all’art. 50 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Valutazioni Non pare appropriato intervenire sulle disposizioni regolamentari in commento, che riproducono quanto previsto dalle corrispondenti norme europee. Inoltre, si rileva che la lettura proposta da ABI non appare condivisibile in quanto non si ravvisano, nel quadro XxXXX XX, profili di incoerenza tra la disciplina dell’informativa sui costi e gli oneri e gli obblighi di disclosure in materia di incentivi. Al riguardo, si evidenzia infatti che l’art. 50 del Regolamento delegato prevede, al par. 2, che “i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il |
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clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e (…) | servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale”. Il medesimo art. 50, in relazione al calcolo ex ante dei costi e degli oneri (ivi inclusi, quindi, gli incentivi) stabilisce inoltre, al par. 8, che “qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi”. Tale principio generale, trova una ulteriore specificazione con riferimento alla disciplina degli incentivi. Infatti, già a livello di direttiva primaria è previsto, ai sensi dell’art. 24 (9), che “l’esistenza, la natura e l’importo [degli incentivi] o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio”. La direttiva delegata di XxXXX XX, nel dettagliare la richiamata disposizione, stabilisce nell’ambito dell’art. 11 (trasposto attraverso l’art. 52-bis in commento), che gli intermediari “qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato”. Si rileva, pertanto, che rispetto alla disciplina generale sui costi e gli oneri, le disposizioni specifiche in materia di incentivi impongono in più agli intermediari, nel caso in cui non dovessero essere in grado di stimarne ragionevolmente l’importo ex- ante, l’obbligo di comunicare il metodo di calcolo che sarà adottato (oltre alla comunicazione ex-post dell’esatto ammontare). Con particolare riferimento alla citata Q&A ESMA n. 13, si ritiene che, trattandosi di chiarimenti volti a illustrare, in via generale, le modalità di rappresentazione in forma aggregata dei costi connessi ai servizi di investimento prestati e dei relativi strumenti finanziari, l’Autorità europea non ha incluso un riferimento al caso specifico in cui l’importo dell’incentivo non possa essere stimato. |
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7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti. | Osservazioni sul comma 7 Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di sostituire le parole “coinvolti in una catena di distribuzione” con le parole “coinvolti in un processo di reti di distribuzione”. Lo Studio Legale Xxxxxxxx e Associati chiede di modificare il comma 7 nel modo che segue: “Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio nella stessa catena di distribuzione adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.”. Dopo tale comma, il partecipante alla consultazione suggerisce di prevederne un altro dal seguente tenore letterale: “8. Gli obblighi di verifica dell’ammissibilità degli incentivi di cui al presente Titolo sono a carico dell’intermediario che presta i servizi di investimento o accessori nel contesto della specifica catena di distribuzione in cui gli incentivi sono pagati o percepiti.”. Attraverso tali modifiche si intende chiarire la parte del contratto di “co-marketing” a cui spetta controllare la liceità degli incentivi, identificabile nella parte che riveste la funzione di intermediario nel contesto di quella particolare operazione o relazione contrattuale. Valutazioni Non si ritiene che le diverse formule lessicali proposte comportino miglioramenti sostanziali nella portata della disposizione. Si rinvia comunque ai chiarimenti resi in ordine al tema della commercializzazione di servizi di investimento altrui nell’ambito dell’art. 27, comma 2-bis, trattando dell’informativa in materia di costi ed oneri. |
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In ogni caso, resta fermo che ulteriori indirizzi interpretativi e applicativi di dettaglio riguardanti fattispecie concrete specifiche (come nel caso dei contratti di co-marketing) potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. | ||
Capo II Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente Art. 52-ter (Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis e 24-bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente: a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari | Osservazioni sul comma 1 Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs nell’ultimo periodo della lett. a), chiede di aggiungere, dopo le parole “trasferiti integralmente al cliente”, le parole “dandogli opportuna comunicazione, anche del relativo importo”. Valutazioni Non si ritiene di integrare la norma in commento nei termini suggeriti, dal momento che la lett. c) del comma in esame – in attuazione dell’art. 12 (1), comma 3, della direttiva delegata di XxXXX XX – esplicitamente prevede l’obbligo in capo agli intermediari che prestano i servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente di informare i clienti in merito ai compensi, commissioni o altri benefici monetari ad essi trasferiti. Alla luce dei principi individuati dalla disciplina di riferimento, sarà cura degli intermediari, nella loro autonomia decisionale e organizzativa, definire le modalità più appropriate di informativa alla clientela. A titolo esemplificativo, la menzionata norma | Art. 52-ter (nuovo art. 54) (Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente) (…) |
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ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente; b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente; c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità. | della direttiva delegata di XxXXX XX prevede la possibilità di utilizzare a tale scopo “periodic statements provided to the client”. | |
Osservazioni sul comma 3 | ||
(…) | ||
3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità: | ABI e ACEPI chiedono di confermare che i seminari, volti in tutto o in parte, a promuovere determinati strumenti finanziari, anche se includono riferimenti a scenari macro-economici, debbano essere considerati benefici non monetari di minore entità ai sensi del comma 3, lett. c). | 3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità: |
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente | ASSOGESTIONI chiede che siano maggiormente specificate le categorie previste nel comma 3, fornendo indicazioni sui beni e servizi accettabili, in modo da dare indicazioni più concrete agli intermediari. In particolare, l’Associazione chiede di valutare l’opportunità di recepire le indicazioni dell’ESMA fornite nella sezione 7 delle Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics. Sulla stessa direzione, XXXXX chiede alla Consob di avvalersi dell’opzione riconosciuta agli Stati Membri dalla Direttiva delegata (UE) 2017/593 di individuare | a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; |
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societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del | altri benefici non monetari ammissibili, includendovi tutti quelli contemplati dagli altri ordinamenti UE. In tale direzione, l’Associazione segnala i seguenti benefici non monetari minori: “(I) il materiale pre-deal, commissionato da potenziali emittenti e prodotto dalle imprese di investimento che prestano in loro favore il servizio di collocamento, purché sia chiara la natura del materiale e questo sia messo a disposizione di ogni potenziale investitore; (II) la ricerca su un titolo sponsorizzata dall’emittente, purché sia fornita anche alle altre imprese di investimento o sia resa pubblica; (III) il materiale o servizi non approfonditi costituiti da un commento su un mercato a breve termine sulle ultime statistiche economiche o sui risultati societari; (IV) documenti che ripetano o sintetizzino notizie di dominio pubblico o informazioni pubblicamente rese da un emittente; (V) il materiale o servizi non approfonditi costituiti da informazioni sulle pubblicazioni o eventi futuri fornite da terzi e che contengono solo un breve sunto della propria opinione su tali informazioni che non sono fondate né includono analisi approfondite, come ad esempio nei casi in cui semplicemente ribadiscono una visione basata su una raccomandazione esistente o su materiale o servizi di ricerca approfonditi; (VI) i road-show organizzati dall’emittente per supportare la raccolta di capitale; (VII) la ricerca liberamente accessibile ai potenziali investitori o al pubblico; (VIII) l’analisi macro-economica qualora sia generica per sua natura, ovvero sia accessibile a tutti i potenziali investitori (anche nell’ambito di seminari ad hoc) o al pubblico”. ASSOGESTIONI chiede alla Consob di prevedere, avvalendosi dell’opzione riconosciuta agli Stati Membri dall’art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata (UE) 2017/593, due ulteriori tipologie di benefici non monetari minori: a) la ricerca fornita in prova a condizione che: i) sia fornita per non più di tre mesi, ii) nessun compenso monetario o non monetario sia dovuto al fornitore della ricerca | b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando (…) |
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cliente. 5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico. | durante il periodo di prova, iii) il periodo di prova non sia iniziato con un fornitore nei dodici mesi successivi alla conclusione di un precedente accordo per la fornitura della ricerca con il medesimo fornitore, iv) l’intermediario tenga traccia dell’inizio dei periodi di prova e del rispetto delle precedenti condizioni; b) la ricerca collegata relativa all’emissione di azioni, obbligazioni, warrant o certificate che rappresentano taluni strumenti finanziari di un emittente purché sia prodotta, prima del completamento dell’emissione, da un soggetto che presta il servizio di assunzione a fermo e/o di collocamento con o senza l’assunzione di un impegno irrevocabile e sia resa disponibile ai potenziali investitori. Infine l’Associazione chiede che sia confermato il disposto della Linea Guida n. 8.1.2, contenuta nelle Linee Guida in materia di incentivi redatte da ASSOGESTIONI e validate dalla Consob. ASSORETI e ANIA chiedono che la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata, includa la prassi delle case-prodotto di fornire alle reti distributive un rimborso delle spese per la realizzazione di eventi formativi o un contributo anticipato, comunque causalmente vincolato alla realizzazione di tali eventi, tra i benefici non monetari di minore entità. In alternativa, le due Associazioni chiedono di chiarire che tale prassi può ricondursi interpretativamente alla fattispecie di cui all’art. 52-ter, comma 3, lett. c). ASSOSIM chiede che la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata, riconosca come benefici non monetari ammissibili tutti quelli che per loro natura, in base ad autonome valutazioni degli intermediari, soddisfino i requisiti di cui al comma 4 dell’art. 52-ter. In subordine, l’Associazione chiede che siano incluse nell’elenco di cui al comma 3 dell’art. 52-ter le seguenti fattispecie: - la ricerca fornita nell’ambito di periodi di prova gratuita; - la ricerca fornita nell’ambito di operazioni di raccolta di capitali sul mercato |
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primario anche se non commissionata o pagata/finanziata dall’emittente. In subordine alla prima richiesta, ASSOSIM chiede alla Consob di ampliare l’elenco di cui al comma 3, di volta in volta, includendovi i benefici di minore entità classificati dall’ESMA e dagli altri ordinamenti UE. In tale ottica l’Associazione chiede di includere nell’elenco le medesime fattispecie individuate da ACEPI. Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede che siano previsti parametri quantitativi puntuali per l’esatta individuazione dei benefici non monetari di entità minore. Valutazioni Si ritiene che la norma regolamentare proposta, aderente al testo della corrispondente disposizione europea, presenti una formulazione ampia e sufficientemente generalizzata. Infatti, l’elenco di benefici non monetari di minore entità ritenuti ammissibili di cui all’art. 12 della direttiva delegata di XxXXX XX, trasposto nell’articolo in esame, seppure “tassativo” (fatta salva l’eventuale facoltà degli Stati membri di prevederne un’estensione, nel rispetto di determinate condizioni), richiede l’effettuazione di una valutazione, caso per caso, delle situazioni concrete, al fine di stabilire se le medesime possano rientrare in una delle fattispecie normativamente individuate, alla luce anche dei principi di “ragionevolezza” e “proporzionalità” definiti dalla stessa norma. Al riguardo, rileva altresì che già nel Technical Advice dell’ESMA del 19 dicembre 2014, reso ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione della MiFID II, l’Autorità europea ha precisato, in particolare, che “the proposed advice clearly includes “criteria” (benefits should be reasonable and proportionate and of a limited scale) and, on the basis of these criteria, it identifies specific items and give certainty on the application of these criteria”. Inoltre, come osservato dai partecipanti alla consultazione, le previsioni normative in |
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commento sono completate, in ottica applicativa, da talune indicazioni di maggior dettaglio rese dall’ESMA nell’ambito del documento di “Questions & Answers on XxXXX XX and MiFIR investor protection topics” con riferimento alla disciplina della ricerca in materia di investimento. In particolare, l’Autorità europea, nel fornire agli operatori indicazioni circa l’approccio da seguire al fine di valutare se un determinato materiale informativo possa essere considerato “ricerca”, ovvero un altro beneficio non monetario, minor o non-minor, alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 12 (3) della direttiva delegata, nonché dei considerando 28 e 29 della medesima direttiva, individua talune fattispecie concrete esemplificative di benefici non monetari di minore entità considerati ammissibili ai sensi delle disposizioni europee. Alla luce della proposta lettura dell’articolo in esame, si ritiene di confermare, allo stato, il non esercizio della facoltà rimessa agli Stati membri, dalla direttiva di secondo livello, di individuare ulteriori minor non monetary benefits considerati ammissibili. Rimane comunque impregiudicata la possibilità di prevedere, in fasi successive, nuove ipotesi di incentivi della specie, ulteriori rispetto alle fattispecie contemplate dalla fonte europea, che dovessero ritenersi, anche alla luce degli sviluppi della prassi applicativa, meritevoli di codificazione. Inoltre, come già rappresentato, ulteriori chiarimenti in argomento potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo. Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in relazione alle linee guida ASSOGESTIONI, si rammenta che la Consob si rende disponibile a rivalutare, in chiave XxXXX XX, i documenti pubblicati dalle Associazioni di categoria e dalla medesima validati nel quadro MiFID I. Da ultimo, si evidenzia che la lett. b) del comma 3 dell’articolo in esame è stata parzialmente rettificata al fine di assicurare un migliore allineamento al dettato normativo europeo. |
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Capo III Ricerca in materia di investimenti Art. 52-quater (Condizioni) 1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata: a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie; b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (…) b.4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per | Osservazioni sul comma 1, lett. b.4) AIAF, ritenendo opportuno introdurre un riferimento esplicito alla necessità di aggiornamento periodico della policy per la valutazione della ricerca, propone di riformulare la lett. b.4) come segue: “gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto, aggiornandola periodicamente, un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio che la | Art. 52-quater (nuovo art. 55) (Condizioni) 1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata: (…) b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (…) b.4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto |
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iscritto un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata ai clienti. | ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata ai clienti.”. Inoltre, l’Associazione suggerisce di basare la determinazione dell’entità del beneficio che la ricerca può apportare ai clienti su uno “spread over benchmark” misurato su orizzonti temporali coerenti con gli obiettivi di investimento dei vari portafogli o determinati in sede di mandato. ASSOGESTIONI, nel chiedere conferma che i criteri di valutazione della ricerca contenuti nella comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14 gennaio 2009 possono continuare ad essere utilizzati ai fini della verifica richiesta dall’art. 52-quater, comma 1, lett. b.4), propone di allineare l’ultimo periodo della lettera in esame a quanto previsto dall’art. 13, par. 8, della Direttiva delegata, secondo cui non sussiste un obbligo di consegnare ai clienti la politica sulla ricerca. In tal modo gli intermediari potrebbero rendere disponibile tale politica sul proprio sito internet, previa indicazione nel contratto della sua esistenza e reperibilità sul sito. Feder.Pr.O.M.M. – XXXXxXx chiede di aggiungere, dopo la lett. b.4), la seguente lettera: “b.5) gli enti terzi che forniscono ricerche agli intermediari devono essere enti riconosciuti ed accreditati con relative certificazioni di qualità”. Valutazioni Appare in primo luogo accoglibile, alla luce della formulazione della norma europea e delle motivazioni evidenziate nella risposta alla consultazione, il suggerimento di modificare l’ultimo periodo della lett. b.4) della disposizione in commento. | un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è |