BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo in capo alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution), sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia pro- tezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzione degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi pre- stati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “Fideuram” o la “Banca”), che viene consegnata ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. Rimane fermo che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, Fideuram rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istru- zioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato d...
BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l’intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell’esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori. La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al Cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al Cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. La Banca è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al Cliente.
BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, in capo alle imprese di investimento, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPB” o la “Banca”), che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID II, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazi...
BEST EXECUTION. Vivid NL non esegue direttamente gli ordini dei Clienti. La Società riceve solo gli Ordini dei Clienti e li trasmette al/i Broker Incaricato/i dell’Esecuzione. Gli Ordini sono successivamente inviati per l’esecuzione in un Mercato dal Broker Incaricato dell’Esecuzione. In quanto tale, Xxxxx NL ha l’obbligo di agire nel migliore interesse del Cliente quando trasmette gli Ordini, come previsto dalla legge e dai regolamenti applicabili. Tuttavia, Xxxxx NL si impegna a garantire la migliore esecuzione degli Ordini per i propri Clienti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione, consultare la Politica di Best Execution adottata da Vivid NL e disponibile sul Sito. Inoltre, ciascuno dei Broker Incaricati dell’Esecuzione è soggetto ai propri obblighi di best execution. La Società richiede a ciascun Broker Incaricato dell’Esecuzione di condividere con Vivid NL la propria politica e le proprie procedure di best execution degli Ordini. Vivid NL controllerà il rispetto della predetta politica da parte di ciascun Broker Incaricato dell’Esecuzione che esegue gli Ordini.
BEST EXECUTION. 1. Il software di abbinamento delle offerte di scommessa deve poter offrire il meccanismo c.d. della “best execution”, ovvero l’abbinamento dell’offerta di scommessa alla miglior quota possibile presente in quel momento sul mercato oggetto delle offerte. Attraverso la funzionalità della best execution, il concessionario che raccoglie il Betting Exchange abbina un’offerta di scommessa alla quota uguale o più favorevole rispetto a quella richiesta/offerta dal giocatore (quando disponibile).
2. Il meccanismo della “best execution” deve essere applicato anche in caso di abbinamenti parziali e l’ammontare residuo dell’offerta di scommessa dovrà essere abbinata alla migliore quota disponibile al momento dell’abbinamento fino a che l’intera posta risulti completamente abbinata o finché non siano più disponibili quote migliori o uguali a quella richiesta. Appena piazzata, l’offerta di scommessa viene abbinata alla quota richiesta dal giocatore o alla quota migliore disponibile su quel mercato, dando precedenza alle quote migliori. Se la liquidità del mercato non è sufficiente per abbinare completamente l’offerta di scommessa piazzata alle quote prescelte o migliori, la parte rimanente dell’offerta di scommessa verrà abbinata ad offerte di scommessa - quando queste saranno disponibili - alla quota richiesta dal giocatore, garantendo che la “best execution” venga applicata alle nuove offerte di scommessa piazzate sul Betting Exchange.
3. Dopo che l’offerta di scommessa è approvata dal sistema centrale di ADM e prima che sia avvenuto l’abbinamento il giocatore deve sempre ottenere le quote migliori disponibili su quel mercato. Il concessionario deve pubblicare sul proprio sito web la procedura che descrive come avviene l’abbinamento delle offerte di scommessa.
BEST EXECUTION. La “Best Execution”,comesopra definita, si applicaaglistrumenti finanziari oggetto di compravendita nellosvolgimentodeiservizi di negoziazioneinconto proprio, di esecuzione, di ricezione e Trasmissione degli ordini e nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli. Gli obblighi di “Best Execution” non si applicano nelle circostanze indicate nel successivo paragrafo “Esenzioni agli obblighi di Best Execution”.
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