BEST EXECUTION Clausole campione

BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, in capo alle imprese di investimento, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestati. Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPB” o la “Banca”), che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata. In conformità alla normativa MiFID II, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazi...
BEST EXECUTION. Nell’ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l’intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell’esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori. La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al Cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al Cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. La Banca è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al Cliente.
BEST EXECUTION. 1. Il software di abbinamento delle offerte di scommessa deve poter offrire il meccanismo c.d. della “best execution”, ovvero l’abbinamento dell’offerta di scommessa alla miglior quota possibile presente in quel momento sul mercato oggetto delle offerte. Attraverso la funzionalità della best execution, il concessionario che raccoglie il Betting Exchange abbina un’offerta di scommessa alla quota uguale o più favorevole rispetto a quella richiesta/offerta dal giocatore (quando disponibile).
BEST EXECUTION. In virtù dell'accordo con Banca IMI S.p.A. la Banca ha sottoscritto ed accettato la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di Banca IMI, relativamente all'esecuzione di ordini della clientela in obbligazioni, titoli di Stato, azioni di emittenti italiane. Per questa tipologia di strumenti finanziari la Banca, in conseguenza del suddetto accordo, eseguirà gli ordini dei clienti prestando il servizio di ricezione e trasmissione ordini, non ponendosi in contropartita diretta con il cliente. In tale ottica, Market Hub garantisce la Best Execution indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi). La Banca pertanto ha adottato una “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui Market Hub ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui il presente documento costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato. Nella Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla piattaforma Market Hub, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia. L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicata al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine; in alternativa, l'ordine verrà eseguito fuori dalla “best execution”, in conto terzi con l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ovvero, facendo ricorso all'Internalizzatore non sistematico di Banca IMI (Ret Lots PIT). L'impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution n...
BEST EXECUTION. La “Best Execution”,comesopra definita, si applicaaglistrumenti finanziari oggetto di compravendita nellosvolgimentodeiservizi di negoziazioneinconto proprio, di esecuzione, di ricezione e Trasmissione degli ordini e nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli. Gli obblighi di “Best Execution” non si applicano nelle circostanze indicate nel successivo paragrafo “Esenzioni agli obblighi di Best Execution”.
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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.