Istruttoria della domanda. 1. L’Ufficio del Servizio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
Istruttoria della domanda. 1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato d'origine.
Istruttoria della domanda. 1. L’Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
Istruttoria della domanda. Il Responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 8 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’integrazione della documentazione non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
Istruttoria della domanda. 1. L’istruttoria per la valutazione della concessione di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.
Istruttoria della domanda. 1. Il contributo è concesso mediante il procedimento a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.
Istruttoria della domanda. Il Responsabile del competente Servizio comunica all’interessato l'avvio del procedimento di rilascio della autorizzazione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell'interesse all'ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, entro i termini fissati dal responsabile del procedimento, e della documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il rilascio della licenza prevista all’art. 80 del T.U.L.P.S., comporta il diniego all'istanza. L’importo della cauzione è determinato dal Servizio che rilascia la concessione di suolo pubblico. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata solamente dopo l’acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’occupazione ed uso dell’area fa capo al titolare della concessione.
Istruttoria della domanda. 1. L’Amministrazione Comunale, verificate le condizioni dí cui all'art. 29, comunicherà all'interessato la disponibilità dell'area per il periodo richiesto, ad eccezione dí situazioni particolari legate alla possibile concomitanza di altre manifestazioni, ed inviterà a presentare, non oltre 90 giorni prima dell'installazione, la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'ari. 80 del T.U.L.P.S., in originale o copia autentica, la documentazione amministrativa prevista dalle leggi in vigore e la ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale della cauzione.
Istruttoria della domanda. La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, sarà effettuata dal Comune di residenza.
Istruttoria della domanda. 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento.