Istruttoria della domanda. 1. L’Ufficio del Servizio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Nel caso l’ufficio rilevi che l’istanza risulta incompleta ovvero, a seguito di attività istruttoria, ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione, lo stesso ne dà comunicazione all’istante che ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione per far pervenire alla Città metropolitana quanto richiesto. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda decade per mancanza di interesse e l’utente non ha diritto al rimborso delle somme versate.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo che, per specifiche tipologie di occupazione, la legge o i Regolamenti della Città metropolitana non stabiliscano termini diversi.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L’Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici tecnici della Viabilità competenti per territorio ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all’ufficio che rilascia la concessione. Ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici di competenza di altre Amministrazioni, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell’allegato B al presente Regolamento.
7. Nello svolgimento dell’istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla quantificazione del “Canone” sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. Per il versamento valgono le disposizioni di cui all’art. 46 del presente Regolamento.
8. Qualora il servizio della gestione delle fasi dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal competente ufficio della Città metropolitana.
Istruttoria della domanda. 1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato d'origine.
2. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.
3. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa richiedente, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
4. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) all'impresa richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e ai soci dell'impresa richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
5. La Consob informa la società richiedente dell’accoglimento o meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1.
Istruttoria della domanda. Il Responsabile del competente Servizio comunica all’interessato l'avvio del procedimento di rilascio della autorizzazione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell'interesse all'ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, entro i termini fissati dal responsabile del procedimento, e della documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il rilascio della licenza prevista all’art. 80 del T.U.L.P.S., comporta il diniego all'istanza. L’importo della cauzione è determinato dal Servizio che rilascia la concessione di suolo pubblico. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata solamente dopo l’acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’occupazione ed uso dell’area fa capo al titolare della concessione.
Istruttoria della domanda. Il Servizio Sociale procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni od istanze ritenute erronee od incomplete; parimenti potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo n° 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Il mancato riscontro alle richieste, come l’insufficienza e/o incongruenza delle integrazioni trasmesse, determineranno l’automatica esclusione del concorrente dal Bando. Lo stesso Servizio verificherà altresì, prima dell’adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali od altra struttura comunale demandata e, nei casi di soggetti non assistiti, procederà all’esclusione dal beneficio di tutte le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. Sono valutate inattendibili le situazioni in cui: - la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è pari a zero (fatti salvi i redditi esenti); - la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è inferiore al canone annuo; - la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è superiore al canone annuo, al lordo dell’eventuale riduzione di cui al punto 4), del 20%.
Istruttoria della domanda. 1. L’ufficio competente per la concessione dei beni di cui al presente Capo valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta come sopra descritti e verifica la disponibilità dei beni oggetto di richiesta. L’esito negativo di tale istruttoria, od anche soltanto la parziale indisponibilità dei beni richiesti, determinano il mancato accoglimento dell’istanza.
2. L’ufficio di cui sopra comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito positivo, fornisce allo stesso le necessarie istruzioni per effettuare il pagamento, se e come dovuto, del canone di concessione e per versare il deposito cauzionale, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Disciplinare.
3. La concessione ha inizio con la sottoscrizione del verbale di consegna dei beni, con il quale il concessionario dichiara altresì di assumersi le responsabilità conseguenti alla loro presa in carico.
Istruttoria della domanda. 1. L’ufficio competente per la concessione delle piante di cui al presente Capo valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta come sopra descritti e verifica la disponibilità delle piante oggetto di richiesta.
2. L’ufficio di cui sopra comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito positivo, fornisce allo stesso le necessarie istruzioni per effettuare il pagamento, se e come dovuto, del canone di concessione e dell’ulteriore eventuale importo a copertura dei costi di trasporto, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Disciplinare.
3. La concessione ha inizio con la sottoscrizione del verbale di consegna delle piante, con il quale il concessionario dichiara altresì di assumersi le responsabilità conseguenti alla loro presa in carico.
Istruttoria della domanda. 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
2. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 42 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta che sarà spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
Istruttoria della domanda. 1. L’istruttoria delle domande, a cura della Direzione Regionale INPS territorialmente competente, viene effettuata in relazione all’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.
2. La Direzione Regionale INPS competente in esito all’ istruttoria delle domande, autorizzerà, per le domande accolte, la presa in carico dei beneficiari da parte dell’ATS, in relazione alla residenza del beneficiario, avviando le procedure relative a tutte le fasi di valutazione e accesso alle prestazioni.
3. Ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11, le domande sono accolte con riserva.
4. In caso non ricorrano i presupposti soggettivi e territoriali di ammissibilità al beneficio, la Direzione Regionale Inps procederà con il rigetto motivato dell’istanza.
5. L’assegnazione della pratica all’ATS, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, è notificata al richiedente a mezzo comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto di presentazione della domanda.
Istruttoria della domanda. 1. Una volta presentata la domanda presso l’Ufficio competente, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'Ufficio acquisisce i pareri tecnici necessari all’emissione del provvedimento nonché direttamente le certificazioni e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti di pertinenza o, in mancanza, indicati nel vigente Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione nei documenti di cui sopra, il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. in giorni 30.
4. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può stabilire il pagamento dell’importo delle spese istruttorie.
Istruttoria della domanda. 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante (o Funzionario delegato) valuta l'ammissibilità della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ottimale svolgimento dell'evento, il numero di personale occorrente, ne quantifica i costi comunicandoli al richiedente, in caso di esito negativo, le sintetiche motivazioni del diniego.