Accordo
Traduzione1
Accordo
fra il Governo della Confederazione Svizzera e
0.974.257.2
il Governo della Mongolia concernente l’aiuto umanitario e la cooperazione tecnica
Concluso il 16 maggio 2006
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 novembre 2006
(Stato 10 novembre 2006)
Il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Mongolia
qui di seguito denominati «Parti»,
nell’intento di rinsaldare i legami d’amicizia che uniscono i due Paesi,
animati dal desiderio di rafforzare le loro relazioni mediante una forma partenariale di aiuto umanitario e cooperazione tecnica fra i due Paesi,
considerato che condividono l’interesse di promuovere lo sviluppo economico e sociale del loro Paese e del loro popolo e
in ossequio dei diritti umani e dei principi democratici,
hanno deciso quanto segue:
Art. 1 Obiettivi
1.1 Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle Parti e costituisce un elemento essen- ziale del presente Accordo, equiparato agli obiettivi di quest’ultimo.
1.2 Il presente Accordo si prefigge di sostenere i processi di riforma in Mongo- lia, di mitigare i costi sociali ed economici degli adeguamenti e di alleviare i bisogni delle fasce più deboli della società mongola.
1.3 Le Parti promuovono, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di un aiuto umanitario e di una cooperazione tecnica fra i due Stati.
1.4 Il presente Accordo si prefigge di definire una struttura di norme e procedure applicabile alla pianificazione e all’attuazione delle attività di cooperazione delle Parti.
RU 2007 457
1 Dal testo originale tedesco.
Art. 2 Definizioni
2.1 Le Parti eseguono progetti, programmi e altre attività in comune (qui di seguito denominati «progetti») nell’ambito del presente Accordo.
2.2 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «organismi esecutivi esterni» designa tutti gli organismi, le organizzazioni, le ditte e le autorità ricono- sciuti dalle Parti, cui il Governo della Confederazione Svizzera affida l’esecuzione di progetti convenuti sulla base del presente Accordo.
2.3 «DSC» designa la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipar- timento federale degli affari esteri.
2.4 Al fini del presente Accordo, l’espressione «Ufficio DSC» designa l’Ufficio svizzero di coordinamento dell'Ambasciata svizzera – Sezione consolare. L'Ufficio DSC sarà istituito nei locali della Sezione consolare svizzera a Ulaanbaatar.
2.5 L’Ufficio di coordinamento dell'Ambasciata svizzera – Sezione consolare a Ulaanbaatar è parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera a Pechino.
2.6 Il termine «personale » designa gli esperti e i consulenti stranieri impiegati per breve o lunga durata, cui il Governo della Confederazione Svizzera o gli organismi esecutivi esterni affidano l’esecuzione di progetti.
2.7 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «rappresentanti dell’Ufficio DSC» designa gli impiegati dell’Ufficio svizzero di coordinamento presso l'Ambasciata svizzera – Sezione consolare che non sono cittadini mongoli.
2.8 Il termine «familiari» designa i coniugi e i figli minori di 18 anni che vivono nella stessa economia domestica dei membri del personale o dei rappresen- tanti dell’Ufficio svizzero di coordinamento, al cui sostentamento essi devo- no provvedere conformemente alle vigenti disposizioni della legislazione mongola.
2.9 Ai fini del presente Accordo, il termine «beni» designa le merci, il materiale, i veicoli, i macchinari, le attrezzature e altri beni messi a disposizione dal Governo della Confederazione Svizzera o dagli organismi esecutivi esterni per progetti nell’ambito del presente Accordo, nonché tutti gli altri beni for- niti alla Mongolia nell’ambito di accordi specifici in relazione a progetti.
Art. 3 Portata e applicazione dell’Accordo
3.1 Il presente Accordo definisce le condizioni generali per tutte le forme di aiuto umanitario e di cooperazione tecnica fra il Governo della Confedera- zione Svizzera e il Governo della Mongolia.
3.2 Tali condizioni si applicano a tutti i progetti convenuti fra le Parti sulla base di accordi specifici.
3.3 Il Governo della Mongolia applica tali condizioni anche alle attività nazio- nali che derivano da progetti regionali o non regionali cofinanziati dal Governo della Confederazione Svizzera (per il tramite della DSC o di altre autorità svizzere), da istituzioni multilaterali e da organizzazioni non gover-
native nazionali e internazionali, a condizione che le Parti ne abbiano con- venuto l’applicazione.
3.4 Il presente Accordo si applica altresì a progetti di aiuto umanitario e di cooperazione tecnica avviati prima dell’entrata in vigore del presente Accor- do, a condizione che siano stati iniziati dopo il 1° gennaio 2002.
Art. 4 Forme di cooperazione
Parte 1 – Forme
4.1 La cooperazione può avvenire sotto forma di aiuto umanitario o di coopera- zione tecnica.
4.2 La cooperazione avviene su base bilaterale o in collaborazione con altri Paesi donatori, organizzazioni non governative o organizzazioni multila- terali.
Parte 2 – Aiuto umanitario
4.3 L’aiuto umanitario che il Governo della Confederazione Svizzera fornisce alla Mongolia consiste in beni, servizi, esperti e contributi finanziari.
4.4 I progetti di aiuto umanitario sono rivolti alle fasce più bisognose della società mongola e contribuiscono nel contempo a rafforzare sul piano istitu- zionale le organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
4.5 L’aiuto umanitario è fornito dalla DSC o da un organismo da essa incaricato.
Parte 3 – Cooperazione tecnica
4.6 La cooperazione tecnica avviene nell’ambito del trasferimento di know-how e tecnologia – ossia mediante la formazione e la consulenza – e in altri settori convenuti fra le Parti.
4.7 La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:
a) contributi sotto forma di donazioni;
b) fornitura di beni e servizi;
c) messa a disposizione di personale o impiegati locali;
d) borse di studio o praticantati in Mongolia, in Svizzera o in altri Stati;
e) qualsiasi altra forma convenuta fra le Parti.
4.8 Per quanto concerne la cooperazione tecnica, la Svizzera è rappresentata dalla DSC del Dipartimento federale degli affari esteri.
4.9 I progetti nel settore della cooperazione tecnica sono eseguiti dall’Ufficio DSC a Ulaanbaatar o da un organismo esecutivo esterno appositamente inca- ricato.
4.10 Di norma i progetti di cooperazione tecnica non comportano obblighi di rimborso, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche.
Art. 5 Condizioni
5.1 Il Governo della Mongolia avvia le procedure di riconoscimento ufficiale necessarie per istituire e gestire l’Ufficio DSC a Ulaanbaatar.
5.2 Il Governo della Mongolia concede ai locali e ai membri del personale dell’Ufficio DSC che non sono cittadini mongoli le immunità e i privilegi previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
5.3 Il Governo della Mongolia esenta i beni e servizi destinati all’esecuzione di progetti nell’ambito del presente Accordo da qualsiasi imposizione fiscale e doganale e da altri oneri obbligatori e autorizza la loro riesportazione alle stesse condizioni.
5.4 I rappresentanti dell’Ufficio DSC e il personale incaricato dell’esecuzione di progetti nell’ambito del presente Accordo e i loro familiari sono esentati dalle imposte private sul reddito e sulla sostanza, nonché dalle imposte, dai dazi e da altri oneri obbligatori sui loro averi personali e sono autorizzati a riesportarli alle stesse condizioni.
5.5 Il Governo della Mongolia concede ai rappresentanti dell’Ufficio DSC, al personale e ai loro familiari tutte le autorizzazioni di soggiorno prescritte dalla legge.
5.6 Il Governo della Mongolia assiste i rappresentanti dell’Ufficio DSC e il personale nell’esecuzione dei loro compiti e mette a loro disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari a tal fine.
5.7 I rappresentanti dell’Ufficio DSC, il personale e i loro familiari cui viene affidata l’esecuzione di progetti nell’ambito del presente Accordo rispettano le leggi e norme vigenti in Mongolia e non ingeriscono negli affari interni del Paese.
5.8 Il Governo della Mongolia vigila sull’esecuzione delle presenti disposizioni.
5.9 Nell’ambito della propria legislazione, il Governo della Mongolia rilascia gratuitamente e senza indugio i visti di entrata alle categorie di persone di cui all’articolo 5.5 sulla base di una notifica ufficiale del Governo svizzero alla preposta Ambasciata mongola.
Art. 6 Clausola anticorruzione
Le Parti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichia- rano pertanto la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo, di non accettare né offrire in nessun caso, né ora né in futuro, direttamente o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per
2 RS 0.191.01
sciogliere il presente Accordo, sia in relazione alle gare d’appalto sia alle commesse aggiudicate, nonché per adottare qualsiasi sanzione prevista dal diritto vigente.
Art. 7 Coordinamento e procedura
7.1 I progetti contemplati dal presente Accordo sono oggetto di una convenzione specifica tra i partner, che definisce nel dettaglio i diritti e i doveri di entrambe le parti.
7.2 Al fine di evitare doppioni o sovrapposizioni con progetti di altri donatori e di garantire la maggior efficacia possibile dei progetti, le Parti si mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni necessarie per un’effi- ciente collaborazione.
7.3 Da parte mongola, il coordinamento è garantito, a nome del Governo della Mongolia, dal Ministero competente per la cooperazione economica.
7.4 Da parte svizzera, il coordinamento è garantito dall’Ufficio DSC a Ulaan- baatar, che funge altresì da interlocutore per il Governo della Mongolia nell’esecuzione e nella sorveglianza dei progetti.
7.5 Le Parti si informano reciprocamente e in modo esaustivo su tutti i progetti eseguiti nell’ambito del presente Accordo. Durante ogni fase di attuazione si tengono regolarmente al corrente dello stato di avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito del presente Accordo.
Art. 8 Durata
8.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento in cui le Parti si notificano reciprocamente l’adempimento di tutte le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale.
8.2 Il presente Accordo rimane in vigore per una durata di cinque anni, sempre- ché nessuna delle Parti notifichi all’altra per scritto la sua volontà di denun- xxxxxx almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine. In seguito è pro- lungato a tempo indeterminato, sintanto che una delle due Parti non lo denunci mediante preavviso di sei mesi.
8.3 Le disposizioni del presente Accordo rimangono applicabili ai progetti di aiuto umanitario e di cooperazione tecnica che sono stati avviati prima della scadenza.
Art. 9 Emendamenti e controversie
9.1 Gli emendamenti e complementi del presente Accordo devono essere appro- vati per scritto da entrambe le Parti.
9.2 Le controversie in relazione al presente Accordo sono risolte per via diplo- matica.
Fatto a Ulaanbaatar il 16 maggio 2006, in due esemplari originali in mongolo, tede- sco e inglese (tutte e tre le versioni sono identiche). In caso di divergenza di inter- pretazione, prevarrà la versione inglese.
Per il
Governo della Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxx
Per il
Governo della Mongolia: Xxxxxx Xxxxxxxx