Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile
AMMINIsTRATORI, sINDACI E DIRETTORI GENERALI
Modello 2024 - Ed. 01.07.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI
E DIRETTORI GENERALI
Ed. 01.07.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
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NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 8
1. Informazioni generali 2 di 8
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società 2 di 8
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 8
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 3 di 8
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Xxxxxxx - Xxxxxxx 0 di 8
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio 4 di 8
6. Premi 4 di 8
7. Rivalse 4 di 8
8. Diritto di Recesso 4 di 8
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 4 di 8
10. Legge applicabile al contratto 4 di 8
11. Regime fiscale 5 di 8
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 5 di 8
12. Sinistri 5 di 8
13. Reclami 5 di 8
GLOSSARIO 6 di 8
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 8
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI,
XXXXXXX E DIRETTORI GENERALI 4 di 8
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Gene- rali (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni re- lative ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sot- toscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nulli- tà, decadenze, esclusioni, sospensioni e limi- tazioni della garanzia, rivalse, nonché le infor- mazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
1. Informazioni generali
La nostra Compagnia ha sede e Direzione Generale in xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx- xxx (Xxxxxx), tel. 000.0000000 - fax 000.000000, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx – www. xxxxxxxxx.xx indirizzo di posta elettronica: Xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, ed è una società unipersonale soggetta all’attività di dire- zione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Grup- po Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
La Società è autorizzata all’esercizio dell’at- tività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I del- l’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimo- niale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relati- vo all’esercizio 2013, il patrimonio netto del- l’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestio- ne dei rami danni è pari a 1,52.
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limita- zioni ed esclusioni
Il contratto è soggetto alla compilazione di un questionario dedicato.
Il contratto viene offerto per l’Assicurazione di Responsabilità Civile, che garantisce gli As- sicurati e le altre persone definite come tali al punto “Definizioni” di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi durante lo svolgimento della loro attività di Ammini- stratori, Sindaci, dirigenti di società a capitale interamente privato, come stabilito dall’art. 12 (Oggetto dell’Assicurazione) delle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali”.
La Società terrà altresì indenne la Contraen- te per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati.
Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo/Ri- sarcimento.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” e nelle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali”:
- art. 3 (Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia)
- art. 4 (Frazionamento del Premio)
- art. 6 (Aggravamento del Rischio)
- art. 13 (Soggetti non considerate terzi)
- art. 14 (Rischi esclusi dall’Assicurazione)
- art. 15 (Limiti territoriali)
- art. 16 (Xxxxxx e termine della garanzia)
- art. 18 (Limiti di risarcimento)
- art. 19 (Scoperto)
- art. 20 (Pluralità di Assicurati – responsabi- lità solidale)
- art. 23 (Validità della copertura) Segnaliamo che la garanzia assicurativa re- sta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.
Avvertenza: alle coperture assicurative so- pra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in per- centuale del danno Indennizzabile/Risarcibi- le, con o senza minimi in Euro) che possono comportare la riduzione o il mancato paga- mento dell’Indennizzo; per gli aspetti di mag- gior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle “Condizioni Generali” di Polizza.
Esempio di limite massimo di Indennizzo / Risarcimento (Massimale):
risarcimento a terzi pari a € 600.000,00, Massimale pari a € 500.000,00, Indennizzo/Risarcimento corrisposto:
€ 500.000,00.
Esempio di Scoperto con minimo e massimo in Euro:
danno causato ad un terzo pari a € 5.000,00, Scoperto 10% con un minimo pari all’1% del massimale ed il massimo di € 50.000,00.
Massimale pari ad € 1.000.000,00 – Scoperto minimo pari ad €.10.000,00 Indennizzo/Risarcimento corrisposto: € 0,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indenniz- zo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle “Condizioni Generali di Assicu- razione” ed all’art. 23 (Validità della copertu- ra) delle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori,
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NOTA INFORMATIVA
Sindaci e Direttori Generali” di Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Il Contraente deve comunicare in forma scrit- ta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Inden- nizzo/Risarcimento o sua riduzione o la ces- sazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. È altresì possibile co- municare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 (Aggravamento del Rischio) e 7 (Diminuzione del Rischio) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
A titolo esemplificativo costituisce aggrava- mento di Xxxxxxx l’entrata, all’interno del CDA e tra il novero degli Assicurati, di un consiglie- re con precedenti esperienze di fallimento nelle ditte da lui amministrate oppure l’acqui- sizione di una società o di un ramo d’azienda in corso di contratto.
Viceversa può costituire diminuzione del Ri- schio la vendita di una società controllata con forte indebitamento.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è an- nuale tramite unica rata.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario. Il Premio può essere frazionato solo in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) come indicato all’art.4 (Fraziona- mento del Premio) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
L’eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di polizza.
Avvertenza: Il premio non è soggetto a rego- lazione a fine annualità.
Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
7. Rivalse
Avvertenza: Relativamente agli Indennizzi/ Risarcimenti pagati, la Società esercita il di- ritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto pre- visto dall’art. 1916 del codice civile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termi- ni e delle modalità di cui all’art. 8 (Recesso in caso di Sinistro) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazio- ne, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’Assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicu- rato o ha promosso contro questo l’azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Si- nistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimen- to o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla leg- ge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assogget- tare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applica- zione di norme imperative nazionali e salva la
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prevalenza delle disposizioni specifiche rela- tive alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applica sul Premio imponibile l’aliquota fiscale prevista dalla normativa vi- gente ed indicata nella Scheda di polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri
In caso di sinistro, la Contraente ovvero l’/ gli Assicurato/i interessato/i dal sinistro, devono darne avviso scritto con lettera rac- comandata alla Società entro tre giorni dal- la data in cui gli/le stessi/e ne hanno avuto conoscenza.
La Contraente ovvero gli Assicurati interes- sati dal sinistro, si impegnano a trasmettere alla Società ovvero all’agenzia che ha provve- duto alla stipulazione della polizza, una copia del sinistro ivi inclusa, senza limitazione, ogni altra lettera, diffida, o domanda giudiziale o arbitrale ad esso collegate.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio e le proce- dure di accertamento e liquidazione del dan- no all’art. 21 - “Obblighi in caso di sinistro”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, in- dirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unio- ne Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxx- se (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela de- gli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono con-
tenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclaman- te, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Socie- tà e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti inter- net della Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva del- l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri- correre a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede lega- le in un altro Stato membro, il reclamante aven- te domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risolu- zione delle controversie in via stragiudizia- le, dandone notizia al reclamante e comuni- candogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderen- te allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’at- tivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concor- dino di assoggettare il contratto alla legisla- zione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legisla- zione prescelta ed il Cliente stesso.
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Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
GLOSSARIO
Le seguenti definizioni avranno lo stesso si- gnificato in tutta la polizza sia se espresse al plurale che al singolare.
Nel testo che segue si intendono per:
Accordi parasociali: accordi tra soggetti appartenenti a una stessa società al fine di allearsi e di regolare l’agire comune all’in- terno della società.
Amministratore di fatto: soggetto non formalmente investito della carica che si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri ineren- ti alla gestione della società.
Amministrazione straordinaria: procedura concorsuale relativa ad una grande impresa commerciale insolvente, con finalità conser- vative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, come definita dal d. lgs. 270/1999.
Amministratore: soggetto, membro di un organo collegiale o unipersonale, cui è af- fidata la gestione dell’ente e la direzione dell’attività imprenditoriale.
Assicurato: il soggetto cui spettano i di- ritti derivanti dal contratto ed in partico- lare i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti il Consiglio di Sorveglianza, i componenti il Consiglio di Amministra- zione, il/i Direttore/i Generale esclusiva- mente di nomina assembleare o statu- taria, i componenti il Collegio Sindacale, per l’espletamento delle cariche indicate nella Proposta Questionario, i componen- ti dell’Organo collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D.lgs. 231/2001), i dirigenti della Contraente nell’espletamento delle
proprie funzioni di direzione, organizza- zione e controllo per conto della stessa, il dipendente/dirigente designato quale responsabile del trattamento dei dati per- sonali (D. lgs. n.196/2003) qualora l’atto dannoso a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali o di supervisione, il dipendente/dirigente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal d. lgs. 81/2008 qualora l’atto dannoso a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali o di supervisione, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con- tabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005, il coniuge, gli eredi ed i legali rappresentanti delle per- sone rientranti nelle categorie sopra elen- cate, i dipendenti che ricoprono posizioni manageriali o di supervisione o che siano riconosciuti come amministratori di fatto, i dipendenti della società Contraente in merito a richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro.
Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.
Azione di responsabilità: azione prevista e definita agli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2395 del codice civile.
Collegio sindacale: organo di vigilanza pre- sente nelle società di capitali e cooperative di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.
Concordato preventivo: procedura con- corsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l’impresa, ai sensi dell’art.160 della Legge Fallimentare.
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Concorrenza sleale: l’utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno così come definito dall’art. 2598 codice ci- vile.
Consiglio di amministrazione: organo col- legiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui disciplina è modellata su quella delle socie- tà per azioni.
Consiglio di gestione: organo societario che ha l’esclusiva responsabilità della ge- stione e direzione dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attua- zione dell’oggetto sociale.
Contraente: la società, la fondazione, l’as- sociazione, l’ente che stipula l’Assicurazio- ne e su cui gravano gli obblighi da essa de- rivanti.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli anima- li.
Creditore sociale: colui che vanta una pre- tesa creditoria nei confronti dell’Impresa o del Contraente.
Danni a carattere punitivo: particolare for- ma di danno da illecito civile riconosciuto dagli ordinamenti di common law e, in parti- colare, degli Stati Uniti, avente natura puni- tiva e deterrente.
Direttore Generale: figura con responsa- bilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell’azienda per renderle più efficaci e fun- zionali agli obiettivi aziendali, di cui all’art. 2396 del codice civile.
Fascicolo informativo: Insieme della do- cumentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composta da: Nota
Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione ed Informativa Privacy.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovu- ta dalla Società in caso di Sinistro.
Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovu- ta alla presenza di una o più sostanze scari- cate o disperse in essi.
Impresa: la società/fondazione/associazio- ne/ente Contraente.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assi- curazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Massimale: rappresenta la massima espo- sizione convenuta in Polizza fino alla qua- le l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.
Organo di Vigilanza: soggetto (monocrati- co o collettivo) istituito dal d.lgs. 231/2001, che deve vigilare sul funzionamento e sul- l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve disporre di po- xxxx di iniziativa e controllo.
Perdite Patrimoniali: ogni pregiudizio eco- nomico che non sia l’effetto o la conse- guenza diretta o indiretta di morte o lesio- ni personali, distruzione o deterioramento di Cose e/o animali.
Polizza: il documento che prova l’Assicura- zione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’Assicurazione.
Procedura concorsuale: procedure che di- sciplinano il rapporto tra il soggetto insol-
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vente ed i suoi creditori con la presenza di un’autorità pubblica ed altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valu- tano la possibilità di prosecuzione dell’ at- tività d’impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.
Responsabilità solidale: responsabilità ci- vile e/o amministrativa attribuibile ad una pluralità di soggetti derivanti da un mede- simo fatto dannoso dove i soggetti sono responsabili in solido al risarcimento del danno; l’adempimento da parte di un coob- bligato conferisce il diritto di regresso nei confronti di tutti gli altri.
Retroattività: operatività della garanzia anche per fatti compiuti prima della data di effetto dell’Assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Si- nistro e l’entità dei danni che possono deri- varne.
Scoperto: la parte del danno Indennizzabi- le/Risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell’As- sicurato.
Sindaco: componente del collegio sindaca- le.
Sinistro: la richiesta di risarcimento di dan- ni per i quali è prestata l’Assicurazione.
Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Società collegata: società sulla quale un’al- tra società esercita un’influenza notevole, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Società controllata: società che è soggetta al controllo di una capogruppo.
Strumenti finanziari: mezzi di investimen- to di natura finanziaria.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesaWe o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del Rischio, possono comportare la per- dita totale o parziale del diriWo all’Inden- nizzo/ Risarcimento e la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
2) Altre Assicurazioni
Il Contraente o gli Assicurati devono comu- nicare per iscriWo alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicu- razioni per lo stesso Xxxxxxx. In caso di Si- nistro il Contraente o gli Assicurati devono darne avviso a tuWi gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’In- dennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispeWivo contraWo autonomamente consi- derato. Qualora la somma di tali Indennizzi
– escluso dal conteggio quello dovuto dal- l’assicuratore insolvente – superi l’ammon- tare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ra- gione dell’Indennizzo/Risarcimento calco- lato secondo il proprio contraWo, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli assicuratori.
3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati presso l’in- termediario al quale è assegnata la Poliz- za oppure alla Società. Se il Contraente, o l’Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile) Il Premio può essere corrispo- sto in contanti, nei limiti previsti dalla nor- mativa vigente e dall’art. 47 del Regolamen- to ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
4)Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento semestrale del medesimo con un aumento sul premio annuo del 2%.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispeWiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impre- giudicato ogni diriWo al recupero integrale del Premio. L’assicurazione avrà efleWo dal- le ore 24 del giorno in cui verrà efleWuato il pagamento del Premio in arretrato.
5) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modiflche dell’Assicurazione devono essere provate per iscriWo.
6) Aggravamento del Rischio
Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scriWa alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non ac- cettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden- nizzo/Risarcimento nonché la stessa cessa- zione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile.
7) Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Pre- mio successive alla comunicazione del Con- traente o degli Assicurati, ai sensi dell’artico- lo 1897 del codice civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
8) Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro e flno al 60° giorno dal pa- gamento o rifluto dell’Indennizzo/ Risarcimen- to, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del reces- so, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’im- posta, relativa al periodo di Rischio non corso.
9) Proroga dell’Assicurazione
Il contraWo deve intendersi stipulato per
la durata di 1 anno e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
10)Oneri fiscali
Gli oneri flscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
11) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legisla- tive e regolamentari vigenti.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI
12) Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenni:
– gli Assicurati di quanto questi siano tenu- ti a pagare a titolo di risarcimento (capi- tale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagiona- te a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e le Società Con- trollate e Collegate, in conseguenza della violazione colposa, di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, nell’assolvimento della carica indicata nella Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contrat- to;
– la Contraente per le Perdite Patrimonia- li che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli As- sicurati.
L’Assicurazione si estende altresì:
a) alla responsabilità civile derivante ai diri- genti della Contraente nell’espletamento delle proprie funzioni di direzione, orga- nizzazione e controllo per conto della stessa;
b) alle Società Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come defini- te dalla legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale, fermo quanto disposto dall’art. 15 – Limiti Territoriali
– delle Norme che regolano l’Assicura- zione della Responsabilità Civile di Am- ministratori, Xxxxxxx e DireWori Genera- li. A parziale deroga della definizione di “Assicurato”, si estende la qualifica di As- sicurato agli Amministratori ed ai Sindaci delle Società Controllate;
c) alle richieste di risarcimento che si riferi- scono o che traggano origine da compor- tamenti colposi che abbiano determinato l’allontanamento dal lavoro, il licenzia- mento dall’impiego o il preavviso di licen-
ziamento, la privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione.
13) Soggetti non considerate terzi
Non sono considerati terzi gli Assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniu- ge, genitore, flglio, nonché di parente od affine conviventi.
A parziale deroga di quanto sopra esposto si intendono terzi tra di loro, gli Assicurati e/o i dipendenti della Contraente per le ri- chieste di risarcimento inerenti i rapporti di lavoro subordinato (art. 12 – Oggetto del- l’Assicurazione - delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civi- le di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali , lettera c).
14) Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione
Sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano efleWo o conseguenza:
a) di faWi dolosi, di aWi od operazioni estranei all’oggeWo sociale, o dai quali si sia inteso far derivare agli Assicurati o ad altri soggeWi un illecito proflWo o vantaggio;
b) di Inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché della detenzione od impiego di sostanze radioaWive;
c) dell’irrogazione di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o Danni a caraWere punitivo;
d) di operazioni su titoli di nuova emissio- ne e/o Strumenti Finanziari;
e) dell’esercizio da parte degli Assicurati di aWività di Amministratori/Sindaci/ dirigenti o dipendenti di soggeWi diversi dalla Contraente;
f) di azioni promosse da qualsiasi sogget- to (sia persona flsica che giuridica) che eserciti il controllo della Contraente aWraverso la partecipazione al capi-
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
tale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale) o dalla Contraente su iniziativa di deWo/i sog- geWo/i.
Non sono in ogni caso comprese in garan- zia le Perdite Patrimoniali conseguenti a comportamenti posti in essere successi- vamente:
• al veriflcarsi di una causa di scioglimen- to della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una Procedura Concorsuale o di Ammi- nistrazione Straordinaria;
• alla promozione, da parte di chiunque, dell’Azione di Responsabilità nei con- fronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospeWo di gravi irrego- larità nell’adempimento dei loro doveri. Nel caso in cui a seguito di un giudizio tali sospetti si rivelassero infondati o nel caso in cui sia accertata l’assenza di responsabi- lità in capo di un Assicurato, tale esclusio- ne non si applicherà e pertanto la garanzia comprenderà anche i comportamenti col- posi posti in essere dopo la promozione di tale Azione di Responsabilità o dopo la de-
nuncia depositata in Tribunale.
15) Limiti territoriali
L’Assicurazione vale per le Perdite Patrimo- niali verificatisi in tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico, sempre che la Contraente abbia la sede legale ed amministrativa in Italia.
16) Xxxxxx e termine della garanzia
La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di effi- cacia del contratto, sempre che tali xxxxxx- ste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato du- rante il medesimo periodo.
Qualora il comportamento colposo si rea- lizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione
e/o omissione.
Nell’eventualità che la presente Xxxxxxx ne sostituisca, senza soluzione di conti- nuità, altra in corso con la Società per lo stesso Xxxxxxx, la garanzia sarà operante esclusivamente alle condizioni previste dalla presente Polizza, purché il compor- tamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.
Si precisa comunque che le richieste di ri- sarcimento relative a comportamenti col- posi avvenuti durante il periodo di validità della Polizza sostituita verranno gestite nell’ambito del Massimale previsto dalla Polizza sostituita.
17) Cessazione dell’incarico
Ferme le altre condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurazione si intende ope- rante anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 5 anni successivi alla cessazione dell’incarico, denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, a condizione che:
• Il comportamento colposo sia stato po- sto in essere durante il periodo di effica- cia dell’Assicurazione;
• La cessazione dall’incarico per il quale è prestata l’Assicurazione sia intervenu- ta durante il periodo di efficacia della Polizza e non sia dovuta ad un recesso unilaterale del rapporto esercitato dal- la Società;
• La copertura assicurativa della respon- sabilità civile dei consiglieri di ammini- strazione/Sindaci/DireWore generale sia stata regolarmente in essere con la Società, senza soluzione di continuità, flno al momento della denuncia del Sini- stro.
18) Limiti di Risarcimento
L’Assicurazione è prestata sino a concor- renza del Massimale indicato in Scheda di polizza che rappresenta il massimo esbor- so della Società per ciascun periodo assi-
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curativo annuo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comporta- mento colposo, la data della prima ri- chiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamen- to colposo sono considerate unico Sini- stro.
19) Scoperto
Rimane a carico degli Assicurati, per ogni Sinistro uno Scoperto del 10%, col mini- mo pari all’1% del Massimale indicato in Scheda di polizza ed il massimo di € 50.000,00. DeWo Scoperto non potrà es- sere assicurato, soWo pena di decadenza dal diriWo all’Indennizzo/ Risarcimento, presso altra compagnia assicurativa.
20) Pluralità di Assicurati – Responsabilità Solidale
Il Massimale indicato in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di Responsabilità Solidale di più Assicurati.
Nel caso di Responsabilità Solidale o con- corrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente Polizza, l’Assicura- zione opera esclusivamente per la quota di danno direWamente imputabile all’As- sicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla ga- ranzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
21) Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro deve essere dato av- viso scriWo all’agenzia alla quale è as- segnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale
del diriWo all’Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile. L’Assicurato deve far seguire alla de- nuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli aWi giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta de- gli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria re- sponsabilità.
22) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume flno a quando ne ha in- teresse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’ Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi deWo Massimale, le spese vengo- no ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispeWivo interesse.
In caso di definizione transattiva del dan- no, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società con- tinuerà la gestione in sede giudiziale pe- nale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
La Società non rimborsa le spese incon- trate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
23) Validità della copertura
L’Assicurazione è prestata sulla base della veridicità e completezza delle di-
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chiarazioni rese dal Contraente nella Proposta/Questionario e nei documenti ad essa allegati che, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del codice civile, forma parte inte- grante della presente Assicurazione a cui deve essere obbligatoriamente allegata la sola proposta/questionario facente parte integrante e sostanziale della Po- lizza. La garanzia è prestata in base alle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o modifica delle attribuzioni stesse, dall’atto costitutivo o dallo Statuto che, pur non essendo allega- ti, formano parte integrante del presente contratto e siano in vigore al momento della conclusione del contratto stesso. L’efficacia della presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte degli Assicurati e delle persone della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle aWività oggeWo della presente As- sicurazione.
Ogni modiflca al riguardo dovrà esse-
re comunicata per iscriWo alla Società entro 30 giorni dalla relativa delibera anche agli efleWi di quanto disposto dal- l’art. 1898 del codice civile, fornendo, per eventuali nuovi componenti, tuWe le in- formazioni previste dalla Proposta/Que- stionario presentata alla Società per la stipulazione della Polizza.
Salvo quanto diversamente previsto nel presente contraWo, il veriflcarsi di un’ac- certata condizione di decadenza dalla
Ed. 01/07/2014
carica per qualsiasi causa, così come la cessazione dell’incarico determina, limi- tatamente alla carica dal quale l’Assicu- rato è decaduto o cessato, la contestuale inoperatività della garanzia assicurati- va.
La decadenza o cessazione di tuWi gli Amministratori dalle cariche per le quali è prestata l’Assicurazione, determinano l’automatico scioglimento del contraWo. La stipulazione o modiflca di Accordi Parasociali od una modiflca della parte- cipazione sociale che determinino il cam- biamento dell’asseWo di controllo azio- nario della Contraente, dovranno, anche agli efleWi di quanto disposto dall’art. 1898 del codice civile, essere comunicati entro 30 giorni alla Società la quale, en- tro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, conserverà il diriWo di recedere dal contraWo, con efleWo dal momento in cui la variazione del Rischio si sia veriflcata, oppure di proporre di- verse condizioni economiche e normative ai sensi degli articoli 6 - Aggravamento del Rischio - e art. 7 – Diminuzione del Ri- schio- delle Condizioni Generali di Assicu- razione della presente Polizza. L’omessa comunicazione delle nuove circostanze alla Società entro il temine previsto di 30 giorni determinerà l’automatico sciogli- mento del contraWo dal momento in cui esse si sono veriflcate fermo il diriWo del- la Società ai Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento del contraWo.
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Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
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3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Ita- lia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adem- pimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finan- ziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclag- gio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di even- tuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contrat- ti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liqui- dazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassi- curazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’as- sicuratore; per l’adempimento di altri specifici ob- blighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comu- nicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiducia- ri, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, an- che propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di ob- blighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e te- lematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di ser- vizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, Uni- Salute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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Modello 2024 – Ed. 01.07.2014