NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Clausole campione

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. La presente assicurazione si intende prestata alle condizioni tutte previste dalla presente polizza nonché dalle eventuali Condizioni Particolari, che saranno pattuite tra la Società ed il Contraente/Assicurato e riportate nel certificato di assicurazione. Condizioni Particolari non possono essere proposte dagli offerenti in sede di gara, subordinando la validità dell’offerta alla loro accettazione: in tal caso l’offerta sarà esclusa dalla gara; neppure è possibile che l’offerente individuato quale aggiudicatario subordini la stipulazione dell’assicurazione all’accettazione di Condizioni Particolari: in tal caso si intenderà rifiutata dall’offerente la stipulazione del contratto, si procederà all’incameramento della garanzia provvisoria ed alla stipulazione del contratto con il miglior offerente che segue in graduatoria.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. (valide per tutti i Capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3, 4)
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. IN GENERALE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI – RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. Obbligo di fornire I dati sui sinistri Il Contraente La Società Il presente capitolato, gia sottoscritto in ogni sua pagina dalla Societa’ aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validita’ di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Societa’ aggiudicataria inserira’ l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sara’ allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intendera’ assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO O MALATTIA pag. 33 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA pag. 35 CONDIZIONI PARTICOLARI MALATTIA pag. 37
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE. DELLA RESOPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, 8 ASSESSORI, 31 CONSIGLIERI)