Limiti di risarcimento. Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:
a) Articolo 21.23 - Propagazione di incendio: limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio
b) Articolo 21.24 - Cose consegnate: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 10.000,00 Cose non consegnate: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 10.000,00
c) Articolo 21.25 - Cose dei dipendenti : limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 10.000,00
d) Articolo 21.26 - Interruzione di attività di terzi: limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
e) Articolo 22 - Inquinamento accidentale: limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 500.000,00
Limiti di risarcimento. Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 5.000.000,00=
Limiti di risarcimento. Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 25.000.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati sinistrati. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre somme assicurate per lo stesso rischio con altre polizze stipulate dalla stessa Azienda/Associata. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla riduzione proporzionale.
Limiti di risarcimento. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Limiti di risarcimento. Il Massimale indicato nella Sezione 5 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Limiti di risarcimento a) L’assicurazione di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate;
b) l’assicurazione di cui al punto c) del suddetto Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali. Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza.
Limiti di risarcimento. Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Limiti di risarcimento. Le parti convengono che vengano applicati i seguenti limiti di risarcimento:
a) Xxxxx a cose di terzi da incendio: limite di risarcimento per sinistro/anno € 1.500.000,00
b) Xxxxx a cose consegnate, custodite, trasportate, caricate e scaricate: limite di risarcimento per sinistro/anno € 1.000.000,00 Danni a cose non consegnate: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 3.000,00
c) Xxxxx a cose dei dipendenti: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 6.000,00
d) Interruzione di attività di terzi: limite di risarcimento per sinistro/anno € 1.000.000,00
e) Danni da inquinamento accidentale: limite di risarcimento per sinistro/anno € 500.000,00.
f) Le garanzie di cui all’Art. 22 vengono prestate con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro/anno.
Limiti di risarcimento. Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento validi per ciascuna Azienda:
a) Articolo 25.22 - Propagazione di incendio: limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio;
b) Articolo 25.23 - Cose consegnate e non: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 1.000.000,00
c) Articolo 25. 24 - Cose dei dipendenti: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 15.000,00 limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 50.000,00
d) Articolo 25.25 - Interruzione di attività di terzi: limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
e) Articolo 26 - Inquinamento accidentale: limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
f) Danni derivanti da involontaria inosservanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 679/2016: limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
Limiti di risarcimento. Articolo 12 – Rischio volo