Limiti di risarcimento Clausole campione

Limiti di risarcimento. Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:
Limiti di risarcimento. Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 5.000.000,00=
Limiti di risarcimento. Il Massimale indicato nella Sezione 5 rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Limiti di risarcimento. Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un Indennizzo complessivo superiore a € 25.000.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati sinistrati. In detta limitazione rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre somme assicurate per lo stesso rischio con altre polizze stipulate dalla stessa Azienda/Associata. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla riduzione proporzionale.
Limiti di risarcimento. Le parti convengono che vengano applicati i seguenti limiti di risarcimento:
Limiti di risarcimento. Per ciascun Sinistro, la società non è tenuta a pagare indennizzo superiore a:
Limiti di risarcimento. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Limiti di risarcimento a) L’assicurazione di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate;
Limiti di risarcimento. Articolo 12 – Rischio volo
Limiti di risarcimento. Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento validi per ciascuna Azienda: