Xxxxxx e termine della garanzia Clausole campione

Xxxxxx e termine della garanzia. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validita’ della Polizza, purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione. Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
Xxxxxx e termine della garanzia. L’assicurazione vale per i sinistri notificati per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di validità del presente contratto, a condizione che i comportamenti o le omissioni che li hanno originati siano stati posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto della polizza. Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892, 1893 C.C., il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati, né di essere a conoscenza di situazioni, la cui portata lesiva possa far supporre il sorgere di una controversia per fatto ad essi imputabile al momento della stipulazione del contratto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro degli Assicurati con il Contraente o del termine del loro mandato istituzionale, durante il periodo di validità del contratto, la garanzia è valida anche per gli atti giudiziali loro notificati nei 2 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato istituzionale, da qualunque causa determinato (quiescenza, trasferimento, dimissioni, aspettativa, fine mandato, ecc.), purché afferenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della garanzia del presente contratto. La garanzia vale altresì per le azioni promosse dagli Assicurati per ottenere il risarcimento dei danni subiti per fatto colposo o doloso di terzi nell’esercizio della loro attività, purché afferenti a comportamenti posti in essere da terzi non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Xxxxxx e termine della garanzia. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, riferite a fatti illeciti commessi a decorrere dal 10.01.2006 A tale riguardo le parti si danno reciprocamente atto che per le richieste relative a fatti accaduti prima della stipula della presente polizza, qualora siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate dall'Azienda Ospedaliera, la presente garanzia è operante nei casi e con le seguenti modalità:
Xxxxxx e termine della garanzia. La copertura si intende valida e operante per i danni provocati da fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto purché tali danni si siano manifestati non oltre 24 mesi dal termine della sperimentazione e/o della presente Polizza, e per essi sia stata presentata richiesta di risarcimento non oltre 36 mesi dal termine della sperimentazione stessa. Per “dal termine della sperimentazione” si intende quanto stabilito dal D.M. 14.07.2009 all’art. 1.3.
Xxxxxx e termine della garanzia. L’assicurazione opera per le sole richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della Polizza, per danni cagionati a terzi dai prodotti difettosi fabbricati dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza e consegnati nel periodo di efficacia dell’assicurazione e comunque non oltre i due anni antecedenti la data di effetto indicata nel frontespizio. In caso di Sinistro in “serie”, ovvero una pluralità di eventi dannosi originati dal medesimo difetto, anche se lo stesso si è manifestato in più prodotti fabbricati e in tempi differenti, è considerata ai fini della validità della presente copertura la data della prima richiesta risarcitoria anche per le richieste risarcitorie presentate successivamente alla data di cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre il limite di un anno dalla cessazione di efficacia della copertura. La garanzia è operante ai sensi degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in sede di sottoscrizione del Contratto, nelle quali dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare l’insorgere di richieste risarcitorie ai termini di Polizza.
Xxxxxx e termine della garanzia. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi durante il medesimo periodo.
Xxxxxx e termine della garanzia. La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di effi- cacia del contratto, sempre che tali xxxxxx- ste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato du- rante il medesimo periodo. Qualora il comportamento colposo si rea- lizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione.
Xxxxxx e termine della garanzia. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità' della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione. Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvìi a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Xxxxxx e termine della garanzia. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza (intendendosi per tale il periodo originario di durata e le eventuali successive proroghe), riferite a fatti illeciti commessi non antecedentemente alla data del 12/04/2002, anche se denunciati entro 180 giorni successivi alla scadenza del contratto; resta fermo quanto previsto all’art. 23 per le malattie professionali. In relazione ai precedenti assicurativi si precisa che dal 13/09/2004 l’Azienda ha utilizzato una copertura prestata dall’AXA con retroattività biennale e, dal 13/09/2010 al 13/12/2010, dalla Reale Mutua, con retroattività biennale e, infine dal 13/12/2010 al 13/4/2012 sempre dalla Reale Mutua, con retroattività al 13/09/2004, tutte in regime “claims made” .
Xxxxxx e termine della garanzia. La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alla data riportata nell’apposita scheda all’Art.3 della Sez.5 della presente polizza Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per ciascun periodo assicurativo facente parte della presente polizza, al massimale in aggregato riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 della presente polizza