Allegato “A” CONDIZIONI GENERALI - Direzione Produzione TV
Numero contratto……………….…………………
Allegato “A” CONDIZIONI GENERALI - Direzione Produzione TV
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E ADEGUAMENTI
1.1. Definizioni Generali
A tutti i termini indicati con iniziale maiuscola in Contratto deve attribuirsi il significato qui di seguito specificato:
Calendario di messa in onda: i giorni e gli orari di messa in onda e/o di trasmissione radiofonica dell’Opera per la cui realizzazione il Collaboratore effettua la Prestazione in favore di Rai, da quest’ultima stabiliti, a proprio insindacabile giudizio, sulla base delle proprie esigenze di programmazione e modificabili, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, da Rai stessa.
Codice Etico: il Codice Etico adottato da Rai ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, come pubblicato sul sito della Rai.
Codice Privacy: il d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Collaboratore: il soggetto che presta la propria opera in favore di Rai, senza vincolo di subordinazione, in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo III – Lavoro Autonomo – del Codice Civile, per quanto non derogate in Contratto.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali. Le Condizioni Generali integrano, a tutti gli effetti, le Condizioni Speciali, indipendentemente dal loro formale richiamo e, comunque, nei limiti di compatibilità con l’oggetto del Contratto medesimo, fatte salve le eventuali deroghe espressamente previste nelle Condizioni Speciali.
Condizioni Speciali: la parte del Contratto contenente i termini di ulteriore regolamentazione del rapporto, eventualmente anche in deroga alle Condizioni Generali, ove espressamente specificato. In caso di conflitto fra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, le seconde prevarranno.
Contratto: l’insieme delle Condizioni Speciali, delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati. Diritti: complessivamente tutti i diritti spettanti a Rai ai sensi del Contratto nell’ambito di quelli menzionati al successivo paragrafo 1.2 del presente articolo, sub “Definizione Diritti” (e relative facoltà sub paragrafo 1.3 del presente articolo).
Format: il progetto dal quale è tratta l’Opera e/o sulla base del quale la stessa è sviluppata e/o realizzata.
Fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica definita come tale dal TUR.
Girato: il materiale audio/video relativo all’Opera non facente parte dei Materiali nonché eventuali riprese relative al cd. “backstage” e/o le riprese di eventuali provini del Collaboratore.
Gruppo Rai: gruppo societario cui appartiene Rai, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 del Codice Civile, incluse le consociate e/o partecipate, sia direttamente che indirettamente. Legge Diritto Autore e/o LDA: la legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche e integrazioni.
Materiali: i supporti contenenti la registrazione di ogni singola puntata dell’Opera, montata, editata e pronta per la messa in onda da parte di Rai nonché i cd. “Materiali Accessori”, intendendosi per tali i materiali fotografici relativi all’Opera e/o al cast e/o gli altri materiali di corredo dell’Opera, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il materiale fotografico relativo al Collaboratore, dallo stesso xxxxxxx e/o realizzato da Rai, direttamente e/o a mezzo terzi. MOGC: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Rai ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, come pubblicato sul sito della Rai.
Normativa: tutte le disposizioni - locali, nazionali e/o sovranazionali, siano esse di rango primario e/o secondario e/o contenute in delibere delle autorità di settore e/o in codici etici e/o di autoregolamentazione e/o in provvedimenti/atti di indirizzo della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi (es. Delibere di regolamentazione dei cd. “periodi elettorali e/o preelettorali”, Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie, Codice in materia di cd. “product placement”, ivi incluso il “branded content”, Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, Codice Etico e MOGC, Contratto di servizio, ecc.) - applicabili alla Prestazione che il Collaboratore si è impegnato a rendere ai sensi del Contratto e/o applicabili alla comunicazione al pubblico dell’Opera e/o ai risultati della Prestazione, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella definizione di Normativa ai sensi del Contratto: le disposizioni in materia di tutela dei minori, le disposizioni in materia di tutela della privacy, in materia di corretto e legittimo esercizio del diritto di satira e/o di critica e/o di cronaca, in materia elettorale e/o di “par condicio”, in materia di obiettività, pluralismo ed imparzialità dell’informazione, in materia di tutela dell’onore, decoro, reputazione, immagine ed, in generale, in materia di tutela dei diritti di terzi, le disposizioni in materia di diritto d’autore e diritti connessi, le disposizioni in materia di brevetti, marchi e/o invenzioni industriali, le disposizioni in materia di concorrenza sleale, le disposizioni in materia pubblicitaria e di pratiche commerciali scorrette, le disposizioni in materia di giochi e/o concorsi, le disposizioni in materia di sondaggi, le disposizioni in materia di anticorruzione, le disposizioni del PTPC e relativi protocolli, ecc.
In caso di Prestazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile si intendono rientranti nel concetto di Normativa anche tutte le disposizioni - locali, nazionali e/o sovranazionali, siano esse di rango primario e/o secondario e/o contenute in delibere delle autorità di settore e/o in codici etici e/o di autoregolamentazione e/o in provvedimenti/atti di indirizzo delle Autorità, Ordini, organismi competenti - specificamente dettate in relazione alla specifica professione intellettuale di riferimento (es. Prestazione di carattere giornalistico).
Opera: complessivamente tutte le produzioni, meglio identificate nelle Condizioni Speciali, realizzate con il contributo del Collaboratore, in ogni loro singolo elemento e/o sequenza (es. titoli, loghi, marchi, format, testi, elementi grafici e/o fotografici, materiali di archivio, ecc.) e da intendersi comprensive anche dei risultati della Prestazione del Collaboratore.
Parte: disgiuntamente Rai e/o il Collaboratore.
Parti: congiuntamente Rai e il Collaboratore.
Prestazione: l’opera artistica e/o professionale oggetto del Contratto meglio specificata nelle Condizioni Speciali e da intendersi inclusiva anche del nome, della voce e dell’immagine del Collaboratore.
Product Placement: gli inserimenti di prodotti previsti dall’art.40bis del TUR.
PTPC: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da Rai ai sensi della legge 190/2012, da intendersi inclusivo dei protocolli nello stesso previsti.
Rai: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
Regolamento Responsabilità Civile verso Terzi: il documento recante “Regolamento recante norme sulla responsabilità civile verso terzi, penale, amministrativa, contabile e sulle spese legali per i procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e contabili dei dipendenti e dei collaboratori Rai” adottato da Rai.
Responsabile della Gestione del Contratto: il soggetto, il cui nominativo è indicato nelle Condizioni Speciali, responsabile del monitoraggio e della verifica dell’effettiva corrispondenza tra la Prestazione resa dal Collaboratore e quanto previsto in Contratto ed al quale, quindi, fa capo anche l’attestazione di avvenuta esecuzione della Prestazione nei termini contrattualmente previsti.
Reti di comunicazione elettronica: (i) Etere; (ii) Cavo; (iii) Satellite; (iv) Rete IP (Internet Protocols) e web in generale; (v) Radio; (vi) Rete Mobile, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali mobili, anche ibridi, attualmente noti o ancora da inventare e con qualsiasi tecnologia, attualmente nota o ancora da inventare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: GPRS, GSM, PCN, CDMA e/o CDMA2000, TDMA, WAP, UMTS, DVB-H, EDGE, Bluetooth, Hyperlan, i-mode, W-Lan, ecc.); (vii) Telefonia Fissa, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali telefonici fissi;
(viii) ogni altro sistema di trasmissione e/o risorsa, attualmente noti o ancora da inventare, che consenta di trasmettere un segnale, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: audio e/o video, testi, dati, ecc.).
Termini di esecuzione: i giorni, gli orari e le location, comunicati da Rai e per la stessa essenziali, nei quali il Collaboratore dovrà rendere la Prestazione.
Territorio: il territorio entro il quale potranno essere liberamente esercitati i Diritti spettanti a Rai ai sensi del Contratto, da intendersi coincidente con il mondo intero e, quindi, comprensivo anche dei territori in cui siano comunque ricevibili le trasmissioni del canale attualmente denominato “RAI Italia” e/o quelle di qualsiasi altro canale il cui segnale origini comunque dal territorio italiano e sia destinato principalmente al pubblico italiano presente all’estero.
TUR: il d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni.
Utenti: le persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o straniere, autorizzate, in tutto od in parte, alla ricezione dell’Opera da parte del Fornitore di servizi di media o radiofonico.
Videogramma: qualsiasi supporto (videocassetta, video disco, CD. dvd, laser disc), attualmente noto o ancora da inventare, che contiene, memorizza e/o comunque viene utilizzato per la riproduzione audiovisiva, in tutto od in parte, dell’Opera e che ne consenta la visione, per uso privato o pubblico, tramite l’utilizzo di un dispositivo di riproduzione direttamente collegato a e/o che faccia parte dell’apparecchio televisivo, schermo del PC o sistema di telecomunicazione o qualunque altro dispositivo per la visione o di ricezione, elettronico, meccanico o altro.
1.2. Definizioni Diritti di utilizzazione dell’Opera
Con specifico riferimento ai Diritti sull’Opera, le Parti hanno convenuto le seguenti definizioni:
(a) Diritti Free Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione dell’Opera su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), senza pagamento di alcun compenso da parte degli Utenti, fatto salvo esclusivamente il pagamento del canone e tasse previsti per legge.
(b) Diritti Pay Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione dell’Opera su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di un abbonamento da parte degli Utenti (esclusa qualsiasi ricezione dietro pagamento per singolo programma) per l’abilitazione alla visione di più canali e/o prodotti.
(c) Diritti Pay Per View e/o Near Video On Demand: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità, attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione dell’Opera su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di uno specifico compenso per ogni singola fruizione dell’Opera da parte degli Utenti, nelle date prestabilite dal Fornitore di servizi di media.
(d) Diritti Video On Demand (Diritti VOD): la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, download, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione dell’Opera su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), nel momento specificamente richiesto e scelto dagli Utenti. I Diritti VOD devono intendersi comprensivi anche di tutte le funzionalità agli stessi normalmente connesse (es. pause, forward, rewind) nonchè dei Diritti di Catch Up Tv intendendosi per tali i diritti di sfruttare l’Opera, in tutto od in parte, nell’ambito di un servizio non lineare che permette agli Utenti di vedere e/o rivedere l’Opera - in tutto od in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità attualmente noti o ancora da inventare -
dopo la sua originaria diffusione sui canali televisivi, per un periodo di tempo limitato. Qui di seguito un’elencazione, non esaustiva, delle principali tipologie di Diritti VOD:
1. Free Video On Demand (Diritti FVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale dell’Opera con (Diritti Advertising Video On Demand - Diritti AVOD) o senza la possibilità di supportare detto accesso attraverso la vendita di spazi commerciali;
2. Subscription Video On Demand (Diritti SVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale dell’Opera a fronte della conclusione, da parte degli stessi, di un contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un canone periodico per la fruizione di più programmi;
3. Transactional Video On Demand (Diritti TVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale dell’Opera a fronte del pagamento, da parte degli stessi, di uno specifico compenso per ogni singola fruizione dell’Opera. Rientrano nell’ambito dei Diritti TVOD i Diritti Electronic Sell Through, anche detti Diritti Download To Burn/Own (di seguito anche Diritti EST o Diritti DTB/DTO) nonché i Diritti Download to Rent ( di seguito anche Diritti DTR), definiti rispettivamente come: (i) Diritti EST, i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’acquisto, a pagamento, della copia digitale dell’Opera per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata e (ii) Diritti DTR, i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti il noleggio, a pagamento, della copia digitale dell’Opera per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata.
(e) Diritti Home Video: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o su qualsiasi supporto (i.e. CD-I. CD-ROM, DVD, DVD ROM, UMD, VCD, ecc.) - attraverso il Canale Rental, il Canale Sell-Through, il Canale Edicola, il Canale Door-To-Door ed il Canale Mailing, come infra definiti o altri simili canali attualmente noti o ancora da inventare:
1. Canale Rental: il noleggio di un Videogramma dell’Opera effettuato nei videoshop (del genere Blockbuster o similari). Il Canale Rental non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
2. Canale Sell-Through: la vendita di un Videogramma dell’Opera effettuata nei videoshop (del genere Blockbuster o similari), nelle librerie, nei centri di grande distribuzione. Il Canale Sell- Through non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
3. Canale Edicola: la vendita di un Videogramma dell’Opera effettuata presso le edicole e/o i punti vendita dei giornali, anche eventualmente sia abbinata ad una pubblicazione giornalistica (es. quotidiani, settimanali, mensili) sia abbinata ad una testata autonoma della Rai. Il Canale Edicola non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
4. Canale Door-To-Door: la vendita di un Videogramma dell’Opera effettuata porta-a-porta. Il Canale Door-To-Door non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
5. Canale Mailing: la vendita di un Videogramma dell’Opera effettuata per corrispondenza. Il Canale Mailing non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali.
(f) Diritti Multimediali: qualsiasi forma di sfruttamento dell’Opera - con qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, attualmente noti o ancora da inventare - che consenta agli Utenti di interagire con il contenuto dell’Opera attraverso una trasmissione bilaterale con il sistema per l’accesso al contenuto audiovisivo, senza modificarne l’originaria continuità. E così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nell’ambito dei Diritti Multimediali i diritti di creazione o gestione di siti internet e/o social account, i cd. Diritti IVOD (Interactive Video on Demand), nonché i cd. Diritti di Digital Extension, cioè i diritti di sfruttamento di qualsiasi elemento audio e/o video dell’Opera ai fini della creazione e/o messa in commercio di giochi, suonerie, avvisi, clip video, sfondi per pc, screensaver, short code e/o applicazioni standard o premium di messaggistica (i.e. SMS e MMS), biglietti di auguri e/o servizi integrati costituiti da alcune o tutte le categorie di cui sopra.
(g) Diritti di Merchandising: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera aventi ad oggetto la produzione, la vendita e/o la commercializzazione di oggetti, inclusi libri e dischi, che ritraggano e/o incorporino qualsiasi elemento dell’Opera (es. titolo, loghi, nome e/o immagine di personaggi dell’Opera, ecc.).
(h) Diritti Theatrical: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera (es. rappresentazione diretta dell’Opera e/o sfruttamento di Videogrammi relativi all’Opera), in tutto od in parte, presso sale cinematografiche, multiplex, drive in e/o teatri cui sia stata concessa la licenza, a tale titolo, che siano aperti al pubblico su una base di programmazione regolare e che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso per la visione dell’Opera.
(i) Diritti Non Theatrical: le forme di sfruttamento dell’Opera (es. rappresentazione diretta dell’Opera e/o sfruttamento di Videogrammi relativi all’Opera), in tutto od in parte, consistenti nella trasmissione in piazze e/o luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e/o attraverso maxischermi. I Diritti Non Theatrical includono, quindi, anche i Diritti Commercial Video, come infra definiti sub punto (j) del presente articolo.
(j) Diritti Commercial Video: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera presso e/o attraverso enti, soggetti e/o organizzazioni la cui attività principale non sia quella dell’esercizio cinematografico e/o teatrale quali, per esempio, organizzazioni didattiche, chiese, ristoranti, bar, club, discoteche, treni/stazioni, aeroporti, porti, piattaforme e giacimenti petroliferi, ambasciate, basi militari, bus, librerie, ecc., esclusi Alberghi, Navi ed Aerei.
(k) Diritti Ancillary: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera su Aerei, Navi o Alberghi:
1. Aerei: lo sfruttamento dell’Opera per la rappresentazione diretta della stessa in aerei che siano autorizzati da una compagnia aerea battente la bandiera di qualsivoglia paese del Territorio;
2. Navi: lo sfruttamento dell’Opera per la rappresentazione diretta della stessa su navi, marittime e/o oceaniche, facenti capo ad una compagnia marittima battente la bandiera di qualsivoglia paese del Territorio;
3. Alberghi: lo sfruttamento dell’Opera per la rappresentazione diretta presso abitazioni provvisorie o permanenti quali alberghi, motel, ospedali, residence o altri similari attraverso sistemi televisivi a circuito chiuso.
(l) Diritti di Pubblicità e Promozione: i diritti di utilizzazione dei personaggi, sequenze, immagini e/o elementi tratti dall’Opera per promuovere e/o pubblicizzare prodotti e/o servizi commerciali diversi dall’Opera.
(m) Diritti di Editing: il diritto di apportare all’Opera, in tutto od in parte, correzioni, adattamenti, miglioramenti e modifiche di altro genere (i.e. doppiaggi, traduzioni, adattamenti, variazioni, sottotitolazioni, riduzioni, voice over, sonorizzazioni, sincronizzazioni, ecc.).
(n) Diritti di Publishing: il diritto di pubblicare l’Opera, in tutto od in parte, a mezzo carta stampata e/o a mezzo editoria elettronica (es. quotidiani, settimanali, mensili, libri, enciclopedie, e-book, ecc.).
(o) Diritti di Sponsorship: il diritto di associare e/o abbinare marchi e/o prodotti e/o servizi di terzi all’Opera e/o a singoli elementi/sequenze della stessa.
(p) Diritti di Elaborazione Creativa: includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Diritti di Novelization, i Diritti di Prequel e Sequel, i diritti di adattamento del Format nonchè i Diritti di Remake e Spin Off, come qui di seguito definiti:
1. Diritti di Novelization: il diritto di rifacimento e/o rielaborazione dell’Opera ai fini della realizzazione di un testo letterario;
2. Diritti di Sequel: il diritto di creare un nuova opera audiovisiva completa in se stessa ma in continuazione della storia già iniziata nell’ambito dell’Opera;
3. Diritti di Prequel: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva in cui appaiono uno e/o più elementi presenti nell’Opera e che vuole raccontare fatti antecedenti o analoghi a quelli dell’Opera;
4. Diritti di adattamento del Format: il diritto di apportare al Format, in tutto od in parte, correzioni, adattamenti, miglioramenti e modifiche di altro genere (i.e. traduzioni, adattamenti, variazioni, riduzioni, ecc.), anche ai fini della realizzazione di nuove opere e/o prodotti di qualsiasi genere;
5. Diritti di Spin Off: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva nella quale appaiono uno e/o più elementi presenti nell’Opera e che vuole essere lo sviluppo di una storia diversa da quella narrata nell’Opera ma con gli stessi elementi dell’Opera;
6. Diritti di Remake: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva sullo stesso tema o concept su cui si fonda l’Opera.
(q) Diritti Radiofonici: tutte le forme di sfruttamento dell’Opera in sede radiofonica, con qualsiasi modalità e/o tecnologia e/o su qualsiasi piattaforma radiofonica attualmente note o ancora da inventare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: FM, AM, OM, DAB, DVB-S, Internet, WMP, Real Player, podcasting, ecc.).
(r) Diritti Musicali: tutte le forme di sfruttamento, in tutto od in parte, della colonna sonora dell’Opera, in qualsiasi forma e/o modalità attualmente noti o ancora da inventare. E così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nei Diritti Musicali: i Diritti DEM o di Pubblica Esecuzione, cioè il diritto di eseguire e/o far eseguire in pubblico, dal vivo, la colonna sonora dell’Opera, in tutto od in parte; i Diritti Fonomeccanici, tra i quali si devono includere i Diritti di Music Recording - cioè il diritto di registrare e/o far registrare la colonna sonora dell’Opera, in tutto od in parte e su qualsiasi tipo di supporto attualmente noto o ancora da inventare (i.e. nastri, dischi, video, cd-rom, ecc.) ed il diritto di sfruttare le predette registrazioni, con qualsiasi mezzo attualmente noto o ancora da inventare – nonché i Diritti di Soundtrack Album, cioè il diritto di utilizzare e/o far utilizzare la colonna sonora dell’Opera, in tutto od in parte, quale sottofondo di altri prodotti audiovisivi, diversi dall’Opera (i.e. film, spot, ecc.); i Diritti di Sincronizzazione, cioè il diritto di collocare la colonna musicale in immagini video, sincronizzandola con le immagini visive stesse; i Diritti di Music Publishing, cioè il diritto di amministrare il diritto d’autore sulle composizioni musicali presenti nella colonna sonora dell’Opera.
(s) Diritti Diversi: ogni altra forma di sfruttamento non compresa negli sfruttamenti di cui alle definizioni Diritti delle precedenti lettere.
1.3 Facoltà incluse nei Diritti
Tutti i Diritti sopra menzionati includono anche le seguenti facoltà di Rai: (i) facoltà di sublicenziare e/o cedere a terzi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, uno e/o più Diritti (e relative facoltà); (ii) facoltà di interrompere l’Opera con e/o di abbinare alla stessa (e, quindi, anche al nome, immagine e/o voce del Collaboratore) iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie, di qualsiasi tipo, attualmente consentite e/o consentite in futuro dalla normativa applicabile (es. promo, break pubblicitari, product placement, sponsorizzazioni, televendite, banner pubblicitari, in logo, sovrimpressioni, giochi, concorsi, televoti, ecc.), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi; (iii) facoltà di utilizzare brani/sequenze dell’Opera anche (ma non solo) per fini promozionali e/o pubblicitari dell’Opera stessa e/o di Rai e/o dei suoi prodotti/offerte e/o dei prodotti/offerte facenti capo alle società del Gruppo Societario e/o di terzi, eventualmente anche inserendo detti brani e/o sequenze nell’ambito di altri programmi e/o prodotti.
Tutti i Diritti (e relative facoltà) sono esercitabili da Rai con la massima libertà artistica ed editoriale, direttamente e/o a mezzo terzi ed hanno ad oggetto tanto l’Opera complessivamente considerata quanto, anche separatamente, ogni singolo elemento di cui la stessa si compone.
1.4. Adeguamenti
Le clausole del Contratto devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fatta salva l’applicazione degli artt. 1463 e ss. e 1467 e ss. del Codice Civile, ove dette norme dovessero incidere sull’equilibrio del rapporto sinallagmatico previsto in Contratto.
ARTICOLO 2 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 3 ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI
3.1. Elezione di domicilio
Il Collaboratore è considerato domiciliato e residente all'indirizzo indicato nelle Condizioni Speciali.
3.2. Comunicazioni
Le comunicazioni al Collaboratore dovranno essere inviate, in forma scritta, alternativamente via fax, PEC, raccomandata a/r e/o raccomandata a mano presso il domicilio eletto ai sensi del precedente Paragrafo 1 del presente articolo o a quello diverso che potrà essere comunicato, per iscritto, dal Collaboratore a Rai nel corso del rapporto ovvero dovranno essere consegnate a mano al Collaboratore stesso presso il luogo di svolgimento della Prestazione.
Fermo restando quanto sopra, le comunicazioni afferenti l’esecuzione della Prestazione (a titolo esemplificativo: Termini di esecuzione) potranno essere comunicati da Rai anche a mezzo telefono al numero indicato dal Collaboratore nelle Condizioni speciali.
Le comunicazioni a Rai dovranno essere inviate, in forma scritta, alternativamente via fax, PEC e/o raccomandata a/r presso la sede legale di Rai sita in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx x.00, all’attenzione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione ovvero al diverso indirizzo che, nel corso del rapporto, potrà essere comunicato, per iscritto, da Rai al Collaboratore.
ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
4.1. Oggetto del Contratto
Il Collaboratore - nell’ambito del periodo di durata del Contratto specificato nelle Condizioni Speciali - si impegna a fornire la Prestazione ai fini della realizzazione dell’Opera con la necessaria perizia e capacità, fornendo tutti i contributi tipici della sua professionalità, adeguandosi alle esigenze produttive ed artistiche di Rai e alle indicazioni conseguenti, ai sensi del successivo Paragrafo 2 del presente articolo, nonché utilizzando i mezzi di diffusione della Rai esclusivamente per fini strettamente riconducibili alla regolare realizzazione della Prestazione.
4.2. Modalità di esecuzione della Prestazione: rispetto del Calendario di messa in onda - linea editoriale Rai e relative indicazioni - divieto di riferimenti pubblicitari
Trattandosi di un rapporto di prestazione d’opera a carattere autonomo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III – Lavoro Autonomo - del Codice Civile, il Collaboratore non ha alcun obbligo di presenza stabile presso le sedi e/o gli uffici di Rai né è tenuto a rispettare alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare, fermo restando quanto qui di seguito specificato:
a) in considerazione del fatto che la Prestazione è finalizzata alla realizzazione dell’Opera, la stessa dovrà essere svolta in conformità tanto al Calendario di messa in onda quanto ai Termini di esecuzione comunicati da Rai, poiché è evidente che solo il rispetto degli stessi consente il raggiungimento dei risultati cui sono finalizzate le obbligazioni assunte dal Collaboratore in
Contratto. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, il Collaboratore - ove richiesto da Rai in considerazione delle specifiche caratteristiche della Prestazione oggetto del Contratto - deve partecipare alle prove, alle esecuzioni e/o alle registrazioni dell’Opera nonché ad eventuali sopralluoghi e/o riunioni di produzione finalizzati alla migliore realizzazione dell’Opera, sempre entro i Termini di esecuzione stabiliti da Rai; il Collaboratore prende atto ed accetta che sia il numero di puntate riportato nelle Condizioni speciali sia il Calendario di messa in onda devono considerarsi meramente indicativi. Pertanto, qualora Rai decida di articolare l’Opera in un numero di puntate maggiore e/o di durata maggiore rispetto a quanto inizialmente indicato, il Collaboratore si impegna sin da ora, su richiesta di Rai, a realizzare le eventuali puntate aggiuntive e/o di maggior durata, alle medesime condizioni economiche e normative di cui al Contratto. Analogamente, qualora Rai decidesse di articolare l’Opera in un numero di puntate inferiore e/o di durata inferiore, il Collaboratore prende atto che il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a pretendere al riguardo per qualsiasi titolo, causa o ragione;
b) in considerazione del fatto che l’Opera potrà essere inserita nei palinsesti televisivi e/o radiofonici Rai, dei quali quest’ultima è responsabile editoriale, la Prestazione deve essere resa dal Collaboratore nel rispetto della linea editoriale di Rai, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere e delle conseguenti indicazioni fornite dalle competenti Strutture/Direzioni di Rai e/o dall’incaricato Rai responsabile della produzione dell’Opera. Inoltre, sempre in ragione di quanto qui specificato in ordine alla responsabilità facente capo a Rai, il Collaboratore prende altresì atto che Rai è libera di modificare e/o di non utilizzare, in tutto o in parte, i risultati della Prestazione e/o di richiedere eventuali modifiche al Collaboratore stesso, il quale si rende sin da ora disponibile, nel massimo spirito di collaborazione, ad apportare le modifiche richieste da Rai, senza aggravio di costi per la stessa oltre a quelli previsti in Contratto e sempre nel rispetto del Calendario di messa in onda e dei Termini di esecuzione;
c) è fatto divieto al Collaboratore di introdurre nella Prestazione e, quindi, nell’Opera elementi e/o riferimenti atti a pubblicizzare o promuovere, direttamente o indirettamente, il nome, il marchio, l’immagine, le attività o i prodotti di imprese, ditte e, in generale, soggetti pubblici o privati (siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni).
4.3. Modalità di esecuzione della Prestazione: presenza audio e/o video del Collaboratore - vestiario, accessori e costumi di scena - cura dell’immagine del Collaboratore - candidature e incarichi pubblici
Qualora la Prestazione abbia ad oggetto interventi audio e/o video, il Collaboratore:
(a) fatte salve diverse indicazioni di Rai, deve usare il vestiario e gli accessori di Sua proprietà, consoni agli standard qualitativi della programmazione Rai e conformi alla linea editoriale dell’Opera, privi di elementi aventi, direttamente o indirettamente, valenza pubblicitaria e/o promozionale ai sensi di quanto specificato sub precedente Paragrafo 2, lettera c), del presente articolo. Eventuali costumi di scena e relativi accessori sono forniti a cura di Rai e presi in consegna dal Collaboratore, che ne assume altresì i relativi obblighi di custodia e si impegna a
recarsi alle prove necessarie presso le sartorie indicate da Rai, nei giorni e negli orari con la stessa concordati e a restituire detti costumi di scena ei relativi accessori - nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati da Rai, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso - alla scadenza del Contratto o comunque non appena Rai ne faccia richiesta. Qualora richiesto da Rai, il Collaboratore deve utilizzare - per la cura della propria immagine - le figure aziendali (es. truccatore, parrucchiere, ecc.) di cui Rai abbia eventualmente deciso, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi nell’ambito della realizzazione dell’Opera (es. parrucchieri, truccatori Rai, ecc.). Qualora non vi fossero dette figure aziendali scelte da Rai o le stesse non fossero di gradimento del Collaboratore, quest’ultimo deve provvedere, a suo esclusivo onere e spese, alla cura della propria immagine, in modo consono agli standard qualitativi della programmazione Rai e conforme alla linea editoriale dell’Opera;
(b) deve fornire tempestiva comunicazione a Rai di eventuali Sue candidature e/o incarichi comunque attribuiti a funzioni pubbliche, specificando la data di decorrenza degli incarichi medesimi, in considerazione della possibile incompatibilità di dette candidature/incarichi con la regolare esecuzione della Prestazione oggetto del Contratto. Pertanto Rai può recedere dal Contratto nel momento in cui il Collaboratore risulti candidato e/o eletto e/o chiamato - a qualunque titolo - a funzioni pubbliche e/o nel momento in cui comunque la Prestazione che il Collaboratore si è impegnato a rendere in Contratto risulti - per motivi non imputabili a fatto e/o colpa del Collaboratore stesso (nel qual caso trovano applicazione le disposizioni in materia di inadempimento contrattuale del Collaboratore stesso) - incompatibile con la Normativa e/o le disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali, tra l’altro, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e/o la Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi (es. disposizioni dettate in materia di cd. “par condicio” che vietano la presenza audio e/o video di soggetti politici). In caso di recesso di Rai troverà applicazione quanto disposto dal successivo art. 7.3 delle Condizioni Generali.
4.4. Modalità di esecuzione della Prestazione: Prestazione resa in studi/locali nella disponibilità di Rai e/o di terzi indicati da Rai
Qualora la corretta esecuzione della Prestazione richiedesse, su indicazione di Rai, la presenza del Collaboratore presso studi/locali nella disponibilità di Rai e/o di terzi indicati da Rai, il Collaboratore si impegna altresì al rigoroso rispetto di tutte le norme e prescrizioni/misure tecniche e/o di sicurezza, a qualsiasi titolo, applicabili ai sensi della Normativa (con particolare ma non esaustivo riferimento al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) e/o ai sensi delle procedure in materia di accesso e/o sicurezza aziendale adottate da Rai, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere.
4.5. Modalità di esecuzione della Prestazione - Normativa
Il Collaboratore si impegna a rendere la Prestazione nel rispetto della Normativa, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la normativa in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riguardo alla missione del medesimo e alla qualità dell’offerta nonché al rispetto dei principi di pluralismo e non discriminazione, così come definiti e declinati anche nel Codice Etico, la normativa in materia di tutela dei minori, ivi incluse le disposizioni del
TUR e del “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere, la normativa in materia di corretta rappresentazione delle vicende giudiziarie, ivi incluse le disposizioni del TUR e del “Codice di Autoregolamentazione per i processi in tv”, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere, la normativa in materia di eventi sportivi, ivi incluse le disposizioni del TUR e del “Codice Media e Sport”, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere, ecc.
In particolare:
a) con specifico riferimento alla normativa in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica, il Collaboratore si impegna, tra l’altro, a rendere la Prestazione astenendosi da qualsiasi dichiarazione, comportamento e/o affermazione che possano, anche solo indirettamente, influenzare e/o orientare il voto degli elettori e/o determinare un vantaggio per alcune delle liste e/o coalizioni, nonché dal fornire, anche solo indirettamente, dichiarazioni/indicazioni/preferenze di voto e/o dal fare riferimento, anche solo indirettamente, alle elezioni/quesiti referendari e/o a temi di evidente rilevanza politica e/o che riguardino vicende e/o fatti personali dei soggetti politici. Inoltre - ove la presenza di ospiti/soggetti politici nell’ambito dell’Opera sia espressamente consentita dalla Normativa - il Collaboratore si impegna a fare, compatibilmente con la specifica Prestazione oggetto del Contratto, tutto quanto utile e/o necessario per garantire l’accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento ed imparzialità, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa e comunque nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite da Rai;
b) con specifico riferimento alla normativa in materia di anticorruzione, il Collaboratore dichiara e garantisce che il corrispettivo previsto in Contratto costituisce esclusivamente la remunerazione concordata per il regolare svolgimento della Prestazione e che non ha posto e non porrà in essere, direttamente o indirettamente, atti omissivi e/o commissivi (es. trasferimenti) che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, inter alia, della normativa in materia di anticorruzione, per quanto applicabile;
c) con specifico riferimento alla normativa antifumo, il Collaboratore prende atto che gli è fatto espresso divieto di fumare in tutti i locali nella disponibilità giuridica di Rai;
d) con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto”), il Collaboratore - preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico e del MOGC, che dichiara di conoscere globalmente e nelle loro singole parti avendone preso completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet xxx.xxx.xx [xxxx://xxx.xxx.xx] nell'area tematica "il gruppo rai" - si impegna ad attenersi ai principi negli stessi previsti, osservando un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. Il Collaboratore dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto sul
proprio rapporto con Rai, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del Contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto sopra citato, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge.
ARTICOLO 5 INIZIATIVE ULTERIORI
5.1. Il Collaboratore si impegna a partecipare, su richiesta di Rai, ad eventi/manifestazioni/produzioni finalizzati alla promozione e/o all’arricchimento dell’Opera e/o alla promozione dei palinsesti/offerta Rai e/o dell’immagine di Rai medesima, prodotti per e/o diffusi su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: numeri zero, spot di lancio e/o di mantenimento, backstage, interviste, conferenze stampa, interventi nel corso di produzioni diverse dall’Opera (i.e. cd. “ospitate”), eventuali anteprime, preannunci, promos, ecc., il tutto senza oneri aggiuntivi per Rai rispetto al corrispettivo stabilito nella Condizioni Speciali, intendendosi detto corrispettivo pienamente remunerativo anche delle attività di cui al presente articolo.
ARTICOLO 6 DICHIARAZIONI AI MEZZI DI INFORMAZIONE
6.1. Al fine di assicurare, in relazione all’Opera e/o a Rai, una linea di comunicazione coerente con quella adottata da Rai stessa, eventuali dichiarazioni o interviste alla stampa ed, in generale, agli altri mezzi di comunicazione di massa rese dal Collaboratore in merito all’Opera nonché alla strategia di Rai o alla stessa Rai ovvero in merito ad altre società del Gruppo Rai e/o alle strategie delle stesse possono essere divulgate esclusivamente attraverso l’ufficio stampa della Rai.
ARTICOLO 7 DIRITTI RAI
7.1. Diritti sull’Opera e sui risultati della Prestazione
Fermo restando quanto previsto dall’art.79 della Legge Diritto Autore, spetta a Rai, per l’intera Opera e per ogni sua singola parte e/o sequenza e/o elemento, ivi inclusi i risultati della Prestazione - in esclusiva ed entro i limiti di protezione massima riconosciuti dalla normativa vigente - la titolarità del 100% di tutti i Diritti, nessuno escluso, di cui all’art.1.2 delle Condizioni Generali (e relative facoltà di cui all’art.1.3 e proventi), per il Territorio e senza limitazioni di alcun tipo (es. di forma e/o di passaggi), fatte salve esclusivamente quelle eventualmente previste da inderogabili disposizioni di legge e/o espressamente stabilite, in deroga al presente articolo, nelle Condizioni Speciali. Più in generale, resta inteso fra le Parti che Rai avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di esercitare, a propria completa ed esclusiva discrezione e nei tempi e con le modalità che riterrà a proprio insindacabile giudizio di volta in volta più opportune - e così dunque fra l’altro anche direttamente, attraverso licenze, autorizzazioni o cessioni a terzi, a titolo gratuito e/o oneroso o ancora in collaborazione con altri soggetti discrezionalmente scelti da Rai - ognuno e tutti i Diritti ad essa spettanti ai sensi del Contratto.
7.2. Diritti sui Materiali e sul Girato
Rai è e resta altresì proprietaria dei Materiali e del Girato e di tutte le loro copie e di qualsiasi altro materiale comunque relativo all’Opera, come pure di tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o di qualsiasi altro diritto, titolo ed interesse esistente ai sensi di ogni legge applicabile sull’Opera, sulla Prestazione, sui Materiali e sul Girato e più in generale su ogni altro materiale, finito o non finito, fornito e/o realizzato dal Collaboratore ai sensi del Contratto, ivi incluso il diritto (i) di depositarli presso la SIAE e/o qualsiasi altra collecting society e/o altra autorità e/o ufficio competente a qualsiasi fine, ovvero al contrario (e nella più ampia misura consentita dalla legge) (ii) di non utilizzarli né consentirne a terzi l’utilizzo in alcun modo (“diritto di inedito”) o ancora (iii) di decidere il momento in cui utilizzarli o consentirne a terzi l’utilizzo per la prima volta (“diritto di prima pubblicazione”).
Alla luce di quanto sopra, il Collaboratore non può, senza il preventivo consenso scritto di Rai, utilizzare - ad alcun titolo ed in qualsiasi sede (neppure senza finalità commerciale e/o scopo di lucro) - il Materiale e/o il Girato e/o l’Opera e/o i risultati della Prestazione e/o singoli elementi degli stessi e/o, più in generale, elementi e/o dati e/o argomenti direttamente o indirettamente connessi all’Opera e/o tratti da quest’ultima.
7.3. Diritto di interrompere l’Opera e/o non effettuarne la messa in onda, in tutto o in parte e diritto di recesso
Il Collaboratore riconosce espressamente ed accetta che Rai:
(a) non ha assunto né assume, con la sottoscrizione del Contratto, alcun obbligo in merito all’effettiva utilizzazione, in tutto od in parte, della Prestazione e/o dei risultati della stessa e/o in merito alla messa in onda, in tutto od in parte, dell’Opera e/o in merito all’effettivo esercizio di uno e/o più Diritti (e relative facoltà);
(b) può far assistere alle registrazioni e/o realizzazioni dell’Opera e/o alle relative prove pubblico invitato o pagante e/o fotografi/organi di stampa;
(c) può, nel corso della realizzazione della Prestazione, scattare e/o far scattare fotografie al Collaboratore, sulle quali spetteranno a Rai i Diritti specificati nel presente art.7 delle Condizioni Generali.
(d) può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, interrompendo la produzione dell’Opera, inviando al Collaboratore semplice comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax.
In tutti i casi sopra previsti, nessuna pretesa, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dal Collaboratore, fatto salvo esclusivamente il pagamento, in favore dello stesso, del “pro rata” del corrispettivo maturato previsto nelle Condizioni Speciali relativo alle attività di regolare esecuzione del Contratto svolte dal Collaboratore sino alla data di recesso comunicata da Rai. Il predetto pagamento sarà effettuato con le modalità ed i termini di pagamento previsti al successivo art.8 delle Condizioni Generali. Resta, inoltre, inteso che - in tutti i casi di recesso e/o risoluzione previsti dal Contratto e/o dalla legge - Rai mantiene il diritto di far continuare ad altri le attività di realizzazione dell’Opera, anche utilizzando, in tutto od in parte, i risultati della Prestazione del Collaboratore, senza che quest’ultimo possa avanzare pretese, ad alcun titolo, a tale riguardo.
ARTICOLO 8 CORRISPETTIVO E CONTRIBUTI
8.1. Omnicomprensività del corrispettivo
Per tutto quanto previsto in Contratto, ivi inclusi i Diritti, Rai - subordinatamente alla verifica di regolare esecuzione della Prestazione - verserà al Collaboratore il corrispettivo stabilito nelle Condizioni Speciali, da intendersi al netto dell’IVA, se dovuta, al lordo delle ritenute di legge, nonché globale ed omnicomprensivo (sia quello complessivo che quello unitario) anche delle eventuali spese sostenute dal Collaboratore, fatta salva l’eventuale e specifica previsione, in deroga espressa a quanto qui previsto, di un rimborso spese nelle Condizioni Speciali. Il Collaboratore prende atto ed accetta che il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente con riferimento al periodo in cui ha reso, effettivamente e regolarmente, la Prestazione, cosi come definita nelle Condizioni Speciali.
8.2. Termini e modalità di liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo previsto nelle Condizioni Speciali sarà liquidato al Collaboratore - sulle coordinate bancarie dallo stesso indicate in fattura o comunque nel relativo giustificativo fiscale e a mezzo bonifico bancario - previa presentazione della fattura/giustificativo fiscale, entro 30 (trenta) giorni, dalla positiva verifica, da parte della struttura competente di Rai, del corretto assolvimento degli obblighi assunti dal Collaboratore in Contratto, verifica che sarà effettuata entro i termini di legge eventualmente applicabili. Il Collaboratore prende atto che Rai non può procedere alla liquidazione del corrispettivo in caso di mancata comunicazione, da parte del Collaboratore, del codice fiscale e dell’IBAN e che il numero di matricola assegnato da Rai al Collaboratore sarà riportato su tutti i documenti contabili che verranno emessi nei confronti del Collaboratore stesso. Il corrispettivo eventualmente sottoposto a regime contributivo/ previdenziale, ai fini dell’applicazione del 5° comma dell’art.2 del DPR 1420 del 31/12/1971 sull’INPS (ex gestione Enpals) sarà ripartito sull’intera durata del rapporto contrattuale ovvero sui giorni di effettivo impegno; in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 182 del 30/04/1997 ed ai fini dei conteggi necessari alla determinazione degli oneri contributivi connessi alla liquidazione del corrispettivo di cui alle Condizioni Speciali, il Collaboratore si impegna a fornire a Rai - sotto la sua diretta responsabilità civile e penale ed entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto - i dati relativi alle prestazioni rese presso altri datori di lavoro nell’anno in corso, con riferimento alla retribuzione totale imponibile ai fini previdenziali ovvero ai giorni di contribuzione accreditati, se iscritto all’INPS, Gestione ex ENPALS, anteriormente al 1 gennaio 1996; la mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra equivale alla non sussistenza di dati da dichiarare.
ARTICOLO 9 CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
9.1. Comunicazione dell’impedimento – Sospensione del rapporto contrattuale e proroga del Contratto
In caso di impedimento ad espletare, in tutto o in parte, l'attività oggetto del Contratto, il Collaboratore - al fine di consentire a Rai di riorganizzare per tempo le attività relative alla regolare realizzazione dell’Opera - si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta a Rai, con
indicazione dei motivi e della presunta durata dell'impedimento stesso. Resta inteso che - qualora il suddetto impedimento comporti, da parte del Collaboratore, un'impossibilità allo svolgimento di una e/o più delle attività previste in Contratto - il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente cessato alla data di comunicazione dell’impedimento. In tal caso nulla sarà dovuto al Collaboratore per le attività non rese e, ove il relativo corrispettivo fosse già stato anticipato, il Collaboratore sarà tenuto a restituire immediatamente l’eccedenza a Rai, emettendo nota di credito a favore di Rai stessa, fermo restando il diritto di quest’ultima di far continuare ad altri le attività oggetto del Contratto, anche utilizzando, in tutto o in parte, i risultati della Prestazione. Resta inteso che Rai potrà comunque far continuare ad altri le attività di realizzazione dell’Opera, anche utilizzando, in tutto od in parte, i risultati della Prestazione del Collaboratore, senza che quest’ultimo possa avanzare pretese, ad alcun titolo, a tale riguardo.
9.2. Inadempimenti del Collaboratore
Quanto previsto al precedente Paragrafo 1 del presente articolo si riferisce esclusivamente ad impedimenti derivanti da ragioni di caso fortuito e/o forza maggiore adeguatamente documentate dal Collaboratore, cioè da fatti del tutto al di fuori della sfera di controllo del Collaboratore stesso, assolutamente imprevisti ed imprevedibili secondo la miglior scienza ed esperienza e, per detto motivo, non costituenti inadempimento contrattuale. Viceversa il mancato espletamento, anche solo parziale, di una e/o più delle attività previste a carico del Collaboratore in Contratto, in assenza di comunicate e documentate ragioni di caso fortuito e/o forza maggiore, costituisce, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, grave inadempimento contrattuale.
ARTICOLO 10 DICHIARAZIONE QUALIFICA DI PUBBLICO DIPENDENTE
10.1. Qualora il Collaboratore abbia fornito, sotto la propria responsabilità civile e penale - in relazione alla Sua qualifica o meno di pubblico dipendente, con particolare riferimento alle specifiche caratteristiche del rapporto di pubblico impiego ed alla regolarità della posizione, così come dallo stesso dichiarata, rispetto alle previsioni ed agli adempimenti di cui al d. lgs 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni ed all’art. 1, commi 56, 58, 60 e 61 della legge 662/96 - una dichiarazione, in tutto o in parte, non veritiera, il rapporto di cui al Contratto non potrà spiegare alcun effetto e, se ancora in atto, previa comunicazione scritta da parte di Rai, si risolverà immediatamente, in esclusivo danno del Collaboratore, il quale - fatti salvi l’eventuale applicazione delle penali previste dal Contratto ed ogni altro diritto e/o azione di cui al Contratto e/o previsti dalla legge – manterrà esclusivamente il diritto a percepire, entro i termini e con le modalità di cui al precedente art.8 delle Condizioni Generali, il “pro rata” del corrispettivo maturato per le attività di esecuzione del Contratto regolarmente rese sino alla data di risoluzione.
ARTICOLO 11 INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E DIVIETO DI MANDATI ALL’INCASSO
11.1. Incedibilità del contratto e dei crediti
Il Contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore, in tutto o in parte, a terzi, in qualsiasi forma e/o modo né a qualsiasi titolo o ragione. Pertanto, qualsiasi
cessione operata in contrasto con tale divieto è da considerarsi nulla e priva di effetto nei confronti di Rai.
11.2. Mandati all’incasso
Il Collaboratore non potrà altresì conferire mandati all’incasso.
ARTICOLO 12 PRIVACY
12.1. Il Trattamento
I dati personali forniti dal Collaboratore (di seguito complessivamente “Dati”) costituiranno oggetto di trattamento ai sensi del Codice Privacy. In particolare, i Dati potranno essere trattati da Rai - anche tramite collaboratori esterni - con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e potranno essere inseriti e conservati in una banca dati gestita da Rai medesima o da terzi da quest’ultima incaricati.
I Dati verranno utilizzati, anche da terzi, esclusivamente per scopi amministrativi e/o contabili, ovvero per l'adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali connessi all'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale e/o nell’ambito dell’esercizio dei Diritti spettanti a Rai ai sensi del Contratto e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.
12.2. Consenso al trattamento
Sul sito Internet xxx.xxx.xx, nell'apposita sezione dedicata alla privacy, è possibile accedere ad informazioni più dettagliate in merito alle finalità e modalità di trattamento, ivi incluse quelle concernenti l'utilizzo di dati sensibili di cui alla vigente Autorizzazione Generale del Garante per la protezione dei dati personali (consultabile sul sito del Garante), emanata in forza dell'art.40 del Codice Privacy, unitamente alle altre indicazioni sui diritti che il Collaboratore potrà esercitare ai sensi dell’art.7 del citato Codice Privacy.
A tal riguardo il Collaboratore, con la sottoscrizione del Contratto, esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei Dati ed alla loro comunicazione per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa presente sul sito Internet xxx.xxx.xx, nell'apposita sezione dedicata alla privacy, come sopra descritta.
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA
13.1. Il Collaboratore prende atto ed accetta che, nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, potrà ricevere da Rai e/o da altre società del Gruppo Rai, anche verbalmente, materiale/informazioni di varia natura contenenti “Informazioni Riservate” e/o comunque entrare in possesso delle suddetta Informazioni Riservate.
Le “Informazioni Riservate” di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, know how ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, delle quali il Collaboratore sia entrato o entrerà in possesso o che siano state o che saranno fornite al Collaboratore stesso da Rai e/o da altre società del Gruppo Rai, nell’ambito delle attività contrattuali e/o nella fase delle trattative.
In nessun caso, potranno essere considerate riservate:
(a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dal Contratto;
(b) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute dal Collaboratore, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e il Collaboratore possa fornire la prova di essere stato già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
(c) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute dal Collaboratore, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
(d) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da Rai.
Il Collaboratore si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate, idonee misure di sicurezza, atte ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Rai e/o della società del Gruppo Rai interessata.
Il Collaboratore si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che lo stesso sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta a Rai e alla società del Gruppo Rai eventualmente interessata, affinché queste ultime possano richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi e/o altro idoneo rimedio, oppure svincolare il Collaboratore dall'obbligo di riservatezza.
Il Collaboratore, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad esso riconducibile.
Il Collaboratore si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dal Contratto. In particolare, il Collaboratore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare Rai e/o le altre società del Gruppo Rai e/o o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori di Rai e/o delle altre società del Gruppo Rai a cessare di essere tali. Il Collaboratore si impegna a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità del Contratto; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva di Rai e/o della società del Gruppo Rai cui l’Informazione Riservata si riferisce.
A richiesta di Rai ovvero alla conclusione o all’interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività del Contratto, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, il Collaboratore si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni a Rai, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad esso collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o
distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.
Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di 3 (tre) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto.
ARTICOLO 14 GARANZIE E MANLEVE - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
14.1. Garanzie
Il Collaboratore dichiara e garantisce:
(a) che la Prestazione e i relativi risultati non saranno lesivi dei diritti personali e/o morali e/o patrimoniali di terzi, con particolare ma non esaustivo riferimento a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritti d’autore e/o diritti connessi;
(b) che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongano a che Rai (e, per essa, i suoi aventi causa) utilizzi liberamente la Prestazione e i relativi risultati, in tutto od in parte, nei modi previsti dal Contratto e benefici pienamente di tutte le clausole di protezione;
(c) di poter validamente e legittimamente sottoscrivere il Contratto, assumendosi tutti gli obblighi ivi previsti;
(d) che si atterrà al rigoroso rispetto di ogni disposizione contrattuale;
(e) di non aver posto e che non porrà in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i Diritti spettanti a Rai;
(f) di assumersi ogni responsabilità, di legge e/o di Contratto, anche a livello civilistico, in relazione alla Prestazione e relativi risultati;
(g) in conformità a quanto previsto dalla normativa aziendale con riferimento al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, di non aver richiesto e/o ricevuto e che non richiederà e/o riceverà, direttamente e/o indirettamente, alcun contributo economico comunque riferibile e/o connesso, direttamente e/o indirettamente, alla messa in onda e/o alla produzione, in tutto od in parte, dell’Opera da parte di Rai e/o di altre società del Gruppo Rai.
14.2. Manleva
Il Collaboratore, con riferimento alle attività dallo stesso svolte ai sensi del Contratto, si impegna a manlevare e tenere indenne Rai e i suoi aventi causa, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi rivendicazione che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede e/o in qualsiasi tempo (anche in data successiva alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto), possa essere promossa da chicchessia nei confronti di Rai e/o degli aventi causa della stessa in relazione ad omissioni e/o inesattezze e/o violazioni di uno e/o più degli impegni assunti e/o delle garanzie rilasciate ai sensi del Contratto, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal Contratto, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del Regolamento Responsabilità Civile verso Terzi, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere.
ARTICOLO 15 INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE - PENALI
15.1. Clausola risolutiva espressa
Con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal Contratto, Rai - oltre che nelle ipotesi specificamente previste nelle Condizioni Speciali - potrà risolvere, di diritto ex art.1456 del Codice Civile, il Contratto, in caso di inadempimento (ivi incluso l’inesatto e/o parziale adempimento), da parte del Collaboratore, di una e/o più delle seguenti disposizioni delle Condizioni Generali:
art.4 (Oggetto del Contratto – Modalità di esecuzione della Prestazione – Rispetto della Normativa);
art.5 (Iniziative Ulteriori);
art.6 (Dichiarazioni ai mezzi di informazione);
art.7.2 (Diritti sul Materiale e sul Girato), nella parte relativa al divieto di utilizzo del Materiale, del Girato, dell’Opera, dei risultati della Prestazione e/o di singoli elementi degli stessi;
art.8.2 (Termini e Modalità di liquidazione del corrispettivo), nella parte relativa all’obbligo del Collaboratore di comunicare a Rai tutti i dati necessari per il corretto conteggio degli oneri contributivi;
art.9.1 (Comunicazione dell’impedimento), nella parte relativa all’obbligo del Collaboratore di comunicare a Rai i motivi e la durata presunta dell’impedimento derivante da cause di forza maggiore o caso fortuito;
art.10 (Dichiarazione di qualifica di pubblico dipendente), qualora il Collaboratore renda una dichiarazione, in tutto od in parte, non veritiera;
art. 11 (Incedibilità del Contratto e dei crediti – Divieto di mandati all’incasso); art. 13 (Riservatezza);
art. 14.1 (Garanzie e manleve).
15.2. Penali e Compensazione
Con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal Contratto, in presenza degli inadempimenti citati al precedente Paragrafo 1 del presente articolo diano, anche qualora Rai decida di non avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, Rai avrà facoltà di applicare al Collaboratore, per ciascun inadempimento, una penale, non esaustiva, pari al massimo del corrispettivo globale (valore complessivo del Contratto per tutta la sua naturale durata) previsto nelle Condizioni Speciali.
Rai potrà compensare, in tutto od in parte, le penali e/o gli altri diritti di credito eventualmente derivanti, a suo favore, dal Contratto con gli importi dalla stessa dovuti al Collaboratore in base al Contratto stesso e/o ad altri rapporti contrattuali intercorrenti con il Collaboratore stesso, il quale presta, sin da ora, il suo assenso a detta compensazione, senza opporre eccezioni di sorta.
15.3. Effetto della risoluzione sulle prestazioni già eseguite dal Collaboratore nel regolare adempimento del Contratto
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, fatte salve le compensazioni di cui al Paragrafo 2 del presente articolo, il Collaboratore manterrà il diritto a percepire esclusivamente il “pro rata” del corrispettivo maturato per la Prestazione regolarmente resa fino alla data di risoluzione del
Contratto, corrispettivo che sarà liquidato entro i termini e con le modalità di cui al precedente art.8 delle Condizioni Generali. Resta inteso che Rai potrà far continuare ad altri lo svolgimento delle attività previste in Contratto, anche utilizzando, in tutto od in parte, i risultati della Prestazione resa dal Collaboratore, senza che quest’ultimo possa avanzare alcuna presta, ad alcun titolo, al riguardo.
ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI GENERALI
Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo tra le Parti stesse relativa al medesimo oggetto.
Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dal legale rappresentante della Parte nei confronti della quale tale modifica, variazione o rinuncia viene invocata.
Tutti i documenti allegati al Contratto ne costituiscono parte integrante ed inscindibile, come se fossero scritti nel Contratto stesso, fermo restando quanto segue: (i) in caso di incompatibilità e/o contrasto tra gli Allegati ed una e/o più delle disposizioni del Contratto, saranno queste ultime a prevalere; (ii) in caso di incompatibilità e/o contrasto tra una e/o più delle Condizioni Generali e una e/o più delle Condizioni Speciali, saranno queste ultime a prevalere.
Gli indici e le rubriche contenuti in Contratto sono stati posti al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni contenute in Contratto sarà eseguita per iscritto e, salve diverse espresse previsioni contenute in altre disposizioni del Contratto, si intenderà validamente effettuata: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, ovvero, (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, con la conferma di ricevimento dello stesso, sempreché tali comunicazioni siano indirizzate presso i domicili indicati dalle Parti.
Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile, in alcun caso, per le obbligazioni assunte dall’altra Parte nei confronti di terzi, anche nel caso in cui dette obbligazioni derivassero dall’esecuzione del Contratto.
Il Collaboratore, con dichiarazione rilevante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la sua responsabilità civile e penale, assevera che la sua posizione a cospetto della vigente normativa in materia di detenzione di apparecchi radiotelevisivi risulta essere in regola e, comunque, non in contrasto con gli adempimenti richiesti dalla relativa legislazione.
Articolo 17 DURATA E SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE
17.1. Durata ed Efficacia
Il Contratto - salve le ipotesi di risoluzione e/o recesso previste dalla legge e/o dal Contratto stesso - entra in vigore dalla data del sua sottoscrizione.
17.2. Sopravvivenza di clausole
Alla cessazione del Contratto nei casi previsti dallo stesso e/o disciplinati dalla legge, resteranno, in ogni caso, in vigore - fino alla scadenza dei relativi termini previsti dalla legge e/o dal Contratto - le clausole di cui agli artt. 1 (Definizioni e Adeguamenti), 2 (Legge applicabile e foro competente), 7 (Diritti), 13 (Obblighi di riservatezza valevoli anche per i 3 anni successivi alla cessazione per qualsiasi motivo, del Contratto), 14 (Garanzie e Manleve), 16 (Disposizioni Generali).