Durata ed efficacia. 1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.
Durata ed efficacia. Il presente accordo territoriale ha durata minima di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune. Al fine di assicurare la formazione degli Accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale richiesta ai Comuni interessati; nel caso in cui i Comuni non adempiano nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2. Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:
a) il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l’affitto concordato di cui al presente accordo;
b) siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 Legge 431/98 e delle altre normative attualmente vigenti;
c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
d) il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
e) le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.
Durata ed efficacia. 1. La presente Convenzione ha durata triennale e ha validità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
2. La presente Convenzione entra in vigore successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Durata ed efficacia. 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e la relativa ricezione in originale da parte del GME e con la successiva accettazione del Contratto da parte del GME, che si intenderà avvenuta con l’invio al Contraente delle credenziali di accesso alla PDR secondo le modalità indicate nel Manuale.
7.2 A titolo di chiarimento, il GME non accetterà proposte di Contratto e/o di modifiche dei Servizi e/o di servizi aggiuntivi (ai sensi del precedente articolo 1.4) ove (i) la documentazione trasmessa dal potenziale Contraente non sia conforme a quanto previsto dal Contratto o dal Manuale; (ii) il potenziale Contraente non sia operatore del Mercato al quale i Servizi selezionati si riferiscono; o (iii) il GME vanti nei confronti del potenziale Contraente crediti insoluti derivanti dalla precedente prestazione di Servizi.
7.3 Il Contratto ha durata indeterminata e, oltre che per gli ulteriori casi espressamente previsti nel Contratto, cesserà di produrre effetti in caso di disattivazione totale del Sistema e/o della PDR anche per effetto di modifiche delle norme applicabili.
Durata ed efficacia. 1. Il presente Accordo ha durata sino al completamento materiale delle attività affidate al Soggetto Attuatore con le modalità definite nel Piano Operativo trasmesso e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento.
Durata ed efficacia. 1. Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni [il numero di anni coincide con la durata della Concessione determinata nel bando di gara ai sensi dell’art. 168 del Codice. Indicare il numero in cifre che in lettere]. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa: [•] anni/mesi/giorni per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la costruzione e [•] anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera, ferme le variazioni dovute all’applicazione degli articoli 20 e 27.
2. La durata del Contratto decorre dal [le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla normativa vigente]. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
Durata ed efficacia. Il presente Accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti firmatari e può essere integrato, sostituito, modificato, prorogato o rinnovato su iniziativa delle Parti contraenti al fine di proseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi indicati.
Durata ed efficacia. La durata legale del Corso – per ogni Ciclo - è di 3 anni accademici a decorrere dal 1° Novembre 2022. L’efficacia della presente Convenzione, e dei suoi eventuali rinnovi, è in ogni caso subordinata all’accreditamento del Corso da parte dei competenti Organi, nonché all’attivazione dello stesso Corso da parte dell’Università.
Durata ed efficacia. 1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030, data presunta di conclusione delle attività, e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni nella stessa previste. Eventuali proroghe e/o modifiche, anche relative alle condizioni economiche di cui al precedente articolo 6, ovvero relative a risorse aggiuntive delle Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 00xxx, xxx xxxxxxx legge n. 91/2017, sono concordate con atto scritto aggiuntivo tra le Parti.
2. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui alle premesse e le registrazioni di legge.
3. A seguito dell’avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte dei competenti Organi di controllo, sono riconosciuti i costi sostenuti da Invitalia per l’esecuzione delle attività nelle more del rilascio dell’autorizzazione ministeriale indicata in premessa e delle registrazioni di legge, ivi inclusi, tra gli altri, quelli relativi alle attività di “Assistenza alla progettazione della misura”, nei limiti del massimale specificamente stabilito nell’Allegato 1.
Durata ed efficacia. 1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il 30 giugno 2021, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata, dandone preavviso all’altra parte nel termine di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L’incarico ha efficacia dal momento dell’adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.
3. Nel caso di proroghe che dovessero essere concesse dall’Autorità di Xxxxxxxx, anche su richiesta dell’X.X.XX., per consentire la prosecuzione e/o la conclusione di attività inerenti al Progetto, la durata potrà essere parimenti prorogata mediante la sottoscrizione di un addendum al presente contratto.
4. La durata non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre la durata del Progetto e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di rimborso finale delle relative spese.