Consenso al trattamento Clausole campione

Consenso al trattamento. 5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
Consenso al trattamento. Il sottoscritto, avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità e nelle modalità sopra descritte, cioè esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 6,7,8, 9 del GDPR UE n. 679/2016 necessari per le finalità sopra esposte. Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR UE n. 679/16.
Consenso al trattamento. Il sottoscritto avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente informativa, acconsente (fornisce esplicito consenso) al trattamento dei propri dati personali per la finalità e nelle modalità sopra descritte firmando la presente, cioè esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del GDPR UE n. 679/2016 necessari per le finalità sopra esposte. Data Firma (leggibile) dell’interessato (in qualità di richiedente/legale rappresentante o mandatario) Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR UE n. 679/16 Il sottoscritto richiedente dichiara espressamente - Di prendere atto che la fornitura di cui alla presente richiesta è disciplinata dal Regolamento d’Utenza e dalla Carta dei Servizi pubblicati sul sito internet aziendale, che fanno parte integrante del contratto ed è stato oggetto di visione, anche se non materialmente allegati - Di essere a conoscenza che il rapporto di fornitura del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx s’intende perfezionato, una volta che Pavia Acque ha accertato la presenza di tutti i requisiti necessari, a partire dalla data di attivazione del contatore o dalla data di comunicazione di avvenuta voltura - Di impegnarsi a consegnare i documenti ed i contratti richiesti in copia, certificandone la conformità con l’originale - Di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito o destinazione d’uso dell’immobile oggetto della fornitura, autorizzando il Gestore a modificare il recapito e/o la residenza sulla base del dato risultante attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, qualora il dato rilasciato in sede di attivazione del rapporto contrattuale risultasse difforme rispetto a quello effettivo, determinando il reso dei documenti inviati (bollette e solleciti di pagamento). - Di riconoscersi debitore nei confronti di Pavia Xxxxx S.c.a.r.l. per tutti i consumi maturati, anche se non ancora fatturati, dalla data di effettivo utilizzo sino al momento di perfezionamento della richiesta di subentro/voltura - In caso di richiesta di voltura per successione con pluralità di eredi, di essere stato delegato dagli altri eredi alla successione nel contratto e di tenere indenne Pavia Acque da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, che possa essere avanzata dagli altri eredi in relazione alla fornitura oggetto della richiesta - In caso di richiesta di attivazi...
Consenso al trattamento. Per il trattamento diretto alle finalità di cui alla suddetta lettera B) punti da 1 a 3 non è necessario il suo/vostro consenso.
Consenso al trattamento. Preso atto dell’Informativa privacy sopra riportata e dell’Informativa resa in base all’art. 5 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” riportata in questo contratto, il Cliente e l’eventuale Coobbligato, consentono espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità indicate alla lettera a). Firma del Cliente Firma del Coobbligato Preso atto dell’informativa privacy sopra riportata, il Cliente consente non consente e l’eventuale Coobbligato consente non consente espressamente che i propri dati personali siano trattati da Compass e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità indicate alla lettera b). Firma del Cliente Firma del Coobbligato Il Sottoscrittore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Compass S.p.A. e contrassegnati con le “Coordinate dell’Azienda Creditrice”, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 8 settimane dopo data scadenza o data prorogata dal Creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. (v. avvertenze).
Consenso al trattamento. Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Consenso al trattamento. Sul sito Internet xxx.xxx.xx, nell'apposita sezione dedicata alla privacy, è possibile accedere ad informazioni più dettagliate in merito alle finalità e modalità di trattamento, ivi incluse quelle concernenti l'utilizzo di dati sensibili di cui alla vigente Autorizzazione Generale del Garante per la protezione dei dati personali (consultabile sul sito del Garante), emanata in forza dell'art.40 del Codice Privacy, unitamente alle altre indicazioni sui diritti che il Collaboratore potrà esercitare ai sensi dell’art.7 del citato Codice Privacy. A tal riguardo il Collaboratore, con la sottoscrizione del Contratto, esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei Dati ed alla loro comunicazione per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa presente sul sito Internet xxx.xxx.xx, nell'apposita sezione dedicata alla privacy, come sopra descritta.
Consenso al trattamento. Ai sensi dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, al fine di trattare i dati particolari quali dati che rivelino lo stato di salute e dati che rivelino convinzioni filosofiche o religiose, è richiesto il suo consenso esplicito.
Consenso al trattamento. In osservanza rispetto a quanto stabilito dall’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, al fine di trattare i dati relativi alla salute dei minori, è richiesto il consenso del titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 8 GDPR 679/2016.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: