Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione allo scarico di cui all’art.124 del d.lgs. n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
2. L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio salvo quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n. 59 e dall’art. 22 della LR 7 del 26/02/2001 che prevede che la durata dell’autorizzazione delle sole acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. Per le autorizzazioni allo scarico di tipo industriale, invece, almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto agli art. 8 e 9 del presente Regolamento. Lo scarico delle acque reflue industriali può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L’autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del Gestore all’imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell’autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all’utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l’igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell’impianto di depurazione.
5. L’autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.
Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare della attività produttiva da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all’autorità competente.
2. L’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124, c. 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione.
4. L’autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall’autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.
Autorizzazione allo scarico. 1. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all’art.24.
Autorizzazione allo scarico. Per le utenze produttive il gestore, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere, ed eseguiti gli accertamenti previsti, rilascia autorizzazione allo scarico. L’attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell’autorizzazione. Valutata la documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, qualora si rendesse necessario, il gestore può rilasciare una autorizzazione provvisoria prorogabile. L’autorizzazione provvisoria deve contenere l’indicazione della sua durata (massimo 12 mesi). Il periodo di tempo concesso deve essere valutato in modo da consentire l’attivazione dello scarico, il funzionamento dell’impianto per la durata tecnicamente necessaria ai fini di valutare la sua idoneità, il controllo dei limiti di accettabilità, l’inoltro della domanda per l’autorizzazione definitiva (almeno tre mesi prima della scadenza della provvisoria) e i tempi di rilascio di questo, procedendo ai sensi delle presenti norme.
Autorizzazione allo scarico. 1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e, quindi, il nuovo titolare dovrà chiedere una nuova autorizzazione.
2. L’autorizzazione allo scarico, ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione all’Autorità d’Ambito. La domanda dovrà essere corredata, come richiesto dal Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Ambito unico di Basilicata, da apposita documentazione.
4. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
5. Per gli insediamenti, edifici, o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Autorizzazione allo scarico. Norma di rinvio pag.24
Autorizzazione allo scarico. Art.19 – Convenzione di utenza Art.20 - Limiti di accettabilità Art.21 –Impianti di pretrattamento Art.22 – Separazione degli scarichi
Autorizzazione allo scarico. 1– Attivazione dello scarico
Autorizzazione allo scarico. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico di natura industriale e/o assimilato al domestico è tenuto a richiedere all’EGA l'autorizzazione, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.
Autorizzazione allo scarico il titolo amministrativo a seguito del quale l’utente può scaricare nella rete fognaria acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell’art. 124, c.1, del D. Lgs.152/2006.