Continuità dei servizi Clausole campione

Continuità dei servizi. L’impresa è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo sia essa imputabile ad un evento di forza maggiore che di natura prevedibile. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata. In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. Ogni variazione di personale o di servizio erogato dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente.
Continuità dei servizi. È garantito l'impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Laddove l’intero ciclo di gestione non è coperto dall’Azienda sarà sollecitato l’intervento dei cointeressati all’erogazione del servizio. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti, alle manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti ed alla qualità dell'erogazione o a cause di forza maggiore; qualora ciò si dovesse verificare, saranno adottati i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i tempi di disservizio ed il disagio arrecato ai cittadini clienti. Nella presa in carico della gestione di nuovo territorio soggetto a turni di erogazione per ragioni tecniche e/o di portata, l’Azienda si impegnerà a raggiungere il servizio continuo nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano di Ambito di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i..
Continuità dei servizi. Nel caso di ripetizione dei servizi all’inizio di ogni anno scolastico, la I.A. deve presentare all’A.C. il piano organizzativo dei servizi, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell’anno precedente. La I.A. è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da garantire la continuità dei servizi e mantenere il rapporto numerico previsto. In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. In caso di assenza, l’educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell’Istituto Scolastico/Coordinatore e al suo datore di lavoro. La I.A. deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell’educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata; deve inoltre comunicare per iscritto al Dirigente dell’Istituto scolastico/Coordinatore l’assenza e il nominativo del sostituto. Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in caso di assenza del bambino o dell’alunno seguito, l’educatore resta in servizio e può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.
Continuità dei servizi. 1. Prima dell’inizio di ogni anno educativo il concessionario deve inviare al Comune l’elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l’attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all’Amministrazione Comunale. 2. Il concessionario dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. Deve in particolare essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l’immediata sostituzione di tutti gli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili, per garantire il mantenimento degli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia, nonché dal presente capitolato e dall’offerta presentata. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile al concessionario, se non adeguatamente motivata. Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa, del concessionario dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. 3. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a: -informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990); -assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali. 4. Per quanto riguarda la gestione dei servizi integrativi e delle sostituzioni il concessionario aggiudicatario individua le forme di assunzione/collaborazione più adeguate alla tipologia del servizio, nel rispetto della normativa vigente. 5. Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.
Continuità dei serviziIl Fornitore è obbligato a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata, garantendo in ogni caso che il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Il Fornitore deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio. E’ inoltre obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall’Amministrazione.
Continuità dei servizi. Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell’erogazione dei servizi, la ditta subentrante, in applicazione di quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si impegna ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della Ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale.
Continuità dei servizi. L'Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare i servizi, con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione contraente. La sospensione o il ritardo nello svolgimento delle prestazioni legittima l’Amministrazione contraente al subentro per l’esecuzione d’ufficio, in via diretta o a mediante affidamento a terzi con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore per i maggiori oneri conseguenti e per il risarcimento di ogni eventuale danno. Rimane impregiudicata l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. La sospensione temporanea delle prestazioni da parte dell’Appaltatore è giustificata e non dà luogo a inadempimento qualora ricorrano circostanze di forza maggiore e/o comunque non previste né prevedibili, tali da determinare rischi per l’incolumità delle persone o per l’integrità dei beni materiali. In tal caso l’Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente e, una volta adottate le misure idonee alla eliminazione del rischio, riprende la regolare erogazione delle prestazioni. L’Appaltatore può inoltre, per particolari circostanze, essere autorizzato dall’Amministrazione contraente alla temporanea sospensione totale o parziale del servizio. Il Responsabile del procedimento e/o il DEC, o l’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte o tutti i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità contingenti, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna o domanda per indennizzi/compensi di sorta.
Continuità dei serviziI servizi, una volta iniziati, non devono subire interruzioni. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né a indennizzi di sorta purché comunicate tempestivamente alla controparte.
Continuità dei servizi. AsteGRUPPOGUIDI non garantisce l'accesso continuo e ininterrotto al sito e ai suoi servizi, che può essere condizionato da fattori al di fuori del proprio controllo.
Continuità dei servizi. L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso dovrà essere garantito il ripristino del servizio al più presto. In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.) o, comunque, non imputabili alla Fondazione o alla Società, ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività sindacali, i termini e le condizioni, anche economiche, del presente contratto restano invariati. In caso di sciopero od altre attività sindacali dei propri dipendenti ovvero di eventi eccezionali che comportino riduzione, sospensione e/o interruzione del servizio, la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale della Fondazione. In ogni caso, tali eventi, non potranno comportare, a qualsiasi titolo, un diritto di rivalsa della Fondazione nei confronti della Società.