Continuità dei servizi Clausole campione

Continuità dei servizi. L’impresa è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo sia essa imputabile ad un evento di forza maggiore che di natura prevedibile. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata. In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. Ogni variazione di personale o di servizio erogato dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente.
Continuità dei servizi. È garantito l'impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Laddove l'intero ciclo di gestione non è coperto dal Gestore, sarà sollecitato l'intervento dei cointeressati all’erogazione del servizio. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti, alle manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti ed alla qualità dell’erogazione o a cause di forza maggiore; qualora ciò si dovesse verificare, saranno adottati i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i tempi di disservizio ed il disagio arrecato ai cittadini-utenti. Nella presa in carico della gestione di nuovo territorio soggetto a turni di erogazione per ragioni tecniche e/o di portata, il Gestore si impegnerà a raggiungere il servizio continuo.
Continuità dei servizi. Per la particolare tipologia dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore da precedenza, in fase di reperimento del personale, alle figure già operanti sul territorio, in ragione del patrimonio di conoscenze in loro possesso e a tutela della continuità dei modelli organizzativi dei servizi stessi. Date le caratteristiche e la valenza relazionale dei servizi oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over. L’Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all’aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 4 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l’assemblea sindacale. In ogni caso l’Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’assenza del personale deve essere comunicata tempestivamente al referente comunale da parte del Responsabile dell’appalto. Tempi e modalità dell’eventuale sostituzione devono essere concordate di volta in volta con il referente stesso. Su richiesta di quest’ultimo, l’aggiudicatario dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo.
Continuità dei servizi. La società si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto della concessione, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato. Le vertenze sindacali all’interno della società devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro tre mesi dall’affidamento del servizio, la società concorda con le organizzazioni sindacali del proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo - per quanto possibile - a quello in atto per il personale pubblico operante nei servizi pubblici 0-3 anni.
Continuità dei servizi. Art. 1 – Conferma accordo stralcio del 12/03/2020
Continuità dei servizi. 1. Prima dell’inizio di ogni anno educativo il concessionario deve inviare al Comune l’elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l’attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all’Amministrazione Comunale.
Continuità dei servizi. 1. L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del presente contratto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo. Nulla è dovuto all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da sciopero dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento di forza maggiore. Le vertenze sindacali all'interno dell'Appaltatore devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Continuità dei servizi. La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune - salva l’applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. Le vertenze sindacali all’interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale - anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune - preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002. Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi educativi e scolastici dalla stessa gestiti.
Continuità dei servizi. Il Fornitore è obbligato a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata, garantendo in ogni caso che il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Il Fornitore deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio. E’ inoltre obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall’Amministrazione.
Continuità dei servizi. L’Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Il Fornitore deve in ogni caso impegnarsi a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più bassi possibili. In particolare, le figure professionali impiegate nei servizi non potranno essere sostituite senza il consenso dell’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto. Nulla è dovuto all’Affidatario in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali che coinvolgano l’Affidatario e i suoi dipendenti devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia.