Classificazione degli scarichi Clausole campione

Classificazione degli scarichi. 1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi sono classificati in: a. scarichi di acque reflue domestiche; b. scarichi di acque reflue industriali. 2. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. 3. Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 4. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e dalla normativa vigente. ___ – Norme generali
Classificazione degli scarichi. Ai soli fini delle presenti norme gli scarichi si dividono in:
Classificazione degli scarichi. 1. Ai sensi dell’art. 74, I comma, lett. g, del D.Lgs. 152/2006, si definisce scarico domestico l’immissione diretta, tramite sistema stabile di collettamento, di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio, nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio e all’ingrosso e bar. 2. Si definiscono assimilati ai domestici gli scarichi tassativamente individuati dal legislatore all’art. 101 comma 7, lettere a, b, c, d, f. In relazione a quanto previsto al comma 7 bis dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, non possono invece assimilarsi agli scarichi domestici gli scarichi di acque di vegetazione, che generalmente presentano caratteristiche incompatibili con la regolare funzionalità del processo depurativo biologico e il cui potenziale impatto sull’affluente va necessariamente valutato caso per caso. 3. Sono altresì assimilabili agli scarichi domestici, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e, del decreto legislativo 152/2006, nonché dell’art. 3 del Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011, le immissioni dirette provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà ai parametri qualitativi indicati dal Legislatore nel DPR 227/2011 tab. 1. 4. Ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 152/2006, si definisce scarico industriale qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. 5. Gli scarichi pluviali di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti, seguono la disciplina speciale dettata dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale n. 26/2013 e le eventuali ulteriori prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo.
Classificazione degli scarichi. 1. Ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar. 2. Per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all’art. 101 c. 7 del Codice Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali. 3. Ai sensi dell’art. 74 c. 1 lett. h) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. 4. Si definisce scarico pluviale l’immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Classificazione degli scarichi. 1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, gli scarichi sono così classificati: - scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; - scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue che, pur provenienti da insediamenti produttivi, presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche; - scarichi di acque reflue industriali: acque reflue scaricare da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalla acque meteoriche di dilavamento.
Classificazione degli scarichi. In base alla provenienza gli scarichi si classificano in: Acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate.
Classificazione degli scarichi. Ai sensi dell’art.2 c.1 g), bb) e cc) del D.Lgs. n.152/99 si definisce scarico domestico l’immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar.
Classificazione degli scarichi. 1. Ai fini del presente Regolamento, in accordo con la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie:
Classificazione degli scarichi. 1. Ai sensi dell'art.2 comma l g), bb), cc) del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i. si definisce scarico domestico 1'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar. 2. Ai sensi dell'art.28 comma 7 del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., salvo diversa disciplina regionale, si definisce scarico assimilabile a quello domestico l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali e da servizi, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente derivante dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà alla determinazione dell'abitante equivalente ai sensi dell'art.2 c.l a) del D.Lgs.152/99 e s.m.i.. Non è comunque da considerare assimilabile lo scarico contenente le sostanze di cui alla Tabella n.l allegata al presente Regolamento. Rientrano sempre e comunque tra gli scarichi assimilabili quelli elencati all'art.28 c.7 alle lettere a), b), c) e d) del DLgs. n.152/99 e s.m.i.. 3. Ai sensi dell'art.2 comma l h), bb), cc) del DLgs. n.152/99 e s.m.i. si definisce scarico industriale l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, derivanti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali. 4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n.152/99 e s.m.i. o comunque tal...

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  • Classificazione del personale In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione degli operai florovivaisti contenuta nell’art. 31, rubricato “Classificazione”, del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Conseguentemente la classificazione degli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato è così stabilita: AREA 1A Livello “a” – ex specializzato super − tecnico in grado di strutturare e costruire impianti irrigui e di regime delle acque di superficie in ogni particolare e in ogni situazione, nonché ogni montaggio idraulico ed elettrico; − potatore di alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di potatura e in possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; − giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi (giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare disegni e planimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella realizzazione di aree verdi; − operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l’esecuzione di progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di silvicoltura; − conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente. Livello “b” - ex specializzati − potatore di alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; − giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone conoscenze circa la formazione, la manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto erboso; − meccanico in grado di mantenere il parco macchine e le attrezzature dell’azienda; − conduttore patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici. AREA 2A Livello “c” - ex qualificati super − operaio in grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni montaggio idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a riparazioni su impianti esistenti, alla sistemazione di irrigatori in funzione del verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di un progetto; − giardiniere manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema di ordinaria manutenzione delle aree verdi; − operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica – regimazione delle acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere. Livello “d” - ex qualificati − potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le indicazioni fornitegli; − giardiniere generico in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per l’esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici opere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la manutenzione dei manti erbosi; − conduttore di piccoli mezzi meccanici. AREA 3A Livello “e” - ex comuni − operaio in grado di eseguire le operazioni più semplici (scavi, stesura di tubi, montaggio di giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.), nonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di inquadramento.

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