Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese Clausole campione

Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese. Il gestore provvede a cura e spese del richiedente alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà commissionati da Comuni o da privati. I singoli richiedenti provvedono all’esecuzione delle opere di allacciamento degli scarichi all’allacciamento pubblico predisposto. In via eccezionale, il gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico, secondo le prescrizioni allegate all’autorizzazione. Il richiedente dovrà, inoltre, prestare un’adeguata garanzia nelle forme previste dalla legge e secondo gli importi fissati dal gestore e secondo le prescrizioni dell’ente proprietario della sede stradale. Una volta ottenuta l’autorizzazione ad eseguire le opere, il richiedente dovrà formalmente comunicare l’inizio e la fine dei lavori onde poter consentire al gestore di effettuare il relativo sopralluogo e la verifica del ripristino dello stato dei luoghi effettuato a regola d’arte.
Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese. 1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all’esecuzione delle opere stesse all’interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso.
Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese. L’esecuzione delle opere di allacciamento, consistenti in: perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente nonché dell’ultimo tratto di tubazione di collegamento ricadente su suolo ad uso pubblico, verrà effettuata dal Gestore del SII. Il contributo che deve versare l’utente viene stabilito in funzione delle caratteristiche dell’allacciamento stesso previsto nell’elenco prezzi. Deve essere comunicata al Gestore, con anticipo di almeno 15 giorni, la richiesta di completamento dell’allacciamento da parte del Gestore stesso, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi. Restano a carico del richiedente tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato. L’allacciamento al collettore intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. Il Gestore potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche o per ragioni economiche a raggiungere la cameretta più prossima, purché sia garantita ugualmente l’ispezionabilità dell’allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dal Gestore. Le opere a monte del punto di allacciamento degli scarichi sono eseguite da un’impresa scelta dal richiedente l’allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all’attività di verifica. Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall’impresa scelta dal titolare dell’allaccio, il ripristino della corretta funzionalità della fognatura sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l’allaccio. Per l’esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.
Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese. In merito all’esecuzione delle opere di allacciamento e dei relativi oneri si rimanda a quanto già specificato per gli scarichi domestici nel Titolo III, art. 20.

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