Lettura del contatore Clausole campione

Lettura del contatore è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all’Utente
Lettura del contatore. L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l’Utente allo scopo di agevolare l’accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio gratuito che consenta all’Utente di comunicare l’autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del servizio Idrico Integrato. Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due letture del contatore con propri incaricati nell’arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all’Utente, quest’ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio .
Lettura del contatore. 3.1 Il Distributore effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 568/2019/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate. 3.2 Il Cliente, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, provvederà all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione. 3.3 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera ARERA 100/2016/R/COM.
Lettura del contatore. La Gran Sasso Acqua SpA non distribuisce le cartoline di autolettura. Il cliente nella fattura commerciale (bolletta) troverà indicato il periodo in cui potrà comunicare telefonicamente la lettura del contatore tramite il numero verde ℡ GSATEL 800 049 363 seguendo le istruzioni che verranno date telefonicamente: - digitazione sulla tastiera del codice di servizio dell’Utente; - digitazione dei numeri di lettura del contatore; - conferma dell’acquisizione dei dati. Quando non è disponibile la lettura, le fatture sono emesse sulla base dei consumi storici (media dei consumi abituali) e/o nell’ambito degli impegni negli usi diversi. La comunicazione telefonica tramite GSATEL (nel periodo indicato) permette di rettificare il consumo (modificatosi per diverse ragioni), o di comunicare la lettura riferita all’unità immobiliare non stabilmente occupata. Il controllo e la verifica del contatore, da parte del personale aziendale (effettuati periodicamente), deve essere sempre consentito ovvero l’accesso al contatore reso accessibile a semplice richiesta, essendo una condizione essenziale del contratto di fornitura
Lettura del contatore rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di contabilizzare i consumi dell'utente.
Lettura del contatore. 1 L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal Gestore, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione. 2 In caso d’impossibilità di accesso al contatore per assenza dell’Utente, è rilasciata dall’incaricato una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa o della comunicazione dell’autolettura al call center del gestore comporta l’addebito di un consumo presunto. 3 Quando perdurasse l’impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del Gestore, questo richiede per iscritto la verifica in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell’Utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’Utente, incluse le maggiori spese sostenute per tali motivi dal Gestore.
Lettura del contatore rilevazione da parte dell’ACKV, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di contabilizzare i consumi dell'Utente.
Lettura del contatore. 4.1 La SEA esegue la lettura, o il tentativo di lettura, del gruppo di misura con le seguenti tempistiche: - trattato monorario; a) almeno una volta l’anno per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per le altre utenze con potenze disponibili superiori a 16,5 kW. - telegestito trattato per fasce: alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di ciascun mese. 4.2 Il Cliente ha facoltà di trasmettere a SEA l’autolettura del contatore telefonando al n. 0923/921280, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 4.3 L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai suoi consumi storici. La SEA comunicherà al cliente l’eventuale invalidità dell’autolettura effettuata.
Lettura del contatore. Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo: a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno; b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno. Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica del consumo medio annuo (Ca) degli ultimi tre anni. Qualora non fossero disponibili tre coefficienti Ca, il gestore utilizza: i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili; ii) l’ultimo coefficiente Ca, se l’unico disponibile. Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura le utenze condominiali sono considerate una utenza finale singola. Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale: a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari; b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari. Il gestore è tenuto a effettuare: i) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, entro 30 giorni solari dal secondo tentativo effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale; ii) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione. Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura il Gestore è tenuto a:
Lettura del contatore. 3.1 Il Distributore effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 568/2019/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate. 3.2 Il Cliente, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, provvederà all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione. 3.3 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera ARERA 100/2016/R/COM. Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato attraverso uno dei canali di contatto del Fornitore.