CIG N. X7411A2AF2
Prot. n. 2687 / C24/C14 Lecce, 28/03/2015
CIG N. X7411A2AF2
Contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale Progetto Live English – modulo “LET’S TALK”
L’Istituto Scolastico Liceo Classico Statale “X. Xxxxxxxx” con sede in Viale dell’università n. 12 Lecce rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Roma, il 13/02/1958 e domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto, codice fiscale 80012130755
e
la Prof.ssa XXXXXXXX XXXXXXX nata in il codice fiscale di seguito indicata come “Prestatore d’opera occasionale”
VISTO il verbale del collegio dei docenti di approvazione del POF per l’anno scolastico 2014/2015 del 7 ottobre 2014 delibera n. 19;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 27/10/2014 di approvazione del POF;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/10/2014 con cui si fissano i compensi agli esperti esterni nell’ambito dei progetti POF;
CONSIDERATO che il progetto LIVE ENGLISH – modulo “LET’S TALK” inserito nel programma annuale 2015 con una copertura finanziaria prevista in bilancio;
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie necessarie al progetto derivante da contributi di privati vincolati;
VISTI gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria determina prot. n. 2632/C24 in data 27/03/2015;
PREMESSO
- Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 440 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- che l’Istituto Scolastico Liceo Classico Statale “X. Xxxxxxxx” ha predisposto per l’a.s. 2014/15 il Progetto “LIVE ENGLISH”;
- che il suddetto progetto è stato inserito nel POF a.s. 2014/15;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica della materia;
si conviene e si stipula
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 1 – rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Art. 2 – oggetto e durata della prestazione
L’oggetto della prestazione è il seguente:
Il “Prestatore d’opera occasionale ” si impegna, a: prestare la propria prestazione di esperto nello svolgimento di n. 31 (trentuno) ore di lezione secondo un piano progettuale predisposto insieme al docente interno con incarico di referente del progetto, senza che questo si configuri come forma di subordinazione o di coordinazione continuativa ;
Art. 3 – modalità di esecuzione della prestazione
Il Prestatore d’opera occasionale si impegna ad eseguire la prestazione personalmente e ad essere disponibile a svolgere le attività secondo il calendario concordato con il Referente di progetto.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.
Il Prestatore d’opera occasionale , per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell’attività.
Art. 4 – compenso, trattamento fiscale e modalita’ di pagamento
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in € 35,00 all’ora (euro trentacinque/00), comprensivo di tutte le ritenute per un totale omnicomprensivo di € 1085,00 (euro milleottantacinque/00).
Esso verrà corrisposto al termine delle attività solo, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l’attività svolta.
Il Prestatore d’opera occasionale dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Non è dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell’attività fuori dal comune di propria residenza. Al Prestatore d’opera occasionale non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.
Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN indicato nella dichiarazione personale.
L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
Art. 5 – recesso
L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore d’opera occasionale il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Art. 6 – proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il Prestatore d’opera occasionale non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore d’opera occasionale entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati.
Art. 7 – responsabilità
Il Prestatore d’opera occasionale assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
Art. 8 – culpa in vigilando
Il Prestatore d’opera occasionale deve rispettare scrupolosamente l'obbligo di vigilanza sui minori a lui affidati, come disciplinato dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile.
Art. 9 – norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
Art. 10 – spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 11 – tutela dati personali
Per la tutela del Prestatore d’opera occasionale, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 12 – foro competente
Per eventuali controversie il Prestatore d’opera occasionale dichiara di accettare la competenza del Foro di Lecce.
Lecce, lì marzo 2015 Letto, confermato, sottoscritto
Il Prestatore d’opera occasionale IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxx)