Documento aggiornato il 1° luglio 2021
Assicurazione multirischi dell’attività agricola e agrituristica
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Globale Agricoltura
Documento aggiornato il 1° luglio 2021
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015. |
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 382,37 milioni di Euro (di cui 190,63 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 191,54 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 126,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 256,17 milioni di Euro (di cui 114,63 milioni di Euro vita e 141,54 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 441,63 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 667,44 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 225,81 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 198,73 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 537,87 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 339,14 milioni di Euro ed un Ratio pari al 270,6%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. |
Per tutte le Sezioni | |
Premessa | Segnaliamo che per la polizza Globale Agricoltura i fabbricati assicurabili (ed i loro contenuti) sono distinti in tre diverse tipologie. Specificando: F1) – Fabbricato ad uso abitazione, uffici, agriturismo Intero fabbricato, separato dagli altri adibiti ad usi agricoli da muro pieno o da spazio vuoto, destinato esclusivamente ad abitazione, ufficio o a locali e camere per agriturismo. F2) – Fabbricati abitazioni, e/o uffici e/o agriturismo e/o altri usi, senza fienili |
I fabbricati adibiti a: abitazioni, uffici, locali per agriturismo, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, dipendenze, stalle, sale di mungitura, scuderie, porcilaie, pollai, reparti sussidiari ad uso esclusivo dell’Azienda agricola quali molini, frantoi, caseifici, officine meccaniche, essiccatoi fissi per cereali - frutta - erba e verdura, barchesse e tettoie comunque costruite, sili incombustibili, vasche e cisterne in muratura, il tutto senza fienili, né depositi di paglia, stramaglie e simili. Sono esclusi i palloni pressostatici, le strutture geodetiche e le serre. F3) Fienili e/o stalle con fienile I fabbricati adibiti a: fienili, stalle con fienile, depositi di foraggio, sili combustibili, barchesse e tettoie comunque costruite, i fabbricati destinati all’alpeggio. Non si considerano Fabbricati e sono pertanto sempre esclusi: le serre ed i fabbricati in rovina o in stato di abbandono ed in genere tutti quei fabbricati che non si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione. Segnaliamo altresì che oltre alle cose contenute nei fabbricati (effetti domestici, mobilio, arredamento ed attrezzature dell’attività agrituristica, apparecchiature elettroniche, scorte e prodotti, valori) sono assicurabili anche quelle poste anche all’aperto nell’ambito del territorio dell’Azienda, quali: ⮚ Fieno, foraggio, ⮚ Scorte e prodotti, ⮚ Attrezzature e macchine agricole, ⮚ Bestiame. |
Sezione INCENDIO | |
Premessa | L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato che: ⮚ il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate è costruito per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti e coperture in materiali incombustibili; con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili; ⮚ nell’azienda non sono presenti quantitativi superiori a: - 1 Kg di esplodenti; - 300 Kg di infiammabili destinati alle lavorazioni e alle manutenzioni, oltre a quelli posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in fabbricati separati da muro o spazio vuoto; ⮚ l’attività dell’Azienda agricola e/o agrituristica sia quella dichiarata nella Scheda di polizza. |
Oggetto dell’ assicurazione – “Garanzia base” | HDI indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da: a) incendio; b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti; c) esplosione e scoppio anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l’Assicurato non ne conosca l’esistenza; d) implosione; e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati; f) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi; g) urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all’Assicurato e/o suoi addetti, né al suo servizio; h) onda sonica; i) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti; j) caduta di ascensori, montacarichi e simili o antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti; k) la rottura di lastre. HDI rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dei fabbricati F1 e F2 assicurati e/o del loro relativo contenuto, se assicurato. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e fino al 2% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di €.5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. |
HDI indennizza altresì: l) le spese di demolizione, sgombero e trasporto necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. Questa garanzia è prestata fino al limite del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato, con il massimo di €.75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; m) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi adoprati per ordine: dell’Autorità, dell’Assicurato, o nel suo interesse, purché tali mezzi non siano stati adoprati inconsideratamente; n) i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.1.500,00 per sinistro e se è operante la Sezione Furto, si intende ad integrazione di quella ivi prestata. Inoltre, se conseguenti agli eventi garantiti: o) le spese di rifacimento di documenti personali o contabili. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.1.500,00 per sinistro; p) le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento altrove del contenuto assicurato nei locali indicati in polizza quando il sinistro abbia reso inagibili detti locali e per consentire il ripristino degli stessi. Questa garanzia è prestata fino al 10% dell’importo dell’indennizzo con il massimo di €.50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; q) i danni alle attrezzature, l’arredamento, le scorte, i prodotti e gli animali, posti in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell’ambito del territorio nazionale, esclusivamente all’interno delle aree espositive in occasione di fiere, mostre ed esposizioni a cui l’Assicurato partecipa. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.20.000,00 per sinistro; r) a perdita del combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento in conseguenza di un rischio assicurato nella presente Sezione o di un guasto accidentale agli impianti stessi. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.3.000,00 per sinistro. L’assicurazione comprende i danni, sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, che le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, subiscono per effetto di: s) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; t) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; u) colaggio o fuoriuscita di fluidi. Segnaliamo: ⮚ Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00, salvo non sia specificato un diverso limite nella descrizione della garanzia assicurata. ⮚ A seconda della tipologia delle cose che si devono assicurare e della provincia di ubicazione del rischio assicurato, fabbricati e contenuti sono assicurabili per somme particolarmente differenziate. A mero titolo di esempio segnaliamo che in provincia di Vercelli un fabbricato F1 è assicurabile fino ad €.1.400.000,00 mentre in provincia di Mantova un fabbricato F2 è assicurabile fino ad un massimo di €.500.000,00. Parimenti, le Attrezzature agricole sono assicurabili, rispettivamente, fino al massimo di €.420.000,00 e €.300.000,00. Il “Contenuto dell’abitazione o degli uffici” è assicurato con i seguenti limiti: ⮚ Limite di € 7.500,00 per singolo oggetto per “Enti particolari” e cioè per “quadri, tappeti ed oggetti d’arte (esclusi preziosi)”; ⮚ Limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto con il limite di € 15.000,00 per singolo sinistro per “Cose particolari” e cioè “archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili”. ⮚ Limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo sinistro per “Valori” e cioè “il denaro, le carte valori ed i titoli di credito. Non si considerano «valori» e si intendono pertanto sempre esclusi i metalli preziosi, le pietre preziose, le perle naturali o di coltura, gli oggetti di argenteria, gli orologi ed altri oggetti di ornamento personale, i gioielli in generale e quant’altro di simile ed affine” Il Bestiame è assicurato con i seguenti limiti: €. 5.000,00 per ciascun bovino o equino; €.2.000,00 per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo; €.1.200,00 per animali da cortile (conigli e avicoli in genere). |
La copertura assicurativa della Sezione INCENDIO è completata dalle seguenti Garanzie Complementari che sono sempre valide ed operanti e che ne regolano la copertura. Merci, macchinario, attrezzatura all’aperto HDI indennizza i danni subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura posti all’aperto nell’ambito dello stabilimento, anche se caricati su mezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico. Salvo non si tratti di serbatoi ed impianti fissi, la presente garanzia non è operante né in occasione di danni provocati da eventi atmosferici né di danni da grandine. Questa garanzia è prestata fino al limite del 30% delle somme assicurate per il “contenuto”. Merci e macchinario presso terzi HDI indennizza i danni subiti dalle merci o dal macchinario di proprietà dell’Assicurato quando gli stessi si trovino presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o durante l’esecuzione di lavori. Questa garanzia è prestata fino al limite del 10% delle somme assicurate per il “contenuto”. Onorari a periti HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati. Questa garanzia è prestata fino al limite del 3% dell’importo dell’indennizzo, con il massimo di € 15.000,00 per sinistro. Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di riprogettazione del fabbricato (sempre che l’importo delle parcelle non eccedano quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo), nonché i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro. Azienda agrituristica Quando la copertura assicurativa è prestata per l’attività di Azienda agrituristica, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale descritta nel DIP, viene stabilito che le cose portate dai clienti non devono essere prese in considerazione. La garanzia è prestata per: a) cose di uso personale portate e non consegnate. Questa garanzia è prestata nel limite del 10% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il “contenuto” con il massimo di €.1.500,00 per singolo oggetto. In caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto del 10% con ilo minimo di €.250,00; b) denaro e valori consegnati in custodia. Questa garanzia è prestata nel limite del 20% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il “contenuto” con il massimo di €.20.000,00 per singolo cliente. Fattoria Didattica Quando la copertura assicurativa è prestata anche per l’attività di Fattoria Didattica, l’assicurazione Incendio comprende le strutture adibite all’accoglienza di clienti, studenti e docenti, ed il relativo contenuto, alla condizione che dette strutture siano separate da spazio vuoto di almeno 5 metri e/o muro pieno dai fabbricati “F3) Fienili e/o stalle con fienile”. Danni ai veicoli dei clienti HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, i danni causati ai veicoli dei clienti in sosta nell’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica. Sono esclusi in ogni caso bagagli, indumenti e oggetti lasciati nei veicoli. In caso di Azienda Agrituristica, questa garanzia è prestata nel limite di €.100.000,00 per sinistro e in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata applicando la franchigia di €.500,00 per singolo veicolo. Spese di noleggio HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese documentate relative al noleggio di Macchinari Agricoli presi in sostituzione di quelli assicurati, danneggiati e resi inservibili o distrutti a seguito del sinistro. La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate e fino al limite di indennizzo di €.5.000,00 per anno assicurativo. Rimborso spese per il prosieguo dell’attività HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione: - le spese di alloggio documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall’Assicurato e resi inabitabili dal sinistro; - le spese per il ricovero di animali documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei |
locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inagibili dal sinistro. Questa garanzia è prestata nel limite di indennizzo di €.150,00 per giorno con massimo di €.5.000,00 per sinistro per le spese di alloggio e fino al limite di indennizzo di €.100,00 per giorno con massimo di €.5.000,00 per sinistro per le spese relative al ricovero di animali. Alpeggio del bestiame L’assicurazione del bestiame è estesa agli animali posti all’aperto entro i confini dell’Azienda agricola o sui pascoli, compreso l’alpeggio. Colpa grave A deroga dell’art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato. Buona fede L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. Rinuncia al diritto di surrogazione HDI rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, compresi gli ospiti dell’Azienda agrituristica -se presente-, i rappresentanti o i fornitori, purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Condizione Particolare CP1 – “Franchigia di €.500,00 su tutte le garanzie Incendio operanti” | Con l’attivazione di questa Condizione Particolare, per ogni sinistro indennizzabie a termini di polizza, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione della franchigia di €.500,00 e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore. Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo alla Sezione Incendio del 10%. |
Condizione Particolare CP2 – “Reddito agricolo” | Con l’attivazione di questa Condizione Particolare, HDI prende atto della dichiarazione dell’Assicurato che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917, pertanto per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile Terzi (esclusa la Condizione Particolare 6 R.C.T. del Capo Famiglia – RC per fatti della vita privata) si applica l’imposta del 13,50%. Per questa Condizione il Cliente/Assicurato si vedrà ridotta la percentuale di imposta come sopra indicato ottenendo –di fatto- una riduzione del premio totale da corrispondere ad HDI. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
La copertura assicurativa Incendio può essere integrata, a libera scelta del Cliente/Assicurato, con le seguenti Estensioni di garanzia o completata da Garanzie Aggiuntive. Vediamole nel dettaglio. | |
Estensione di garanzia – “Eventi socio- politici” | Eventi socio – politici Richiamando in operatività questa Estensione, HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dai “Fabbricati” e/o “Contenuto” assicurati causati da: 1) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; 2) persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento; imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata; - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; - di imbrattamento; - di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi. Questa garanzia è prestata fino al limite del 70% della somma assicurata dei Fabbricati e dei relativi Contenuti. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.4,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Estensione di garanzia – “Terrorismo e sabotaggio” | Terrorismo e sabotaggio Richiamando in operatività questa Estensione, ad integrazione della garanzia “Eventi socio-politici” di cui sopra, HDI indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. Fermo quanto escluso alla garanzia “Eventi socio - politici”, HDI non risponde dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata dei Fabbricati e dei relativi Contenuti. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.2,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. Facoltà di recesso. Limitatamente a questa garanzia, le Parti possono recedere dall’assicurazione, anche in assenza di sinistro, in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. |
Estensione di garanzia – “Eventi atmosferici” | Eventi atmosferici Richiamando in operatività questa Estensione, HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dai “Fabbricati” e/o “Contenuto” assicurati causati da: 1) uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, quando |
essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non; 2) bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all’interno del fabbricato assicurato, compresi, i danni ai beni posti all’interno dei locali se assicurati, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni ❖ causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - valanghe, cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; ❖ subiti da: - insegne, antenne, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, recinzioni, cancelli e consimili installazioni esterne; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti esterne; - tende ed installazioni esterne in genere, pannelli solari o fotovoltaici, reti antigrandine e relative intelaiature di sostegno; - beni all’aperto, salvo si tratti di serbatoi metallici, silos, macchinari ed attrezzatura facente parte di impianti fissi per natura e destinazione; - serramenti, tettoie, barchesse, vetrate e lucernari in genere; - lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine; - recinzioni, cancelli, alberi, piante e colture, granaglie sullo stelo, cespugli e coltivazioni in genere; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); - fabbricati destinati all’alpeggio; - capannoni pressostatici, tensiostatici, geodetici e simili, baracche in legno o plastica, barchesse, fabbricati abbandonati o fatiscenti, serre, nonché quanto in essi contenuto. Questa garanzia è prestata fino al limite del 70% della somma assicurata dei Fabbricati e dei relativi Contenuti. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.000,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.10,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. | |
Estensione di garanzia – “Eventi atmosferici su fabbricati aperti ai lati” | Eventi atmosferici su fabbricati aperti ai lati Richiamando in operatività questa Estensione, se assicurati i Fabbricati ed a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui sopra, l’assicurazione è estesa a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.10.000,00 per sinistro. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.000,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.3,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Estensione di garanzia – “Danni da grandine” | Danni da grandine Richiamando in operatività questa Estensione, se assicurati i Fabbricati ed a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui sopra, l’assicurazione è estesa ai danni da grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.5.000,00 per sinistro. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.5,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Sovraccarico di neve sui tetti Richiamando in operatività questa Estensione, se assicurati i Fabbricati, l’assicurazione è estesa al sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo o collasso totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero ai beni contenuti al suo interno. | |
Estensione di garanzia – “Sovraccarico di neve sui tetti” | Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto; - causati da valanghe o slavine; - causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; - subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ampliamento, rifacimento o ristrutturazione (a meno che quest’ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto; - subiti da capannoni pressostatici, tensiostatici, serre, baracche ed altre strutture in legno o plastica, barchesse, nonché dal loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l’esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali. |
Questa garanzia è prestata fino al limite di €.30.000,00 per sinistro. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.1.500,00. | |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.5,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. | |
Estensione di garanzia – “Spandimento” | Spandimento Richiamando in operatività questa Estensione, l’assicurazione è estesa ai danni direttamente causati ai fabbricati di tipo F1 e F2 ed al relativo contenuto, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti. Sono esclusi i danni: - dovuti ad umidità e stillicidio; - causati da usura o da carenza di manutenzione; - derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rottura di fognature; - derivanti da gelo; - provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione; - derivanti da occlusione di grondaie e pluviali; - derivanti alle cose (escluse scorte e prodotti) depositate in interrati e/o seminterrati poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento; - derivanti a scorte e prodotti poste in scantinati e seminterrati ed a quelle poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo quali ad esempio: marcescenza, fermentazione ed autocombustione; - causati a bestiame vivo. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.50.000,00 per sinistro. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.5,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Estensione di garanzia – “Ricerca del guasto” | Ricerca del guasto Richiamando in operatività questa Estensione, HDI si obbliga, in caso di sinistro causato da fuoriuscita di acqua ed indennizzabile a termini della garanzia “Spandimento” di cui sopra e limitatamente ai Fabbricati di tipo F1 e F2, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parte del fabbricato. Sono escluse le spese per riparare o sostituire le tubazioni esterne interrate e relativi raccordi. |
Questa garanzia è prestata fino al limite di €.5.000,00 per sinistro. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00. | |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.4,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Estensione di garanzia – “Xxxxxxxxx, rigurgiti, occlusioni” | Trabocchi, rigurgiti, occlusioni Richiamando in operatività questa Estensione, se la garanzia “Spandimento” di cui sopra è operante, a parziale deroga della stessa e limitatamente ai fabbricati di tipo F1 e F2, sono indennizzati anche i danni ai beni assicurati conseguenti a: • fuoriuscita di acqua anche a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione di condutture, grondaie, serbatoi, ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza dei fabbricati assicurati; • rigurgito di fognature proprie dei fabbricati e poste all’interno degli stessi. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, - verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell’acqua piovana. |
Questa garanzia è prestata fino al limite di €.10.000,00 per sinistro. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00. | |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata Fabbricati e Contenuti conteggiando €.2,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. | |
Garanzia aggiuntiva – “Fermentazione e smassamento del foraggio” | Fermentazione e smassamento del foraggio Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI, nel limite della somma assicurata a tale titolo , si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati: a) da eccessiva fermentazione e/o da autocombustione subita dal foraggio assicurato anche senza sviluppo di incendio; b) le spese sostenute per provvedere allo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da anormale fermentazione al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. Questa garanzia è prestata fino al limite del 15% della somma assicurata per “Fieno e foraggio” per sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di €.500,00. |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. | |
Asfissia e folgorazione del bestiame Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI, nel limite della somma assicurata a tale titolo, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al bestiame assicurato, esclusi animali da cortile e api, causati da: a) asfissia causata da fumi, gas o vapori sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate b) folgorazione causata da correnti o scariche elettriche. | |
Garanzia aggiuntiva – “Asfissia e folgorazione del bestiame” | Sono esclusi i danni causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra e comunque non realizzati a norma di legge. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. Per questa garanzia la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00. del rischio assicurato. |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata conteggiando €.5,00 per ogni €.10.000,00 assicurati. |
Dispersione del vino, dell’olio e del latte Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI, nel limite della somma assicurata a tale titolo si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti a lui derivanti per la dispersione del vino, dell’olio e del latte contenuto in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura accidentale dei predetti contenitori e delle relative valvole o saracinesche e tubazioni. | |
Garanzia aggiuntiva – “Dispersione del vino, dell’olio e del latte” | Sono esclusi: - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure; - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. |
Per questa garanzia la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00. | |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. | |
Garanzia aggiuntiva – “Refrigerazione scorte e prodotti” | Refrigerazione scorte e prodotti Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI indennizza, nei limiti della somma assicurata a tale titolo, i danni materiali e diretti subiti dalle Scorte o prodotti in refrigerazione a causa di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del liquido frigorigeno; e conseguenti al verificarsi: - di un evento assicurato; - della mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente garanzia, che si prolunghi per oltre 24 ore; tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica; - di guasti o rotture accidentali nell’impianto frigorigeno e/o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell’acqua e di produzione e di distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno e ogni altro evento previsto alle “Esclusioni” che analizzeremo nel prossimo paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. HDI non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. |
Per questa garanzia la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di €.1.000,00. | |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. | |
Garanzia aggiuntiva – “Danni indiretti” | Danni indiretti Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni da interruzione dell’esercizio da questi effettivamente subiti e documentati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito le cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino al limite del 15% delle somme assicurate per Fabbricati e Contenuti. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento del 15% dei rispettivi premi conteggiati per la copertura di Fabbricati e Contenuti. |
Garanzia aggiuntiva – “Fenomeni elettrici” | Fenomeni elettrici Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI, nel limite della somma assicurata a tale titolo ed in funzione delle relative partite assicurate in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni compresi nelle definizioni di Fabbricati, Contenuto, Attrezzature e Macchine agricole, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi. |
Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei |
danni: - di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento; - subiti dalle apparecchiature ed impianti elettronici assicurati alla sezione Elettronica; - causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché da imperizia o negligenza degli addetti; - causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; - dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - alle lampade elettriche ed alle insegne luminose; - impianti non conformi alle norme di legge. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. Per questa garanzia la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata conteggiando €.8,00 per ogni €.1.000,00 assicurati. | |
Garanzia aggiuntiva – “Rischio locativo” | Rischio locativo Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di “Fabbricato” le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall’Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. Relativamente alla presente garanzia segnaliamo che non sono operanti le “Garanzie Complementari” di cui al paragrafo “Che cosa è assicurato?”, tutte le ” Estensioni di garanzia” e la Garanzia aggiuntiva “Xxxxx indiretti”. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. |
Garanzia aggiuntiva – “Ricorso terzi” | Ricorso terzi Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di macchine agricole ovunque posti nei fondi di pertinenza dell’Azienda agricola assicurata, con esclusione dei danni cagionati alle granaglie sia sullo stelo che in covoni, ai foraggi, la paglia e la canapa posta all’aperto. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito in polizza. L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime. |
L’Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di HDI. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. | |
Garanzia aggiuntiva – “Spese ricostruzione cose particolari” | Spese di ricostruzione cose particolari Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare all’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L’indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata conteggiando €.10,00 per ogni €.1.000,00 assicurati. |
Garanzia aggiuntiva – “Tolleranza caratteristiche costruttive” | Tolleranza caratteristiche costruttive Richiamando in operatività questa Garanzia Aggiuntiva, HDI dà e prende atto che i fabbricati assicurati possono avere pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento del 15% del premio complessivo della Sezione Incendio ad esclusione di quello relativo alla Garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”. |
Che cosa non è assicurato? | |
Limite massimo dell’indennizzo Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali. | |
Caratteristiche del fabbricato L’assicurazione “Incendio” è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l’esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne e nel manto del tetto se presenti per una superficie non superiore al 10% delle stesse (non superiore a 1/3 se trattasi di materie plastiche). I fabbricati non aventi le caratteristiche costruttive sopradette sono tollerati purché insistenti su un’area inferiore ad 1/10 dell’area complessiva coperta da tutti i fabbricati. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell’ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare” | |
Esclusioni | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) da incendio, esplosione e scoppio causati da atti dolosi, compresi i vandalici, commessi da terzi in genere, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia “Eventi socio - politici”; b) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione; |
c) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica; d) determinati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate; f) provocati da grandine e/o azione del vento che accompagna uragani, temporali, trombe d’aria, bufere e tempeste salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle Estensioni di garanzia “Eventi atmosferici” e “Grandine”; g) derivanti da umidità, stillicidio, gelo; h) da bagnamento a merci poste a meno di 12 cm. dal suolo, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia “Spandimento”; i) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualsiasi causa dovuti; tempeste, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia aggiuntiva “Fenomeno elettrico”; j) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno o congelante, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia aggiuntiva “Refrigerazione scorte e prodotti”; l) alla macchina o all’impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; m) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alla Garanzia complementare “Rimborso spese per il prosieguo dell’attività” ed alla Garanzia aggiuntiva “Danni indiretti” se operante; n) verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità; o) a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, salvo che non si tratti del le cose oggetto dell’assicurazione; p) limitatamente alla garanzia “Rottura di lastre”, avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature; q) a boschi, a coltivazioni in genere, alle piante ed ai relativi frutti pendenti, ai prodotti coltivati con l’eccezione di quanto eventualmente assicurato alle singole partite; r) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall’azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; s) causati da cappe radianti o analoghi impianti di riscaldamento, posti nei locali per l’allevamento avicolo con presenza di lettiere di paglia, segatura e simili; t) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; u) da muffe. Esclusioni particolari: Macchine elettroniche Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche assicurate alla Sezione Elettronica e pertanto non devono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione della regola proporzionale. Beni in leasing Relativamente al “Contenuto” sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione e pertanto non dovranno essere presi in considerazione a i fini dell’applicazione della regola proporzionale. | |
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE FURTO | |
Oggetto dell’ assicurazione – “Garanzia base” | Oggetto dell’assicurazione HDI si obbliga, sino a concorrenza della somma assicurata, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto delle abitazioni, degli uffici e dei locali adibiti ad Agriturismo o Fattoria Didattica, derivanti da: a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive previste alla condizione “Mezzi di chiusura”; |
b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive previste alla condizione “Caratteristiche del fabbricato”; c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall’esterno una xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi come scale, corde e simili; d) furto commesso con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi false l’uso, anche se fraudolento, di chiavi vere); e) furto commesso con uso di chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dell’avvenuta sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno successivo e sempreché tale denuncia sia stata effettuata nelle 24 ore successive alla sottrazione; f) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato e/o di altri addetti e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; g) rapina avvenuta nell’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’AZIENDA stessa; h) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’ambito dell’Azienda, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente entro 24 ore dal fatto ed esibisca la copia di tale denuncia d HDI. L’assicurazione comprende: i) i danni causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Questa garanzia è prestata fino al limite del 30% della somma assicurata con il massimo di €.15.000,00 per sinistro; j) i guasti cagionati dai ladri, ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, ai componenti degli impianti di allarme posti anche all’esterno dei locali, in occasione di furto o di rapina consumati o tentati. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di €.2.500,00.; k) le spese di rifacimento di documenti personali, eventualmente asportati o danneggiati in occasione del furto o della rapina. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di €.1.500,00. Azienda agrituristica Quando la copertura assicurativa è prestata per l’attività di Azienda agrituristica, durante le ore di apertura della struttura la garanzia opera anche se non sono stati attivati i “Mezzi di chiusura” a condizione che vi sia la costante presenza dell’Assicurato o di un suo collaboratore incaricato della sorveglianza dei locali e dei beni dell’Azienda agrituristica. La garanzia è prestata per: a) cose di uso personale portate e non consegnate; b) denaro e valori consegnati in custodia. Questa garanzia è prestata per sinistro e anno assicurativo fino al limite del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di €.1.500,00 per singolo oggetto. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00. Fattoria Didattica Quando la copertura assicurativa è prestata anche per l’attività di Fattoria Didattica, l’assicurazione comprende il furto del contenuto adibito all’attività di Fattoria Didattica. Forma dell’assicurazione La copertura assicurativa è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. Segnaliamo: ⮚ Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00, salvo non sia specificato un diverso limite nella descrizione della garanzia assicurata. ⮚ A seconda della tipologia delle cose che si devono assicurare e della provincia di ubicazione del rischio assicurato, i contenuti sono assicurabili con somme e tassazioni differenziate. A mero titolo di esempio, segnaliamo che in provincia di Ferrara il Contenuto un fabbricato F1 è assicurabile fino ad €.50.000,00, con tassazione di €.15,00 ogni €.1.000 assicurati, mentre in provincia di Foggia lo stesso Contenuto è assicurabile fino ad un massimo di €.20.000,00 con tassazione di €.20,00 per ogni €.1.000,00 assicurati. Parimenti, in provincia di Ferrara il Bestiame è assicurabile fino ad €.35.000,00, con tassazione di €.20,00 ogni €.1.000 assicurati, mentre in provincia di Foggia lo stesso Bestiame è assicurabile fino ad un massimo di €.5.000,00 con tassazione di €.30,00 per ogni €.1.000,00 assicurati. Il “Contenuto dell’abitazione o degli uffici” è assicurato con i seguenti limiti: ⮚ Limite del 40% della somma assicurata con il massimo di €.10.000,00 per le cose fuori cassaforte e €.20.000,00 per quelle chiuse per Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni; |
⮚ Limite del 5% con il massimo di €.1.500,00 per Valori; ⮚ Limite del 50% delle somme assicurate sul contenuto, con il limite di € 15.000,00 per singolo oggetto per Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria; ⮚ Con scoperto 10% della somma assicurata, con il massimo di € 250,00 per singolo oggetto per le Cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza dell’abitazione e non comunicanti con essa. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario e provviste. Il Bestiame è assicurato con i seguenti limiti: €. 5.000,00 per ciascun bovino o equino; €.2.000,00 per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo; €.1.200,00 per animali da cortile (conigli e avicoli in genere). L’assicurazione Furto – Garanzia base – è completata dalle seguenti Condizioni e Garanzie Complementari che sono sempre valide e operanti e che ne regolano la copertura. Caratteristiche costruttive del fabbricato Condizione per l’indennizzabilità dei danni, ad eccezione di quelli da rapina, è che i fabbricati in cui si trovano le cose assicurate, siano intercomunicanti e costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato vetro antisfondamento, cemento armato e simili materiali usati comunemente in edilizia, compresi “pannelli sandwiches”, aventi superfici esterne in lamiera, e che detti fabbricati siano protetti dai mezzi di chiusura previsti al successivo Mezzi di chiusura L’ assicurazione “Furto” è prestata alla condizione che le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo , da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture. Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati, HDI corrisponde all’Assicurato l’importo del danno liquidato a termini di polizza applicando lo scoperto del 20%. Sono comunque esclusi danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei con fronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. Buona fede L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Veicoli dell’Assicurato Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli dell’Assicurato e/o degli addetti dell’Azienda agricola che si trovano nei locali o nell’area in uso all’Azienda agricola stessa, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 25% per singolo sinistro. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva – “Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio” | Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina le attrezzature, le macchine agricole, poste sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda. Le macchine agricole sono assicurate ovunque, anche in circolazione nell’ambito del Territorio italiano. HDI indennizza altresì le spese sostenute per noleggiare macchine agricole prese in sostituzione di quelle assicurate, sottratte o danneggiate a seguito degli eventi assicurati e sempreché siano operanti le garanzie assicurate. La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata quando le macchine ed attrezzature agricole sono poste all’aperto nell’ambito dell’Azienda assicurata. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con minimo di €.250,00 per singolo sinistro per macchine e attrezzature agricole poste sottotetto a fabbricati con mezzi di chiusura conformi ed attivati, con scoperto del 15% con minimo di €.500,00 per le cose all’aperto nell’ambito dell’Azienda (lo scoperto è ridotto al 10% se le macchine sono protette da impianto antifurto satellitare inserito ed efficiente). Per le spese di noleggio la liquidazione del danno avverrà per un massimo di 30 giorni e fino al limite di €.5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. |
Garanzia aggiuntiva – “Scorte e prodotti” | Scorte e prodotti Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina delle scorte e dei prodotti, posti sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda. In caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata: ⮚ con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.250,00 per cose riposte sottotetto a fabbricato con mezzi di chiusura conformi ed attivati; ⮚ nel limite del 30% della somma assicurata per scorte e prodotti all’aperto nell’ambito dell’Azienda assicurata e con applicazione dello scoperto del 15% con minimo di €.500,00 per ogni sinistro; ⮚ nel limite del 20% della somma assicurata per scorte e prodotti all’aperto nell’ambito del Territorio italiano e con applicazione dello scoperto del 20% con minimo di €.1.000,00 per ogni sinistro. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. |
Garanzia aggiuntiva – “Bestiame” | Bestiame Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina al bestiame, esclusi animali da cortile e api, posto sottotetto in stalle o all’aperto in appositi recinti nell’ambito dell’Azienda agricola. In caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata ⮚ Scoperto 10% e con il minimo di € 250,00 per gli animali ricoverati in stalla ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati; |
⮚ Scoperto 20% e con il minimo di € 1.000,00 per gli animali ovunque posti all’interno dell’Azienda agricola se gli animali sono sorvegliati dall’Assicurato e/o suo incaricato, elevato al 35% con il minimo di € 2.500,00 se al momento del furto non vi è sorveglianza degli animali. Per ogni bovino o equino non sarà pagato importo superiore ad €.5.000,00; per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo non sarà pagato importo superiore ad €.2.000,00. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. | |
Garanzia aggiuntiva – “Veicoli dei clienti” | Veicoli dei clienti Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI indennizza all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina e/o estorsione di autovetture e motocicli di proprietà dei clienti ricoverati nell’autorimessa e/o parcheggiati anche all’aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva con accesso protetto da “mezzi di chiusura” come descritti sopra; la garanzia è valida a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’autorimessa e/o nell’area recintata con effrazione dei mezzi di chiusura. Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all’aperto, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio. Il furto di accessori, optionals, parti di ricambio o singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono sempre esclusi dall’assicurazione gli apparecchi audio - fono - visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli. In caso di sinistro, l’indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso. Qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore, nei confronti del Contraente e/o assicurato, la presente polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell’art. 1910 del codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.25.000,00 per ciascun veicolo. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di €.500,00 per ciascun sinistro. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma assicurata e della provincia di ubicazione del rischio assicurato. |
Garanzia aggiuntiva – “Valori in cassette di sicurezza” | Valori in cassette di sicurezza Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata, il furto e la rapina di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza - intestate all’Assicurato e/o suoi familiari - poste in locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso Istituto di credito o altro Istituto regolarmente autorizzato sito nel territorio italiano. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata conteggiando €.4,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. |
Condizione particolare –CP3 “Portavalori e spese sanitarie per infortunio” | Xxxxxxxxxxx e spese sanitarie per infortunio Richiamando in operatività questa Condizione particolare, HDI indennizza all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori portati dall’Assicurato, da un suo familiare o da un dipendente incaricato, fuori dall’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di: - furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi; - scippo o rapina; - spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell’infortunio. |
Non sono indennizzabili i danni commessi su portavalori che abbiano minorazioni fisiche o menomazioni che li rendano inadatti al trasporto dei valori e che comunque abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. La copertura assicurativa è prestata a Primo rischio assoluto. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.1.500,00 per spese per infortunio a seguito di scippo e rapina. La liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 15% per ciascun sinistro. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata conteggiando €.18,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. | ||
Che cosa non è assicurato? | ||
Limite massimo dell’indennizzo Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali. | ||
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e HDI di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi. Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata. Qualora a seguito del sinistro stesso HDI decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere. | ||
Ci sono limiti di copertura? | ||
Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell’ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare | ||
Esclusioni | Sono esclusi dall’ assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio; b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; c) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane; d) verificatisi in occasione di confische e requisizioni; e) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, dall’interruzione dell’attività esercitata o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; f) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave: - dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata o di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - di persone legate a quelle indica te al precedente capoverso da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi; g) cagionati o agevolati dagli addetti all’esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto alla lett. h) di cui all’ “Oggetto dell’ assicurazione - Garanzia base” al precedente paragrafo “Che cosa è assicurato”; h) avvenuti: - per i valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore; - per gli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore; i) al bestiame sui pascoli, compreso l’alpeggio e sulle strade che ivi conducono; j) da atti vandalici al bestiame; |
k) dovuti a truffa; l) verificatisi a seguito di furto con destrezza; m) da furto di Contenuto posto sotto tettoie o barchesse o in sili all’aperto; n) a serre e cose in esse contenute; o) a veicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), salvo quanto assicurato alla Garanzia aggiuntiva “Veicoli dei clienti”. Esclusioni particolari Macchine elettroniche Sono esclusi dall’ assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista alla Sezione Elettronica. Beni in leasing Relativamente alla partita Contenuto - salvo di versa pattuizione - sono esclusi dall’ assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate. | |
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE ELETTRONICA | |
Oggetto dell’ assicurazione - “Garanzia base” | Oggetto dell’assicurazione HDI si obbliga, sino a concorrenza della somma assicurata, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle apparecchiature od impianti elettronici, di sua proprietà o anche di proprietà di terzi ma in suo uso al momento del sinistro, in conseguenza di un evento accidentale non espressamente escluso. L’assicurazione comprende quindi, fra gli altri, i danni derivanti da: ▪ incendio, bruciature, fumo; ▪ fulmine, esplosione, scoppio; ▪ corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione; ▪ acqua e liquidi in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti; ▪ trombe d’aria, tempeste, pioggia, gelo, neve, grandine; ▪ xxxxx, xxxxxx; ▪ imperizia, negligenza, errata manovra; ▪ mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo. Segnaliamo: L’assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti collaudati e pronti all’uso, e sono assicurabili esclusivamente le seguenti apparecchiature od impianti elettronici: ⮚ macchine per ufficio (personal computers, macchine per scrivere e per calcolare, telex, telefax, fotocopiatrici, ciclostili). Queste cose sono assicurabili fino alla somma massima di €.100.000,00; ⮚ altre macchine ed impianti (bilance elettroniche, registratori di cassa, quietanzatrici, impianti telefonici, citofonici e di allarme, segreterie telefoniche, rilevatori di incendio). Queste cose sono assicurabili fino alla somma massima di €.100.000,00; ⮚ apparecchiature di controllo e misurazione per impianti di irrigazione; delle mungitrici e degli impianti per la distribuzione del mangime; attrezzature elettroniche per cantine e di eventuali laboratori di analisi. Queste cose sono assicurabili fino alla somma massima di €.50.000,00 La somma complessiva massima assicurabile in autonomia di Agenzia è fissata in €.200.000,00. Segnaliamo: ⮚ Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 5% con il minimo di €.250,00. ⮚ Per “Eventi socio-politici o conseguenti ad atti dolosi in genere” la liquidazione del danno sarà effettuata nel limite del 70% delle somme assicurate e con applicazione dello scoperto del 10% con minimo di €.500,00 per ogni sinistro. Forma dell’assicurazione La copertura assicurativa è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. |
L’assicurazione Elettronica – Garanzia base, è completata dalle seguenti Garanzie complementari che sono sempre valide ed operanti e che ne regolano la copertura. Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica Sono esclusi dalle garanzie prestate i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) rientranti nelle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza tecnica e cioè: a) controlli di funzionalità; b) manutenzione preventiva; c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; d) aggiornamento tecnologico dell’impianto; e) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione. Conservazione delle cose assicurate Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del Costruttore. Danni da furto HDI si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni causati da furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) mediante scasso o rottura delle porte, delle finestre, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti; b) mediante apertura delle serrature di dette porte o finestre con chiavi false, grimaldelli o simili arnesi; non è parificato alle chiavi false l’uso di chiavi vere fraudolentemente usate; per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o con l’agilità personale; in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse la polizza prevede particolari difese interne, HDI sarà obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a). Deve comunque intendersi escluso il furto commesso con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato o da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del codice penale (n.1, 2, 3) anche se non coabitanti; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono. Quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi, l’assicurazione sarà sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. L’ assicurazione “Furto” è prestata alla condizione che le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture. In caso di “mezzi di chiusura” non conformi, in caso di sinistro la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 25%. Fenomeni elettrici di origine esterna I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l’impianto elettrico e l’impianto messo a terra siano a norma di legge e che altresì: |
a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra; b) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro: - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separa ti; - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione; - le interruzioni dell’alimentazione elettrica con gruppi di continuità; - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido. Limitatamente alle apparecchiature di ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computers, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transistori) causati da sovratensioni. In caso di sinistro la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 25% quando non esistano le condizioni previste o non siano attivati i sistemi di protezione. | |
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva – “Danni ai supporti di dati” | Danni ai supporti di dati Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI, sino a concorrenza della somma assicurata e in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall’Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, da cestinatura per svista, nonché i danni causati da e/o conseguenti all’utilizzo di un programma infettato (danni da virus). A deroga di quanto indicato nel paragrafo “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?” l’Assicurato deve immediatamente comunicare ad HDI ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax. Questa garanzia è assicurabile in autonomia di Agenzia fino al limite di €.10.000,00 ed è prestata con applicazione dello scoperto del 10%. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al totale della somma assicurata. |
Garanzia aggiuntiva – “Terrorismo e sabotaggio” | Terrorismo e sabotaggio Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% delle somme assicurate. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00. |
Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata complessiva di Sezione conteggiando €.10,00 per ogni €.100.000,00 assicurati. Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio A parziale deroga della normativa contrattuale, le Parti possono recedere da questa garanzia in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistro, con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e HDI di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi. Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata. Qualora a seguito del sinistro stesso HDI decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere. | |
Limite massimo dell’indennizzo Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell’ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare | |
Esclusioni | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia “Terrorismo e sabotaggio”; b) causati da vapori d’acqua o di acidi propri degli apparecchi od impianti assicurati nonché da vapori d’acqua o vapori acidi propri dell’attività dell’Assicurato; c) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente; d) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; g) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione; m) causati da terremoti da maremoti, da eruzioni vulcaniche; n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; o) indiretti quali il godimento od il reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; |
p) che si verifichino prima, durante e dopo l’anno 2000, direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di: - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come l’effettiva del calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data del calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integra ti o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso, effettuati in previsione del cambio di data dell’anno 2000. HDI non è obbligata ad indennizzare: - cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinate al commercio; - programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato, salvo non sia operante la Condizione aggiuntiva “Danni ai supporti di dati”; - impianti ed apparecchi ad impiego mobile; - conduttori esterni alle cose assicurate; - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; - impianti ed apparecchiature poste all’aperto, nell’ambito dell’Azienda assicurata, compresi pannelli fotovoltaici o solari; - alle apparecchiature elettroniche dei clienti dell’Azienda agricola e/o dell’Agriturismo assicurato. | |
Esclusione Cyber Risk | |
Sono esclusi i danni di: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1) e 2) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); b) trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); | |
e, per i danni di cui ai precedenti punti 2) e 3), dovuti a: | |
d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto); e) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. | |
Esclusione Cyber Risk e Esclusioni particolari | Esclusioni particolari a) Impianti di condizionamento Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro. |
b) Beni in leasing Salvo diversa pattuizione, sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione. |
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI | |
Premessa | L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato che, relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) lo stesso è: A. Proprietario - conduttore B. Affittuario C. Proprietario non conduttore. Nella Scheda di polizza deve essere indicata la tipologia – A, B o C – dell’Azienda assicurata ed il numero degli ettari (ha) di estensione della stessa. Relativamente alla Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), il numero degli addetti che partecipa all’attività dell’Azienda assicurata è quello riportato nella Scheda di polizza. |
Segnaliamo che la polizza può assicurare una Azienda agricola, una Azienda agrituristica o un’azienda che esercita le due attività. Per la Sezione di Responsabilità Civile le diverse tipologie sono caratterizzate da particolari garanzie che illustriamo separatamente iniziando dalle garanzie assicurate e/o assicurabili per una Azienda Agricola; successivamente analizzeremo quelle relative ad un’Azienda Agrituristica. Per le attività che le esercitano entrambe, valgono tutte le garanzie in appresso riportate. | |
AZIENDA AGRICOLA | |
Oggetto dell’assicurazione | |
Oggetto dell’ Assicurazione – RCT Azienda Agricola | Garanzia “Base R.C.T.” - R.C.T. dell’Azienda agricola Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dell’Assicurato in conformità al D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche. |
Garanzia “Base R.C.O.” - R.C.O. con estensione al danno biologico Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali. L’ assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. | |
Buona fede I.N.A.I.L. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. | |
Rivalsa I.N.P.S. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222. |
Equiparazione ai dipendenti Agli effetti dell’assicurazione R.C.O., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo; questi, nel caso in cui l’I.N.A.I.L. esercitasse l’azione surrogatoria a seguito di infortunio sul lavoro, sono considerati terzi. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Persone considerate terzi A deroga della condizione “Persone non considerate terzi” punti c) e d), di cui al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?” sono considerati terzi a fini dell’assicurazione limitatamente alle lesioni corporali: a) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio; b) i titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell’ambito dell’esercizio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’assicurazione; c) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporti, fornitori e clienti, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e complementari all’attività dichiarata; d) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l’Assicurato e frequentino l’azienda per ragione del loro incarico; e) tutti coloro che partecipano ai lavori dell’Azienda agricola, compresi imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2139 del codice civile nonché le persone rientranti tra le figure previste dal D.Lgs. n° 276/2003 in attuazione della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), con eccezione di quelli per cui l’Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali. Quando l’Assicurato è proprietario dei fabbricati e dei fondi che costituiscono l’Azienda agricola, sono considerati terzi i coloni, i mezzadri ed i prestatori di lavoro abitanti negli immobili dell’Azienda agricola stessa. Quando l’Assicurato non è il proprietario dei fondi e degli immobili, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni gravi o gravissime così come definite all’art. 583 del codice penale, i proprietari degli immobili e dei fondi che costituiscono l’Azienda agricola assicurata. Segnaliamo: ⮚ Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00, salvo non sia specificato un diverso limite nella descrizione della garanzia assicurata. ⮚ I massimali assicurabili in autonomia di Agenzia sono stabiliti in €.250.000,00 - €.500.000,00 o €.1.000.000,00. ⮚ La tariffa è diversificata in base all’attività esercitata e se l’Assicurato è conduttore proprietario o affittuario o proprietario non conduttore; varia inoltre in base all’estensione in HA del territorio dell’Azienda. L’assicurazione RCT – Garanzia base, è completata dalle seguenti Garanzie complementari che sono sempre valide ed operanti e che ne regolano la copertura. Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi impianti fissi, compresi antenne, ascensori e montacarichi, esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati ma sempre nell’ambito dell’Azienda e purché pertinenti all’attività agricola assicurata. L’assicurazione comprende inoltre: - la proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o non, ponti, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso esclusivo dell’Azienda agricola, alberi anche di alto fusto, boschi, cancelli anche automatici, cabine e linee elettriche ad uso esclusivo dell’Azienda agricola assicurata; - i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese; - i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne. Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono |
il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti. Questa garanzia è prestata fino al limite 50% del massimale per sinistro e per anno per danni derivanti da spargimento d’acqua. Coltivazioni agricole L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti: - ai lavori inerenti alle coltivazioni agricole; - alle attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli zootecnici, così come disciplinato al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986; - ai lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni; - ai lavori di disboscamento e di taglio piante eseguiti in proprio. Danni cagionati da animali L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’allevamento non intensivo del bestiame, compresi i danni cagionati da animali in genere, anche fuori dall’Azienda agricola, a terreni e colture di terzi. È inoltre compreso il trasferimento e la permanenza, purché in entrambi i casi ci sia servizio di vigilanza dell’Assicurato o di un suo incaricato, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani fino ad un numero massimo di 3 unità e con esclusione di cani impegnativi e/o generati tramite incroci degli stessi, di animali da cortile e di apiari. Consegna, prelievo e rifornimento merci L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti ad operazioni di consegna a domicilio delle cose vendute, di prelievo e rifornimento merci e ad operazioni di carico e scarico con esclusione dei danni alle cose formanti oggetto di tali operazioni. Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi i danni derivanti da mancato utilizzo ed alle cose formanti oggetto di tali operazioni. Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, i danni cagionati alle cose che si trovino sui veicoli nonché i danni ai veicoli in rimessa nell’area riservata all’attività di Agriturismo. Committenza veicoli a motore L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, nella sua qualità di committente, per danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione, ai sensi dell’art. 2049 codice civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui alla condizione “Persone non considerate terzi” di cui al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?”. Questa garanzia è limitata al Territorio italiano. Insegne e cartelli pubblicitari L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, tendoni e striscioni. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi sulle quali gli stessi sono installati. Lavori presso terzi L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi in occasione di scambio d’opera a titolo gratuito, per danni materiali e diretti a cose di proprietà di terzi: - conseguenti a incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; |
- ai locali nei quali sono eseguiti i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione degli stessi che per volume e peso non possono essere rimosse. La garanzia non è operante per i danni conseguenti all’impiego di macchine agricole, impiego di fitofarmaci, impianti e condutture sotterranee, macchine agricole. Questa garanzia è prestata fino al limite 10% del massimale assicurato nel in caso di sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto 10% per singolo sinistro. Macchine agricole L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dall’utilizzo delle macchine agricole e relativi motori purché usati per le sole necessità dell’Azienda agricola assicurata, compreso l’impiego occasionale delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l’attività assicurata, inclusa la rimozione della neve da strade ad uso pubblico. Tali macchine, se risultanti essere “per conto proprio” sulla carta di circolazione, sono assicurate anche presso proprietà di terzi quando utilizzate a titolo gratuito per scambio d’opera. Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto di cui alla condizione “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” lett. c1), c4) al paragrafo successivo “Ci sono limiti di copertura?” e quelli cagionati alla pavimentazione stradale. Impiego animali per lavori agricoli La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell’Azienda agricola assicurata. Velocipedi La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dall’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzione dell’Azienda agricola assicurata. Esposizioni, fiere, mostre e mercati L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio in economia degli stands con esclusione dei danni alle cose dell’Assicurato. Cani al servizio dell’attività L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, compresi quelli appartenenti alle razze impegnative e/o generati tramite incroci delle stesse. La garanzia è prestata nel limite € 5.000,00 per danni a animali. Servizi sussidiari La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza delle seguenti attività sussidiarie se ed in quanto inerenti l’attività dichiarata: a) gestione di punti vendita al pubblico, nell’ambito dell’azienda agricola, di prodotti di propria produzione; b) proprietà o gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, escluso il difetto originario del prodotto; c) lavori di manutenzione e riparazione di macchinari, veicoli ed attrezzature; d) operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività assicurata. Smercio L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi, compreso l’acquirente, entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità della polizza, dalle cose somministrate o vendute, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria (purché somministrati o venduti al dettaglio nei locali facenti parte dell’azienda e purché tale attività non abbia carattere industriale) l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. L’assicurazione è operante nell’ambito dell’Azienda assicurata ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati. L’assicurazione non comprende i danni alle cose smerciate, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. |
Oggetto dell’ assicurazione – RCT Azienda Agrituristica | Danni da inquinamento accidentale L’assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell’azienda assicurata. Se alla Sezione Incendio è operante la Garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, la garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla predetta Sezione Incendio. Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro. La copertura assicurativa è prestata: ⮚ Per Danni alle persone → fino al limite 50% del massimale assicurato con il massimo di €.500.000,00 per sinistro e per anno; ⮚ Per danni alle cose → fino al limite 10% del massimale assicurato, con il massimo di €.100.000,00 e la liquidazione del danno sarà effettuata applicando lo scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per singolo sinistro. Responsabilità civile personale dei dipendenti L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato regolarmente iscritti a libro paga, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale. AZIENDA AGRITURISTICA Garanzia “Base R.C.T.” Azienda Agrituristica Ferme le condizioni di assicurazione di cui alla “Garanzia Base R.C.T. – Azienda Agricola”, che si intendono integralmente richiamate e confermate, l’assicurazione è operante per l’attività di agriturismo svolta presso l’azienda assicurata e pertanto devono intendersi assicurate le attività connesse: - alla ricezione e l’ospitalità in appartamenti rurali, stanze, piazzole per agricampeggio; - al servizio di ristorazione nell’ambito dell’Azienda agrituristica. L’assicurazione comprende altresì la R.C. derivante da: 1) attività ricreative, culturali e sportive in genere a carattere non competitivo né professionale, gestite e/o organizzate dall’Assicurato, purché si svolgano all’interno dell’azienda; 2) proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività; 3) partecipazione a lavori agricoli, di artigianato e di cucina da parte di clienti; 4) partecipazione ad attività didattico – formative da parte di gruppi organizzati; 5) proprietà di spazi destinati all’agricampeggio per tende, camper e roulotte; 6) vendita e somministrazione di prodotti alimentari, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa. L’assicurazione vale anche per responsabilità imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna/vendita e comunque entro il periodo di validità della polizza; 7) danni cagionati a terzi dai clienti nell’ambito dell’attività agrituristica assicurata. Sono esclusi i danni provocati da Clienti che cavalcano gli animali o li conducono; 8) danni connessi al servizio di sorveglianza minori svolto all’interno dell’agriturismo. Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali, indicate al punto 3), nell’ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiato stesso. La garanzia operante solo se ed in quanto la responsabilità dell’evento dannoso sia imputabile all’Assicurato. Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti. Garanzia “Base R.C.O.” Vengono richiamate e confermate le condizioni di assicurazione di cui alla “Garanzia Base R.C.O. - R.C.O. con estensione al danno biologico”. Segnaliamo: ⮚ Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.250,00, salvo non sia specificato un diverso limite nella descrizione della garanzia assicurata. ⮚ I massimali assicurabili in autonomia di Agenzia sono stabiliti in €.250.000,00 - €.500.000,00 o €.1.000.000,00. ⮚ La tariffa è diversificata in base all’attività esercitata e se l’Assicurato è conduttore proprietario o affittuario o proprietario non conduttore; varia inoltre in base all’estensione in HA del territorio dell’Azienda e in base al numero dei posti letto. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Condizione particolare CP5 - “RCT del proprietario – Garanzia limitata alla sola proprietà dei fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività” | Con l’attivazione di questa Condizione Particolare, l’assicurazione di responsabilità civile si intende limitata a quella relativa alla proprietà dei locali dove viene svolta l ’attività assicurata, nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al loro servizio. Si intende pertanto operante esclusivamente quanto assicurato alla Garanzia Complementare “Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività” con esclusione dei danni da “conduzione dei locali”. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato conteggiando sul valore della somma dei fabbricati €.15,00 per ogni €.100.000,00 assicurati quando il massimale è di €.250.000,00; saranno conteggiati €.20,00 se il massimale è di €.500.000,00 ed €.25,00 quando il massimale assicurato è di €.1.000.000,00. |
Condizione Particolare CP6 – “Franchigia di €.500,00 su tutte le garanzie RCT operanti” | Con l’attivazione di questa Condizione Particolare, limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00. Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo alla Sezione RCT del 15%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
AZIENDA AGRICOLA | |
Garanzia aggiuntiva GA1 – “Interruzione o sospensione di attività di terzi” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata fino al limite del 20% del massimale assicurato con il massimo di €.100.000,00 e in caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del10% per singolo sinistro. |
Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. | |
Garanzia aggiuntiva GA2 – “Errato trattamento dei dati personali” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Questa garanzia è prestata fino al limite del 5% del massimale assicurato e in caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.000,00 per singolo sinistro. |
Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio forfetario di €.50,00. |
Garanzia aggiuntiva GA3 – “R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione. Si intende inoltre compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia opera purché dall’evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’art. 583 del codice penale. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio forfetario di €.50,00. |
Garanzia aggiuntiva GA4 – “Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell’Azienda agricola” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione, delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 5%. |
Garanzia aggiuntiva GA5 – “Lavori agricoli per conto terzi” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dall’impiego delle macchine agricole o dal lavoro manuale in conseguenza di lavori agricoli per conto terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e quelli cagionati alla pavimentazione stradale. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. |
Garanzia aggiuntiva GA6 – “Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti, esclusi i danni da sospensione di servizi o per mancato uso. Questa garanzia è prestata fino al limite del 10% del massimale assicurato. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. |
Garanzia aggiuntiva GA7 – “Danni da cedimento o franamento del terreno” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno. Questa garanzia è prestata fino al limite di €.100.000,00 per sinistro e la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con minimo di €.500,00 per singolo sinistro. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. |
Garanzia aggiuntiva GA8 – “Danni da impiego di fitofarmaci” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni derivanti da impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. |
Garanzia aggiuntiva GA9 – “Fattoria didattica” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione è estesa all’attività di “Fattoria didattica” svolta presso l’azienda assicurata e pertanto devono intendersi assicurati i rischi inerenti: 1. la visita alle coltivazioni, agli allevamenti ed attrezzature dell’azienda; 2. l’assistere allo svolgersi concreto di attività agricole e artigianali; 3. la visita presso luoghi di interesse naturalistico per l’osservazione floro-faunistica ed ambientale in genere; 4. l’organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni con allestimento di una sala riunioni per gruppi non superiori a 60 persone. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio forfetario di €.50,00. |
AZIENDA AGRITURISTICA | |
Garanzia aggiuntiva GA10 “Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti dell’Azienda agrituristica ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate. Per le attività stagionali, la garanzia è prestata esclusivamente nei periodi di apertura dell’esercizio. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; - a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute; - ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all’albergatore, salvo che gli stessi valori, gioielli e preziosi non fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia. Questa garanzia è prestata nel limite €.15.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di €.1.500,00 per le cose consegnate ed €.500,00 per quelle non consegnate. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% per ogni sinistro. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 25%. |
Garanzia aggiuntiva GA11 “Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre e piscine annessi all’attività agrituristica assicurata, ed i danni derivanti dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale. La garanzia è operante alla condizione che l’accesso agli impianti ed alle attrezzature sportive sia riservato elusivamente ai clienti dell’Azienda agrituristica. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri; - dalla locazione di materiale sportivo, salvo quanto sopra esplicitamente previsto; - dalla proprietà e conduzione di maneggi; - dall’organizzazione di manifestazioni e gare sportive; - dalla responsabilità personale del conducente delle biciclette o dei veicoli a pedale noleggiati; |
- conseguenti ad attività di ginnastica igienico – correttiva con obbligo di controllo medico; - riconducibili direttamente o indirettamente all’assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/assistenza, nonché alla mancata o carente segnaletica. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 15%. | |
Garanzia aggiuntiva GA12 “Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato, purché detti danni si verifichino nell’ambito dell’area di esclusiva pertinenza dell’attività agrituristica. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: - conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli; - alle cose trovantisi sui veicoli. Questa garanzia è prestata nel limite 10% del massimale assicurato, con il massimo di €.100.000,00 con il limite, per singolo veicolo danneggiato di €.7.500,00. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione della franchigia di €.250,00 per ogni sinistro. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 25%. |
Garanzia aggiuntiva GA13 “Attività organizzate all’esterno dell’Azienda agrituristica” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, l’assicurazione comprende i danni connessi alle attività di cui al punto 1) della Garanzia aggiuntiva “Fattoria didattica”, gestite e/o organizzate dall’Assicurato, che si svolgano all’esterno dell’Azienda agrituristica, con esclusione di quanto riconducibile all’attività di “tour operator”. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio forfetario di €.50,00. |
Garanzia aggiuntiva GA14 “Ristorazione per clienti non alloggiati nell’Azienda agrituristica” | Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, preso atto che l’Assicurato, nell’ambito dell’Azienda agrituristica, svolge attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l’azienda, l’assicurazione vale per i danni derivanti all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività suddetta. L’assicurazione comprende i danni cagionati a Clienti da somministrazione di cibi e bevande compresa la responsabilità imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto. Per questa Garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del premio relativo alla Sezione “RCT – Garanzia base” del 10%. |
CONDIZIONE PARTICOLARE | |
Condizione Particolare CP4– “RCT Capo Famiglia – RC per fatti della vita privata” | Questa Condizione è operante esclusivamente quando l’Assicurato è una persona fisica e risiede – dimora abituale e residenza anagrafica - nell’Azienda assicurata. R.C.T. Capo Famiglia – R.C. per fatti della vita privata HDI si obbliga a tenere indenne - fino alla concorrenza del massimale convenuto - l’Assicurato ed i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a corrispondere (per capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi per: - morte e lesioni personali; - danneggiamenti a cose; in conseguenza di un sinistro causato da fatto accidentale inerente alla vita privata e di relazione anche per fatto delle persone delle quali o con le quali debbano rispondere. L’assicurazione vale anche per: a) fatti colposi degli Assicurati quando gli stessi siano trasportati su veicoli o natanti altrui; b) danni cagionati a terzi in relazione al fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il |
trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli stessi. L’assicurazione è operante alla condizione che il fatto sia avvenuto all’insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, soggetto obbligatoriamente all’assicurazione di Responsabilità civile derivante dalla circolazione, risulti coperto al momento del sinistro. In questo caso la garanzia avrà efficacia soltanto per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore di R.C. Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto Assicuratore; c) la proprietà e l’uso di apparecchi domestici; d) la proprietà e l’uso di veicoli giocattolo in genere, di biciclette, natanti senza motore e veicoli trainati a braccia; e) il possesso di animali da casa e da cortile compresi i cani; f) l’uso di cavalli ed altri animali da sella; g) la proprietà e detenzione di armi da fuoco, nonché l’uso di esse a scopo di difesa ed escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; la proprietà, la detenzione e l’uso di fucili subacquei; h) l’uso, nei poligoni di tiro, di armi per tiro a volo, tiro a segno e simili; i) la pratica dilettantistica di attività sportive comuni, esclusa la partecipazione a gare in genere e alle relative prove, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, di golf, di pesca non subacquea, di tiro a segno e a volo; j) i servizi occasionali resi da terzi quali baby sitters, ragazze/i alla pari, personale di assistenza e simili Non sono considerati terzi gli addetti ai servizi domestici, all’attività di badante, di baby sitters, le persone alla pari, i portieri ed i giardinieri addetti all’abitazione privata. Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato conteggiando €.50,00 per il massimale di €.250.000,00; €.65,00 per il massimale di €.500.000,00 o €.80,00 per il massimale di €.1.000.000,00. |
Che cosa non è assicurato? |
Persone non considerate terzi Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l’Assicurato non sia persona fisica; c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo il disposto della condizione “Persone considerate terzi” lett. c), d) ed e) di cui all’”Oggetto dell’assicurazione” al paragrafo “Che cosa è assicurato?”; e) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. |
Condizione Particolare CP2 – “Reddito agricolo” Con l’attivazione di questa Condizione Particolare, HDI prende atto della dichiarazione dell’Assicurato che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917, pertanto per la Sezione Responsabilità Civile Terzi (esclusa la Condizione Particolare 6 R.C.T. del Capo Famiglia – RC per fatti della vita privata) si applica l’imposta del 13,50%. |
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. HDI ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. HDI non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, |
qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della stessa HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione. |
Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. |
Tolleranze e regola proporzionale Tolleranza del numero HA (ettari di estensione dell’Azienda assicurata) – Regola proporzionale Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al numero degli ettari di estensione territoriale costituenti l’Azienda assicurata, dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero degli ettari effettivo dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa. Azienda agrituristica: tolleranza numero posti letto – Regola proporzionale Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” dell’Azienda agrituristica assicurata è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza precisato che non si considerano posti letto le eventuali culle aggiunte. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero dei posti letto effettivo dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa. Tolleranza del numero degli addetti – Regola proporzionale Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa. Assicurazione della sola proprietà dei fabbricati – Regola proporzionale Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al valore dei fabbricati, calcolato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, che costituiscono l’Azienda assicurata, dichiarato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza. Qualora all’insorgere di un sinistro il valore effettivo dei fabbricati dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni: a) a1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione; |
a2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; a3) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza; a4) relativi a “responsabilità contrattuale”; a5) relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi; a6) relativi a “responsabilità civile professionale”; a7) inerenti l’attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di vigilanza; b) conseguenti a: b1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto previsto alla garanzia “Danni da inquinamento accidentale”; b2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua; b3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; b4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; c) da proprietà od uso di: c1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; c2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e di unità naviganti a motore; c3) aeromobili; c4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; c5) cani di razze impegnative salvo quanto previsto alla garanzia “Cani al servizio dell’attività” qualora operante; d) d1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Lavori presso terzi”; d2) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto alla garanzia “Danni a veicoli di dipendenti o di terzi” e, qualora operanti, quanto previsto alle garanzie “Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ali lavori dell’azienda agricola” e “Danni a veicoli dei clienti in consegna o custodia”; d3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; d4) alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Lavori presso terzi”; e) e1) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto alla garanzia “Danni a condutture ed impianti sotterranei ed aerei” qualora operante; e2) a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto alla garanzia “Danni da cedimento o franamento del terreno” qualora operante; f) f1) da furto; f2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile, salvo quanto previsto alla garanzia “Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti” qualora operante; f3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, nonché alle cose trovatisi nell’ ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Lavori presso terzi”; g) g1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga, salvo quanto previsto alla condizione “Equiparazione ai dipendenti”; g2) provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere; h) cagionati da: h1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto alle garanzie “Smercio” e “Attività di agriturismo – Garanzia Base RCT” qualora operante; h2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; h3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Lavori agricoli per conto terzi” qualora operante; i) i1) derivanti dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata, salvo quanto previsto alla garanzia “Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività”; |
i2) derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre, piscine, maneggi e quant’altro di simile; nonché i danni derivanti da noleggio di biciclette e veicoli in genere, salvo quanto previsto alla garanzia “Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine” qualora operante; l) derivanti da: l1) detenzione o impiego di esplosivi; l2) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; l3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; l4) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio anno 2000); l5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed a buso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi; l6) produzione e/o distribuzione di beni che provengono da materiali e/o sostanze di origine umana, sia direttamente che indirettamente a questi connessi; l7) campi elettromagnetici; l8) muffe tossiche; m) m1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto alla garanzia “Interruzione o sospensione di attività di terzi” qualora operante; m2) causanti “pure” perdite patrimoniali di sgiunte da danni fisici o alla proprietà; m3) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche; m4) direttamente o indirettamente riconducibili all’esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere; n) derivanti da: n1) lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n.494 del 14 agosto 1996; n2) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; n3) spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; n4) attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili; La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da: 1. malattie professionali; 2. detenzione od impiego di esplosivi; 3. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4. malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; 5. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; 6. campi elettromagnetici; 7. muffe tossiche. Esclusioni relative alla garanzia R.C.T. Azienda agrituristica - Esclusioni specifiche per l’attività agrituristica. Oltre alle esclusioni previste al capitolo “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, sono esclusi altresì dalla garanzia R.C.T. Azienda agrituristica i danni derivanti: a) dalla presenza di discoteche e night che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell’Azienda agrituristica; b) dall’organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici; c) da responsabilità professionale inerente attività medico sanitarie; d) da violazione di norme igieniche prescritte per legge o dalle competenti Autorità; e) dall’esercizio di attività venatoria; f) dall’esercizio di attività sportive estreme quali alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei, immersioni non in apnea; g) dall’esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Obblighi in caso di sinistro. Per le garanzie delle sezioni INCENDIO, FURTO e ELETTRONICA, in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dell’art.1914 del codice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione ad HDI, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI; d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; e) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, sia le cose non rubate o rimaste illese che le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo; f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione di HDI la documentazione contabile di magazzino, nonché la documentazione del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. Le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 codice civile. Per le garanzie della sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia deve essere: • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ⮚ posta elettronica certificata a: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ⮚ posta elettronica a: xxxxxxxx@xxxx.xx; ⮚ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:000.00.00.00 oppure al proprio Intermediario |
Assistenza diretta/in convenzione: Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre Imprese Non è prevista nessuna gestione da parte di altre Imprese | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’Impresa: I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INCENDIO FURTO e ELETTRONICA segnaliamo che verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell’Assicurato e delle persone di cui devono rispondere. |
Quanto e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La polizza è rivolta ai proprietari e/o conduttori di Aziende agricole e/o agrituristiche, ovvero l’insieme dei poderi e degli appezzamenti di proprietà o condotti dall’Assicurato comprendente il complesso di fabbricati, loro contenuto, scorte, attrezzature agricole, bestiame, impiegati per l’esercizio di un’attività autonoma, individuata, territorialmente delimitata, atta a produrre reddito. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società (2020), è, in percentuale, pari al 20,47% del premio |
imponibile ed in valore assoluto pari a 20,47 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. Regime fiscale Il contratto Globale Agricoltura è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del: 22,25% per la Sezione Incendio. Se l’Assicurato dichiara che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917 gli oneri fiscali sono ridotti al 13,50%; 22,25% per la Sezione Furto; 21,15% per la Sezione Elettronica 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi. Se l’Assicurato dichiara che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917 gli oneri fiscali sono ridotti al 13,50% ad eccezione della RCT Capofamiglia sempre soggetta al 22,25%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxx eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione: “Assistenza / Reclami”. In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx; fax: x00.00.00000000; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte |
Segnaliamo che questo tipo di polizza può essere contratto anche solamente per la stipula di un mutuo. In tal caso invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |