Lavori presso terzi Clausole campione

Lavori presso terzi. Qualora l’assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Smercio L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Lavori presso terzi. Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Lavori presso terzi. Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, la- vori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Re- stano comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assi- curato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata, con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento co- me indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Lavori presso terzi. Qualora l’Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Lavori presso terzi. L’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni:
Lavori presso terzi. L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi in occasione di scambio d’opera a titolo gratuito, per danni materiali e diretti a cose di proprietà di terzi: - conseguenti a incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; - ai locali nei quali sono eseguiti i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione degli stessi che per volume e peso non possono essere rimosse.
Lavori presso terzi. Qualora il Contraente/Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni:
Lavori presso terzi. Nel caso in cui l’Assicurato svolga occasionalmente anche attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera di impianti, macchinari, cose in genere il tutto inerente l’attività assicurata, l’assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro comprende, a parziale deroga di quanto indicato all’art 1.2 lett. f) della sezione medesima, anche i danni avvenuti in occasione di tali attività, svolte presso terzi direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti. Nel caso in cui l’Assicurato incarichi terzi, in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, di tali attività l’assicurazione opera in relazione alla responsabilità derivante all’Assicurato in quanto committente di tali lavori. A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore. Tali limiti devono intendesi i medesimi di quelli previsti nell’art. 3.6 della sezione Responsabilità Civile e non aggiuntivi ad essi. Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni da furto nonché ogni altra esclusione prevista dall’art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi non espressamente derogata. Si precisa che la presente estensione vale sia ai fini della Responsabilità Civile verso terzi, sia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.
Lavori presso terzi. A parziale deroga da quanto previsto all’articolo RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, la garanzia assicurativa è prestata per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata.
Lavori presso terzi. Relativamente ai lavori effettuati presso terzi comprese le attività di installazione, prelievo, rifornimento e consegna merci l’Assicurazione è estesa ai danni: – a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; – alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. € 25.000,00 per ciascun Sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.