Lavori presso terzi Clausole campione

Lavori presso terzi. Qualora l’assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Smercio L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Lavori presso terzi. Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Lavori presso terzi. Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, la- vori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Re- stano comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assi- curato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata, con l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento co- me indicati nell’Allegato n. 1 di Polizza.
Lavori presso terzi. Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, nonché quelli alle cose oggetto o strumento dei lavori. Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento stabilito in € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Lavori presso terzi. L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi in occasione di scambio d’opera a titolo gratuito, per danni materiali e diretti a cose di proprietà di terzi: - conseguenti a incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; - ai locali nei quali sono eseguiti i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione degli stessi che per volume e peso non possono essere rimosse.
Lavori presso terzi. Qualora l’Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. a) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Lavori presso terzi. Relativamente ai lavori effettuati presso terzi comprese le attività di installazione, prelievo, rifornimento e consegna merci l’Assicurazione è estesa ai danni: – a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; – alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. € 25.000,00 per ciascun Sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.
Lavori presso terzi. L’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni: a) a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; b) alle Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse; c) ai locali ove si eseguono i lavori. Si intende sempre escluso il danno all’opera ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 3.3.1 lett. e) e i) – Esclusioni R.C.T.
Lavori presso terzi. Nonostante quanto eventualmente convenuto in difformità in questa polizza, l'assicurazione è estesa ai danni: a) alle cose (trovantisi nell'ambito dell’esecuzione di lavori) che, per volume o peso, non possono essere rimosse; b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Lavori presso terzi. Nel caso in cui l’assicurato dichiari in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l’assicurazione è estesa ai danni: a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo; b) alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi e che per volume e peso non possano essere rimosse o protette.