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Conservazione delle cose assicurate Clausole campione

Conservazione delle cose assicurate. Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del Costruttore.
Conservazione delle cose assicurate. Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Conservazione delle cose assicurate. Gli Immobili assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare gli Immobili assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del Rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il contratto con l'Assicurato inadempiente, tenendo informata la Banca.
Conservazione delle cose assicurate. Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Il Radar Meteorologico è installato in località Monte Rasu, Bono (SS), a quota 1259 metri s.l.m.. L’installazione consta principalmente delle seguenti componenti: - Radar Meteorologico GPM 250 C di fabbricazione Alenia; - Torre a traliccio, completa di montacarichi di servizio, alta 38 metri; - Manufatto in muratura per l’alloggiamento delle apparecchiature radar, composto da 3 vani e servizio; - Impianti elettrici di asservimento (quadri elettrici, gruppo UPS, gruppo elettrogeno automatico); - Impianti antincendio fisso e mobile; - Impianto antintrusione e segnalazione allarmi tecnologici. Il Radar Meteorologico GPM 250 C è un radar in banda C con trasmettitore a Klystron e potenza 250 KW, composto funzionalmente da 3 moduli (trasmettitore, ricevitore e unità ci controllo antenna) che trovano alloggiamento nel vano del manufatto denominato “Sala Radar”. L’antenna, del tipo a paraboloide “on- set”, ha un diametro di 4,2 metri ed è installata (insieme al servo antenna che ne consente la movimentazione), sulla cima della torre a traliccio, all’interno di una copertura sferica (radome) che la protegge dagli agenti atmosferici esterni. L’impianto nel suo complesso è comandato e controllato da remoto(1) dalla sala operativa del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico (IMC) dell’ARPAS, sito in Sassari in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 000, attraverso un collegamento dati dedicato; è inoltre presente nel sito una stazione di controllo locale, principalmente dedicata ad attività di diagnostica e manutenzione del Radar Meteorologico. La torre a traliccio ha base quadrata con 6 metri di lato; è composta da un traliccio in acciaio con annessa scala panoramica e montacarichi di servizio a cremagliera di fabbricazione ALIMAK. Sui lati della torre, entro i primi 2/3 del suo sviluppo dal suolo, trovano alloggiamento le installazioni radio dei principali servizi di pubblica utilità (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Servizio 118, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Vigile del Fuoco) e dei gestori di telefonia mobile TIM e Vodafone. Il manufatto in muratura ospita negli altri due vani la “Sala Quadri Elettrici” (che comprende un trasformatore d’isolamento, il quadro elettrico generale e il gruppo di continuità UPS) e la “Sala Gruppo Elettrogeno”, dove è posizi...
Conservazione delle cose assicurate. Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza, cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite.
Conservazione delle cose assicurate. Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Se in occasione di una ispezione fossero accertate circostanze che comportano un aggravamento di rischio l’Assicurato ha l’obbligo, a richiesta della Società, di riportare il rischio allo stato normale, in difetto è in facoltà della Società di sospendere l’Assicurazione della cosa in questione previa notifica mediante lettera raccomandata; a tale riguardo è considerato aggravamento di rischio anche il fatto che una delle cose assicurate si trovi, ad insaputa della Società, in una sede diversa da quella in cui si trovava la cosa stessa al momento di decorrenza del presente contratto.

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  • Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.

  • Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.

  • Periodo di conservazione I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Tempi di conservazione dei dati I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare: