Responsabilità Civile personale dei dipendenti Clausole campione

Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Ciò nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’Assicurato o fra di loro. Tanto l’Assicurazione RCT quanto l’Assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/84, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Ciò nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’Assicurato o fra di loro.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla respon- sabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Xxxxx, o fra di loro, in relazione allo svolgi- mento delle loro mansioni.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato regolarmente iscritti a libro paga, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali. Ciò nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro. Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/84, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assi- curato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall’ art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità: • quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", • quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. L’Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Ente Contaente (compresi dirigenti e quadri), dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori interinali, borsisti, corsisti, stager, volontari impiegati anche in attività di protezione civile, ausiliari del traffico, lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili), personale non immesso nei ruoli dell’Ente, lavoratori precari in genere di cui si avvalga l'Ente Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi , escluso l’Ente Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni. per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi tra di loro anche i dipendenti dell’Assicurato e le altre figure sopra indicate, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro subordinati dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Xxxxx, o fra di loro, in relazione allo svolgi mento delle loro mansioni. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi di legge14.
Responsabilità Civile personale dei dipendenti. Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.