Foglio Informativo
Foglio Informativo
MUTUO IPOTECARIO IMPRESE – offerto a Clienti “Non Consumatori” TASSO VARIABILE
Requisiti.
Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Iscrizione Albo Banca d’Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx)
OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome / Xxxxxxx sociale:
Sede:
Telefono e e-mail:
Iscrizione ad albi o elenchi:
Numero delibera iscrizione all’albo/elenco:
Qualifica:
CHE COS’E’ IL MUTUO
Caratteristiche
Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine riservato a clienti non consumatori. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Mutuo a tasso variabile
Nel mutuo a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Principali rischi (generici e specifici):
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
• possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
• la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.
Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
Per saperne di più:
La Guida “Comprare una casa – Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, presso tutte le filiali e sul sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
(Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione)
TAEG 8,81%: calcolato al tasso di interesse del 7,85% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore – base zero - maggiorato di uno spread di 4,45 p.p.) su un capitale di 100.000,00 € per la durata di 15 anni, spese di istruttoria € 1.000,00, commissione di incasso rata mensile
€ 2,50, spese invio comunicazioni periodiche € 1,00/cad, imposta sostitutiva € 250,00.
Importo mensile della rata per € 100.000 di capitale: € 949,51 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: € 1.055,15 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: € 849,84
Il TAEG è comprensivo di:
• premio assicurativo relativo alla sottoscrizione della Polizza Incendio proposta dalla Banca (*)
• costo della perizia tecnica estimativa (**)
(*) Premio unico anticipato di € 1.545,00 per una copertura assicurativa complessiva 15 anni su un immobile ad uso commerciale con un capitale assicurato “Incendio e scoppio” di € 200.000 a Valore intero e “Ricorso terzi” di € 100.000 a primo rischio assoluto. Per le caratteristiche specifiche della polizza si rinvia al Set Informativo disponibile presso le Filiali della Banca.
(**) Costo della perizia tecnica estimativa € 622,20 (iva inclusa).
Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali, a puro titolo esemplificativo, le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca.
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | ||||
VOCI | COSTI | |||
Importo finanziabile | Massimo 60% del valore dell’immobile accertato dal perito | |||
Durata | 15 anni - Durate differenti possono essere concordate in sede di istruttoria | |||
Decorrenza ammortamento | Dalla data erogazione dell’importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto | |||
TASSI | Tipologia tasso (1) | Variabile | ||
Tasso di interesse nominale annuo | 7,85% | |||
Parametro di indicizzazione (2) | Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base Zero | |||
Spread | 4,45% | |||
Tasso di interesse di preammortamento (3) | 7,85% | |||
Tasso di mora | Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) | |||
SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | 1,00% dell’importo finanziato con minimo Euro 150,00 | |
Perizia Tecnica | Perizia tecnica obbligatoria eseguita da un Tecnico nominato dalla Banca. I relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento e il costo viene corrisposto dal cliente direttamente al perito | |||
Altro | Indennizzo per recesso prima di erogazione: 1,00% dell’importo richiesto (minimo Euro 150,00) | |||
Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell’importo deliberato (percentuale massima). | ||||
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza” | Contratti sottoscritti in modalità telematica | € 0,00 | ||
Contratti sottoscritti in filiale | NON PREVISTI | |||
Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | Nessuna | ||
Incasso Rata | Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00 | |||
Invio documentazione | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 | ||
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 | |||
Domiciliazione in filiale (a documento) | € 0,40 | |||
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | € 0,00 | |||
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. | ||||
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | ||||
Raccomandata | € 6,50 | |||
Raccomandata A.R. | € 8,00 | |||
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito. | ||||
Sospensione pagamento rate | Euro 0,00 |
Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00 | |||
Rinnovazione ipoteca (oltre a costo iscrizione): Euro 150,00 | |||
Spese cancellazione ipotecaria ex L. 40/2007: Euro 0,00 | |||
Cancellazione ipotecaria con atto notarile per espressa | |||
Altro | richiesta del Cliente (fatti salvi gli oneri notarili a carico del | ||
Cliente): Euro 120,00 | |||
Spese bancarie per svincoli parziali - Variazione o restrizione | |||
ipoteca (oltre a costo annotazione): Euro 150,00 | |||
Accollo mutuo: Euro 100,00 |
Piano di ammortamento | |
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (5) | Piano Francese - Tasso Frazionato |
Tipologia di rata | Costante |
Periodicità delle rate | Mensile - Periodicità delle rate differente potrà essere concordata in fase precontrattuale |
(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una “base zero”, in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:
- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre
Nel caso in cui il parametro di riferimento dovesse risultare inferiore allo 0,00%, il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.
(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.
La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce “Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi”.
(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell’operazione di finanziamento.
(5) TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo “tasso frazionato”, è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l’anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l’importo dell’esposizione in linea capitale diviso 100.
ANNO CIVILE -Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo “anno civile” è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell’anno civile moltiplicato per 100).
Una differente tipologia di tasso o parametro di mercato può essere concordata, in sede di istruttoria, per determinare il tasso di interesse da applicare all’operazione di finanziamento.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”)
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)
Perizia tecnica
La perizia è obbligatoria ed eseguita da un Tecnico nominato dalla Banca. Il relativo costo viene corrisposto dal cliente direttamente al perito.
Nel caso di finalità “Portabilità tramite surroga” la perizia tecnica è a carico Banca.
Adempimenti notarili
Gli adempimenti notarili sono predisposti da un Notaio nominato dal cliente. Il costo viene corrisposto dal cliente direttamente al notaio.
Nel caso di finalità “Portabilità tramite surroga” i costi per gli adempimenti notarili sono a carico Banca.
Assicurazione immobile
La Polizza incendio è obbligatoria
Per la concessione di mutui ipotecari di importo pari o inferiore Euro 250.000
Il cliente avrà facoltà di sottoscrivere una polizza incendio commercializzata dall’Istituto o stipulare pari copertura con una qualsiasi compagnia terza. In quest’ultimo caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della banca erogante.
Per la concessione di mutui ipotecari di importo superiore Euro 250.000
Il cliente avrà facoltà di sottoscrivere una polizza incendio offerta da una qualsiasi compagnia assicurativa, ad eccezione delle polizze intermediate dall’Istituto, con vincolo a favore della Banca erogante.
Il cliente può recedere dal contratto di polizza incendio sottoscritta unitamente al mutuo richiesto per l’acquisto dell’immobile a cui essa è riferita. In tal caso sarà cura del cliente sottoscrivere medesima copertura tramite la compagnia prescelta secondo le modalità sopra indicate.
Per le caratteristiche specifiche delle polizze commercializzate da Banca Valsabbina e per conoscere le modalità di recesso, si rinvia al fascicolo informativo disponibile presso le Filiali della Banca.
Imposte
Verranno applicate le imposte come previsto dalla normativa vigente.
Tasse ipotecarie
Verranno applicate le tasse ipotecarie come previsto dalla normativa vigente.
SERVIZI ACCESSORI non previsti
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 10 giorni dalla richiesta. Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
• Atto di provenienza del bene oggetto di ipoteca
• Planimetrie e visure catastali
• Perizia
• Atto preliminare (in caso di compravendita)
• Copia del contratto di mutuo in essere (in caso di xxxxxxx)
• Piano di ammortamento e debito residuo mutuo in essere (in caso di surroga)
Clienti CONSUMATORI
• Modello unico, 730 o CUD del richiedente il mutuo e degli eventuali garanti proposti
• Ultime tre buste paga del richiedente il mutuo con valorizzata la data di assunzione
Clienti NON CONSUMATORI
• Ultimi due bilanci definitivi
• Bilancio provvisorio per l’esercizio in corso
• Modello unico dei soci, limitatamente alle società di persone e/o ai liberi professionisti.
• Modello Unico, 730 o CUD degli eventuali garanti proposti
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca) Durata dell’istruttoria: massimo 90 giorni
Disponibilità dell’importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2,00 % del debito residuo.
Il compenso non è applicabile in caso di mutuo destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche (ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/1993 TUB).
PORTABILITA’ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DEL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora. Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.
In caso di presenza di un periodo iniziale di preammortamento, nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi, il rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali non garantisce il rimborso dell’importo totale del credito in base al contratto stesso.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia -
Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)
A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
INDICI DI RIFERIMENTO APPLICATI AI TASSI DI INTERESSE
La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks).
Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico europeo in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari o chirografari, sono forniti in uno Stato membro dell’UE ma possono essere usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri.
In conformità alle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche) e al “Regolamento UE 2016/2011 (c.d. “Regolamento Benchmark”) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento”, si riportano di seguito le informazioni riguardanti l’indice di riferimento eventualmente previsto nel contratto di credito a Lei intestato ed indicato nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale costituisce il frontespizio del presente contratto.
L’indice di riferimento utilizzato è riportato alla voce “Tasso di interesse annuale” per parametrare lo spread eventualmente previsto dal contratto per i tassi variabili.
EURIBOR
DENOMINAZIONE:
EURIBOR® - E’ il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra alle ore 11:00 (dei giorni bancari lavorativi) a Bruxelles.
Non esiste un solo tasso Euribor ma uno per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato interbancario soggetti alla rilevazione EMMI-GRSS: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi. Euribor è calcolato secondo le convenzioni Act / 365 e 30/360 giorni.
Il valore è consultabile al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx
AMMINISTRATORE:
European Money Markets Institute (EMMI), precedentemente noto come Euribor-EBF, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga fondata nel 1999 con il lancio dell'euro e con sede a Bruxelles (56, Xxxxxx xxx Xxxx, 0000 Xxxxxxxxx). I suoi membri sono associazioni bancarie nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. L'European Money Markets Institute (EMMI), in qualità di amministratore del benchmark critico, ha la responsabilità di definire e attuare solidi meccanismi di governance e controllo per garantire l'integrità e l'affidabilità di EURIBOR.
Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.
IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELL’INDICE:
l’indice subisce quotidiane oscillazioni di valore, in relazione alle quotazioni di mercato del tasso sottostante, cioè il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra, come media dei tassi d’interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell’indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni. Ad esempio, tasso del contratto: Euribor a 6 mesi + 1,50% (spread).
Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,00% (0,50% + 1,50%).
Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 0,80%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,30% (0,80% + 1,50%).
XXXXX DEPOSITI BCE
DENOMINAZIONE:
Il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è uno dei tre tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) fissa ogni sei settimane nell’ambito delle decisioni di politica monetaria dell’Unione Europea. Questo tasso definisce l’interesse che le banche percepiscono sui loro depositi overnight (per la durata di un giorno lavorativo) presso la banca centrale.
Il valore è consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx_xxx_xxxxxxxx_xxxxx/xxx_xxx_xxxxxxxx_xxxxx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx
AMMINISTRATORE:
Banca Centrale Europea (BCE), istituzione ufficiale dell'Unione Europea al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Ha sede a Francoforte sul Meno, con indirizzo principale in 60314, Sonnemannstrasse n. 20
IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELL’INDICE:
l’indice può subire oscillazioni di valore o rimanere stabile per un determinato periodo di tempo (dal 16/03/2016 è determinato in negativo a -0,40% annuo); in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell’indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.
Ad esempio, tasso del contratto Tasso Depositi BCE + 1,00% (spread).
Se il tasso Tasso Depositi BCE nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 1,50% (0,50% + 1,00%).
Se il tasso Tasso Depositi BCE nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 1,20%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 3,70% (1,20% + 1,50%).
GLOSSARIO
Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. |
Imposta di registro | L'imposta di registro è una imposta indiretta (che cioè colpisce il trasferimento di ricchezza: ad es., l'acquisto di un appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima. |
Imposta sostitutiva | Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell’atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L’addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell’erogazione. |
Ipoteca | Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all’ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento. |
Mutui con finalità Portabilità tramite surroga | Xxxx mutui sono concessi solo a persone fisiche, che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e sono finalizzati al rimborso di un mutuo fondiario ottenuto in precedenza da altro Istituto dove il debitore può surrogare la Banca mutuante nei diritti ipotecari del Creditore Originario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in part. Art. 38 e seguenti, in ottemperanza del disposto dell’art. 8 “Portabilità del mutuo; Surrogazione” del D.L. 31.1.2007 n. 7 convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, come modificato dall’art.2 comma 450 della Legge n. 244 del 24.12.2007). |
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Perizia | Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento “francese” | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. |
Rimborso in un’unica soluzione | L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. |
Spese di perizia | Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |