TEMPI DI EROGAZIONE Clausole campione

TEMPI DI EROGAZIONE. (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca) Durata dell’istruttoria: massimo 90 giorni Disponibilità dell’importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste
TEMPI DI EROGAZIONE. (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)
TEMPI DI EROGAZIONE. Durata dell’istruttoria: massimo 60 giorni - Disponibilità dell’importo: massimo 15 giorni
TEMPI DI EROGAZIONE. Durata dell’istruttoria Due giorni Disponibilità dell’importo La somma viene erogata entro la data di consegna del veicolo, se si tratta di auto o motoveicoli, entro due giorni se si tratta di altri beni o servizi. COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore. Modalità di erogazione: Tabella finanziaria: Acconto € COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA Residuo da pagare €
TEMPI DI EROGAZIONE. Il PRESTITO rimborsabile direttamente dal Consumatore è erogabileentro 30 (trenta) giorni dal momento della stipula del contratto, ad eccezione dell’ipotesi di Offerta fuori sede, nel qual caso l’erogazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Finanziatore, della documentazione sottoscritta dal Consumatore. Quando il prestito deve essere assistito da DELEGAZIONE DI PAGAMENTO l'erogazione avrà luogo dopo il ricevimento dell'atto di accettazione da parte del datore di lavoro.
TEMPI DI EROGAZIONE. Delibera entro i 60 gg. successivi alla data di presentazione della domanda, salvo giustificati motivi.
TEMPI DI EROGAZIONE. Durata dell’istruttoria: Di norma, non superiore a 40 giorni.
TEMPI DI EROGAZIONE. Durata dell’istruttoria: Disponibilità dell’importo SERVIZI DI CONSULENZA INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti. Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati .
TEMPI DI EROGAZIONE. 1. La retribuzione di risultato viene erogata per l'80%, a seguito di verifica intermedia degli obiettivi aziendali, nel mese di aprile dell'anno successivo secondo le modalità previste dal presente documento agli articoli 38, 39, 40 e 41. Il residuo del 20% sarà erogato, a seguito di verifica finale degli obiettivi aziendali, il mese successivo a quello in cui viene assegnato il punteggio relativo agli stessi da parte di Regione Lombardia.
TEMPI DI EROGAZIONE. Il Premio di risultato per l'esercizio 2000 sarà erogato (a tassazione separata) unitamente alle competenze relative al mese di ottobre 2002 Il Premio di risultato per l'esercizio 2001 sarà erogato unitamente alle competenze di gennaio 2003. I Premi di risultato degli esercizi 2002 e 2003 saranno erogati unitamente alle competenze, rispettivamente, di Ottobre 2003 e di Ottobre 2004.