Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12
Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12
Deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIDERATO
− che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso al costante sviluppo della professione - an- che in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi for- mativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
− che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede per- tanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”;
− quanto disposto dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dal
DPR 5 giugno 2001 n. 328;
− che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predi- sposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La vio- lazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;
− che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regola- mento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del DPR 137/12: “a) le modalità e le condizioni per l'assolvi- mento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'orga- nizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”;
− che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto eser- cizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività;
− che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;
− che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente so- ciale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;
− la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
− il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle am- ministrazioni pubbliche;
− il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall’ANAC con delibera n.
831 del 3 agosto 2016;
− che nella seduta di Consiglio del 14 dicembre 2019 è stata approvata la bozza del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 da sotto- porre al Ministero della Giustizia;
− che in data 31/12/2019 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0051546 - m_dg. Gab., senza alcuna modifica al testo deliberato dal Con- siglio nazionale in data 14 dicembre 2019;
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo professionale, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Art. 2
Oggetto
Per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all’aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.
Obiettivi formativi
La formazione continua è finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e svi- luppo delle competenze tecnico professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.
Art. 4
Obblighi formativi dell’assistente sociale
1. L’assistente sociale iscritto all’albo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggior- namento della propria competenza professionale.
2. L’obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento.
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.
Art. 5
Modalità di adempimento dell’obbligo
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire dal primo gennaio 2014, e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L’anno formativo coincide con quello solare. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo.
3. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito corri- sponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 14 del presente regolamento.
4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, cu- rando la continuità del proprio percorso formativo.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità̀ al principio di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
6. La valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo avviene al termine del trien- nio.
Istituzione del registro dei soggetti autorizzati
1. In conformità al disposto dell’art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Con- siglio nazionale rilascia a persone fisiche, associazioni di iscritti agli albi e ad altri sog- getti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l’au- torizzazione all’organizzazione di attività di formazione continua.
2. L’autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata del Consiglio nazionale, te- nendo conto delle caratteristiche e della qualità dell’offerta formativa.
3. Ai fini dell’autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante come da normativa.
4. È istituito presso il Consiglio nazionale il registro dei soggetti autorizzati.
5. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale che ne assicura il periodico aggiornamento.
Art. 7
Requisiti per l’iscrizione nel registro
1. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d’indirizzo di cui all’art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.
2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro persone fisiche, enti pub- blici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi asso- ciati, società commerciali e altre persone giuridiche.
3. Ai fini dell’autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo degli Assistenti Sociali;
• comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione for- mativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
• docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
• gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.
4. I soggetti autorizzati assicurano l’utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tec- nologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative destinate agli Assistenti sciali e di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali ove si tengono i corsi di formazione.
Sono inoltre tenuti a richiedere l’accreditamento degli eventi da loro organizzati, alla te- nuta del registro dei partecipanti, e al rilascio dell’attestato di partecipazione, pena la de- cadenza dall'autorizzazione.
5. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di autorizzazione può presentare nuova- mente l’istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
Art. 8
Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua
1. Il Consiglio nazionale istituisce una Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio nazionale, composta da sette membri, di cui quattro consi- glieri nazionali e tre esperti.
2. La Commissione consultiva coadiuva il Consiglio nazionale nell’esercizio delle fun- zioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro, nonché all’accreditamento degli eventi formativi.
3. Ogni Consiglio regionale dell’Ordine deve istituire una Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regola- mento.
Art. 9
Incompatibilità
1. Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l’attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.
2. L’incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qua- lità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.
3. L’incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su con- ferimento dell’incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l’attività prevalente di chi lo conferisce e del pro- fessionista stesso.
4. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d’indirizzo di cui all’art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.
Art. 10
Procedimento di autorizzazione dei soggetti formatori
1. Il soggetto formatore che intende chiedere l’autorizzazione ai fini e per gli effetti del presente regolamento, presenta domanda compilando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella apposita sezione.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell’art. 7 del presente regolamento e con le modalità applicative stabilite dal Consiglio nazionale, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei suddetti requisiti e della qualità della formazione continua erogata oltre ad un piano formativo da svolgersi nel triennio di rife- rimento.
3. La domanda è rivolta al Consiglio nazionale che determina l’ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente, a titolo di diritti di segreteria.
4. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed esprime parere in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda.
5. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua può richie- dere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, propone al Consiglio nazionale il rigetto della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’agenzia.
6. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al quarto comma, invia la bozza di delibera al Ministro della Giustizia per il previsto parere vincolante. Ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l’autorizzazione del sog- getto formatore o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.
Art. 11
Xxxxxx e revoca dell’autorizzazione dei soggetti autorizzati
1. L’autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo.
2. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l’autorizzazione devono presentare an- nualmente entro il 31 gennaio una relazione sull’attività̀ formativa erogata nell’anno pre- cedente unitamente all’autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requi- siti di cui all’art. 7. La mancata presentazione della relazione e/o dell’autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.
3. L’autorizzazione può̀ essere revocata con delibera del Consiglio nazionale, previo pa- rere della Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, qua- lora vengano meno uno o più̀ dei requisiti previsti dal presente regolamento o per ina- dempienze o scorrettezze compiute nel corso dello svolgimento degli eventi, anche se- gnalate dai Consigli regionali, secondo l’esclusiva ed insindacabile discrezionalità del Consiglio nazionale. La delibera di revoca è trasmessa per il parere vincolante al Mini- stero vigilante.
4. I soggetti autorizzati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere l’autorizza- zione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio nazionale entro il 30 giugno dell’ultimo anno del triennio. In mancanza, l’autorizzazione vigente a svolgere l’attività̀ di formazione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.
Art. 12
Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati
1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il rico- noscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realiz- zare, esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
2. Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all’estero, gli eventi di formazione a distanza, questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale, quelli organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell’arco di un anno in almeno due Regioni, nonché́ gli eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite convenzioni oltre a quelli delle proprie associa- zioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commis- sione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua.
3. Il Consiglio nazionale delega ai Consigli regionali dell’Ordine l’attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza e non rientranti in quelli di cui al comma precedente, sempre ai sensi delle Linee di indirizzo parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Com- missione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti as- segnati.
4. L’attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qua- lità dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati.
A tal fine i soggetti che intendono ottenere l’accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, secondo le rispettive competenze, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire
agli eventi che intendono realizzare. La domanda deve essere corredata da documenta- zione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. Il Consiglio nazionale, in conformità all’art. 18 del presente regolamento, con propria delibera definisce la documentazione e la modulistica necessaria alla valutazione delle domande di accreditamento, nonché i diritti di segreteria.
5. Il Consiglio regionale o il Consiglio nazionale possono richiedere, ove necessario, in- formazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la docu- mentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla ri- chiesta, il Consiglio nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività̀ che non risultino adeguatamente documentate.
6. Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accredi- tamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l’uti- lizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
7. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della do- manda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corri- sponde al numero delle ore di durata dell’evento.
8. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della fre- quentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell’Assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità̀ di presentazione vengono definiti nelle Linee d’indirizzo parte integrante del presente Regolamento.
9. L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per le ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell’evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l’Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.
Art. 13
Attività formative
1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di cre- diti pari al numero delle ore di attività.
2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:
a) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale professionale;
b) partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e ma- ster attinenti al Servizio Sociale professionale;
c) partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità
telematiche;
d) partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professioni- sta è dipendente;
e) partecipazione ad incontri di supervisione professionale individuali svolti da as- sistenti sociali;
f) partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multiprofessionali;
g) attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di apparte- nenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di for- mazione sul campo, questionari online, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato so- ciale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
h) attività̀ di docenza universitaria, attività didattica e/o di laboratorio, cultore della materia;
i) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine o da organi- smi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
j) svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
k)svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfeziona- mento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
l) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.
3. Le modalità applicative sono dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale.
Art. 14
Esoneri
1. Su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
a) maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;
b) grave malattia o infortunio;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall’attività professionale. Ne consegue la pro- porzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel corso del triennio.
Art. 15
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative di cui all’art. 13 svolte nell’anno precedente, mediante l’inserimento nella propria area riservata.
2. L’iscritto adempie gli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche affe- renti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio nazionale.
3. L’iscritto ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svol- gimento di attività formativa.
4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all’80%.
5. La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appar- tenenza dell’iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 137/2012.
Art. 16
Attribuzioni dei Consigli regionali dell’Ordine
1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predi- spongono, deliberano ed inviano al Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla pubblica- zione del regolamento nazionale sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione con- sultiva di cui all’art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.
2. I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, il piano dell’offerta forma- tiva a valenza annuale.
3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi per og- getto la materia deontologica e l’ordinamento professionale e devono contenere le indi- cazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con or- dini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associa- zioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento pro- fessionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti li- mitatamente al recupero delle spese sostenute.
6. I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno orga- nizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regola- mento.
7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
8. Il Consiglio regionale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Art. 17
Attribuzioni del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale:
a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli assistenti sociali, informando dell’obbligatorietà attraverso forme comunicative ade- guate ai diversi soggetti istituzionali;
b) elabora il Piano formativo nazionale sulla base dei Piani formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art. 16, garantendo la qualità e l’uniformità dell’offerta formativa con l’approvazione dei Piani formativi regionali an- nuali;
c) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collabora- zione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;
d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uf- fici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, associa- zioni di assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri sog- getti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell’albo;
e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);
f) effettua il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento in materia di for- mazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l’acquisizione, ag- gregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Consigli regionali, al fine di verificarne le condizioni di effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l’uni- formità e l’efficacia;
g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno considerati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini di valutare qualità ed efficacia dell’offerta formativa erogata sul territorio e l’even- tuale revisione del presente regolamento;
h) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
i) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l’attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
j) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Con- sigli regionali laddove inadempienti.
Art. 18
Modalità d’attuazione
1. Le modalità d’attuazione e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi re- lativi alla formazione continua, sono contenute nelle Linee d’indirizzo, coordinamento ed attuazione, parte integrante e vincolante del presente regolamento.
Art. 19
Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giusti- zia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° Gennaio 2020.
2. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Allegato:
Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione del Regolamento Formazione Conti- nua del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali
LINEE D’INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE
per l’applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020.
INDICE
Introduzione pag. 2
Oggetto ed obblighi della formazione pag. 2
Iscrizione al registro dei soggetti autorizzati
a) Requisiti pag. 2
b) Modalità pag. 3
Riconoscimento degli eventi formativi
a) Requisiti pag. 4
b) Documentazione pag. 5
c) Calcolo dei crediti pag. 5
d) Validità dell’accreditamento eventi formativi pag. 5
e) Riconoscimento degli eventi FAD pag. 6
f) Formazione sul campo pag. 8
g) Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di ass. sociale pag. 8
Riconoscimento delle attività
a) Parametri di riferimento pag. 9
b) Sistema di accreditamento – Tabella per l’attribuzione dei crediti pag. 9
Riconoscimento degli esoneri
a) Requisiti e documentazione pag. 12
b) Tabella motivazioni esoneri pag. 13
c) Modalità di calcolo dell’esonero pag. 14
Diritti di segreteria
a) Parametro di riferimento pag. 14
b) Modalità di esonero o riduzione pag. 15
c) Modalità di riscossione pag. 15
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
a) Quadro di riferimento pag. 15
b) Partecipazione ad eventi e attività svolte all’estero pag. 15
Redazione dei regolamenti regionali per le Commissioni consultive
per l’autorizzazione della formazione continua pag. 16
Regolamento per il funzionamento della Commissione consultiva nazionale pag. 17
INTRODUZIONE
Le Linee di indirizzo entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020.
Le Linee di indirizzo del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali sono state redatte attraverso un processo partecipato da tutti i Consigli regionali dell’Ordine a seguito del docu- mento di monitoraggio del precedente triennio prodotto dal Consiglio nazionale nel 2018 e a seguito degli incontri territoriali d’area dei Consigli regionali e al confronto in sede di Conferenze dei Presi- denti.
Le presenti Linee d’indirizzo sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al sistema della forma- zione continua (Consigli regionali dell’Ordine, soggetti autorizzati ed in convenzione, iscritti) nell’applicazione delle procedure.
Queste Linee di indirizzo si ispirano ai principi di qualità e trasparenza ed hanno come finalità il miglior apporto alle attività dei Consigli regionali, ma soprattutto alla crescita della competenza pro- fessionale degli iscritti all’Ordine.
OGGETTO ED OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE (artt. 2, 3, 4 e 5)
La formazione continua si articola e comprende i seguenti ambiti:
a) aggiornamento e formazione specifica, quale attività finalizzata al mantenimento, approfondi- mento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e/o alle funzioni svolte che consiste nella frequenza di semi- nari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;
b) formazione attiva tale da richiedere processi di teorizzazione e riflessività sull’esercizio della pro- fessione e produzione di conoscenze e competenze e per ciò che attiene gli adempimenti e le direttive in tema di competenze innovative rispetto all’esercizio della professione di assistente sociale, manag- ment, pubblica amministrazione e innovazione nel welfare.
La formazione continua deve essere approvata dal Consiglio nazionale e/o dai Consigli regionali dell’Ordine (di seguito Cnoas e Croas).
Lo svolgimento della formazione continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.
Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, onde consentire agli stessi, al termine della sospensione, di poter riprendere con competenza e professionalità adeguata l’eserci- zio dell’attività professionale.
I Consigli regionali dovranno segnalare ai Consigli di disciplina gli eventuali inadempimenti degli iscritti alla fine del triennio formativo.
I Consigli regionali promuovono verso gli iscritti, nelle forme ritenute più opportune, anche la conti- nuità della formazione.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
(artt. 6, 7, 10 e 11)
a) Requisiti
• Significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo degli As- sistenti Sociali.
Per significativa esperienza si intende: l’organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore docu- mentate di formazione nell’ultimo triennio dedicate specificatamente agli assistenti sociali o concer- nenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all’art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Il soggetto organizzatore deve dichiarare il numero di assistenti sociali coinvolti per gli eventi orga- nizzati nel triennio.
• Comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni.
Ai fini dell’accertamento della comprovata competenza ed esperienza nel metodo didattico e nella progettazione formativa occorre presentare una relazione che delinei gli obiettivi formativi per il triennio individuati nel corso della propria attività pregressa di formazione agli assistenti sociali.
• Docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato a carico dei quali non sia stata irrorata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva.
I curricula dei docenti, sottoscritti con firma autografa e aggiornati ai tre mesi precedenti la presenta- zione, devono evidenziare una specifica competenza di natura didattico-professionale nelle aree te- matiche di cui sopra. Insieme al curriculum dovrà essere inviata lettera dell’organizzazione al docente di incarico e di accettazione a svolgere attività formativa.
• Gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.
All’istanza devono essere allegate le dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità per gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti l’autorizzazione.
I soggetti autorizzati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di tenere i corsi di forma- zione in locali idonei e rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni dal punto di vista sia della sicurezza sia dell’accessibilità. Gli stessi si obbligano a tenere le dotazioni strutturali e tec- nologiche indicate dal Consiglio nazionale nelle presenti linee d’indirizzo.
b) Modalità
Le istanze di autorizzazione saranno redatte attraverso il sito xxx.xxxxx.xx, esclusivamente on-line, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, con allegata la documentazione di cui all’art. 10 secondo comma, previo versamento di un contributo a titolo di diritti di segreteria che verrà determinato annualmente, con apposita delibera del Consiglio nazionale.
Le istanze così formulate verranno esaminate, in via istruttoria, dalla Commissione consultiva per la formazione continua che può, attraverso la struttura di segreteria, chiedere eventuali chiarimenti od integrazioni. Per le domande complete la Commissione esprimerà il proprio motivato parere di acco- glimento o di rigetto, trasmettendole al Consiglio che provvederà ad esaminarle, nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale, invierà una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero medesimo, delibererà l’autorizzazione od il diniego.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative ai soggetti richiedenti l’autorizzazione sono comu- nicate agli interessati nelle forme previste dalla legge.
I soggetti autorizzati dovranno assolvere ai seguenti obblighi a periodicità annuale:
- autocertificazione del mantenimento dei requisiti d’accesso;
- relazione annuale di verifica con breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate, numero di assistenti sociali partecipanti, modalità di valutazione dei corsi adottati, valutazione del grado di soddisfazione.
RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI (art. 13)
a) Requisiti
Gli eventi formativi possono essere riconosciuti dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali nei rispettivi territori di competenza, attribuendo un numero di crediti corrispondenti al numero delle ore di formazione erogate, salvo quanto previsto dalla tabella per l’attribuzione dei crediti.
Il riconoscimento può essere richiesto dagli enti autorizzati iscritti nel Registro ex art. 6 del Regola- mento, ovvero dagli enti che abbiano stipulato con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, appositi protocolli d’intesa o convenzioni aventi ad oggetto la formazione professionale.
I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi, secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 5 del DPR 137/2012. Essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. Si specifica che la locu- zione “in convenzione e/o cooperazione” racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi. La concessione del solo patrocinio all’iniziativa non costituisce autorizzazione all’evento per il riconoscimento dei crediti. La scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l’evento formativo è lasciata alla discrezionalità del Consiglio regionale.
Tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel ter- ritorio regionale di competenza, che non hanno tutti i requisiti per richiedere l’autorizzazione. I sog- getti richiedenti una convenzione/cooperazione ad un Consiglio regionale devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro Croas.
Il Consiglio nazionale riconosce esclusivamente se richiesti da enti formatori o dagli iscritti:
a) gli eventi formativi realizzati all’estero;
b) gli eventi di formazione a distanza (FAD);
c) questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale
d) gli eventi che vengono replicati da uno stesso soggetto autorizzato in almeno due regioni nel corso di un anno;
e) gli eventi organizzati da soggetti convenzionati con lo stesso Consiglio nazionale ovvero da proprie fondazioni e/o associazioni.
Sia il Consiglio nazionale che i Consigli regionali deliberano il riconoscimento degli eventi e l’attri- buzione dei crediti formativi, sentito il parere delle rispettive Commissioni consultive per la forma- zione continua.
La decorrenza dei termini del silenzio assenso relativo alla richiesta di attribuzione di crediti formativi per eventi organizzati da soggetti autorizzati, è interrotta attraverso la richiesta di documentazione integrativa.
b) Documentazione
Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali provvedono al riconoscimento degli eventi formativi ed alla relativa attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell’evento.
L’istanza per il riconoscimento dell’accreditamento dell’evento formativo deve pervenire al Cnoas/Croas di competenza almeno 45 giorni prima dell’evento stesso, corredata dalla seguente do- cumentazione:
• programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell’attività formativa;
• lettera di incarico e di accettazione del formatore, curricula aggiornati agli ultimi tre mesi e firmati dei relatori/docenti;
• l’autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.
Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei con- tenuti con abstract delle relazioni.
La richiesta contenente la documentazione può essere inoltrata esclusivamente attraverso l’apposito modello informatico messo a disposizione dal Consiglio nazionale, secondo le istruzioni presenti nel sito del Cnoas.
Annualmente il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali con apposita delibera, definiscono il con- tributo dovuto per i diritti di segreteria relativi al riconoscimento degli eventi formativi. I diritti di segreteria tengono conto delle spese che sostengono i Consigli per il funzionamento delle procedure (costi della Commissione consultiva, del personale di segreteria, ecc.).
c) Calcolo dei crediti
L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa, come previsto dall’art. 5 del Regolamento.
Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell’apprendimento se previste.
La modalità del sistema informatico di rilevazione delle presenze attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria è obbligata per gli enti autorizzati dal Consiglio nazionale.
Gli enti pubblici ed i soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, in via eccezionale, potranno utilizzare per la rilevazione delle presenze, sia le apparecchiature messe a disposizione dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale, sia le modalità pregresse (fogli presenza e successivo accesso all’area riservata da parte degli iscritti per il caricamento dei crediti).
d) Validità dell’accreditamento eventi formativi
Il Consiglio nazionale definisce il periodo di validità dell’accreditamento, sulla base delle caratteri- stiche del programma di formazione (durata massima 12 mesi). Il contenuto di ciascun corso di for- mazione deve essere aggiornato in maniera regolare qualora vi siano modifiche nelle leggi, nei servizi e nelle prassi, o nei contenuti scientifici in generale. Ove non fosse possibile il prodotto deve essere ritirato ed i partecipanti debitamente informati.
Modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, se motivate, potranno essere apportate (es. cambio data), previa comunicazione al Consiglio nazionale.
e) Riconoscimento degli eventi FAD
L’accreditamento della formazione a distanza (FAD) richiede una particolare attenzione in quanto rivolta ad un numero potenzialmente elevato di destinatari e perché la fruizione dei contenuti è ripe- tibile nel tempo.
Le formazione a distanza è costituita da quel complesso di attività formative fruibili attraverso mate- riale formativo/informativo durevole (cartaceo, audio, video, multimediali) e/o attraverso la connes- sione alla rete Internet e l’uso della tecnologia informatica con l’ausilio di vari terminali quali perso- nal computer, tablet, smartphone o l’impiego di altri strumenti audiovisivi.
La fruizione della FAD avviene individualmente, tuttavia possono essere previste attività di intera- zione tra i discenti in appositi spazi di collaborazione.
Le modalità di svolgimento possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno dell’in- terazione tra docente/i e discente/i, in FAD sincrona e FAD asincrona.
La FAD sincrona prevede una situazione di relazione formativa in cui docente/i e discente/i comuni- xxxx da luoghi diversi ma contemporaneamente. In questa categoria sono compresi i seminari on line o webinar.
La FAD asincrona prevede una relazione formativa attraverso la rete in cui i soggetti interessati co- municano da luoghi e in tempi diversi, con una minore interazione tra docente/i e discente/i. In questa categoria ricadono i corsi e-learning.
Infine, la modalità Blended Learning è basata su un modello di formazione mista in cui vi sono mo- menti formativi in presenza e a distanza. In questo caso vi è l’alternanza o la sequenza di incontri in aula (lezioni, seminari) con fasi di studio realizzate mediante gli strumenti della FAD, siano essi CD- ROM da installare sul proprio computer oppure dei percorsi formativi fruibili in Internet con modalità sincrona o asincrona.
La partecipazione alla FAD deve prevedere l’identificazione del discente e la tracciabilità delle ope- razioni e dell’effettiva fruizione dei contenuti.
Tutte le FAD, inoltre, devono consentire la valutazione dell’efficacia formativa con la verifica dell’apprendimento attraverso una piattaforma on-line con test e/o esercitazioni.
Di seguito si riportano gli elementi minimi che dovranno essere comunicati al Consiglio nazionale dal soggetto autorizzato, a corredo della richiesta di attribuzione dei crediti formativi per gli eventi il cui svolgimento si prevede con la modalità a distanza:
- programma completo dell’attività formativa, comprensivo della suddivisione in moduli e della corrispondente ripartizione dei relatori. Per ogni modulo deve essere indicata la tempistica della fruizione dei contenuti, o la relativa quantificazione se contenente materiale diverso dal formato audio o video;
- lettera di incarico e di accettazione;
- curricula aggiornati agli ultimi tre mesi e firmati da tutti i soggetti coinvolti nell’attività didattica: docenti, responsabile scientifico, tutor;
- rapporto tecnico con descrizione delle caratteristiche della piattaforma, le modalità di trasferi- mento dei contenuti didattici (filmati, audio, testi), la predisposizione del materiale didattico e gli strumenti preposti per la memorizzazione su apposito registro dati per la tracciabilità dell’effettiva partecipazione degli utenti all’attività formativa;
- metodologia comunicativa e didattico-pedagogica prescelta per la formazione dei discenti;
- modalità di verifica: numero di domande previste, almeno una per credito richiesto, per la verifica dell’apprendimento del discente in itinere e per il test finale del percorso formativo;
- la tipologia di domande può essere a risposta multipla o a risposta singola (vero/falso);
- l’indicazione della percentuale, almeno il 60%, di domande esatte necessarie per il superamento delle verifica ed il termine ultimo per l’esame finale (entro 6 mesi dalla data di rilascio delle cre- denziali d’accesso) che sono i criteri che rispondono al positivo esito del percorso formativo ai fini del riconoscimento dei crediti ai discenti;
- credenziali di accesso (o sistemi equivalenti) per consentire alla Commissione consultiva nazio- nale per l’autorizzazione della formazione continua la visione dell’intero percorso FAD al fine di valutarne i contenuti. La visione di una lezione a campione del corso proposto è necessaria per verificare l’efficacia dei sistemi di controllo apprestati dal soggetto autorizzato;
Qualora l’evento formativo preveda la trattazione di argomenti concernenti l’ordinamento professio- nale e la deontologia, la demo/lezione campione proposta dovrà riguardare espressamente tali conte- xxxx. Inoltre devono essere indicati i riferimenti bibliografici specifici relativi alla trattazione della deontologia professionale.
La verifica dell’apprendimento costituisce prova di partecipazione e può essere effettuata solo dopo la fruizione intermedia e/o finale dei contenuti.
E’ opportuno che vengano indicati la tempistica, la variabilità/randomizzazione ed il contenuto dei quesiti di verifica proposti al fine della verifica della comprensione del materiale didattico.
Per le lezioni video e/o audio la valutazione avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 13.
Per le lezioni testuali e/o la lettura di testi, viene applicato il tempo medio impiegato nella lettura del testo. Considerata la varietà dei testi, in termini di difficoltà e complessità, viene attributo un tempo di lettura di otto minuti ogni 6 mila caratteri, spazi inclusi. Pertanto il raggiungimento di un credito si otterrà con la lettura di un testo contenente 48 mila caratteri. La consultazione di immagini, tabelle o grafici viene considerata con un tempo di 2 minuti.
Il tempo per le esercitazioni pratiche viene calcolato in base al loro numero e alle modalità di realiz- zazione. Indicativamente ad ogni esercitazione viene attribuito un credito. L’interazione con i tutor e con i partecipanti viene calcolato con 1 credito ogni ora. La realizzazione di testi, o altro materiale di esercitazione, non può superare il 25% del tempo di consultazione del materiale didattico della FAD.
Il contenuto della FAD non deve essere la mera riproduzione del contenuto di documenti già pubbli- cati. Il riferimento a: testi normativi, libri, saggi, raccolte, pubblicazioni congressuali, dizionari, en- ciclopedie, riviste, periodici, traduzioni, inediti, internet, software e multimedia, o a qualsiasi altro contenuto soggetto o meno al diritto d’autore, deve essere debitamente citato con indicazione com- pleta della fonte, secondo criteri internazionali.
I contenuti della FAD devono essere basati sull’evidenza scientifica comunemente accettata nell’am- bito dell’operatività dei professionisti.
Per quanto riguarda le lezioni video verrà valutata altresì la qualità dal punto di vista tecnico, audio e video, che a insindacabile giudizio della Commissione Consultiva costituisce discrimine per l’accre- ditamento o meno del corso.
La piattaforma deve garantire affidabilità, sicurezza e riservatezza dei dati dei partecipanti. L’istanza di accreditamento delle iniziative formative FAD deve essere precedente la loro diffusione. Successivamente alla deliberazione, il corso FAD verrà inserito nel calendario dei corsi nella piatta- forma del Consiglio nazionale, al fine di consentire l’informazione agli iscritti.
Per ciò che riguarda l’attestazione e la registrazione dei crediti, il partecipante terminata la FAD ed ottenuto l’attestato, provvede alla registrazione dei crediti presso la propria area riservata.
L’agenzia formativa inserisce l’avvenuta frequenza del corso FAD del singolo iscritto tramite la piat- taforma rilevazione presenze del Cnoas.
Gli eventi FAD accreditati ex ante ed ex post sono di esclusiva competenza del Cnoas.
f) Formazione sul campo
La domanda da parte del soggetto attuatore deve pervenire al Consiglio regionale almeno 90 giorni prima dell’avvio della Formazione sul campo, su format predisposto che sarà predisposto dal Cnoas. Lo svolgimento della formazione sul campo deve necessariamente avere la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale o nazionale che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione.
Il progetto di formazione sul campo prevede i seguenti elementi caratterizzanti:
1. Obiettivi di apprendimento
- 1a Acquisizione di competenze
- tecniche
- professionali
- organizzative
- relazionali/comportamentali
- altro
2. Setting di apprendimento:
- operativo (all’interno del proprio servizio)
- extra operativo (gruppi di ricerca, gruppi multiprofessionali e interistituzionali)
3. Attività
3a. Attività proposta:
- osservativa
- esercitativa
- esecutiva-operativa
- elaborativa, di studio e ricerca 3b. Tempo dedicato:
- ore
- giornate
- settimane
- mesi
3c. data di formazione sul campo: data inizio e data di fine progetto
4. Sistema di valutazione
4a. – autovalutazione - valutazione tra pari
4b. Oggetto della valutazione (in relazione all’obiettivo di apprendimento)
- competenze, capacità, abilità acquisite
- risultato operativo: report, buone prassi, ricerca 4c. metodo di valutazione
- Questionario
- Focus Group
- Altro
g) Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale
Le proposte di ricerca possono essere presentate dal Cnoas, Croas e dalle Università.
Per quanto riguarda i questionari proposti verrà valutata la qualità dal punto di vista metodologico, teorico, e di ricaduta sulla professione che a insindacabile giudizio della Commissione Consultiva costituisce discrimine per l’accreditamento o meno della proposta.
La piattaforma utilizzata per ricerche on line deve garantire affidabilità, sicurezza e riservatezza dei dati dei partecipanti.
L’istanza di accreditamento delle iniziative di ricerca deve essere precedente la loro diffusione.
Il Consiglio nazionale definisce il periodo di validità dell’accesso alla piattaforma utilizzata per la partecipazione alla survey, sulla base delle indicazioni fornite dai proponenti (durata massima 12 mesi).
Per ciò che riguarda l’attestazione e la registrazione dei crediti, il partecipante, terminata la compila- zione del questionario, provvede alla registrazione dei crediti presso la propria area riservata. È com- pito del proponente individuare modalità di verifica della risposta alla rilevazione anche nel caso di ricerche che prevedono l’anonimizzazione dei dati.
RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ (art. 13)
a) Parametri di riferimento
Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi vengono distinte in:
a) attività formativa di cui l’assistente sociale è fruitore;
b) attività formativa in cui l’assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l’accrescimento di conoscenze e competenze.
L’attribuzione dei crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate nell’art. 12, secondo xxxxx, lettere, h, i, l, m, n, del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali.
Al fine di superare difformità di applicazione, in ambito nazionale, viene introdotta la seguente ta- bella, relativa alle attività previste dal secondo comma dell’art. 12.
b) Sistema di accreditamento - Tabella per l’attribuzione dei crediti
Gli eventi formativi accreditati ex ante e ex post devono essere attinenti al servizio sociale professio- nale e organizzati da soggetti autorizzati e/o in convenzione/accordo/protocollo.
Agli eventi formativi e alle attività formative potranno essere attribuiti crediti deontologici da parte del Cnoas o Croas tenuto conto dei contenuti, dei docenti e dei tempi previsti.
Eventi formativi | Crediti formativi | Note |
Corsi di formazione e aggior- namento | 1 credito /1 ora | ogni evento formativo può es- sere autorizzato per un max di 45 crediti |
Corsi di perfezionamento uni- versitario, formazione, ricerca e master | 1 credito /1 ora | ogni evento formativo può es- sere autorizzato per un max di 45 crediti |
Corsi Fad | 1 credito /1 ora | ogni evento formativo può es- sere autorizzato per un max di 45 crediti. |
Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla profes- sione di assistente sociale | 2 crediti di cui almeno uno deontologico | |
Partecipazione ad iniziative for- mative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipen- dente | 1 credito /1 ora | ogni evento formativo può es- sere autorizzato per un max di 45 crediti |
Attività Formative | Crediti Formativi | Note |
Partecipazione ad incontri indi- viduali di supervisione profes- sionale | 2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio | S’intende l’attività di un assi- stente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore |
Partecipazione ad incontri di su- pervisione effettuati da profes- sionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multi- professionali | 1 credito l’ora fino ad un mas- simo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio | |
Supervisione professionale | 1 credito l’ora fino ad un mas- simo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio | |
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 00 x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (XX 87) e master | Supervisione dei tirocini, curri- culari e di adattamento, 15 cre- diti di cui massimo 5 deontolo- gici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio |
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all’elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca | Gruppi di studio, di migliora- mento, audit: progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incon- tri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili, Progetti di ri- cerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi Elabora- zione di buone prassi o di proto- colli interistituzionali e multi- professionali: 10 crediti | |
Attività di docenza universita- ria | 2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati | |
Cultore della materia /attività laboratorio | 5 crediti per anno | |
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali | 1 credito formativo e 1deonto- logico per incontro, con un massimo di 30 crediti nel trien- nio, di cui massimo 15 deonto- logici nel triennio | (esclusi i consiglieri del Croas o Cnoas) |
Incarico elettivo come consi- gliere del Cnoas o del Croas | 7 crediti formativi e 5 deonto- logici per anno | |
Incarico come componente del Consiglio territoriale o nazio- nale di disciplina | 1 credito deontologico al mese di incarico fino 12 crediti deon- tologici all’anno | |
Svolgimento di relazioni o le- zioni | 3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento for- mativo |
Partecipazione alle commis- sioni esami di stato | 5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici | |
Redazione di pubblicazioni, ar- ticoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc. | Monografie e libri 15 crediti per testo Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste spe- cializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Croas o dal Cnoas e da loro enti controllati (Fonda- zioni, associazioni, ecc.): 4 cre- diti per articolo fino a un mas- simo di 12 nel triennio. | Da richiedersi nell’anno di pubblicazione. In relazione alla tematica trat- tata si possono attribuire crediti Deontologici. |
RICONOSCIMENTO DEGLI ESONERI
a) Requisiti e documentazione
L’articolo 14 del Regolamento attribuisce la valutazione dell’esonero al Consiglio regionale con provvedimento motivato.
Requisiti:
Gli esoneri sono previsti all’art.14 del Regolamento formazione continua che indica quali sono i mo- tivi di esonero dall’obbligo formativo:
1) maternità/paternità, adozione/ affido per la durata di dodici mesi;
2) grave malattia o infortunio;
3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
4) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
L’esonero avviene su domanda dell’interessato al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando l’apposito format previsto nella piattaforma dell’area riservata del Consiglio nazionale. Nella do- manda l’iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento. L’autocer- tificazione dell’iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all’invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità compe- tenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente. Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.
Nell’esame della richiesta il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gra- vità e specificità della situazione rappresentata.
L’esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista é obbligato compresi quelli deontologici.
Ulteriori casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dai Consigli regionali coerentemente a quanto previsto dalle presenti Linee di indirizzo.
b) Tabella motivazioni esoneri
Maternità/paternità, adozione, affido | Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l’esonero che non può superare i 12 mesi. Eso- nero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici |
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione | E’ legittimo richiedere l’esenzione dell’obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti |
Motivazioni Esonero per maternità o congedo parentale
Esonero per malattia grave o infortunio
Esonero per malattia grave o infortunio | L’esonero viene applicato per periodi di malat- tia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti |
Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione... | Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Xxxxx conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio |
Pensionati | Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Xxxxx conseguiti 15 crediti formativi nel trien- nio |
Permanenza all’estero | Esonero dei crediti, anche deontologici, commi- surato ai mesi di permanenza all’estero, non in- feriore a sei. |
Incarichi pubblici elettivi | Esonero totale in caso in cui è accertato per il periodo in cui fruiscono dell’aspettativa durante l’espletamento del mandato |
Altri casi
Zone colpite da catastrofi naturali: Potranno beneficiare di esonero dall’obbligo for- mativo i professionisti che esercitano la loro atti- vità in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero. | Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un mas- simo di 6 mesi |
Assistenza al coniuge/partner o figli /parenti/ af- fini entro il secondo grado affetti da grave ma- lattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio. | Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi congedo L. 104/92 continuativi uguali o supe- riori a 60 giorni. |
Altre situazioni | Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni |
c) Modalità di calcolo dell’esonero
Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti a trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5cf). Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi.
DIRITTI DI SEGRETERIA (artt. 10, 12 e 17)
a) Parametro di riferimento
Al fine di determinare il contributo sotto forma di diritti di segreteria da richiedere agli enti organiz- zatori degli eventi formativi il Consiglio nazionale terrà conto delle spese sostenute per il funziona- mento della Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, delle spese per il personale di segreteria e dell’incidenza temporale delle spese sostenute per la seduta consiliare, limitatamente alla media annuale destinata alla trattazione dello specifico argomento all’ordine del
giorno. Lo stesso parametro potrà esser utilizzato sia dal Consiglio nazionale che dai Consiglio re- gionale per la determinazione del contributo da richiedere agli enti organizzatori per il riconoscimento degli eventi formativi e della relativa attribuzione di crediti.
b) Modalità di esonero o riduzione
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, il Consiglio nazionale e ciascun Con- siglio regionale potranno determinare il contributo in misura ridotta od in esenzione, nella considera- zione del ruolo e della valenza sociale di ciascun soggetto autorizzato, ovvero con i soggetti con i quali sono stati sottoscritti protocolli d’intesa o convenzioni.
e) Modalità di riscossione
Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali pubblicheranno sui rispettivi siti web il codice iban o il numero del conto corrente postale a cui dovranno essere versati i contributi dovuti a titolo di di- ritti di segreteria.
ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI E INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO
(art. 15)
a) Quadro di riferimento
Nel corso del triennio formativo l’iscritto deve conseguire 60 crediti formativi di cui almeno 15 deon- tologici. I crediti deontologici valgono anche come crediti formativi ma non viceversa.
Per i nuovi iscritti, pur decorrendo il vincolo dell’assolvimento dell’obbligo formativo dall’anno so- lare successivo all’iscrizione, potranno essere calcolati, come utili, eventuali crediti formativi matu- rati nell’anno di iscrizione. L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione trien- nale dei crediti per ciascun anno (esempio: 40 crediti di cui 10 deontologici per l’iscritto all’Albo nel primo anno del triennio, 20 crediti di cui 5 deontologici per l’iscritto all’Albo nel secondo anno del triennio).
E’ obbligo dell’iscritto dichiarare entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative, di cui all’art. 13 del Regolamento, svolte nell’anno precedente attraverso l’inserimento nella propria pagina per- sonale in area riservata.
In nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all’altro.
b) Partecipazione ad eventi e attività svolte all’estero
I professionisti che frequentano corsi di formazione all’estero potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea richiesta al Consiglio nazionale.
Il professionista interessato può procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, entro l’anno in cui si è svolto l’evento, l’attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all’evento formativo (il programma, le materie oggetto dell’evento, i relatori).
REDAZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER LE COMMISSIONI CONSUL- TIVE PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA (art. 16)
Il Regolamento predisposto dai Consigli regionali per disciplinare le competenze della Commissione consultiva ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi deve tenere conto di quanto previsto dal Regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali e delle relative Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione, non discostandosene.
In particolare, deve disciplinare sia la costituzione, composizione e funzionamento della Commis- sione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, sia il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.
I Consigli regionali possono decidere la composizione delle Commissioni previste dall’art. 8 del Re- golamento, integrando o meno anche componenti non iscritti nell’albo, se ritenuto opportuno, anche temporaneamente e per questioni specifiche.
La Commissione è consultiva, mentre spetta al Consiglio regionale il potere di deliberare sull’attri- buzione dei crediti formativi da assegnare agli eventi.
La Commissione per la formazione continua regionale esprime il proprio parere circa i crediti forma- tivi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all’or- ganizzazione di eventi formativi per la categoria, che hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro vigilante nonché a proporre il numero di crediti da attribuire ai corsi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d’intesa o convenzioni con il Consiglio regionale.
Si precisa che non potranno essere sottoscritti protocolli d’intesa o convenzioni con enti che non abbiano la sede principale nell’ambito territoriale di competenza del Consiglio regionale, né attribuire crediti formativi a soggetti esterni al medesimo ambito territoriale.
Nel Regolamento per la formazione continua regionale, predisposto da ogni Consiglio regionale, è possibile prevedere l’esigibilità di un diritto di segreteria, in relazione alle pratiche di attribuzione dei crediti. Nel precisare il procedimento di attribuzione dei crediti formativi il Regolamento predisposto dai Consigli regionali deve tenere conto del criterio generale di 1 credito per ogni ora di formazione, nonché di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali.
E’ incoraggiata la programmazione e realizzazione di attività formative dei Consigli regionali, di concerto tra loro e/o con ordini/associazioni di altre professioni, al fine di favorire lo scambio e la formazione congiunta con altre professioni aventi ad oggetto tematiche di interesse comune (per esempio confronto Avvocati/Assistenti sociali per problemi di identità su questioni relative ai mino- renni nei rapporti con l’Autorità giudiziaria ecc.).
Le attività formative erogate direttamente dai Consigli regionali non incontrano limiti di materie, e potranno riguardare sia l’ordinamento e la deontologia professionali che altri contenuti: in questo senso va letta la disposizione di cui all’art. 16, comma 5, del Regolamento, che mira a far sì che sia comunque assicurata una offerta formativa nelle materie ordinamentali e deontologiche.
La partecipazione alle spese sostenute dai Consigli regionali per la realizzazione di eventi formativi, da parte dei partecipanti iscritti all’Albo, deve essere considerata un’eccezione motivata da condizioni di particolare pregnanza (per esempio presenza di uno o più relatori di fama nazionale o internazio- nale) e onerosità dell’evento.
I Consigli regionali devono dare idonea comunicazione agli iscritti delle attività formative da essi organizzate, tramite pubblicazione sul sito ed auspicabilmente tramite newsletter da inviare agli in- dirizzi mail degli iscritti.
È di esclusiva competenza dei Consigli regionali il controllo relativo all’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. Il controllo deve essere espletato a campione sulla par- tecipazione agli eventi formativi e le relative constatazioni devono risultare nel rapporto di monito- raggio annuale che viene inviato al Consiglio nazionale.
La verifica dei crediti formativi deve essere eseguita alla fine di ogni triennio formativo, ma nel corso del triennio si rendono opportune segnalazioni e sollecitazioni agli iscritti che non risultino adem- pienti al numero proporzionale di crediti per anno nel triennio, stabiliti dal vigente Regolamento na- zionale.
I Consigli regionali non possono adottare regolamenti recanti disposizioni in contrasto con quelle del Regolamento nazionale. In caso contrario, violerebbero evidentemente l’art. 7, co. 3, del DPR 137/2012 che attribuisce appunto ad un Regolamento del Consiglio nazionale, previo parere vinco- lante del Ministro, la disciplina della materia.
I Consigli regionali cureranno con periodicità bimestrale la comunicazione al Consiglio nazionale dei protocolli d’intesa e delle convenzioni sottoscritte, al fine di creare un unico archivio dei soggetti organizzatori di eventi formativi, siano essi autorizzati o convenzionati.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
NAZIONALE - Incompatibilità (art. 8, 9)
La Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, istituita ai sensi del nuovo Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali, è disciplinata dalle disposizioni del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio nazionale. Pertanto, essa viene insediata dal Presidente del Consiglio nazionale ed elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente, scelti tra i quattro componenti del Consiglio nazionale.
La Commissione è supportata dal personale dipendente assegnatole dal Direttore del Consiglio na- zionale, per la sua preponderante attività istruttoria.
È prevista la presenza di tre esperti. Essi vengono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle indicazioni fornite per area geografica dal coordinamento dei Consigli degli Ordini regionali del Nord, del Centro e del Sud, ovvero dai singoli Consigli regionali, tenendo conto di quanto previsto dalle Linee guida emanate dall’A.N.A.C. con specifico riferimento agli Ordini e Collegi professio- nali, ed alle susseguenti Linee guida emanate da parte del Consiglio nazionale riguardanti la materia della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
La Commissione svolge attività istruttorie in ordine alle funzioni relative alla formazione continua che stanno in capo al Consiglio nazionale. Pertanto, esamina la sussistenza dei requisiti, ai fini dell’iscrizione nel relativo registro per i soggetti che richiedono l’autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua e propone l’attribuzione dei crediti formativi alle attività proposte dai soggetti di cui all’art. 7 del DPR 137/12, secondo la propria competenza.
In riferimento all’art. 9 del Regolamento, si chiarisce che l’incompatibilità dei consiglieri Croas, Cnoas, Cnd, Ctd riguarda esclusivamente l’attività di formazione continua di enti autorizzati svolta a titolo oneroso, non il mero rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio). Per enti auto- rizzati si intendono tutti coloro i quali a qualunque titolo (autorizzazione, convenzione, protocollo, accordo con Cnoas e Croas) svolgono attività di formazione continua.
I suddetti consiglieri possono svolgere attività di formazione continua a titolo gratuito nel caso in cui la loro docenza/partecipazione all’evento formativo sia in rappresentanza e su delega dell’ente a cui
gli stessi appartengono e cioè Cnoas, Croas, Consiglio nazionale di Disciplina, Consiglio territoriale di Disciplina.
I consiglieri possono svolgere attività di formazione continua nel caso in cui gli stessi vengano inca- ricati dal proprio datore di lavoro, sempre che la formazione continua non sia attività prevalente del datore di lavoro e del professionista stesso: si pensi ad esempio all’assistente sociale dipendente di un ente pubblico chiamato a svolgere il ruolo di responsabile dell’aggiornamento professionale dei colleghi, di supporto all’ufficio formazione dell’ente, cosi come i dipendenti degli enti del terzo set- tore deputati anche alla formazione professionale e all’aggiornamento del personale dell’ente a cui appartengono.