Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Il giorno 20 marzo 2020, alla presenza dell’Assessore al Lavoro xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx si sono riunite in modalità telematica le organizzazioni sindacali e datoriali di cui all’allegato elenco:
AGCI PUGLIA ANPIT
ASSOGESSS PUGLIA CIFA
CISAL PUGLIA CONFINTESA PUGLIA CONFSAL PUGLIA CSE
FEDERAZIENDE FEDERTERZIARIO PUGLIA FEDIMPRESE
FNA
SISTEMA IMPRESA UAI
UCI
UNCI PUGLIA UNSIC PUGLIA
USB PUGLIA
VISTI:
● Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
● Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
● Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020;
● Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
● Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
● Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 marzo 2020;
● Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
● Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che agli artt. 19, 20 e 21 prevede l’attivazione degli strumenti ordinari di sostegno al reddito, ivi compresi quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali, a fronte di crisi correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
CONSIDERATO CHE:
il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;
lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;
il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà
Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga.
ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”;
lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
RITENUTO
di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.
ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI
Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche:
operai impiegati quadri
Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:
• i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
• gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
• I lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
• gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
• i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.
Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Art. 4 - LAVORATORI ESCLUSI
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
a) dirigenti
b) lavoratori domestici
ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO
Così come previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 23 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
Art. 6 - ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, come specificati nell’articolo 2 del presente Accordo Quadro, accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accordo di cui al presente articolo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o mail.
Ai sensi del vigente art. 22 del D.L. n. 18/2020, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda.
A tal fine le parti stabiliscono che l’istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione da parte del datore di lavoro alle RSU/RSA o in mancanza alle XX.XX. territoriali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC. La procedura si intende comunque esperita e conclusa decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di mancata richiesta di incontro o mancata presentazione delle rappresentanze sindacali RSU/RSA o delle XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale all’incontro eventualmente convocato, il datore di lavoro dovrà
dare evidenza della esplicazione della procedura allegando alla domanda copia della documentazione probante la comunicazione alle XX.XX.
Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:
1. data di avvio della procedura sindacale;
2. che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell’emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3. dichiarazione deI datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
4. periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 23/08/2020 (il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020 e calcolate secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009);
5. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l’istanza potrà essere presentata per un periodo e per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
6. numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD.
ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I datori di lavoro presentano l’istanza attraverso il sistema informativo lavoro “SINTESI”, anche attraverso i soggetti da loro delegati ad operare sul SIL.
La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo “CIG IN DEROGA”, dovrà essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, eventualmente anche con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto datore di lavoro.
La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente anche con firma digitale, e in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx entro il 23 agosto 2020 con i seguenti allegati:
•accordo stipulato in sede sindacale, ove previsto, ovvero copia della documentazione probante la comunicazione alle XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal rappresentante legale, eventualmente anche con firma digitale, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta il rigetto della domanda.
Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta la autorizzazione regionale, l’azienda dovrà presentare una nuova istanza, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi.
ART.8 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni
La domanda verrà istruita rigorosamente nell’ordine cronologico di ricezione della stessa trasmessa all’indirizzo PEC xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Non saranno ammesse ad istruttoria le istanze:
1.non inserite nel sistema informativo "Sintesi" e/o formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia; 2.presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo e precedentemente alla sottoscrizione dello stesso.
La Regione Puglia provvederà alla concessione del trattamento con proprio provvedimento da trasmettere all'INPS la cui efficacia è subordinata alla verifica dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L. n. 18/2020.
La Regione Puglia, unitamente al provvedimento di concessione, invierà la lista dei beneficiari all'INPS che provvederà all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L.18/2020.
La trasmissione dei dati al Sistema Informativo Percettori, nonché la trasmissione del modello SR41 da parte delle aziende, propedeutiche all’erogazione delle prestazioni da parte dell’INPS, saranno effettuate secondo le specifiche fornite dall’Istituto..
La pubblicazione sul BURP dei provvedimenti di concessione avrà valore di notifica a tutti gli interessati.
Art. 9 RISORSE
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Puglia sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 22 del D.L.18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS.
È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
Art.10. Monitoraggio
La Regione Puglia in collaborazione con INPS si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici al fine di valutare eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.
Art.11 COPERTURA DEL FABBISOGNO
Le parti firmatarie convengono di chiedere al Governo l'integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nelle prossime settimane in base all'evoluzione della crisi e le ulteriori risorse.
Le istanze correttamente inviate che non sono state autorizzate - per insufficienza di fondi - saranno considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione di ulteriori risorse.
Art.12 NORME FINALI
Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all’art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.
Le Parti presenti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile a sollecitare la tempestiva e corretta attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.
Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore comprovata esigenza, disposizione normativa o regolamentare che dovesse intervenire nel periodo di validità dello stesso.
Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e successivamente alla ratifica della Giunta Regionale, anche sul BURP.
Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Il giorno 20 marzo 2020, alla presenza dell’Assessore al Lavoro xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx si sono riunite in modalità telematica le organizzazioni sindacali e datoriali di cui all’allegato elenco:
CONFARTIGIANATO PUGLIA CONFCOOPERATIVE PUGLIA CONFPROFESSIONI PUGLIA CONFINDUSTRIA PUGLIA CASARTIGIANI PUGLIA
CNA PUGLIA CONFESERCENTI PUGLIA CLAAI PUGLIA
CGIL PUGLIA CISL PUGLIA UIL PUGLIA UGL PUGLIA
CONFCOMMERCIO CONFAPI LEGACOOP
CIA PUGLIA COLDIRETTI PUGLIA
CONFAGRICOLTURA PUGLIA COPAGRI PUGLIA
VISTI:
● Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
● Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
● Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020;
● Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
● Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
● Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 marzo 2020;
● Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
● Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che agli artt. 19, 20 e 21 prevede l’attivazione degli strumenti ordinari di sostegno al reddito, ivi compresi quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali, a fronte di crisi correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
CONSIDERATO CHE:
il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;
lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;
il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga.
ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”;
lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
RITENUTO
di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,
in costanza di rapporto di lavoro, xxx comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.
ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI
Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche:
operai impiegati quadri
Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:
• i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
• gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
• I lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
• gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
• i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.
Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di
riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Art. 4 - LAVORATORI ESCLUSI
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
a) dirigenti
b) lavoratori domestici
ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO
Così come previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 23 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
Art. 6 - ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, come specificati nell’articolo 2 del presente Accordo Quadro, accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’accordo di cui al presente articolo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o mail.
Ai sensi del vigente art. 22 del D.L. n. 18/2020, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda.
A tal fine le parti stabiliscono che l’istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione da parte del datore di lavoro alle RSU/RSA o in mancanza alle XX.XX. territoriali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC. La procedura si intende comunque esperita e conclusa decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di mancata richiesta di incontro o mancata presentazione delle rappresentanze sindacali RSU/RSA o delle XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale all’incontro eventualmente convocato, il datore di lavoro dovrà dare evidenza della esplicazione della procedura allegando alla domanda copia della documentazione probante la comunicazione alle XX.XX.
Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:
1. data di avvio della procedura sindacale;
2. che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell’emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3. dichiarazione deI datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
4. periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 23/08/2020 (il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020 e calcolate secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009);
5. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l’istanza potrà essere presentata per un periodo e per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
6. numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD.
ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I datori di lavoro presentano l’istanza attraverso il sistema informativo lavoro “SINTESI”, anche attraverso i soggetti da loro delegati ad operare sul SIL.
La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo “CIG IN DEROGA”, dovrà essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, eventualmente anche con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto datore di lavoro.
La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente anche con firma digitale, e in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx entro il 23 agosto 2020 con i seguenti allegati:
•accordo stipulato in sede sindacale, ove previsto, ovvero copia della documentazione probante la comunicazione alle XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal rappresentante legale, eventualmente anche con firma digitale, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta il rigetto della domanda.
Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta la autorizzazione regionale, l’azienda dovrà presentare una nuova istanza, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi.
ART.8 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni
La domanda verrà istruita rigorosamente nell’ordine cronologico di ricezione della stessa trasmessa all’indirizzo PEC xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Non saranno ammesse ad istruttoria le istanze:
1.non inserite nel sistema informativo "Sintesi" e/o formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia; 2.presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo e precedentemente alla sottoscrizione dello stesso.
La Regione Puglia provvederà alla concessione del trattamento con proprio provvedimento da trasmettere all'INPS la cui efficacia è subordinata alla verifica dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L. n. 18/2020.
La Regione Puglia, unitamente al provvedimento di concessione, invierà la lista dei beneficiari all'INPS che provvederà all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L.18/2020.
La trasmissione dei dati al Sistema Informativo Percettori, nonché la trasmissione del modello SR41 da parte delle aziende, propedeutiche all’erogazione delle prestazioni da parte dell’INPS, saranno effettuate secondo le specifiche fornite dall’Istituto..
La pubblicazione sul BURP dei provvedimenti di concessione avrà valore di notifica a tutti gli interessati.
Art. 9 RISORSE
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Puglia sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 22 del D.L.18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS.
È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
Art.10. Monitoraggio
La Regione Puglia in collaborazione con INPS si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici al fine di valutare eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.
Art.11 COPERTURA DEL FABBISOGNO
Le parti firmatarie convengono di chiedere al Governo l'integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nelle prossime settimane in base all'evoluzione della crisi e le ulteriori risorse.
Le istanze correttamente inviate che non sono state autorizzate - per insufficienza di fondi - saranno considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione di ulteriori risorse.
Art.12 NORME FINALI
Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all’art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.
Le Parti presenti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile a sollecitare la tempestiva e corretta attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.
Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore comprovata esigenza, disposizione normativa o regolamentare che dovesse intervenire nel periodo di validità dello stesso.
Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e successivamente alla ratifica della Giunta Regionale, anche sul BURP.