LAVORATORI ESCLUSI. Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
LAVORATORI ESCLUSI. Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga: • dirigenti; • lavoratori domestici; • collaboratori coordinati e continuativi.
LAVORATORI ESCLUSI. Ai sensi degli artt. 4, comma 14 e 24, comma 4, L. n. 223/1991, non hanno invece diritto all'indennità di mobilità: - i lavoratori dipendenti da imprese edili, nei casi di eccedenze di personale determinate da "fine lavoro" e di licenziamento per riduzione del personale che conservano il diritto al trattamento speciale di disoccupazione; - i lavoratori impegnati in attività stagionali - anche di fatto - o saltuarie; - i lavoratori assunti a tempo determinato; - i dirigenti; - gli apprendisti; - i lavoratori licenziati per riduzione del personale da aziende escluse dal campo di applicazione della CIG straordinaria (**). Il Ministero del lavoro può concedere ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991 (*), in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora gli stessi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione (art. 18, comma 2, D.L. n. 98/2011). L'INPS, con il messaggio n. 13002 del 2 agosto 2012, fornisce indicazioni per la liquidazione del trattamento aggiuntivo all'indennità di disoccupazione e precisa, peraltro, che ai lavoratori interessati vengono mantenuti la contribuzione figurativa e l'eventuale assegno per il nucleo familiare, riconosciuti in relazione alla prestazione di disoccupazione ordinaria collegata.
LAVORATORI ESCLUSI. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.