Prot. n. 7054
Prot. n. 7054
del 25.01.2022
ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA RELATIVO ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000 – 00000 Xxxx, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Xxxxxxxx Xxxxx;
E
L’Università degli Studi dell’Aquila con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, piazza Santa Margherita n.2, C.F. 01021630668, legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, dal Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, di seguito anche “Università”, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università in Piazza Santa Margherita, 2 - L’Aquila
di seguito congiuntamente “le Parti”;
VISTO
il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in data 14/01/2022 e in particolare:
▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a “promuovere, favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università dell’Aquila, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico”;
▪ l’art. 2, co. 5.1 lett. a) che prevede che l’Università risponda, “di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai Master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione di cui all’allegato A, verificando
altresì la possibilità, per lo start-up del presente Accordo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni”;
▪ l’art. 2, co. 5.2 lett. c) che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica definisca “in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti”;
▪ l’art. 2, co. 2 in base al quale “le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo e di quelle che saranno successivamente individuate mediante accordi attuativi”
CONSIDERATO
che, al fine di dare una prima attuazione al sopra citato Protocollo di intesa, le Parti convengono di attivare un primo gruppo di corsi di studio universitari di I e di II livello, ai master di I e di II livello, ai corsi di formazione e di alta formazione tra quelli indicati nell’Allegato A del Protocollo medesimo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Accordo attuativo è l’identificazione dei corsi di studio da attivare a partire dall’a.a. 2021-2022 e delle procedure atte a garantire l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
Articolo 2 (Corsi di studio)
1. L’Università degli Studi dell’Aquila attiva ai fini del presente protocollo e per una numerosità tale da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi Corsi
a) a partire dal corrente anno accademico 2021-2022, i seguenti corsi di studio universitari di I e di II livello:
- Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) (num posti: 30)
- Tecniche della Protezione Civile e sicurezza del Territorio (L-P01) (num posti: 20)
- Economia e amministrazione delle imprese (L-18) (num posti: 50)
- Amministrazione, economia e finanza (LM-77) (num posti: 30)
- Informatica (L-31) (num posti: 20)
- Scienze e tecnologie per l’Ambiente (L-32) (num posti: 25)
b) a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio universitari di I e di II livello:
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35)
- Ingegneria elettronica (LM-29)
- Ingegneria gestionale (LM-31)
- Laurea Magistrale in Atmospheric Science and Technology (LM-17)
- Ingegneria dell'Informazione (L-8)
- Informatica (LM-18)
- Data Science Applicata (LM-91)
- Ingegneria Matematica (LM-44)
- Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27)
- Ingegneria Informatica e Automatica (LM-32)
- Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi (LM-6&LM-75)
- Lettere (L-10)
- Mediazione linguistica e culturale (L-12)
- Filosofia e teoria dei processi comunicativi (L-5)
- Beni culturali (LM-89)
- Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali educativi (LM-87)
- Filosofia (LM-78)
- Studi letterari e culturali (LM-14)
- Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38)
c) a partire dal 1° febbraio 2022, i seguenti master di I livello, master di II livello, corsi di formazione e alta formazione:
- MWT Mobile and Web Technology (I) (num posti: 24)
- Diagnostica molecolare delle malattie genetiche tumorali ed infettive (I) (num posti: 41)
- Management sanitario (II) (num posti: 17)
- MAPROSS - Progettazione sistemica della sostenibilità (II) (num posti: 14)
- Corso abilitante per Coordinatori per la progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza (num posti: 44).
Articolo 3
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari, ai master e ai corsi di formazione e alta formazione)
1. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di I livello di cui all’art. 2 lettera a) e b), indicati con la sigla L), è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di II livello di cui all’art. 2 lettera b), indicati con la sigla LM), è necessario essere in possesso di un titolo di laurea triennale che dia accesso alla laurea magistrale stessa, come indicato nel Regolamento didattico dello specifico corso di studio.
3. Per essere ammessi ai Corsi di Formazione e Master di cui all’art. 2 lettera c) è necessario essere in possesso del titolo di laurea indicato nel Regolamento dello specifico Corso o Master.
4. In deroga ai bandi di ammissione per l’a.a. 2021-2022, gli studenti dipendenti pubblici che si iscrivono ai corsi di laurea triennale (L) sono esonerati dal sostenimento del test online TOLC- B, E, I, S o altri test previsti per l’accertamento delle conoscenze in ingresso.
5. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai Corsi di studio di cui all’articolo 2 è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi Corsi.
Articolo 4 (Frequenza dei corsi di studio)
1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio di cui all’art. 2 non è obbligatoria.
2. La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate)
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.
Articolo 5 (Contribuzione studentesca)
1. Per quanti/e intendono iscriversi ai corsi di studio di cui all’Art. 2 punti a) e b) è previsto lo sconto del 30% sul Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA), calcolato in base all’ISEE Università secondo lo schema riportato all’art. 5 della Guida Tasse e Contributi che ogni anno viene pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?xxx00 del sito istituzionale dell’Università degli Studi dell’Aquila.
2. Il contributo richiesto per l’iscrizione ai Master/Corso di perfezionamento indicati nell’Art. 2 punto c) è pari al 50% di quanto previsto nelle schede relative allo specifico Master/Xxxxx pubblicate sul sito di ateneo.
3. Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo, L’importo della tassa regionale è di 140,00 euro. Agli importi indicati va aggiunta l’imposta di bollo di 16,00 euro.
4. I/Le dipendenti pubblici/che iscritti/e ai Corsi di studio di cui all’articolo 2 beneficeranno della scontistica di cui al presente articolo per l’iscrizione agli anni successivi al primo se conseguiranno almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.
Articolo 6
(Termini e modalità di iscrizione)
1. Le richieste di immatricolazione per l’anno accademico 2021/22 sono aperte dal 31 gennaio al 12 febbraio 2022. Lo studente o la studentessa dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui all’art. 2 sarà tenuto/a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata.
2. Sarà possibile effettuare i pagamenti esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, il sistema realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per rendere più agevoli i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Per procedere al pagamento dell’importo dovuto si dovrà cliccare sul numero della fattura presente nella Segreteria Virtuale e si potrà scegliere il metodo di pagamento online o di persona.
3. Per le istruzioni relative alla procedura da seguire si rimanda alla guida “Come pagare le tasse universitarie con PagoPA” disponibile sul sito di Ateneo. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.
Articolo 7
(Termini per i pagamenti di tasse e contributi)
1. All’atto dell’immatricolazione, che avverrà per gli aventi diritto entro il 28 febbraio, sarà dovuto l’importo complessivo di € 156,00 (Tassa Regionale + Imposta di Bollo). Successivamente sarà richiesto il pagamento del COA (Contributo onnicomprensivo annuale)
2. Il pagamento del COA prevede un sistema di rateizzazione da effettuarsi nei termini che saranno indicati:
3. La rateizzazione sarà effettuata automaticamente e i relativi Avvisi di pagamento saranno visualizzabili in Segreteria Virtuale ai/alle soli/e studenti/esse che risulteranno iscritti/e.
4. Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa di 52,00 euro.
Articolo 8 (Comunicazione degli elenchi degli iscritti)
1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”.
2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università dell’Aquila, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università dell’Aquila l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Articolo 9
(Oneri a carico del Dipartimento funzione pubblica)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di formazione e di alta formazione di cui all’art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti.
2. L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all’Università un contributo per l’attuazione del presente Accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all’offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall’Università.
Articolo 10 (Abbreviazione di corso e tempo parziale)
1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta.
2. È consentita la possibilità di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti inferiore a 60 per anno al fine di non evitare l’iscrizione in posizione di fuori corso negli anni successivi
Articolo 11 (Durata)
1. Il presente Accordo attuativo ha durata triennale dalla data della firma e potrà essere rinnovato mediante Accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
2.1 Università: degli Studi dell’Aquila: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
2.2 Dipartimento funzione pubblica: xxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 12 (Contenzioso)
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato Accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.
Articolo 13 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.
Articolo 14
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)
1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall’Università e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.
Articolo 15 (Rinvio e Firma)
1. Per tutto quanto non regolato nel presente Accordo si rinvia ai relativi Regolamenti di Ateneo.
2. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.
Università degli Studi dell’Aquila Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica Dr. Xxxxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente da: xxxxxx xxxxxxx
Firmato il 25/01/2022 14:07
Seriale Certificato: 34739944716397700623603357459681507050
Valido dal 12/09/2019 al 11/09/2022 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI