Comunicazione degli elenchi degli iscritti Clausole campione

Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università degli Studi di Perugia del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’elenco degli immatricolati, comunica all’Università degli Studi di Perugia l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università di Roma “Tor Vergata” del corso di studio di cui all’art.3 e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università di Roma “Tor Vergata” l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università Link Campus University, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi comunica all’Università Link Campus University l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università Iuav, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università Iuav l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente. 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di formazione e di alta formazione elencati di cui all’art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto per l’a.a. 2021-2022 e/o 2022-2023 ai corsi di studio di cui all’art. 2 del presente accordo, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri indicati all’art. 5. 2. L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con successivo provvedimento. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all’Università un contributo per l’attuazione del presente accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all’offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall’Università. 1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta. 2. È consentita la possibilità di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un...
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo.
Comunicazione degli elenchi degli iscritti. 1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”. 2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università Europea di Roma, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi comunica all’Università Europea di Roma l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.