Risoluzione extragiudiziale delle controversie Clausole campione

Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 21.1. Il Cliente, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine di 40 giorni dall’invio o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto, nel settore GAS, ai clienti alimentati in bassa pressione. L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 22.1 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 21.1. l Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP), b) nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT). L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. In conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento (UE) N. 524/2013, la Commissione Europea ha predisposto una piattaforma online dedicata alla risoluzione delle controversie facilitando risoluzione extragiudiziale indipendente delle dispute online tra consumatori e professionisti nel territorio dell’Unione Europea. A tale piattaforma si può accedere tramite il seguente link: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/ e l’Utente ha il diritto, ma non l’obbligo, di ivi sottoporre qualsiasi controversia con il Locatore in relazione ai presenti Termini e Condizioni di Noleggio Veicoli del Locatore. Attraverso il link sopra menzionato, l’Utente potrà accedere alla lista degli organi responsabili delle procedure di risoluzione delle controversie online accedendo allo loro sito web e attivando una procedura di risoluzione delle controversie online. Il contatto email del Locatore ai fini della risoluzione delle controversie tramite piattaforma ODR è xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. L'Utente può anche adire un organismo competente di risoluzione extragiudiziale delle controversie per risolvere qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Abbonamento, come previsto dalle norme applicabili ai consumatori. Per fare un esempio, la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ fornisce informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie che potrebbero essere d'interesse per l'Utente, ma quest'ultimo è libero di adire un organismo di risoluzione extragiudiziale alternativo.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo. 1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure: a) consentono un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo; b) permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale. […] 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonché le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 85 Notifica alla Commissione europea 1. […] 2. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea 2. L’Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle dis...
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 16.1 Nel caso in cui il Cliente abbia presentato un reclamo direttamente a BMW ai sensi dell’art. 9 a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, BMW fornirà tempestivamente le informazioni in merito all’organismo o agli organismi deputati alla risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti dal presente Contratto BMW ConnectedDrive (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo).
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’utente che abbia presentato un reclamo al quale il Gestore non abbia risposto o abbia fornito un a r i sposta r i tenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione o nli ne presso i l Serv izi o Conc ili azione dell’ARERA (xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx) registrandosi al Portale (www.portalesportel xx.xx) e c o mpilando online il relativo modulo. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sp ortel lo p er i l Cons umator e d i Energia al numero 800.166.654.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’utente che abbia presentato un reclamo al quale il Gestore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione online presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA (xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx) registrandosi al Portale (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e compilando online il relativo modulo. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.