Paragone delle Condizioni generali uscenti e nuove di Credit Suisse (Svizzera) SA
Paragone delle Condizioni generali uscenti e nuove di Credit Suisse (Svizzera) SA
Condizioni generali uscenti (2017) | Nuove Condizioni generali (2019) |
Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse (Svizzera) SA (denominato qui appresso Banca) e i clienti. Rimangono riservate le conven- zioni particolari e gli usi bancari. Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari. | Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse (Svizzera) SA (denominato qui appresso Banca) e i clienti. Rimangono riservate le conven- zioni particolari e gli usi bancari. Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari. |
Art. 1 Verifica della legittimazione La Banca è tenuta a verificare con l’usuale diligenza negli affari la legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbli- go, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legitti- mazione sono a carico del cliente. | Art. 1 Verifica della legittimazione La Banca è tenuta a verificare con l’usuale diligenza negli affari la legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbli- go, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legitti- mazione sono a carico del cliente. |
Art. 2 Incapacità civile Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in ordine all’incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono in suo nome. Se il cliente omette di adem- piere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del danno causato da tale inca- pacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l’usuale diligenza negli affari. | Art. 2 Incapacità civile Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in ordine all’incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono in suo nome. Se il cliente omette di adem- piere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del danno causato da tale inca- pacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l’usuale diligenza negli affari. |
Art. 3 Obblighi di comunicazione Il cliente è tenuto a comunicare alla Banca in forma completa e corretta le informazioni personali o necessarie a livello normativo (in particolare nome, indirizzo di sede o di domicilio, domicilio fiscale, dati di contatto e di corrispondenza, nazionalità) nonché altre informazioni richieste dalla Banca. Ciò vale per le informazioni che riguardano il cliente stesso, i suoi procuratori e rappresentanti, gli aventi diritto economico, i detentori di con- trollo, i beneficiari e altri cointeressati nella relazione bancaria. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca sui cambiamenti che interessano le presenti informazio- ni, nonché sulla revoca di procure o dei diritti di firma conferiti. Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite all’ultimo indirizzo indicato dal cliente. | Art. 3 Obblighi di comunicazione Il cliente è tenuto a comunicare alla Banca in forma completa e corretta le informazioni personali o necessarie a livello normativo (in particolare nome, indirizzo di sede o di domicilio, domicilio fiscale, dati di contatto e di corrispondenza, nazionalità) nonché altre informazioni richieste dalla Banca. Ciò vale per le informazioni che riguardano il cliente stesso, i suoi procuratori e rappresentanti, gli aventi diritto economico, i detentori di con- trollo, i beneficiari e altri cointeressati nella relazione bancaria. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca sui cambiamenti che interessano le presenti informazio- ni, nonché sulla revoca di procure o dei diritti di firma conferiti. Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite all’ultimo indirizzo indicato dal cliente. |
Art. 4 Errori di trasmissione e guasti ai sistemi Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comu- nicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l’usuale diligenza negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o | Art. 4 Errori di trasmissione e guasti ai sistemi Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comu- nicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l’usuale diligenza negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o |
ripetizioni, oppure a causa di attacchi illegali o altri disturbi, nonché sovraccarichi e interruzioni per qualsivoglia motivo di mezzi di telecomunicazione e sistemi, sono a carico del cliente. | ripetizioni, oppure a causa di attacchi illegali o altri disturbi, nonché sovraccarichi e interruzioni per qualsivoglia motivo di mezzi di telecomunicazione e sistemi, sono a carico del cliente. |
Art. 5 Esecuzione di ordini/Obbligo di notifica del cliente/Consenso del cliente alla negoziazione OTC In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostan- za e alle possibili conseguenze di danno. Se il cliente lo omet- te, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata esecuzione di ordini (ad eccezio- ne degli ordini di borsa). Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile presso la Banca, quest’ultima decide a propria discrezione quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti. Il cliente si dichiara d’accordo sulla facoltà della Banca di eseguire ordini in strumenti finanziari al di fuori da una sede di negoziazione (over-the-counter – OTC). | Art. 5 Esecuzione di ordini/Obbligo di notifica del cliente/Consenso del cliente alla negoziazione OTC/Esclusione della consulenza fiscale, legale o contabile In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostan- za e alle possibili conseguenze di danno. Se il cliente lo omet- te, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata esecuzione di ordini (ad eccezio- ne degli ordini di borsa). Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile presso la Banca, quest’ultima decide a propria discrezione quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti. Il cliente si dichiara d’accordo sulla facoltà della Banca di eseguire ordini in strumenti finanziari al di fuori da una sede di negoziazione (over-the-counter – OTC). Di norma la Banca non offre consulenza fiscale, legale o con- tabile. Restano riservati particolari accordi con servizi specializzati in questo settore. Altre consulenze fornite dalla Banca e informazioni della Banca messe a disposizione del cliente non sono da intendersi come consulenza fiscale, legale o contabile; a tal riguardo, il cliente non può fare affidamento su di esse. Il cliente dovrebbe confrontarsi con il proprio consulente fiscale, legale e contabile prima di prendere decisioni in merito a investimenti o partecipazione a strutture o transazioni. |
Art. 6 Parificazione del sabato ad un giorno festivo Nei rapporti d’affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni festivi ufficiali. | Art. 6 Parificazione del sabato ad un giorno festivo Nei rapporti d’affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni festivi ufficiali. |
Art. 7 Reclami I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione di ordini, nonché altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell’avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termi- ne eventualmente fissato dalla Banca. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (p. es. estratti conto o di deposito, conteggi di borsa). Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente. Le contestazioni che si riferiscono a estratti conto o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti come approvati. | Art. 7 Reclami I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione di ordini, nonché altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell’avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termi- ne eventualmente fissato dalla Banca. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (p. es. estratti conto o di deposito, conteggi di borsa). Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente. Le contestazioni che si riferiscono a estratti conto o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti come approvati. |
Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori patri- moniali custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove in relazione a tutte le sue pretese presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione ai crediti (inclusi i crediti derivanti da depositi a risparmio e altri depositi), senza tener conto della relativa scadenza o moneta. | Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori patri- moniali custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove in relazione a tutte le sue pretese presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione ai crediti (inclusi i crediti derivanti da depositi a risparmio e altri depositi), senza tener conto della relativa scadenza o moneta. |
Tale diritto di pegno e compensazione vale anche per eventuali pretese della Banca di essere risarcita o esonerata, in partico- lare se è chiamata a rispondere da parte di terzi (compresi emittenti, liquidatori, amministratori, curatori fallimentari, istitu- zioni e autorità) in relazione a transazioni effettuate per il clien- te o per i valori detenuti per il cliente. Non appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d’esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene comunicata in anticipo. Rimango- no riservate le convenzioni speciali. | Tale diritto di pegno e compensazione vale anche per eventuali pretese della Banca di essere risarcita o esonerata, in partico- lare se è chiamata a rispondere da parte di terzi (compresi emittenti, liquidatori, amministratori, curatori fallimentari, istitu- zioni e autorità) in relazione a transazioni effettuate per il clien- te o per i valori detenuti per il cliente. Non appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d’esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene comunicata in anticipo. Rimango- no riservate le convenzioni speciali. |
Art. 9 Interessi, commissioni, spese, imposte e tasse La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli interessi e le commissioni (inclusi interessi negativi), oppure gli altri oneri, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Le spese della Banca si basano sulla tariffa di volta in volta vigente, che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi mo- mento. Il cliente viene preventivamente informato al riguardo per iscritto o in altra forma adeguata. Gli importi previsti ai capoversi 1 e 2 della presente disposizio- ne sono dovuti alla Banca senza alcuna deduzione. Qualora un pagamento dovuto alla Banca sia soggetto a imposta alla fonte, all'importo dovuto dal cliente verrà auto- maticamente aggiunto l'importo dell'imposta alla fonte da sottrarre. Eventuali imposte e tasse applicate nell’ambito della relazione d’affari del cliente con la Banca, addebitate presso quest’ultima o da parte della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero o estero, a trattati tra Stati o ad accordi con- trattuali con enti esteri (per es. 30% d’imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Com- pliance Act – FATCA), nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente o possono essere addebitate a quest’ultimo. | Art. 9 Interessi, commissioni, spese, imposte e tasse La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli interessi e le commissioni (inclusi interessi negativi), oppure gli altri oneri, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Le spese della Banca si basano sulla tariffa vigente, che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento. La modifica viene comunicata preventivamente al cliente per iscritto o in altra forma adeguata ed entra in vigore con riserva di opposizione da parte del cliente 30 giorni dopo la comunica- zione o alla scadenza indicata nella comunicazione. Gli importi previsti ai capoversi 1 e 2 della presente disposizio- ne sono dovuti alla Banca senza alcuna deduzione. Qualora un pagamento dovuto alla Banca sia soggetto a imposta alla fonte, all'importo dovuto dal cliente verrà automaticamente aggiunto l'importo dell'imposta alla fonte da sottrarre. Eventuali imposte e tasse applicate nell’ambito della relazione d’affari del cliente con la Banca, addebitate pressoquest’ultima o da parte della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero o estero, a trattati tra Stati o ad accordi con- trattuali con enti esteri (per es. 30% d’imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Com- pliance Act – FATCA), nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente o possono essere addebitate a quest’ultimo. |
Art. 10 Conti in valuta estera Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità. La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera. | Art. 10 Conti in valuta estera Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità. La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera. |
Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, asse- gni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Ciò vale anche nel caso in cui assegni già pagati dovessero successivamente risultare rubati o smarriti in altro modo, falsificati o viziati. Fino al pareggio del saldo debito- re la Banca vanta tuttavia, nei confronti di ciascun debitore | Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, asse- gni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Ciò vale anche nel caso in cui assegni già pagati dovessero successivamente risultare rubati o smarriti in altro modo, falsificati o viziati. Fino al pareggio del saldo debito- re la Banca vanta tuttavia, nei confronti di ciascun debitore |
impegnato in virtù del titolo in questione, i diritti a riscuotere l’intero ammontare di cambiali, assegni e altri titoli, inclusi i diritti accessori. | impegnato in virtù del titolo in questione, i diritti a riscuotere l’intero ammontare di cambiali, assegni e altri titoli, inclusi i diritti accessori. |
Art. 12 Revoca della relazione bancaria La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la rela- zione bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data successiva. In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immedia- to. Rimangono riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per prodotti specifici. | Art. 12 Revoca della relazione bancaria La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la rela- zione bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data successiva. In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immedia- to. Rimangono riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per prodotti specifici. |
Art. 13 Canali di comunicazione/Avvisi La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni per posta, telefono o canali elettronici (per es. via e-mail, fax, SMS, Onli- ne Banking, applicazioni per dispositivi mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi utente (per es. indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare per le applicazioni per dispositivi mobili) utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca, oppure da essi esplicitamente segnalati. La Banca può registrare e memorizzare conversazioni telefoni- che e comunicazioni effettuate tramite canali elettronici, senza darne informazione in via preventiva, e utilizzarle per l’assi- curazione qualità, l’adempimento di norme legislative e regola- mentari così come a scopi probatori. I messaggi di posta elettronica non criptati e gli altri canali di comunicazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli attacchi da parte di terzi non autorizzati e, pertanto, comportano rischi quali p. es. mancanza di riservatezza, mani- polazione del contenuto o dei dati relativi al mittente, smarri- mento, ritardo oppure virus. I rischi corrispondenti possono insorgere anche con l’utilizzo di dispositivi o software. I disposi- tivi e il software di un utente fanno parte del sistema, ma esu- lano tuttavia dal controllo della Banca e possono diventare un punto debole del sistema. Per questo motivo, la Banca consi- glia al cliente di proteggere sempre e a regola d’arte i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l'utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consiglia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile o urgente mediante mes- saggi di posta elettronica non criptati o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando i canali appositamente predisposti dalla Banca (per es. online banking, applicazione di mobile banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. La Banca sopporta i danni derivanti dall’utilizzo dei suddetti canali di comunicazione solo qualora fosse violato l’obbligo di osservanza dell’usuale diligenza negli affari da parte sua, dei suoi collaboratori o ausiliari. In particola- re, non sussiste alcun obbligo da parte della Banca di confron- tare informazioni e istruzioni a lei trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente. La Banca non si assume alcuna responsabilità per i dispositivi e il software del cliente. Tramite pubblicazione in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ Note Legali) la Banca può rendere accessibili ai clienti le infor- mazioni, le condizioni e i documenti rilevanti dal punto di vista giuridico, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e notifica (insiti per es. nelle regolamentazioni dei mercati finanziari in materia di tutela degli investitori e | Art. 13 Canali di comunicazione/Avvisi La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni per posta, telefono o canali elettronici (per es. via e-mail, fax, SMS, Onli- ne Banking, applicazioni per dispositivi mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi utente (per es. indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare per le applicazioni per dispositivi mobili) utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca, oppure da essi esplicitamente segnalati. La Banca può registrare e memorizzare conversazioni telefoni- che e comunicazioni effettuate tramite canali elettronici, senza darne informazione in via preventiva, e utilizzarle per l’assi- curazione qualità, l’adempimento di norme legislative e regola- mentari così come a scopi probatori. I messaggi di posta elettronica non criptati e gli altri canali di comunicazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli attacchi da parte di terzi non autorizzati e, pertanto, comportano rischi quali p. es. mancanza di riservatezza, mani- polazione del contenuto o dei dati relativi al mittente, smarri- mento, ritardo oppure virus. I rischi corrispondenti possono insorgere anche con l’utilizzo di dispositivi o software. I disposi- tivi e il software di un utente fanno parte del sistema, ma esu- lano tuttavia dal controllo della Banca e possono diventare un punto debole del sistema. Per questo motivo, la Banca consi- glia al cliente di proteggere sempre e a regola d’arte i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l'utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consiglia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile o urgente mediante mes- saggi di posta elettronica non criptati o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando i canali appositamente predisposti dalla Banca (per es. online banking, applicazione di mobile banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. La Banca sopporta i danni derivanti dall’utilizzo dei suddetti canali di comunicazione solo qualora fosse violato l’obbligo di osservanza dell’usuale diligenza negli affari da parte sua, dei suoi collaboratori o ausiliari. In particola- re, non sussiste alcun obbligo da parte della Banca di confron- tare informazioni e istruzioni a lei trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente. La Banca non si assume alcuna responsabilità per i dispositivi e il software del cliente. Tramite pubblicazione in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ NoteLegali) la Banca può rendere accessibili ai clienti le infor- mazioni, le condizioni e i documenti rilevanti dal punto di vista giuridico, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e notifica (insiti per es. nelle regolamentazioni dei mercati finanziari in materia di tutela degli investitori e |
trasparenza). Con riserva di norme legislative e regolamentari di tenore diverso, in casi come questi la Banca non è tenuta a fornire informazioni di altro tipo al cliente. La pubblicazione corrispondente può avvenire su altri canali elettronici o altri media adeguati. | trasparenza). Con riserva di norme legislative e regolamentari di tenore diverso, in casi come questi la Banca non è tenuta a fornire informazioni di altro tipo al cliente. La pubblicazione corrispondente può avvenire su altri canali elettronici o altri media adeguati. |
Art. 14 Limitazioni dei servizi, liquidazione o deposito con effetto liberatorio di valori patrimoniali Allo scopo di rispettare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, per garantire l’usuale diligenza negli affari o assi- curare una gestione perfetta, la Banca può limitare parzialmen- te o completamente i servizi nei confronti del cliente. Ciò vale a prescindere dalle regolamentazioni integrative in vigore per i singoli servizi bancari. In particolare la Banca può bloccare la relazione di conto e deposito, limitare l’esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (per es. ordine di versamento/pagamento, bonifi- co o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimo- niali, saldo) nonché, in generale, respingere l’accettazione di valori patrimoniali o accrediti. In caso di revoca, oppure se valori patrimoniali o averi deposi- tati presso la Banca non possono più essere custoditi dalla Banca per motivi legali, regolamentari, specifici dei prodotti o altri motivi, a richiesta il cliente dovrà comunicare alla Banca la destinazione di tali valori patrimoniali e averi. Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette tale comunicazione, alla Banca è data facoltà di conse- gnare fisicamente o di liquidare i valori patrimoniali e gli averi e di inviarne, con effetto liberatorio, il ricavo insieme agli averi ancora disponibili sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all’ultimo recapito postale conosciuto del cliente. Inoltre, la Banca ha facoltà di depositare con effetto liberatorio, in via giudiziale o extragiudiziale, i valori patrimoniali e gli averi ovvero il ricavo presso un ente di custodia a propria discrezio- ne, a spese del cliente. | Art. 14 Limitazioni dei servizi, liquidazione o deposito con effetto liberatorio di valori patrimoniali Allo scopo di rispettare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, per garantire l’usuale diligenza negli affari o assi- curare una gestione perfetta, la Banca può limitare parzialmen- te o completamente i servizi nei confronti del cliente. Ciò vale a prescindere dalle regolamentazioni integrative in vigore per i singoli servizi bancari. In particolare la Banca può bloccare la relazione di conto e deposito, limitare l’esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (per es. ordine di versamento/pagamento, bonifi- co o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimo- niali, saldo) nonché, in generale, respingere l’accettazione di valori patrimoniali o accrediti. In caso di revoca, oppure se valori patrimoniali o averi deposi- tati presso la Banca non possono più essere custoditi dalla Banca per motivi legali, regolamentari, specifici dei prodotti o altri motivi, a richiesta il cliente dovrà comunicare alla Banca la destinazione di tali valori patrimoniali e averi. Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette tale comunicazione, alla Banca è data facoltà di conse- gnare fisicamente o di liquidare i valori patrimoniali e gli averi e di inviarne, con effetto liberatorio, il ricavo insieme agli averi ancora disponibili sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all’ultimo recapito postale conosciuto del cliente. Inoltre, la Banca ha facoltà di depositare con effetto liberatorio, in via giudiziale o extragiudiziale, i valori patrimoniali e gli averi ovvero il ricavo presso un ente di custodia a propria discrezio- ne, a spese del cliente. |
Art. 15 Outsourcing di attività La Banca si riserva la facoltà di delegare totalmente o par- zialmente talune proprie attività (per es. traffico dei pagamenti, svolgimento di transazioni e servizi, compliance, IT, nonché attività amministrative e di elaborazione) a fornitori di servizi (incluse altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group). Questi si impegnano a rispettare le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza. Se un fornitore di servizi ha sede all'estero, la Banca trasmet- terà unicamente dati che non permettono di risalire all'identità del cliente, a meno che tali dati non debbano essere trasmessi all'estero nell'ambito di transazioni o servizi aventi carattere internazionale (per una spiegazione più dettagliata si rimanda all'art. 18 cpv. 1 b). In caso contrario, la Banca informerà preventivamente il cliente. | Art. 15 Outsourcing di attività La Banca si riserva la facoltà di delegare totalmente o par- zialmente talune proprie attività (per es. traffico dei pagamenti, svolgimento di transazioni e servizi, compliance, IT, nonché attività amministrative e di elaborazione) a fornitori di servizi (incluse altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group). Questi si impegnano a rispettare le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza. Se un fornitore di servizi ha sede all'estero, la Banca trasmet- terà unicamente dati che non permettono di risalire all'identità del cliente, a meno che tali dati non debbano essere trasmessi all'estero nell'ambito di transazioni o servizi aventi carattere internazionale (per una spiegazione più dettagliata si rimanda all'art. 18 cpv. 1 b). In caso contrario, la Banca informerà preventivamente il cliente. |
Art. 16 Profilo del cliente e marketing La Banca ha facoltà di utilizzare dati dei clienti, dati pubbli- camente accessibili e dati di terzi per la creazione di profili dei clienti che consentono alla Banca, ad altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera di offrire ai propri clienti consulenza, prodotti e informazioni rispondenti alla situa- zione personale dei clienti o che, a giudizio della Banca, po- trebbero essere di loro interesse. I profili dei clienti possono inoltre essere utilizzati per finalità quali ricerche di mercato, | Art. 16 Profilo del cliente e marketing La Banca ha facoltà di utilizzare dati dei clienti, dati pubbli- camente accessibili e dati di terzi per la creazione di profili dei clienti che consentono alla Banca, ad altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera di offrire ai propri clienti consulenza, prodotti e informazioni rispondenti alla situa- zione personale dei clienti o che, a giudizio della Banca, po- trebbero essere di loro interesse. I profili dei clienti possono inoltre essere utilizzati per finalità quali ricerche di mercato, |
marketing e gestione del rischio. I dati dei clienti e i profili dei clienti ricavati da essi restano custoditi presso la Banca, o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera, e non vengono comunicati a terzi. È assicurato il rispetto del segreto bancario. | marketing e gestione del rischio. I dati dei clienti e i profili dei clienti ricavati da essi restano custoditi presso la Banca, o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera, e non vengono comunicati a terzi. È assicurato il rispetto del segreto bancario. |
Art. 17 Rispetto delle disposizioni legali Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative applicabili alla sua persona risp. ad altre persone aventi parte alla relazione bancaria o ai valori patrimoniali (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare tali disposizioni legisla- tive applicabili alla sua persona in ogni momento. | Art. 17 Rispetto delle disposizioni legali Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative applicabili alla sua persona risp. ad altre persone aventi parte alla relazione bancaria o ai valori patrimoniali (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare tali disposizioni legisla- tive applicabili alla sua persona in ogni momento. |
Art. 18 Protezione dei dati, segreto bancario e altri obblighi di segretezza Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono a sva- riati obblighi di segretezza previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, segreto bancario e di altro tipo. Il cliente libera la Banca, i suoi organi, impiegati e incaricati dai suddetti obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario: a) Se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca, precisamente: In caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comuni- cazioni alle autorità, minacciate o avviate in Svizzera o all’estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte) dal cliente o da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali; per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costi- tuite a garanzia di diritti verso il cliente) in Svizzera o all’estero; per l’incasso di crediti della Banca verso il cliente, in caso di sequestro o di azioni legali aventi per oggetto i valori patrimoniali depositati avviate nei confronti del cliente e/o della Banca, in Svizzera o all’estero; in caso di rimproveri mossi alla banca dal cliente, nonché da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali, pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all’estero; b) In caso di transazioni e servizi svolti dalla banca su richiesta del cliente (per es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli o valori in deposito, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/ OTC), soprattutto se aventi carattere internazionale. A questo proposito la Banca è non solo autorizzata, ma anche delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (per es. borse, broker, banche, repertori dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coinvolte), ai fini dello svolgimento delle transazioni o dei servizi, e del rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance. Per motivi di ordine legislativo e regolamentare, alla Banca può essere impedito di divulgare i dati del cliente in relazione a transazioni e servizi. Il cliente riconosce l’esclusione di respon- sabilità della Banca a seguito di tale impedimento. | Art. 18 Protezione dei dati, segreto bancario e altri obblighi di segretezza Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono a sva- riati obblighi di segretezza previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, segreto bancario e di altro tipo. Il cliente libera la Banca, i suoi organi, impiegati e incaricati dai suddetti obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario: a) Se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca, precisamente: In caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comuni- cazioni alle autorità, minacciate o avviate in Svizzera o all’estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte) dal cliente o da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali; per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costi- tuite a garanzia di diritti verso il cliente) in Svizzera o all’estero; per l’incasso di crediti della Banca verso il cliente, in caso di sequestro o di azioni legali aventi per oggetto i valori patrimoniali depositati avviate nei confronti del cliente e/o della Banca, in Svizzera o all’estero; in caso di rimproveri mossi alla banca dal cliente, nonché da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali, pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all’estero; b) In caso di transazioni e servizi svolti dalla banca su richiesta del cliente (p. es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli e altri strumenti finanziari o valori in deposito, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/OTC), soprattutto se aventi carattere internazionale. A questo proposito la Banca è non solo autoriz- zata, ma anche delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (per es. borse, broker, banche, repertori dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coin- volte), ai fini dello svolgimento delle transazioni o dei servizi, e del rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, non- ché degli standard in materia di compliance. Per motivi di ordine legislativo e regolamentare, alla Banca può essere impedito di divulgare i dati del cliente in relazione a transazioni e servizi. Il cliente riconosce l’esclusione di respon- sabilità della Banca a seguito di tale impedimento. |
c) A scopo di scambio di informazioni tra la Banca e altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera per la completa esecuzione e assistenza alle operazioni bancarie riferite al cliente, la ripartizione delle entrate, la gestione del rischio o l’osservanza delle prescrizioni legislative e regolamen- tari o per motivi di compliance. Lo scambio comprende in particolare tutte le informazioni concernenti il cliente, la relazio- ne tra il cliente e la Banca nonché gli aventi dritti economico, i detentori di controllo, i beneficiari, i procuratori, i rappresentan- ti, i fideiussori e altri cointeressati nella relazione bancaria. d) Per finalità di sicurezza (p. es. protezione del cliente e della Banca da attività abusive o delittuose) per le quali la Banca può acquisire e trattare dati biometrici, nonché dati su movimenti e transazioni e i corrispondenti profili del cliente. Con riserva dell’art. 18 cpv. 1 c) e art. 15 nonché degli obblighi legislativi e regolamentari, non saranno effettuati inoltri a terzi. In ogni caso la Banca è tenuta a ottemperare ai propri obblighi d’informazione e comunicazione legali o di sorveglianza. | c) A scopo di scambio di informazioni tra la Banca e altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera per la completa esecuzione e assistenza alle operazioni bancarie riferite al cliente, la ripartizione delle entrate, la gestione del rischio o l’osservanza delle prescrizioni legislative e regolamen- tari o per motivi di compliance. Lo scambio comprende in particolare tutte le informazioni concernenti il cliente, la relazio- ne tra il cliente e la Banca nonché gli aventi dritti economico, i detentori di controllo, i beneficiari, i procuratori, i rappresentan- ti, i fideiussori e altri cointeressati nella relazione bancaria. d) Per finalità di sicurezza (p. es. protezione del cliente e della Banca da attività abusive o delittuose) per le quali la Banca può acquisire e trattare dati biometrici, nonché dati su movimenti e transazioni e i corrispondenti profili del cliente. Qualora ciò fosse necessario conformemente al diritto applicabile, la Banca provvederà inoltre a informare il cliente per richiedere il con- senso o adottare altre misure. Con riserva dell’art. 18 cpv. 1 c) e art. 15 nonché degli obblighi legislativi e regolamentari, non saranno effettuati inoltri a terzi. In ogni caso la Banca è tenuta a ottemperare ai propri obblighi d’informazione e comunicazione legali o di sorveglianza. |
Art. 19 Diritto applicabile e giurisdizione Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succur- sale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge. | Art. 19 Diritto applicabile e giurisdizione Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succur- sale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge. |
Art. 20 Modifiche delle condizioni generali La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. La modifica può anche avvenire tramite pubblica- zione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/XxxxXxxxxx). | Art. 20 Modifiche delle condizioni generali La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. La modifica può anche avvenire tramite pubblica- zione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/XxxxXxxxxx). |
Paragone del Regolamento di deposito uscente e nuovo di Credit Suisse (Svizzera) SA
Regolamento di deposito uscente (2017) | Nuovo Regolamento di deposito (2019) |
Disposizioni generali | Disposizioni generali |
Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica, accanto alle Condizioni generali, ai valori e alle cose che sono depositati presso la Banca (di seguito chiamati valori in deposito), in particolare anche quando questi sono presenti sotto forma di effetti contabili. Nei casi in cui esistano accordi contrattuali particolari x xxxx- lamenti speciali per depositi speciali, il presente regolamento è valido a titolo complementare. | Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica, accanto alle Condizioni generali, ai valori e alle cose che sono depositati presso la Banca (di seguito chiamati valori in deposito), in particolare anche quando questi sono presenti sotto forma di effetti contabili. Nei casi in cui esistano accordi contrattuali particolari x xxxx- lamenti speciali per depositi speciali, il presente regolamento è valido a titolo complementare. |
Art. 2 Trattamento dei valori in deposito La Banca accetta in particolare a) cartevalori e altri strumenti finanziari per la custodia e l’amministrazione, in linea di principio in deposito aperto b) metalli preziosi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori per la contabilizzazione e l’amministrazione in deposito aperto d) documenti probativi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto e) oggetti di valore e altre cose idonee per la custodia, in linea di principio in deposito chiuso I depositi chiusi sono soggetti a un regolamento separato. La Banca può rifiutare l’accettazione di valori in deposito senza fornirne le motivazioni. | Art. 2 Trattamento dei valori in deposito La Banca accetta in particolare a) cartevalori per la custodia e l’amministrazione, in linea di principio in deposito aperto b) metalli preziosi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori per la contabilizzazione e l’amministrazione in deposito aperto d) documenti probativi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto e) oggetti di valore e altre cose idonee per la custodia, in linea di principio in deposito chiuso I depositi chiusi sono soggetti a un regolamento separato. La Banca può rifiutare l’accettazione di valori in deposito senza fornirne le motivazioni. |
Art. 3 Verifica dei valori in deposito La Banca può verificare autenticità e notifiche di blocco dei valori in deposito consegnati dal cliente o da terzi in vece del cliente, senza per questo assumersi alcuna responsabilità. In particolare la Banca è tenuta a svolgere atti amministrativi solo dopo l’esecuzione della verifica. In tal senso, per tutta la durata della verifica non devono essere eseguiti ordini di vendita né operazioni che prevedono la consegna a terzi di valori contro remunerazione. La verifica viene effettuata sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. I valori in deposito esteri possono essere consegnati al depositario o a un altro servizio idoneo nel rispettivo paese per la verifica. | Art. 3 Verifica dei valori in deposito La Banca può verificare autenticità e notifiche di blocco dei valori in deposito consegnati dal cliente o da terzi in vece del cliente, senza per questo assumersi alcuna responsabilità. In particolare la Banca è tenuta a svolgere atti amministrativi solo dopo l’esecuzione della verifica. In tal senso, per tutta la durata della verifica non devono essere eseguiti ordini di vendita né operazioni che prevedono la consegna a terzi di valori contro remunerazione. La verifica viene effettuata sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. I valori in deposito esteri possono essere consegnati al depositario o a un altro servizio idoneo nel rispettivo paese per la verifica. |
Art. 4 Diritti valore con funzione analoga alle cartevalori Cartevalori e diritti non cartolarizzati facenti la stessa funzione sono trattati in modo analogo. In particolare trovano applica- zione le regole sulla commissione (art. 425 segg. CO) fra il cliente e la Banca. | Art. 4 Diritti valore con funzione analoga alle cartevalori Cartevalori e diritti non cartolarizzati facenti la stessa funzione sono trattati in modo analogo. In particolare trovano applica- zione le regole sulla commissione (art. 425 segg. CO) fra il cliente e la Banca. |
Art. 5 Obbligo di diligenza della Banca La Banca tratta i valori in deposito del cliente con l’usuale diligenza negli affari. | Art. 5 Obbligo di diligenza della Banca La Banca tratta i valori in deposito del cliente con l’usuale diligenza negli affari. |
Art. 6 Restituzione e messa a disposizione dei valori in deposito Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di riten- zione o altri diritti di trattenimento della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli vengano restituiti o messi a disposizione. Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti nel paese e gli abituali termini di restituzione. I valori in deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio del cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del cliente, la Banca stipula l’assicurazione ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento. | Art. 6 Restituzione e messa a disposizione dei valori in deposito Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di riten- zione o altri diritti di trattenimento della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli vengano restituiti o messi a disposizione. Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti nel paese e gli abituali termini di restituzione. I valori in deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio del cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del cliente, la Banca stipula l’assicurazione ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento. |
Art. 7 Spese e remunerazioni della Banca a) Le spese della Banca si basano sulla tariffa in vigore al momento. La Banca si riserva la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o in altra forma adeguata. b) In relazione alla prestazione di servizi la Banca riceve da terzi (ivi comprese altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group), retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni, rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione, incentivi o altre prestazioni (di seguito definiti complessivamente remunera- zioni). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla Banca in un prodotto (volume di investimento), la cui entità varia a seconda del prodotto e dell’offerente. Nel caso di investimenti collettivi di capitale, la Banca riceve remunera- zioni sotto forma di pagamenti periodici. Nel caso dei prodotti strutturati, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o di un ribasso sul prezzo d’emissione. Le remunerazioni incassate dalla Banca variano nell’ambito delle seguenti fasce di oscillazione (dati basati sul volume d’investimento): Investimenti collettivi di capitale: fondi del mercato monetario da 0 a un massimo dell’1,0% p.a., fondi obbligazionari e immobiliari da 0 a un massimo dell’1,6% p.a., altri investimenti collettivi di capitale (fondi d’investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di fondi, fondi azionari, fondi portfolio, prodotti di fondazioni d’investimento ecc.) 0 a un massimo del 2,0% p.a. Prodotti strutturati: Investimenti monetari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti obbligazionari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti misti da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti alternativi da 0 a un massimo dell’1,7% p.a., Investimenti azionari da 0 a un massimo del 2,5% p.a. Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale, le remune- razioni incassate dalla Banca corrispondono a una percen- tuale variabile da 0 a un massimo dello 0,9% del patrimonio gestito dei clienti all’anno. L’entità delle remunerazioni massime per cliente si ottiene | Art. 7 Spese e remunerazioni della Banca a) Le spese della Banca si basano sulla tariffa in vigore. La Banca si riserva la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. La modifica viene comunicata preventivamente al cliente per iscritto o in altra forma adeguata ed entra in vigore con riserva di opposizione da parte del cliente 30 giorni dopo la comunicazione o alla scadenza indicata nella comunicazione. b) In relazione alla prestazione di servizi finanziari la Banca riceve da terzi (ivi comprese altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group), retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni, rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione, incentivi o altre prestazioni (di seguito definiti complessivamente remunerazioni). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla Banca in un prodotto (volume di investimento) oppure, dove di seguito particolarmente menzionato, al rispettivo valore nominale, la cui entità varia a seconda del prodotto e dell’offerente. Nel caso di investimenti collettivi di capitale, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti perio- dici. Nel caso dei prodotti strutturati e simili, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o di un ribasso sul prezzo d’emissione (oppure, dove di seguito particolar- mente menzionato, a seconda del caso, al rispettivo valore nominale). Le remunerazioni incassate dalla Banca variano nell’ambito delle seguenti fasce di oscillazione (dati basati sul volume d’investimento o, laddove di seguito particolarmente opportunamente menzionato definito, sul valore nominale): Investimenti collettivi di capitale: fondi del mercato monetario da 0 a un massimo dell’1,0% p.a., fondi obbligazionari e immobiliari da 0 a un massimo dell’1,6% p.a., altri investimenti collettivi di capitale (fondi d’investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di fondi, fondi azionari, fondi portfolio, prodotti di fondazioni d’investimento ecc.) 0 a un massimo del 2,0% p.a. Prodotti strutturati e simili: Investimenti monetari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti obbligazionari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti misti da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., |
moltiplicando la percentuale massima per il valore del relativo volume d’investimento nella relativa categoria di prodotto.
Le fasce di oscillazione sopra riportate corrispondono alle remunerazioni massime che la Banca può riscuotere in base alle condizioni in vigore per i vari prodotti. Se la remunerazio- ne consiste nell’indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o del ribasso sul prezzo d’emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del prodotto stesso, la Banca trattiene l’intera remunerazione
nonostante la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di ottenere la piena remunerazione annua secondo le fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. La Banca si riserva di modificare l’entità delle remunerazioni in conformità all’art. 9 del presen- te Regolamento di deposito.
Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono portare a potenziali conflitti d’interesse, in quanto possono incentivare la scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei fondi d’investimento o dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali essa riceve remu- nerazioni più elevate (ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che comportano remunerazioni maggiori). La Banca può anche raccomandare prodotti d’investimento per i quali non riceve remunerazioni, ma che sono oggetto di un sostegno partico- lare della Banca. Le procedure adottate tengono conto di potenziali conflitti d’interesse e in particolare dell’interesse del cliente.
In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato
che la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. tal riguardo, il cliente presta il proprio assenso al percepimento e al trattenimento di remunerazioni da parte della Banca. Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, possano essere soggette all’obbligo legale di consegna nei confronti del cliente, quest’ultimo si dichiara d’accordo che le remunerazioni spettino inte- gralmente alla Banca. Il cliente rinuncia a qualsivoglia diritto alla consegna delle remunerazioni. Sono fatte salve convenzioni speciali tra il cliente e la Banca così come disposizioni di legge imperative.
c) La Banca o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group sviluppano e gestiscono prodotti d’investimento e forniscono per questi prodotti d’investimento diversi servizi (p. es. amministrazione, asset management). È pertanto possibile che per la Banca o per le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group vengano generate entrate per tali attività.
Investimenti alternativi da 0 a un massimo dell’1,7% p.a.,
Investimenti azionari da 0 a un massimo del 2,5% p.a.
Warrant da 0 a un massimo del 2,5% p.a. (sulla base del valore nominale).
Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale, le remune- razioni incassate dalla Banca corrispondono a una percen- tuale variabile da 0 a un massimo dello 0,9% del patrimonio gestito dei clienti all’anno.
L’entità delle remunerazioni massime per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del relativo volume d’investimento (o, dove sopra particolarmente men- zionato, del rispettivo valore nominale) nella relativa categoria di prodotto.
Le fasce di oscillazione sopra riportate corrispondono alle remunerazioni massime che la Banca può riscuotere in base alle condizioni in vigore per i vari prodotti. Se la remunerazio- ne consiste nell’indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o del ribasso sul prezzo d’emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del prodotto stesso, la Banca trattiene l’intera remunerazione nonostante la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di ottenere la piena remunerazione annua secondo le fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. La Banca si riserva di modificare l’entità delle remunerazioni in conformità all’art. 9 del presente Regola- mento di deposito.
Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono
portare a potenziali conflitti d’interesse, in quanto possono incentivare la scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei fondi d’investimento o dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali essa riceve remu- nerazioni più elevate (ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che comportano remunerazioni maggiori). La Banca può anche raccomandare prodotti d’investimento per i quali non riceve remunerazioni, ma che sono oggetto di un sostegno partico- lare della Banca. Le procedure adottate tengono conto di potenziali conflitti d’interesse e in particolare dell’interesse del cliente.
In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato
che la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. tal riguardo, il cliente presta il proprio assenso al percepimento e al trattenimento di remunerazioni da parte della Banca. Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, possano essere soggette all’obbligo legale di consegna nei confronti del cliente, quest’ultimo si dichiara d’accordo che le remunerazioni spettino inte- gralmente alla Banca. Il cliente rinuncia a qualsivoglia diritto alla consegna delle remunerazioni. Sono fatte salve convenzioni speciali tra il cliente e la Banca così come disposizioni di legge imperative.
c) La Banca o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group sviluppano e gestiscono prodotti d’investimento e forniscono per questi prodotti d’investimento diversi servizi (p. es. amministrazione, asset management). È pertanto possibile che per la Banca o per le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group vengano generate entrate per tali attività.
Art. 8 Durata del contratto Di norma il contratto è di durata indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal presente regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all’incapacità civile o al fallimento del cliente. | Art. 8 Durata del contratto Di norma il contratto è di durata indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal presente regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all’incapacità civile o al fallimento del cliente. |
Art. 9 Modifiche del regolamento La Banca può modificare il regolamento in qualsiasi momen- to. La modifica può anche avvenire tramite pubblicazione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ NoteLegali). | Art. 9 Modifiche del regolamento La Banca può modificare il regolamento in qualsiasi momen- to. La modifica può anche avvenire tramite pubblicazione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet (xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ NoteLegali). |
Disposizioni particolari per i deposti aperti | Disposizioni particolari per i deposti aperti |
Art. 10 Modalità di conservazione e rischi La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso terzi i valori in deposito a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. Qualora il cliente imponga alla Banca un depositario terzo e lo stesso non sia raccomandato dalla Banca, quest’ultima esclude ogni responsabilità per le azioni di detto depositario terzo. In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire o a far custodire i suddetti valori in un deposito globale. In questo caso possono essere custoditi collettivamente valori in deposito di più clien- ti. Ciò può avere soprattutto la conseguenza che i valori in deposito assegnati a un cliente non possono essere imme- diatamente individualizzati e separati. Inoltre, su determinati mercati non è possibile o non è necessario separare i valori in deposito dei clienti da quelli del depositario terzo; per tale motivo, soprattutto nel caso di insolvenza del depositario terzo, non è sempre possibile individualizzare e separare i valori in deposito e, in casi come questi, non sussiste o non sussiste interamente oppure non si può imporre un’eventuale pretesa di consegna. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separata- mente. In caso di custodia all’estero, i valori in deposito sono sog- getti alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia, che possono differire da quelli svizzeri ed eventualmente non offrire un livello di protezione equivalente, in particolare nel caso di insolvenza del depositario terzo. I depositari terzi possono inoltre esercitare diritti di pegno e di realizzazione sui valori custoditi in deposito. La Banca continua ad amministra- re soltanto i diritti ricevuti dal terzo estero. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzio- ne alla Banca di tali valori custoditi all’estero o il trasferimento del ricavo della vendita, la Banca ha l’obbligo di procurare al cliente il relativo diritto alla consegna o al pagamento soltanto nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile. A discrezione della Banca, i valori in deposito possono essere anche intestati a nome del cliente oppure segregati, ossia custoditi con il nome del cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al depositario esterno. La Banca può anche fare intestare i valori a suo nome o a nome di un terzo ma per conto e a rischio del cliente. Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custo- diti in funzione del loro genere; la Banca ripartisce i valori in | Art. 10 Modalità di conservazione e rischi La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso terzi i valori in deposito a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. Qualora il cliente imponga alla Banca un depositario terzo e lo stesso non sia raccomandato dalla Banca, quest’ultima esclude ogni responsabilità per le azioni di detto depositario terzo. In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire o a far custodire i suddetti valori in un deposito globale. In questo caso possono essere custoditi collettivamente valori in deposito di più clien- ti. Ciò può avere soprattutto la conseguenza che i valori in deposito assegnati a un cliente non possono essere imme- diatamente individualizzati e separati. Inoltre, su determinati mercati non è possibile o non è necessario separare i valori in deposito dei clienti da quelli del depositario terzo; per tale motivo, soprattutto nel caso di insolvenza del depositario terzo, non è sempre possibile individualizzare e separare i valori in deposito e, in casi come questi, non sussiste o non sussiste interamente oppure non si può imporre un’eventuale pretesa di consegna. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separata- mente. In caso di custodia all’estero, i valori in deposito sono sog- getti alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia, che possono differire da quelli svizzeri ed eventualmente non offrire un livello di protezione equivalente, in particolare nel caso di insolvenza del depositario terzo. I depositari terzi possono inoltre esercitare diritti di pegno e di realizzazione sui valori custoditi in deposito. La Banca continua ad amministra- re soltanto i diritti ricevuti dal terzo estero. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzio- ne alla Banca di tali valori custoditi all’estero o il trasferimento del ricavo della vendita, la Banca ha l’obbligo di procurare al cliente il relativo diritto alla consegna o al pagamento soltanto nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile. A discrezione della Banca, i valori in deposito possono essere anche intestati a nome del cliente oppure segregati, ossia custoditi con il nome del cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al depositario esterno. La Banca può anche fare intestare i valori a suo nome o a nome di un terzo ma per conto e a rischio del cliente. Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custo- diti in funzione del loro genere; la Banca ripartisce i valori in |
deposito sorteggiabili fra i clienti, adottando per l’estrazione supplementare un metodo che garantisca l’equa ripartizione fra tutti i clienti come nel caso del primo sorteggio.
Il cliente riconosce di non essere autorizzato in prima per- sona, né che lo sono gli altri cointeressati nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali, a impartire istruzioni dirette alle controparti della Banca (come x.xx. enti di custodia, broker, emittenti, ecc.).
Art. 11 Amministrazione
Senza particolare ordine da parte del cliente, la Banca svolge gli abituali atti amministrativi, quali la ricezione di dividendi, interessi e capitali rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni e diritti d’opzione, ecc. In questo ambito la Banca invita il cliente ad adottare le pertinenti misure che gli spettano normalmente secondo i paragrafi seguenti di questa disposizione ed espletare i consueti atti amministrativi, tuttavia senza impegno vincolante per la Banca; essa si basa sui mezzi d’informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumere alcuna respon- sabilità al riguardo. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti soltanto se l’indirizzo di recapito per dividendi e diritti d’opzione corrisponde alla Banca.
Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del cliente adottare tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare l’impar- tire istruzioni per l’esecuzione di conversioni, l’esercizio o la compravendita di diritti d’opzione e l’esercizio di diritti di conversione. Se le istruzioni del cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha facoltà, ma non l’obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento nel rispetto dell’interesse del cliente (anche con addebito al conto del cliente, p. es.
in relazione all’esercizio di diritti d’opzione).
Il cliente è responsabile dell’esecuzione degli eventuali obbli- ghi di notifica correlati ai valori in deposito nei confronti di emittenti, società, autorità, borse e/o altri terzi, anche se i valori depositati presso l’ente di custodia non sono intestati a nome del cliente. La Banca è autorizzata, ma non è tenuta a informare il cliente in merito agli obblighi di notifica o ad adempierli per il cliente.
Nella misura in cui la Banca gestisca un reporting sulla soglia di perdita, per la stessa è determinante come grandezza di partenza il valore complessivo al giorno di riferimento del patrimonio investito, come attestato di volta in volta dall’ultima distinta patrimoniale ordinaria.
deposito sorteggiabili fra i clienti, adottando per l’estrazione supplementare un metodo che garantisca l’equa ripartizione fra tutti i clienti come nel caso del primo sorteggio.
Il cliente riconosce di non essere autorizzato in prima per- sona, né che lo sono gli altri cointeressati nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali, a impartire istruzioni dirette alle controparti della Banca (come x.xx. enti di custodia, broker, emittenti, ecc.).
Art. 11 Amministrazione
Senza particolare ordine da parte del cliente, la Banca svolge gli abituali atti amministrativi, quali la ricezione di dividendi, interessi e capitali rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni e diritti d’opzione, ecc. In questo ambito la Banca invita il cliente ad adottare le pertinenti misure che gli spettano normalmente secondo i paragrafi seguenti di questa disposizione ed espletare i consueti atti amministrativi, tuttavia senza impegno vincolante per la Banca; essa si basa sui mezzi d’informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumere alcuna respon- sabilità al riguardo. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti soltanto se l’indirizzo di recapito per dividendi e diritti d’opzione corrisponde alla Banca.
Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del cliente adottare tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare l’impar- tire istruzioni per l’esecuzione di conversioni, l’esercizio o la compravendita di diritti d’opzione e l’esercizio di diritti di conversione. Se le istruzioni del cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha facoltà, ma non l’obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento nel rispetto dell’interesse del cliente (anche con addebito al conto del cliente, p. es.
in relazione all’esercizio di diritti d’opzione).
Il cliente è responsabile dell’esecuzione degli eventuali obbli- ghi di notifica correlati ai valori in deposito nei confronti di emittenti, società, autorità, borse e/o altri terzi, anche se i valori depositati presso l’ente di custodia non sono intestati a nome del cliente. La Banca è autorizzata, ma non è tenuta a informare il cliente in merito agli obblighi di notifica o ad adempierli per il cliente.
Nella misura in cui la Banca gestisca un reporting sulla soglia di perdita, per la stessa è determinante come grandezza di partenza il valore complessivo al giorno di riferimento del patrimonio investito, come attestato di volta in volta dall’ultima distinta patrimoniale ordinaria.
Gli accrediti nell’ambito dell’amministrazione avvengono di norma al netto. In particolare le imposte alla fonte, di bollo o di altro tipo applicate da emittenti, depositari o uffici di pagamento sono a carico del cliente. La Banca si riserva il diritto di trasferire gli eventuali addebiti successivi di tali imposte al cliente. La Banca non è tenuta a chiarire o a prendersi cura che le imposte alla fonte possano essere ridotte o restituite. La valutazione delle conseguenze fiscali in relazione ai valori in deposito è di competenza esclusiva del cliente.
Art. 12 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria Se la trasmissione al cliente della proprietà dei valori in depo- sito è inusuale o non è possibile, la Banca può acquistare o fare acquistare detti valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e a rischio del cliente ed esercitare o fare esercitare i diritti derivanti. | Art. 12 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria Se la trasmissione al cliente della proprietà dei valori in depo- sito è inusuale o non è possibile, la Banca può acquistare o fare acquistare detti valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e a rischio del cliente ed esercitare o fare esercitare i diritti derivanti. |
Art. 13 Accrediti e addebiti Salvo istruzioni diverse da parte del cliente, gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto secondo le disposizioni contabili con- venute. All’occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto. Le modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza. | Art. 13 Accrediti e addebiti Salvo istruzioni diverse da parte del cliente, gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto secondo le disposizioni contabili con- venute. All’occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto. Le modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza. |
Art. 14 Distinte La Banca invia al cliente, di norma a fine anno, una distinta relativa ai valori custoditi nel deposito. La distinta può conte- nere altri valori non soggetti al presente regolamento. Gli effetti contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su quota- zioni provenienti dalle abituali fonti d’informazione bancarie. La Banca non assume alcuna garanzia sulla correttezza di detti dati e, pertanto, sull’esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i valori contabilizzati. | Art. 14 Distinte La Banca invia al cliente, di norma a fine anno, una distinta relativa ai valori custoditi nel deposito. La distinta può conte- nere altri valori non soggetti al presente regolamento. Gli effetti contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su quota- zioni provenienti dalle abituali fonti d’informazione bancarie. La Banca non assume alcuna garanzia sulla correttezza di detti dati e, pertanto, sull’esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i valori contabilizzati. |
Art. 15 Storno, annullamento e non esecuzione di ordini riguardanti i valori dei depositi titoli La Banca si riserva di stornare o di annullare ordini riguar- danti valori in deposito, qualora a) non via sia sufficiente copertura disponibile, b) la Banca nutra dubbi in merito alla facoltà di disporre dell’ordinante, o c) sussistano contro l’esecuzione di tali ordini particolari disposizioni legislative, normative o interne della Banca, disposizioni delle autorità, misure di sanzione a livello nazionale o internazionale che la Banca è tenuta ad applicare, oppure accordi (p. es. costitu- zione in pegno). In tali circostanze la Banca non può inoltre eseguire ordini. | Art. 15 Storno, annullamento e non esecuzione di ordini riguardanti i valori dei depositi titoli La Banca si riserva di stornare o di annullare ordini riguar- danti valori in deposito, qualora a) non via sia sufficiente copertura disponibile, b) la Banca nutra dubbi in merito alla facoltà di disporre dell’ordinante, o c) sussistano contro l’esecuzione di tali ordini particolari disposizioni legislative, normative o interne della Banca, disposizioni delle autorità, misure di sanzione a livello nazionale o internazionale che la Banca è tenuta ad applicare, oppure accordi (p. es. costitu- zione in pegno). In tali circostanze la Banca non può inoltre eseguire ordini. |