Incapacità civile Clausole campione

Incapacità civile. Il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché la Banca sia informata di eventuali casi di incapacità civile che lo riguardano. In particolare, il Cliente è tenuto a informare la Banca dell’eventuale incapacità civile del suo rappresentante. La Banca può, a seconda delle circostanze e del proprio apprezzamento, adottare misure conservative (in particolare di blocco) o, al contrario, non tener conto di una presunta incapacità civile finché non ve ne sia una prova ritenuta sufficiente dalla Banca (in particolare, decisione giudiziaria di messa sotto protezione). Il danno risultante da incapacità civile del Cliente (persona fisica o giuridica) o del suo rappresentante che non sia stata comunicata alla Banca è a carico del Cliente, salvo in caso di colpa grave della Banca.
Incapacità civile. Il cliente assume il danno causato dalla sua incapacità civile, dai suoi procuratori o da quella di terzi, a meno che essa sia stata oggetto di una notifica scritta alla Banca.
Incapacità civile. Il cliente dovrà informare tempestivamente la Banca per iscritto qualora il suo rappresentante perdesse l’incapa- cità di agire. In caso contrario risponderà dei danni derivanti dalle azioni del suo rappresentante. Sono a carico del cliente i danni imputabili alla sua incapacità civile, a meno che la Banca non avesse dovuto riconosciuto tali carenze nel quadro del consueto obbligo di diligenza.
Incapacità civile. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca per iscritto circa la sopravvenuta incapacità civile dei suoi procuratori o di altri terzi che agiscono per suo conto. Se omette di farlo o l’incapacità civile riguarda lui direttamente, si assume i danni che ne derivano, a condizione che né la banca né i suoi collaboratori o il personale ausiliario siano venuti meno alla diligenza usuale nella prassi di settore.
Incapacità civile. Se non riconosce l’incapacità civile del clien- te, la BCG risponde dei danni che ne deriva- no, nella misura in cui abbia violato la diligenza xxxxxxxxx.Xx cliente è tenuto a in- formare immediatamente la BCG per iscrit- to o con altra modalità che consenta la prova per testo dell’incapacità civile sopravvenuta dei suoi procuratori o di altri terzi. Nella misura in cui ha violato la diligenza ordina- ria, la BCG risponde dei danni derivanti da incapacità civile dei procuratori o di altri terzi.

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  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

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  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

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