Diritto applicabile e giurisdizione. Il presente Contratto nonché eventuali appendici è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente è quelle dell’Assicurato. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno rispettare la legge italiana e dovranno svolgersi utilizzando la lingua italiana.
Diritto applicabile e giurisdizione. Tutte le questioni, domande e controversie inerenti alla validità, all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto saranno disciplinate e interpretate in conformità alla legge belga.
Diritto applicabile e giurisdizione. 1. I contratti stipulati tra il cliente e il fotografo sottostanno esclusivamente al diritto svizzero.
2. La giurisdizione esclusiva è rappresentata dalla sede legale del fotografo.
Diritto applicabile e giurisdizione. Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente Contratto, sarà risolta tramite amichevole composizione della parti. Qualora trascorsi 30 giorni dalla corrispondente richiesta di una delle parti tramite lettera raccomandata A/R non sia stato possibile raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, unico Foro competente sarà quello di Potenza.
Diritto applicabile e giurisdizione. Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succur- sale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge. Art. 19 Diritto applicabile e giurisdizione Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succur- sale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge.
Diritto applicabile e giurisdizione. La presente Licenza, il proprio oggetto o la sua formazione (ivi comprese le dispute o rivendicazioni non contrattuali) saranno disciplinati da e interpretati secondo le leggi della Scozia, eccetto laddove l'Utente sia abitualmente residente in Inghilterra e Xxxxxx, nel cui caso la presente
Diritto applicabile e giurisdizione. Le Condizioni Generali, così come qualsiasi contratto al quale si applicheranno le Condizioni Generali, saranno regolati da, e dovranno essere interpretati, in conformità alla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alle Condizioni Generali, così come ai contratti ai quali si applicheranno le Condizioni Generali, sarà competente, in via non esclusiva, il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Cassano d'Adda.
Diritto applicabile e giurisdizione. I presenti termini sono da interpretarsi ai sensi del diritto sostanziale del paese dell'imputato senza riferimento a conflitti di legge. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CIGS). Tutte le dispute derivanti da questi Termini o dalla loro applicazione o interpretazione devono essere deferite alla corte arbitrale internazionale del paese dell'imputato. La Corte Arbitrale Internazionale determinerà esclusivamente se Lei o FOSS siete imputati per gli scopi di questa clausola in caso di istanze multiple e arbitrati multipli e deciderà esclusivamente in relazione a, e garantirà il consolidamento di, istanze multiple e relativi arbitrati multipli in un solo arbitrato in base al principio che le rivendicazioni e gli arbitrati collegati tra Lei e FOSS saranno consolidati nell'arbitrato della Corte Arbitrale Internazionale che ha avuto formalmente inizio per primo.
Diritto applicabile e giurisdizione. 31.1 L’Accordo e le sue parti saranno disciplinate e verranno interpretate unicamente in conformità al diritto sostanziale svizzero. Ciò vale in particolare per gli Strumenti Finanziari depositati presso un intermediario.
31.2 Il luogo della prestazione, il luogo di perseguimento per i Clienti residenti all’estero e il foro giudiziario esclusivo per tutte le controversie derivanti o collegate all’Accordo o a sue parti e foro per tutti i procedimenti sarà la sede della Banca a Gland/VD in Svizzera. Ciononostante, La Banca si riserva la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti del Cliente dinanzi alle autorità dotate di giurisdizione nel paese di residenza o domicilio di quest’ultimo o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente, nel qual caso rimarrà applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
Diritto applicabile e giurisdizione. 22.1 Questo Accordo è sottoposto e disciplinato dal diritto italiano.
22.2 Ogni controversia relativa o comunque connessa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’Accordo è riservata per comune scelta delle Parti, alla competenza e alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano con esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.