REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI STRANGOLAGALLI
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI STRANGOLAGALLI
Provincia di Frosinone
CONTRATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI STRANGOLAGALLI (FR) PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
L’anno duemiladieci, addì ventisei del mese di ottobre, nella sede municipale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 0,
AVANTI A ME
Xxxxxx Xxxx.ssa XXXXX, Segretario Generale del Comune di Strangolagalli, domiciliata per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, si sono costituiti i Signori:
- Xxxxxxx XX XXXXXX, nato a Strangolagalli (FR) il 20/09/1948, nella sua qualità di Responsabile del Servizi Lavori Pubblici del Comune di Strangolagalli, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presenta atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Strangolagalli, e dichiara di agire esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in forza dei poteri conferitigli, codice fiscale dell’Ente n. 00253650691, per brevità di trascrizione, più semplicemente definito “Concedente”;
- Xxxxxxxx XXXXX, nato a Caivano (NA) il 30/05/1958, il quale dichiara di intervenire in questo atto, giusto atto Rep. n. 28.922 del 21/01/2010 a rogito del Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX, Notaio in Grottammare (AP), registrato all’Agenzia delle
Rep. N. 2034/2010
Entrate, Ufficio di San Benedetto del Tronto (AP) al n. 343, Serie 1T, il 27/01/2010, in qualità di Procuratore Speciale dell’impresa TROIANI & XXXXXXXXXX S.r.l., con sede in Via dell’Artigianato IV xxxxxxxx x. 0/X, 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX), codice fiscale, partita IVA e numero ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Ascoli Xxxxxx 00288220445, il tutto per brevità di trascrizione, più semplicemente definito “Concessionario”;
PREMESSO CHE:
- in data 19/03/2010, Rep. n. 2026/2010, è stato stipulato l’Accordo Preliminare per la costituzione del diritto di superficie su immobili di proprietà del Comune di Strangolagalli (FR) per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici;
- a tutt’oggi risultano rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie e quindi, in ottemperanza di quanto indicato all’art. 26 dell’Accordo indicato al precedente punto, le parti, di comune accordo, hanno concordato di stipulare il presente atto;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 35 del 25.10.2010, è stato approvato lo schema del presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I° - PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo 1 – Validità delle premesse e degli allegati
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Norme di Legge applicabili
Il presente contratto, per quanto attiene alla parte relativa alla progettazione e costruzione degli impianti, è sottoposto e regolato dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 34/2000 e
s.m.i., D.M. n. 145/2000 e s.m.i., D.P.R. n. 554/99, D.Lgs n. 81/08 e s.m.i, il X.X. x. 000/00 e s.m.i., il D.Lgs. n. 387/03 e s.m.i. e relativi Decreti attuativi, il D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., il D.Lgs. n. 504/05 e s.m.i., il Decreto 27/02/2009 e s.m.i. e le relative delibere dell’A.E.E.G., il Codice Civile, Legge Finanziaria 2008, articolo 2, comma 143, Legge 9 Luglio 2009 n. 99, Legge 3 Agosto 2009 n. 102, D.M. 06/08/2010, Legge n. 129 del 13/08/2010.
TITOLO II° - OGGETTO DEL CONTRATTO CAPO I°
Articolo 3 – Costituzione del diritto di superficie
Il Comune di Strangolagalli (FR) costituisce a favore della società A.T.I. XXXXXXX & XXXXXXXXXX S.r.l. – EASY ENERGIES S.r.l., che acquista, il diritto di superficie sui seguenti immobili di proprietà del Comune di Strangolagalli (FR):
- superficie di copertura piana dell’edificio denominato “CIVICO CIMITERO” sito in Strangolagalli (FR) in Via Scarafone, snc, individuato al Catasto Urbano di Strangolagalli, al Foglio 4, mappale A, avente una superficie complessiva di circa mq. 40.
Articolo 4 – Divieto di cessione
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi in tutto o in parte il presente contratto ed ogni diritto ad esso collegato senza la preventiva approvazione del Comune di Strangolagalli (FR), fermo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 20.
Articolo 5 – Società di Progetto
E’ data facoltà al Concessionario di costituire una Società di Progetto per la gestione delle attività previste nel presente contratto. In tale caso si applica quanto indicato all’art. 156 e successivi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
Articolo 6 – Durata del diritto di superficie ed opzione di locazione
Il diritto di superficie oggetto del presente contratto si estinguerà con il decorso di anni venti (20) dalla data di attivazione degli impianti, di cui appresso.
Al termine del diritto di superficie il Concedente avrà la facoltà di acquisire gratuitamente la proprietà degli impianti fotovoltaici realizzati sugli immobili di sua proprietà e con le modalità di cui all’ art. 22 ovvero, nel caso in cui il Concedente non eserciti tale facoltà, il Concessionario dovrà smantellare solo gli impianti realizzati sugli immobili di proprietà del Concedente a propria cura e spese.
In tale ultima ipotesi, e sempre che il Concedente non eserciti il diritto di acquisire l’impianto, è data facoltà al Concessionario di esercitare un diritto di opzione per la stipula di un contratto di locazione delle superfici oggetto del diritto di superficie al fine di continuare a gestire gli impianti per un ulteriore periodo di anni dieci (10) alle condizioni di cui al successivo articolo 7.
Tale diritto dovrà essere esercitato mediante inoltro di una lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire presso la sede del Comune Concedente entro e non oltre la data di scadenza del diritto di superficie.
Articolo 7 – Esercizio del diritto di opzione per la stipula del contratto di locazione
Nell’ipotesi in cui il Concessionario eserciti il diritto di opzione per la locazione delle aree, per la sola durata del contratto di locazione (anni 10), lo stesso Concessionario dovrà corrispondere all’Ente Concedente unicamente un canone annuo, con esclusione quindi dei qualsiasi ulteriore corrispettivo, che viene sin da ora indicato in €. 0,15 (euro zero virgola quindici) al mq. Il suddetto canone di locazione annuo sarà rivalutato di anno in anno sulla base degli indici ISTAT di svalutazione del costo della vita a partire dalla data di attivazione dell’ impianto.
Alla scadenza del contratto di affitto il Concessionario dovrà smantellare gli impianti
a propria cura e spese e riconsegnare le aree prese in locazione libere e vacue da persone e cose. Nell’ipotesi in cui venga esercitato il diritto di opzione per la stipula del contratto di locazione, è fatto obbligo al Comune Concedente di trasferire al Concessionario il titolo di “Soggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici.
CAPO II°
Articolo 8 – Prezzo della costituzione del diritto di superficie
Le parti convengono il prezzo della costituzione del diritto di superficie in €. 500,00 (cinquecento/00). Le parti consapevoli delle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste ed ai sensi dell’art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006, convertito con la Legge 4 Agosto 2006, n. 248, dichiarano:
che il prezzo di €. 500,00 (cinquecento/00) sarà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
di non essersi avvalsi dell’attività di mediatori.
Il Concedente rinuncia all’ipoteca legale e dichiara che la costruzione degli edifici, sui quali è costituito il diritto di superficie, è stata effettuata dal Comune di Strangolagalli su aree di sua proprietà prima del 1967.
Articolo 9 - Servizi aggiuntivi
Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, entro dodici (12) mesi dalla data di stipula del presente contratto i seguenti servizi aggiuntivi:
- cessione in comodato gratuito al Concedente per tutta la durata della concessione, dei seguenti immobili nella disponibilità giuridica del Concessionario:
terreno sito in Comune di Strangolagalli (FR), identificato al Catasto Terreni di Frosinone al Foglio n. 11, mappali 7, 8, 420 e 421, di complessivi mq. 27.610;
di cui si richiamano, anche se non materialmente allegati, i relativi Certificati di
Destinazione Urbanistica, e sui quali saranno realizzati ulteriori impianti fotovoltaici alle stesse condizioni di quelli realizzati sugli immobili di cui al precedente articolo
3. fornitura gratuita per tutta la durata della concessione della sola energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul sito denominato “CIVICO CIMITERO”.
TITOLO III° - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPO I°
Articolo 10 – Obblighi a carico del Concessionario
Oltre a quanto pattuito e previsto dal presente atto e da ogni altro documento qui richiamato, il Concessionario assume l’obbligo di adempiere alle seguenti obbligazioni:
- si obbliga ad esperire ogni attività ed azione necessaria alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione degli impianti fotovoltaici nei termini indicati nella presente Concessione;
- assume l’impegno di predisporre, con tempestività e diligenza, tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni e quanto altro risulti necessario alla esecuzione ed alla gestione degli impianti fotovoltaici;
- assume l’obbligo alla realizzazione ovvero a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici come indicata al precedente articolo 2);
- assume l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- assume l’obbligo di applicare e far applicare integralmente tutte le disposizioni, nessuna esclusa, in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali previdenziali nonché le norme contenute nel Contratto
Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile;
- assume l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e dei servizi affidati a terzi;
- assume l’obbligo di consentire agli incaricati del concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi previsti nel contratto di concessione;
- si obbliga ad utilizzare ad e far utilizzare, nella realizzazione degli impianti fotovoltaici e nei servizi, materiali, strumenti, attrezzature e quanto altro, di cui sia certificata la qualità e dichiarata la provenienza e, comunque, in regola con le normative vigenti;
- si impegna a sostenere interamente i costi e le spese necessari per la realizzazione e la manutenzione per un periodo di 20 anni degli impianti fotovoltaici da installare sulle diverse aree del Concedente, senza alcun onere finanziario per lo stesso;
- si impegna a curare, a proprie spese, la gestione delle pratiche di ammissione del Concedente, quale “Soggetto Responsabile” degli impianti, alle tariffe incentivanti del G.S.E. ed alla vendita al gestore della rete dell’energia prodotta;
Articolo 11 – Progettazione esecutiva
Il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo di tutti i documenti della fase di progettazione esecutiva a firma di professionisti abilitati, con l’osservanza di tutte le norme in vigore al momento della presentazione dei documenti.
Articolo 12 – Realizzazione dell’opera
I tempi complessivi di realizzazione degli impianti vengo stabiliti in 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti. I lavori si svolgeranno sotto la direzione e responsabilità diretta del Concessionario. Il Concessionario garantisce l’esecuzione dei lavori nei termini indicati al presente articolo, fatte salve le cause di forza maggiore non imputabili a
proprio inadempimento.
Articolo 13 – Gestione e manutenzione dell’opera
Il Concessionario assume l’obbligo per tutta la durata del contratto di effettuare con diligenza e professionalità la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati, garantendo al concedente il pieno e puntuale rispetto dei termini e delle condizioni previste ed indicate nella presente Concessione, garantendo, altresì, il mantenimento ottimale degli standard quantitativi e qualitativi.
Articolo 14 – Finanziamento dell’opera a carico del Concessionario
Il Concessionario, ottemperando alle proprie obbligazioni contrattuali, procederà al finanziamento dell’opera sia con mezzi propri che con interventi di terzi (Banche, Istituti di Credito, Società Finanziarie, eccetera).
Articolo 15 – Garanzie prestate dal Concessionario
Il Concessionario si impegna inoltre:
- a costituire una polizza assicurativa del tipo “CAR” valida per tutta la durata della costruzione dell’impianto con un massimale rischi di costruzione pari al valore delle opere da realizzare ed un massimale RCT pari al 5% (cinque per cento) del valore delle opere da realizzare, con un minimo di €. 500.000,00 ed un massimo di €. 5.000.000,00;
- a costituire, a partire dalla data di collaudo dei lavori, una polizza RCT di tipo “ALL RISK” a copertura dei danni che potrebbero essere arrecati, in seguito alla gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, agli edifici ed ai suoli di proprietà del Concedente, con un massimale pari ad €. 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00);
- a costituire, dodici mesi prima della scadenza del contratto ventennale ovvero dodici mesi prima della scadenza dell’ulteriore contratto decennale di cui al
precedente articolo 6, una polizza fidejussoria dell’importo di Euro/kWp 50,00 (cinquanta/00), rivalutati di anno in anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’ impianto, a garanzia della corretta rimozione e del corretto smaltimento delle strutture di risulta, nessuna esclusa, costituenti l’impianto, secondo le disposizioni di legge vigenti all’epoca della cessazione dell’ attività di produzione dell’ energia elettrica.
CAPO II°
Articolo 16 – Affitto impianti fotovoltaici al Concedente.
Il Concedente assume in affitto dal Concessionario gli impianti fotovoltaici dallo stesso realizzati sulle aree indicate nel precedente articolo 3, incluse le aree stesse, nonché su quelle aggiuntive indicate al precedente articolo 9, ai patti e condizioni di cui ai seguenti articoli.
Articolo 17 – Durata del contratto di affitto.
Il contratto di affitto degli impianti fotovoltaici di cui al precedente articolo 16 avrà la durata di anni 20 (venti), a partire dalla data di attivazione degli impianti.
In caso di recesso anticipato da parte del Concedente senza giustificato motivo, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni che vengono sin da ora quantificati con la seguente formula: (Tc - Ti - Qc) * Ep * An, dove:,
Tc: tariffa incentivante riconosciuta dal GSE al Comune come soggetto responsabile; Ti: tariffa incentivante riconosciuta dal GSE all’impresa come soggetto responsabile; Qc: somma riconosciuta al Comune in sede di gara pari a 0,0276 €/kWh;
Ep: energia elettrica prodotta dall’impianto ed immessa in rete; An: durata residua della concessione in anni.
In tale caso le parti concordano sin da ora che il passaggio della titolarità dell’impianto passerà al Concessionario entro e non oltre 30 gg. dalla data del
recesso.
Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa.
E’ espressamente pattuito fra le parti che il contratto di affitto degli impianti fotovoltaici si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui il Comune dichiari il “dissesto finanziario”.
In tale ipotesi con la semplice lettera raccomandata A.R. del locatore Concessionario il contratto sarà dichiarato risolto con il passaggio della “titolarità”, ai fini dei rapporti con il G.S.E., degli impianti stessi in capo al locatore Concessionario.
Viene, inoltre, espressamente pattuito che se il “dissesto finanziario” rientri entro e non oltre un anno dalla data della sua dichiarazione, il contratto di locazione degli impianti potrà essere ripristinato alle condizioni originarie previste nel presente atto. Articolo 19 - Canone di locazione impianti fotovoltaici.
Per tutta la durata del contratto di locazione degli impianti fotovoltaici il Concedente Conduttore s’impegna ed obbliga a corrispondere al Concessionario Locatore un corrispettivo pari:
a) all’equivalente del prezzo riveniente dalla vendita in rete dell’energia prodotta ed immessa nella rete nazionale dagli impianti fotovoltaici, alle condizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Regime di Ritiro Dedicato - GSE) per i primi venti (20) anni di attività degli impianti fotovoltaici, diminuito di una somma pari al 31% (trentuno per cento) per ogni kWh di produzione effettiva immessa. La suddetta diminuzione sarà soggetta ad una riduzione, nel caso in cui gli impianti non venissero allacciati alla rete Nazionale entro il 31/12/2010 per colpe e/o fatti non addebitabili al Concessionario, ovvero per cause di forza maggiore. Tale riduzione sarà calcolata in misura proporzionale alla variazione delle nuove tariffe incentivanti previste dal nuovo D.M. 06/08/2010, fatto salvo quanto indicato al successivo
articolo 23.
Per il calcolo della detrazione di cui al presente articolo, alla fine di ogni anno solare sarà redatto un conteggio a conguaglio relativo alla reale attività produttiva dell’impianto. Le Parti concordano che, nel caso in cui il Comune dovesse decidere di applicare imposte e/o tasse sugli impianti e/o sugli immobili ove essi sono installati, gli importi relativi dovranno essere decurtati dalla detrazione di cui al presente articolo.
b) all’equivalente del prezzo stabilito dalle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente (D.M. 19/02/2007 e s.m.i.) che il G.S.E. sarà tenuto a corrispondere al Concedente in qualità di “Soggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici.
I corrispettivi di cui sopra saranno pagati al Concessionario, previa emissione di regolare fattura soggetta ad IVA di legge, come segue:
le somme (imponibile + IVA) di cui al precedente punto a): ogni mese entro quindici giorni dalla data di incasso degli stessi dal G.S.E. a mezzo bonifico bancario;
le somme di cui al precedente punto b):
- per quanto attiene all’imponibile della fattura: mediante cessione notarile irrevocabile del credito come indicato al successivo articolo 20;
- per quanto attiene all’IVA della fattura: entro quindici giorni dalla data di ottenimento del relativo rimborso da parte del competente Ufficio delle Entrate a mezzo bonifico bancario.
Si precisa che, relativamente alle somme di cui al precedente punto II), il Concedente si impegna e si obbliga a predisporre ed a presentare, ogni anno, a partire da quello successivo alla maturazione del primo credito XXX derivante dallo stesso corrispettivo, e per tutti gli anni seguenti, la richiesta di rimborso del credito
IVA maturato all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo 20 – Cessione del credito
Il Concedente si obbliga sin da ora, al fine di consentire al Concessionario di finanziare il costo degli impianti, a cedere il credito nei confronti del G.S.E. per la vendita in rete dell’energia prodotta dagli impianti, comprensivo delle tariffe incentivanti, sia a favore del Concessionario che a favore di Banche, Istituti Finanziari, Società, o altre entità finanziatrici, dallo stesso Concessionario indicate, nonché a cedere i propri diritti derivanti da eventuali coperture assicurative e dalle ulteriori garanzie ricevute dal Concessionario per la realizzazione e la manutenzione dell’impianto.
CAPO III°
Articolo 21 – Obblighi a carico del Concedente
Oltre a quanto previsto e pattuito dal presente contratto e da ogni altro documento richiamato, il Concedente assume l’obbligo di adempiere alle seguenti obbligazioni:
a) si impegna, sinergicamente con il Concessionario e per tutta la durata dei rapporti di cui al presente atto, a prestare fattivamente la propria collaborazione al fine di raggiungere la migliore esecuzione dell’opera e la migliore gestione della stessa adottando tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti quanto di pertinenza del Concessionario;
b) si impegna alla eliminazione di ogni impedimento alla regolare esecuzione dell’opera inclusa la gestione della stessa;
c) si impegna alla consegna delle aree individuate al precedente articolo 3, su cui realizzare le opere, libere da qualsiasi impedimento entro 30 (trenta) giorni da oggi provvedendo tempestivamente all’esperimento di ogni procedura propedeutica alla consegna delle aree stesse;
d) si obbliga a sottoscrivere, nella qualità di “Soggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici, tutti gli atti ed i documenti necessari per la richiesta del “contributo in conto energia” al G.S.E., nonché per gli allacci delle varie utenze ENEL necessarie e per la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti al G.S.E., con oneri a carico del Concessionario;
e) si obbliga ad approvare il progetto esecutivo redatto dal Concessionario entro trenta (30) giorni dalla data della sua consegna al Concedente;
f) si impegna a consentire la piena realizzazione e sviluppo di tutte le attività previste dal Concessionario nell’ambito della propria programmazione e gestione dell’opera, adeguando, ove si rendesse necessario, le autorizzazioni amministrative di propria competenza e di attivarsi, ove e quando necessario, per il rilascio di eventuali autorizzazioni, pareri, ed altro presso Enti Provinciali e Regionali;
g) si impegna a vigilare affinché vengano preservati e tutelati tutti i diritti acquisiti dal Concessionario contro azioni di qualsiasi natura perpetrate da terzi atte a ledere i diritti derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI CAPO I°
Articolo 22 – Trasferimento della proprietà degli impianti al Concedente
Alla scadenza dell’affitto il Concedente ha facoltà di acquisire:
- gratuitamente per gli impianti fotovoltaici e tutte le opere accessorie nessuna esclusa realizzati sulle superfici di proprietà del Concedente ed oggetto della costituzione del diritto di superficie, come indicato nel precedente articolo 6;
- al costo di €./kWp 400,00 (quattrocento/00), da rivalutare annualmente, sulla base degli indici ISTAT a partire dalla date dell’offerta e fino alla data di eventuale esercizio della facoltà di acquisto, gli impianti realizzati sui suoli nella disponibilità
giuridica del Concessionario indicati al precedente articolo 8. In tale caso il Comune dovrà sottoscrivere con il Concessionario un contratto di affitto per la aree nella sua disponibilità giuridica e corrispondere allo stesso un canone di locazione annuale pari ad €. 3.000/00 (tremila/00) da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dalla data dell’offerta (02/02/2010) fino alla data di sottoscrizione del contratto e per tutti gli anni a seguire.
Tali facoltà dovranno essere esercitate, anche disgiuntamente, mediante lettere raccomandate A.R. che dovranno pervenire xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi prima della scadenza dell’affitto stesso.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
1- La risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., si potrà verificare nei seguenti casi:
a) se il Concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente atto o prescritti dalla Legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere l’inadempimento. La diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a trenta (30) giorni entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
b) se il Concessionario nell’adempimento degli obblighi di cui al presente atto, dopo formale diffida scritta, e negli stessi termini di cui sopra, dimostra grave negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione dell’intervento;
c) in caso si verifichi lo stato di insolvenza, liquidazione o fallimento del concessionario o lo stesso sia ammesso ad altre procedure previste dalla legge fallimentare.
Nei casi di cui al comma 1. del presente articolo, il Concedente ha il diritto di acquisire le opere realizzate dal Concessionario ad un prezzo pari al valore delle
opere realizzate, inclusi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’ opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.
2- Le Parti concordano, inoltre, che il Concessionario si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, che cesserà di esplicare ogni effetto di qualsivoglia natura:
a) nel caso di modifiche alla normativa vigente in materia di incentivazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (D.M. 06/08/2010 e collegati) intervenute successivamente alla data di stipula del presente contratto;
b) se entro il 31 Dicembre 2010, per cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario, ovvero per cause di forza maggiore, non saranno ultimati i lavori di realizzazione degli impianti.
Nei casi di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, il Concedente ha il diritto di acquisire le opere realizzate dal Concessionario ad un prezzo pari al valore delle opere realizzate, inclusi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’ opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario al lordo delle spese generali pari al 10% e dell’utile di impresa pari al 10%, già stimate ora per allora.
E’ espressamente pattuito fra le parti, per l’ipotesi di risoluzione unilaterale del contratto di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo e, solo nel caso in cui l’impianto si stato già realizzato ovvero sia in corso di costruzione ma non ancora connesso alla rete nazionale:
a) che il Concedente dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni dalla data della raccomandata A.R. di comunicazione della risoluzione contrattuale, alla voltura di tutte le autorizzazioni ed al passaggio della “titolarità”, ai fini dei rapporti con il G.S.E., degli impianti stessi in capo al locatore Concessionario;
b) che il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente, ogni anno e fino alla scadenza della concessione del diritto di superficie, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’intero fatturato riveniente dall’impianto fotovoltaico (energia elettrica
+ tariffa incentivante) ovvero in alternativa una somma una tantum di €. 50.000,00 per ogni MWp installato che sarà versata contestualmente alla firma della convenzione con il G.S.E.
Articolo 24 – Ampliamento del contratto
E’ espressamente concordato fra le parti che, nel caso in cui il Concedente individui ulteriori superfici di proprietà ed intenda cedere le stesse in diritto di superficie per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il Concessionario di impegna, previo accurata verifica di fattibilità e di disponibilità finanziaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione, a sottoscrivere un atto integrativo ad ampliamento del presente contratto, agli stessi patti e condizioni già stabiliti nello stesso.
CAPO II°
Articolo 25 – Penali
In caso di ritardo nella realizzazione delle opere, sarà applicata al Concessionario una penale di €. 1.500,00 per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo sui sei (6) mesi previsti contrattualmente.
Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.13.08.2010 n. 136, il concessionario si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche sul quale, secondo le modalità indicate dalla citata normativa, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale. L’eventuale inadempimento da parte del concessionario comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il concessionario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di eventuale subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti a pena di nullità assoluta dei medesimi.
Articolo 27 – Controversie
Qualunque controversia che dovesse insorgere in forza del presente contratto è rimesso alla competenza esclusiva del Tribunale di Frosinone.
Articolo 28 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico del Concessionario. L’affitto è soggetto ad I.V.A. e sconta l’imposta di registro nella misura dell’1%.
In merito, le parti dichiarano che il canone annuo di affitto, in base ai criteri indicati nel precedente articolo 18, è pari a circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e chiedono di pagare l’imposta di registro limitatamente alla prima annualità.
E richiesto, io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto che consta di diciassette
(17) pagine, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Il Comune Il Concessionario Il Segretario Comunale