Società di progetto. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto Art. 158 Risoluzione
Società di progetto. 1. Fermo quanto previsto ai successivi commi (6) e (7) del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [indicare soci e quote di partecipazione]
2. La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati al presente contratto. La società di progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
3. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del codice.
4. Il Concessionario è tenuto a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi del presente Contratto.
5. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
6. La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 156 del codice;
7. Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.
Società di progetto. 1. Il Concessionario è costituito quale Società di Progetto nei modi e nelle forme indicate dall’art. 184 del Codice nonché dal disciplinare di Gara. La citata Società di Progetto è partecipata dalle società che, in RTI costituito con XXX X.x.X. mandataria, hanno partecipato alla predetta Gara. La Società di Progetto è sottoposta alla normativa dello Stato italiano in materia di golden power.
2. In particolare, la partecipazione al capitale sociale - pari complessivamente a € 3.000.000 (tre milioni) - di ciascuna delle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo è distribuita nei termini seguenti: TIM S.p.A. pari a 1.350 azioni per una percentuale del 45% del capitale; Xxxxxxxx S.p.A. pari a 750 azioni per una percentuale del 25% del capitale; CDP Equity S.p.A. pari a 600 azioni per una percentuale del 20% del capitale; e Sogei S.p.A. pari a 300 azioni per una percentuale del 10% del capitale.
3. Come disposto dallo stesso art. 184 del Codice i Servizi oggetto della Convenzione saranno prestati da parte del Concessionario e si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati dal Concessionario direttamente ai propri soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili, ferma la possibilità di ricorrere al subappalto, per come disciplinato dall’art. 174 del Codice e ad altre tipologie contrattuali diverse dal subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità con le norme applicabili. A tal fine, il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i Servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione nella Società di Progetto, li eseguano nel rispetto delle prescrizioni di Legge e del contenuto dell’Offerta.
4. Fermo restando che, salvo quanto previsto dagli artt. 48, commi 17, 18 e 19 e 175, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società di Progetto e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, le partecipazioni dagli stessi detenute nella Società di Progetto potranno essere liberamente cedute tra gli stessi soci. Resta altrettanto fermo che i soci che siano investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere la loro partecipazione in qualsiasi momento ad altri investitori istituzionali ovvero agli altri soci. L’ingresso ...
Società di progetto. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
Società di progetto. Ai sensi dell’articolo 156 d.lgs 163/06 l’aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale di ammontare minimo pari ad Euro 100.000,00 (euro centomila/00). Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ed il subentro non costituisce cessione di contratto.
Società di progetto. La convenzione dovrebbe prevedere, di regola, la costituzione di una società di progetto (cd. SP), di cui all’art. 156 del Codice dei contratti pubblici, quale affidataria del contratto. Nel caso di emissione di obbligazioni di progetto, ai sensi dell’art.157 del Codice dei con- tratti pubblici, così come nel caso in cui sia previsto un finanziamento non recourse/limited recourse, la costituzione di una SP è essenziale per la finanziabilità dell’opera. In caso di costituzione della SP, dovrà essere indicato l’ammontare minimo del capitale sociale della società ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che dovrà risultare adeguato all’importo dell’investimento. Ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, la convenzione dovrà sta- bilire le modalità e la disciplina del mutamento della compagine sociale con riguardo alla cessione di partecipazioni qualificate. Appare opportuna la disciplina di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, etc.) comunque volte a mutare il soggetto economico affidatario della concessione. La convenzione deve prevedere che l’eventuale cessione di quote di partecipazione della SP, ai sensi ed entro i limiti di cui all’art. 156, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, avvenga a seguito di apposita comunicazione all’Ente concedente, ai fini della valutazione dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Sebbene non previsto espres- samente nella normativa di riferimento, fermi restando i requisiti di cui all’art. 38 del Co- dice, la convenzione potrà prevedere limiti alla modifica alla compagine sociale anche suc- cessivamente al collaudo provvisorio dell’opera, al fine di consentire un controllo di qualità sul soggetto gestore.
Società di progetto. 1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario ha facoltà di costituire, una società di progetto in forma di S.p.A. o di S.r.l., anche consortile, con capitale sociale non inferiore a Euro , dandone comunicazione al Concedente. La società costituita ai sensi del presente comma subentrerà di diritto nella Concessione a titolo originario, senza che ciò costituisca cessione del contratto.
2. L'eventuale cessione di quote della società di progetto, regolata da quanto disposto al predetto art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere autorizzata dal Concedente.
Società di progetto. 1. Il Concessionario dà atto che verrà costituita una Società di Progetto nella forma di So- cietà a Responsabilità Limitata, ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Codice dei Contratti, che avrà capitale sociale pari a 150.000,00 Euro.
2. La Hockey Club Diavoli Rossoneri ssdrl si occuperà della gestione del “Palasesto – Pa- lazzo del Ghiaccio”, mentre Pro.Edil s.r.l. si farà carico della parte relativa ai lavori; tali affidamenti non saranno considerati subappalti.
3. Per gli affidamenti diretti ai propri soci varranno le seguenti condizioni: a) le lavorazio- ni saranno eseguite nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;
Società di progetto. 16.1. È consentito all’aggiudicatario della presente procedura di costituire apposita società di progetto ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 50/2016.
16.2. La società di progetto dovrà avere forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
16.3. Il capitale minimo della società di progetto è pari ad Euro 50.000,00=.
16.4. Nel caso di raggruppamenti temporanei, nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la quota di capitale sociale detenuta da ciascun componente del raggruppamento che diverrà socio della società di progetto.
16.5. Si applicano gli artt. 184 e 185 del D.lgs. n. 50/2016.
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